CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 18 maggio 2021
590.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
Pag. 38

INDAGINE CONOSCITIVA

  Martedì 18 maggio 2021. — Presidenza della presidente Romina MURA.

  La seduta comincia alle 12.05.

Indagine conoscitiva sulle nuove disuguaglianze prodotte dalla pandemia nel mondo del lavoro.
Audizione di rappresentanti dell'Associazione lavoratori stagionali italiani (ALSI), dell'Associazione nazionale lavoratori stagionali (ANLS), dell'Associazione di promozione sociale «Oltre la piazza» e del Movimento lavoratori stagionali NASpI (MLS).
(Svolgimento e conclusione).

  Romina MURA, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.
  Introduce, quindi, l'audizione.

  Intervenendo da remoto, Michele BELFIORE, vicepresidente dell'Associazione lavoratori stagionali italiani (ALSI), Roberto SABATO, presidente dell'Associazione di promozione sociale «Oltre la piazza», Ferdinando CAREDDA, delegato per la Campania dell'Associazione nazionale lavoratori stagionali (ANLS), e Grazia MIGLIETTA, rappresentante del Movimento lavoratori stagionali NASpI (MLS), svolgono relazioni sui temi oggetto dell'indagine.

  Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni la presidente Romina MURA Pag. 39e la deputata Teresa MANZO (M5S).

  Intervenendo da remoto, rispondono ai quesiti posti e rendono ulteriori precisazioni Michele BELFIORE, vicepresidente dell'Associazione lavoratori stagionali italiani (ALSI), Ferdinando CAREDDA, delegato per la Campania dell'Associazione nazionale lavoratori stagionali (ANLS), Roberto SABATO, presidente dell'Associazione di promozione sociale «Oltre la piazza», e Grazia MIGLIETTA, rappresentante del Movimento lavoratori stagionali NASpI (MLS).

  Romina MURA, presidente, ringrazia gli auditi per il contributo fornito all'indagine conoscitiva e dichiara, quindi, conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 13.15.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 18 maggio 2021. — Presidenza della presidente Romina MURA.

  La seduta comincia alle 14.35.

DL 44/2021: Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici.
(C. 3113 Governo, approvato dal Senato).
(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Romina MURA, presidente, avverte che, secondo quanto convenuto nell'ambito dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la Commissione esprimerà il parere di competenza nella seduta di domani, mercoledì 19 maggio.
  Invita, quindi, il relatore, on. Zangrillo, a svolgere la sua relazione.

  Paolo ZANGRILLO (FI), relatore, dopo avere segnalato preliminarmente che il provvedimento è composto di ventuno articoli, suddivisi in tre Capi, rileva che il Capo I reca disposizioni di carattere sanitario e all'articolo 1, tra l'altro, estende fino al 30 aprile 2021 l'applicazione delle misure di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, adottate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021. L'efficacia delle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021 è stata, peraltro, estesa fino al 31 luglio 2021 dal decreto-legge n. 52 del 2021, all'esame della XII Commissione. Tra esse ricorda, per quanto di interesse della XI Commissione, la limitazione della presenza fisica dei dipendenti negli uffici delle amministrazioni pubbliche, fatte comunque salve le attività indifferibili e l'erogazione dei servizi essenziali, prioritariamente mediante il ricorso a modalità di lavoro agile; la limitazione o sospensione delle procedure concorsuali e selettive; la predisposizione di modalità di lavoro agile, anche in deroga alla disciplina vigente. I commi da 2 a 6 dell'articolo 1 rimodulano per il periodo tra il 7 aprile ed il 30 aprile 2021 le misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica.
  L'articolo 1-bis consente nuovamente l'accesso, su tutto il territorio nazionale, di parenti e visitatori muniti della certificazione verde COVID-19 a strutture di ospitalità, lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti. L'articolo 2 reca disposizioni per lo svolgimento delle attività nei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado nel periodo dal 7 al 30 aprile 2021.
  L'articolo 3 introduce una limitazione della responsabilità penale per i casi di somministrazione del vaccino contro il virus SARS-CoV-2 a condizione che l'uso del vaccino sia avvenuto in modo conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all'immissione in commercio emesso dalle competenti autorità Pag. 40 e alle circolari pubblicate nel sito internet istituzionale del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione ed ai singoli prodotti vaccinali.
  L'articolo 3-bis introduce disposizioni transitorie che limitano ai soli casi di colpa grave la punibilità, a titolo di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, per i fatti commessi nell'esercizio di una professione sanitaria durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e che trovino causa nella situazione di emergenza medesima. Ai fini della valutazione del grado della colpa, il giudice dovrà tenere conto della limitatezza delle conoscenze scientifiche al momento del fatto sulle patologie da SARS-CoV-2 e sulle terapie appropriate, nonché della scarsità delle risorse umane e materiali concretamente disponibili in relazione al numero dei casi da trattare, oltre che del minor grado di esperienza e conoscenze tecniche possedute dal personale non specializzato impiegato per far fronte all'emergenza.
  Segnala che l'articolo 4 dispone, per gli esercenti le professioni sanitarie e per gli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 1 febbraio 2006, n. 43, che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali, l'obbligo di vaccinazione, considerata requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative. L'accertata inosservanza dell'obbligo, secondo le modalità disciplinate dalla norma, determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2. In tali casi, il datore di lavoro adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate, e che, comunque, non implicano rischi di diffusione del contagio. Quando l'assegnazione a mansioni diverse non è possibile, per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione, altro compenso o emolumento, comunque denominato. Tale sospensione mantiene efficacia fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021. Per i soggetti per i quali la vaccinazione non è obbligatoria in relazione all'accertamento di un pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, si prevede l'attribuzione di mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2, con l'adozione di misure di prevenzione igienico-sanitarie indicate in uno specifico protocollo di sicurezza.
  L'articolo 5, infine, estende alle persone incapaci non ricoverate la disciplina relativa alla manifestazione del consenso alla vaccinazione anti SARS-CoV-2, prevista per i pazienti in condizioni di incapacità naturale ricoverati in strutture sanitarie assistenziali.
  Al Capo II, l'articolo 6 reca misure per consentire l'esercizio dell'attività giudiziaria durante l'emergenza sanitaria, nonché disposizioni in materia di giustizia contabile. L'articolo 7 prevede la possibilità di un ulteriore differimento della data delle elezioni Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, mentre l'articolo 7-bis introduce disposizioni per le elezioni dei componenti del consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato dell'Avvocatura dello Stato.
  Rileva che l'articolo 8, al comma 1, proroga al 31 luglio 2021 il termine entro il quale sono consentite assunzioni a tempo indeterminato nelle pubbliche amministrazioni di lavoratori socialmente utili o impegnati in attività di pubblica utilità, in posizione sovrannumeraria, in deroga alla dotazione organica, alla condizione del rispetto del piano di fabbisogno del personale ed ai limiti stabiliti per le assunzioni dalla normativa vigente. Segnala che dalla relazione illustrativa risulta che la disposizione riguarda, in particolare, le regioni Basilicata, Calabria, Campania e Puglia. Il Pag. 41comma 2, nelle more delle procedure di assunzioni a tempo indeterminato già previste, proroga al 31 luglio 2021 i contratti di lavoro a tempo determinato degli enti pubblici della Regione Calabria con soggetti già impegnati in lavori socialmente utili o di pubblica utilità, in deroga alle disposizioni vigenti in materia di contratti di lavoro a termine e di assunzioni nelle pubbliche amministrazioni. Il comma 2-bis dispone che le assunzioni a tempo indeterminato da parte delle amministrazioni pubbliche relative ai lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, di cui all'articolo 1, comma 446, della legge n. 145 del 2018, sono effettuate anche in deroga, in qualità di lavoratori sovrannumerari, alla dotazione organica e al piano di fabbisogno del personale nei limiti delle risorse già disponibili a legislazione vigente presso le regioni. Il comma 3 reca la copertura degli oneri recati dall'articolo in esame e il comma 4 disciplina le modalità di svolgimento delle assemblee di ONLUS, organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e associazioni di promozione sociale.
  L'articolo 9 reca la proroga di termini in materia di rendicontazione del Servizio sanitario regionale.
  Al Capo III, l'articolo 10 introduce, ai commi da 1 a 9, una nuova procedura semplificata per lo svolgimento dei concorsi pubblici relativi al reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni – ad eccezione di quello in regime di diritto pubblico –, nonché alcune norme transitorie per i concorsi, relativi al medesimo personale, già banditi o che verranno banditi nel corso della fase emergenziale. Più in particolare, il comma 1 dispone: l'espletamento di una sola prova scritta e di una prova orale, limitatamente ai concorsi per il reclutamento di personale non dirigenziale; l'utilizzo di strumenti informatici e digitali e, facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale; per i profili ad elevata specializzazione tecnica la possibilità di prevedere una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti ai fini dell'ammissione alle successive fasi concorsuali; il concorso, in misura non superiore a un terzo, alla formazione del punteggio finale dei titoli e dell'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio. Il comma 1-bis equipara ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali il possesso del titolo di laurea magistrale in scienze delle religioni al titolo di laurea magistrale in scienze storiche, scienze filosofiche e antropologia culturale ed etnologia. Il comma 2 consente alle amministrazioni pubbliche di prevedere, in ragione del numero di partecipanti, l'utilizzo per le prove concorsuali di sedi decentrate e, fino al termine dello stato di emergenza, la loro non contestualità. Fino al permanere dell'emergenza sanitaria, sulla base del comma 3, per i concorsi già banditi in relazione ai quali non è iniziata alcuna attività, si dispone l'utilizzo degli strumenti informatici e digitali nonché la possibilità di utilizzare sedi decentrate, la possibilità di prevedere la fase di valutazione dei titoli, riaprendo, per un periodo massimo di trenta giorni, i termini di partecipazione, nonché di espletare, limitatamente alle procedure relative al reclutamento di personale non dirigenziale, una sola prova scritta e una eventuale prova orale. Invece, per i concorsi da bandire nel periodo dell'emergenza, la norma prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di espletare una sola prova scritta e una eventuale prova orale. Sulla base del comma 5, le medesime procedure si applicano per i concorsi già in corso di svolgimento o i cui bandi sono già stati pubblicati, volti all'assunzione di personale con qualifica non dirigenziale, che prevedono tra le fasi selettive un corso di formazione. Il comma 4 introduce una procedura semplificata per l'assunzione di personale a tempo determinato nelle amministrazioni pubbliche operanti nel Mezzogiorno, autorizzata dall'articolo 1, comma 179, della legge di bilancio per il 2021, nel limite massimo di 2.800 unità. In particolare, la norma dispone la competenza del Dipartimento della funzione pubblica che, avvalendosi dell'Associazione Formez PA, della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (Commissione RIPAM) e del possibile ricorso a sedi decentrate, Pag. 42 organizza concorsi unici per le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici finalizzati al reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni. Per le restanti amministrazioni pubbliche (diverse da quelle centrali) è prevista la facoltà, non l'obbligo, di rivolgersi al Dipartimento della funzione pubblica e avvalersi della Commissione RIPAM. La procedura semplificata prevede una fase di valutazione dei titoli e dell'esperienza professionale anche ai fini dell'ammissione alle successive fasi, il cui punteggio concorre alla formazione del punteggio finale, e una sola prova scritta mediante quesiti a risposta multipla, con esclusione della prova orale. Tale procedura si applica in deroga alla previa verifica della ricollocazione del personale in disponibilità, al previo espletamento delle procedure di mobilità, nonché alla disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994 e alla legge n. 56 del 2019 relativa allo svolgimento dei concorsi pubblici. Il comma 6 prevede, su un piano generale, la possibilità di suddividere le commissioni esaminatrici in sottocommissioni, attribuendo alla commissione in seduta plenaria la definizione delle procedure e dei criteri di valutazione, mentre il comma 7 dispone l'applicazione delle disposizioni introdotte dall'articolo in esame anche alle procedure concorsuali indette dalla Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM). Al contrario, il comma 8 esclude dall'applicazione di tali disposizioni le procedure di reclutamento del personale in regime di diritto pubblico. Il comma 9 consente, dal 3 maggio 2021, lo svolgimento delle procedure selettive in presenza dei concorsi e delle selezioni pubbliche banditi dalle pubbliche amministrazioni, nel rispetto di linee guida validate dal Comitato tecnico-scientifico. Il comma 10 introduce misure transitorie di semplificazione dello svolgimento dei concorsi dell'amministrazione penitenziaria e dell'amministrazione della giustizia minorile e di comunità, estendendo l'applicazione di quelle già vigenti per lo svolgimento di procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il comma 10-bis reca disposizioni relative al 110° corso e al 111° corso per commissari della Polizia di Stato e alle modalità di effettuazione della formazione iniziale, prevedendo in particolare che detti corsi abbiano durata pari a quattordici mesi, anziché gli ordinari ventiquattro mesi. Il comma 11 differisce il termine di vigenza delle graduatorie del personale del Ministero della giustizia, il cui scorrimento è autorizzato per l'assunzione complessivo di 1.080 unità di personale amministrativo non dirigenziale dalla legge di bilancio 2021. Il comma 11-bis introduce modifiche alla disciplina riguardante la dotazione organica del personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato e la procedura concorsuale per la copertura delle posizioni dirigenziali, introdotta in sede di conversione del decreto-legge n. 183 del 2020. Il comma 11-ter consente alle Autorità amministrative indipendenti di prevedere modalità semplificate di svolgimento delle prove concorsuali, fermo restando l'obbligo di assicurare il profilo comparativo.
  Ricorda che l'articolo 10-bis reca l'interpretazione autentica dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 288 del 2003, concernente la disciplina previdenziale relativa ai direttori scientifici degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di natura pubblica. In particolare, si chiarisce che il periodo di collocamento in aspettativa conseguente alla nomina sia utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, così come già avviene per le figure di direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario di tali istituti.
  Fa presente, poi, che l'articolo 10-ter estende all'anno scolastico 2021/2022 la disciplina transitoria che consente nelle scuole dell'infanzia paritarie comunali il ricorso ad incarichi temporanei, attingendo anche alle graduatorie comunali degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia in possesso di titolo idoneo.
  L'articolo 10-quater modifica la disciplina sulla formazione dell'elenco nazionale Pag. 43 dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 7-quater, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171. L'articolo 11 introduce disposizioni per consentire lo svolgimento delle prove scritte del concorso per magistrato ordinario indetto con decreto del Ministro della giustizia 29 ottobre 2019. L'articolo 11-bis amplia la platea degli Istituti tecnici superiori ammessi alle agevolazioni previste per la digitalizzazione e l'ammodernamento tecnologico, di cui all'articolo 1, comma 412, della legge n. 160 del 2019.
  L'articolo 11-ter introduce disposizioni urgenti per il risanamento e la riqualificazione urbana e ambientale della città di Messina, tra le quali segnala la nomina del prefetto di Messina quale Commissario straordinario del Governo, alle cui dipendenze è posta una struttura composta da un contingente massimo di personale pari a sette unità di personale non dirigenziale appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti dal Commissario straordinario per l'espletamento delle proprie funzioni, in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima. A tale personale è riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri.
  Infine, segnala che gli articoli 11-quater e 12 recano, rispettivamente, la clausola di salvaguardia delle competenze delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e le disposizioni relative all'entrata in vigore del decreto-legge.

  Romina MURA, presidente, poiché nessuno chiede di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta già convocata per domani.

DL 52/2021: Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.
(C. 3045 Governo).
(Parere alla XII Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 12 maggio 2021.

  Romina MURA, presidente, avverte che, secondo quanto convenuto nell'ambito dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella seduta odierna la Commissione procederà all'espressione del parere di competenza.
  Invita, quindi, il relatore, on. Viscomi, a illustrare la sua proposta di parere.

  Antonio VISCOMI (PD), relatore, illustra la sua proposta di parere favorevole (vedi allegato), soffermandosi, in particolare, sull'osservazione, volta a segnalare alla Commissione di merito l'opportunità di uniformare il regime speciale previsto per il lavoro agile nel settore privato, prorogato al 31 luglio 2021 dal numero 24 dell'Allegato 2 del decreto-legge in esame, con quanto previsto dall'articolo aggiuntivo 11.01, presentato dal Governo presso la Commissione di merito, che, riprendendo il contenuto del decreto-legge n. 56 del 2021, proroga fino alla definizione della disciplina del lavoro agile da parte dei contratti collettivi, ove previsti, e, comunque, al 31 dicembre 2021 la disciplina transitoria del lavoro agile nell'ambito delle pubbliche amministrazioni.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore (vedi allegato).

  La seduta termina alle 15.