CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 27 aprile 2021
575.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Difesa (IV)
COMUNICATO
Pag. 9

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 27 aprile 2021. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giorgio Mulé.

  La seduta comincia alle 14.20.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Gianluca RIZZO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Gibuti sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 gennaio 2020.
C. 2824 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Roberto Paolo FERRARI (Lega), relatore, riferisce che la cooperazione nel settore della difesa tra Italia e Gibuti risale ad un'intesa bilaterale siglata il 30 aprile 2002, ratificata ai sensi della legge 31 ottobre 2003, n. 327 e scaduta il 31 maggio 2014. Osserva, quindi, che Gibuti occupa una posizione geografica strategica all'imbocco meridionale del Mar Rosso e i suoi porti servono anche per i collegamenti tra Europa, Medio Oriente ed Asia orientale. Pag. 10
  Numerosi Stati mantengono a tutt'oggi una presenza militare nel Paese e anche l'Italia ha stabilito una propria base a Gibuti, operativa dalla fine del 2013. Al riguardo ricorda che una delegazione della Commissione Difesa, alla quale ha preso parte, si è recata il 10 e 11 febbraio 2020 in visita al contingente militare italiano impiegato presso la base militare, che ha assicurato regolarmente il supporto alle unità della Marina militare operanti nell'ambito della missione dell'Unione europea antipirateria EUNAVFOR Atalanta e a quelle dei contingenti nazionali impiegati nella missione bilaterale di addestramento delle Forze di polizia somale e gibutine e nelle missioni EUTM Somalia e EUCAP Somalia, oltre a fornire supporto logistico alle operazioni militari nazionali che si svolgono nell'area, nonché al personale italiano in transito sul territorio della Repubblica di Gibuti o impiegato in Somalia. Rileva, quindi, che proprio in ragione della presenza italiana nel territorio di Gibuti, nelle more di una nuova intesa regolatrice volta a sostituire quella scaduta nel 2014, fu siglato uno Scambio di Note, entrato in vigore il 14 febbraio 2015, che ha provveduto a regolare le sfere di giurisdizione delle autorità dei due Paesi sul personale militare.
  Passa, quindi, al contenuto dell'Accordo in esame, fatto a Roma il 29 gennaio 2020, che si compone di 12 articoli e un breve preambolo che richiama la comune adesione alla Carta delle Nazioni Unite.
  Più specificatamente, l'articolo 1 enuncia i princìpi e gli scopi dell'Accordo, ribadendo l'impegno reciproco dei due Paesi a facilitare e sviluppare la cooperazione nel settore della difesa.
  L'articolo 2 elenca, in modo non esaustivo, i settori della cooperazione, che sono: politica di sicurezza e difesa; ricerca e sviluppo, supporto logistico e acquisizione di prodotti e servizi per la difesa; operazioni umanitarie e di mantenimento della pace; organizzazione delle Forze armate, strutture ed equipaggiamento di unità militari, gestione del personale; questioni ambientali e di prevenzione dell'inquinamento causato da attività militari; formazione, addestramento e aggiornamento in campo militare; sanità militare; storia militare; sport militare. Sono, inoltre, definite le modalità della cooperazione, che potrà avvenire mediante visite reciproche, scambi di esperienze, incontri tra rappresentanti della difesa, attività di formazione, partecipazione a corsi teorici e pratici, a seminari e conferenze, ad attività di addestramento, a operazioni di mantenimento della pace, visite di navi e di aeromobili militari, scambio nel campo di eventi culturali e sportivi, supporto a iniziative commerciali nel settore dei materiali e dei servizi della difesa. Viene stabilito, altresì, che si tengano, con cadenza annuale, alternativamente, in Italia e a Gibuti, consultazioni dei rappresentanti delle Parti allo scopo di elaborare e approvare eventuali intese integrative dell'Accordo, nonché possibili programmi di cooperazione bilaterale in campo militare.
  L'articolo 3 disciplina gli aspetti finanziari derivanti della cooperazione, mentre l'articolo 4 prevede la clausola di giurisdizione e stabilisce, di norma, la giurisdizione della Parte ospitante per i reati commessi dal personale della Parte inviante. È tuttavia fatta salva la giurisdizione in via prioritaria delle competenti autorità della Parte inviante in caso di reati commessi da membri della propria delegazione in servizio o in relazione con il servizio, nonché qualora tali reati pregiudichino unicamente sicurezza, persone o beni riconducibili alla Parte inviante. È infine previsto che se il reato venga commesso da un membro del personale italiano all'interno della base italiana a Gibuti, la giurisdizione prioritaria spetti all'Italia. Viene, quindi, esclusa la condanna a pene o sanzioni contrastanti con i principi fondamentali dell'ordinamento dello Stato inviante.
  L'articolo 5 prevede il risarcimento dei danni causati da una delle due Parti a membri, materiali o mezzi della controparte, durante o in relazione alla missione o esercitazione.
  L'articolo 6 riconosce la giurisdizione esclusiva della Parte inviante sul proprio personale in materia disciplinare, fatte salve Pag. 11le previsioni in materia giudiziaria, già disciplinate dall'articolo 4.
  L'articolo 7 disciplina la cooperazione nel settore dei prodotti della difesa, che potrà avvenire solo in conformità dei rispettivi ordinamenti giuridici e limitatamente alle categorie di armamenti elencate, tra cui, navi, aeromobili, carri, armi da fuoco automatiche, armamento di medio e grosso calibro, bombe, mine (con espresso divieto delle mine anti-uomo), esplosivi, sistemi elettronici per uso militare, materiali speciali blindati, materiali specifici per l'addestramento militare, macchine ed equipaggiamento costruiti per la fabbricazione, il collaudo e il controllo di armi e munizioni, equipaggiamento speciale per uso militare. Il reciproco equipaggiamento dei suddetti materiali potrà avvenire o con operazioni dirette tra gli Stati, oppure tramite società private autorizzate dai rispettivi Governi e l'eventuale riesportazione verso Paesi terzi del materiale acquisito potrà essere effettuata solo con il preventivo benestare della Parte cedente. È inoltre previsto che le Parti si prestino reciproca assistenza per consentire alle industrie e alle organizzazioni rispettive di realizzare programmi e progetti previsti dall'Accordo.
  L'articolo 8 riguarda la protezione della proprietà intellettuale, inclusi i brevetti, mentre l'articolo 9 regola il trattamento di informazioni, documenti, materiali, atti e cose classificati. In particolare, viene stabilito che il trasferimento a terze Parti di informazioni o materiali classificati acquisiti nell'ambito dell'Accordo non può essere effettuato senza il consenso scritto della Parte originatrice, mentre la disciplina di ulteriori aspetti di sicurezza concernenti le informazioni classificate viene demandata ad un ulteriore specifico Accordo, da sottoscrivere a cura delle rispettive Autorità nazionali per la sicurezza. L'articolo 10 disciplina la risoluzione delle controversie riguardanti l'interpretazione o l'attuazione dell'Accordo, mentre l'articolo 11 prevede la possibilità di stipulare Protocolli aggiuntivi in ambiti specifici di cooperazione in materia di difesa, stabilendo altresì che l'Accordo potrà essere emendato con il reciproco consenso, mediante Scambi di Note tra le Parti.
  Infine, l'articolo 12 regola l'entrata in vigore dell'Accordo, prevedendone la durata triennale, con possibilità di rinnovo a tempo indeterminato per tacito accordo tra le Parti. La denuncia dell'Accordo comporta la necessità di informare la controparte mediante notifica scritta, con effetto 12 mesi dopo la ricezione di detta notifica. Conclude riservandosi di presentare una proposta di parere favorevole, dopo avere attentamente ascoltato tutti gli spunti di riflessione che dovessero emergere dal dibattito.

  Matteo PEREGO DI CREMNAGO (FI) evidenzia come la presenza militare italiana nel continente africano sia circoscritta al triangolo delimitato dalla Libia, il Corno d'Africa e il Niger e che è assolutamente necessario proseguire la formazione del personale delle forze di polizia gibutine al fine di stabilizzare un'area nella quale sono assai forti gli interessi geopolitici dell'Italia. Ribadisce, dunque, l'importanza dell'accordo in esame.

  Gianluca RIZZO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.30.

INDAGINE CONOSCITIVA

  Martedì 27 aprile 2021. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO.

  La seduta comincia alle 14.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Gianluca RIZZO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Sulla pianificazione dei sistemi di difesa e sulle prospettive della ricerca tecnologica, della produzione Pag. 12 e degli investimenti funzionali alle esigenze del comparto difesa.
(Deliberazione di una proroga del termine).

  Gianluca RIZZO, presidente, avverte che, poiché stata raggiunta l'intesa con il Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, sulla proroga al 31 ottobre 2021 del termine dell'indagine conoscitiva sulla pianificazione dei sistemi di difesa e sulle prospettive della ricerca tecnologica, della produzione e degli investimenti funzionali alle esigenze del comparto difesa, la Commissione, nella seduta odierna, è chiamata a procedere alla relativa deliberazione.

  Roberto Paolo FERRARI (LEGA) domanda quante siano le audizioni rimaste ancora da svolgere e la scadenza entro la quale ascoltare tutti i soggetti indicati nel programma.

  Gianluca RIZZO, presidente, ribadisce che il termine proposto per la conclusione dell'indagine è fissato al 31 ottobre 2021 e che l'elenco dei soggetti ancora da ascoltare è stato già avanzato nella scorsa riunione dell'Ufficio di presidenza.
  Se non vi sono obiezioni, pone, pertanto, in votazione la proposta di proroga del termine al 31 ottobre 2021 della suddetta indagine.

  La Commissione approva.

  La seduta termina alle 14.35.

INDAGINE CONOSCITIVA

  Martedì 27 aprile 2021. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO.

  La seduta comincia alle 14.40.

Sulla pianificazione dei sistemi di difesa e sulle prospettive della ricerca tecnologica, della produzione e degli investimenti funzionali alle esigenze del comparto difesa.
Audizione di rappresentanti della Drass Group.
(Svolgimento e conclusione).

  Gianluca RIZZO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.
  Introduce, quindi, l'audizione.

  Sergio CAPPELLETTI, Amministratore Delegato della Drass Group, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

  Intervengono, quindi, per porre domande e formulare osservazioni i deputati Giovanni RUSSO (MISTO), Luca FRUSONE (M5S), Antonio DEL MONACO (M5S) e Salvatore DEIDDA (FDI).

  Sergio CAPPELLETTI, Amministratore Delegato della Drass Group, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori delucidazioni.

  Gianluca RIZZO, presidente, ringrazia tutti gli intervenuti e dichiara, quindi, conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 15.25.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.