CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 28 maggio 2019
192.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 43

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 28 maggio 2019. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Massimo Bitonci.

  La seduta comincia alle 14.10.

Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo.
C. 875 e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Giuseppe BUOMPANE (M5S), relatore, fa presente che la proposta di legge in esame, d'iniziativa parlamentare e non corredata di relazione tecnica, nel testo elaborato dalla Commissione di merito in sede referente reca norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia ad ordinamento militare nonché delega al Governo per il coordinamento normativo.
  Riguardo agli articoli da 1 a 17-bis, relativi alle associazioni professionali a carattere sindacale del personale militare, in merito ai profili di quantificazione evidenzia che il provvedimento in esame prevede il superamento del vigente sistema di rappresentanza in ambito militare – configurato come un istituto dell'ordinamento militare articolato in organi collegiali elettivi svolgenti funzioni consultive – mediante l'introduzione di un modello che contempla la possibilità di costituire associazioni professionali a carattere sindacale.
  A tale riguardo, evidenza che le norme appaiono caratterizzate da un contenuto Pag. 44prevalentemente ordinamentale e, pertanto, le stesse appaiono prive di effetti diretti sui saldi di finanza pubblica.
  Ritiene comunque utile acquisire la valutazione del Governo in merito ad eventuali conseguenze, peraltro di carattere indiretto, di talune previsioni suscettibili di presentare riflessi sull'operatività del personale e degli uffici interessati, con riferimento, in particolare, al sistema dei distacchi sindacali (articolo 8, comma 2-bis e articolo 9, comma 3), al trasferimento dei militari con incarichi elettivi nelle associazioni professionali (articolo 15, comma 1, lettera b)) nonché all'inserimento negli ordinamenti didattici degli istituti di formazione militare dell'insegnamento di diritto del lavoro e di diritto sindacale in ambito militare (articolo 16, comma 3).
  Per quanto attiene all'attribuzione al giudice amministrativo della competenza relativa ai comportamenti antisindacali e alle procedure di contrattazione nazionale di settore (articolo 17-bis), non formula osservazioni dato il carattere ordinamentale della disposizione. Considera peraltro utile acquisire elementi di valutazione riguardo alla sostenibilità delle relative attribuzioni per gli uffici interessati.
  Infine, in merito alle deleghe legislative conferite dalla proposta in esame, non formula osservazioni nel presupposto, con particolare riguardo alla delega di cui all'articolo 9, della neutralità dei provvedimenti da adottare nell'esercizio della stessa: in proposito ritiene utile una conferma.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, alla luce dei contenuti del provvedimento in esame, per la cui disamina rinvia alla parte relativa ai profili di quantificazione, ritiene che andrebbe valutata l'opportunità di introdurre un articolo recante una clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale dalle disposizioni della proposta di legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della proposta di legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

  Il sottosegretario Massimo BITONCI si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti dal relatore.

  Claudio BORGHI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 35/2019: Misure emergenziali per il servizio sanitario della regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria.
C. 1816-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Carmelo Massimo MISITI (M5S), relatore, osserva che il disegno di legge in esame dispone la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, recante misure emergenziali per il servizio sanitario della regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria.
  Evidenzia che il testo originario del provvedimento, corredato di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, è stato assegnato in sede consultiva alla Commissione bilancio, che nella seduta del 14 maggio 2019 ha espresso parere favorevole con una osservazione, recepita dalla Commissione di merito.
  Segnala che la Commissione affari sociali ha apportato modifiche al provvedimento nel corso dell'esame in sede referente e che gli emendamenti approvati non sono corredati di relazione tecnica o di prospetto riepilogativo.
  In merito all'articolo 1, relativo all'ambito di applicazione del decreto-legge, in merito ai profili di quantificazione ritiene che andrebbe chiarito a quali disposizioni in tema di livelli essenziali di assistenza Pag. 45debba specificamente intendersi riferita l'estensione dell'ambito applicativo indicata dalla modifica in esame.
  Riguardo all'articolo 3, comma 6-bis, che prevede un'unità di crisi speciale per la Regione Calabria presso il Ministero della salute, in merito ai profili di quantificazione, pur considerato che il maggior onere recato dalla disposizione appare limitato all'entità della disposta autorizzazione di spesa – euro 50.000 per il 2019 – ritiene opportuno acquisire i dati e gli elementi sottostanti la quantificazione della stessa; ciò al fine di valutare la congruità della spesa autorizzata rispetto alle finalità della disposizione.
  Ritiene tali chiarimenti opportuni considerato che dal tenore letterale della disposizione non si evince il numero dei componenti dell'Unità di crisi, tra i quali figurano sia dirigenti del Ministero sia esperti in materie medico-sanitarie. A tale riguardo evidenzia, inoltre, che la norma, con riferimento al funzionamento dell'Unità di crisi, si limita a prevedere il rimborso delle spese documentate dei componenti non appartenenti ai ruoli del Ministero senza disporre in merito agli eventuali trattamenti retributivi indennitari e agli altri emolumenti da corrispondere ai componenti dell'Unità, né riguardo ai rimborsi spese dei componenti appartenenti ai ruoli del Ministero.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che il comma 6-bis prevede l'istituzione di un'Unità di crisi speciale per la regione Calabria composta da dirigenti del Ministero della salute e da un numero massimo di cinque esperti nelle discipline sanitarie. Si prevede in particolare che ai componenti dell'Unità di crisi non appartenenti ai ruoli del Ministero della salute spetti il rimborso delle spese documentate, mentre nulla viene precisato in merito al riconoscimento di altri emolumenti, comunque denominati, ai componenti dell'Unità di crisi, appartenenti o meno ai ruoli del Ministero della salute. Rileva che per l'attuazione del presente comma 6-bis è autorizzata una spesa di 50.000 euro per l'anno 2019, alla cui copertura si provvede, attraverso un rinvio all'articolo 14, mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente del Ministero della salute, che reca le occorrenti disponibilità.
  Ciò posto, come già rilevato in relazione ai profili di quantificazione, ritiene necessario acquisire un chiarimento dal Governo in merito alla natura degli oneri derivanti dall'attuazione del citato comma 6-bis, ed in particolare se essi riguardino esclusivamente il rimborso delle spese documentate ai componenti dell'Unità di crisi non appartenenti ai ruoli del Ministero della salute ovvero anche la corresponsione di emolumenti, comunque denominati, a tutti i componenti della medesima Unità, anche al fine di valutare l'opportunità di configurare tali oneri come mera previsione di spesa, anziché come limite massimo di spesa, come attualmente previsto dal testo.
  Per quanto riguarda l'articolo 11, comma 4-bis, che prevede misure sanzionatorie a carico delle regioni in caso di disavanzo della spesa sanitaria, in merito ai profili di quantificazione non ha osservazioni da formulare, in quanto si interviene su misure sanzionatorie da comminare alle regioni in caso di disavanzo della spesa sanitaria, ferma restando la vigente disciplina concernente gli equilibri di bilancio degli enti territoriali.
  Riguardo all'articolo 11, commi da 4-ter a 5-bis, concernente i requisiti per la nomina di direttore generale delle aziende sanitarie, in merito ai profili di quantificazione non ha rilievi da formulare, atteso il carattere procedurale delle disposizioni.
  Riguardo all'articolo 12, comma 6, lettera a), relativo ai rapporti per l'erogazione delle prestazioni assistenziali, in merito ai profili di quantificazione, pur rilevando che gli accordi operano nei limiti delle disponibilità finanziarie complessive, ritiene opportuno chiarire se per effetto delle modifiche in esame, che fanno riferimento alla presenza di psicologi nell'ambito delle strutture dei medici di medicina generale, si intenda porre a carico delle predette disponibilità finanziarie anche Pag. 46prestazioni professionali attualmente non previste o comunque non finanziate a valere sulle medesime risorse.
  Per quanto concerne l'articolo 13, comma 1-bis, relativo all'organizzazione dell'Agenzia italiana del farmaco, in merito ai profili di quantificazione rileva che le norme prevedono la presenza di due specifiche figure professionali all'interno dell'organizzazione dell'AIFA. Tanto premesso, osserva che le stesse possono considerarsi finanziariamente neutre soltanto a condizione che non sia rideterminata la dotazione organica dell'AIFA e che l'attuale modulo organizzativo permetta la razionalizzazione delle strutture esistenti in modo da reperire le figure del Direttore amministrativo e del Direttore tecnico-scientifico nell'ambito della dotazione organica di fatto dell'AIFA e senza che si determinino avanzamenti di carriera o incrementi stipendiali. Su tali aspetti ritiene quindi opportuno acquisire i relativi chiarimenti.
  Riguardo all'articolo 14, comma 1, secondo, terzo e quarto periodo, che prevede procedure di ripiano della spesa farmaceutica, in merito ai profili di quantificazione rileva che le disposizioni in esame vincolano, a valere sulle contabilità speciali istituite ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del provvedimento in esame, una quota del riparto spettante alla Regione Calabria sul Fondo per payback 2013-2017 per la copertura finanziaria del piano di rientro aziendale relativo alla medesima regione. In proposito, non ha osservazioni da formulare, nel presupposto che sulle risorse vincolate – il cui ammontare è demandato ad un decreto interministeriale, previa intesa con la regione Calabria – non siano stati previsti interventi e misure di altra natura. In proposito ritiene che andrebbero acquisiti elementi di valutazione e conferma.
  Evidenzia che le disposizioni prevedono altresì che gli effetti connessi all’ «accertamento positivo» ai fini del riparto del Fondo payback di cui all'articolo 9-bis, commi 5 e 6, del decreto-legge n. 135 del 2018, tra i quali l'estinzione delle liti pendenti, s'intendano prodotti qualora l'importo di cui al comma 3 del medesimo articolo 5 risulti versato entro il 20 maggio 2019.
  Segnala, peraltro, che la disciplina di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge n. 135 del 2018 riconduce i predetti effetti estintivi a versamenti da accertare da parte del direttore generale dell'AIFA entro il 30 aprile 2019, per la relativa comunicazione agli organi giurisdizionali.
  Rileva che le disposizioni in esame sembrerebbero quindi volte ad incidere sulla generale tempistica di riparto generale del Fondo per payback: a tal fine ritiene opportuno acquisire chiarimenti nonché elementi di valutazione riguardo allo stato di effettiva realizzazione delle procedure previste a normativa vigente.

  Il sottosegretario Massimo BITONCI, essendo ancora in attesa degli ultimi elementi di chiarimento richiesti dal relatore, chiede una breve sospensione della seduta.

  Luigi MARATTIN (PD), nell'osservare che la Commissione era convocata su due provvedimenti all'ordine del giorno della seduta odierna dell'Assemblea, ritiene che sarebbe stato più opportuno rinviare la seduta della Commissione.

  Claudio BORGHI, presidente, nel replicare all'onorevole Marattin, evidenzia che la seduta della Commissione non è stata rinviata poiché si riteneva che il Governo fosse in grado di fornire gli elementi richiesti dal relatore, proprio perché il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 35 del 2019 era il primo punto all'ordine del giorno della seduta odierna dell'Assemblea.

  Luigi MARATTIN (PD), alla luce delle richieste di chiarimento formulate dal relatore, che sollevano questioni, a suo parere, non banali, si riserva di chiedere una ulteriore sospensione della seduta per valutare gli elementi di chiarimento forniti dal rappresentante del Governo.
  Inoltre, in merito all'organizzazione dei lavori delle Commissioni riunite bilancio e finanze sul cosiddetto «decreto crescita», Pag. 47auspica che all'avvio dei lavori, previsto per domani mattina, il Governo sia in grado di fornire chiaramente il proprio parere sugli emendamenti segnalati.

  Claudio BORGHI, presidente, relativamente alla richiesta di una eventuale ulteriore sospensione dei lavori della Commissione, si riserva di valutare tale richiesta anche alla luce delle risposte che saranno fornite dal Governo.
  Quanto all'organizzazione dei lavori delle Commissioni riunite bilancio e finanze sul cosiddetto «decreto crescita» assicura che è interesse delle presidenze fare in modo che i lavori siano svolti in maniera proficua ed efficiente.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame del provvedimento.

  La seduta termina alle 14.25.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 28 maggio 2019. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Massimo Bitonci.

  La seduta comincia alle 19.20.

DL 35/2019: Misure emergenziali per il servizio sanitario della regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria.
C. 1816-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).

  La Commissione riprende l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella precedente seduta odierna.

  Claudio BORGHI, presidente, ricorda che nella precedente il rappresentante del Governo si era riservato di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

  Il sottosegretario Massimo BITONCI, in relazione alle richieste formulate dal relatore, evidenzia quanto segue.
  All'articolo 3, comma 6-bis, che istituisce una Unità di crisi speciale per la regione Calabria presso il Ministero della salute, appare necessario precisare che i dirigenti del Ministero della salute che compongono l'Unità di crisi operano nell'esercizio delle funzioni istituzionalmente assegnate e che ai componenti della medesima Unità di crisi non appartenenti ai ruoli del Ministero della salute spetta esclusivamente il rimborso delle spese documentate. Al riguardo, infatti, occorre tenere conto del fatto che, sulla base della legislazione vigente, già compete al Ministero della salute esercitare il potere ispettivo sugli enti del Servizio sanitario nazionale e che i dirigenti coinvolti nella istituenda Unità di crisi saranno, pertanto, chiamati a svolgere compiti già rientranti nei loro doveri d'ufficio. Gli oneri connessi a tale nuova attività sono riconducibili all'ordinario trattamento di trasferta – rimborso delle spese di viaggio, pernottamento e vitto – cui si farà fonte nell'ambito delle risorse iscritte sul capitolo 2017, piano di gestione n. 2, dello stato di previsione del Ministero della salute, che potranno eventualmente essere integrate, in via compensativa, su richiesta della competente Direzione Programmazione Sanitaria, dalla quale dipende l'organizzazione delle visite ispettive.
  La disposizione di cui all'articolo 12, comma 6, lettera a), che prevede la presenza di psicologi nell'ambito delle strutture dei medici di medicina generale, deve essere valutata in relazione a quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera b-bis), del decreto legislativo n. 502 del 1992, che – nell'individuare i principi di cui gli accordi collettivi riferiti al rapporto tra il Servizio sanitario nazionale e i medici di medicina generale devono tener conto – prevede forme organizzative multiprofessionali per il coordinamento e l'integrazione dei professionisti delle cure Pag. 48primarie e del sociale a rilevanza sanitaria. La nuova disposizione si limita, dunque, a declinare il predetto principio dell'organizzazione multiprofessionale, indicando espressamente la necessità dell'avvalimento della figura professionale dello psicologo per i soli medici di medicina generale che intendano richiedere un incremento del numero massimo dei loro assistiti, fermo restando che all'attuazione della disposizione medesima dovrà darsi attuazione nei limiti delle disponibilità finanziarie destinate al Servizio sanitario nazionale dalla legislazione vigente.
  L'articolo 13, comma 1-bis, prevede che l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, aggiorni il regolamento per l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia, prevedendo l'istituzione, a supporto del Direttore generale, delle figure del Direttore amministrativo e del Direttore tecnico-scientifico. Appare al riguardo necessario riformulare tale disposizione, al fine di assicurarne l'invarianza finanziaria, prevedendo che gli oneri derivanti dall'istituzione delle due figure dirigenziali di prima fascia siano compensati attraverso la contestuale soppressione di un numero di posti dirigenziali di seconda fascia equivalenti sul piano finanziario.
  All'articolo 14, comma 1, terzo periodo, in materia di procedure di ripiano della spesa farmaceutica, che prevede che gli effetti connessi all’«accertamento positivo» effettuato dal direttore generale dell'AIFA ai fini del riparto del Fondo payback di cui all'articolo 9-bis, commi 5 e 6, del decreto-legge n. 135 del 2018, tra i quali l'estinzione delle liti pendenti, s'intendano prodotti qualora l'importo a carico delle aziende farmaceutiche, di cui al comma 3 del citato articolo 9-bis, risulti versato entro il 20 maggio 2019, appare necessario differire tale termine al 30 maggio 2019, posto che in tal modo detto ultimo termine risulterebbe coerente con quello previsto a legislazione vigente per il citato accertamento. La disposizione non produce pertanto nuovi oneri per la finanza pubblica poiché si limita a stabilire esclusivamente un vincolo nell'ambito delle risorse comunque destinate alla regione Calabria ai fini del riparto del payback. In tale quadro, le risorse così vincolate non impediranno il perseguimento di altre finalità, giacché la puntuale precisa ripartizione delle stesse è comunque demandata ad un decreto del Ministero dell'economia e finanze, da adottare di concerto con il Ministero della salute, che risulta condizionato all'intesa con la regione Calabria, in modo da garantire la compatibilità del vincolo disposto dalla legge con il perseguimento di altre finalità, cui tali risorse, in ipotesi, possono essere destinate.

  Carmelo Massimo MISITI (M5S), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

   «La V Commissione,
  esaminato il disegno di legge C. 1816-A Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 35 del 2019, recante Misure emergenziali per il servizio sanitario della regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria;
  preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
   all'articolo 3, comma 6-bis, che istituisce una Unità di crisi speciale per la regione Calabria presso il Ministero della salute, appare necessario precisare che i dirigenti del Ministero della salute che compongono l'Unità di crisi operano nell'esercizio delle funzioni istituzionalmente assegnate e che ai componenti della medesima Unità di crisi non appartenenti ai ruoli del Ministero della salute spetta esclusivamente il rimborso delle spese documentate;
   al riguardo, occorre tenere conto del fatto che, sulla base della legislazione vigente, già compete al Ministero della salute esercitare il potere ispettivo sugli enti del Servizio sanitario nazionale e che i dirigenti coinvolti nella istituenda Unità di crisi saranno, pertanto, chiamati a svolgere compiti già rientranti nei loro doveri d'ufficio;Pag. 49
   gli oneri connessi a tale nuova attività sono riconducibili all'ordinario trattamento di trasferta – rimborso delle spese di viaggio, pernottamento e vitto – cui si farà fonte nell'ambito delle risorse iscritte sul capitolo 2017, piano di gestione n. 2, dello stato di previsione del Ministero della salute, che potranno eventualmente essere integrate, in via compensativa, su richiesta della competente Direzione Programmazione Sanitaria, dalla quale dipende l'organizzazione delle visite ispettive;
   la disposizione di cui all'articolo 12, comma 6, lettera a), che prevede la presenza di psicologi nell'ambito delle strutture dei medici di medicina generale, deve essere valutata in relazione a quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera b-bis), del decreto legislativo n. 502 del 1992, che – nell'individuare i principi di cui gli accordi collettivi riferiti al rapporto tra il Servizio sanitario nazionale e i medici di medicina generale devono tener conto – prevede forme organizzative multiprofessionali per il coordinamento e l'integrazione dei professionisti delle cure primarie e del sociale a rilevanza sanitaria;
   la nuova disposizione si limita, dunque, a declinare il predetto principio dell'organizzazione multiprofessionale, indicando espressamente la necessità dell'avvalimento della figura professionale dello psicologo per i soli medici di medicina generale che intendano richiedere un incremento del numero massimo dei loro assistiti, fermo restando che all'attuazione della disposizione medesima dovrà darsi attuazione nei limiti delle disponibilità finanziarie destinate al Servizio sanitario nazionale dalla legislazione vigente;
   l'articolo 13, comma 1-bis, prevede che l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, aggiorni il regolamento per l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia, prevedendo l'istituzione, a supporto del Direttore generale, delle figure del Direttore amministrativo e del Direttore tecnico-scientifico;
   appare necessario riformulare tale disposizione, al fine di assicurarne l'invarianza finanziaria, prevedendo che gli oneri derivanti dall'istituzione delle due figure dirigenziali di prima fascia siano compensati attraverso la contestuale soppressione di un numero di posti dirigenziali di seconda fascia equivalenti sul piano finanziario;
   all'articolo 14, comma 1, terzo periodo, in materia di procedure di ripiano della spesa farmaceutica, che prevede che gli effetti connessi all’«accertamento positivo» effettuato dal direttore generale dell'AIFA ai fini del riparto del Fondo payback di cui all'articolo 9-bis, commi 5 e 6, del decreto-legge n. 135 del 2018, tra i quali l'estinzione delle liti pendenti, s'intendano prodotti qualora l'importo a carico delle aziende farmaceutiche, di cui al comma 3 del citato articolo 9-bis, risulti versato entro il 20 maggio 2019, appare necessario differire tale termine al 30 maggio 2019, posto che in tal modo detto ultimo termine risulterebbe coerente con quello previsto a legislazione vigente per il citato accertamento;
   la disposizione non produce pertanto nuovi oneri per la finanza pubblica poiché si limita a stabilire esclusivamente un vincolo nell'ambito delle risorse comunque destinate alla regione Calabria ai fini del riparto del payback;
   in tale quadro, le risorse così vincolate non impediranno il perseguimento di altre finalità, giacché la puntuale precisa ripartizione delle stesse è comunque demandata ad un decreto del Ministero dell'economia e finanze, da adottare di concerto con il Ministero della salute, che risulta condizionato all'intesa con la regione Calabria, in modo da garantire la compatibilità del vincolo disposto dalla legge con il perseguimento di altre finalità, cui tali risorse, in ipotesi, possono essere destinate;

  esprime

PARERE FAVOREVOLE Pag. 50

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

   all'articolo 3, comma 6-bis, apportare le seguenti modifiche:

    al secondo periodo, dopo le parole: Ministero della salute aggiungere le seguenti:, che operano nell'esercizio delle funzioni istituzionalmente assegnate,;
    al quarto periodo, dopo la parola: spetta inserire la seguente: esclusivamente;
    all'articolo 13, comma 1-bis, sostituire le parole da: entro sessanta giorni fino alla fine del comma con le seguenti: sono istituite, a supporto del Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, le figure dirigenziali di livello generale del Direttore amministrativo e del Direttore tecnico-scientifico. Al fine di assicurare l'invarianza finanziaria, i maggiori oneri derivanti dall'incremento di due posti di funzione dirigenziale di livello generale previsto dal primo periodo sono compensati dalla soppressione di un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto da adottare ai sensi dell'articolo 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono adeguati la dotazione organica, l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia, sulla base delle disposizioni di cui al presente comma;
    all'articolo 14, comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: 20 maggio 2019 con le seguenti: 30 maggio 2019.»

  Luigi MARATTIN (PD), in relazione all'istituzione di due nuove figure dirigenziali dell'AIFA, osserva che essa verrà attuata a fronte della soppressione di un numero non precisato di posti dirigenziali di seconda fascia. Chiede in proposito al rappresentante del Governo a quanto ammonti la retribuzione annua di ciascuno dei nuovi direttori e quante figure dirigenziali di seconda fascia dovranno essere conseguentemente soppresse.

  Beatrice LORENZIN (Misto-CP-A-PS-A) esprime seri dubbi sulla complessiva non onerosità del provvedimento.
  Innanzitutto, in relazione alla riorganizzazione della governance dell'AIFA, osserva come sia singolare che a un lamentato problema di scarsità di farmaci in Italia si risponda con l'istituzione di due nuovi direttori dell'Agenzia, con competenze amministrative e tecnico-scientifiche, e con la soppressione di un non precisato numero di posizioni dirigenziali di seconda fascia, come se queste figure intermedie non fossero anch'esse necessarie per un'efficace funzionamento dell'Agenzia. Sarebbe invece stato possibile, a suo parere, reperire le risorse necessarie per l'istituzione delle nuove figure mediante una riduzione di altre spese dell'AIFA, che ha un budget di considerevole entità.
  Osserva poi che una disposizione che potrebbe avere un costo, allo stato non considerato, sia quella relativa al temporaneo blocco dell'esportazione parallela, che si pone in contrasto con i trattati europei e potrebbe in futuro dar luogo a una procedura di infrazione, con applicazione di relative sanzioni.
  Ritiene poi difficilmente sostenibile, a invarianza di oneri, una riforma dei servizi psicologici nelle aziende sanitarie locali come quella consistente nella previsione della presenza di psicologi nell'ambito delle strutture dei medici di medicina generale.
  Passa poi a valutare l'impatto dello sblocco del turn over, misura anch'essa dichiarata a costo zero, che deve essere valutata in rapporto alle recenti previsioni di accesso al pensionamento conseguenti all'introduzione della cosiddetta «quota cento». Sottolinea in particolare come saranno esclusivamente le regioni non in piano di rientro, che hanno una minore carenza di medici, a poter effettuare nuove assunzioni, mentre le altre regioni saranno impossibilitate ad assumere medici in sostituzione Pag. 51di quelli che avranno accesso al pensionamento, con enormi danni in termini di copertura della pianta organica e di servizio ai cittadini. Osserva tra l'altro incidentalmente come la possibilità di riassumere medici in quiescenza sia in contrasto con le motivazioni alla base dell'introduzione di misure sperimentali di anticipo del pensionamento di anzianità.
  In relazione alla figura del Commissario straordinario per la sanità calabrese segnala come sia molto ottimistico pensare che questa figura, in assenza di un'adeguata struttura di supporto, possa effettuare una due diligence in un periodo di soli trenta giorni. Osserva inoltre che l'autorizzazione di una spesa di 50.000 euro per il funzionamento dell'Unità di crisi sia assolutamente insufficiente.
  Conclude sottolineando come la soluzione di un problema serio come l'emergenza della situazione del servizio sanitario della regione Calabria avrebbe avuto necessità di risorse finanziarie ben più consistenti rispetto a quelle previste dal provvedimento in esame.

  Claudio BORGHI, presidente, osserva come la soppressione di figure dirigenziali di secondo livello dell'AIFA si riferisca a posti previsti in pianta organica e non al licenziamento di soggetti effettivamente in servizio.

  Il sottosegretario Massimo BITONCI, confermando che la soppressione si riferisce a posti previsti nella pianta organica, allo stato non coperti, in risposta allea richiesta dell'onorevole Marattin, segnala che la retribuzione di ciascuno dei dirigenti di cui all'articolo 13, comma 1-bis, è di 167.808 euro annui.
  In risposta alle osservazioni dell'onorevole Lorenzin, evidenzia che l'adozione dei costi standard delle regioni più virtuose, quali ad esempio la Lombardia e il Veneto, comporterebbe complessivamente risparmi in misura pari a circa 30 miliardi di euro annui e consentirebbe una profonda riorganizzazione dell'assistenza sanitaria offerta dalla regione Calabria ai propri cittadini.

  Beatrice LORENZIN (Misto-CP-A-PS-A) ripete di non vedere alcun nesso, in relazione alla riforma della governance dell'AIFA, tra la carenza di medicinali e l'istituzione di due nuove figure dirigenziali.

  Claudio BORGHI, presidente, ritiene che la Commissione bilancio non sia in grado né sia tenuta ad approfondire nel merito le disposizioni recate dal provvedimento.

  Beatrice LORENZIN (Misto-CP-A-PS-A), in relazione alle competenze della Commissione bilancio, chiede nuovamente come sia possibile consentire lo sblocco del turn over nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente.

  Il sottosegretario Massimo BITONCI assicura che lo sblocco verrà effettuato senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, così come già avvenuto in alcune regioni.

  Elena CARNEVALI (PD) critica il fatto che all'articolo 1 del provvedimento nella sua versione originaria si parlasse esclusivamente di raggiungimento di obiettivi relativi al profilo finanziario del rientro dai disavanzi, senza fare riferimento alla qualità del servizio che fornito ai cittadini calabresi. A tale mancanza è stato in parte ovviato inserendo, nel corso dell'esame da parte della Commissione di merito, un riferimento all'erogazione dei livelli essenziali di assistenza.
  In relazione alla governance di AIFA, sottolinea la presenza di numerosi precari presso l'Agenzia che avrebbero potuto coprire le posizioni dirigenziali di seconda fascia ora soppresse, se vi fosse stata la volontà politica di farlo.

  Claudio BORGHI, presidente, osserva che la condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, relativa all'articolo 13, comma 1-bis, del provvedimento in esame, contenuta nella proposta di parere formulata dal relatore, si limita esclusivamente ad individuare il meccanismo volto ad Pag. 52assicurare l'invarianza finanziaria derivante dall'istituzione presso l'AIFA delle due nuove figure dirigenziali di livello generale del direttore amministrativo e del direttore tecnico-scientifico.

  Maria Elena BOSCHI (PD) esprime preoccupazione circa il fatto che la soppressione di un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale contenuta nella condizione proposta, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'articolo 13, comma 1-bis, del provvedimento in esame, incidendo in riduzione sulla pianta organica dell'AIFA, potrebbe porre la citata Agenzia nelle condizioni di non poter adeguatamente svolgere le delicate funzioni ad essa attribuite, tanto più alla luce della necessaria azione di monitoraggio sul territorio nazionale volto a prevenire stati di carenza di medicinali prefigurato dal citato comma 1-bis dell'articolo 13, introdotto nel corso dell'esame in sede referente presso la Commissione di merito. Ricollegandosi alle considerazioni in precedenza svolte dalla collega Lorenzin invita pertanto il Governo a valutare la possibilità di far fronte agli oneri derivanti dalla istituzione delle due nuove figure dirigenziali di livello generale del direttore amministrativo e del direttore tecnico-scientifico dell'AIFA, non già attraverso una riduzione dell'attuale pianta organica, bensì tramite l'utilizzo di risorse finanziarie a vario titolo ricadenti nella disponibilità della predetta Agenzia.

  Silvana Andreina COMAROLI (Lega), nel ritenere inopportuno addentrarsi nelle scelte di merito compiute dalla XII Commissione Affari sociali in sede referente, osserva come le risorse attribuite dalla legislazione vigente all'AIFA dovrebbero già risultare finalizzate allo svolgimento degli specifici compiti ad essa assegnati e come tali, dunque, non utilizzabili a fini di copertura finanziaria dell'intervento recato dal citato articolo 13, comma 1-bis.

  La Commissione approva quindi la proposta di parere del relatore sul testo del provvedimento in esame.

  Carmelo Massimo MISITI (M5S), relatore, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti, nonché l'emendamento 12.200 della Commissione.
  Con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:
   Maria Tripodi 1.1, che prevede che lo Stato assuma il debito sanitario della regione Calabria esistente alla data del 31 dicembre 2018, che sarà rimborsato in trent'anni dai cittadini calabresi mediante le accise sull'IRPEF e sull'IVA, senza prevedere alcuna copertura finanziaria;
   Viscomi 1.8, volta a sospendere gli effetti delle norme vigenti che impediscono lo svolgimento delle procedure concorsuali e le relative assunzioni in conseguenza e per effetto dell'accertato aumento di spesa, senza prevedere alcuna copertura finanziaria;
   Ferro 2.01, che prevede che, in deroga alle procedure previste dalla vigente normativa in materia di blocco assunzionale, il Commissario ad acta proceda alla sottoscrizione di contratti di lavoro a tempo determinato attingendo alle graduatorie esistenti, per il profilo richiesto, presso tutti gli enti del servizio sanitario della regione Calabria, specificando in modo non coerente che ai relativi oneri si provvede mediante le risorse umane e finanziarie già disponibili;
   gli identici Rostan 3.4 e De Filippo 3.34, che sopprimono, tra l'altro, l'autorizzazione di spesa relativa al compenso del commissario straordinario;
   Ferro 6.15, che aumenta da 82.164.205 euro a 200 milioni di euro la spesa autorizzata per la regione Calabria per l'anno 2019 per il rinnovo e il potenziamento delle tecnologie, a valere sulle risorse relative ad interventi in materia di edilizia sanitaria pubblica. Fa presente che l'aumento di tali risorse non risulta rispondente al fabbisogno evidenziato dalla relazione tecnica;Pag. 53
   Cannizzaro 6.9, che prevede che, al solo fine di garantire il raggiungimento dei livelli minimi di assistenza per la specialistica ambulatoriale, la regione Calabria può eccezionalmente programmare l'acquisto di prestazioni sanitarie in deroga ai limiti previsti dall'articolo 15 del decreto-legge n. 95 del 2012, in materia di razionalizzazione e riduzione della spesa sanitaria, prevedendo, altresì, che, al fine di garantire l'invarianza degli effetti finanziari, la regione Calabria provveda ad adottare misure alternative a valere su altre non meglio precisate aree della spesa sanitaria;
   Sapia 9.100, che reca una specifica autorizzazione di spesa – nel limite di euro 1.115.000 per il 2019 e di 2,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 – finalizzata all'incremento del contingente di Carabinieri per la tutela della salute attualmente presente in Calabria, provvedendo alla copertura del relativo onere mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero della salute, che non reca tuttavia, per l'anno 2020, le occorrenti disponibilità;
   Ubaldo Pagano 11.12, volta a prevedere che, a decorrere dal 2019, la spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale sia determinata, in sede di Conferenza Stato-regioni, in proporzione al fabbisogno di personale pro capite di ciascuna regione e provincia autonoma, senza alcun vincolo di carattere finanziario;
   Santelli 11.18, che è volta a prevedere che alla regione Calabria non si applichi il limite di spesa per il personale del Servizio sanitario nazionale fino a quando tale regione non abbia raggiunto il punteggio minimo di 160 per i livelli essenziali di assistenza;
   Ubaldo Pagano 12.38, che, allo scopo di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici, incrementa la pertinente autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 421, della legge n. 145 del 2018, senza tuttavia prevedere alcuna forma di copertura finanziaria,
   Santelli 15.1, che sopprime il comma 3 dell'articolo 15 del provvedimento in esame, che reca la clausola di neutralità finanziaria riferita all'attuazione delle disposizioni di cui al capo II del presente decreto.

  Con riferimento invece alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:
   Santelli 2.1, che è volta ad istituire, a scopo meramente consultivo, la Consulta dei sindaci dei territori in cui ricadono i presidi ospedalieri oggetto dell'articolo 2. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo chiarisca se la proposta emendativa possa trovare attuazione nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;
   Santelli 3.13, che prevede che i commissari straordinari, nell'ambito delle risorse della regione, provvedono a istituire le unità di cure primarie per i pazienti interessati da patologie classificabili come codici bianchi. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo chiarisca se la proposta emendativa possa trovare attuazione nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali della regione Calabria disponibili a legislazione vigente;
   Ferro 3.23, che modifica i criteri per l'individuazione del compenso del commissario straordinario. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo chiarisca se la proposta emendativa possa trovare attuazione nell'ambito delle risorse stanziate dall'articolo 14, comma 1, del provvedimento;
   D'Ettore 3.140, che prevede che della Unità di crisi istituita ai sensi dell'articolo 3, comma 6-bis, del presente decreto, facciano parte anche rappresentanti della regione Calabria. Al riguardo, reputa necessario che il Governo chiarisca se la proposta emendativa possa comunque trovare Pag. 54attuazione nell'ambito delle risorse all'uopo stanziate ai sensi dell'articolo 3, comma 6-bis, del presente provvedimento, volte ad assicurare il funzionamento della predetta Unità di crisi;
   Ferro 4.1, che prevede che il commissario straordinario o il direttore generale sostituisca i direttori amministrativi decaduti anche nell'ambito del contingente delle società a totale capitale pubblico. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;
   Cannizzaro 5.101, che prevede tra l'altro che, al fine di manlevare gli assistiti del Servizio sanitario nazionale da ogni loro obbligazione verso gli erogatori per le prestazioni sanitarie ricevute in regime di accreditamento, è garantito l'integrale pagamento dei relativi corrispettivi. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;
   Ferro 6.11, che, sopprimendo la parola «esclusivamente», prevede che gli enti del servizio sanitario della regione Calabria possano anche non avvalersi degli strumenti di acquisto e negoziazione aventi ad oggetto beni, servizi e lavori di manutenzione messi a disposizione da CONSIP Spa o di centrali di committenza di altre regioni per l'affidamento di appalti, lavori, servizi e forniture, strumentali all'esercizio delle proprie funzioni, superiori alle soglie di rilevanza comunitaria. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;
   Ferro 6.10, Santelli 6.5 e Cannizzaro 6.4, che prevedono che gli enti del servizio sanitario della regione Calabria possano avvalersi anche degli strumenti di acquisto e di negoziazioni aventi ad oggetto beni, servizi e lavori di manutenzione messi a disposizione dalla stazione unica appaltante della regione Calabria. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;
   Bond 6.20, che prevede che gli enti del servizio sanitario della regione Calabria possano avvalersi esclusivamente degli strumenti di acquisto e di negoziazioni aventi ad oggetto beni, servizi e lavori di manutenzione messi a disposizione dall'ente del servizio sanitario della regione Veneto denominato Azienda Zero. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;
   Cannizzaro 6.103, che prevede che il commissario ad acta sia autorizzato a stipulare convenzioni, anche in forma aggregata, con la Stazione unica appaltante della regione Calabria. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;
   Ferro 6.13, che prevede, per gli enti del servizio sanitario della regione Calabria, la facoltà di avvalersi di INVITALIA Spa quale centrale di committenza. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;
   Viscomi 6.17, che prevede che, al fine di assicurare l'aggregazione delle gare per l'acquisizione di beni e servizi, il Commissario ad acta individui una unica struttura amministrativa supportata, ove occorra, dal personale proveniente da altre aziende o amministrazioni pubbliche. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo chiarisca se la proposta emendativa possa trovare attuazione nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;
   Santelli 6.7, che prevede che AGENAS e le associazioni scientifiche operanti in materia di edilizia sanitaria supportino il Commissario ad acta nella predisposizione del Piano triennale straordinario di Pag. 55edilizia sanitaria e di adeguamento tecnologico della rete di emergenza, della rete ospedaliera e della rete territoriale della regione Calabria. Al riguardo, reputa necessario che il Governo chiarisca se la proposta emendativa possa trovare attuazione nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili, anche alla luce del rafforzamento del contingente di personale dell'AGENAS previsto dall'articolo 8 del decreto;
   Ferro 6.12 e 6.14, che obbligano, rispettivamente, il Commissario ad acta e gli enti del servizio sanitario regionale ad avvalersi di INVITALIA Spa quale centrale unica di committenza, nonché delle altre strutture previste all'uopo da disposizioni di legge, per le attività, per le quali alla data di entrata in vigore del decreto non sia stato ancora definito il livello di progettazione richiesto per l'attivazione dei programmi di investimento e appalto dei lavori. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle proposte emendative in esame;
   Santelli 6.8, che prevede l'accorpamento dei centri ospedalieri di primo livello della rete ospedaliera regionale alle aziende ospedaliere di rispettivo riferimento territoriale. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;
   Santelli 6.104, che, al fine di finanziare interventi di estrema urgenza per la sanità della regione Calabria e garantire il diritto dei cittadini all'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, istituisce un fondo rotativo con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo da ripartire per l'introduzione del reddito di cittadinanza, di cui al comma 255 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla disponibilità delle occorrenti risorse sul Fondo da ripartire per l'introduzione del reddito di cittadinanza, con particolare riferimento all'anno 2020, e alla possibilità di utilizzare dette risorse senza pregiudizio di ulteriori interventi già programmati a valere sulle medesime risorse;
   gli identici Bruno Bossio 6.19 e Rostan 6.1, che prevedono che durante il periodo di vigenza del decreto-legge non trovino applicazione le disposizioni relative al blocco automatico del turn over del personale del servizio sanitario regionale. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;
   Viscomi 8.1, che prevede che, per la selezione del personale da assumere presso l'AGENAS, la stessa Agenzia si avvalga di procedure selettive pubbliche e che i curricula dei candidati assunti siano pubblicati online sul sito istituzionale della medesima Agenzia. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;
   Ubaldo Pagano 11.9 e 11.10, che sono volte a stabilire che uno dei due valori limite da porre a confronto per l'individuazione della spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale a decorrere dal 2019 sia quella sostenuta nel 2004, anziché quella sostenuta nel medesimo anno 2004, ridotta dell'1,4 per cento. Resta fermo l'altro valore limite, costituito dalla spesa sostenuta nell'anno 2018, e la previsione che la spesa per il personale non debba superare il maggiore tra i due limiti indicati. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari delle proposte emendative;
   gli identici Carnevali 11.14, Mugnai 11.2 e Bellucci 11.102, che sono volte a garantire l'incremento del fondo legato alla retribuzione individuale di anzianità (RIA) dei cessati. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo chiarisca se la proposta emendativa possa trovare attuazione Pag. 56nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;
   Ubaldo Pagano 11.13, che è volta a istituire un fondo perequativo, con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2019, per l'assunzione di personale da parte degli enti del Servizio sanitario nazionale e provvede al relativo onere mediante corrispondete riduzione del Fondo da ripartire per l'introduzione del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla disponibilità, per l'anno 2019, delle occorrenti risorse sul Fondo da ripartire per l'introduzione del reddito di cittadinanza e alla possibilità di utilizzare dette risorse senza pregiudizio di ulteriori interventi già programmati a valere sulle medesime risorse;
   Ubaldo Pagano 11.11, che è volta a consentire alle regioni che hanno sottoscritto l'accordo di cui all'articolo 1, comma 180, della legge n. 311 del 2004, e sono risultate adempienti negli anni 2017 e 2018, di incrementare il limite di spesa per il personale in misura pari al 25 per cento dell'incremento del Fondo del Servizio sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente. Al riguardo, considera necessario che il Governo chiarisca se la proposta emendativa possa trovare attuazione nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;
   Bond 11.108, che è volta a prevedere che, in caso di necessità, le regioni, senza nuovi o maggiori oneri per lo Stato, possano consentire l'accesso al Servizio sanitario nazionale, in qualità di dipendenti, a laureati in medicina anche se privi di specializzazione. I medici assunti potranno conseguire il diploma di specializzazione contemporaneamente allo svolgimento dell'attività lavorativa mediante modalità alternative alle attuali. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo assicuri che la proposta emendativa possa trovare attuazione nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;
   Lorefice 11.103, che è volta a consentire alle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, in caso di effettive esigenze e nei limiti di spesa per il personale fissati dall'articolo 11 del provvedimento, di conferire incarichi individuali a medici in quiescenza con contratto di lavoro autonomo di durata non superiore a 24 mesi. Il contratto si risolve anche prima della scadenza, qualora vengano effettuate, per le stesse attività, assunzioni con contratto di lavoro subordinato. Al riguardo, considera necessario che il Governo assicuri che la proposta emendativa possa trovare attuazione nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;
   Rizzo Nervo 11.060, che è volta a consentire alle aziende del Servizio sanitario nazionale di indire, nell'ambito del sistema di emergenza-urgenza e nel rispetto della programmazione dei fabbisogni di personale, apposite procedure concorsuali per assunzioni a tempo determinato di medici, anche privi di specializzazione. I medici privi di specializzazione vincitori di detti concorsi sono ammessi alla scuola di specializzazione, con oneri a carico della regione o provincia autonoma. Essa prevede inoltre che le aziende del Servizio sanitario nazionale, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, possano assumere a tempo determinato medici in formazione specialistica nell'ultimo anno di scuola, i quali non hanno diritto al cumulo del trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica. Al riguardo, considera necessario che il Governo confermi che la proposta emendativa possa trovare attuazione nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;
   Menga 12.106, che è volta a prevedere che le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e nei limiti di spesa per il personale, possano assumere, Pag. 57con contratto a tempo determinato part-time, i medici e veterinari che abbiano partecipato, durante l'ultimo o penultimo anno del corso di formazione specialistica, a procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario e che siano utilmente collocati in graduatoria. I medici e veterinari ai quali si applica la disposizione non hanno diritto al cumulo del trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica, fermo restando che agli stessi è riconosciuto un trattamento economico più favorevole rispetto a quello previsto dal medesimo contratto di formazione. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo assicuri che la proposta emendativa possa trovare attuazione nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;
   Ubaldo Pagano 12.11, che è volta, tra l'altro, ad aumentare da 2 a 20 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, il limite di spesa relativo all'organizzazione dei corsi di formazione specifica di medicina generale di cui all'articolo 12, comma 3, alla cui copertura si provvede mediante specifica finalizzazione nell'ambito delle disponibilità finanziarie destinate al fabbisogno sanitario standard nazionale cui concorre lo Stato. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito all'idoneità e alla congruità della copertura finanziaria prevista;
   De Filippo 12.33, che prevede, tra l'altro, che ogni azienda sanitaria sia autorizzata ad assumere al termine di ogni anno accademico – con contratti di formazione-lavoro e nel limite massimo del 50 per cento dei posti disponibili derivanti dal piano assunzionale – gli abilitati alle specifiche professioni sanitarie, ivi puntualmente richiamate, che si siano laureati nell'Ateneo con cui la singola azienda sanitaria ha stipulato un apposito protocollo d'intesa. Al riguardo, appare necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;
   Carnevali 12.34, che, intervenendo sul comma 6, lettera a), dell'articolo 12, prevede che le disposizioni ivi contenute, relative all'incremento del numero massimo di assistiti in carico ad ogni medico di medicina generale abbiano luogo «a saldi invariati», anziché «senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica», come attualmente previsto dal testo. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari riconducibili al diverso tenore letterale della disposizione in esame recato dalla proposta emendativa in commento;
   Schirò 12.37, che prevede che il personale medico del Servizio sanitario nazionale che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stia svolgendo la propria attività con contratti a tempo determinato presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri dello stesso SSN, possa essere ammesso, anche come soprannumero, alla scuola di specializzazione, svolgendo l'intera attività di tirocinio presso la medesima azienda ospedaliera. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;
   Carnevali 12.0103, che prevede, da un lato, che i medici in formazione nel corso dell'ultimo anno di formazione possano svolgere attività assistenziale presso strutture del Servizio sanitario nazionale con oneri a carico della medesima strutture, dall'altro, che gli importi stanziati per ogni singolo contratto di formazione specialistica non sottoscritto dall'interessato per rinuncia o non stipulato siano vincolati al finanziamento di ulteriori nuovi contratti in aggiunta al numero di quelli già definiti annualmente. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;
   Mandelli 13.105, che reca specifiche disposizioni in relazione alle particolari modalità di erogazione di medicinali agli Pag. 58assistiti da parte delle regioni e delle province autonome, nei comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;
   Boldi 13.100, che estende all'anno 2019 l'ambito di applicazione dell'articolo 18, comma 1, alinea, del decreto-legge n. 148 del 2017, in modo tale da accantonare per la predetta annualità la somma di 32,5 milioni di euro, a valere sulle disponibilità finanziarie del Servizio sanitario nazionale per il medesimo anno 2019, da destinare in parte a favore delle strutture attive nell'erogazione di prestazioni pediatriche, in parte a favore dei centri di riferimento nazionale per l'adroterapia, eroganti trattamenti di specifiche neoplasie maligne mediante l'irradiazione con ioni carbonio. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla effettiva sostenibilità finanziaria della proposta emendativa in commento.

  Segnala, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse dall'Assemblea, ivi incluso l'emendamento 12.200 della Commissione, non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario. Tra queste segnala, in particolare, le proposte emendative Carnevali 12.0101 e 12.0102, che provvedono alla copertura dei relativi oneri, qualificati come limiti massimi di spesa, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, che allo stato reca le occorrenti disponibilità.

  Il sottosegretario Massimo BITONCI esprime parere contrario sulle proposte emendative puntualmente richiamate dal relatore con riferimento ad una carente o inidonea quantificazione o copertura nonché su quelle per le quali il relatore stesso ritiene di acquisire l'avviso del Governo, ad eccezione degli emendamenti Ferro 4.1, Ferro 6.10, Santelli 6.5 e Cannizzaro 6.4, sui quali esprime un parere di nulla osta. Esprime inoltre parere favorevole sull'emendamento Boldi 13.100, a condizione che esso venga riformulato nei seguenti termini: Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. All'articolo 18 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, le parole: «per l'anno 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2017, 2018 e 2019», le parole «per l'anno 2017 e per l'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2017, 2018 e 2019» e le parole «La somma di cui al periodo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, la somma di cui al periodo precedente»;
   b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Per l'anno 2019 la somma accantonata ai sensi del comma 1 è ripartita tra le finalità di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 1, secondo gli importi definiti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano».

  Esprime altresì un parere di nulla osta sull'emendamento 12.200 delle Commissioni giacché esso, pur essendo di contenuto analogo all'emendamento Menga 12.106, sul quale il parere del Governo è contrario, prevede che agli specializzandi sia attribuito un trattamento economico non inferiore a quello già previsto dal contratto di formazione specialistica, mentre il citato emendamento Menga 12.106 prevede invece che tale trattamento debba essere necessariamente superiore. Esprime, infine, nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

  Carmelo Massimo MISITI (M5S), preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, propone quindi di Pag. 59esprimere parere favorevole sull'emendamento 13.100, con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

  Sia riformulato l'emendamento 13.100 nei seguenti termini:

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 18 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, le parole: «per l'anno 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2017, 2018 e 2019», le parole «per l'anno 2017 e per l'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2017, 2018 e 2019» e le parole «La somma di cui al periodo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, la somma di cui al periodo precedente»;
   b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Per l'anno 2019 la somma accantonata ai sensi del comma 1 è ripartita tra le finalità di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 1, secondo gli importi definiti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano».

  Propone inoltre di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.8, 2.1, 3.4, 3.13, 3.23, 3.34, 3.140, 5.101, 6.1, 6.7, 6.8, 6.9, 6.11, 6.12, 6.13, 6.14, 6.15, 6.17, 6.19, 6.20, 6.103, 6.104, 8.1, 9.100, 11.2, 11.9, 11.10, 11.11, 11.12, 11.13, 11.14, 11.18, 11.102, 11.103, 11.108, 12.11, 12.33, 12.34, 12.37, 12.38, 12.106, 13.105 e 15.1 e sugli articoli aggiuntivi 2.01, 11.060, 12.0103, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura.
  Propone infine di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse.

  Il sottosegretario Massimo BITONCI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 20.10.