CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 14 maggio 2019
188.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (V e VI)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Martedì 14 maggio 2019. — Presidenza del presidente della V Commissione, Claudio BORGHI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Massimo Bitonci.

  La seduta comincia alle 14.40.

DL 34/2019: Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi.
C. 1807 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 maggio 2019.

  Claudio BORGHI, presidente, ricorda che nella seduta di ieri erano state poste dagli intervenuti talune richieste di chiarimento al Governo in ordine a singole questioni specifiche.

  Il sottosegretario Massimo BITONCI, replicando alle richieste di chiarimento formulate da taluni deputati nella seduta di ieri, sulla base dell'istruttoria svolta dai competenti uffici fa presente quanto segue.
  In merito alle osservazioni espresse dall'onorevole Fragomeli sull'articolo 3, volte a segnalare l'opportunità di unificare l'IMU e la TASI, che gravano sulla medesima base imponibile, rinvia a valutazioni di carattere politico, facendo tuttavia presente che in effetti, dopo l'eliminazione dall'imposizione TASI dell'abitazione principale, i due tributi sono sostanzialmente identici e la loro permanenza crea solamente difficoltà applicative. Evidenzia che, sul piano tecnico, eventuali valutazioni finanziarie potranno essere formulate al momento della definizione normativa della disposizione di «unificazione». Con riferimento invece alle osservazioni formulate sempre dall'onorevole Fragomeli sull'articolo 10, volte a segnalare la gravosità della posizione dei fornitori che devono anticipare attraverso uno sconto sul corrispettivo il credito di imposta riconosciuto ai soggetti che effettuano interventi di efficientamento energetico e contro il rischio sismico, evidenzia che la disposizione ha la finalità di favorire la crescita delle iniziative di efficientamento consentendo al soggetto avente diritto di optare, in luogo della detrazione, per un contributo di pari Pag. 14ammontare, sotto forma di corrispettivo dovuto anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione in cinque quote annuali di pari importo.
  Rileva che tale previsione ha il fine di stimolare specificamente gli interventi nel settore edilizio mediante la semplificazione degli strumenti fiscali già esistenti e la velocizzazione nella fruizione del beneficio. Le detrazioni infatti, pur essendo una misura utile a garantire lo sviluppo di iniziative di efficientamento, risultano spesso complesse da utilizzare nel caso in cui il soggetto che realizza l'investimento non sia il proprietario dell’asset.
  Pertanto, osserva che la misura agisce su fattispecie già esistenti, cercando di semplificarne i meccanismi operativi e quindi la diffusione delle stesse, introducendo misure a favore proprio dei fornitori che con la misura introdotta dal presente decreto-legge godranno direttamente del beneficio fiscale, senza attendere la cessione del credito da parte del soggetto proprietario dell'immobile, in un periodo di fruizione di cinque anni in luogo di dieci.
  In risposta alle osservazioni formulate invece dall'onorevole Marattin sull'articolo 23, nella parte in cui lo stesso si è dichiarato colpito dal fatto che il citato articolo prevede agevolazioni connesse al passaggio di immobili alle società veicolo di cartolarizzazione, rinvia a valutazioni di ordine politico.
  Rammenta tuttavia che la norma prevede l'applicazione dell'imposta di registro e delle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa per gli atti e le operazioni inerenti al trasferimento di beni e diritti nel settore del mercato delle cartolarizzazioni, a condizione che l'acquirente dichiari, nel relativo atto, che intende trasferirli entro cinque anni dalla data di acquisto; ove non si realizzi tale condizione entro il quinquennio successivo, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute dall'acquirente nella misura ordinaria e si applica una sanzione amministrativa del 30 per cento, oltre agli interessi di mora di cui all'articolo 55, comma 3, del testo unico sull'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
  Rileva inoltre che la norma prevede che le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applichino in misura fissa per le trascrizioni nei pubblici registri e per le volture catastali relative a beni immobili nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione. Al riguardo, precisa che l'intervento normativo introduce disposizioni necessarie a rendere sostanzialmente neutrale, anche ai fini delle imposte indirette, l'intervento della società veicolo d'appoggio nella monetizzazione dei beni, tipicamente immobili, a garanzia dei crediti cartolarizzati. In assenza dell'intervento normativo in esame, infatti, il trasferimento di proprietà degli immobili dal debitore – o dal locatore, nel caso di contratti di locazione finanziaria – alla società veicolo d'appoggio sarebbe gravato dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale, ove applicabili, in misura proporzionale, sul valore di mercato dei beni stessi. Il prelievo proporzionale, con le relative problematiche valutative, si pone in contrasto con la peculiare natura di tale trasferimento, caratterizzata dalla finalità di favorire una più rapida ed efficiente monetizzazione dei beni a garanzia dei crediti deteriorati mediante l'acquisto – in asta o a seguito di trattativa privata – degli stessi da parte della società veicolo di appoggio e la loro successiva vendita agli acquirenti finali. L'assenza di una misura di questo tipo ha finora rappresentato un ostacolo significativo, quando non totalmente ostativo, alla circolazione degli immobili a garanzia dei crediti deteriorati e, con essa, alla circolazione di tali crediti su larga scala e secondo criteri di massima economicità. Il regime in parola rimuove, pertanto, uno dei principali impedimenti alla massimizzazione del recupero e conseguente valore dei crediti garantiti, ossia la duplice tassazione dei trasferimenti di immobili a garanzia di detti crediti nel caso di utilizzo di una società immobiliare di supporto a tale recupero. Per converso, Pag. 15l'introduzione dello strumento operativo in questione, nel facilitare la monetizzazione degli immobili a garanzia dei crediti deteriorati ceduti a società di cartolarizzazione, dovrebbe prevedibilmente portare ad un significativo incremento delle vendite immobiliari. Per quanto riguarda invece le richieste di chiarimento concernenti i profili attuativi dell'articolo 36, in materia di Fondo di indennizzo per i risparmiatori che hanno subito un pregiudizio ingiusto in relazione all'investimento in azioni od obbligazioni di banche poste in liquidazione coatta amministrativa, ricorda di aver già fornito agli interessati specifici elementi di risposta nella seduta di ieri.

  Maria Elena BOSCHI (PD) rileva che nel suo odierno intervento il sottosegretario Bitonci non fornisce tuttavia risposta alcuna alle sue richieste di chiarimento poste nella seduta di ieri. In particolare, ricorda che le predette richieste erano volte: da un lato, a comprendere – in relazione a quanto previsto dall'articolo 25 del presente provvedimento – se sia stato già adottato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che la legge di bilancio 2019 stabilisce debba emanarsi entro il 30 aprile, con il quale viene approvato il piano di cessione di immobili dello Stato e sono disciplinati i criteri e le modalità di dismissione, nonché quanti dei 950 milioni di euro per l'anno 2019 attesi, in termini di maggiori entrate, dall'attuazione del predetto piano di dismissioni risultino al momento eventualmente già introitati dallo Stato; dall'altro, a comprendere – in relazione all'articolo 46 del presente provvedimento – in base a quali motivazioni sia stata deliberata la proroga al 6 settembre 2019 dell'esonero da responsabilità penali o amministrative dei dirigenti dell'ILVA con riferimento alle condotte poste in essere in attuazione del Piano ambientale.
  Ciò posto, manifesta disappunto per la mancata illustrazione, da parte del sottosegretario Bitonci, di elementi di maggior dettaglio sulle questioni richiamate anche dai colleghi, non potendosi evidentemente considerare accettabile il rinvio a valutazioni di ordine politico effettuato dallo stesso sottosegretario in merito a talune specifiche problematiche, attesa la loro particolare rilevanza. Reputa comunque necessario acquisire gli ulteriori elementi di informazione, che il Governo sarà eventualmente in condizione di fornire, prima della scadenza del termine per la presentazione degli emendamenti fissato per le ore 18 di domani.

  Il sottosegretario Massimo BITONCI fa presente che le risposte da lui rese nella seduta odierna sono il frutto degli approfondimenti istruttori sinora compiuti dai competenti uffici, ferma restando la piena disponibilità del Governo a fornire ulteriori elementi di informazione alle richieste di chiarimento formulate dai deputati, anche secondo tempistica e forme che potranno essere concordate con le presidenze.

  Luigi MARATTIN (PD) osserva che sulla questione degli indennizzi ai risparmiatori che hanno subito un pregiudizio ingiusto in relazione all'investimento in azioni od obbligazioni di banche poste in liquidazione coatta amministrativa, di cui all'articolo 38 del presente decreto, nella seduta di ieri il sottosegretario Bitonci si era impegnato a fornire puntuali elementi di informazione in ordine alle procedure sin qui espletate dinanzi all'Arbitro per le controversie finanziarie, nonché in merito alle percentuali di rimborso effettivamente riconosciute. Ritiene in proposito che il Governo potrebbe naturalmente adempiere a tale richiesta informativa anche in forma scritta.
  In merito all'articolo 38, recante misure sul debito degli enti locali, ritiene che il Governo debba precisare se, come già evidenziato nella seduta di ieri, le misure ivi previste contengano previsioni contrarie alla disciplina di bilancio degli enti locali, nel momento in cui pongono a carico del comune di Roma i buoni ordinari comunali (BOC), che sono titoli di tipo bullett, ossia con capitale da restituire in un'unica soluzione alla scadenza del prestito. Pag. 16
  Ricorda altresì che il sottosegretario Bitonci non ha inoltre chiarito se l'attuale formulazione dell'articolo 39 del provvedimento in esame, relativo all'implementazione delle piattaforme informatiche per l'attuazione del reddito di cittadinanza, sia comunque tale da escludere che l'ANPAL possa ricorrere esclusivamente a procedure di affidamento diretto, ovvero senza previo espletamento di gare ad evidenza pubblica.
  Sul piano infine di una valutazione squisitamente politica delle scelte di merito compiute dal Governo con il provvedimento in esame, ribadisce quanto già rilevato nella seduta di ieri. In particolare osserva, da un lato, che le misure di vantaggio in favore delle banche e degli intermediari finanziari, di cui all'articolo 23 in materia di cartolarizzazioni, per quanto a suo avviso auspicabili ed utili al sistema nel suo complesso, vengono tuttavia ora introdotte da una maggioranza parlamentare che, perlomeno in campagna elettorale, ha sempre apertamente assicurato di voler escludere qualsiasi intervento agevolativo in favore dei predetti soggetti, dall'altro, che il decreto-legge in esame risulta caratterizzato da una pluralità di misure, quali quelle relative alla proroga del superammortamento e alla revisione della mini-IRES, di cui rispettivamente agli articoli 1 e 2, che rispetto a quanto deliberato nell'ambito della legge di bilancio per il 2019, rappresentano un radicale ripensamento da parte del Governo, che sembra adesso in parte recepire diverse sollecitazioni provenienti dalle forze di opposizione.

  Il sottosegretario Massimo BITONCI, per quanto concerne le procedure oggetto di definizione davanti all'Arbitro per le controversie finanziarie istituito presso la Consob, ribadisce l'impegno del Governo a fornire, anche in forma scritta ed in tempi ragionevolmente brevi, elementi di maggior dettaglio con riferimento tanto al numero delle pratiche istruite quanto alle percentuali dei singoli rimborsi.

  Claudio BORGHI, presidente, preso atto della disponibilità in tal senso espressa durante la seduta odierna dal sottosegretario Bitonci, ritiene che le risposte del Governo alle diverse richieste di chiarimento formulate nel corso della discussione e non ancora esaudite, potranno pertanto pervenire, anche in forma scritta, nella giornata di domani orientativamente intorno alle ore 13, e comunque prima della scadenza del termine per la presentazione degli emendamenti, per essere immediatamente poste a conoscenza dei gruppi parlamentari.
  Nel dichiarare concluso l'esame preliminare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, ricordando che il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato alle ore 18 della giornata di domani.

  La seduta termina alle 15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 15 alle 15.05.