CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 14 maggio 2019
188.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 14 maggio 2019. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe BUOMPANE. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Massimo Bitonci.

  La seduta comincia alle 15.05.

Modifiche all'articolo 5 della legge 1o dicembre 1970, n. 898, in materia di assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile.
C. 506-A.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Nulla osta – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto e delle proposte emendative ad esso riferite.

  Giuseppe BUOMPANE, presidente, in sostituzione della relatrice, avverte che la proposta di legge in esame reca modifiche all'articolo 5 della legge 1o dicembre 1970, n. 898, in materia di assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile ed è composta da due articoli. Al riguardo, rileva che le disposizioni contenute nel provvedimento in esame presentano carattere ordinamentale e non appaiono presentare profili problematici dal punto di vista finanziario. In considerazione di ciò, propone pertanto di esprimere sullo stesso un parere di nulla osta.

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  Il sottosegretario Massimo BITONCI concorda con la proposta di nulla osta sul testo del provvedimento testé formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  Giuseppe BUOMPANE, presidente, in sostituzione della relatrice, avverte che l'Assemblea, in data 13 maggio scorso, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. In proposito, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo sugli identici articoli premissivi Bartolozzi 01.01 e Miceli 01.050, che modificando, tra l'altro, l'articolo 19 della legge n. 74 del 1987, stabiliscono che la registrazione degli accordi e delle convenzioni prematrimoniali, previsti dalle stesse proposte emendative, sia esentata dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo assicuri che dalle citate proposte emendative non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal momento che l'esenzione prevista, poiché riguarda nuove fattispecie introdotte dalle medesime proposte emendative, potrebbe anche configurarsi come rinuncia a maggior gettito. Segnala, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano invece presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  Il sottosegretario Massimo BITONCI esprime nulla osta sul complesso delle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea, ivi inclusi gli articoli premissivi Bartolozzi 01.01 e Miceli 01.050, che non appaiono suscettibili di determinare effetti negativi, in termini di minor gettito, per la finanza pubblica.

  Giuseppe BUOMPANE, presidente, in sostituzione della relatrice, propone pertanto di esprimere nulla osta sulle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

  Il sottosegretario Massimo BITONCI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Strasburgo l'8 novembre 2001; b) Terzo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione, fatto a Strasburgo il 10 novembre 2010; c) Quarto Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione, fatto a Vienna il 20 settembre 2012.
C. 1798 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 13 maggio 2019.

  Il sottosegretario Massimo BITONCI, in risposta alle richieste di chiarimento avanzate dalla relatrice nella seduta di ieri, fa presente che le ipotesi formulate riguardo ai soggetti detenuti da trasferire per essere escussi in sede processuale o da estradare sono state effettuate in maniera prudenziale sulla base della frequenza delle diverse casistiche rilevate con gli Stati interessati. Precisa inoltre che la stima degli oneri annui da riferire ai diversi Paesi membri del Consiglio d'Europa è stata determinata, sempre a fini prudenziali, utilizzando quali parametri medi le spese di viaggio e di missione riferite ai Paesi che gravitano nell'area geografica dove le stesse sono stabilite in misura più elevata secondo le tabelle in uso per la determinazione delle diarie.

  Maura TOMASI (Lega), relatrice, formula quindi la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il progetto di legge C. 1798 Governo, recante Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione europea Pag. 69di assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Strasburgo l'8 novembre 2001; b) Terzo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione, fatto a Strasburgo il 10 novembre 2010; c) Quarto Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione, fatto a Vienna il 20 settembre 2012;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    le ipotesi formulate riguardo ai soggetti detenuti da trasferire per essere escussi in sede processuale o da estradare sono state effettuate in maniera prudenziale sulla base della frequenza delle diverse casistiche rilevate con gli Stati interessati;
    inoltre, la stima degli oneri annui da riferire ai diversi Paesi membri del Consiglio d'Europa è stata determinata, sempre a fini prudenziali, utilizzando quali parametri medi le spese di viaggio e di missione riferite ai Paesi che gravitano nell'area geografica dove le stesse sono stabilite in misura più elevata secondo le Tabelle in uso per la determinazione delle diarie,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  Il sottosegretario Massimo BITONCI concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

DL 35/2019: Misure emergenziali per il servizio sanitario della regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria.
C. 1816 Governo.
(Parere alla XII Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 13 maggio 2019.

  Il sottosegretario Massimo BITONCI, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nella seduta di ieri, rileva che le verifiche da parte del Commissario ad acta sulle attività dei direttori generali degli enti dei servizi sanitari della Regione Calabria interessata dal Piano di rientro da disavanzo, di cui all'articolo 2, potranno essere svolte in assenza di oneri aggiuntivi avvalendosi, come previsto dalla normativa vigente, delle risorse a tal fine messe a disposizione dalla medesima Regione.
  Precisa inoltre che, all'articolo 5, gli adempimenti cui sono chiamati l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) e la Guardia di finanza, eventualmente aggiuntivi rispetto a quelli previsti a legislazione vigente, sono sostenibili nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili alla luce degli ulteriori stanziamenti previsti dal presente provvedimento.
  Chiarisce che tali attività costituiscono, infatti, un mero supporto ad una prerogativa già posta in capo al commissario straordinario, il quale è già chiamato, in quanto soggetto esponenziale della governance aziendale, a conoscere ed analizzare lo stato dei bilanci delle aziende, per il tramite della struttura aziendale.
  Osserva che il supporto fornito dall'AGENAS e dalla Guardia di finanza costituisce, dunque, uno strumento aggiuntivo – finalizzato a fluidificare ed a oggettivare la predetta attività di analisi – certamente esercitabile grazie alle maggiori risorse stanziate nel provvedimento.
  Segnala che, all'articolo 6, la disposizione che consente «la revoca delle misure già adottate» riguarda i soli documenti di programmazione e non coinvolge, pertanto, misure già pervenute allo stato esecutivo, e pertanto non si prevedono ulteriori oneri conseguenti, in ipotesi, ad un eventuale contenzioso con i soggetti affidatari.
  Rileva inoltre che, all'articolo 8, che prevede, al comma 1, che, per le finalità del provvedimento in esame, l'AGENAS Pag. 70fornisca attività di supporto tecnico e operativo al Commissario ad acta e ai commissari straordinari, l'utilizzo a fini di copertura finanziaria, al comma 4, di quota dell'avanzo di amministrazione non è suscettibile di riflettersi sull'equilibrio di bilancio dell'ente in oggetto, giacché il bilancio del medesimo ente è in equilibrio ed è stato approvato senza contare in alcun modo sulle risorse definite in avanzo.
  Assicura altresì che il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, utilizzato dal comma 4 dell'articolo 8 per la compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal comma 1 del medesimo articolo 8, reca le occorrenti disponibilità e il suo utilizzo non è suscettibile di compromettere la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente, anche alla luce del ricorso al medesimo Fondo disposto da ultimo dall'articolo 50 del decreto-legge n. 34 del 2019.
  Evidenzia preliminarmente che, per quanto riguarda gli oneri previsti dall'articolo 9, comma 3, per l'anno 2019 (160 mila euro), alla luce della portata dell'articolo 15 del decreto-legge in oggetto, che limita l'applicabilità del provvedimento entro 18 mesi dalla data di pubblicazione (avvenuta in data 2 maggio), gli oneri per l'anno 2020 (pari a 320 mila euro annui) sono stati determinati per 12 mensilità, ipotizzando una media di 20 giornate lavorative al mese.
  Fa presente al riguardo che, tenuto conto che la prevista convenzione con il Ministero della salute non è stata ancora perfezionata e, pertanto, entrerà verosimilmente in vigore nella seconda metà del corrente anno, la quantificazione degli oneri stabilita in 160 mila euro per il 2019 dal citato articolo 9, comma 3, risulta congrua, in quanto parametrata a 6 mesi della predetta annualità (corrispondenti a 120 giorni lavorativi).
  Segnala che, all'articolo 10, le eventuali risorse connesse all'avvalimento di esperti sono reperibili nei bilanci delle aziende sanitarie che possono già, nell'esercizio della loro autonomia, accordare incarichi libero professionali per consulenze simili – quanto al contenuto – a quelle in argomento e che nell'ambito di tali risorse, dunque, è data facoltà alla commissione straordinaria, laddove lo ritenga opportuno, di esercitare la facoltà prevista dal comma 2 dell'articolo 10 relativa al predetto avvalimento.
  Chiarisce inoltre, all'articolo 12, recante disposizioni sulla formazione in materia sanitaria e sui medici di medicina generale, che l'utilizzo di parte delle disponibilità finanziarie destinate al fabbisogno sanitario standard nazionale cui concorre lo Stato non è suscettibile di pregiudicare interventi già previsti o programmati a valere sulle disponibilità medesime.
  Conferma, infine, che le risorse impegnate con il provvedimento in esame, sostanzialmente afferenti a capitoli di competenza del Ministero della salute, non pregiudicano l'attuazione di ulteriori e diversi interventi, peraltro allo stato non previsti, afferenti ai medesimi capitoli.

  Carmelo Massimo MISITI (M5S), relatore, preso atto dei chiarimenti testé forniti dal rappresentante del Governo e rilevato che, sotto il profilo formale, si potrebbe valutare l'opportunità – ai fini di una maggiore chiarezza del testo – di riformulare il comma 2 dell'articolo 14, che reca una clausola di neutralità finanziaria riferita all'attuazione delle disposizioni di cui al Capo I del presente decreto, formula quindi la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il progetto di legge C. 1816 Governo, recante DL 35/2019: Misure emergenziali per il servizio sanitario della regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    le verifiche da parte del Commissario ad acta sulle attività dei direttori generali degli enti dei servizi sanitari della Pag. 71Regione Calabria interessata dal Piano di rientro da disavanzo, di cui all'articolo 2, potranno essere svolte in assenza di oneri aggiuntivi avvalendosi, come previsto dalla normativa vigente, delle risorse a tal fine messe a disposizione dalla medesima Regione;
    all'articolo 5, gli adempimenti cui sono chiamati l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) e la Guardia di finanza, eventualmente aggiuntivi rispetto a quelli previsti a legislazione vigente, sono sostenibili nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili alla luce degli ulteriori stanziamenti previsti dal presente provvedimento;
    tali attività costituiscono, infatti, un mero supporto ad una prerogativa già posta in capo al commissario straordinario, il quale è già chiamato, in quanto soggetto esponenziale della governance aziendale, a conoscere ed analizzare lo stato dei bilanci delle aziende, per il tramite della struttura aziendale;
    il supporto fornito dall'AGENAS e dalla Guardia di finanza costituisce, dunque, uno strumento aggiuntivo – finalizzato a fluidificare ed a oggettivare la predetta attività di analisi – certamente esercitabile grazie alle maggiori risorse stanziate nel provvedimento;
    all'articolo 6, la disposizione che consente «la revoca delle misure già adottate» riguarda i soli documenti di programmazione e non coinvolge, pertanto, misure già pervenute allo stato esecutivo, e pertanto non si prevedono ulteriori oneri conseguenti, in ipotesi, ad un eventuale contenzioso con i soggetti affidatari;
    all'articolo 8, che prevede, al comma 1, che, per le finalità del provvedimento in esame, l'AGENAS fornisca attività di supporto tecnico e operativo al Commissario ad acta e ai commissari straordinari, l'utilizzo a fini di copertura finanziaria, al comma 4, di quota dell'avanzo di amministrazione non è suscettibile di riflettersi sull'equilibrio di bilancio dell'ente in oggetto, giacché il bilancio del medesimo ente è in equilibrio ed è stato approvato senza contare in alcun modo sulle risorse definite in avanzo;
    il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, utilizzato dal comma 4 dell'articolo 8 per la compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal comma 1 del medesimo articolo 8, reca le occorrenti disponibilità e il suo utilizzo non è suscettibile di compromettere la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente, anche alla luce del ricorso al medesimo Fondo disposto da ultimo dall'articolo 50 del decreto-legge n. 34 del 2019;
    per quanto riguarda gli oneri previsti dall'articolo 9, comma 3, per l'anno 2019 (160 mila euro), alla luce della portata dell'articolo 15 del decreto-legge in oggetto, che limita l'applicabilità del provvedimento entro 18 mesi dalla data di pubblicazione (avvenuta in data 2 maggio), si evidenzia, preliminarmente, che gli oneri per l'anno 2020 (pari a 320 mila euro annui) sono stati determinati per 12 mensilità, ipotizzando una media di 20 giornate lavorative al mese;
    tenuto conto tuttavia che la prevista convenzione con il Ministero della salute non è stata ancora perfezionata e, pertanto, entrerà verosimilmente in vigore nella seconda metà del corrente anno, la quantificazione degli oneri stabilita in 160 mila euro per il 2019 dal citato articolo 9, comma 3, risulta congrua, in quanto parametrata a 6 mesi della predetta annualità (corrispondenti a 120 giorni lavorativi);
    all'articolo 10, le eventuali risorse connesse all'avvalimento di esperti sono reperibili nei bilanci delle aziende sanitarie che possono già, nell'esercizio della loro autonomia, accordare incarichi libero professionali per consulenze simili – quanto al contenuto – a quelle in argomento;
    nell'ambito di tali risorse, dunque, è data facoltà alla commissione straordinaria, Pag. 72laddove lo ritenga opportuno, di esercitare la facoltà prevista dal comma 2 dell'articolo 10 relativa al predetto avvalimento;
    all'articolo 12, recante disposizioni sulla formazione in materia sanitaria e sui medici di medicina generale, l'utilizzo di parte delle disponibilità finanziarie destinate al fabbisogno sanitario standard nazionale cui concorre lo Stato non è suscettibile di pregiudicare interventi già previsti o programmati a valere sulle disponibilità medesime;
    si conferma che le risorse impegnate con il provvedimento in esame, sostanzialmente afferenti a capitoli di competenza del Ministero della salute, non pregiudicano l'attuazione di ulteriori e diversi interventi, peraltro allo stato non previsti, afferenti ai medesimi capitoli;
   rilevato che, sotto il profilo formale, si potrebbe valutare l'opportunità – ai fini di una maggiore chiarezza del testo – di riformulare il comma 2 dell'articolo 14, che reca una clausola di neutralità finanziaria riferita all'attuazione delle disposizioni di cui al Capo I del presente decreto, prevedendo che la regione Calabria metta a disposizione dei soggetti ivi puntualmente richiamati il personale, gli uffici e i mezzi necessari all'espletamento dei relativi incarichi,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   All'articolo 14, comma 2, si valuti l'opportunità di sostituire le parole da: Relativamente al Capo I fino a: e del comma 1 con le seguenti: Ai fini dell'attuazione delle disposizioni del Capo I, fermo restando quanto previsto dagli articoli 6, comma 5, e 8, nonché dal comma 1».

  Il sottosegretario Massimo BITONCI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 15.15.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 14 maggio 2019. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Massimo Bitonci.

  La seduta comincia alle 15.15.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM.
Atto n. 79.
(Rilievi alle Commissioni VII e XI).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 7 maggio 2019.

  Il sottosegretario Massimo BITONCI, essendo ancora in corso le verifiche istruttorie sui profili di carattere finanziario del provvedimento in titolo, chiede un ulteriore rinvio dell'esame.

  Claudio BORGHI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.20 alle 15.25.