CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 13 maggio 2019
187.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 47

SEDE CONSULTIVA

  Lunedì 13 maggio 2019. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Massimo Bitonci.

  La seduta comincia alle 13.30.

DL 22/2019: Misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea.
C. 1789 Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto e delle proposte emendative ad esso riferite.

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  Giuseppe BUOMPANE (M5S), relatore, ricorda preliminarmente che il provvedimento in oggetto è stato già esaminato dalla Commissione bilancio nelle sedute del 7 e 8 maggio scorsi ai fini dell'espressione del prescritto parere alla VI Commissione finanze, senza tuttavia pervenire in quella sede alla deliberazione dello stesso. Rammenta peraltro che, per quanto concerne i profili di carattere finanziario del provvedimento, nelle suddette sedute il Governo ha provveduto, da un lato, a depositare la relazione tecnica sul provvedimento aggiornata all'atto del passaggio tra i due rami del Parlamento, dall'altro, a fornire ulteriori chiarimenti in merito alle questioni ad esso sottoposte. Rammenta infine che, in data 9 maggio 2019, la Commissione di merito ha concluso l'esame in sede referente del provvedimento, senza apportare al testo trasmesso dal Senato alcuna modificazione e che pertanto oggi la Commissione bilancio è chiamata a rendere il parere di propria competenza sul testo ora all'esame dell'Assemblea.
  Tanto premesso, formula quindi la seguente proposta di parere:
   «La V Commissione,
    esaminato il disegno di legge C. 1789 Governo, approvato dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge n. 22 del 2019, recante Misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea, e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;
    preso atto dei contenuti della relazione tecnica trasmessa ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 e dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
   l'articolo 13, che stabilisce che fino al termine del periodo transitorio continuano ad applicarsi le disposizioni fiscali nazionali previste in funzione dell'appartenenza del Regno Unito all'Unione Europea (UE), non determina variazioni rispetto a quanto attualmente scontato nei saldi di finanza pubblica, atteso che la finalità degli interventi è quella di mantenere il vigente trattamento fiscale nei confronti del Regno Unito;
   l'articolo 14, che stabilisce che i cittadini del Regno Unito iscritti nell'anagrafe della popolazione residente, se in possesso della carta di soggiorno, possono richiedere il permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo, sarà attuato nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
   con riferimento all'articolo 16, comma 1, lettera b), recante integrazione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, relativa alla corresponsione dell'indennità di servizio all'estero al personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ai sensi dell'articolo 51, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, concorre a formare il reddito la sola indennità base nella misura del 50 per cento, nonché il 50 per cento delle maggiorazioni percepite fino alla concorrenza di due volte l'indennità base;
   l'onere, quantificato nella relazione tecnica in complessivi 115.000 euro lordi per ciascuna delle 13 unità aggiuntive di personale da destinare alle sedi diplomatico-consolari all'estero, è stato quindi determinato sulla base della media dell'esborso per trattamento economico del personale di ruolo attualmente presente nel Regno Unito;
   poiché il costo effettivo dipenderà tuttavia dalla qualifica del dipendente, dalla sede di destinazione e da altri fattori, non è stato possibile determinare con esattezza l'ammontare degli effetti fiscali e previdenziali e pertanto, tenuto anche conto del limitato ammontare della spesa in questione, non sono stati prudenzialmente scontati effetti indotti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto;Pag. 49
   il comma 3-bis dell'articolo 16, che prevede che agli impiegati a contratto per i viaggi di servizio siano rimborsate, in aggiunta alle spese di viaggio, anche le spese di vitto e alloggio nei limiti previsti dalla vigente normativa in materia di servizio per il personale di ruolo, poiché comporta la parametrazione del trattamento economico spettante ai predetti soggetti a quello previsto per i dipendenti di ruolo alle recenti disposizioni di contenimento della spesa, si può ritenere che esso generi complessivamente risparmi di spesa sulla rete estera e che comunque non determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
   l'articolo 17, commi 1 e 2, in materia di prestazioni sanitarie nell'ambito dei sistemi di sicurezza sociale, non appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri rispetto alla normativa vigente giacché si limita a procrastinare di 18 mesi il regime vigente vale a dire i diritti in materia di prestazioni di sicurezza sociale e sanitarie riconosciuti ai cittadini del Regno Unito, agli apolidi e ai rifugiati che sono soggetti alla legislazione del Regno Unito, nonché dei loro familiari e superstiti, a condizione di reciprocità con i cittadini italiani;
   l'articolo 17, commi da 2-bis a 2-quater, che autorizza il Ministero della salute ad assumere a tempo indeterminato, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali e mediante apposita procedura concorsuale pubblica per esami, un contingente di personale di 67 unità, comporta oneri, comprensivi delle competenze accessorie, quantificati nel limite massimo di una maggiore spesa pari a euro 423.614 per l'anno 2019 (corrispondente a un periodo di 1,5 mesi) e a euro 3.388.911 a decorrere dall'anno 2020;
   l'articolo 17-bis, che fa salvi i diritti e i doveri degli studenti e dei ricercatori del Regno Unito già presenti in Italia alla data di recesso e le qualifiche professionali riconosciute o in via di riconoscimento alla data di recesso, non appare determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di una norma che si limita a dettare un principio di carattere generale;
   all'articolo 19, comma 1, terzo periodo, la riduzione – con finalità di copertura degli oneri assunzionali ivi previsti – del Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle assunzioni di personale a tempo indeterminato per le amministrazioni dello Stato, come da ultimo rifinanziato dall'articolo 1, comma 298, della legge n. 145 del 2018, non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo e, per quanto concerne l'anno 2019, le risorse interessate dalla predetta riduzione non rientrano tra quelle accantonate e rese indisponibili, in termini di competenza e di cassa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1118, della legge n. 145 del 2018;
   con riferimento all'articolo 19, comma 1, ultimo periodo, che incrementa, in misura pari a 800.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, la dotazione finanziaria destinata alla concessione di un'indennità accessoria al personale di diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle finanze, la misura della predetta indennità verrà determinata con apposito decreto del medesimo Ministro, nell'ambito del contingente previsto dall'articolo 5 del decreto del Presidente della repubblica n. 227 del 2003, recante Regolamento per la riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle finanze, e dipenderà pertanto dal numero di personale effettivamente assegnato e dalla determinazione del Ministro;
   l'articolo 19, comma 1-ter, laddove stabilisce che l'uniformità del trattamento economico del personale in servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze – prevista dall'articolo 1, comma 351, della legge n. 145 del 2018, nell'ambito degli interventi di razionalizzazione delle articolazioni territoriali del medesimo Ministero – sia comunque assicurata con Pag. 50decorrenza dal 1o gennaio 2019, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, giacché il successivo comma 353 dell'articolo 1 della citata legge n. 145 ha già stanziato le risorse finanziarie occorrenti a fronteggiare, per l'intero anno 2019, gli oneri derivanti dall'attuazione del citato comma 315;
   all'articolo 19, comma 3, le risorse stanziate dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 586, della legge n. 145 del 2018 – di cui si prevede la riduzione con finalità di copertura degli oneri derivanti dalla stipula di contratti di consulenza e di lavoro a tempo determinato o flessibile da parte della delegazione per la Presidenza italiana del G20 – non risultano ancora trasferite alla Presidenza del Consiglio dei ministri;
   in tale quadro, l'utilizzo delle predette risorse non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di impegni già assunti sulla base della legislazione vigente, né le stesse rientrano, per quanto concerne l'anno 2019, tra quelle accantonate e rese indisponibili, in termini di competenza e di cassa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1118, della legge n. 145 del 2018;
   l'articolo 19-ter, che include determinati istituti finanziari – fra i quali, per l'Italia, la Cassa depositi e prestiti Spa – tra i soggetti che possono negoziare per conto proprio sulle sedi di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato, ha finalità essenzialmente interpretativa e non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, potendosi piuttosto ascrivere alla disposizione in parola risparmi di spesa, allo stato prudenzialmente non quantificabili;
   l'articolo 19-quater, recante disposizioni in materia di principi contabili internazionali, non determina effetti per la finanza pubblica, trattandosi di disposizioni con valenza solamente civilistica;
   inoltre il comma 3 del medesimo articolo 19-quater fissa il principio di neutralità fiscale senza prevedere la possibilità di riallineamento, garantendo così il rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui al successivo comma 4;
   pertanto, qualunque saldo contabile dovesse manifestarsi civilisticamente nel passaggio dai principi contabili internazionali a quelli nazionali, lo stesso saldo non avrebbe alcuna valenza fiscale;
   l'articolo 20 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze a concedere la garanzia dello Stato sulle tranche senior emesse nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione di sofferenze originate da banche e intermediari finanziari per un periodo di 24 mesi a decorrere dalla decisione della Commissione europea sul regime di concessione della garanzia dello Stato;
   sebbene le modifiche introdotte alla legislazione vigente dal predetto articolo siano volte a rafforzare le tutele dello Stato garante, lo Stato resterebbe comunque esposto a rischi conseguenti a variazioni che dovessero intervenire, in particolare nel quadro normativo e nel contesto economico-finanziario, e che fossero in grado di incidere negativamente sui flussi di rientro valutati dalle agenzie di rating, esponendo così la garanzia pubblica;
   si è ritenuto pertanto opportuno prevedere prudenzialmente, all'articolo 23, un incremento delle risorse finanziarie del Fondo di garanzia che fronteggia la GACS per ulteriori 100 milioni di euro per l'anno 2019;
   in relazione al medesimo articolo 23, la riduzione con finalità di copertura del Fondo da ripartire per l'integrazione delle risorse destinate alla concessione di garanzie rilasciate dallo Stato non è suscettibile di compromettere gli impegni che già gravano o che potrebbero gravare sul Fondo stesso a seguito dell'escussione delle garanzie ad esso imputate a legislazione vigente,
  esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE».

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  Il sottosegretario Massimo BITONCI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  Giuseppe BUOMPANE (M5S), relatore, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Al riguardo, per quanto concerne le proposte emendative per le quali ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:
   Ungaro 12.1, che è volta a prevedere che, con apposito decreto interministeriale, siano definiti criteri e modalità per assicurare l'integrale riscatto dei contributi versati dai cittadini italiani nei fondi pensione previsti dal Regno Unito. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;
   Ungaro 17.1, che autorizza la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2019 al fine di consentire il reclutamento a chiamata diretta di personale medico-sanitario già impiegato nel Regno Unito per sopperire alla carenza di personale nell'ambito del sistema sanitario nazionale, provvedendo alla copertura del relativo onere mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica. Al riguardo, reputa appare necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri e della relativa copertura finanziaria;
   Ungaro 17.100, che è volta ad ampliare il riconoscimento dell'assistenza sanitaria attraverso l'iscrizione al servizio sanitario nazionale, prevista dall'articolo 34, comma 1, del decreto legislativo n. 286 del 1998, nei confronti di coloro che sono in possesso di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, in deroga a quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo 34, per lo straniero regolarmente soggiornante. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame.

  Segnala che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario. Tra queste segnala, in particolare, gli emendamenti Ungaro 16.1 e 16.4, che provvedono alla copertura dei relativi oneri, qualificati come limiti massimi di spesa, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che tuttavia allo stato reca le occorrenti disponibilità.

  Il sottosegretario Massimo BITONCI, in riferimento alle proposte emendative puntualmente richiamate dal relatore, esprime parere contrario sugli emendamenti Ungaro 12.1, 17.1 e 17.100, giacché gli stessi appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri carico della finanza pubblica, privi di idonea quantificazione e copertura. Esprime invece nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea, ivi compresi gli emendamenti Ungaro 16.1 e 16.4, rispetto ai quali il Governo – pur presentando l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di cui è previsto l'utilizzo, le occorrenti disponibilità – dichiara tuttavia la propria contrarietà nel merito.

  Giuseppe BUOMPANE (M5S), relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, propone pertanto di esprimere parere contrario sugli emendamenti 12.1, 17.1 e 17.100, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendativa comprese nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

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  Il sottosegretario Massimo BITONCI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea, con Allegato, fatta a Dublino il 27 settembre 1996.
C. 1797 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Maura TOMASI (Lega), relatrice, fa presente che il disegno di legge in titolo reca la ratifica della Convenzione relativa all'estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Dublino il 27 settembre 1996 ed è corredato di relazione tecnica.
  Passando all'esame delle disposizioni dell'Accordo che presentano profili di carattere finanziario e delle informazioni fornite dalla relazione tecnica, non ha osservazioni da formulare in merito ai profili di quantificazione, alla luce degli elementi forniti dalla relazione tecnica e sulla base dell'ipotesi assunta dalla relazione tecnica riguardo al numero dei soggetti interessati.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che l'articolo 3, comma 1, fa fronte agli oneri complessivamente derivanti dall'attuazione della Convenzione oggetto di ratifica – configurati in parte come oneri «valutati» relativi alle spese di missione, in parte come oneri «autorizzati» – mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale relativo al bilancio triennale 2019-2021. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare, posto che il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità. Tutto ciò considerato, propone pertanto di esprimere parere favorevole sul testo del provvedimento in esame.

  Il sottosegretario Massimo BITONCI concorda con la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Strasburgo l'8 novembre 2001; b) Terzo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione, fatto a Strasburgo il 10 novembre 2010; c) Quarto Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione, fatto a Vienna il 20 settembre 2012.
C. 1798 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Maura TOMASI (Lega), relatrice, osserva che il disegno di legge di ratifica in titolo risulta corredato di relazione tecnica,
  In merito ai profili di quantificazione, evidenzia preliminarmente che il provvedimento reca in particolare l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione del II Protocollo addizionale alla Convenzione europea in materia di assistenza giudiziaria penale e del III e IV Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione.
  Con riguardo al II Protocollo, evidenzia che gli oneri complessivi derivanti dallo stesso vengono indicati dall'articolo 5, comma 1, del disegno di legge di ratifica in euro 75.061 annui a decorrere dal 2019. La medesima disposizione, nell'ambito di tale importo complessivo, prevede che euro 58.311 hanno natura di oneri valutati, riferiti alle spese per trasferimento di Pag. 53detenuti e per il loro accompagnamento, ed euro 16.750 di oneri autorizzati, riferiti a spese di traduzione di atti e documenti, videoconferenze, spese per interpreti e compensi periti.
  Con riferimento al III e al IV Protocollo, rileva che gli oneri complessivi derivanti dagli stessi vengono indicati dall'articolo 5, comma 1, del disegno di legge di ratifica in euro 31.382 annui a decorrere dal 2019. Nell'ambito di tale importo complessivo, la medesima disposizione prevede che euro 27.382 hanno natura di oneri valutati, riferiti al complesso delle spese di missione e alle spese di trasferimento di estradandi, ed euro 4.000 di oneri autorizzati, riferiti a spese di traduzione di atti e documenti.
  Al riguardo, per quanto attiene ai dati e agli elementi utilizzati ai fini della quantificazione, osserva che gli stessi appaiono in linea con quelli forniti da relazioni tecniche, relative a accordi bilaterali di analogo contenuto.
  Per quanto attiene invece alle ipotesi formulate dalla relazione tecnica riguardo ai soggetti detenuti da audire o da estradare, ritiene che andrebbero acquisiti elementi volti a confermare la prudenzialità delle stesse.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che l'articolo 5, comma 1, fa fronte agli oneri complessivamente derivanti dall'attuazione dei tre Protocolli oggetto di ratifica – configurati in parte come oneri «valutati» relativi alle spese di missione, in parte come oneri «autorizzati» – mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale relativo al bilancio triennale 2019-2021. Al riguardo non ha osservazioni da formulare, posto che il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità.

  Il sottosegretario Massimo BITONCI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice.

  Claudio BORGHI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 35/2019: Misure emergenziali per il servizio sanitario della regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria.
C. 1816 Governo.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Carmelo Massimo MISITI (M5S), relatore, fa presente che il presente disegno di legge dispone la conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, recante misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria e che il provvedimento è corredato di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo.
  Passando all'esame delle disposizioni considerate dalla relazione tecnica e delle altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, in merito alla verifica delle quantificazioni segnala quanto segue.
  Circa l'articolo 1, concernente, l'ambito di applicazione, non ha osservazioni da formulare.
  In ordine all'articolo 2, riguardante la verifica straordinaria sui direttori generali degli enti del Servizio sanitario regionale, non ha osservazioni da formulare, nel presupposto che, come affermato dalla relazione tecnica, le verifiche da parte del Commissario ad acta sulle attività dei direttori generali degli enti dei servizi sanitari della Regione Calabria interessata dal Piano di rientro da disavanzo possano essere svolte in assenza di oneri avvalendosi, come previsto a normativa vigente, delle risorse a tal fine messe a disposizione dalla medesima Regione. In proposito, reputa utile acquisire una conferma.Pag. 54
  Con riferimento all'articolo 3, relativo ai Commissari straordinari degli enti del Servizio sanitario regionale, evidenzia preliminarmente che la norma prevede la corresponsione al Commissario straordinario del compenso previsto per il direttore generale dallo stesso sostituito ai sensi dell'articolo 2 e del comma 1, della norma in esame. Viene, inoltre, riconosciuto al Commissario straordinario un compenso lordo aggiuntivo non superiore a euro 50.000 ed un rimborso delle spese entro il limite di 20.000 euro annui. A tale fine viene autorizzata la spesa di euro 472.500 annui per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Al riguardo, considerato che il maggior onere appare limitato all'entità della disposta autorizzazione di spesa e alla luce dei dati forniti e delle ipotesi assunte dalla relazione tecnica ai fini della quantificazione del medesimo onere – nomina di un numero massimo di 9 commissari straordinari corrispondenti alla totalità degli enti sanitari potenzialmente commissariabili e riconoscimento agli stessi del rimborso spese massimo ipotizzabile –, non ha osservazioni da formulare.
  Con riguardo all'articolo 4, concernente i direttori amministrativi e direttori sanitari degli enti del Servizio sanitario regionale, non ha osservazioni da formulare, considerata la natura ordinamentale delle disposizioni in esame.
  A proposito dell'articolo 5, riguardante il dissesto finanziario degli enti del Servizio sanitario regionale, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame, volte ad estendere alle aziende sanitarie della regione Calabria la disciplina prevista per gli enti locali in tema di dissesto, assumono carattere prevalentemente ordinamentale. Per quanto riguarda gli oneri connessi alla nomina di un Commissario straordinario di liquidazione, non ha osservazioni da formulare, atteso che gli stessi sono posti dalle disposizioni di cui al comma 3 a carico della massa passiva dell'ente per il quale sia stata disposta la gestione straordinaria.
  Per quanto attiene all'eventuale supporto fornito al Commissario straordinario dalla Guardia di finanza, osserva che la relazione tecnica chiarisce che esso è previsto nell'ambito delle proprie competenze istituzionali e, comunque, nell'ambito delle proprie risorse e di quelle ulteriori eventualmente concordate ai sensi del successivo articolo 9 del provvedimento in esame. Con riferimento all'avvalimento di AGENAS – soggetto ricompreso nell'ambito delle amministrazioni pubbliche ai fini del conto economico consolidato – da parte del Commissario, rileva come la relazione tecnica specifichi inoltre che lo stesso opera nell'ambito delle risorse indicate dall'articolo 8 del provvedimento in esame.
  In proposito, considera utile acquisire dati ed elementi di valutazione volti a confermare che gli adempimenti cui sono chiamati AGENAS e la Guardia di finanza, eventualmente aggiuntivi rispetto a quelli previsti a legislazione vigente, siano sostenibili nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili alla luce degli ulteriori stanziamenti di cui agli articoli 8 e 9.
  Per quel che concerne l'articolo 6, relativo ad appalti, servizi e forniture per gli enti del Servizio sanitario della Regione Calabria, rileva che il comma 3 prevede l'adozione del Piano triennale straordinario in materia sanitaria e che con l'approvazione del Piano sono revocate le misure già adottate in contrasto con la nuova programmazione. A tal proposito riterrebbe necessario che fosse esplicitata l'esatta portata della disposizione che consente «la revoca delle misure già adottate» al fine di chiarire se la disposizione consenta anche, ad esempio, di risolvere contratti o di annullare appalti aggiudicati, affidati o avviati. Osserva che, in tale ipotesi, la norma potrebbe determinare oneri in relazione all'instaurazione di un eventuale contenzioso di carattere civile; in proposito andrebbe acquisito l'avviso del Governo. Inoltre, in merito alla finalizzazione di risorse di cui al comma 5, ritiene che andrebbe chiarito se da tale previsione possano derivare accelerazioni delle dinamiche di cassa rispetto a quanto previsto a legislazione previgente.Pag. 55
  In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che il comma 5 dell'articolo 6, al fine di garantire l'erogazione delle prestazioni sanitarie, autorizza in favore della regione Calabria la spesa di 82.164.205 euro per l'anno 2019 per il rinnovo e il potenziamento delle tecnologie, a valere sulle risorse di cui all'articolo 20 della legge n. 67 del 1988. Al riguardo, fa presente che le risorse di cui si prevede l'utilizzo sono quelle relative ad interventi in materia di edilizia sanitaria pubblica, che risultano allocate sul capitolo 7464 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con uno stanziamento pari a 625 milioni di euro per l'anno 2019, a 1.121,2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 2.450 milioni di euro per l'anno 2021. Ciò posto, non ha osservazioni da formulare, giacché, come risulta dalla relazione tecnica, la disposizione in commento si limita a vincolare quota parte di risorse già previste sulla base della legislazione vigente.
  Per quanto attiene all'articolo 7, concernente misure preventive contro la corruzione, non ha osservazioni da formulare attesa la natura ordinamentale delle disposizioni in esame.
  In merito all'articolo 8, che reca disposizioni sul supporto dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali – AGENAS, in merito ai profili di quantificazione evidenzia preliminarmente che la norma prevede che AGENAS possa concludere contratti di lavoro flessibile per il reperimento di specifiche figure professionali nel limite massimo di euro 2.000.000 nel 2019 e di euro 4.000.000 nel 2020 con copertura a valere sull'avanzo di amministrazione della medesima Agenzia. Al riguardo, prende atto delle indicazioni fornite dalla relazione tecnica, secondo la quale l'avanzo di amministrazione generato da AGENAS nell'ultimo quinquennio è stato pari, in media, a circa 6 milioni di euro annui; tale quindi da coprire gli oneri recati dalla disposizione senza necessità di ulteriori finanziamenti pubblici.
  In proposito, ritiene che andrebbe comunque specificato se l'utilizzo di quota dell'avanzo di amministrazione non sia suscettibile di riflettersi sull'equilibrio di bilancio dell'ente.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che il comma 4 dell'articolo 8 provvede agli oneri derivanti dal rafforzamento del contingente di personale dell'AGENAS, nel limite massimo di 2 milioni di euro per il 2019 e di 4 milioni di euro per il 2020, mediante utilizzo dell'avanzo di amministrazione della stessa Agenzia, come approvato in sede di rendiconto generale annuale, in base a quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, della legge n. 243 del 2012, in materia di equilibrio dei bilanci delle amministrazioni pubbliche non territoriali. Al riguardo, precisa che la suddetta spesa non rileva ai fini del saldo netto da finanziare, giacché essa viene realizzata a valere su risorse che fanno comunque capo ad AGENAS, senza quindi la necessità di uno specifico finanziamento pubblico.
  Il medesimo comma 4 provvede quindi alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal predetto rafforzamento di personale, pari a 1.022.000 euro per il 2019 e a 2.044.000 per il 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008.
  Ciò posto, segnala che il Fondo in parola (cap. 7593 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze) reca per le annualità interessate, alla luce dell'ultima legge di bilancio, uno stanziamento in termini di sola cassa pari a 201,7 milioni di euro per l'anno 2019 e a 151,7 milioni di euro per l'anno 2020. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo confermi che il citato Fondo rechi le occorrenti disponibilità e che il suo utilizzo non sia suscettibile di compromettere la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente, anche alla luce del ricorso al medesimo Fondo disposto da ultimo dall'articolo 50 del decreto-legge n. 34 del 2019.Pag. 56
  Riguardo all'articolo 9, che prevede ulteriori disposizioni in tema di collaborazione e supporto ai Commissari, in merito ai profili di quantificazione evidenzia che la disposizione prevede che, nell'ambito della gestione commissariale per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo sanitario nella Regione Calabria, i Commissari possano avvalersi della Guardia di finanza per attività di supporto, sulla base di condizioni economiche ed operative da definire in base ad una convenzione. A tal fine viene autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 160.000 per il 2019 e di euro 320.000 per il 2020, corrispondente all'impiego – riferito dalla relazione tecnica – di 20 militari della Guardia di finanza ripartiti tra ufficiali, sottufficiali e appuntati. Al riguardo, posto che l'applicazione della norma è limitata – ai sensi dell'articolo 15, comma 1 – a 18 mesi (9 mesi per il 2019 e 9 mesi per il 2020) e considerato che la spesa annua viene quantificata in circa 320.000 euro, la spesa autorizzata con riguardo al 2019 dovrebbe essere pari ad euro 240.000 (pari ai 9/12 dell'onere) mentre la norma con riguardo al medesimo esercizio reca un'autorizzazione di spesa di euro 160.000 (pari a 6/12 dell'onere). Sul punto ritiene opportuno acquisire un chiarimento.
  Per quanto riguarda l'articolo 10, che reca disposizioni sulle aziende sanitarie sciolte per infiltrazioni mafiose, in merito ai profili di quantificazione rileva preliminarmente che le disposizioni in esame – che intendono collegare la normativa di cui al Testo unico sugli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, relativa al commissariamento a causa di infiltrazioni mafiose con il regime speciale introdotto dal provvedimento per le aziende sanitarie della regione Calabria – risultano di carattere prevalentemente ordinamentale.
  Con riferimento alla possibilità che vengano individuati esperti in materia sanitaria, in posizione di comando o di distacco, chiamati a fornire supporto alla commissione straordinaria, in aggiunta al personale già assegnabile in base a quanto disposto dall'articolo 145 del TUEL (personale amministrativo e tecnico di amministrazioni ed enti pubblici), ritiene che andrebbe acquisita conferma della sostenibilità degli oneri a carico del bilancio dell'azienda sanitaria locale od ospedaliera interessata.
  In merito all'articolo 11, che reca disposizioni in materia di personale e di nomine negli enti del Servizio sanitario nazionale, in merito ai profili di quantificazione rileva che il comma 1 dell'articolo in esame prevede che la disciplina introdotta operi nel quadro delle risorse stanziate e ferma restando la compatibilità finanziaria; inoltre l'articolo 14, comma 3, prevede che all'attuazione delle disposizioni in esame si provveda senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Ciò posto non ha dunque osservazioni da formulare, anche tenuto conto dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica.
  Riguardo all'articolo 12, che reca disposizioni sulla formazione in materia sanitaria e sui medici di medicina generale, in merito ai profili di quantificazione rileva preliminarmente che la norma è destinata ad operare nel limite delle risorse a tal fine vincolate e che il successivo articolo 14, comma 2, prevede che all'attuazione delle disposizioni in esame, si provveda senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Ritiene pertanto che andrebbe confermato che l'utilizzo delle predette risorse non pregiudichi interventi già previsti o programmati a valere sulle medesime.
  Riguardo all'articolo 13, che prevede disposizioni in materia di carenza di medicinali e di riparto del Fondo sanitario nazionale, in merito ai profili di quantificazione rileva che il successivo articolo 14, comma 2, prevede che all'attuazione delle disposizioni in esame si provveda senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e che le norme Pag. 57in esame hanno natura ordinamentale (comma 1) e incidono sulle modalità di riparto di risorse già stanziate a legislazione vigente (comma 2); non ha dunque osservazioni da formulare.
  In merito all'articolo 14, che reca ulteriori disposizioni in materia di Piani di rientro da disavanzo sanitario, in merito ai profili di quantificazione, per quanto attiene al comma 2, non ha osservazioni da formulare, nel presupposto che, come affermato dalla relazione tecnica, la complessiva attività degli organismi – puntualmente individuati dalla norma – coinvolti nella gestione commissariale del Piano di rientro da disavanzo sanitario relativo alla Regione Calabria possa essere svolta in assenza di oneri avvalendosi, come previsto a normativa vigente, delle risorse a tal fine messe a disposizione dalla medesima Regione Calabria. In proposito, nel rinviare alle considerazioni espresse riguardo agli articoli da 1 a 10, evidenzia la necessità di acquisire i relativi elementi di valutazione e di conferma.
  In merito alla clausola di invarianza di cui al comma 3, rinvia alle considerazioni svolte con riguardo agli articoli da 11 a 13.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che il comma 1 dell'articolo 14 provvede agli oneri derivanti dagli articoli 3, comma 5 (compenso aggiuntivo dei Commissari straordinari), e 9, comma 3 (attività di supporto del Corpo della Guardia di Finanza), pari complessivamente a 632.500 euro per il 2019 e a 792.500 euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero della salute relativo al bilancio triennale 2019-2021. In proposito non ha osservazioni da formulare, giacché il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità.
  Inoltre, il comma 2 dell'articolo in commento reca invece una clausola di neutralità finanziaria riferita all'attuazione delle disposizioni di cui al capo I del presente decreto, prevedendo che la regione Calabria metta a disposizione dei soggetti ivi puntualmente richiamati il personale, gli uffici e i mezzi necessari all'espletamento dei relativi incarichi. Al riguardo, sotto il profilo strettamente formale, ritiene che si potrebbe valutare l'opportunità – ai fini di una maggiore chiarezza del testo – di riformulare il citato comma 2 nei seguenti termini: «2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni del capo I, fermo restando quanto previsto dagli articoli 6, comma 5, e 8, comma 1, nonché dal comma 1 del presente articolo, la regione Calabria mette a disposizione del Commissario ad acta, del Commissario straordinario, del Commissario straordinario di liquidazione, del Dipartimento tutela della salute, politiche sanitarie e del personale impiegato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali il personale, gli uffici e i mezzi necessari all'espletamento dei relativi incarichi, utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».
  Riguardo all'articolo 15, che reca disposizioni transitorie e finali, in merito ai profili di quantificazione non ha osservazioni da formulare, considerata la natura ordinamentale delle disposizioni in esame.

  Il sottosegretario Massimo BITONCI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

  Claudio BORGHI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.50.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Lunedì 13 maggio 2019. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Massimo Bitonci.

  La seduta comincia alle 13.50.

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Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante assegnazione di una quota del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese per il prolungamento della linea metropolitana 5 (M5) da Milano fino al comune di Monza.
Atto n. 82.
(Rilievi alla IX Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta dell'8 maggio 2019.

  Il sottosegretario Massimo BITONCI, con riferimento alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nella seduta dello scorso 8 maggio, evidenzia la necessità di riformulare il comma 1 dell'articolo 1, facendo riferimento anziché al «Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del paese tra le Amministrazioni centrali dello Stato», al «Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese», conformemente a quanto previsto all'articolo 1, comma 96, della legge di bilancio per il 2019.

  Alberto RIBOLLA (Lega), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
   «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
    esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante assegnazione di una quota del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese per il prolungamento della linea metropolitana 5 (M5) da Milano fino al comune di Monza (Atto n. 82);
    preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che appare necessario riformulare il comma 1 dell'articolo 1, facendo riferimento anziché al «Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del paese tra le Amministrazioni centrali dello Stato», al «Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese», conformemente a quanto previsto all'articolo 1, comma 96, della legge di bilancio per il 2019;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:
   All'articolo 1, comma 1, sostituire le parole: Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del paese tra le Amministrazioni centrali dello Stato con le seguenti: Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese».

  Il sottosegretario Massimo BITONCI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore

  La seduta termina alle 13.55.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM.
Atto del Governo n. 79.