CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 21 febbraio 2019
146.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 40

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 21 febbraio 2019. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Massimo Bitonci.

  La seduta comincia alle 13.30.

Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa.
C. 1309-A, approvata dal Senato.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto e delle proposte emendative ad esso riferite.

  Maura TOMASI (Lega), relatrice, ricorda che la Commissione bilancio ha già esaminato il provvedimento in titolo, da ultimo, Pag. 41nella seduta del 23 gennaio scorso, esprimendo su di esso un parere favorevole con una condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. Rammenta altresì che la II Commissione giustizia ne ha quindi concluso l'esame in sede referente in data 24 gennaio 2019, approvando una sola proposta emendativa volta a recepire integralmente la predetta condizione. Alla luce di ciò, propone pertanto di esprimere sul testo ora all'esame dell'Assemblea un parere favorevole.

  Il sottosegretario Massimo BITONCI concorda con la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  Maura TOMASI (Lega), relatrice, avverte che l'Assemblea, in data 19 febbraio 2019, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Al riguardo, con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala l'articolo aggiuntivo Conte 8.01, che prevede che l'indagato o imputato del reato di eccesso colposo per legittima difesa possa essere ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato anche in deroga ai limiti di reddito in proposito stabiliti dall'articolo 76 del decreto legislativo n. 115 del 2002, senza tuttavia recare alcuna quantificazione degli oneri né indicazione della relativa copertura finanziaria.
  Ritiene inoltre necessario acquisire l'avviso del Governo sull'emendamento Costa 8.4 che, nel sostituire il comma 1 dell'articolo 8, prevede che, nel caso di riconoscimento dell'esercizio della legittima difesa, tutte le spese di giustizia e gli oneri comunque connessi al procedimento penale – anziché l'onorario e le spese spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte, come attualmente previsto dal testo – siano posti a carico dello Stato, mantenendo comunque inalterato il comma 2 del medesimo articolo 8, recante la quantificazione e la copertura degli oneri riferiti alle precedenti disposizioni contenute nel testo base del citato comma 1. In particolare, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla perdurante congruità della quantificazione degli oneri e della relativa copertura finanziaria di cui al comma 2 dell'articolo 8, con specifico riferimento alle nuove disposizioni che l'emendamento Costa 8.4 intende introdurre al comma 1 del medesimo articolo 8.
  Osserva, infine, che le restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  Il sottosegretario Massimo BITONCI esprime parere contrario sull'emendamento Costa 8.4 e sull'articolo aggiuntivo Conte 8.01, in quanto gli stessi, ampliando di fatto le ipotesi di patrocinio a spese dello Stato, appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, mentre esprime nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

  Maura TOMASI (Lega), relatrice, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, propone di esprimere parere contrario sulle proposte emendative 8.4 e 8.01 e nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

  Il sottosegretario Massimo BITONCI concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario.
C. 1353, approvato dal Senato, e abb.

(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento in oggetto.

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  Raphael RADUZZI (M5S), relatore, ricorda che la Commissione bilancio ha già esaminato il provvedimento in titolo nella seduta del 17 gennaio scorso, esprimendo su di esso un parere favorevole, posto che il provvedimento non è suscettibile di determinare effetti diretti sulla finanza pubblica.
  Rammenta altresì che la VI Commissione finanze, in pari data, ne ha quindi concluso l'esame in sede referente, senza apportare al testo alcuna modificazione. Alla luce di ciò, osserva che rimane pertanto fermo sul testo ora all'esame dell'Assemblea il parere favorevole già espresso nella citata seduta.
  Comunica quindi che l'Assemblea, in data 19 febbraio 2019, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Poiché le proposte emendative in esso contenute non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere sulle stesse un parere di nulla osta.

  Il sottosegretario Massimo BITONCI concorda con la proposta di nulla osta formulata dal relatore sul complesso delle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto».
C. 1160, approvato dal Senato, e abb.

(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento in oggetto.

  Felice Maurizio D'ETTORE (FI), relatore, ricorda che la Commissione bilancio ha già esaminato il provvedimento in titolo nella seduta del 9 gennaio scorso, esprimendo su di esso un parere favorevole. Rammenta altresì che le Commissioni riunite II (Giustizia) e XII (Affari sociali), in data 16 gennaio 2019, ne hanno quindi concluso l'esame in sede referente, senza apportare al testo alcuna modificazione. Alla luce di ciò, osserva che rimane pertanto fermo sul testo ora all'esame dell'Assemblea il parere favorevole già espresso nella citata seduta, prendendo altresì positivamente atto della generale condivisione che si è registrata, anche grazie al lavoro dei relatori, sul provvedimento stesso.
  Comunica quindi che l'Assemblea, in data 19 febbraio 2019, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Poiché le proposte emendative in esso contenute non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere sulle stesse un parere di nulla osta.

  Il sottosegretario Massimo BITONCI concorda con la proposta di nulla osta formulata dal relatore sul complesso delle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di dialogo politico e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Cuba, dall'altra, fatto a Bruxelles il 12 dicembre 2016.
C. 1332.

(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 12 febbraio 2019.

  Il sottosegretario Massimo BITONCI, con riferimento alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nella precedente Pag. 43seduta, deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica sul provvedimento in esame, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato (vedi allegato).

  Giorgio LOVECCHIO (M5S), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
   esaminata la proposta di legge C. 1332, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di dialogo politico e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Cuba, dall'altra, fatto a Bruxelles il 12 dicembre 2016;
   preso atto della relazione tecnica depositata dal Governo nella seduta odierna, da cui si evince, tra l'altro, che:
    l'Accordo in oggetto non crea obblighi di cooperazione né prevede nuove o ulteriori attività da cui derivino oneri finanziari a carico degli Stati membri;
    l'Accordo prevede infatti attività di dialogo politico (articoli 3-14) e di cooperazione e dialogo strategico settoriale (articoli 15-59) e meccanismi di consultazione (articoli 81-83), le cui spese di attuazione sono interamente a carico del bilancio dell'Unione europea e non comportano, pertanto, contributi addizionali e di cofinanziamento aggiuntivo da parte dell'Italia;
    inoltre, il funzionamento del Consiglio congiunto (articolo 81), del Comitato misto (articolo 82) e dei suoi possibili sottocomitati (articolo 83) è assicurato esclusivamente da funzionari delle istituzioni dell'Unione europea, le cui spese di missione gravano sul bilancio UE;
    dal provvedimento in oggetto non derivano, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  Il sottosegretario Massimo BITONCI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 13.40.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 21 febbraio 2019. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Massimo Bitonci.

  La seduta comincia alle 13.40.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/828 che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti.
Atto n. 71.

(Rilievi alle Commissioni II e VI).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Antonio ZENNARO (M5S), relatore, osserva che il provvedimento – adottato in attuazione della delega contenuta nella legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea (legge di delegazione europea 2016-2017) – è corredato di relazione tecnica.
  In merito ai profili di quantificazione non ha osservazioni da formulare, tenuto conto che lo schema di decreto introduce obblighi a carico di soggetti privati e che le autorità cui sono attribuiti i relativi compiti di regolamentazione, di vigilanza e di controllo – IVASS, CONSOB e COVIP nonché, limitatamente a taluni profili regolamentari, Pag. 44la Banca d'Italia – sono comunque esterni al conto consolidato della pubblica amministrazione, nonché in considerazione degli ulteriori elementi forniti dalla relazione tecnica.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, in considerazione del contenuto dell'articolo 8, volto esclusivamente ad affermare la neutralità finanziaria delle norme contenute nel presente schema di decreto, da un punto di vista meramente formale ritiene opportuno ridenominarne la rubrica, sostituendo le parole: «Disposizioni finanziarie» con le seguenti: «Clausola di invarianza finanziaria».
  Tanto considerato, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/828 che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti (Atto n. 71);
   ritenuta l'opportunità di ridenominare la rubrica dell'articolo 8, sostituendo le parole: «Disposizioni finanziarie» con le seguenti: «Clausola di invarianza finanziaria»,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto legislativo e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

  Sostituire la rubrica dell'articolo 8 con la seguente: «Clausola di invarianza finanziaria».

  Il sottosegretario Massimo BITONCI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 13.45.

SEDE REFERENTE

  Giovedì 21 febbraio 2019. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Massimo Bitonci.

  La seduta comincia alle 13.45.

Disposizioni per il recupero di mancati trasferimenti erariali agli enti locali della Regione siciliana.
C. 977 Germanà.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Claudio BORGHI, presidente, in sostituzione del relatore, desidera preliminarmente rivolgere i più sentiti auguri di pronta guarigione, a nome dell'intera Commissione, all'onorevole Bellachioma, relatore sul provvedimento in esame, che per motivi di salute è impossibilitato ad intervenire nella seduta odierna. Venendo quindi ai contenuti specifici del provvedimento in titolo, fa presente quanto segue.
  La proposta di legge in esame, composta di un solo articolo suddiviso in tre commi, detta disposizioni per il recupero di mancati trasferimenti erariali agli enti locali della Regione siciliana.
  Il comma 1 dispone la sospensione, per gli anni 2018, 2019 e 2020, degli effetti dell'articolo 1, comma 418, della legge n. 190 del 2014, per quanto concerne la Regione siciliana e gli enti locali ad essa appartenenti. Al riguardo, ricorda che i commi da 418 a 420 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 definiscono l'importo e le modalità del concorso delle province e delle Città metropolitane al contenimento della spesa pubblica a partire dal 2014.Pag. 45
  Il comma 418, in particolare, stabilisce una riduzione della spesa corrente di tali enti di 1.000 milioni di euro per l'anno 2015, di 2.000 milioni di euro per l'anno 2016 e di 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Il 90 per cento delle riduzioni di spesa richieste sono a carico degli enti appartenenti alle Regioni a statuto ordinario (900 milioni) e il restante 10 per cento a carico degli enti della regione Siciliana e della regione Sardegna (100 milioni).
  A tal fine, è richiesto che ciascuna provincia e Città metropolitana versi un ammontare di risorse pari ai predetti risparmi di spesa ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato.
  Sono escluse da tale normativa soltanto le province che risultano in stato di dissesto finanziario alla data del 15 ottobre 2014.
  La ripartizione tra le province e le Città metropolitane dell'ammontare delle riduzioni della spesa corrente è stata disposta secondo gli importi indicati, con riferimento agli anni 2015, 2016 e a partire dal 2017, nelle tabelle allegate, rispettivamente, al decreto-legge n. 78 del 2015 (Tabella 2), al decreto-legge n. 113 del 2016 (Tabella 1) e al decreto-legge n. 50 del 2017 (Tabella 1).
  In particolare, per le ex-province della Regione Siciliana la riduzione della spesa corrente annua richiesta per gli anni dal 2017 in poi è stabilita in 197,5 milioni di euro, di cui 17,6 milioni per la provincia di Agrigento, 12,2 milioni per la provincia di Caltanissetta, 40,1 milioni per la provincia di Catania, 10 milioni per la provincia di Enna, 25,6 milioni per la provincia di Messina, 43,7 milioni per la provincia di Palermo, 13,7 milioni per la provincia di Ragusa, 17,6 milioni per la provincia di Siracusa e 16,6 milioni per la provincia di Trapani.
  Fa presente che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 137 del 2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 418 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, nella parte in cui non prevede la riassegnazione alle regioni e agli enti locali, subentrati nelle diverse regioni nell'esercizio delle funzioni provinciali non fondamentali, delle risorse acquisite dallo Stato per effetto del comma 418 medesimo, e connesse alle stesse funzioni non fondamentali, restando riservata al legislatore statale l'individuazione del quantum da trasferire.
  Con riguardo alla formulazione del comma 1 della proposta di legge in esame segnala, infine, che la sospensione degli effetti del comma 418 può operare solo con riferimento agli anni 2019 e 2020, in quanto l'esercizio finanziario 2018 deve considerarsi concluso.
  Il comma 2 prevede che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, si provveda al rimborso delle somme già incassate dallo Stato dalle ex province siciliane – successivamente trasformate in liberi consorzi di comuni e Città metropolitane – ai sensi dell'articolo 16, comma 7, del decreto-legge n. 95 del 2012, dell'articolo 47 del decreto-legge n. 66 del 2014 e dell'articolo 1, comma 418, della legge n. 190 del 2014.
  Per quanto concerne l'ordinamento delle province, a seguito della riforma attuata con la legge n. 56 del 2014 (cosiddetta legge Delrio), la Regione Siciliana ha provveduto a ridefinire gli enti di area vasta del proprio territorio. Con la legge regionale n. 15 del 2015 sono stati infatti istituiti i 6 liberi consorzi comunali di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Ragusa, Siracusa e Trapani e le 3 Città metropolitane di Palermo, Catania e Messina. Il territorio di questi enti coincide con le ex province regionali, da cui differiscono, sostanzialmente, per le modalità di elezione degli organi (Presidente e Consiglio), non più eletti direttamente ma attraverso l'elezione indiretta, come avviene per le altre province del territorio nazionale.
  Nel complesso, rispetto alla strategia ispiratrice della legge n. 56 del 2014, tesa alla riallocazione delle competenze provinciali, fatte salve quelle definite fondamentali, presso altri livelli di governo, ossia regione e comuni, il disegno della legge regionale n. 15 del 2015 è stato quello di mantenere e, per alcuni aspetti, ampliare, in capo ai nuovi enti – liberi Pag. 46consorzi comunali e Città metropolitane – le funzioni in precedenza attribuite alle province regionali.
  Tornando alle disposizioni richiamate dal comma 2 della proposta di legge in esame, segnala che si tratta delle norme attraverso le quali è stato richiesto il contributo alla finanza pubblica delle province e delle Città metropolitane, a partire dal 2012, mediante misure di riduzione delle risorse finanziarie ad esse attribuite e risparmi di spesa corrente.
  Al riguardo, ricorda che le risorse a disposizione delle amministrazioni provinciali sono state significativamente ridotte nel corso degli anni per effetto delle manovre di finanza pubblica che, a partire dal 2010, hanno assicurato il concorso delle province al risanamento dei conti pubblici, quantificandolo in importi via via più consistenti, anche in relazione all'aggravarsi della crisi economica e finanziaria.
  Il contributo delle province alla finanza pubblica è stato, negli anni, assicurato: mediante misure di riduzione delle risorse finanziarie loro attribuite (Fondo sperimentale di riequilibrio per le province delle regioni a statuto ordinario e trasferimenti erariali dovuti alle province della Regione Siciliana e della Regione Sardegna); attraverso strumenti miranti ad inasprire gli obiettivi di bilancio ad invarianza di risorse attribuite (Patto di stabilità interno, ora pareggio di bilancio); e, dal 2014, mediante la richiesta di risparmi di spesa corrente, da versare al bilancio dello Stato.
  Tali interventi sono stati spesso accompagnati dal blocco delle aliquote dei tributi propri di regioni ed enti locali, con l'obiettivo di evitare che le manovre a carico degli enti si traducessero in aumenti della pressione fiscale.
  Le misure di contenimento della spesa delle province e delle Città metropolitane trovano poi fondamento anche nel processo di riordino di tali enti delineato dalla legge n. 56 del 2014, che, sostanzialmente, ha limitato il novero delle competenze alle funzioni fondamentali, specificamente individuate.
  Peraltro, a seguito delle conseguenti difficoltà economico-finanziarie del comparto, dal 2016 sono state attivate misure straordinarie a favore di province e Città metropolitane, sia di carattere finanziario, con l'autorizzazione di diversi contributi a sostegno della spesa per l'esercizio delle funzioni fondamentali, sia di tipo contabile, quali, in particolare, la possibilità di approvare il solo bilancio annuale (anziché quello triennale); la possibilità di rinegoziare i mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti; la possibilità di utilizzare gli avanzi di amministrazione (liberi, destinati e perfino vincolati) per il raggiungimento degli equilibri; l'ampliamento, da tre a cinque dodicesimi delle entrate correnti, del limite massimo di ricorso, da parte degli enti locali, ad anticipazioni di tesoreria.
  Diversi sono stati anche i contributi riconosciuti a vario titolo dal legislatore in favore delle province e delle Città metropolitane al fine di riassorbire parte del concorso alla finanza pubblica. La gran parte di tali contributi, tuttavia, sono stati riconosciuti a favore delle sole province e Città metropolitane delle regioni a statuto ordinario.
  Venendo alle disposizioni richiamate dal comma 2 della proposta di legge in esame, ricorda che l'articolo 16, comma 7, del decreto-legge n. 95 del 2012 (spending review) ha disposto la riduzione del Fondo sperimentale, nonché dei trasferimenti erariali dovuti alle province della Regione Siciliana e della Regione Sardegna, di 500 milioni per l'anno 2012, di 1.000 milioni per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e di 1.050 milioni a decorrere dall'anno 2015. Tali tagli sono stati implementati dalla legge di stabilità 2013 (legge n. 228 del 2012), che li ha incrementati a 1.200 milioni per ciascuno degli anni 2013 e 2014 ed a 1.250 milioni a decorrere dal 2015.
  L'articolo 47, comma 1, del decreto-legge n. 66 del 2014 richiede invece alle province e Città metropolitane risparmi di spesa negli anni 2014-2018, pari a complessivi 444,5 milioni per il 2014, 576,7 milioni per il 2015 e a 585,7 milioni per Pag. 47ciascuno degli anni dal 2016 al 2018, sulla base dei seguenti criteri: riduzione della spesa per acquisto di beni e servizi nella misura complessiva di 340 milioni per il 2014 e di 510 milioni per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018, proporzionalmente alla spesa media, sostenuta nell'ultimo triennio; riduzione della spesa per autovetture di 0,7 milioni di euro, per l'anno 2014, e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018; riduzione della spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa di 3,8 milioni di euro per l'anno 2014 e di 5,7 milioni per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018.
  Infine, l'articolo 1, comma 418, della legge n. 190 del 2014, richiede alle province e alle Città metropolitane, anche a seguito della riforma avviata con la legge n. 56 del 2014, un contributo al risanamento della finanza pubblica in termini di risparmi di spesa corrente nell'importo di 1 miliardo di euro per il 2015, di 2 miliardi per il 2016 e di 3 miliardi di euro a decorrere dal 2017.
  Per quel che concerne, specificamente, le ex-province della Regione Siciliana, gli importi versati per effetto delle citate normative sono pari a poco più di 1 miliardo e 400 milioni. Per il dettaglio dell'impatto delle singole disposizioni richiamate dalla proposta di legge, con riferimento alle diverse province siciliane, rinvia alle tabelle contenute nel dossier predisposto dagli uffici.
  Il comma 3 prevede che, con il medesimo decreto di cui al comma 2, le somme recuperate siano redistribuite, in proporzione ai prelievi effettuati, alle stesse ex province regionali e in parte agli enti riformati a seguito della legge della Regione Siciliana n. 15 del 2015. Al riguardo, segnala che la disposizione andrebbe formulata in modo più appropriato, al fine di chiarire le modalità di redistribuzione delle somme rimborsate e i soggetti beneficiari, tenendo presente che in base alla legge n. 15 del 2015 alle province siciliane sono subentrati liberi consorzi di comuni e Città metropolitane.
  Fa presente, infine, che nella Regione Siciliana, così come nella Regione Sardegna, benché titolare della competenza esclusiva in materia di enti locali, la finanza locale è ancora tutta a carico dello Stato. La finanza locale siciliana, pertanto, risulta per lo più definita, attraverso il metodo della contrattazione, sulla base di accordi sui rapporti finanziari sottoscritti periodicamente tra lo Stato e la Regione Siciliana.
  Quanto disposto dalla presente proposta di legge va valutato, pertanto, anche alla luce del recente Accordo sui rapporti finanziari tra Stato e Regione Siciliana, sottoscritto il 19 dicembre 2018, il quale prevede, tra l'altro, la riduzione del contributo annuale alla finanza pubblica richiesto alla Regione Siciliana e l'attribuzione di somme da destinare ai liberi consorzi e Città metropolitane per le spese di manutenzione straordinaria di strade e scuole.
  In particolare, l'Accordo del 19 dicembre 2018 prevede:
   la riduzione del contributo annuale alla finanza pubblica che la Regione Siciliana versa allo Stato dai 1.304 milioni di euro dell'anno 2018 a 1.001 milioni di euro dall'anno 2019. L'accordo riconosce la facoltà da parte dello Stato di modificare unilateralmente il contributo posto a carico della Regione, ma nella misura massima del 10 per cento del contributo medesimo;
   l'attribuzione alla Regione di 540 milioni complessivi nel periodo 2019-2025, da destinare ai liberi consorzi e alle Città metropolitane per le spese di manutenzione straordinaria di strade e scuole. Tale importo è erogato in quote pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e a 100 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025 (tale previsione dell'Accordo è stata attuata dall'articolo 1, comma 883, della legge n. 145 del 2018);
   l'abrogazione dell'obbligo per la Regione Siciliana, stabilito nell'Accordo del 2017, di ridurre annualmente la spesa Pag. 48corrente del 3 per cento e il conseguente trattenimento da parte del Ministero dell'economia e delle finanze del corrispettivo dello sforamento (tale previsione dell'Accordo è stata attuata dall'articolo 1, comma 885, della legge n. 145 del 2018);
   la conferma dell'obbligo della regione di destinare ai liberi consorzi del proprio territorio un contributo di 70 milioni di euro annui, aggiuntivi rispetto al consuntivo 2016, impegno che la Regione aveva assunto nell'accordo del 2017 (tale previsione dell'Accordo è stata attuata dall'articolo 1, comma 885, della legge n. 145 del 2018).

  Segnala, altresì, che in tale Accordo il Governo ha assunto l'impegno, entro il 30 settembre 2019, a trovare adeguate soluzioni per il sostegno ai liberi consorzi e alle Città metropolitane della Regione Siciliana, al fine di garantire parità di trattamento rispetto alle province e Città metropolitane del restante territorio nazionale, considerando anche misure di coesione e di perequazione infrastrutturale.
  Per un esaustivo quadro delle normative succedutesi nel corso degli anni sul concorso delle regioni e degli enti locali agli obiettivi di finanza pubblica, nonché sulla finanza locale della Regione Siciliana, così come in riferimento ai profili di carattere finanziario del provvedimento in esame, rinvia integralmente alla documentazione predisposta dagli uffici.

  Luigi MARATTIN (PD) si associa, a nome del gruppo del Partito Democratico, agli auguri di pronta guarigione rivolti dal presidente Borghi all'onorevole Bellachioma.

  Stefania PRESTIGIACOMO (FI), nell'associarsi anch'essa, a nome del gruppo di Forza Italia, agli auguri di pronta guarigione rivolti dal presidente Borghi all'onorevole Bellachioma, invita sin d'ora il Governo a compiere una puntuale verifica in ordine alla quantificazione degli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento in esame, anche al fine di valutare l'effettivo impatto determinato, in termini di minori risorse attribuite agli enti della Regione Siciliana, dalla normative in materia di concorso degli enti territoriali al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica che si sono succedute nel corso degli ultimi anni.

  Il sottosegretario Massimo BITONCI si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.

  Claudio BORGHI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.55.

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