CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 23 gennaio 2019
130.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 64

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 23 gennaio 2019. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Massimo Bitonci.

  La seduta comincia alle 15.15.

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Disposizioni in materia di legittima difesa.
C. 1309, approvato dal Senato, e abb.

(Parere alla II Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 22 gennaio 2019.

  Il sottosegretario Massimo BITONCI deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica sul provvedimento, aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 (vedi allegato).

  Maura TOMASI (Lega), relatrice, formula quindi la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il progetto di legge C. 1309, approvato dal Senato, e abb., recante Disposizioni in materia di legittima difesa;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo e dei contenuti della relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, da cui si evince che:
    essendo ormai concluso l'esercizio finanziario 2018, poiché ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009, le quote dei fondi speciali di parte corrente riferite a provvedimenti non approvati in via definitiva entro la fine dell'anno costituiscono economie di bilancio, si rende necessario modificare la norma di copertura di cui all'articolo 8, comma 2, facendo decorrere l'onere dall'anno 2019 e adeguando di conseguenza la copertura finanziaria al corrente triennio 2019-2021;
    in tal senso, la predetta relazione tecnica è stata positivamente verificata a condizione che sia riformulato il comma 2 dell'articolo 8, imputando l'intero onere, valutato in 590.940 euro annui a decorrere dall'anno 2019, all'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2019-2021, di competenza del Ministero della giustizia, che reca le occorrenti disponibilità,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
   All'articolo 8, sostituire il comma 2 con il seguente: 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 590.940 euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.».

  Il sottosegretario Massimo BITONCI concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione.
C. 1354, approvato dal Senato, e abb.

(Parere alla XII Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 22 gennaio 2019.

  Il sottosegretario Massimo BITONCI, nel segnalare che la relazione tecnica di Pag. 66cui all'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, non è stata ancora ultimata, chiede un ulteriore rinvio ai fini della conclusione dell'esame.

  Claudio BORGHI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2018.
C. 1432 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla XIV Commissione).
(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 17 gennaio 2019.

  Il sottosegretario Massimo BITONCI, nel segnalare che la relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, non è stata ancora ultimata, chiede un ulteriore rinvio ai fini della conclusione dell'esame.

  Claudio BORGHI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.20.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 23 gennaio 2019. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Massimo Bitonci.

  La seduta comincia alle 15.20.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1919 sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato di arresto europeo.
Atto n. 62.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Maura TOMASI (Lega), relatrice, osserva che lo schema di decreto legislativo in esame è stato redatto in attuazione dell'articolo 1 della legge di delegazione europea 25 ottobre 2017, n. 163, per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017. All'Allegato A della citata legge è prevista, al punto 20, l'adozione, secondo i termini, le procedure, i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, del decreto legislativo occorrente per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/1919 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016, che reca norme sull'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo (MAE), il cui termine di recepimento scade il 5 maggio 2019.
  In particolare, l'articolo 5 della direttiva riguarda il «Patrocinio a spese dello Stato nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo». Il paragrafo 1 dispone che: «Lo Stato membro di esecuzione assicura che la persona ricercata goda del diritto al patrocinio a spese dello Stato dal momento dell'arresto eseguito in conformità del mandato d'arresto europeo fino alla consegna o fino al momento in cui la decisione sulla mancata consegna diventi definitiva». Significativa è la regola posta dal paragrafo 2 dell'articolo 5, e cioè che: «Lo Stato membro di emissione assicura che la persona ricercata oggetto di un procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo ai fini dell'esercizio di un'azione Pag. 67penale e che esercita il diritto di nominare un difensore sul territorio di quello Stato membro affinché assista il difensore nello Stato membro di esecuzione, in virtù dell'articolo 10, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2013/487/UE, abbia il diritto al patrocinio a spese dello Stato nello Stato membro di emissione nell'ambito di tale procedimento nello Stato membro di esecuzione, nella misura in cui il patrocinio a spese dello Stato sia necessario ad assicurare un accesso effettivo alla giustizia». Il paragrafo 3 aggiunge poi che il diritto al beneficio di cui ai due paragrafi precedenti può essere subordinato a una valutazione delle risorse a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, che si applica analogamente a quanto previsto in generale per il patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti penali. L'articolo 4, sul «Patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti penali» prevede che gli Stati membri assicurano che gli indagati o imputati privi di risorse sufficienti a coprire i costi dell'assistenza di un difensore godano del diritto al patrocinio a spese dello Stato quando sia necessario nell'interesse della giustizia. Gli Stati membri possono prevedere una valutazione delle risorse e/o del merito al fine di determinare se debba essere concesso il patrocinio a spese dello Stato. Qualora uno Stato membro applichi una valutazione delle risorse, tiene conto di tutti i fattori pertinenti e obiettivi quali il reddito, il patrimonio e la situazione familiare dell'interessato, nonché il costo dell'assistenza di un difensore e il livello di vita in tale Stato membro per determinare se, in funzione dei criteri applicabili in tale Stato membro, gli indagati o imputati sono privi di risorse sufficienti a coprire i costi dell'assistenza di un difensore. Qualora uno Stato membro applichi una valutazione delle risorse, tiene conto della gravità del reato, della complessità del caso e della severità della sanzione in questione, per determinare se la concessione del patrocinio a spese dello Stato sia necessaria nell'interesse della giustizia. In ogni caso, la verifica del merito può considerarsi soddisfatta nelle situazioni seguenti: a) quando l'indagato o l'imputato è condotto dinanzi a un giudice o tribunale competente a decidere in merito alla detenzione, in qualsiasi fase del procedimento che rientri nell'ambito di applicazione della presente direttiva; e b) durante la detenzione. Il patrocinio a spese dello Stato è concesso solamente ai fini del procedimento penale in cui la persona interessata è indagata o imputata per un reato.
  In merito all'articolo 1 recante modifica dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, inerente l'applicabilità dell'istituto del gratuito patrocinio anche nei procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo e, posto che la relazione tecnica assicura che si tratta di disposizione che si limita alla mera «formalizzazione» di adeguamento della normativa nazionale alla normativa comunitaria e che la prassi applicativa adottata dalle Corti d'Appello, in virtù di una valutazione estensiva dell'articolo 75, comma 1, del testo unico delle spese di giustizia, avrebbe sinora già consentito l'accesso al beneficio dell'istituto del gratuito patrocinio relativamente ai soggetti interessati da procedimenti di esecuzione di mandato d'arresto europeo (MAE), non ha nulla da osservare. Ritiene ad ogni modo utile evidenziare che la mera attestazione della neutralità di nuove norme dovrebbe essere sempre accompagnata in relazione tecnica dalla puntuale illustrazione degli elementi e dei dati che siano idonei a comprovarne l'effettiva sostenibilità. Pertanto, andrebbero comunque richiesti elementi informativi integrativi della relazione tecnica a dimostrazione della neutralità della norma, corredati di dati che siano idonei a comprovare l'avvenuto sostenimento negli ultimi 5 anni di oneri per il gratuito patrocinio per tale tipologia di procedimenti, in termini analoghi a quanto effettuato relativamente all'articolo 2.
  Relativamente all'articolo 2 recante modifica dell'articolo 91 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in merito alla modifica alla disciplina dei casi di esclusione dal gratuito patrocinio ritiene utile premettere Pag. 68che la norma reca un ampliamento della platea di accesso al gratuito patrocinio così come previsto dalla legislazione vigente, stabilendo che d'ora innanzi valga l'esclusione del diritto al beneficio, pur in presenza dei requisiti di legge, solo per i soggetti condannati con sentenza «definitiva» per un reato di natura «tributaria», mentre la norma vigente escludeva, sino ad oggi, tutti gli indagati e condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati «tributari». Per i profili contabili, osserva che la novella incide su fattori di spesa inequivocabilmente riconducibili ad oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge di contabilità, circostanza che autorizza il ricorso agli strumenti di flessibilità previsti in bilancio in presenza di oneri di spesa che eccedano le previsioni di stanziamento annuali. Per i profili di quantificazione, posto che la relazione tecnica procede alla valutazione del nuovo e maggior onere basandosi sulla individuazione dei procedimenti penali connessi ai reati tributari, richiamando l'articolo 17, comma 3, della legge di contabilità, ritiene che andrebbero innanzitutto esplicitate le fonti attraverso cui sia possibile operare un riscontro rispetto alla tipologia e al numero dei procedimenti ivi analiticamente indicati. Con riferimento all'adozione della percentuale del 2 per cento quale valore medio dei procedimenti penali iscritti nel triennio, al netto di quelli conclusi con condanna, che risulterebbero mediamente interessati dall'istituto del gratuito patrocinio, andrebbe illustrato il criterio di determinazione di tale percentuale, da cui scaturisce per la relazione tecnica una stima di 800 procedimenti penali in materia tributaria, in ragione annua, che potranno essere interessati dalla attuazione del gratuito patrocinio a carico dello Stato. In merito poi al grado di prudenzialità dell'onere unitario assunto dalla relazione tecnica (3.000 euro), ritiene utile richiedere gli elementi e parametri assunti nel relativo calcolo atteso che lo stesso è da riferire ai soli procedimenti penali connessi a reati di natura tributaria.
  In relazione all'articolo 3 recante modifica dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in merito all'esclusione dal beneficio del gratuito patrocinio per gli imputati di reati tributari, anche alla luce delle considerazioni dettagliatamente riportate nella relazione illustrativa, non ha osservazioni da formulare.
  Per ciò che concerne l'articolo 4 recante disposizioni finanziarie, relativamente al comma 1, con riferimento alla copertura degli oneri relativi all'articolo 2, che viene posta a carico del fondo per il recepimento della normativa europea di cui al capitolo 2815 iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economica e delle finanze del bilancio 2019/2021, non ha osservazioni da formulare. In merito ai commi 2 e 3, dal momento che ivi è prevista la formale clausola di «neutralità» per le restanti norme contenute nel provvedimento, rammenta che l'articolo 17, comma 6-bis, della legge di contabilità, prevede che, per le disposizioni corredate di siffatte clausole, la relazione tecnica debba riportare la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni medesime, nonché l'illustrazione dei dati e degli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, anche attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime anche attraverso la loro riprogrammazione, restando in ogni caso precluso il ricorso a tale istituto in presenza di spese di natura giuridicamente obbligatoria.

  Il sottosegretario Massimo BITONCI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice.

  Felice Maurizio D'ETTORE (FI) manifesta perplessità in ordine alla previsione recata dall'articolo 2 dello schema in esame, in base alla quale verranno ammessi al gratuito patrocinio, contrariamente a quanto previsto dal diritto vigente, anche gli indagati, gli imputati e i Pag. 69condannati in via non definitiva per reati tributari. Ritiene infatti non meritevoli di tutela soggetti che potrebbero risultare privi di sostanze proprio perché non hanno dichiarato al fisco i propri redditi ed evidenzia l'onere che graverà sull'erario in conseguenza di tale previsione.
  Dal punto di vista procedurale evidenzia inoltre le difficoltà applicative della norma derivanti dalla possibilità che il procedimento penale e quello tributario relativi a una medesima fattispecie, che procedono parallelamente, si concludano in momenti diversi.

  Maura TOMASI (Lega), relatrice, pur ricordando come gli indagati e gli imputati debbano essere considerati non colpevoli fino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, si dichiara comunque d'accordo, in linea di principio, con quanto evidenziato dal collega D'Ettore.

  Claudio BORGHI, presidente, si riserva di approfondire la questione sollevata dall'onorevole D'Ettore, sottolineando comunque come la Commissione bilancio debba concentrare il proprio esame sui profili finanziari del provvedimento.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi ad altra seduta il seguito dell'esame del provvedimento.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2017 concernente gli interventi relativi alla fame nel mondo.
Atto n. 65.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2017 concernente gli interventi relativi alle calamità naturali.
Atto n. 66.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2017 concernente gli interventi relativi all'assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati.
Atto n. 67.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2017 concernente gli interventi relativi alla conservazione dei beni culturali.
Atto n. 68.

(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame congiunto degli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in oggetto.

  Emanuele CESTARI (Lega), relatore, fa presente che i quattro schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di riparto in esame provvedono alla ripartizione della quota dell'otto per mille IRPEF per l'anno 2017, con riferimento alle scelte effettuate dai contribuenti sulle dichiarazioni dei redditi del 2014, relative ai redditi percepiti nell'anno 2013.
  Evidenzia che il piano di riparto è elaborato sulla base della nuova disciplina normativa di cui all'attuale testo del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998, vigente a decorrere dal 1o gennaio 2014, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 82 del 2013. Segnala che tale disciplina normativa prevede che la quota dell'otto per mille di diretta gestione statale venga ripartita, di regola, in cinque quote uguali per le cinque tipologie di interventi ammesse a contributo e che i beneficiari del contributo vengano individuati sulla base delle valutazioni espresse dalle cinque Commissioni tecniche costituite per ognuna delle tipologie di intervento previste.
  Ricorda che per il riparto delle risorse relative all'anno 2017 sono stati presentati quattro distinti schemi di decreto, riferiti alle seguenti tipologie di interventi ammessi alla ripartizione della quota dell'otto per mille di diretta gestione statale:Pag. 70
   schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente gli interventi relativi alla fame nel mondo (Atto n. 65);
   schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente gli interventi relativi alle calamità naturali (Atto n. 66);
   schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente gli interventi relativi all'assistenza ai rifugiati (Atto n. 67);
   schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente gli interventi relativi alla conservazione dei beni culturali (Atto n. 68).

  Segnala che non è stato invece presentato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di assegnazione delle risorse per la quinta categoria, relativa all'edilizia scolastica. Per quanto concerne tale fattispecie, evidenzia che la relazione illustrativa spiega che, analogamente allo scorso anno, per l'anno 2017 non sono state presentate istanze in quanto con l'articolo 1, commi 160 e 172, della legge n. 107 del 2015, cosiddetta «La buona scuola», le risorse per il triennio 2015-2017 sono state destinate al piano del fabbisogno nazionale in materia di edilizia scolastica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al fine di consentire lo svolgimento del servizio scolastico in ambienti adeguati e sicuri.
  Ricorda che la presentazione al Parlamento dei provvedimenti è avvenuta il 9 gennaio 2019, in linea con la tempistica stabilita dal decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998, che ne prevede la trasmissione al Parlamento entro il 12 febbraio di ogni anno e l'adozione entro il 19 marzo.
  Segnala che con i quattro schemi in esame si provvede al riparto della quota dell'otto per mille IRPEF, di pertinenza statale per il 2017, nell'importo complessivo di 24.056.763 euro. Sottolinea che, considerando anche la quota assegnata alla categoria relativa all'edilizia scolastica, pari a 6.014.190 euro, le risorse complessivamente assegnate per le finalità dell'otto per mille IRPEF di pertinenza statale raggiungono i 30.070.953 euro.
  Evidenzia come si tratti di un importo notevolmente inferiore rispetto a quanto teoricamente spettante allo Stato sulla base delle scelte dei contribuenti, pari a 181.066.782 euro. Fa presente che tale differenza deriva dalla circostanza che il suddetto importo risulta decurtato da diverse disposizioni legislative vigenti, che ne hanno disposto la destinazione ad altre finalità.
  Sulla questione della riduzione delle risorse dell'otto per mille a gestione statale ricorda che è ripetutamente intervenuta la Corte dei Conti, la quale sin dai primi anni di applicazione dell'istituto, ma sistematicamente a partire dal 2004, ha stigmatizzato la prassi della distrazione, per esigenze di bilancio, della maggior parte delle risorse che i contribuenti destinano allo Stato nella scelta effettuata in sede di dichiarazione dei redditi, verso finalità diverse da quelle tassativamente indicate dalla legge n. 222 del 1985.
  Rileva che questa criticità è stata peraltro risolta dalla legge 163 del 2016, di riforma della legge di contabilità e finanza pubblica, la quale ha introdotto il divieto di utilizzo delle risorse derivanti dalla quota dell'otto per mille di pertinenza statale per la copertura finanziaria delle leggi che comportino nuovi o maggiori oneri ovvero minori entrate.
  Tuttavia, come anche sottolineato dalla Corte dei conti, evidenzia che le disposizioni normative intervenute finora continueranno ad incidere in diminuzione e in modo continuativo sulla capienza dei fondi dell'otto per mille di competenza statale, dato il carattere permanente delle riduzioni fin qui previste.
  A fronte delle decurtazioni evidenziate ritiene vada peraltro considerato l'importo aggiuntivo derivante dal recupero di parte delle somme delle annualità precedenti a titolo di restituzioni per risparmi sulle somme assegnate, per lavori non fatti o per economie di attività, o per retrocessione Pag. 71del contributo per mancato inizio delle attività medesime, che quest'anno ammonta a 65.000 euro.
  Ricorda che la normativa che disciplina il riparto prevede che qualora il Consiglio dei ministri, su proposta del suo Presidente, intenda derogare al criterio della ripartizione in cinque quote uguali, il Governo è tenuto a trasmettere alla Camere una relazione che dia conto delle ragioni per cui ha derogato ai criteri suddetti.
  Segnala che, in attuazione della suddetta facoltà di deroga, il Consiglio dei ministri, con delibera 8 novembre 2018, ha disposto la riduzione del 50 per cento delle quote relative alle categorie «Fame nel mondo» e «Assistenza ai rifugiati», per un ammontare di euro 3.007.095 ciascuna, ed è stato conseguentemente disposto l'incremento di tale somma, pari a 6.014.190 euro, alla quota della categoria «Calamità naturali», che raggiunge così un totale di euro 12.028.381.
  Inoltre, con riguardo alla categoria dei beni culturali, segnala che, con delibera 27 settembre 2017, il Consiglio dei ministri ha deciso di derogare al criterio concernente la distribuzione territoriale degli interventi tra le cinque aree geografiche previste dalla normativa, destinando la quota relativa a tale categoria unicamente ad interventi nelle zone colpite dal sisma verificatosi nel Centro-Italia a far data dal 24 agosto 2016. Fa presente che tale scelta è volta ad anticipare agli anni 2017 e 2018 l'applicazione delle disposizioni di deroga introdotte dall'articolo 21-ter del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, il quale prevede che la quota parte dell'otto per mille dell'IRPEF relativa alla conservazione dei beni culturali sia destinata, per dieci anni, agli interventi di ricostruzione e di restauro dei beni culturali danneggiati o distrutti a seguito dei suddetti eventi sismici.
  Evidenzia che, in relazione alle suddette deroghe, la relazione illustrativa degli schemi di riparto in esame prevede che, con successiva relazione, verrà dato conto delle motivazioni per cui il Governo ha derogato ai criteri generali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998.
  Fa presente che, come indicato nel preambolo degli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai fini dell'ammissione alla ripartizione della quota dell'otto per mille IRPEF di pertinenza statale per il 2017, sono pervenute 344 domande, di cui 80 per la fame nel mondo, di cui 76 ammesse alla valutazione tecnica; 55 per calamità naturali, di cui 45 ammesse alla valutazione tecnica; 190 per conservazione beni culturali, di cui 36 ammesse alla valutazione tecnica; 19 per assistenza ai rifugiati, tutte ammesse alla valutazione tecnica.
  Segnala che, delle istanze pervenute, 191 sono state escluse per mancanza dei requisiti soggettivi ed oggettivi. Tra queste, 144 sono relative alla categoria «Conservazione dei beni culturali», escluse in quanto riferite ad interventi in zone non rientranti nelle aree colpite dal sisma di cui al decreto-legge n. 8 del 2017.
  Evidenzia che sono stati ammessi alla valutazione delle Commissioni tecniche 153 progetti. Ai fini della ripartizione, sono state ammesse a finanziamento le istanze che hanno conseguito il punteggio più alto nella valutazione, fino a concorrenza della somma disponibile per ogni categoria.
  Fa presente che, nel complesso, le istanze ammesse al finanziamento sono risultate 37, con una percentuale di ammissione, ossia un rapporto tra domande ammesse e domande presentate, pari al 10,8 per cento. Nel dettaglio, si tratta di:
   17 istanze, per un importo di 3,007 milioni di euro, per interventi relativi alla fame nel mondo, con una percentuale di ammissione (rapporto domande ammesse/domande presentate) pari al 21,3 per cento;
   10 istanze, per un importo di 12,028 milioni di euro, per interventi relativi alle calamità naturali, con una percentuale di ammissione pari al 18,2 per cento;
   9 istanze, per un importo di 6,014 milioni di euro, per interventi relativi alla Pag. 72conservazione dei beni culturali, con una percentuale di ammissione pari al 4,7 per cento;
   1 istanza, per un importo di 3,007 milioni di euro, per interventi relativi all'assistenza ai rifugiati, con una percentuale di ammissione pari al 5,3 per cento.

  Infine, per il dettaglio della normativa che attualmente disciplina la materia, per gli interventi di rideterminazione della quota dell'otto per mille disposti dal legislatore nel corso del tempo a copertura di oneri derivanti da interventi legislativi, nonché per il dettaglio delle istanze presentate ed ammesse al finanziamento, rinvia alla documentazione predisposta dal Servizio Studi.

  Il sottosegretario Massimo BITONCI concorda con quanto evidenziato dal relatore.

  Pietro NAVARRA (PD) chiede che il seguito dell'esame sia rinviato, ai fini di poter approfondire i contenuti degli schemi di decreto in esame e della relativa documentazione predisposta dagli uffici.

  Claudio BORGHI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.35 alle 15.40.

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