CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 22 gennaio 2019
129.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 26

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 22 gennaio 2019. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Massimo Bitonci.

  La seduta comincia alle 13.40.

Modifica all'articolo 71 della Costituzione, in materia di iniziativa legislativa popolare, e alla legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1.
C. 1173 e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento in oggetto.

  Cosimo ADELIZZI (M5S), relatore, avverte che, in data odierna, l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 2 degli emendamenti. In proposito, nel rilevare che le proposte emendative contenute nel predetto fascicolo – non comprese nel fascicolo n. 1, su cui la Commissione si è già pronunciata – non presentano profili problematici di carattere finanziario, considerato il rango costituzionale delle disposizioni su cui esse incidono, propone di esprimere sulle stesse nulla osta.

  Il sottosegretario Massimo BITONCI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Pag. 27

Disposizioni in materia di legittima difesa.
C. 1309, approvato dal Senato, e abb.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Maura TOMASI (Lega), relatrice, osserva che la proposta di legge – approvata in prima lettura dal Senato – non è corredata di relazione tecnica e reca modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa.
  In merito agli articoli da 1 a 7 e all'articolo 9, recanti disposizioni in materia di legittima difesa, non formula osservazioni, considerata la natura ordinamentale delle disposizioni.
  Riguardo all'articolo 8, che reca disposizioni in materia di spese di giustizia, evidenzia preliminarmente che la norma estende l'applicazione delle norme sul patrocinio a spese dello Stato in favore di coloro che siano stati assolti, prosciolti o i cui procedimenti penali siano stati archiviati per fatti commessi in condizioni di legittima difesa o di eccesso colposo di legittima difesa. Gli oneri complessivi derivanti dalla norma vengono dalla stessa valutati in euro 98.490 per il 2018 e in euro 590.940 a decorrere dal 2019.
  In proposito, considera opportuno che vengano forniti i dati e le ipotesi sottostanti la quantificazione dei predetti effetti, al fine di consentire la verifica di tali stime e, quindi, della congruità delle risorse utilizzate a fini di copertura.
  Evidenzia, inoltre, che quota parte dei suddetti oneri (euro 134.524 a decorrere dal 2020) trovano copertura mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 475, della legge n. 205 del 2017. Al riguardo ritiene che andrebbe acquisita conferma dell'effettiva disponibilità di tali risorse alla luce delle specifiche esigenze di spesa di tale Fondo che, a normativa vigente, è finalizzato all'attuazione della riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che il comma 2 dell'articolo 8 provvede agli oneri connessi alla liquidazione delle spese di difesa in favore dei soggetti per i quali è stata pronunciata sentenza di proscioglimento per legittima difesa – valutati in 98.490 euro per il 2018 e in 590.940 euro annui a decorrere dal 2019 – con le seguenti modalità:
   quanto a 98.490 euro per il 2018, a 590.940 euro per il 2019 e a 456.416 euro a decorrere dal 2020 mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2018-2020, di competenza del Ministero della giustizia, che reca le occorrenti disponibilità;
   quanto a 134.524 euro a decorrere dal 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo per la riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario, di cui all'articolo 1, comma 475, della legge n. 205 del 2017.

  Ciò posto, in considerazione dell'avvenuta conclusione dell'esercizio finanziario 2018, ritiene preliminarmente necessario adeguare la decorrenza degli oneri indicata nella disposizione in commento – prevedendone il verificarsi a far data dall'anno 2019 – e la relativa copertura per la quota parte imputata al predetto accantonamento del fondo speciale di parte corrente, riferendola al nuovo bilancio triennale 2019-2021.
  Per quanto concerne invece il Fondo per la riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario, evidenzia che esso – alla luce del nuovo quadro finanziario recato dalla legge di bilancio per il 2019 – presenta uno stanziamento pari ad euro 17.997.224 per ciascuno degli anni 2020 e 2021, in quanto tale capiente rispetto agli oneri oggetto di copertura. Ciò considerato, ritiene tuttavia necessario che il Governo assicuri che le residue risorse del Fondo in parola risultino sufficienti a coprire eventuali, ulteriori interventi di attuazione della legge di delega n. 103 del 2017.

Pag. 28

  Il sottosegretario Massimo BITONCI, nel segnalare che è in corso di predisposizione la relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, si riserva di fornire gli elementi richiesti nella prossima seduta.

  Claudio BORGHI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 1/2019: Misure urgenti a sostegno della Banca Carige Spa – Cassa di risparmio di Genova e Imperia.
C. 1486 Governo.
(Parere alla VI Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Giuseppe BUOMPANE (M5S), relatore, osserva che il disegno di legge in esame, corredato di relazione tecnica, dispone la conversione in legge del decreto-legge 8 gennaio 2019, n. 1, che reca misure urgenti a sostegno della Banca Carige S.p.a. – Cassa di risparmio di Genova e Imperia (di seguito: «Banca Carige»).
  In merito agli articoli da 1 a 11 (Capo I), concernenti la garanzia dello Stato su passività di nuova emissione, rileva che le norme prevedono, al fine di sostenere la ristrutturazione della Banca Carige, la prestazione di garanzie statali su passività di nuova emissione e su ELA, in accordo con la pertinente disciplina europea sugli aiuti di Stato al settore bancario nel contesto della crisi. La garanzia è onerosa ed è prestata a valere su un apposito fondo (istituito dall'articolo 22), avente una dotazione complessiva di 1,3 miliardi di euro per l'anno 2019, utilizzabile sia per la prestazione di garanzie, ora esaminata, sia per il rafforzamento patrimoniale. Per un quadro unitario degli oneri del provvedimento, rinvia all'articolo 22.
  Peraltro, anticipa alcuni elementi rilevanti ai fini della stima e del trattamento contabile degli effetti finanziari riferibili alla disciplina sulla concessione delle garanzie:
   per quanto concerne i corrispettivi delle garanzie statali (articolo 6) – i cui effetti finanziari non sono scontati, ma di cui si prevede il versamento al Fondo di cui all'articolo 22 – prende atto preliminarmente di quanto afferma la relazione tecnica, secondo la quale il corrispettivo per la garanzia dello Stato sulle passività della banca è in linea con le comunicazioni della Commissione in materia. Sul punto non ha dunque osservazioni da formulare;
   per quanto concerne l'impatto delle garanzie statali sui saldi di finanza pubblica, segnala che la relazione tecnica afferma che la garanzia non è standardizzata ai fini del SEC 2010 e, pertanto, non si ascrivono effetti in termini di indebitamento netto. In proposito rinvia alle considerazioni formulate con riguardo all'articolo 22. Analogamente, in merito agli effetti scontati sul saldo di fabbisogno in relazione al complesso degli interventi previsti dal decreto-legge, ivi compresa la concessione delle garanzie, rinvia al medesimo articolo 22.

  Riguardo agli articoli da 12 a 21 (Capo II), concernenti interventi di rafforzamento patrimoniale, rileva che le norme del Capo II sono finalizzate ad autorizzare il MEF, in caso di richiesta, a sottoscrivere azioni di nuova emissione di Banca Carige per rafforzarne il patrimonio nell'ambito delle condizioni previste dagli articoli in esame. Gli oneri ascrivibili a tali interventi sono quantificati e coperti dall'articolo 22, alla cui descrizione rinvia per un quadro unitario degli effetti finanziari del provvedimento.
  Riguardo all'articolo 22 (Capo III), contenente disposizioni finanziarie, prende atto che gli oneri derivanti dal provvedimento sono configurati in termini di limite di spesa. Il decreto in esame prevede infatti l'istituzione di un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 1,3 Pag. 29miliardi di euro per l'anno 2019, destinato alla copertura degli oneri derivanti dalle garanzie concesse dallo Stato (Capo I: articoli 1-11) e dalle operazioni di sottoscrizione e acquisto di azioni effettuate per il rafforzamento delle banche (Capo II: articoli 12-21) in favore di Banca Carige, con ciò riconducendo nei limiti dello stanziamento autorizzato i possibili oneri, dovuti ad impieghi, la cui attivazione è comunque subordinata ad una specifica procedura, ovvero alla richiesta della banca e alla valutazione positiva da parte delle autorità preposte.
  Nell'ambito del Fondo le risorse possono essere ripartite fra le due suddette finalità – e all'occorrenza rimodulate – con decreto ministeriale, con l'ulteriore specificazione, posta dall'articolo 22, che l'onere per le operazioni di ricapitalizzazione non superi la somma di 1 miliardo di euro.
  Ciò posto, evidenzia che la relazione tecnica non consente di verificare il procedimento sottostante la determinazione dell'importo stanziato in relazione ai fabbisogni per conseguire le finalità del provvedimento: ritiene dunque opportuno acquisire dati ed elementi di valutazione sul punto. Infatti, mentre per l'eventuale ricapitalizzazione è fissato, come detto, un limite massimo di 1 miliardo (articolo 22, comma 1), per le garanzie è previsto che le stesse possano essere concesse su passività di Banca Carige fino a un valore nominale di 3 miliardi (articolo 1, comma 1). Ritiene quindi che andrebbe chiarito se, in relazione a tale valore nominale, l'importo che si presume possa essere destinato a far fronte ad un'eventuale escussione delle garanzie debba intendersi pari a 300 milioni di euro, scontando, in via prudenziale, la possibilità di un utilizzo per intero delle disponibilità per la ricapitalizzazione. In tal caso, sarebbe opportuno esplicitare le ipotesi ed i parametri di rischio considerati ai fini della determinazione degli effetti ascrivibili alla possibile escussione delle garanzie.
  Correlativamente, ritiene che andrebbe altresì chiarito se il limite dei 3 miliardi di valore nominale massimo delle passività che possono essere garantite sia riferito solo a quelle di nuova emissione, come parrebbe desumersi dal tenore testuale dell'articolo 1, ovvero anche ai finanziamenti ELA, come sembrerebbe risultare dal richiamo al paragrafo 62 della Comunicazione sul settore bancario (articolo 1, comma 2).
  In merito agli effetti stimati sui saldi di finanza pubblica, fa presente quanto segue.
  Con specifico riferimento all'impatto stimato sul fabbisogno, contabilizzato per il solo esercizio 2019 e nel limite di 1 miliardo, osserva che lo stesso appare riflettere esclusivamente gli effetti dovuti alle operazioni di capitalizzazione, in relazione alle quali il testo del provvedimento stabilisce appunto specifici limiti temporali (30 settembre 2019, ai sensi dell'articolo 12) e di importo (1 miliardo di euro ai sensi dell'articolo 22). In proposito, rileva che, pur considerando che si tratta di «garanzie non standardizzate», prive di effetti in termini di indebitamento netto, e che le stesse per prassi non sono computate neanche in termini di fabbisogno, andrebbe acquisita la valutazione del Governo circa la prudenzialità di tale mancata iscrizione di effetti; ciò in considerazione del possibile impatto sui saldi di cassa di un'eventuale escussione delle garanzie in questione.
  Per quanto attiene all'indebitamento netto, segnala che la relazione tecnica, come già detto, non ascrive effetti alle norme in esame sulla base delle seguenti considerazioni:
   riguardo agli interventi statali di ricapitalizzazione, in considerazione del fatto che si tratta di operazioni relative a partite finanziarie, prive di effetti in termini di contabilità economica;
   per quanto attiene alle garanzie, la relazione tecnica afferma che la garanzia non è standardizzata ai fini del SEC 2010 e, pertanto, non si ascrivono effetti in termini di indebitamento netto.

  Pertanto, riguardo alla mancata iscrizione di effetti in termini di indebitamento Pag. 30netto, non formula osservazioni alla luce delle valutazioni espresse dalla relazione tecnica e degli elementi normativi nonché dei criteri contabili europei sopra descritti.
  Per quanto attiene al saldo del bilancio dello Stato (saldo netto da finanziare), rinvia alle considerazioni iniziali circa la necessità di acquisire gli elementi alla base della determinazione dell'importo del Fondo, con particolare riguardo alla quota da destinare alle garanzie. In merito all'imputazione delle somme all'esercizio 2019, non formula osservazioni, tenuto conto che sia la ricapitalizzazione sia la concessione di garanzie producono effetti su tale saldo nell'esercizio, rispettivamente, dell'acquisto delle azioni e della prestazione della garanzia, che devono entrambi avere luogo entro l'esercizio 2019.
  In merito ai profili di copertura, fa presente che l'articolo 22, comma 1, provvede all'istituzione di un Fondo, con una dotazione di 1,3 miliardi di euro per l'anno 2019, destinato a far fronte agli oneri derivanti dalle operazioni di sottoscrizione di azioni effettuate per il rafforzamento patrimoniale, nel limite massimo di 1 miliardo di euro, ai sensi del Capo II del provvedimento, e dalle garanzie concesse dallo Stato su passività di nuova emissione e sull'erogazione di liquidità di emergenza, ai sensi del Capo I del medesimo provvedimento, a favore di banca Carige.
  All'onere derivante dall'istituzione del citato Fondo si provvede:
   quanto a 1 miliardo di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 170, della legge n. 228 del 2012, come da ultimo rifinanziata dalla legge n. 145 del 2018, destinata al finanziamento del contributo italiano alla ricostituzione delle risorse dei Fondi multilaterali di sviluppo e del Fondo globale per l'ambiente;
   quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge n. 66 del 2014, destinata all'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un Fondo finalizzato ad integrare le risorse iscritte sul bilancio statale destinate alle garanzie rilasciate dallo Stato.

  Per quanto riguarda la prima modalità di copertura, rileva che il contributo italiano alla ricostituzione delle risorse dei Fondi multilaterali di sviluppo e il Fondo globale per l'ambiente è iscritto al capitolo 7175 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione pari a 1.452 milioni di euro per il 2019, a 1.355 milioni di euro per il 2020 e a 355 milioni di euro per il 2021, comprensiva del rifinanziamento di 1 miliardo di euro, per ciascuno degli anni 2019 e 2020, disposto dalla Sezione II della legge di bilancio per il 2019, e presenta pertanto la necessaria capienza, come risulta anche da un'apposita interrogazione al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato. Al riguardo considera comunque necessario che il Governo assicuri che l'utilizzo delle risorse oggetto di copertura, pari, come detto, a 1 miliardo di euro per il 2019, non sia suscettibile di pregiudicare impegni derivanti dalla legislazione vigente, per quanto la relazione tecnica attesti che le predette somme, corrispondenti al rifinanziamento disposto dalla legge di bilancio 2019, non sono finalizzate ad alcuna specifica operazione di partecipazione ad organismi internazionali.
  Per quanto concerne la seconda modalità di copertura, rileva che il Fondo finalizzato ad integrare le risorse iscritte sul bilancio statale destinate alle garanzie rilasciate dallo Stato è allocato sul capitolo 7590 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione pari a 1,84 miliardi di euro per il 2019 e presenta pertanto la necessaria capienza, come risulta anche da un'apposita interrogazione al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato. Considera comunque necessario che il Governo assicuri che l'utilizzo delle risorse oggetto di copertura pari, come detto, a Pag. 31300 milioni di euro per il 2019, non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente.
  Evidenzia altresì che la relazione tecnica segnala che l'onere da coprire è pari a 1,3 miliardi di euro per il 2019 in termini di saldo netto da finanziare, ma si riduce a 1 miliardo di euro in termini di fabbisogno in relazione all'effettivo utilizzo delle risorse per le operazioni di rafforzamento patrimoniale ed è interamente coperto mediante corrispondente riduzione delle risorse destinate alla ricostituzione dei Fondi multilaterali di sviluppo e del Fondo globale per l'ambiente, posto che tale riduzione presenta i medesimi effetti sia in termini di saldo netto da finanziare sia in termini di fabbisogno. La relazione tecnica precisa altresì che il provvedimento è invece privo di effetti in termini di indebitamento netto in quanto le operazioni di cui si è detto in precedenza sono relative a partite finanziarie o di concessione di garanzie dello Stato, che non rilevano ai fini del SEC2010. In proposito ritiene opportuno che il Governo confermi, come sembrerebbe evincersi indirettamente da quanto riportato nella relazione tecnica, che le operazioni relative alle garanzie concesse dalla Stato sono prive di effetti non solo in termini di indebitamento netto, come espressamente indicato, ma anche in termini di fabbisogno.
  Infine, segnala che, dal punto di vista formale, per entrambe le autorizzazioni di spesa oggetto di riduzione dovrebbe essere precisato che le riduzioni medesime sono disposte per l'anno 2019.
  Rileva inoltre che il comma 2 dell'articolo 22 demanda a decreti del Ministro dell'economia e delle finanze la ripartizione della dotazione del Fondo tra le finalità concernenti le operazioni di sottoscrizione di azioni e quelle concernenti le garanzie concesse dallo Stato, nonché la eventuale successiva rimodulazione della predetta ripartizione in relazione alle effettive esigenze.
  Il successivo comma 3 stabilisce invece che gli importi destinati alla copertura delle garanzie concesse ai sensi del Capo I sono versati su apposito conto corrente di Tesoreria centrale.
  Inoltre, ai sensi del successivo comma 4, i corrispettivi delle garanzie concesse e quelli derivanti dalla successiva eventuale cessione delle azioni sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo di cui al comma 1 del medesimo articolo 22. Le risorse di tale Fondo non più necessarie alle finalità di cui al decreto in esame sono quantificate e trasferite, anche mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione alla spesa, ai capitoli di provenienza, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
  Infine il comma 5, ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal decreto in esame, autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio e prevede inoltre che, ove necessario, il Ministero dell'economia e delle finanze possa disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione avviene tempestivamente con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.
  Riguardo ai commi da 2 a 5 dell'articolo 22 non ha pertanto osservazioni da formulare.

  Luigi MARATTIN (PD), nell'associarsi alle richieste di chiarimento formulate dal relatore in merito all'impatto della concessione delle garanzie sul fabbisogno netto, chiede al rappresentante il motivo per il quale il Governo ha deciso di provvedere a parte degli oneri recati dal provvedimento mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa destinata al finanziamento del contributo italiano alla ricostituzione delle risorse dei Fondi multilaterali di sviluppo e del Fondo globale per l'ambiente, anziché mediante le risorse del Fondo destinato alla copertura degli oneri derivanti dalle operazioni di sottoscrizione e acquisto di azioni effettuate per il rafforzamento patrimoniale e dalle garanzie concesse dallo Stato su passività di nuova emissione e sull'erogazione di Pag. 32liquidità di emergenza a favore delle banche e dei gruppi bancari italiani, istituito dal decreto-legge n. 237 del 2016.
  Quanto agli effetti nulli della concessione delle garanzie sull'indebitamento netto, solleva seri dubbi poiché, in occasione del provvedimento concernente le banche venete, l'Eurostat ha rivisto la valutazione contenuta nella relazione tecnica che accompagnava il provvedimento, che aveva stimato l'assenza di effetti in termini di indebitamento netto derivanti dalla concessione di garanzie, prevedendo invece che tali effetti dovessero essere quantificati nello 0,4 per cento. Ritiene pertanto che anche nel presente provvedimento dovrebbero essere quantificati effetti in termini di indebitamento netto con riferimento all'anno in cui si prevede che le garanzie possano essere escusse.

  Felice Maurizio D'ETTORE (FI), nell'evidenziare che la natura dello strumento tecnico-giuridico delle garanzie dello Stato presuppone la produzione di effetti già a decorrere dal 2019, trattandosi di garanzie a prima richiesta, chiede al Governo chiarimenti puntuali su tale aspetto.

  Salvatore CAIATA (Misto-MAIE-SI) si associa alle richieste formulate dal relatore e dai deputati Marattin e D'Ettore.

  Il sottosegretario Massimo BITONCI si riserva di fornire gli elementi richiesti dal relatore e dai deputati Marattin, D'Ettore e Caiata nella prossima seduta.

  Claudio BORGHI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica.
Nuovo testo C. 395.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Nunzio ANGIOLA (M5S), relatore, fa presente che la proposta di legge – nel testo risultante dagli emendamenti approvati dalla VII Commissione – reca disposizioni in materia di accesso aperto all'informazione scientifica e che il provvedimento non è corredato di relazione tecnica.
  Con riferimento all'articolo unico, recante accesso aperto all'informazione scientifica, evidenzia preliminarmente che la disposizione estende l'ambito di applicazione della norma (articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 91 del 2013) che prevede la promozione da parte di soggetti pubblici dell'accesso aperto e gratuito ai risultati della ricerca scientifica finanziata con fondi pubblici. Evidenzia, inoltre, che la norma nel testo vigente è supportata da un vincolo di neutralità finanziaria, che viene ora sostituito da una specifica autorizzazione di spesa, per un milione di euro nel 2019 e 0,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, di cui al comma 1, lettera d), finalizzata all'istituzione e alla manutenzione di un'infrastruttura nazionale per l'accesso aperto alle pubblicazioni scientifiche (comma 1, lettera b-bis), capoverso comma 3, lettera b). Al riguardo, pur considerato che il maggior onere recato dalla disposizione appare limitato all'entità della disposta autorizzazione di spesa, rileva l'opportunità di acquisire dati ed elementi che consentano di valutare la congruità della spesa autorizzata rispetto alla finalità della norma. Fa presente inoltre che, ai fini della copertura della summenzionata autorizzazione di spesa (per 1 milione di euro con riferimento all'esercizio 2019) è prevista dal comma 1, lettera e), capoverso comma 4-septies, lettera a), la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa disposta dalla legge di bilancio 2018 (articolo 1, comma 611, della legge n. 205 del 2017) per il reclutamento a decorrere dal 2018 di 258 unità di personale presso il Ministero dell'istruzione (ai sensi dell'articolo 1, comma 607, della legge n. 205 del 2017). In proposito, Pag. 33nel rinviare alle successive considerazioni relative alla copertura finanziaria, appare opportuno acquisire chiarimenti in merito all'effettiva utilizzabilità delle risorse in questione a fronte dello stato di avanzamento delle procedure concorsuali e di reclutamento avviate in virtù dell'articolo 1, comma 607, della legge di bilancio 2018. Infine, in merito alle misure di potenziamento dell'informazione da realizzare nell'ambito del contratto di servizio con la RAI, anche con l'intervento di università ed enti pubblici di ricerca, andrebbero acquisiti elementi volti a suffragare la realizzabilità di tali iniziative da parte dei soggetti interessati, nell'ambito delle risorse già esistenti.
  In merito ai profili di copertura, fa presente che l'articolo 1, comma 1, lettera e), del provvedimento inserisce un nuovo comma 4-septies all'articolo 4 del decreto-legge n. 91 del 2013, il quale provvede alla copertura dell'onere, pari a 1 milione di euro per il 2019 e a 0,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, per la realizzazione e la manutenzione dell'infrastruttura nazionale per la diffusione e il ricorso all'accesso aperto alle pubblicazioni scientifiche. A tale onere si provvede:
   quanto a 1 milione di euro per il 2019, a valere su quota parte delle risorse iscritte, per l'anno 2019, a fronte dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 611, della legge n. 205 del 2017, in ragione dell'effettiva tempistica delle assunzioni previste dall'articolo 1, comma 607, della medesima legge;
   quanto a 0,2 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sui risparmi di spesa derivanti dal nuovo comma 4-sexies dell'articolo 4 del decreto-legge n. 91 del 2013 (introdotto dal medesimo articolo 1, comma 1, lettera e), del provvedimento), che riduce da 174,31 a 174,11 milioni di euro l'incremento, per l'anno 2020, del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, disposto dall'articolo 1, comma 763, della legge n. 145 del 2018;
   quanto a 0,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento di pertinenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

  Per quanto riguarda la copertura finanziaria di cui alla lettera a), ricorda che l'articolo 1, comma 607, della legge n. 205 del 2017, ha previsto l'assunzione, a decorrere dall'anno 2018, di personale, dotato di competenze professionali di natura amministrativa, giuridica e contabile, da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, allo scopo di ridurre gli adempimenti a carico delle istituzioni scolastiche per lo svolgimento di attività amministrative non strettamente connesse alla gestione del servizio istruzione e che il comma 611 del medesimo articolo ha autorizzato a tal fine la spesa di 846.171,94 euro per l'anno 2018 e di 10.154.063,21 euro annui a decorrere dall'anno 2019, nel presupposto che l'ingresso in servizio del personale di cui al comma 607 avvenisse nel mese di dicembre 2018. Al riguardo ritiene necessario acquisire chiarimenti da parte del Governo relativamente alla data di entrata in servizio del personale di cui al comma 607 e in ogni caso una conferma sull'effettiva disponibilità dell'importo di 1 milione di euro per l'anno 2019, anche alla luce di quanto disposto dall'articolo 1, comma 1118, della legge n. 145 del 2018, che ha previsto l'accantonamento e la conseguente indisponibilità per la gestione, per l'anno 2019, delle dotazioni del bilancio dello Stato, in termini di competenza e di cassa, per un importo complessivo di 2 miliardi di euro, secondo quanto indicato nell'allegato 3 della medesima legge n. 145. Dal punto di vista formale, inoltre, evidenzia l'opportunità di riformulare la clausola di copertura finanziaria, provvedendo direttamente alla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla lettera a), posto che il presunto risparmio, su cui si fonda una riduzione di autorizzazione di spesa, di regola non risulta esplicitato nella clausola di copertura, ma esclusivamente nel contenuto della relazione tecnica.Pag. 34
  Per quanto riguarda l'utilizzo delle risorse del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, disposto dalla lettera b), reputa necessario acquisire una conferma da parte del Governo che l'utilizzo delle risorse in questione non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente sulle risorse di detto Fondo. Dal punto di vista formale, inoltre, dovrebbe essere valutata l'opportunità di riformulare la disposizione di copertura prevedendo direttamente la riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, come da ultimo rifinanziato dall'articolo 1, comma 763, della legge n. 145 del 2018, sopprimendo conseguentemente il capoverso 4-sexies della lettera e) del comma 1 dell'articolo in esame.
  Infine, con riferimento alla copertura finanziaria di cui alla lettera c), nel segnalare che l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca reca le occorrenti disponibilità, evidenzia la necessità di riformulare più puntualmente la medesima copertura nei seguenti termini: «c) quanto a 0,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per l'anno 2021, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».
  Infine, segnala la necessità di inserire nel testo, con riferimento alle tre coperture ivi previste, l'autorizzazione al Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  Il sottosegretario Massimo BITONCI si riserva di fornire gli elementi richiesti nella prossima seduta.

  Felice Maurizio D'ETTORE (FI) osserva che in merito ai risparmi di spesa derivanti dalla riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche sarebbe opportuno prevedere un'apposita norma di destinazione di tali risparmi di spesa.

  Nunzio ANGIOLA (M5S), relatore, ritiene necessario acquisire sul provvedimento in esame una relazione tecnica, al fine di valutarne in maniera puntuale le implicazioni di carattere finanziario.

  Non essendovi obiezioni, la Commissione delibera pertanto di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la trasmissione, entro il termine di sette giorni, di una relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame.

  Claudio BORGHI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione.
C. 1354, approvato dal Senato, e abb.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Carmelo Massimo MISITI (M5S), relatore, osserva che la proposta di legge in esame, di iniziativa parlamentare, reca disposizioni per l'istituzione e la disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione.
  Evidenzia che è oggetto dell'esame il testo approvato dal Senato in data 4 novembre 2018 (S.535), adottato dalla Commissione XII (Affari sociali) quale testo base (seduta del 18 dicembre 2018), sul quale non sono state presentate proposte Pag. 35emendative e che è stato trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei rispettivi pareri nella seduta del 19 dicembre 2018.
  Segnala che in data 16 ottobre 2018 il Governo ha depositato una relazione tecnica riferita al testo esaminato dal Senato (testo base S. 535) che risulta sostanzialmente utilizzabile anche a seguito delle modifiche introdotte nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento.
  In merito all'articolo 1, che reca disposizioni per l'istituzione della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza, ritiene che andrebbe acquisita una conferma che gli enti sanitari e le amministrazioni interessate siano in grado di svolgere le attività connesse all'implementazione della Rete nazionale dei registri dei tumori con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. In particolare, segnala che la relazione tecnica fa presente che «il provvedimento in esame si limita a mettere in collegamento i registri già esistenti e ad ampliare i punti di accesso per i soggetti abilitati». Al fine di assicurare l'effettiva neutralità finanziaria dell'intervento in esame, andrebbe quindi confermato che gli enti del Servizio sanitario nazionale dispongano delle risorse necessarie per effettuare il collegamento tra i registri già esistenti e all'ampliamento dei punti di accesso per i soggetti abilitati.
  Prende infine atto di quanto indicato dalla relazione tecnica con riferimento alla possibilità di realizzare a titolo gratuito gli accordi di collaborazione con Università e Centri di ricerca pubblici e privati e con enti e associazioni scientifiche, previsti dal comma 6.
  Per quanto riguarda l'articolo 2, che reca norme sulla partecipazione degli enti del terzo settore all'attività della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione alla luce dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica.
  In merito all'articolo 3, recante disposizioni sull'aggiornamento periodico degli elenchi dei sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalità, non ha osservazioni da formulare considerato il carattere procedurale della norma.
  Riguardo all'articolo 4, concernente l'istituzione del referto epidemiologico, ritiene che andrebbero acquisiti chiarimenti circa la portata applicativa della norma in esame. Infatti, alla luce di quanto affermato dalla relazione tecnica, gli operatori sanitari sono già in possesso dei dati necessari all'implementazione del referto epidemiologico. Tuttavia andrebbe confermato che le amministrazioni, benché già in possesso dei predetti dati, abbiano gli strumenti e le competenze tecnico-scientifiche per trattare i dati nelle modalità e con le caratteristiche che saranno definite con il decreto attuativo.
  Riguardo all'articolo 5, relativo al conferimento dei dati, non ha osservazioni da formulare alla luce delle considerazioni contenute nella relazione tecnica.
  In merito all'articolo 6, che prevede una relazione alle Camere, non formula osservazioni.
  In merito all'articolo 7, recante la clausola di invarianza finanziaria, richiamando le considerazioni svolte sulle precedenti norme, ritiene necessario acquisire elementi volti a confermare l'effettiva possibilità di attuare le disposizioni in esame nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria; ciò con particolare riguardo ai possibili effetti onerosi recati dagli adempimenti previsti a carico degli enti sanitari in relazione alla raccolta dei dati relativa al referto epidemiologico (articolo 4) e degli obblighi previsti a carico delle regioni dagli articoli 1 (rete nazionale) e 8 (norme transitorie e finali).
  Per quanto riguarda l'articolo 8, contenente norme transitorie e finali, ritiene che andrebbero acquisiti chiarimenti circa i possibili effetti finanziari connessi all'applicazione della norma in esame, che stabilisce in capo alle regioni e province autonome, oltre all'aggiornamento della normativa in materia di sorveglianza sanitaria, l'adozione di iniziative affinché la sorveglianza epidemiologica oncologica sia espletata, mediante i registri tumori di popolazione già istituiti o di nuova istituzione, Pag. 36anche nelle aree territoriali di loro pertinenza non ancora coperte. Tale previsione appare infatti, in linea di principio, suscettibile di determinare maggiori spese con particolare riferimento alle aree territoriali non ancora interessate dal monitoraggio e dalla raccolta dei dati necessari all'implementazione del registro dei tumori e del referto epidemiologico. Inoltre, dal tenore letterale della norma non risulta chiaro se debbano essere istituiti nuovi registri dei tumori a livello regionale. Anche su tale aspetto ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo.

  Il sottosegretario Massimo BITONCI, nel segnalare che è in corso di predisposizione la relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, si riserva di fornire gli elementi richiesti nella prossima seduta.

  Claudio BORGHI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.10.