CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 17 gennaio 2019
127.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 17 gennaio 2019. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Massimo Bitonci.

  La seduta comincia alle 9.10.

Modifica all'articolo 71 della Costituzione in materia di iniziativa legislativa popolare.
C. 1173-A.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Nulla osta – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto e delle proposte emendative ad esso riferite.

  Cosimo ADELIZZI (M5S), relatore, fa presente che il provvedimento in titolo è composto di tre articoli. Nello specifico, rileva che l'articolo 1, novellando l'articolo 71 della Costituzione, prevede una fattispecie di iniziativa legislativa popolare «rinforzata» per le proposte di legge di iniziativa popolare ordinaria che siano sottoscritte da almeno 500.000 elettori, in virtù della quale, a seguito della presentazione della proposta di legge di iniziativa popolare, è avviato un procedimento che può portare all'approvazione senza modifiche del testo della proposta stessa da parte delle Camere entro diciotto mesi oppure ad una consultazione referendaria nel caso in cui, nello stesso arco di tempo, le Camere non abbiano concluso l’iter parlamentare o abbiano respinto il testo Pag. 20della predetta proposta, ovvero abbiano approvato un testo diverso e i promotori non rinuncino alla consultazione referendaria.
  Il terzo comma del nuovo articolo 71 della Costituzione prevede che la proposta sottoposta a referendum è approvata se ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi purché superiore a un quarto degli aventi diritto al voto.
  L'articolo 2, modificando il quarto comma dell'articolo 75 della Costituzione, prevede che le proposte sottoposte a referendum siano approvate se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi, purché superiore a un quarto degli aventi diritto al voto.
  Inoltre, l'articolo 3, novellando l'articolo 2 della legge costituzionale n. 1 del 1953, attribuisce alla Corte costituzionale il compito di giudicare sull'ammissibilità delle richieste di referendum di cui al nuovo articolo 71 della Costituzione. In particolare, la Corte costituzionale giudica prima della presentazione della proposta di legge alle Camere, purché siano state raccolte almeno duecentomila firme. La Corte costituzionale giudica, altresì, sull'ammissibilità del referendum sul testo approvato dalle Camere.
  Ricorda infine che, ai sensi del citato nuovo quinto comma dell'articolo 71, con legge, approvata a maggioranza assoluta da entrambe le Camere, sono disciplinati: l'attuazione dello stesso articolo 71; il concorso di più proposte di legge popolare; le modalità di verifica dei mezzi per far fronte a nuovi o maggiori oneri riferiti alle suddette proposte, anche in relazione al loro eventuale adeguamento da parte dei promotori; la sospensione del termine previsto per l'approvazione della proposta nel caso di scioglimento delle Camere.
  Tutto ciò premesso, per quanto riguarda i profili di carattere finanziario, propone pertanto di esprimere nulla osta sul testo ora all'esame dell'Assemblea, in considerazione del rango costituzionale delle disposizioni oggetto di riforma, fermo restando che eventuali valutazioni in merito ai predetti profili potranno invece essere espresse in occasione dell'esame del progetto di legge rinforzata, che dovrà essere presentato alle Camere dopo l'entrata in vigore della riforma costituzionale in esame.

  Maria Elena BOSCHI (PD), pur senza entrare nei profili di merito della proposta di legge costituzionale in esame, esprime tuttavia perplessità in ordine all'assenza di qualsivoglia stima preventiva degli oneri che potranno derivare dall'attuazione del provvedimento in discussione, con particolare riferimento allo svolgimento dei referendum sulle proposte di legge di iniziativa popolare ivi disciplinate, che presumibilmente potrebbero avere luogo almeno una volta l'anno, anche solo considerando che dal 2018 ad oggi il numero delle proposte di legge di iniziativa popolare complessivamente presentate ammonta ad oltre venti. Evidenzia in proposito come l'organizzazione delle consultazioni referendarie comporti inevitabilmente dei costi, che vengono sostenuti anche dagli enti locali, rammentando come già solo in occasione del referendum sulla riforma costituzionale tenutosi nel dicembre del 2016 i comuni necessitarono di un contributo di circa 40 milioni di euro aggiuntivi rispetto alle risorse all'uopo stanziate in bilancio tramite apposito provvedimento legislativo.

  Claudio BORGHI, presidente, rileva che la quantificazione degli oneri eventualmente derivanti dall'attuazione del provvedimento in esame, al pari delle relative coperture finanziarie, non potrà che essere contenuta nel progetto di legge rinforzata cui è demandata la disciplina applicativa del provvedimento medesimo – ivi compreso, a mero titolo esemplificativo, lo svolgimento da parte della Corte costituzionale della verifica in ordine alla sussistenza dei mezzi per far fronte agli eventuali oneri derivanti dalle proposte di legge di iniziativa popolare oggetto di referendum – ed il cui iter contemplerà naturalmente l'esame da parte delle Commissioni parlamentari competenti, anche per i profili finanziari.

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  Maria Elena BOSCHI (PD), pur convenendo con il presidente Borghi in ordine alla improprietà di prevedere già nel testo della novella costituzionale una puntuale definizione dei profili di natura finanziaria, ribadisce tuttavia l'opportunità di acquisire dal Governo sin d'ora una stima preventiva degli oneri connessi allo svolgimento delle consultazioni referendarie aventi ad oggetto le proposte di legge di iniziativa popolare disciplinate dal provvedimento in esame, in modo che le Camere possano pronunciarsi consapevolmente sulla proposta di riforma anche alla luce di tale informazione, fermo restando che lo stanziamento effettivo delle risorse non potrà che avere luogo tramite un successivo provvedimento legislativo.

  Il sottosegretario Massimo BITONCI rileva che, anche in considerazione del rango costituzionale della proposta di legge in esame, il Governo non ha osservazioni da formulare sotto il profilo finanziario, precisando altresì che al momento non è possibile prevedere con ragionevole approssimazione il numero delle consultazioni referendarie che saranno svolte ai sensi del provvedimento in titolo e che comunque al soddisfacimento di eventuali fabbisogni si provvederà all'atto dell'adozione del progetto di legge rinforzata cui viene rimessa la disciplina attuativa della riforma costituzionale. Concorda quindi con il parere di nulla osta formulato sul provvedimento in esame dal relatore.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva quindi la proposta di nulla osta formulata dal relatore sul testo del provvedimento.

  Cosimo ADELIZZI (M5S), relatore, avverte che in data odierna l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. In proposito, nel rilevare che le proposte emendative in esso contenute non presentano profili problematici di carattere finanziario, considerato il rango costituzionale delle disposizioni su cui esse incidono, propone di esprimere sulle stesse nulla osta.

  Il sottosegretario Massimo BITONCI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario.
C. 1353, approvata dal Senato e abb.
(Parere alla VI Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Raphael RADUZZI (M5S), relatore, avverte che la VI Commissione ha trasmesso il testo della proposta di legge concernente l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario, già approvata dal Senato il 7 novembre 2018.
  Fa presente che il testo, composto da sette articoli, prevede in particolare che la Commissione – istituita per la durata della XVIII legislatura e composta da venti senatori e da venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato e dal Presidente della Camera – riferisca al Parlamento annualmente.
  Con riferimento ai profili di interesse della Commissione bilancio, segnala che l'articolo 7, comma 5, prevede che le spese per il funzionamento della Commissione siano stabilite nel limite massimo di 55.000 euro per l'anno 2018 e di 180.000 euro per ciascuno degli anni successivi e siano poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.
  Ciò posto, rileva che il provvedimento non appare presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, in considerazione del fatto che, essendo gli oneri derivanti dal provvedimento medesimo a carico per metà del bilancio interno del Senato e per metà del bilancio interno Pag. 22della Camera, esso non è suscettibile di determinare effetti diretti sulla finanza pubblica.
  Alla luce delle suddette valutazioni, propone pertanto di esprimere sul provvedimento in titolo un parere favorevole.

  Il sottosegretario Massimo BITONCI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per il riconoscimento della cefalea primaria cronica come malattia sociale.
Nuovo testo unificato C. 684 e abb.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Francesca FLATI (M5S), relatrice, osserva che la proposta di legge in esame, di iniziativa parlamentare, reca disposizioni per il riconoscimento della cefalea primaria cronica come malattia sociale e che il testo unificato in discussione deriva dall'abbinamento della proposta di legge n. 1109 e dagli emendamenti approvati dalla XII Commissione Affari sociali nella seduta del 18 ottobre 2018.
  In merito all'articolo 1, concernente il riconoscimento della cefalea primaria cronica come malattia sociale, tenuto conto che la proposta prevede detto riconoscimento senza tuttavia recare specifici stanziamenti per tale finalità, ritiene utile acquisire dal Governo dati ed elementi di valutazione riguardo alla possibilità di garantire le necessarie prestazioni in favore dei soggetti interessati, nell'ambito delle risorse complessive del Servizio sanitario nazionale già disponibili a legislazione vigente, ciò con particolare riferimento ai compiti richiesti ai Centri per le malattie sociali, già esistenti ed operanti, e ad ogni prestazione da garantire ai soggetti affetti da cefalea, in conseguenza dell'inclusione della stessa fra le malattie sociali.

  Il sottosegretario Massimo BITONCI ritiene necessario acquisire sul provvedimento in esame una relazione tecnica, al fine di valutarne in maniera puntuale le implicazioni di carattere finanziario.

  Non essendovi obiezioni, la Commissione delibera pertanto di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la trasmissione, entro il termine di trenta giorni, di una relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame.

  Claudio BORGHI, presidente, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica all'articolo 4 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, concernente le partecipazioni in società operanti nel settore lattiero-caseario.
Nuovo testo C. 712.
(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Vanessa CATTOI (Lega), relatrice, osserva che la proposta di legge in esame, di iniziativa parlamentare, reca una modifica all'articolo 4 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, concernente le partecipazioni in società operanti nel settore lattiero-caseario, evidenziando che al predetto decreto legislativo non risultavano ascritti effetti ai fini dei saldi di finanza pubblica. Rileva pertanto che il provvedimento in esame non sembra determinare effetti finanziari diretti. Osserva viceversa che la relazione tecnica riferita allo schema di decreto legislativo n. 175 del 2016 segnalava che Pag. 23alcune delle disposizioni in esso contenute, tra le quali anche il citato articolo 4, erano suscettibili di determinare risparmi, quantificabili soltanto a consuntivo. Ritiene quindi opportuno acquisire una conferma dal Governo che le disposizioni in esame non comunque siano suscettibili di incidere su risparmi, eventualmente scontati in bilancio successivamente all'introduzione del menzionato decreto legislativo n. 175.

  Il sottosegretario Massimo BITONCI, in merito alle richieste di chiarimento della relatrice, deposita agli atti della Commissione una nota predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato (vedi allegato), dalla quale si evince tra l'altro che con riferimento all'introduzione del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 non sono stati scontati risparmi in bilancio.

  Vanessa CATTOI (Lega), relatrice, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
   esaminato il nuovo testo del progetto di legge C. 712, recante Modifica all'articolo 4 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, concernente le partecipazioni in società operanti nel settore lattiero-caseario;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che non sono stati scontati risparmi in bilancio con riferimento all'introduzione del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  Il sottosegretario Massimo BITONCI concorda con la proposta di parere della relatrice.

  Maria Anna MADIA (PD), preannunzia il voto contrario a nome del gruppo del Partito Democratico sulla proposta di parere della relatrice, osservando che quella in esame costituisce una ulteriore modifica del decreto legislativo n. 175 del 2016 sul quale è da ultimo intervenuto anche l'articolo 1, commi da 721 a 724, della legge di bilancio per il 2019, che inserendo il discutibile criterio del «risultato medio in utile» ha in sostanza introdotto un elemento di incertezza applicativa nella riforma delle società a partecipazione pubblica recata dal predetto decreto legislativo, la cui attuazione stava invece producendo buoni risultati, come dimostra il fatto che le società pubbliche alienate ai sensi della vigente disciplina ammontano a circa 1.800. Segnala altresì che, così operando, l'attuale maggioranza parlamentare smentisce palesemente quanto promesso nel corso dell'ultima campagna elettorale per il rinnovo delle Camere, quando pubblicamente proclamava che al finanziamento del programma di Governo si sarebbe in parte provveduto anche attraverso i risparmi derivanti dal processo di razionalizzazione e riduzione delle società a partecipazione pubblica.
  Osserva invece che con il provvedimento in esame si concede alla pubblica amministrazione di concentrare le proprie risorse, ad esempio, nella produzione di «caramelle al latte», come si potrebbe paradossalmente evincere dalla locuzione, contenuta all'articolo unico del testo in esame, di «latte, comunque trattato», anziché finanziare prioritariamente servizi pubblici essenziali, quali gli asili nido, con evidente nocumento dell'interesse generale della collettività. Raccogliendo in ciò anche i rilievi formulati dalla Corte dei conti, segnala viceversa che il decreto legislativo n. 175 del 2016, nella sua versione originaria, realizza di fatto ben altra tutela dell'interesse pubblico generale, giacché consente comunque, laddove se ne ravvisi la necessità, di prevedere deroghe al proprio ambito di applicazione.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

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Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2018.
C. 1432 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla XIV Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Alberto RIBOLLA (Lega), relatore, osserva che il disegno di legge, trasmesso dal Senato, reca disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (Legge europea 2018).
  Segnala che il disegno di legge è corredato di relazione tecnica, riferita al testo iniziale e che nel corso dell'esame presso il Senato, il Governo ha messo a disposizione della 5a Commissione Bilancio ulteriore documentazione tecnica concernente i profili finanziari di talune delle proposte normative esaminate.
  In merito all'articolo 3, concernente i criteri di rilascio delle concessioni relative alle rivendite di tabacchi, non ha osservazioni da formulare alla luce di quanto indicato dalla relazione tecnica e dalla documentazione presentata nel corso dell'esame presso il Senato.
  In merito ai profili di copertura, fa presente che il comma 2 dell'articolo in commento provvede alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,4 milioni di euro annui a decorrere dal 2019: quanto a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dal comma 1087 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017 in favore dell'istituto IsiameD per la promozione di un modello digitale italiano nei settori del turismo, dell'agroalimentare, dello sport e delle smart city; quanto a 400.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, a valere sul fondo per il recepimento della normativa comunitaria, di cui al comma 2 dell'articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012; quanto a 1,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui al comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge n. 282 del 2004.
  Ciò posto, premesso che sia il Fondo per il recepimento della normativa comunitaria sia il Fondo per interventi strutturali di politica economica, quest'ultimo con riferimento all'anno 2021, recano le occorrenti disponibilità, ritiene necessario che il Governo confermi che tanto l'autorizzazione di spesa di cui al citato articolo 1, comma 1087, quanto il Fondo per interventi strutturali di politica economica, con riferimento alle annualità successive al 2021, rechino le occorrenti risorse e che il loro utilizzo non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse medesime.
  Riguardo all'articolo 4, che reca disposizioni in materia di pagamenti nelle transazioni commerciali, rileva preliminarmente che la norma è volta a porre rimedio all'apertura della procedura di infrazione 2017/2090 in materia di pagamenti negli appalti pubblici. Al fine di escludere effetti onerosi, ritiene opportuno acquisire la conferma che le disposizioni introdotte non siano suscettibili di determinare accelerazioni, nei pagamenti per stati di avanzamento di lavori, tali da determinare effetti apprezzabili rispetto a quanto già scontato nei tendenziali.
  Per quanto riguarda l'articolo 5, che prevede una delega in materia di utilizzo dei termini «cuoio» e «pelle», non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione tenuto conto della clausola di invarianza specifica (comma 6), riferita all'articolo in esame, il cui rispetto potrà essere verificato in sede di esercizio della delega.
  In merito all'articolo 6, in materia di mandato di arresto europeo e procedure di consegna tra Stati membri, evidenzia che la norma dà attuazione all'Accordo sottoscritto nel 2006 dall'Unione europea con l'Islanda e la Norvegia che introduce una nuova procedura di estradizione tra questi due Stati e gli Stati membri dell'Unione europea. In proposito non ha osservazioni Pag. 25da formulare, tenuto conto di quanto evidenziato dalla relazione tecnica secondo cui la sostituzione delle procedure di estradizione vigenti tra Italia e Islanda e Norvegia con quelle previste dalla norma in esame non è suscettibile di determinare aggravi procedurali tali da produrre nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Riguardo all'articolo 8, concernente i diritti aeroportuali e la procedura di infrazione n. 2014/4187, rileva che la norma prevede che l'Autorità di regolazione dei trasporti (ART), inclusa nell'elenco ISTAT delle pubbliche amministrazioni ai fini del conto economico consolidato, eserciti le funzioni attribuitele in materia di vigilanza sui contratti afferenti le infrastrutture aeroportuali con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili nel proprio bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Rammenta che l'ART si autofinanzia mediante un contributo versato dagli operatori economici operanti nel settore del trasporto, ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge n. 201 del 2011; ciò posto, considera opportuno acquisire elementi che consentano di suffragare la previsione di invarianza per la finanza pubblica recata dalla disposizione.
  Per quanto concerne l'articolo 9, in materia di IVA per servizi di trasporto e spedizione di beni in franchigia, prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica e dalla nota dell'Agenzia delle dogane trasmessa durante l'esame presso il Senato, che conferma, per il profilo doganale, l'assenza di effetti onerosi della disposizione. Rileva, tuttavia, che la stessa nota rinvia, per i profili fiscali relativi all'IVA, alla specifica amministrazione competente. Pertanto ribadisce la necessità di acquisire informazioni riferite al gettito IVA, sia con riguardo al possibile contenzioso in corso, sia in merito alla possibilità che si determinino effetti di minor gettito per l'estensione della non imponibilità disposta dalla norma in esame. In particolare, tale verifica andrebbe effettuata rispetto alla nuova formulazione del numero 4-bis dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, che prevede una generale non imponibilità IVA, laddove la vigente formulazione prevede tale esclusione soltanto in caso di trasporto di beni di modico valore e di piccole spedizioni.
  Riguardo all'articolo 10, recante disposizioni relative ai termini di prescrizione delle obbligazioni doganali, non ha osservazioni da formulare sui profili di quantificazione, considerata la natura essenzialmente ordinamentale della norma.
  In merito all'articolo 11, concernente la partecipazione alle aste delle quote di emissioni dei gas a effetto serra, rileva che le disposizioni in esame prevedono l'attribuzione alla CONSOB dei compiti di autorizzazione e vigilanza nei confronti dei soggetti che beneficiano dell'esenzione prevista dalla direttiva MiFID II e che partecipano al mercato delle aste delle quote di emissione. Fa presente in proposito che la CONSOB non rientra nel perimetro delle amministrazioni pubbliche ai fini del conto consolidato e che la stessa si autofinanzia mediante contributi dei soggetti vigilati. Ciononostante, il comma 2 specifica che dall'attuazione delle disposizioni in esame non debbono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che l'Autorità interessata provvede agli adempimenti del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In proposito, per quanto attiene ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare anche alla luce di quanto riportato nella relazione tecnica. Con riferimento al possibile minor gettito fiscale derivante dalla deducibilità dei contributi obbligatori dovuti dai soggetti sottoposti all'autorizzazione e alla vigilanza da parte della CONSOB, prende atto degli elementi forniti dal Governo nel corso dell'esame parlamentare in prima lettura.
  Per quanto riguarda l'articolo 12, che prevede l'abrogazione di un aiuto di Stato individuale, non ha osservazioni da formulare, atteso che la disposizione abroga una norma di spesa, anche al fine di evitare una procedura di infrazione.
  In merito all'articolo 13, concernente l'attuazione della direttiva 2017/1564/UE Pag. 26in materia di diritto d'autore, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione in quanto la norma non appare suscettibile di determinare effetti diretti sui saldi di finanza pubblica.
  Riguardo all'articolo 14, che prevede i princìpi e le linee guida per medicinali per uso umano, in relazione agli adempimenti posti a carico dell'AIFA, prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica, in base alla quale le attività previste dal nuovo sistema di qualità verranno garantite con le risorse presenti nel bilancio dell'AIFA. Non ha rilievi da formulare per i profili di quantificazione con riferimento alle altre norme indicate dalla relazione tecnica.
  Evidenzia tuttavia che la stessa relazione tecnica non menziona espressamente gli interventi di cui alle lettere t) e u), concernenti, rispettivamente, l'adozione da parte dell'AIFA dei provvedimenti di divieto di vendita e di impiego del medicinale o di ritiro dal commercio dello stesso (lettera t)) e l'attività di verifica e vigilanza a carico del Comando dei Carabinieri per la tutela della salute in relazione al ritiro e alla distruzione dei medicinali ritirati effettuata dal titolare di AIC con oneri a suo carico (lettera u)). In proposito ritiene che andrebbe dunque acquisita conferma che le amministrazioni interessate possano fronteggiare anche tali adempimenti con le risorse disponibili a legislazione vigente.
  Riguardo all'articolo 15, che reca norme sull'autorità competente in materia di dispositivi medici e medico diagnostici in vitro, evidenzia che la norma individua il Ministero della salute quale autorità competente in materia di dispositivi medici e medico diagnostici in vitro, demandando l'individuazione del regime tariffario per l'esercizio delle relative funzioni ad un decreto ministeriale. In proposito non ha osservazioni da formulare nel presupposto – sul quale ritiene opportuna una conferma – che, al fine del rispetto della condizione di neutralità finanziaria recata dalla norma (comma 4), il suddetto regime tariffario venga determinato in modo da garantire la copertura integrale dei costi connessi all'espletamento delle nuove funzioni, anche con riguardo al profilo dell'allineamento temporale tra spese ed introiti tariffari.
  In merito all'articolo 16, che reca disposizioni in materia di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), rileva che le disposizioni in esame modificano il decreto legislativo n. 49 del 2014, prevedendo tra l'altro un ampliamento della platea dei soggetti obbligati a trasmettere all'ISPRA i dati relativi della raccolta dei RAEE. In proposito nella nota del Governo si afferma che la nuova disposizione, pur determinando un incremento delle informazioni e delle elaborazioni richieste ad ISPRA, non comporterà onori aggiuntivi a carico della finanza pubblica in quanto tali oneri sono a carico dei produttori AEE.
  Considera peraltro utile acquisire conferma che l'ISPRA, soggetto che rientra nel perimetro delle amministrazioni pubbliche ai fini del conto consolidato, sia in grado di assicurare lo svolgimento dei nuovi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e di quelle derivanti dal sistema tariffario previsto dall'articolo 41 del decreto legislativo n. 49 del 2014; ciò anche con riguardo al profilo dell'allineamento temporale tra spese ed introiti tariffari.
  In merito all'articolo 17, che reca disposizioni relative allo smaltimento degli sfalci e delle potature, non formula osservazioni nel presupposto – sul quale ritiene opportuna una conferma – che la norma, anche nella nuova formulazione approvata dal Senato, sia conforme all'ordinamento europeo ed idonea quindi ad evitare procedure di infrazione. Fa presente in proposito che la condizione di essere «effettuate» nell'ambito di buone pratiche culturali sembrerebbe, dal punto di vista della formulazione letterale, riferita soltanto alle potature e non anche agli sfalci. A tal riguardo ritiene utile un chiarimento.
  Riguardo all'articolo 18, che prevede l'abrogazione di misure di incentivazione per impianti a biomasse, biogas e bioliquidi, non ha osservazioni da formulare, Pag. 27anche in considerazione del fatto che alle norme che si intende abrogare non sono stati ascritti effetti finanziari.
  In merito all'articolo 19, che reca la clausola di invarianza finanziaria, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione. In merito ai profili di copertura, fa presente che al medesimo articolo 19, laddove si prevede che dall'attuazione del provvedimento in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, sarebbe opportuno precisare che sono comunque escluse le disposizioni di cui all'articolo 3, che sono oggetto di un'apposita copertura finanziaria.

  Il sottosegretario Massimo BITONCI, nel riservarsi di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore, ritiene opportuno disporre un rinvio dell'esame del provvedimento, anche al fine di consentire al Governo di ultimare la predisposizione della relazione tecnica di passaggio di cui all'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009.

  Claudio BORGHI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 9.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.40 alle 9.45.

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