CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 27 dicembre 2018
119.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
COMUNICATO
Pag. 82

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 27 dicembre 2018. — Presidenza del presidente Alessandro Manuel BENVENUTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Salvatore Micillo.

  La seduta comincia alle 12.40.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 e Nota di variazioni.
C. 1334-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato e C. 1334/II Governo (per le parti di competenza).
(Parere alla V Commissione)
(Esame e conclusione – Relazione favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Alessandro Manuel BENVENUTO, presidente, avverte che non essendovi obiezioni, la pubblicità della seduta sarà assicurata attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

  Ugo PAROLO (Lega), relatore, riferisce alla Commissione sul disegno di legge di bilancio annuale per il 2019 e pluriennale 2019-2021 precisando che nella relazione si darà conto delle sole disposizioni di competenza dell'VIII Commissione inserite o modificate nel corso dell'esame al Senato nell'articolo 1 del testo.
  Nell'illustrazione che segue dà conto delle disposizioni di competenza e di interesse della VIII Commissione ambiente, suddivise nelle tre categorie riferite, rispettivamente, alle disposizioni in materia ambientale, a quelle in materia di infrastrutture e territorio e a quelle concernenti le emergenze e la protezione civile.
  Partendo dalle disposizioni in materia ambientale, i commi da 73 a 77 riconoscono un credito d'imposta nella misura del 36 per cento delle spese sostenute dalle imprese per l'acquisto di prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica nonché per l'acquisto di imballaggi biodegradabili e compostabili o derivati dalla raccolta differenziata della carta e Pag. 83dell'alluminio. La misura è sostitutiva dell'agevolazione introdotta, per finalità analoghe, dai commi da 96 a 99 della legge di bilancio 2018.
  Pur non essendo di diretta competenza della Commissione, segna poi il comma 232 che autorizza la spesa di 25 milioni di euro per il 2019 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 al fine di potenziare ed accelerare il programma di riqualificazione energetica degli immobili della P.A. centrale, di cui all'articolo 5 del D.Lgs. n. 102/2014.
  Nel corso dell'esame al Senato è stato modificato il comma 317, che autorizza l'assunzione di personale a tempo indeterminato per il triennio 2019-2021, presso il Ministero dell'ambiente, al fine di potenziare l'attuazione delle politiche ambientali e di prevenire l'instaurazione di nuove procedure europee di infrazione. In particolare, con la modifica apportata dall'altro ramo del Parlamento sono state soppresse le norme che prevedevano l'affidamento dello svolgimento dei concorsi alla Commissione interministeriale per l'attuazione del progetto RIPAM e modalità di assunzione in deroga alle vigenti facoltà assunzionali.
  Ricorda che di interesse per la Commissione è anche il comma 565, il quale, per il triennio 2018-2020, autorizza determinati Enti parco nazionali a procedere alla stabilizzazione del personale con rapporto di lavoro a tempo determinato anche in posizione soprannumeraria.
  Il comma 746 integra la disciplina attuale sull'accertamento della normale tollerabilità delle immissioni e delle emissioni acustiche, ai sensi dell'articolo 844 del codice civile, secondo cui sono fatte salve in ogni caso le disposizioni di legge e di regolamento vigenti che disciplinano specifiche sorgenti e la priorità di un determinato uso. In particolare, si aggiunge un nuovo comma per chiarire che per tale accertamento si applicano i criteri della legge quadro sull'inquinamento acustico (legge 26 ottobre 1995, n. 447).
  Il comma 800 prevede che le somme ivi previste sono destinate anche al finanziamento di un programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti oggetto di bonifica da parte delle amministrazioni, dei siti per i quali non sia stato avviato il procedimento di individuazione del responsabile della contaminazione, nonché, in ogni caso, per interventi urgenti di messa in sicurezza e bonifica di siti contaminati, senza che sia fatto più esclusivo riferimento ai soli siti di interesse nazionale. Secondo quanto previsto al Senato, il Ministero dell'ambiente adotta, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, un programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti in parola.
  Di particolare rilievo in materia ambientale è il comma 802 che detta disposizioni (volte ad introdurre il nuovo articolo 226-quater del Codice dell'ambiente) finalizzate alla prevenzione della produzione di rifiuti derivanti da prodotti di plastica monouso e a favorirne la raccolta e il riciclaggio. A tal fine vengono invitati i produttori, su base volontaria e in via sperimentale dal 1o gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2023, ad adottare una serie di iniziative (modelli di raccolta e riciclo, utilizzo di biopolimeri, elaborazione di standard qualitativi dei prodotti, sviluppo di tecnologie innovative, attività di informazione, ecc.). Lo stesso comma prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'ambiente, di un fondo (con una dotazione di 100.000 euro, a decorrere dal 2019) destinato a finanziare attività di studio e verifica tecnica e monitoraggio da parte dei competenti istituti di ricerca.
  Quanto alle disposizioni in materia di infrastrutture, lavori pubblici e territorio, e seguendo anche in questo caso l'ordine di collocazione nel testo, il comma 97 prevede che, in sede di aggiornamento del contratto di programma ANAS 2016-2020, una quota delle risorse da contrattualizzare o che si rendano disponibili nell'ambito delle finalità già previste dal vigente contratto, nel limite di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, viene Pag. 84destinata alla progettazione e realizzazione di interventi di adeguamento e messa in sicurezza degli svincoli delle tangenziali dei capoluoghi di provincia.
  Il comma 99 modifica l'articolo 44, comma 6-ter del decreto-legge n. 189 del 2016, al fine di stabilire che gli spazi finanziari previsti a favore delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, sono destinati – oltre che ad interventi connessi ai suddetti eventi sismici, all'adeguamento antisismico e alla messa in sicurezza degli edifici – anche ad interventi infrastrutturali.
  Il comma 100 al fine di favorire il completamento dei programmi di riqualificazione urbana a valere sui finanziamenti di cui all'articolo 2, comma 2, della legge n. 179 del 1992, proroga il termine di ultimazione delle opere pubbliche e private già avviate e per le quali vi sia stata una interruzione delle attività di cantiere determinata da eventi di forza maggiore, prevedendo che la proroga abbia durata pari a quella del «fermo cantiere». La disposizione precisa altresì che per «opere pubbliche avviate» devono intendersi quelle per le quali sia stata già avviata la progettazione definitiva e per «opere private avviate» quelle per le quali sia stata già inoltrata istanza di permesso di costruire all'ufficio competente.
  I commi da 107 a 115 disciplinano l'assegnazione di contributi ai comuni per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale.
  In particolare, il comma 107 gradua il limite massimo del contributo per complessivi 400 milioni di euro in relazione alla dimensione dei comuni. Per quelli con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti, il limite è di 40.000 euro ciascuno; per i comuni con popolazione tra 2.000 e 5.000 abitanti, il limite è di 50.000 euro ciascuno; per i comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti il limite è di 70.000 euro ciascuno e per i comuni con popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti la misura è di 100.000 euro ciascuno.
  Il contributo è fissato con decreto del Ministero dell'interno che, entro il 15 gennaio, ne dà comunicazione a ciascun comune.
  Il comma 108 riconosce al comune beneficiario del contributo la possibilità di finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che tali lavori non siano già integralmente finanziati da altri soggetti.
  Ulteriore condizione prevista è che tali finanziamenti siano aggiuntivi rispetto a quelli inseriti nei programmi triennali di cui all'articolo 21 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50 del 2016).
  Si prevede che per l'affidamento dei lavori e degli interventi di manutenzione straordinaria trovino applicazione le disposizioni codicistiche concernenti la procedura negoziata per lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro e per servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria. I suddetti lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta.
  È invece consentita l'acquisizione diretta di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro (articolo 37, comma 1, del D.Lgs. 50 del 2016).
  Il comma 109 obbliga il comune beneficiario del contributo ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio 2019, mentre il comma 110 prevede che l'ente beneficiario riceva la metà del contributi previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori e l'altra metà al collaudo, o certificato di regolare esecuzione.
  Il comma 111 disciplina la revoca parziale o totale dei contributi previsti nel caso di mancato inizio tempestivo dei lavori o parziale utilizzo del contributo medesimo. Le somme revocate sono nuovamente assegnate a comuni che hanno iniziato l'esecuzione dei lavori, dando priorità a quelli che hanno iniziato prima e, comunque, i comuni beneficiari dei contributi revocati sono tenuti ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 ottobre 2019.
  Il comma 112 stabilisce l'applicazione da parte dei comuni beneficiari dei contributi Pag. 85delle procedure di monitoraggio dello stato di attuazione delle opere pubbliche, mentre il comma 113 dispone l'effettuazione di controlli a campione da parte del Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sulle opere pubbliche oggetto del contributo.
  Il comma 114 obbliga i comuni assegnatari del contributo a indicare la fonte di finanziamento, l'importo assegnato e la finalizzazione, nell'apposita banca dati e si dispone altresì che il Sindaco ha l'obbligo di fornire tali informazioni al Consiglio comunale nella prima seduta utile.
  La copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni in esame è disposta, ai sensi del comma 115, attraverso una riduzione, per il 2019, per 370 milioni a carico delle risorse del Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, previsto dal comma 58 del disegno di legge in esame, e per 30 milioni a carico delle risorse del fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del paese, relative al settore di spesa delle «infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione», ed iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  Segnala poi che nel corso dell'esame al Senato è stato soppresso il comma 67 del testo approvato dalla Camera (sostitutivo il comma 5 dell'articolo 37 del D.Lgs. 50/2016, c.d. Codice dei contratti pubblici) che stabiliva – ai fini dell'aggregazione e centralizzazione delle committenze e in attesa della definizione delle procedure sulla qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza – la coincidenza degli ambiti territoriali di riferimento delle centrali di committenza con il territorio provinciale o metropolitano, prevedendo altresì la possibilità per i comuni non capoluogo di provincia di ricorrere alla stazione unica appaltante costituita presso le province e le città metropolitane per gli appalti di lavori pubblici. Ricorda che anche in prima lettura la Commissione aveva espresso perplessità sul contenuto di tale disposizione.
  Segna che non sono stati invece modificati i commi da 134 a 148 che prevedono due distinti programmi – gestiti rispettivamente dalle singole regioni e dal Ministero dell'interno – aventi però la medesima finalità di consentire la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio. Per la realizzazione di tali programmi sono assegnati ai comuni, per il periodo 2021-2033, mediante riparto effettuato dal soggetto gestore, contributi (a valere sul fondo per gli investimenti degli enti territoriali, istituito e finanziato dai commi 122-126) per un importo complessivo di circa 8,1 miliardi di euro. Nel corso dell'esame al Senato è stato modificato il comma 135, al fine di precisare che le regioni devono assegnare i contributi per almeno il 70 per cento. Oltre alle procedure per la concessione dei contributi ai comuni, sono disciplinati l'utilizzo dei risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta nonché il monitoraggio degli investimenti effettuati.
  I commi da 153 a 155, introdotti al Senato intervengono sui criteri per l'aggiornamento del Piano nazionale di interventi nel settore idrico, disponendo che si tenga conto dello stato di avanzamento degli interventi «in corso di realizzazione» già inseriti nel medesimo Piano nazionale, oltreché delle programmazioni esistenti e dei nuovi interventi necessari e urgenti, da realizzare per il potenziamento, il ripristino e l'adeguamento delle infrastrutture idriche.
  Il comma 153, novellando la normativa vigente, indica il criterio di preferenza per gli interventi che presentano tra loro sinergie e complementarietà tenuto conto dei Piani di gestione delle acque predisposti dalle Autorità di distretto ai sensi del codice dell'ambiente (mentre la norma vigente stabiliva la priorità per quelli in stato di progettazione definitiva ed esecutiva in base al codice degli appalti). Si novella il comma 517 della legge di bilancio per il 2018, prevedendo, nel primo degli obiettivi prioritari previsti dalla Pag. 86norma vigente, inerente al raggiungimento di adeguati livelli di qualità tecnica, l'obiettivo di riduzione della dispersione delle risorse idriche, nonché modificando le modalità di trasmissione dei dati necessari ad individuare lo stato iniziale delle dispersioni idriche, nonché gli interventi volti alla progressiva riduzione delle stesse.
  Si inserisce, inoltre, un nuovo comma 523-bis nella legge di bilancio per il 2018, in base al quale i soggetti realizzatori possono altresì avvalersi di enti pubblici e società in house delle amministrazioni centrali dello Stato, dotate di specifica competenza tecnica, anche per gli interventi previsti nel Piano Nazionale e di quelli relativi alle infrastrutture idriche finanziate a valere su altre risorse finanziarie nazionali ed europee che concorrono agli obiettivi stessi.
  Per l'attuazione di un primo stralcio del Piano nazionale di interventi nel settore idrico è autorizzata la spesa di 100 milioni per ciascuno degli anni dal 2019 al 2028, specificando che, di questa spesa, 60 milioni annui sono per la sezione «invasi».
  I commi da 162 a 170, modificati durante l'esame al Senato, istituiscono, in luogo della Centrale per la progettazione delle opere pubbliche prevista dal testo approvato dalla Camera, una Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici (di seguito «Struttura»), di cui possono avvalersi le amministrazioni centrali e gli enti territoriali e ne disciplinano il funzionamento.
  In particolare, il comma 162 prevede l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro 30 giorni, finalizzato all'individuazione di una apposita Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici. Con il medesimo atto si provvede ad indicare la denominazione, l'allocazione, le modalità di organizzazione e le funzioni della Struttura. Nel testo approvato dalla Camera veniva invece prevista l'istituzione, dal 1o gennaio 2019, della «Centrale per la progettazione delle opere pubbliche», cui veniva concesso di operare in autonomia amministrativa, organizzativa e funzionale, di stipulare convenzioni e ne veniva altresì assicurata l'indipendenza delle valutazioni. Ricorda che anche in prima lettura la Commissione aveva espresso perplessità sul contenuto di tale disposizione.
  Il comma 163 dispone che, ferme le competenze delle altre amministrazioni (inciso che non era presente nel testo della Camera), la Struttura svolge le proprie funzioni su richiesta delle amministrazioni centrali e degli enti territoriali interessati, ovvero previa convenzione e persegue, tra le altre, la finalità di favorire lo sviluppo e l'efficienza della progettazione e degli investimenti.
  Il comma 164 dispone che il personale tecnico della Struttura svolge le attività di propria competenza in piena autonomia e con indipendenza di giudizio nelle valutazioni tecniche, anche attivando opportune collaborazioni con gli altri organi dello Stato aventi competenze per le attività di cui trattasi. A tale disposizione (già prevista, dal testo approvato dalla Camera, nell'ultimo periodo del comma 163), nel corso dell'esame al Senato è stato aggiunto un periodo che stabilisce che la Struttura può operare in supporto e in raccordo con altre amministrazioni, nelle materie di propria competenza.
  Il comma 165, al fine di consentire lo svolgimento dei compiti affidati alla Struttura, autorizza l'assunzione a tempo indeterminato, a partire dall'anno 2019, con destinazione alla Struttura, di un massimo di 300 unità di personale, con prevalenza di personale di profilo tecnico per una percentuale almeno pari al 70 per cento, a livello impiegatizio e quadro, nonché con qualifica dirigenziale nei limiti del 5 per cento.
  Con la riscrittura operata nel corso dell'esame al Senato è venuta meno la parte della disposizione che prevedeva che il Coordinatore fosse nominato per tre anni rinnovabili ed equiparato a dirigente di prima fascia.
  È venuta meno altresì la parte della disposizione che disciplinava la Commissione deputata alla valutazione della procedura selettiva e che demandava ad apposito Pag. 87D.P.C.M. la definizione delle modalità di svolgimento e dei criteri informatori della medesima procedura.
  Il comma 166 prevede altresì, per garantire l'immediata operatività della Struttura e in sede di prima applicazione, che si possa procedere al reclutamento di un massimo di 50 unità di personale di ruolo, anche mediante assegnazione temporanea, con il consenso dell'interessato sulla base di appositi protocolli d'intesa con le amministrazioni pubbliche Il testo approvato dalla Camera si riferiva alle sole amministrazioni contemplate dal comma 164. Tale limitazione è stata eliminata dalla riscrittura operata nel corso dell'esame al Senato. Deve altresì riguardare singoli progetti di interesse specifico per le predette amministrazioni.
  La norma non chiarisce se tali 50 unità di personale siano o meno ricomprese nel limite delle 300 unità da assumere, come pure appare desumersi implicitamente.
  Il comma 167 prevede che, con apposito decreto del Presidente della Repubblica, sono introdotte, in relazione alle funzioni e attività della Struttura, norme di coordinamento con la legislazione vigente e, in particolare, con il Codice dei contratti pubblici.
  Il comma 168 dispone la copertura degli oneri a valere sulle risorse di cui al comma 106 (il quale, a sua volta, autorizza la spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 a favore dell'Agenzia del Demanio). Nel corso dell'esame al Senato tale disposizione è stata integrata al fine di precisare che le risorse indicate sono destinate anche alla copertura degli oneri derivanti dalle assunzioni di personale previste dai commi 165 e 167.
  I commi da 171 a 175 intervengono sull'utilizzo delle risorse del Fondo rotativo per la progettualità, sulle anticipazioni e i rimborsi della Cassa depositi e prestiti e sulle risorse per la progettazione delle opere. Il comma 171 prevede, in particolare, l'estensione delle risorse del Fondo rotativo per la progettualità ai contratti di partenariato pubblico privato, al contrasto al dissesto idrogeologico e alla prevenzione del rischio sismico.
  Il citato comma 171 modifica l'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», con la finalità di accelerare ulteriormente la spesa per investimenti pubblici mediante misure volte a rafforzare il finanziamento di tutti i livelli progettuali previsti dalla normativa vigente, anche con riguardo alle opere da realizzare mediante contratti di partenariato pubblico privato. Il vigente testo prevede l'istituzione presso la Cassa depositi e prestiti del Fondo rotativo per la progettualità, al fine di razionalizzare e accelerare la spesa per investimenti pubblici, con particolare riguardo alla realizzazione degli interventi ammessi al cofinanziamento comunitario, di competenza dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici, Il quinto periodo della norma in parola viene adesso riscritto, prevedendo che quote del Fondo possono essere destinate in via prioritaria dalla Cassa depositi e prestiti alle esigenze progettuali di opere, oltreché relative all'edilizia scolastica come previsto dalla norma già vigente, anche al dissesto idrogeologico, alla prevenzione del rischio sismico, nonché ad opere da realizzarsi mediante contratti di partenariato pubblico privato. Si prevede che il Fondo può operare in complementarietà con analoghi fondi istituiti a supporto delle attività progettuali.
  Il comma 174 reca una serie di modificazioni all'articolo 4 della legge 17 maggio 1999, n. 144, in materia di studi di fattibilità delle amministrazioni pubbliche e progettazione preliminare delle amministrazioni regionali e locali, nell'indicata finalità di potenziare il finanziamento della progettazione di fattibilità tecnico economica e definitiva per opere da realizzare mediante contratti di partenariato pubblico privato.
  Il comma 233 dispone che il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi della collaborazione della Guardia di Finanza per le attività di vigilanza ed ispettive di cui al comma 3 dell'articolo 177 del Codice dei contratti pubblici, per la verifica da parte dei concedenti, del rispetto Pag. 88dei limiti per l'affidamento dei contratti di lavori, servizi pubblici o forniture con procedure ad evidenza pubblica (80 per cento) e in house per la restante parte (20 per cento). A tal fine, il comma autorizza la spesa di 250 mila euro annui dal 2019.
  Il comma 640 prevede che le risorse previste per le opere segnalate dai Comuni alla Presidenza del Consiglio dei ministri dal 2 al 15 giugno 2014 (c.d. Cantieri in comune), non assegnate o non utilizzate, siano versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione, con delibera CIPE, allo stato di previsione del MEF, al Fondo «Sport e Periferie».
  Il comma 912 introduce fino al 31 dicembre 2019 – e nelle more di una complessiva revisione del Codice dei contratti pubblici – una deroga all'articolo 36 del Codice dei contratti pubblici, che disciplina le procedure di affidamento dei contratti sotto soglia europea, al fine di elevare la soglia prevista per l'affidamento di lavori con procedura diretta fino a 150.000 euro, e applicare la procedura negoziata, previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, per lavori da 150.000 euro fino a 350.000 euro.
  Il comma 918 prevede uno stanziamento 1,5 milioni di euro per il 2019, in favore della Regione Lombardia, per interventi relativi alla viabilità del Ponte San Michele tra Calusco e Paderno d'Adda.
  Il comma 951 detta disposizioni finalizzate al completamento degli interventi del Piano nazionale per le città (previsto dall'articolo 12 del decreto-legge 83/2012). A tal fine viene prevista e disciplinata, in caso di inerzia realizzativa, sentito il comune interessato, la nomina di Commissari (con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti), per attuare o completare gli interventi già finanziati, con oneri a carico delle risorse destinate dal Piano al medesimo comune (nuovo comma 4-bis dell'articolo 12 del decreto-legge 83/2012).
  I commi 1028 e 1029 autorizzano la spesa complessiva di 2,6 miliardi di euro (800 milioni di euro per il 2019 e 900 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021), al fine di permettere la realizzazione di investimenti finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico nonché all'aumento del livello di resilienza di strutture e infrastrutture, nei territori in cui è stato dichiarato lo stato di emergenza e lo stesso (alla data di entrata in vigore della presente legge) risulta ancora in corso oppure è terminato da non oltre 6 mesi.
  La relazione illustrativa evidenzia che la disposizione in esame «nasce dalla duplice esigenza di fornire una risposta urgente all'emergenza derivante dai gravi eventi alluvionali dei mesi di ottobre e novembre 2018 e di procedere ad un avvio tempestivo degli investimenti volti alla mitigazione del rischio idrogeologico del territorio e alla maggiore resilienza delle infrastrutture e strutture».
  Tale delimitazione del campo di applicazione ai soli eventi calamitosi dell'autunno del 2018 non trova tuttavia riscontro nel testo della disposizione in esame, che sembrerebbe riferita a tutti gli stati di emergenza ancora aperti, nonché a quelli terminati da non oltre 6 mesi, risultando applicabile a tutti gli stati di emergenza per eventi idrogeologici ed idraulici ancora in corso.
  In ogni caso, per la parte relativa alle calamità iniziate nell'ottobre 2018, si opera, nella sostanza, un rifinanziamento e prolungamento del Fondo per gli investimenti delle regioni e delle province autonome colpite da eventi calamitosi istituito, finanziato e disciplinato dall'articolo 24-quater del decreto-legge 119/2018, con una dotazione iniziale di 474,6 milioni di euro per l'anno 2019 e di 50 milioni di euro per l'anno 2020. Tale fondo è destinato alle esigenze per investimenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in particolare nei settori di spesa dell'edilizia pubblica, comprese le manutenzioni e la sicurezza, della manutenzione della rete viaria e del dissesto idrogeologico.
  Il primo periodo del comma 1028 autorizza la spesa complessiva di 2,6 miliardi di euro (800 milioni di euro per il 2019 e 900 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021), al fine di permettere l'immediato Pag. 89avvio e la realizzazione nell'arco del medesimo triennio degli investimenti strutturali e infrastrutturali urgenti nei territori in cui è stato dichiarato lo stato di emergenza e lo stesso, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulta ancora in corso oppure è terminato da non oltre 6 mesi.
  La norma specifica che gli investimenti urgenti a cui fa riferimento riguardano la realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, strettamente connesso all'evento e finalizzati prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità, in coerenza con gli strumenti di programmazione e pianificazione esistenti, nonché la ricognizione dei fabbisogni.
  Il primo periodo del comma 1028 stabilisce altresì che gli investimenti finanziati con le risorse autorizzate devono essere finalizzati esclusivamente alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico nonché all'aumento del livello di resilienza delle strutture e infrastrutture individuate dai Commissari delegati, nominati a seguito delle deliberazioni (adottate dal Consiglio dei ministri) dello stato di emergenza
  Il secondo periodo del comma 1028 dispone che gli investimenti in questione sono realizzati secondo le modalità previste dall'ordinanza di protezione civile 15 novembre 2018, n. 558. Con tale ordinanza (pubblicata nella G.U. n. 270 del 20 novembre 2018) sono stati disciplinati i primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018. (Ordinanza n. 558).
  Il terzo periodo prevede che per gli interventi di valore superiore alla soglia di rilevanza europea può essere finanziata anche la sola progettazione da realizzare nell'anno 2019.
  La norma si applica agli appalti di lavori nei settori speciali (gas ed energia termica; elettricità; acqua; servizi di trasporto; porti e aeroporti; servizi postali; estrazione di gas e prospezione o estrazione di carbone o di altri combustibili solidi).
  Per le finalità di cui al comma precedente, il comma 1029 prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un fondo con una dotazione corrispondente all'autorizzazione di spesa recata dal comma 1025, vale a dire di 800 milioni di euro per il 2019 e di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
  Il comma 1030 prevede che per la realizzazione di interventi nel settore della prevenzione dei rischi ambientali e del dissesto idrogeologico, le Regioni utilizzano in via prioritaria, rispetto ad altre fonti di finanziamento, le risorse allo scopo disponibili nell'ambito dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei della programmazione 2014/2020 (la relazione tecnica sottolinea che i fondi in questione sono il FESR e il FEASR), nonché nell'ambito dei programmi complementari di azione e coesione (la relazione tecnica parla di «programmi complementari a quelli europei»).
  Lo stesso comma precisa che l'utilizzo delle citate risorse deve avvenire nel limite di 700 milioni di euro annui per ciascuno degli anni del triennio 2019-2021.
  La relazione tecnica sottolinea che le risorse in questione «sono immediatamente attivabili nell'ambito delle ordinarie procedure di gestione dei Programmi operativi in cui sono allocate».
  I commi 1112 e 1113 recano disposizioni finanziarie relative all'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici «Torino 2006» e la proroga al 31 dicembre 2020 del termine di scadenza della gestione commissariale.
  In materia di infrastrutture e lavori pubblici rivestono poi interesse per la Pag. 90Commissione anche le seguenti disposizioni: il comma 96, che nell'ambito dell'istituzione del Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, prevede che una parte delle risorse del medesimo Fondo sono altresì destinate al prolungamento della linea metropolitana 5 (M5) da Milano fino al comune di Monza, per un importo complessivo pari a 900 milioni di euro, di cui 15 milioni di euro per il 2019, 10 milioni per il 2020, 25 milioni per il 2021, 95 milioni per il 2022, 180 milioni per il 2023, 245 milioni per il 2024, 200 milioni per il 2025, 120 milioni per il 2026 e 10 milioni di euro per il 2027; il comma 931 che autorizza la spesa di 55 milioni di euro per l'anno 2019, di 65 milioni di euro per l'anno 2020 e di 25 milioni di euro per l'anno 2021 per la revisione progettuale del completamento della Linea C della metropolitana di Roma e per l'acquisto di materiale rotabile relativo alla linea medesima, nonché per interventi di manutenzione straordinaria per le linee A e B della metropolitana di Roma; il comma 933 che assegna a Roma Capitale una dotazione finanziaria pari a 40 milioni di euro per l'anno 2019 e a 20 milioni di euro per l'anno 2020 per interventi di ripristino straordinario della piattaforma stradale della grande viabilità da eseguire anche, nei casi emergenziali, con il Ministero della difesa.
  Passando infine ad illustrare le disposizioni introdotte o modificate dal Senato concernenti più specificamente le emergenze e la protezione civile, segnala le seguenti norme: il comma 125, che assegna 8 milioni di euro per l'anno 2019 al Presidente della Regione Liguria in qualità di Commissario Delegato, per interventi di progettazione e ripristino di opere a mare, danneggiate dagli eventi calamitosi verificatisi nelle giornate del 29 e 30 ottobre 2018; il comma 704, che assegna alla gestione commissariale del Veneto per i danni provocati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 l'importo di 2 milioni di euro per l'anno 2019 per il completamento della fase di ricostruzione; il comma 992, che prevede che resta fermo l'obbligo del beneficiario di restituire al Comune le somme eccedenti il contributo dovuto, relative alle spese sostenute dal medesimo Comune per l'intervento sostitutivo, qualora, per inadempimenti non imputabili ai beneficiari, insorga un contenzioso relativo alla progettazione, direzione o realizzazione dei lavori di ricostruzione relativi alla crisi sismica che ha colpito le regioni Marche e Umbria dal 26 settembre 1997; il comma 1010, di interesse per la Commissione in quanto volto ad estendere da 300 a 480 giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento di recupero il termine per l'invio dei dati sui danni e delle osservazioni sulle somme percepite a ristoro, per coloro che hanno subito danni dal terremoto dell'Abruzzo del 2009; il comma 1021 stabilisce, nel caso di eventi emergenziali di protezione civile, la possibilità, previa autorizzazione dei Sindaci dei Comuni interessati, per i concessionari di servizi pubblici di utilizzare le aree pubbliche rese disponibili, al fine di insediare container finalizzati al regolare svolgimento dei loro servizi, già resi negli immobili dichiarati inagibili; il comma 1135, lettera a), che proroga ulteriormente al 31 maggio 2019 l'operatività della gestione commissariale – attualmente già prorogata al 31 dicembre 2018 – relativa alla gestione emergenziale connessa alla vulnerabilità sismica della «Galleria Pavoncelli». La «Galleria Pavoncelli» è una galleria idraulica lunga 15 chilometri, con inizio a Caposele (AV) e termine in località Padula in agro di Pescopagano (PZ); essa rappresenta l'inizio dell'opera idraulica che consente il trasporto verso la Puglia delle acque di sorgente del fiume Sele, meglio conosciuta come Canale Principale. L'intervento che dovrebbe essere completato nel primo semestre del 2019, ha lavorazioni in ritardo rispetto al cronoprogramma, dovuto a difficoltà tecniche incontrate nelle lavorazioni in sotterraneo.
  Nel preannunciare, in conclusione, la formulazione di una proposta di relazione favorevole, si riserva di inserire nella stessa eventuali rilievi all'esito del dibattito in Commissione. Formula altresì i ringraziamenti Pag. 91agli uffici della Camera per il prezioso contributo offerto in tempi estremamente ristretti.

  Chiara BRAGA (PD), si associa ai ringraziamenti agli uffici, costretti a redigere la documentazione di supporto all'attività parlamentare in tempi brevi e, soprattutto, con riguardo a un teso legislativo del tutto stravolto rispetto a quello approvato in prima lettura, che neppure i colleghi del Senato hanno potuto conoscere ed esaminare.
  Ritiene che, prima ancora di criticarne i contenuti, vada stigmatizzata la procedura seguita per la manovra finanziaria, che non ha precedenti per i limitatissimi spazi di discussione parlamentare concessi. Né può valere come giustificazione il protrarsi di una trattativa con le istituzioni europee, fortunatamente con esito positivo, che non doveva essere certo essere condotta con le forme arroganti e fallimentari che purtroppo si sono realizzate.
  Prima di proseguire nell'intervento chiede al relatore e al rappresentante del Governo chiarimenti sulle disposizioni recate dal comma 108 – che assegna in modo singolare al Ministero dell'interno il compito di ripartire ai comuni contributi per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale – e dal comma 317. Quest'ultimo, nel testo modificato dal Senato, non consente di conoscere le forme con le quali si svolgerà il reclutamento presso il Ministero dell'ambiente.

  Il Sottosegretario Salvatore MICILLO si riserva di intervenire nel corso della seduta per offrire i chiarimenti richiesti

  Chiara BRAGA (PD), evidenziando come l'andamento odierno dei lavori testimoni in modo lampante la scarsa chiarezza e conoscenza delle misure proposte da maggioranza e Governo, denuncia la opacità della procedura concorsuale che il Ministero dell'ambiente si appresta a svolgere, a discapito della legittima attesa di dipendenti della principale società in house che, in buona sostanza, assicura la funzionalità del Dicastero.
  Critica quindi le misure volte a supportare l'economia circolare, tra cui spicca la singolare norma del comma 802 che introduce una sperimentazione di ben quattro anni per la riduzione della plastica, evidentemente inidonea a perseguire gli obiettivi di questo settore. Si rallegra, invece che la prefigurata disposizione sull’end of waste, che era stata formulata in modo del tutto erroneo, non sia entrato nel testo e nemmeno nel decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 sulle semplificazioni, attualmente all'esame del Senato.
  Denuncia quindi il taglio per oltre un miliardo di euro delle risorse per investimenti infrastrutturali e la scelta di cercare un compromesso al ribasso tra le due forze della coalizione di maggioranza. In questo ambito, appare emblematica la funzione assunta dal Ministero dell'interno sia nella citata disposizione del comma 108 che nella sovrapposizione tra i due fondi aventi analoga finalità previsti dai commi 134 e 148, al fine di un controllo reciproco tra Lega e Movimento 5 Stelle.
  Reputa sbagliato prevedere una struttura centralizzata per la progettazione, il cui reclutamento di personale peraltro avverrebbe in forme quantomeno opache e si sofferma quindi sul comma 912 che introduce una deroga temporanea al Codice dei contratti pubblici, che giudica deleteria per gli effetti sulla trasparenza e sulla tutela della concorrenza. Si chiede perché il Governo abbia intrapreso questa scorciatoia invece di dar seguito ad una riforma del codice, magari per dare seguito ai numerosi appelli alla trasparenza e alla legalità dichiarati dal Movimento 5 Stelle nella scorsa legislatura durante la discussione della sua riforma. Invece, si è scelto di bloccare procedure ormai avviate e, secondo i primi dati, l'80 per cento della progettazione già affidata

  Il Sottosegretario Salvatore MICILLO, con riguardo alla richiesta di chiarimenti sugli effetti della modifica del comma 317 operata al Senato, precisa che le procedure di reclutamento trovano la loro disciplina nel comma 300, dove si specifica l'esperimento Pag. 92di concorsi pubblici o modalità semplificate definite con decreto del Ministero per la pubblica amministrazione.

  Erica MAZZETTI (FI), lamenta l'inutilità del lavoro parlamentare svolto in prima lettura su un testo del tutto stravolto al Senato e approvato senza che fosse stato neppur minimamente esaminato. Evidenzia come la procedura seguita e il testo che ne è scaturito manifestino l'incapacità di scelta su questioni cruciali come quella dell'uso o meno di termovalorizzatori nella gestione dei rifiuti e, più in generale, l'assenza di un piano industriale di sostegno all'economia circolare e ai suoi operatori.
  Rileva poi la piena sconfessione delle promesse fatte alle popolazioni colpite da eventi sismici nel centro Italia di finanziare la ricostruzione edilizia e del tessuto socio-economico.
  Rimarca la posizione di Forza Italia per una riforma radicale del Codice degli appalti, certo non soddisfatta da una piccola modifica temporanea come quella realizzata sull'affidamento degli appalti di importo non esorbitante e la netta contrarietà alla prefigurata struttura centrale per la progettazione, per i suoi effetti negativi sulle libere professionali. Si sofferma quindi per evidenziare il silenzio del relatore sulle politiche di rilancio dell'edilizia privata, fattore decisivo per il superamento della crisi economica, che si spiega con la totale assenza di misure in tal senso.
  Infine, si chiede se potrà mai il Parlamento avere risposte sulle grandi sfide infrastrutturali del Paese, tra le quali richiama l'ampliamento dell'aeroporto di Firenze.

  Rossella MURONI (LeU), rileva che la totale riscrittura del testo con l'emendamento al Senato abbia impedito, sia in quella sede che in questo frangente, un serio confronto di merito, nel quale si sarebbe potuto verificare l'esecuzione di impegni assunti nel Documento di Economia e Finanza sulla progressiva abolizione di sussidi ecoincompatibili (non avvenuta), sul trasporto dei pendolari (che risulta definanziato), sul rilancio della riqualificazione urbanistica (per la quale sono solo previste limitate misure di proroga di bonus già esistenti) o, infine, sullo sviluppo della mobilità sostenibile anche con strumenti fiscali. Reputa che la misura della eco – tassa sia stata proposta e comunicata con forme tali da rendere un pessimo servizio agli scopi ambientali, poiché sono stati messi in contrasto con obiettivi di sviluppo economico e tutela occupazione. Né risultano esservi norme che diano corpo alla battaglia sulle estrazioni nel suolo italiano.
  Non ritiene efficaci le poche disposizioni dedicate al tema dell'economia circolare, settore che invece richiederebbe solo una legislazione adeguata a supporto di uno sviluppo che è già in atto.
  Conclude rilevando che l'aumento del carico fiscale per i soggetti che operano nel volontariato, tra cui merita attenzione quello in campo ambientale, si configura come una vendetta vergognosa.

  Manuela GAGLIARDI (FI), condividendo le parole della collega Muroni sull'inasprimento della fiscalità a carico degli enti no profit, si sofferma sulla confusa e disomogenea procedura che ha partorito un'altrettanto confusa e disorganica manovra finanziaria. Rileva l'assenza di strategie e di programmazione in campo infrastrutturale, certamente non colmata da un ridicolo 36 per cento di credito d'imposta per l'uso di materiali più ecologici.
  Ribadisce le critiche per una ipotetica struttura centrale di progettazione, a danno delle imprese e dei professionisti che, sia pure depotenziata, è rimasta nel testo con a dotazione organica di 300 unità che appare allo stesso tempo eccessiva per l'inutilità della struttura ma sottodimensionata per i compiti affidati. Aggiunge che la disposizione secondo cui 120 unità siano «prestate» alle provincie non va incontro alle esigenze di queste ultime, che disporrebbero in media di una sola risorsa in più.

  Paolo TRANCASSINI (FdI), prende atto che alcuni organi di informazione riportano Pag. 93l'opposizione delle forze di maggioranza a trasmettere in diretta il dibattito presso la Commissione Bilancio, palesando il cambio di impostazione delle forze di Governo sul tema della trasparenza già manifestatosi al senato.
  Rileva le gravi irregolarità della procedura di esame della legge fondamentale della Repubblica. Per la sua esperienza di Sindaco di un piccolo comune è consapevole che non sarebbero certamente tollerate per l'approvazione di un ben meno rilevante bilancio comunale.
  Ricorda come abbia in più occasioni manifestato l'esigenza di un radicale superamento dell'attuale codice degli appalti, confrontandosi anche con il dottor Cantone, che ha dovuto ammettere le difficoltà di concludere le procedure e l'eccessiva conflittualità. A suo avviso, la norma derogatoria del codice, attualmente in discussione, doveva essere ancora più coraggiosa.
  Esprime altresì profondo rammarico per la decisione del commissario straordinario del Governo per la ricostruzione dei territori delle regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, Piero Farabollini, di non svolgere l'audizione in Commissione, deliberata all'unanimità nel mese di dicembre. Ciò ha impedito alla Commissione di confrontarsi con la struttura commissariale sui contenuti della manovra di bilancio riguardanti le aree colpite dal sisma. Giudica riprovevole che non sia stato richiamato ai suoi doveri di trasparenza nei confronti dell'organo parlamentare, questione che ha ritenuto di sottoporre anche al presidente Fico per il vulnus alla funzione parlamentare che a suo avviso si è realizzata.
  Conclude richiamando i colleghi di maggioranza ad avere atteggiamenti meno spregiudicati e maggiormente improntati a quei valori di onestà, anche e soprattutto intellettuali, che non vanno solo proclamati ma anche praticati nella vita politica e nel confronto parlamentare.

  Stefania PEZZOPANE (PD), concordando con le valutazioni della collega Braga sulle forzature procedurali e sulle incongruenze del testo legislativo, si limita a ricordare come fosse stata propagandata come manovra del popolo un progetto di bilancio che innalzava il deficit al 2,4 per cento, salvo poi modificare il progetto riducendo il deficit ma affermando che nulla era cambiato.
  Con particolare riguardo alle numerose promesse smentite da i fatti, ricorda come la maggioranza si fosse impegnata a sterilizzare la richiesta di restituzione delle tasse sospese alle popolazioni colpite dai recenti eventi sismici e ad assicurare il solito ristoro straordinario di 10 milioni di euro annui per il comune de l'Aquila. Entrambe le misure sono assenti, nonostante le assicurazioni del collega D'Eramo e del sottosegretario Crimi, che ha assunto di recente la delega in materia. Se anche si è riusciti ad assegnare un contributo di due milioni ai comuni del cratere, replicando un emendamento che aveva presentato in prima persona alla Camera, il capoluogo si troverà in estrema difficoltà, non potendo acquisire i bilanci degli enti partecipati per assenza dei suddetti fondi.
  Ritiene quindi assolutamente necessaria un'audizione in Commissione del sottosegretario, accompagnato dal Commissario Farabollini, cui non può certamente essere permesso di sottrarsi al confronto con l'organo parlamentare.
  Si sofferma quindi sull'operato del ministro Toninelli, alle prese con le richieste di incremento tariffario per le tratte autostradali che riguardano l'Abruzzo, ricordando che anch'egli ha disatteso l'impegno di approvare tempestivamente il Piano economico finanziario della concessionaria e di intervenire sul punto con la legge di bilancio.

  Daniela RUFFINO (FI), richiama la norma del comma 107 sul contributo edilizio, per criticarne l'efficacia e la funzione, necessaria nel settore dell'edilizia scolastica, di limitare gli sprechi.
  Ritiene altresì velleitarie le disposizioni che ampliano la sfera operativa dei piccoli comuni, atteso che le carenze di organico li rendono impossibilitati ad usufruirne.Pag. 94
  Desidera infine porre l'accento sul pregiudizievole trattamento riservato alla regione Piemonte, che «paga» la colpa di aver eletto nel capoluogo la sindaca Appennino con una serie di disposizioni volte a sottrarre risorse – quelle risultanti dai risparmi delle scorse Olimpiadi – che si aggiungono al mancato afflusso di fondi per quelle che non si svolgeranno più in quei territori. Resta peraltro insoluto il nodo della realizzazione della TAV, che vede in prima linea un ministro che non ha avuto il coraggio nemmeno di fare un sopralluogo nei cantieri per paura di scoprire l'avviato stato di realizzazione dell'opera.

  Andrea ORLANDO (PD), ritiene che la sovversione costituzionale realizzata nei fatti dalla procedura seguita per la legge di bilancio aggrava le criticità del testo che pure sono numerose.
  Tra queste, ritiene che sia predominante l'assenza di un quadro strategico volto ad avvicinare l'Italia gli obiettivi di riduzione delle emissioni inquinanti sottoscritto a Parigi.
  L'assenza di un disegno politico si coglie anche, a suo avviso, anche sulle norme riguardanti la chiusura del ciclo dei rifiuti, settore che – dopo la sentenza del Consiglio di Stato di alcuni mesi fa – necessita di avere un nuovo quadro regolatorio per quanto concerne le autorizzazioni per gli operatori.
  Si sofferma sui rischi che possono conseguire alla deroga al codice degli appalti sul piano della trasparenza, della concorrenza, della legalità (soprattutto nelle zone con forte criminalità organizzata) e finanche del processo democratico. Infatti, nella massima parte di piccoli comuni gli appalti sotto soglia consentiranno ai sindaci di decidere la totalità dei destinatari di risorse pubbliche, con inevitabili conseguenze anche elettorali.
  Denuncia quindi gli effetti di una struttura centralizzata di progettazione che, oltre agli effetti negativi già emersi nel dibattito, potrebbe produrre una standardizzazione delle opere, seguendo un modello in voga nell'Europa dell'est nel secolo scorso ma incompatibile con la bellezza architettonica dell'Italia.
  Esprime inoltre perplessità sull'efficacia del reddito di cittadinanza a combattere la disuguaglianza sociale che, a sua avviso, discende principalmente dalla disponibilità o meno di una abitazione. Solo il possesso di una abitazione consente di vivere dignitosamente anche svolgendo lavori mal retribuiti, ma di tale consapevolezza e delle necessarie politiche abitative non vi è traccia nella legge.

  Michele CASINO (FI), svolge una riflessione complessiva sulla procedura e sul testo della legge di bilancio, divenuto ormai simile all'abito di Arlecchino per gli innumerevoli interventi di taglio e cucito che ha subito.
  Da amministratore locale, sia in veste di assessore all'ambiente che di assessore ai lavori pubblici sente di dover condividere le critiche che pure sono formulate dalla parte sinistra dell'emiciclo politico, a lui avversa, e che ritiene di dover muovere in particolare alla storica alleata politica, la Lega.
  Si riferisce all'assenza di strategie per il ciclo dei rifiuti e i relativi impianti, alle confuse disposizioni sulla bonifica dei siti inquinati – tra i quali ricorda la priorità da riconoscere a quelli della val Basento – e delle timide deroghe alla normativa sugli appalti comunali, poiché le disastrate condizioni delle infrastrutture italiane richiedono una massiccia opera di manutenzione straordinaria e ai comuni sono richiesti sempre più servizi di qualità.
  Da ultimo, rileva che ai comuni dovrebbero essere affidati, a suo avviso, anche i progetti per l'inserimento al lavoro, essendo evidenti gli sprechi perpetrati dagli analoghi progetti regionali.

  Umberto BURATTI (PD), ricorda il monito del presidente Mattarella volto a richiamare i titolari di funzioni pubbliche ad esercitarle nel rispetto dei limiti costituzionali, ritenendolo particolarmente appropriato ad una fase di stravolgimento di procedure e prassi costituzionali relative al Pag. 95processo legislativo. Condivide pertanto l'iniziativa del gruppo del Partito democratico del Senato di promuovere una pronuncia della Corte Costituzionale su quanto avvenuto nell'esame della legge di bilancio.

  Ugo PAROLO (Lega), relatore, desidera preliminarmente ringraziare i colleghi per la qualità del dibattito svolto e per l'atteggiamento di confronto costruttivo espresso. Si rammarica per la difficoltà di istaurare una discussione di merito su ciascun specifico profilo della normativa su cui, in ogni caso, ritiene di aver riferito in modo esaustivo, in adempimento del suo ruolo di relatore.
  Si sofferma quindi, in replica, sulla disposizione derogatoria del codice degli appalti evidenziando come – in modo quasi unanime – si sia evidenziata la inefficacia della disciplina previgente. Non condivide le critiche riferite ai rischi di maggiore illegalità del settore, che non sarebbero certo influenzati da una modifica della soglia, mentre è consapevole dei possibili effetti negativi paventati dal collega Orlando, che tuttavia sono a suo avviso ampiamente compensati dal potenziale rilancio dell'efficacia comunale nell'affidamento degli appalti.
  Ritiene al riguardo che la scelta di adottare una disposizione temporanea sia corretta proprio per sperimentarne gli effetti in vista di una modifica del codice degli appalti che sia invece duratura nel tempo.
  Osserva infine che la lamentata assenza nella sua relazione di cenni alle politiche di rilancio dell'edilizia si giustifica in quanto la sua relazione non ha preso in considerazione le disposizioni non modificate al senato, tra cui rientrano quelle riferite al citato settore.
  Formula quindi una proposta di relazione favorevole (vedi allegato 1).

  Il Sottosegretario Salvatore MICILLO concorda con la proposta di relazione.

  Alessandro Manuel BENVENUTO, presidente, avverte che è stata presentata una proposta alternativa di relazione da parte del Partito democratico (vedi allegato 2).

  Chiara BRAGA (PD), dichiara il voto contrario del suo gruppo, per le ragioni già espresse in un dibattito dove si è fatto sentire il silenzio della maggioranza e la sua scarsa conoscenza del testo su cui voterà una inconsapevole fiducia, che mortifica il ruolo dell'istituzione parlamentare.

  Erica MAZZETTI (FI), dichiara il voto contrario del suo gruppo, criticando il comportamento degli esponenti della maggioranza, che si sono del tutto sottratti al confronto.

  Alessandro Manuel BENVENUTO, presidente, pone in votazione la proposta di relazione del relatore sul disegno di legge di bilancio 2019, per le parti di competenza, avvertendo che in caso di sua approvazione risulterà preclusa la proposta alternativa di relazione.

  La Commissione approva la proposta di relazione favorevole del relatore (vedi allegato 1).

  La Commissione delibera altresì di nominare, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, il deputato Parolo quale relatore presso la V Commissione, per l'esame delle parti di competenza della VIII Commissione del disegno di legge di bilancio 2019.

  Alessandro Manuel BENVENUTO, presidente, avverte che la relazione approvata dalla Commissione nonché la relazione di minoranza saranno trasmesse alla V Commissione Bilancio, ai sensi dell'articolo 120, comma 3 del Regolamento.

  La seduta termina alle 15.05.

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