CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 27 dicembre 2018
119.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 30

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 27 dicembre 2018. — Presidenza del presidente Giulia SARTI. – Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia, Jacopo Morrone.

  La seduta comincia alle 12.10.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 e relativa nota di variazioni.
C. 1334-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato e C. 1334/II Governo.

(Parere alla V Commissione).
(Esame e conclusione – Relazione favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Giulia SARTI, presidente, avverte che oggi la Commissione esaminerà, per le parti di competenza, il disegno di legge di bilancio per l'anno finanziario 2019, come modificato dal Senato. Rammenta che, come convenuto per le vie brevi con i rappresentanti dei gruppi, è scaduto alle ore 11 della giornata odierna il termine per la presentazione di emendamenti ed ordini del giorno e che sono pervenute due proposte emendative (vedi allegato 1).
  Rammenta altresì che l'odierno esame in Commissione riguarderà esclusivamente le modificazioni apportate dall'altro ramo del Parlamento.
  Avverte, inoltre, che il Gruppo PD ha presentato una proposta di relazione alternativa (vedi allegato 2) che sarà posta in votazione solo qualora non venisse approvata la proposta di relazione della relatrice.

  Valentina D'ORSO (M5S), relatrice, rinviando alla documentazione predisposta per gli uffici, precisa di soffermarsi esclusivamente sulle parti di competenza della Commissione Giustizia.
  Rileva che il comma 307, modificato durante l'esame al Senato, autorizza per il triennio 2019-2021, il Ministero della giustizia all'assunzione a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nell'ambito dell'attuale dotazione organica, fino a 3.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale. Le Pag. 31finalità dell'intervento risiedono nell'esigenza di potenziare e garantire la piena funzionalità degli uffici giudiziari nonché di far fronte alle esigenze di funzionamento degli istituti penali minorili.
  Fa presente che le assunzioni programmate dal comma 307 riguardano sia l'amministrazione giudiziaria, sia il dipartimento per la giustizia minorile e di comunità. In particolare, per quanto riguarda l'amministrazione giudiziaria, osserva che nei ruoli della medesima potranno essere inquadrate 903 unità di Area II nel 2019, 1.000 unità di Area III per il 2020 e 1.000 unità di Area II per il 2021. Le unità di personale potranno essere reclutate mediante lo scorrimento di graduatorie valide alla data di entrata in vigore della legge di bilancio o mediante procedure concorsuali pubbliche (disciplinate con apposito decreto interministeriale) disposte senza la previa attivazione della procedura di mobilità collettiva, nonché in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di turn over, nonché mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento (per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo). In relazione al personale attinto dalle liste di collocamento, il Senato ha precisato che il Ministero deve riconoscere un punteggio aggiuntivo agli iscritti alle liste che abbiano completato il periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo o comunque completato il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari. La disposizione intende così riconoscere un titolo di preferenza ai c.d. precari della giustizia, cioè ai lavoratori cassintegrati, in mobilità, socialmente utili e disoccupati che hanno completato il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari già previsto dalla legge di stabilità 2013 (legge 24 dicembre 2012, n. 228), ai quali già il legislatore riconosce titoli di preferenza nei concorsi indetti dalla pubblica amministrazione (articolo 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114): Con riferimento al dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, osserva che potranno essere inquadrate 97 unità per il 2019 (81 di Area III e 16 di Area II) nei ruoli di funzionario contabile, funzionario dell'organizzazione, funzionario amministrativo e tecnico nonché di contabile
  Alla copertura dei relativi oneri (pari a 30.249.571 euro per il 2019, 78.363.085 per il 2020 e 114.154.525 a regime, dal 2021) si provvede a valere sul Fondo per il pubblico impiego per la parte destinata al finanziamento di nuove assunzioni a tempo indeterminato nella P.A., come rifinanziato dal provvedimento in esame. Viene, inoltre, autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per il 2019 per lo svolgimento delle procedure concorsuali necessarie alle suddette assunzioni.
  Precisa che il comma 311, introdotto dal Senato, aumenta di 7 posizioni, di livello dirigenziale non generale, la dotazione organica della carriera penitenziaria del dipartimento per la giustizia minorile e di comunità. In particolare, la disposizione prevede che il Ministro della giustizia debba, con proprio decreto, individuare fino a 7 istituti penali per i minorenni classificati come uffici di livello dirigenziale non generale. Conseguentemente, il medesimo comma 311 modifica le tabelle allegate al regolamento di organizzazione del Ministero (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 84 del 2015), per quanto riguarda il personale dirigenziale del Ministero (tabella C) e, più specificamente, il personale del dipartimento per la giustizia minorile e di comunità. Il Ministero è conseguentemente autorizzato nel triennio 2019-2021 a bandire procedure concorsuali e ad assumere fino a 7 unità di personale di livello dirigenziale non generale. Per tali assunzioni il comma 311 individua l'onere di spesa e la conseguente copertura finanziaria. Nelle more dell'espletamento delle procedure di selezione, e fino al 31 dicembre 2020, sono autorizzati a svolgere le funzioni di direttore degli istituti penali per minorenni i funzionari inseriti nel ruolo dei dirigenti di istituti penitenziari. La disposizione opera in deroga a quanto previsto dal decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63.Pag. 32
  Segnala che un'altra deroga a questa disciplina è oggetto del comma 1139, lettera b), illustrato successivamente. Sempre in tema di assunzioni, ricordo inoltre che il comma 399, introdotto nel corso dell'esame al Senato, dispone che, per il 2019, la Presidenza del Consiglio dei ministri, i Ministeri, gli enti pubblici non economici, le Agenzie fiscali e le Università, in relazione alle ordinarie facoltà di assunzione riferite al medesimo anno, non possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica anteriore al 15 novembre 2019.
  Fa presente che il comma 318 autorizza, per il triennio 2019-2021, l'Avvocatura dello Stato all'assunzione a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale per titoli ed esami, un contingente di personale di 91 unità così suddivise: 85 unità di livello non dirigenziale (35 unità appartenenti all'Area III, posizione economica F1 e 50 unità appartenenti all'Area II, posizione economica F1, in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, anche con particolare specializzazione nelle materie tecnico-giuridiche); 6 unità di livello dirigenziale non generale.
  Rammenta che nel corso dell'esame in Senato è stata soppressa la previsione per la quale la procedura concorsuale è affidata alla Commissione Interministeriale per l'attuazione del progetto RIPAM. La dotazione organica dell'Avvocatura è incrementata di 91 unità. Nel corso dell'esame in Senato è stata soppressa inoltre la previsione per la quale tali assunzioni e le relative procedure concorsuali avvengono per titoli ed esami: in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali; in deroga a quanto previsto dal decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 (che dispone, tra l'altro, che le amministrazioni pubbliche, prima di avviare nuove procedure concorsuali, attingano dalle graduatorie in corso di validità); senza il previo esperimento delle procedure in materia di mobilità ordinaria e collettiva. Limitatamente alla procedura concorsuale per la copertura di posizioni dirigenziali, viene prevista la possibilità di destinare al personale interno, in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso al concorso, una riserva di posti non superiore al 50 per cento di quelli banditi. Alla copertura dei relativi oneri assunzionali (nel limite massimo di spesa di 1.082.216 euro per il 2019, 3.591.100 per il 2020 e 4.013.480 dal 2021) si provvede a valere sul Fondo per il pubblico impiego per la parte destinata al finanziamento di nuove assunzioni a tempo indeterminato nella P.A., come rifinanziato dal provvedimento in esame.
  Segnala che il comma 492, introdotto nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, incrementa di 5 milioni di euro, a decorrere dal 2019, la dotazione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti, nonché agli orfani per crimini domestici. Precisa che le risorse sono così ripartite destinando 2 milioni di euro all'erogazione di borse di studio in favore degli orfani per crimini domestici e al finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e sostegno per l'inserimento dei medesimi nell'attività lavorativa. Il comma precisa che almeno il 70 per cento di tale somma deve essere destinato agli interventi in favore dei minori, mentre la quota restante, ove ne ricorrano i presupposti, può essere utilizzata per finanziare gli interventi in favore dei soggetti maggiorenni economicamente non autosufficienti. Fa presente che sono inoltre che milioni di euro sono destinati, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 5, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, a misure di sostegno e di aiuto economico in favore delle famiglie affidatarie.
  Rammenta che il comma 1139, lettera a), proroga al 1o agosto 2019 il termine a partire dal quale acquista efficacia la riforma della disciplina delle intercettazioni di comunicazioni e conversazioni introdotta dal decreto legislativo 29 dicembre 2017. In particolare, la lettera a), numero 1) modifica l'articolo 9, comma 1, del citato decreto legislativo n. 216 del 2017, di riforma della disciplina delle intercettazioni, Pag. 33che ha previsto che le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e 7 si applicano alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi del giudice emessi dopo il 31 marzo 2019. Tale termine è prorogato al 1o agosto 2019. A tale proposito ricordo che il decreto legislativo n. 216 del 2017 ha attuato la delega volta a riformare la disciplina delle intercettazioni di comunicazioni e conversazioni, conferita al Governo dalla legge n. 103 del 2017. L'articolo 9 del decreto legislativo prevedeva nella sua versione originaria che le disposizioni di riforma della disciplina delle intercettazioni (con alcune eccezioni) avrebbero dovuto applicarsi alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi del giudice emessi dopo il centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore dello stesso decreto. La nuova disciplina delle intercettazioni avrebbe, quindi, acquistato efficacia il 26 luglio 2018. Tale termine è stato prorogato al 1o aprile 2019 dal decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108. La proroga disposta dal decreto-legge non riguarda gli articoli 1 (delitto di diffusione di riprese e registrazioni fraudolente) e 6 (semplificazione dei presupposti per disporre le intercettazioni nei procedimenti per i reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione) del decreto legislativo n. 216 del 2017, le cui disposizioni sono in vigore dal 26 gennaio 2018.
  Osserva che il numero 2) della lettera a), modifica invece il comma 2 del citato articolo 9 del decreto legislativo n. 216 del 2017. In particolare la disposizione in esame proroga al 1o agosto 2019 il termine a partire dal quale acquista efficacia la disposizione (articolo 2, comma 1, lettera b) del citato decreto legislativo 216 del 2017) che introduce un'eccezione al generale divieto di pubblicazione degli atti (articolo 114 c.p.c.), tale da consentire la pubblicabilità dell'ordinanza di custodia cautelare di cui all'articolo 292 c.p.c. La proroga di cui al numero 2) è conseguente a quella disposta dal numero 1) della medesima lettera a) della disposizione in commento che, come si è detto procrastina l'applicazione della riforma delle intercettazioni al 1o agosto 2019. Tale riforma, infatti, modifica altresì il contenuto dell'ordinanza con la quale il giudice concede la misura cautelare di cui all'articolo 292 c.p.p., disponendo che solo i brani essenziali delle conversazioni intercettate possano essere riprodotti nell'ordinanza e solo quando gli stessi siano necessari per esporre le esigenze cautelari o gli indizi.
  Rileva che il comma 1139, lettera b), proroga fino al 31 dicembre 2019 la disposizione che consente che le funzioni di dirigente dell'esecuzione penale esterna siano svolte, in deroga alla disciplina generale, da funzionari inseriti nel ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario. La proroga fino al 31 dicembre 2019 interviene sulla disposizione (articolo 3, comma 1-bis del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146) che, in deroga alla disciplina dei ruoli e delle qualifiche della carriera dirigenziale penitenziaria, e in attesa dello svolgimento di specifici concorsi pubblici, consente ai dirigenti di istituto penitenziario di svolgere le funzioni di dirigente dell'esecuzione penale esterna. Nelle more dell'espletamento dei concorsi per dirigente di esecuzione penale esterna, il legislatore ha dunque consentito di coprire tali posti attingendo al ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario. La deroga era originariamente introdotta per un periodo di tre anni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 146 del 2013, e dunque fino al 22 febbraio 2017; tale termine è stato poi prorogato al 31 dicembre 2018 dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244. Il disegno di legge di bilancio 2019 proroga di un ulteriore anno, fino al 31 dicembre 2019, tale deroga.
  Fa presente che il comma 1139, lettera c), numero 1), intervenendo sul comma 1 dell'articolo 21-quinquies, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83 (convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 132), proroga di un anno (fino al 31 dicembre 2019) la possibilità, per gli uffici giudiziari, di continuare ad avvalersi dei servizi forniti dal personale comunale ivi Pag. 34distaccato o comandato per le attività di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria. Si tratta di un termine – originariamente fissato al 31 dicembre 2015 – già più volte prorogato dal legislatore. La proroga si inquadra nell'ambito della disciplina del trasferimento dai comuni allo Stato, dal 1o settembre 2015, dell'obbligo di corrispondere le spese per gli uffici giudiziari, trasferimento disposto dalla legge di stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014, n. 190 articolo 1, commi da 526 a 530). Il passaggio delle indicate competenze è previsto sulla base di accordi o convenzioni da concludere in sede locale, autorizzati dal Ministero della giustizia, in applicazione e nei limiti di una convenzione quadro previamente stipulata tra il Ministero della giustizia e l'ANCI.
  Osserva che il comma 1139, lettera c), numero 2), inoltre, modifica il comma 3 dello stesso articolo 21-quinquies, prevedendo che, per il 2019, il Ministero della giustizia possa autorizzare gli uffici giudiziari ad avvalersi del personale comunale secondo i criteri fissati nella convenzione quadro con l'ANCI, nei limiti di importi di spesa pari al 10 per cento di quanto stanziato nel capitolo n. 1550 dello stato di previsione del Ministero nell'esercizio precedente, e dunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La Relazione tecnica quantifica tale misura percentuale in 27,5 milioni di euro. Ricordo che, per il 2015, le autorizzazioni potevano essere concesse nel limite del 15 per cento di quanto stanziato nel capitolo allora di nuova istituzione; nel 2016 nel limite del 20 per cento; nel 2017 nel limite del 15 per cento e, infine, per il 2018 nel limite del 10 per cento. Tale percentuale è confermata per l'esercizio 2019.
  Rammenta che il comma 1139, lettera d) differisce al 14 settembre 2021 l'entrata in vigore della riforma della geografia giudiziaria prevista dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, in relazione alle modifiche delle circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e Chieti e alla soppressione delle relative sedi distaccate. La riforma della geografia giudiziaria introdotta dal decreto legislativo n. 155 del 2012 ha comportato, nella corte d'appello di L'Aquila, il mantenimento dei soli tribunali di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo. Dovranno quindi essere soppressi, e ricompresi nel circondario del tribunale de L'Aquila, i tribunali di Avezzano e di Sulmona; analogamente, dovranno essere soppressi, e ricompresi nel circondario del tribunale di Chieti, i tribunali di Lanciano e di Vasto. Anche in Abruzzo, come già accaduto nel resto del Paese, la riforma della geografia giudiziaria prevede poi la soppressione di tutte le sezioni distaccate di tribunale. Per quanto riguarda i circondari di L'Aquila e Chieti, gli unici per i quali la soppressione non è stata ancora operata, dovranno venire meno le sezioni distaccate di Ortona e di Atessa.
  Rileva che rimangono, quindi, in funzione fino al 14 settembre 2021 nell'assetto pre-riforma gli uffici giudiziari delle circoscrizioni de L'Aquila e Chieti, comprese le citate sezioni distaccate di tribunale. Ricordo come, già in sede di entrata in vigore della riforma della geografia giudiziaria (13 settembre 2012), l'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 155 del 2012 aveva previsto – in considerazione delle condizioni di inagibilità in cui versavano gli edifici che ospitano i tribunali de L'Aquila e Chieti gravemente danneggiati dal terremoto del 2009 – che per tali tribunali la riforma della geografia giudiziaria acquistasse efficacia a partire dal 13 settembre 2015. È poi intervenuto l'articolo 3-bis del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, che ha ulteriormente spostato l'efficacia della riforma per il distretto di corte d'appello de L'Aquila al 13 settembre 2018. Tale termine è stato ulteriormente differito al 13 settembre 2020 dal decreto-legge 9 febbraio 2017, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45; le motivazioni di tale ultima proroga, hanno fatto riferimento non più al terremoto del 2009 bensì alle «esigenze di funzionalità delle sedi dei tribunali de L'Aquila e di Chieti, connesse agli eventi sismici del 2016 e 2017». Posto che la riforma della geografia Pag. 35giudiziaria comporta risparmi di spesa, anche la proroga in esame è accompagnata da una specifica copertura finanziaria. In considerazione del fatto che il differimento ivi previsto riguarda circa tre mesi del 2020 e 9 mesi del 2021, la relazione tecnica del Governo ha quantificato il maggior onere in 500.000 euro per il 2020 e in 1.500.000 euro per il 2021; la relativa copertura è assicurata dalla corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente (tabella A), alla voce «Ministero della giustizia».
  Evidenzia che il comma 1139, lettera e) interviene sull'articolo 22 della legge forense (legge 31 dicembre 2012, n. 247) per prorogare di un ulteriore anno la disciplina transitoria che consente l'iscrizione all'albo speciale che abilita gli avvocati al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione, al Consiglio di Stato, alla Corte dei Conti, alla Corte costituzionale e al Tribunale superiore delle acque pubbliche agli avvocati che maturino i requisiti previsti prima della riforma, entro 7 anni (in luogo degli attuali 6 anni) dalla riforma stessa e dunque entro il 2 febbraio 2020. La normativa in vigore prima della riforma, della quale si prevede ora l'ulteriore proroga di efficacia, subordina l'iscrizione all'albo speciale ai seguenti requisiti: 12 anni di iscrizione nell'albo ordinario (senza alcun ulteriore requisito), ovvero 5 anni di iscrizione nell'albo ordinario e superamento di un esame. Inoltre, possono essere iscritti nell'albo speciale, a condizione che siano iscritti in un albo degli avvocati, anche se non hanno materialmente esercitato la professione: professori universitari di ruolo di discipline giuridiche dopo quattro anni di insegnamento; ex consiglieri di cassazione e di corte d'appello; avvocato generale, vice-avvocato generale o avvocato distrettuale dello Stato, ecc.; coloro che avendo conseguita l'abilitazione alla libera docenza e la definitiva conferma, abbiano esercitato per almeno otto anni un incarico di insegnamento.
  Ricorda che il termine originario previsto dalla legge n. 247 del 2012 era di tre anni dall'entrata in vigore della riforma; termine che scadeva il 2 febbraio 2016. Sono poi intervenuti: il decreto-legge di proroga termini n. 210 del 2015 che ha portato i 3 anni di vigenza della norma transitoria a 4 anni (scadenza al 2 febbraio 2017); il decreto-legge di proroga termini n. 244 del 2016, che ha portato i 4 anni di vigenza della norma transitoria a 5 anni (scadenza al 2 febbraio 2018); la legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017, articolo 1, comma 470), che ha portato i 5 anni di vigenza della norma transitoria a 6 anni. La disposizione del disegno di legge di bilancio 2019 proroga ulteriormente la vigenza della disciplina transitoria, fino al settimo anno successivo alla riforma forense.
  Rileva che il comma 1140, lettera a) – novellando l'articolo 17, comma 1, della legge 30 giugno 2009, n. 85, di adesione della Repubblica italiana al Trattato di Prum, volto a rafforzare la cooperazione di polizia in materia di lotta al terrorismo, alla criminalità transfrontaliera ed all'immigrazione clandestina – proroga al 31 dicembre 2019 il termine entro il quale le Forze di polizia, previo nulla osta dell'autorità giudiziaria, devono trasferire alla banca dati nazionale del DNA i profili del DNA ricavati da reperti acquisiti nel corso di procedimenti penali prima della data di entrata in vigore della stessa legge 85 del 2009 (il 14 luglio 2009). Il termine per il citato trasferimento dei profili del DNA era stato già prorogato al 31 dicembre 2018 dall'articolo 1, comma 1122, lettera f) della legge di bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 2015). La disciplina transitoria della legge n. 85 del 2009 (articolo 17, comma 1) aveva previsto che i profili del DNA ricavati da reperti acquisiti nel corso di procedimenti penali anteriormente alla data di entrata in vigore della legge, previo nulla osta dell'autorità giudiziaria, fossero trasferiti dalle Forze di polizia alla banca dati nazionale del DNA entro un anno dalla data della sua entrata in funzione. L'effettiva entrata in funzione della banca dati del DNA, collegata all'adozione del regolamento attuativo, ha scontato il notevole ritardo derivante dall'emanazione di tale regolamento (decreto Pag. 36del Presidente della Repubblica 7 aprile 2016, n. 87), entrato in vigore solo il 10 giugno 2016. Il termine di un anno per il trasferimento dei reperti alla banca dati del DNA, previsto dalla norma transitoria della legge 85 del 2009, risulta, quindi, già scaduto. D'altra parte l'articolo 35 del regolamento attuativo – pur prevedendo che i profili del DNA ricavati da reperti biologici e da campioni biologici di soggetti che al momento del prelievo rientravano nelle previsioni della legge n. 85 del 2009 (acquisiti nel corso di procedimenti penali anteriormente alla data di entrata in funzione della banca dati del DNA) fossero inseriti nella stessa banca dati (con le modalità tecniche indicate dallo stesso regolamento) – non ha fissato alcun termine entro il quale, nelle ipotesi indicate, i profili del DNA dovessero essere obbligatoriamente trasferiti.
  Ciò premesso, preannuncia una proposta di relazione favorevole sul provvedimento in esame, per le parti di competenza,
  Esprime, in fine, parere contrario sugli emendamenti Zanettin 1.2 e 1.1.

  Il sottosegretario Jacopo MORRONE esprime un orientamento favorevole sulla proposta di relazione formulata dalla relatrice ed esprime parere conforme a quello della relatrice sulle proposte emendative presentate.

  Pierantonio ZANETTIN (FI), pur nella consapevolezza che gli emendamenti 1.1 e 1.2 a sua firma non saranno accolti, ne illustra il contenuto in quanto ritiene che gli stessi si riferiscano a due temi meritevoli di attenzione. In particolare, con riferimento all'emendamento 1.1, evidenzia che lo stesso sostituisce l'ultimo periodo del comma 501 dell'articolo unico del provvedimento, introdotto dal Senato, stabilendo che sono nulli i patti di quota lite che abbiano ad oggetto somme erogate dal Fondo indennizzo risparmiatori a coloro che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia. Osserva che la disposizione che l'emendamento intende sostituire prevede, invece, l'esclusione dall'ambito delle prestazioni forensi della prestazione di collaborazione nella presentazione della domanda di indennizzo e delle attività conseguenti che, quindi, non danno luogo a compenso. Ritiene che la disposizione introdotta dal Senato recepisca in maniera non corretta l'emendamento 38.13 a sua firma presentato in Commissione Bilancio nel corso dell'esame del provvedimento in prima lettura che rispondeva all'esigenza di ovviare al fenomeno, denunciato anche da parte di organi di stampa veneti, relativo alla circostanza che alcuni studi legali avevano fatto sottoscrivere alla loro clientela dei patti di quota lite per assisterli nelle procedure di gestione delle pratiche relative a truffe subite da parte di banche fallite. In proposito, sottolinea come a suo avviso sia immorale che ci siano studi legali che percepiscano somme erogate dall'erario per indennizzare chi ha subito delle truffe. Per tale ragione aveva proposto, con il citato emendamento 38.13, di dichiarare nulli i patti di quota lite. Osserva come, invece, l'Esecutivo abbia recepito erroneamente la sua proposta emendativa mantenendo la facoltà di stipulare tali patti e al contempo prevedendo che la prestazione di collaborazione nella presentazione della domanda e le attività conseguenti svolte dagli avvocati non diano luogo a compenso.
  Con riferimento, inoltre, alla proposta emendativa a sua firma 1.2, fa presente che con la stessa si esclude la possibilità di estinzione dei debiti derivanti dall'omesso versamento dei contributi dovuti dagli iscritti alla cassa previdenziale forense. Precisa che il suo partito non esprime uno stigma assoluto nei confronti del condono, però non ritiene accettabile che un avvocato, che dovrebbe tutelare gli interessi dei cittadini, possa rendersi inadempiente nei confronti di altri iscritti alla cassa forense. In particolare, sottolinea come disposizioni quali quelle di cui al comma 185 dell'articolo unico del provvedimento siano particolarmente dannose e non possano che essere criticate.

Pag. 37

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Zanettin 1.2 e 1.1.

  Valentina D'ORSO (M5S), relatrice, propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento come modificato dal Senato, per le parti di competenza.

  Pierantonio ZANETTIN (FI), preannuncia il voto contrario dei deputati del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dalla relatrice precisando che, oltre a non condividerne il merito, il provvedimento in discussione sconti un difetto sostanziale. Evidenzia come, a suo avviso, infatti, nel corso dell'esame di tale provvedimento sia alla Camera sia al Senato, i diritti ed il ruolo del parlamento siano stati sviliti in maniera non accettabile.

  Federico FORNARO (LeU), preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta della relatrice evidenziando la contrarietà sia sul merito del provvedimento in discussione sia sul metodo adottato per il suo esame, che ritiene costituisca un grave vulnus del corretto rapporto tra Esecutivo e Parlamento. Evidenzia, inoltre, come dalla relazione testé svolta dalla relatrice si evinca che all'interno del provvedimento, nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, il Governo ha inserito numerose norme di natura ordinamentale che esulano dall'ambito tipico del disegno di legge di bilancio. Ritiene che qualora disposizioni di analogo tenore fossero state contenute all'interno di proposte emendative presentate da parlamentari, tali proposte sarebbero state dichiarate inammissibili.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di relazione favorevole della relatrice, risultando pertanto preclusa la votazione sulla proposta di relazione alternativa presentata dal gruppo PD. Delibera altresì di nominare la deputata Valentina D'Orso quale relatrice presso la Commissione Bilancio.

  La seduta termina alle 12.35.

Pag. 38