CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 19 dicembre 2018
117.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 19 dicembre 2018. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Massimo Bitonci.

  La seduta comincia alle 14.30.

Schema di decreto ministeriale recante individuazione dei beneficiari, per le annualità 2014-2017, del Fondo nazionale integrativo per i comuni montani.
Atto n. 52.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 18 dicembre 2018.

  Vanessa CATTOI (Lega), relatrice, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato lo Schema di decreto ministeriale recante individuazione dei beneficiari, per le annualità 2014-2017, del Fondo nazionale integrativo per i comuni montani (Atto n. 52);
   premesso che:
    lo schema di decreto in esame riporta, nelle premesse, che si è proceduto ad una compensazione tra le quote destinate a progetti annuali e pluriennali, nell'ambito dello stesso territorio regionale, al fine di ampliare il numero di progetti ammessi al finanziamento;
    nonostante tale compensazione tra progetti annuali e pluriennali, sono risultati finanziabili 18 progetti pluriennali e 388 progetti annuali, per un importo totale di 11.197.868 euro, inferiori agli oltre 19 milioni disponibili;
    con riferimento alle quote residue riferite a ciascun territorio regionale, si potrebbe pertanto valutare la possibilità di emanare un nuovo bando destinato ai comuni interamente montani per l'attuazione di progetti nell'ambito della promozione del turismo, del settore primario, delle attività artigianali tradizionali e del commercio dei prodotti di prima necessità,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   si valuti la possibilità, con riferimento alle quote residue riferite a ciascun territorio regionale, di emanare un nuovo bando destinato ai comuni interamente montani per l'attuazione di progetti nell'ambito della promozione del turismo, del settore primario, delle attività artigianali tradizionali e del commercio dei prodotti di prima necessità».

  Il sottosegretario Massimo BITONCI concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Schema di decreto legislativo recante codice della crisi di impresa e dell'insolvenza.
Atto n. 53.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 18 dicembre 2018.

  Claudio BORGHI, presidente, ricorda che nella seduta del 18 dicembre scorso il rappresentante del Governo si era riservato di fornire gli elementi di informazione richiesti dal relatore nella seduta del 12 dicembre 2018.

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  Il sottosegretario Massimo BITONCI, in relazione all'articolo 15, in materia di obbligo di segnalazione di creditori pubblici qualificati, riguardo l'invio, oltre la data di scadenza prevista dal comma 3, dell'avviso di superamento del limite massimo di esposizione debitoria, evidenzia che non essendo diversamente precisato dalla norma in esame, il termine indicato deve intendersi come ordinatorio. Pertanto, anche se presentato successivamente, l'avviso è da ritenersi opponibile e sufficiente a garantire il titolo di prelazione del credito.
  Segnala poi che il sistema camerale è in grado di assicurare lo svolgimento dei nuovi compiti derivanti dalla costituzione degli Organismi di composizione della crisi di impresa (OCRI), di cui all'articolo 16, avvalendosi delle risorse umane già esistenti e che i costi fissi delle procedure saranno interamente a carico delle imprese che gravitano sulle singole Camere di commercio interessate dalla procedura e saranno remunerati nell'ambito dell'ordinario finanziamento del sistema camerale, mediante pagamento di apposito diritto di segreteria, da fissarsi ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 580 del 1993; sarà altresì a carico delle imprese la parte relativa ai costi variabili sostenuti dalla Camera di commercio interessata, legati al concreto svolgimento dell'attività di composizione della crisi assistita, non stimabile ex ante. Precisa che la predetta parte sarà determinata a consuntivo e correlata alla durata, alla complessità e all'impegno dell'attività svolta e sarà calcolata secondo le tariffe previste dall'articolo 351, che regolamenta i compensi dell'Organismo di composizione della crisi di impresa.
  Con riferimento alle misure premiali correlate ai debiti tributari nel caso di tempestiva segnalazione della situazione di crisi della propria impresa, di cui all'articolo 25, conferma che la riduzione alla misura legale degli interessi che maturano sui debiti in esame durante la procedura di composizione della crisi e sino alla sua conclusione è compatibile anche con i debiti in materia riguardanti risorse proprie dell'Unione europea e l'IVA all'importazione.
  Evidenzia quindi che la tenuta del registro informatico da parte del curatore, di cui all'articolo 136, registro consultabile telematicamente dal giudice e dai componenti del comitato dei creditori, è un obbligo che grava sul professionista incaricato, il quale dovrà provvedere, se del caso, all'adeguamento dei sistemi informativi nelle sue disponibilità secondo le specifiche tecniche fornite dal responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, al fine di assicurare la compatibilità tra i software utilizzati per la tenuta e consultazione del predetto registro. Pertanto, un eventuale adeguamento dei sistemi informatici non è suscettibile di determinare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
  Prosegue confermando che l'ammontare delle risorse specificate nella relazione tecnica potrà essere destinato a finanziare pro quota gli interventi relativi alle esigenze che coinvolgono i tribunali sede di sezione specializzata in materia d'impresa, quelli relativi al collegamento telematico per l'espletamento del voto dei creditori, quelli inerenti all'implementazione della gestione delle procedure telematiche, sia per la trasmissione del deposito delle somme riscosse dal curatore sia per gli atti di accertamento dello stato di crisi o d'insolvenza, nonché quelli per la costituzione del fascicolo informatico della procedura. Osserva che tali finalità potranno essere realizzate rimodulando gli stanziamenti di bilancio di ciascun anno finanziario già disponibili a legislazione vigente per i diversi progetti, al fine di sostenere gli oneri collegati all'informatizzazione di ogni intervento inerente le procedure connesse alla crisi d'impresa e d'insolvenza. Pertanto assicura la sostenibilità di una rimodulazione delle spese relative al processo di informatizzazione nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali iscritte nello stato di previsione del bilancio del Ministero della giustizia.
  Poiché l'articolo 190 non contiene ulteriori precisazioni o esclusioni, conferma che il decreto legislativo n. 22 del 2015 trova applicazione nei confronti dei lavoratori Pag. 52delle imprese per le quali sono in corso procedure di gestione della crisi o d'insolvenza nella loro interezza, ivi compresi i requisiti di ordine generale; ne consegue che l'articolo 190 non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, come esplicitato dalla relazione tecnica.
  In relazione alla pluralità delle attività la cui realizzazione deve avvenire con modalità telematiche e mediante il supporto del portale delle vendite, di cui all'articolo 216, nel ribadire quanto già rappresentato nella relazione tecnica, assicura che le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente sono adeguate a sostenere l'impatto della disposizione in esame.
  Esprime analoga rassicurazione con riferimento alle considerazioni formulate in ordine alla opportunità che il Ministero della giustizia curi le rielaborazioni sui dati delle relazioni di stima come indicato dal comma 11 dell'articolo 216 in questione; al riguardo conferma che gli adempimenti sopra indicati potranno essere assicurati con le risorse disponibili a legislazione vigente già riportate ed evidenziate nella relazione tecnica.
  Nel ribadire che l'attività svolta dai membri dell'Osservatorio di cui all'articolo 353 sarà a titolo completamente gratuito e non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, non prevedendosi la corresponsione di compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese ed altri emolumenti comunque denominati ai componenti dell'Osservatorio medesimo, evidenzia che il Dipartimento degli affari di giustizia già opera, in alcune materie specifiche, delle attività di supporto al monitoraggio con modalità consolidate e di larga efficienza. Pertanto assicura che le stesse incombenze potranno essere affrontate senza impiego di ulteriore personale amministrativo o di risorse ulteriori sotto il profilo strumentale ed informatico senza la necessità di utilizzare ulteriori risorse finanziarie per le finalità previste. Ne consegue quindi che dall'adempimento connesso ai compiti affidati all'Osservatorio in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Evidenzia poi che la certificazione in un unico modello dei debiti tributari, di cui all'articolo 364, è adempimento che implica un semplice collegamento tra i dati in possesso dell'Agenzia delle entrate e degli altri enti preposti all'accertamento dei tributi di competenza. In merito rileva, tra l'altro, che il Dipartimento delle finanze dispone già di un articolato sistema di banche dati, essenziali per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali, che sono state raggruppate con riferimento alla Direzione generale che ne cura la gestione, le quali costituiscono nel loro insieme il sistema informativo della fiscalità (SIF).
  Conferma che le relative informazioni, consultabili singolarmente già per via telematica dall'utenza, potranno essere conglobate in un unico modello standardizzato, ed essere rilasciate a richiesta del debitore o del tribunale mediante l'utilizzo delle dotazioni di personale, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, secondo procedure analoghe già previste ed ordinariamente svolte per il rilascio delle attestazioni riguardanti un singolo tributo interessato da una richiesta avanzata dal cittadino, dall'ente interessato o dal tribunale per le cause già pendenti e in via di definizione.
  Sulla eventualità che l'estensione delle procedure giudiziali alle fattispecie di crisi di impresa, oltre a quelle di insolvenza già previste a legislazione vigente, determini un aumento dei carichi di lavoro per gli uffici giudiziari, nell'evidenziare che l'intero impianto oggetto del presente intervento normativo realizza vantaggi per la finanza pubblica in termini di accelerazione dei tempi di svolgimento della procedura e di razionalizzazione delle procedure concorsuali in termini generali, segnala gli effetti positivi anche in termini di economicità delle attività giudiziarie e dei connessi adempimenti che gli uffici giudiziari potranno espletare secondo le modalità e le risorse disponibili a legislazione vigente.

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  Nunzio ANGIOLA (M5S), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato lo Schema di decreto legislativo recante codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (Atto n. 53);
   preso atto dei chiarimenti del Governo da cui si evince che:
    all'articolo 15, in materia di obbligo di segnalazione di creditori pubblici qualificati, riguardo l'invio, oltre la data di scadenza prevista dal comma 3, dell'avviso di superamento del limite massimo di esposizione debitoria, si evidenzia che, non essendo diversamente precisato dalla norma in esame, il termine indicato deve intendersi come ordinatorio;
    pertanto, anche se presentato successivamente, l'avviso è da ritenersi opponibile e sufficiente a garantire il titolo di prelazione del credito;
    il sistema camerale è in grado di assicurare lo svolgimento dei nuovi compiti derivanti dalla costituzione degli Organismi di composizione della crisi di impresa (OCRI), di cui all'articolo 16, avvalendosi delle risorse umane già esistenti;
    i costi fissi delle procedure saranno interamente a carico delle imprese che gravitano sulle singole Camere di commercio interessate dalla procedura e saranno remunerati nell'ambito dell'ordinario finanziamento del sistema camerale, mediante pagamento di apposito diritto di segreteria, da fissarsi ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 580 del 1993;
    la parte relativa ai costi variabili sostenuti dalla Camera di commercio interessata, legati al concreto svolgimento dell'attività di composizione della crisi assistita, non stimabile ex ante, sarà altresì a carico delle imprese;
    la predetta parte sarà determinata a consuntivo e correlata alla durata, alla complessità e all'impegno dell'attività svolta e sarà calcolata secondo le tariffe previste dall'articolo 351, che regolamenta i compensi dell'Organismo di composizione della crisi di impresa;
    con riferimento alle misure premiali correlate ai debiti tributari nel caso di tempestiva segnalazione della situazione di crisi della propria impresa, di cui all'articolo 25, si conferma che la riduzione alla misura legale degli interessi che maturano sui debiti in esame durante la procedura di composizione della crisi e sino alla sua conclusione è compatibile anche con i debiti in materia riguardanti risorse proprie dell'Unione europea e l'IVA all'importazione;
    la tenuta del registro informatico da parte del curatore, di cui all'articolo 136, registro consultabile telematicamente dal giudice e dai componenti del comitato dei creditori, è un obbligo che grava sul professionista incaricato, il quale dovrà provvedere, se del caso, all'adeguamento dei sistemi informativi nelle sue disponibilità secondo le specifiche tecniche fornite dal responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, al fine di assicurare la compatibilità tra i software utilizzati per la tenuta e consultazione del predetto registro;
    pertanto, un eventuale adeguamento dei sistemi informatici non è suscettibile di determinare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;
    si conferma che l'ammontare delle risorse specificate nella relazione tecnica potrà essere destinato a finanziare pro quota gli interventi relativi alle esigenze che coinvolgono i tribunali sede di sezione specializzata in materia d'impresa, quelli relativi al collegamento telematico per l'espletamento del voto dei creditori, quelli inerenti all'implementazione della gestione delle procedure telematiche, sia per la trasmissione del deposito delle somme riscosse dal curatore sia per gli atti di accertamento dello stato di crisi o d'insolvenza, nonché quelli per la costituzione del fascicolo informatico della procedura;Pag. 54
    tali finalità potranno essere realizzate rimodulando gli stanziamenti di bilancio di ciascun anno finanziario già disponibili a legislazione vigente per i diversi progetti, al fine di sostenere gli oneri collegati all'informatizzazione di ogni intervento inerente le procedure connesse alla crisi d'impresa e d'insolvenza;
    pertanto, si assicura la sostenibilità di una rimodulazione delle spese relative al processo di informatizzazione nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali iscritte nello stato di previsione del bilancio del Ministero della giustizia;
    poiché l'articolo 190 non contiene ulteriori precisazioni o esclusioni, si conferma che il decreto legislativo n. 22 del 2015 trova applicazione nei confronti dei lavoratori delle imprese per le quali sono in corso procedure di gestione della crisi o d'insolvenza nella loro interezza, ivi compresi i requisiti di ordine generale; ne consegue che l'articolo 190 non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica come esplicitato dalla relazione tecnica;
    in relazione alla pluralità delle attività la cui realizzazione deve avvenire con modalità telematiche e mediante il supporto del portale delle vendite, di cui all'articolo 216, nel ribadire quanto già rappresentato nella relazione tecnica, si assicura che le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente sono adeguate a sostenere l'impatto della disposizione in esame;
    analoga rassicurazione si esprime con riferimento alle considerazioni formulate in ordine alla opportunità che il Ministero della giustizia curi le rielaborazioni sui dati delle relazioni di stima come indicato dal comma 11 dell'articolo in questione; al riguardo si conferma che gli adempimenti sopra indicati potranno essere assicurati con le risorse disponibili a legislazione vigente già riportate ed evidenziate nella relazione tecnica;
    nel ribadire che l'attività svolta dai membri dell'Osservatorio di cui all'articolo 353 sarà a titolo completamente gratuito e non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, non prevedendosi la corresponsione di compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese ed altri emolumenti comunque denominati ai componenti dell'Osservatorio medesimo, si evidenzia che il Dipartimento degli affari di giustizia già opera, in alcune materie specifiche, delle attività di supporto al monitoraggio con modalità consolidate e di larga efficienza;
    pertanto, si assicura che le stesse incombenze potranno essere affrontate senza impiego di ulteriore personale amministrativo o di risorse ulteriori sotto il profilo strumentale ed informatico senza la necessità di utilizzare ulteriori risorse finanziarie per le finalità previste;
    dall'adempimento connesso ai compiti affidati all'Osservatorio in esame, quindi, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
    la certificazione in un unico modello dei debiti tributari, di cui all'articolo 364, è adempimento che implica un semplice collegamento tra i dati in possesso dell'Agenzia delle entrate e degli altri enti preposti all'accertamento dei tributi di competenza;
    si rileva, tra l'altro, che il Dipartimento delle finanze dispone già di un articolato sistema di banche dati, essenziali per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali, che sono state raggruppate con riferimento alla Direzione generale che ne cura la gestione, le quali costituiscono nel loro insieme il sistema informativo della fiscalità (SIF);
    le relative informazioni, consultabili singolarmente già per via telematica dall'utenza, potranno essere conglobate in un unico modello standardizzato, ed essere rilasciate a richiesta del debitore o del tribunale mediante l'utilizzo delle dotazioni di personale, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, secondo procedure analoghe già previste ed ordinariamente svolte per il rilascio delle Pag. 55attestazioni riguardanti un singolo tributo interessato da una richiesta avanzata dal cittadino, dall'ente interessato o dal tribunale per le cause già pendenti e in via di definizione;
    sulla eventualità che l'estensione delle procedure giudiziali alle fattispecie di crisi di impresa, oltre a quelle di insolvenza già previste a legislazione vigente, determini un aumento dei carichi di lavoro per gli uffici giudiziari, nell'evidenziare che l'intero impianto oggetto del presente intervento normativo realizza vantaggi per la finanza pubblica in termini di accelerazione dei tempi di svolgimento della procedura e di razionalizzazione delle procedure concorsuali in termini generali, si segnalano gli effetti positivi anche in termini di economicità delle attività giudiziarie e dei connessi adempimenti che gli uffici giudiziari potranno espletare secondo le modalità e le risorse disponibili a legislazione vigente,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  Il sottosegretario Massimo BITONCI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2424 recante modifica al regolamento sul marchio comunitario.
Atto n. 55.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 18 dicembre 2018.

  Maura TOMASI (Lega), relatrice, sulla base della documentazione depositata dal rappresentante del Governo nella seduta dello scorso 18 dicembre, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato lo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2424 recante modifica al regolamento sul marchio comunitario (Atto n. 55);
   preso atto dei chiarimenti del Governo da cui si evince che:
    con riferimento all'articolo 36, che autorizza il Ministero dello sviluppo economico a svolgere un apposito concorso per l'assunzione a tempo indeterminato di trenta unità di personale per far fronte ai nuovi adempimenti derivanti dallo schema di decreto in esame, si conferma la possibilità di espletare le procedure di reclutamento senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, avvalendosi delle sole risorse disponibili a legislazione vigente;
    il gettito complessivo registrato negli ultimi tre esercizi derivante dal pagamento dei diritti e tasse sui titoli di proprietà industriale (capitolo di bilancio 7476) è pari a euro 89.266.144,32 nel 2015, a euro 90.922.912,85 nel 2016 e a euro 93.328.956,00 nel 2017;
    l'ammontare delle riassegnazioni disposte in favore del Ministero dello sviluppo economico è stato pari a euro 39.203.661,49 nel 2015, euro 40.865.891,66 nel 2016 e a euro 43.258.757,67 nel 2017;
    quanto al profilo tecnico contabile inerente alla stima degli oneri riferita alle nuove risorse umane che si ipotizzano ai fini della copertura amministrativa dei Pag. 56maggiori fabbisogni attesi, si conferma l'adeguatezza di 30 unità lavorative, dal momento che: per le procedure di opposizione l'incremento stimato è pari a 175 istanze per anno, il fabbisogno complessivo per la definizione di tali procedure è pari a 875 giorni lavorativi annui e quindi risultano adeguate 4 unità di personale in più; per le nuove domande di nullità e decadenza l'incremento stimato è pari a 1.325 istanze per anno, il fabbisogno complessivo per la definizione di tali domande è pari a 6.625 giorni lavorativi annui e quindi risultano adeguate 26 unità di personale in più;
    peraltro si precisa che il personale attualmente dedicato alle procedure di opposizione ammonta a 31 unità per la gestione di una media annuale riferita all'ultimo triennio di 1.541 procedimenti;
    quanto, inoltre, al calcolo dei reclutamenti necessari alla copertura di 7.500 giornate lavorative, si rappresenta che la stima tiene conto, in ogni caso, dei miglioramenti di efficienza nella gestione, segnatamente sotto il profilo dell'automazione informatica dei processi in avvio dal prossimo anno, che si ritengono in prospettiva adeguati a soddisfare le nuove esigenze;
    per quanto riguarda il trattamento economico principale ed accessorio lordo annuo, aggiornato alla tornata contrattuale 2016/2018, previsti per ciascuna delle unità della III area CCNL funzioni centrali del Ministero dello sviluppo economico, si rappresenta che, sulla base delle informazioni fornite dalla Direzione generale del Ministero dello sviluppo economico competente in materia di personale, il costo totale lordo onnicomprensivo è pari a euro 39.839,61,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  Il sottosegretario Massimo BITONCI concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426 sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE.
Atto n. 58.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 18 dicembre 2018.

  Il sottosegretario Massimo BITONCI, in relazione all'articolo 2, comma 1, lettera c), dello schema di decreto, che sostituisce integralmente l'articolo 4 della legge n. 1083 del 1971, osserva che non è ravvisabile alcun ampliamento dell'ambito della vigilanza previsto dal regolamento europeo, giacché da un lato il comma 1 del nuovo articolo 4 ribadisce che la vigilanza del Ministero dello sviluppo economico si riferisce all'ambito generale di applicazione della legge n. 1083 del 1971, e quindi agli usi domestici o e similari del gas, dall'altro anche il riferimento alla vigilanza di cui al Capo V del regolamento (UE) 2016/426, contenuto nel comma 2 del nuovo articolo 4, si deve intendere come riferito agli apparecchi e accessori per usi domestici e similari.
  Evidenzia infatti che il regolamento UE, all'articolo 1, comma 3, esclude esplicitamente dal proprio campo di applicazione gli usi del gas nei processi industriali, su aerei e ferrovie e a scopi di ricerca, in definitiva escludendo tutti gli usi non «domestici e similari» del gas.
  Assicura quindi che quanto sopra evidenziato è applicabile anche nei confronti delle attività delle Camere di Commercio, per le quali si ribadisce che il relativo coinvolgimento in funzioni di controllo territoriale costituisce una novità solo formale, Pag. 57ma non un'innovazione sostanziale, svolgendo già tali enti, ai sensi della normativa vigente ed ai rapporti in essere con il Ministero dello sviluppo economico, sia compiti in materia di sicurezza generale dei prodotti sia compiti in materia di sicurezza degli impianti al servizio degli edifici.
  Pertanto conferma che le disposizioni in oggetto non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  Leonardo DONNO (M5S), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato lo Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426 sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE (Atto n. 58);
   preso atto dei chiarimenti del Governo da cui si evince che:
    in relazione all'articolo 2, comma 1, lettera c), dello schema di decreto che sostituisce integralmente l'articolo 4 della legge n. 1083 del 1971, non è ravvisabile alcun ampliamento dell'ambito della vigilanza previsto dal regolamento europeo, giacché da un lato il comma 1 del nuovo articolo 4 ribadisce che la vigilanza del Ministero dello sviluppo economico si riferisce all'ambito generale di applicazione della legge n. 1083 del 1971, e quindi agli usi domestici o e similari del gas, dall'altro anche il riferimento alla vigilanza di cui al Capo V del regolamento (UE) 2016/426, contenuto nel comma 2 del nuovo articolo 4, si deve intendere come riferito agli apparecchi e accessori per usi domestici e similari;
    infatti, il regolamento UE, all'articolo 1, comma 3, esclude esplicitamente dal proprio campo di applicazione gli usi del gas nei processi industriali, su aerei e ferrovie e a scopi di ricerca, in definitiva escludendo tutti gli usi non «domestici e similari» del gas;
    quanto sopra detto è applicabile anche nei confronti delle attività delle Camere di Commercio, per le quali si ribadisce che il relativo coinvolgimento in funzioni di controllo territoriale costituisce una novità solo formale, ma non un'innovazione sostanziale, svolgendo già tali enti, ai sensi della normativa vigente ed ai rapporti in essere con il Ministero dello sviluppo economico, sia compiti in materia di sicurezza generale dei prodotti sia compiti in materia di sicurezza degli impianti al servizio degli edifici;
    pertanto le disposizioni in oggetto non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  Il sottosegretario Massimo BITONCI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.45.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 19 dicembre 2018. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Massimo Bitonci.

  La seduta comincia alle 14.45.

Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/1011, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante Pag. 58modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014, nonché di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2365, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012.
Atto n. 59.
(Rilievi alla VI Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 18 dicembre 2018.

  Il sottosegretario Massimo BITONCI conferma che le amministrazioni interessate saranno in grado di adempiere ai rispettivi compiti nel quadro delle risorse esistenti, conformemente alla clausola di neutralità finanziaria di cui all'articolo 3 del provvedimento.

  Antonio ZENNARO (M5S), relatore, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/1011, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014, nonché di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2365, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (Atto n. 59);
   preso atto dei chiarimenti del Governo, da cui si evince che le amministrazioni interessate saranno in grado di adempiere ai rispettivi compiti nel quadro delle risorse esistenti, conformemente alla clausola di neutralità finanziaria di cui all'articolo 3,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto legislativo».

  Il sottosegretario Massimo BITONCI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento, coordinamento e raccordo della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1257/2012, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria, e alle disposizioni dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 3 novembre 2016, n. 214.
Atto n. 56.
(Rilievi alla X Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 18 dicembre 2018.

  Il sottosegretario Massimo BITONCI assicura che le amministrazioni interessate daranno attuazione alle disposizioni in oggetto con le risorse già previste a legislazione vigente.

  Rebecca FRASSINI (Lega), relatrice, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante adeguamento, coordinamento Pag. 59e raccordo della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1257/2012, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria, e alle disposizioni dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 3 novembre 2016, n. 214 (Atto n. 56);
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che le amministrazioni interessate daranno attuazione alle disposizioni in oggetto con le risorse già previste a legislazione vigente,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto legislativo».

  Il sottosegretario Massimo BITONCI concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE.
Atto n. 57.
(Rilievi alla X Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 18 dicembre 2018.

  Il sottosegretario Massimo BITONCI assicura che le attività demandate alle amministrazioni competenti, all'Agenzia delle dogane e agli altri soggetti previsti dall'articolo 13, saranno svolte nell'ambito delle risorse già previste a legislazione vigente, conformemente alla clausola di invarianza finanziaria recata dall'articolo 4, posto che le attività autorizzatorie e di vigilanza sono già disciplinate a legislazione vigente.

  Erik Umberto PRETTO (Lega), relatore, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE (Atto n. 57);
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che le attività demandate alle amministrazioni competenti, all'Agenzia delle dogane e agli altri soggetti previsti dall'articolo 13, saranno svolte nell'ambito delle risorse già previste a legislazione vigente, conformemente alla clausola di invarianza finanziaria recata dall'articolo 4, posto che le attività autorizzatorie e di vigilanza sono già disciplinate a legislazione vigente,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto legislativo».

  Il sottosegretario Massimo BITONCI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto ministeriale concernente gli agrumeti caratteristici.
Atto n. 60.
(Rilievi alla XIII Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto, rinviato nella seduta del 18 dicembre 2018.

Pag. 60

  Il sottosegretario Massimo BITONCI conferma che i contributi di cui al presente schema sono erogati a valere sul Fondo per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici, di cui all'articolo 6 dalla legge n. 127 del 2017. Dovrebbe comunque essere precisato, all'articolo 6 del presente schema, che i contributi erogabili per gli interventi di cui agli articoli 4 e 5 dello schema medesimo sono a carico del già citato Fondo.
  Segnala quindi l'opportunità di sopprimere la clausola di invarianza finanziaria contenuta all'articolo 7 dello schema, riferita all'attuazione del decreto ministeriale, perché quest'ultimo, non essendo fonte di rango primario, per sua natura, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  Giorgio LOVECCHIO (M5S), relatore, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto ministeriale concernente gli agrumeti caratteristici (Atto n. 60);
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    i contributi di cui al presente schema sono erogati a valere sul Fondo per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici, di cui all'articolo 6 dalla legge n. 127 del 2017;
    all'articolo 6 del presente schema dovrebbe essere comunque precisato che i contributi erogabili per gli interventi di cui agli articoli 4 e 5 dello schema medesimo sono a carico del già citato Fondo;
    appare opportuno sopprimere la clausola di invarianza finanziaria contenuta all'articolo 7 dello schema, riferita all'attuazione del decreto ministeriale, perché quest'ultimo, non essendo fonte di rango primario, per sua natura, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto ministeriale e formula i seguenti rilievi sulle sue conseguenze di carattere finanziario:
   a) all'articolo 6, comma 1, primo periodo, dopo le parole: di cui al presente decreto aggiungere le seguenti: , a valere sul Fondo per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici istituito dall'articolo 6 della legge 25 luglio 2017, n. 127,;
   b) sopprimere l'articolo 7».

  Il sottosegretario Massimo BITONCI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 15.05.