CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 18 dicembre 2018
116.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 16

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 18 dicembre 2018. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Massimo Bitonci.

  La seduta comincia alle 13.40.

Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria.
C. 523 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'11 dicembre 2018.

  Il sottosegretario Massimo BITONCI, nel depositare la relazione tecnica relativa al provvedimento in esame (vedi allegato 1), segnala che il testo del provvedimento presenta taluni profili problematici dal punto di vista finanziario, per superare i quali è necessario apportare ad esso alcune correzioni che riguardano sia l'introduzione a regime della nuova disciplina sia la copertura finanziaria degli oneri che ne derivano.
  Per quanto riguarda l'introduzione a regime della nuova disciplina, propone di prevedere, da un lato, un periodo di sperimentazione di cinque anni, da attuarsi in alcune scuole primarie nei limiti delle risorse stanziate dal provvedimento in esame, dall'altro, che all'esito positivo di tale sperimentazione si possa eventualmente provvedere, previo reperimento delle occorrenti risorse finanziarie, alla graduale estensione dell'insegnamento dell'educazione motoria ad altre istituzioni scolastiche, avendo quale obiettivo la generalizzazione del predetto insegnamento presso tutte le scuole primarie.
  Per quanto riguarda la norma di copertura finanziaria, ritiene sia opportuno prevedere che le risorse siano attinte in parte dal fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in parte dal fondo iscritto nello stato di previsione del predetto Ministero all'esito della procedura di riaccertamento straordinario dei residui, di cui all'articolo 49, comma 2, del decreto-legge n. 66 del 2014 e, per la restante parte, dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 125, della legge n. 107 del 2015.

  Paolo RUSSO (FI), relatore, con riferimento alle correzioni proposte dal Governo, fa presente che, per quanto riguarda l'estensione dell'insegnamento dell'educazione motoria ad altre istituzioni scolastiche, occorre precisare che tale estensione può essere disposta, dopo un periodo massimo di sperimentazione di cinque anni, tramite apposito provvedimento legislativo, fermo restando che quest'ultimo, in quanto fonte di rango primario, dovrà provvedere al reperimento delle Pag. 17occorrenti risorse finanziarie. Osserva altresì che, per quanto riguarda la copertura finanziaria del presente provvedimento, deve essere precisato che le risorse del fondo di cui all'articolo 49, comma 2, sono quelle di cui alla lettera a) del medesimo comma 2, concernente i residui passivi iscritti in bilancio. Segnala, da ultimo, che risulta necessario sopprimere il comma 2 dell'articolo 2, giacché il rinvio da esso operato all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009 appare incoerente rispetto alle modifiche da apportare al provvedimento, che introducono per l'attuazione della delega legislativa di cui all'articolo 1 un apposito limite di spesa, nell'ambito del quale deve essere attuata la sperimentazione.
  Formula quindi la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminata la proposta di legge C. 523 e abb.-A, recante Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 2;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo e della relazione tecnica riferita al testo in oggetto, da cui si evince che:
    il testo del provvedimento presenta taluni profili problematici dal punto di vista finanziario, per superare i quali è necessario apportare ad esso alcune correzioni che riguardano sia l'introduzione a regime della nuova disciplina sia la copertura finanziaria degli oneri che ne derivano;
    per quanto riguarda l'introduzione a regime della nuova disciplina si propone di prevedere, da un lato, un periodo di sperimentazione di cinque anni, da attuarsi in alcune scuole primarie nei limiti delle risorse stanziate dal provvedimento in esame, dall'altro, che all'esito positivo di tale sperimentazione si possa eventualmente provvedere, previo reperimento delle occorrenti risorse finanziarie, alla graduale estensione dell'insegnamento dell'educazione motoria ad altre istituzioni scolastiche, avendo quale obiettivo la generalizzazione del predetto insegnamento presso tutte le scuole primarie;
    per quanto riguarda la norma di copertura finanziaria si prevede che le risorse siano attinte in parte dal fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in parte dal fondo iscritto nello stato di previsione del predetto Ministero all'esito della procedura di riaccertamento straordinario dei residui, di cui all'articolo 49, comma 2, del decreto-legge n. 66 del 2014 e, per la restante parte, dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 125, della legge n. 107 del 2015;
   ritenuto che:
    per quanto riguarda l'estensione dell'insegnamento dell'educazione motoria ad altre istituzioni scolastiche occorre precisare che tale estensione può essere disposta, dopo un periodo massimo di sperimentazione di cinque anni, tramite apposito provvedimento legislativo, fermo restando che quest'ultimo, in quanto fonte di rango primario, dovrà provvedere al reperimento delle occorrenti risorse finanziarie;
    per quanto riguarda la copertura finanziaria del presente provvedimento deve essere precisato che le risorse del fondo di cui all'articolo 49, comma 2, sono quelle di cui alla lettera a) del medesimo comma 2, concernente i residui passivi iscritti in bilancio;
    risulta necessario sopprimere il comma 2 dell'articolo 2, giacché il rinvio da esso operato all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, appare incoerente rispetto alle modifiche da apportare al provvedimento, che introducono per l'attuazione della delega legislativa di cui all'articolo 1 un apposito limite di spesa, nell'ambito del quale deve essere attuata la sperimentazione,
   esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

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  con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
   All'articolo 1, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
    all'alinea, dopo le parole: nella scuola primaria aggiungere le seguenti: , in via sperimentale e in alcune istituzioni scolastiche,;
    sostituire la lettera b) con la seguente: b) equiparare, quanto allo stato giuridico ed economico, l'insegnante di educazione motoria impegnato nella scuola primaria agli insegnanti del medesimo grado di istruzione;
    sostituire la lettera c) con la seguente: c) prevedere, negli istituti scolastici coinvolti nella sperimentazione, che l'organico degli insegnanti di educazione motoria è determinato in ragione di almeno due ore settimanali di insegnamento per ciascuna classe delle scuole primarie e, comunque, nei limiti di spesa stabiliti dall'articolo 2, comma 1;
    sostituire la lettera d) con la seguente: d) prevedere che, in presenza di alunni con disabilità nelle scuole coinvolte nella sperimentazione, il piano educativo individualizzato, di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, contenga specifiche indicazioni per l'espletamento dell'attività motoria, tenuto conto del profilo di funzionamento;
    dopo la lettera f) aggiungere la seguente: f-bis) prevedere che, dopo un periodo massimo di cinque anni di sperimentazione e all'esito di una positiva valutazione della stessa, con successivo provvedimento legislativo possa essere disposta la graduale estensione dell'insegnamento dell'educazione motoria ad altre istituzioni scolastiche, avendo quale obiettivo la generalizzazione del predetto insegnamento presso tutte le scuole primarie.

  Conseguentemente, sostituire l'articolo 2 con il seguente: Art. 2. – (Copertura finanziaria). – 1. All'attuazione della delega legislativa di cui all'articolo 1 si provvede nel limite di una maggiore spesa non superiore a 3,34 milioni di euro per l'anno 2019 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
  2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 3,34 milioni di euro per l'anno 2019 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede:
   a) quanto a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per l'anno 2020, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
   b) quanto a 2,86 milioni di euro nel 2019, a 4,16 milioni di euro nel 2020 e a 2,16 milioni di euro nel 2021 mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
   c) quanto a 0,48 milioni di euro per l'anno 2019, a 0,84 milioni di euro per l'anno 2020, a 2,84 milioni di euro per l'anno 2021 e a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

  Il sottosegretario Massimo BITONCI concorda con la proposta di parere del relatore.

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  Luigi MARATTIN (PD) chiede se la portata e l'individuazione degli istituti presso cui avviare la sperimentazione nell'anno 2019 saranno definite in occasione dell'emanazione dei decreti legislativi, anche alla luce della differenza dell'onere relativo all'anno 2019 e quello relativo agli anni successivi.

  Il sottosegretario Massimo BITONCI conferma che i decreti legislativi specificheranno il funzionamento della sperimentazione e precisa che il minore onere relativo all'anno 2019 deriva dal fatto che la sperimentazione avrà inizio a partire dall'anno scolastico 2019/2020.

  Andrea MANDELLI (FI) esprime soddisfazione in merito al fatto che il provvedimento in oggetto sia arrivato all'esame dell'Assemblea, anche in ragione del fatto che la proposta di legge C. 523 è di iniziativa di deputati del gruppo di Forza Italia.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  Paolo RUSSO (FI), relatore, avverte che l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 2 degli emendamenti, contenente le sole proposte emendative 1.100 della Commissione (Nuova formulazione), Lattanzio 1.1, 1.101 della Commissione e Mollicone 1.2.
  Al riguardo, segnala che l'emendamento 1.101 della Commissione introduce un ulteriore principio e criterio direttivo per l'esercizio della delega, prevedendo l'avvio dell'insegnamento curriculare dell'educazione motoria nella scuola primaria solo all'esito della positiva valutazione di una sperimentazione da attuarsi nei limiti delle risorse finanziarie previste dall'articolo 2 e, comunque, previo reperimento di adeguate ulteriori risorse finanziarie.
  Evidenzia che la proposta emendativa in esame reca, inoltre, una diversa modulazione dell'onere derivante dall'istituzione del Fondo per l'educazione motoria nella scuola primaria di cui all'articolo 2, comma 1, ora quantificato in 3,34 milioni di euro per il 2019 e in 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, provvedendo alla relativa copertura – in aggiunta alle modalità già individuate dal testo del provvedimento, che pure vengono parzialmente modificate dalla medesima proposta emendativa quanto alla decorrenza e alla quantificazione – anche tramite riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 125, della legge n. 107 del 2015 (cosiddetta legge «La buona scuola»), recante uno stanziamento, pari a 40 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, per l'attuazione del Piano nazionale di formazione e la realizzazione di attività formative dei docenti. Su tale proposta emendativa propone di esprimere parere contrario in quanto il suo contenuto appare in parte assorbito e in parte in contrasto con la condizione testé approvata sul testo del provvedimento.
  Per quanto riguarda l'emendamento Mollicone 1.2, fa presente che esso introduce un ulteriore principio e criterio direttivo per l'esercizio della delega di cui all'articolo 1, concernente l'istituzione presso gli istituti di un laboratorio di educazione motoria sviluppato anche in rete con altre istituzioni scolastiche e in sinergia con federazioni sportive, enti di promozione sportiva e società o associazioni loro affiliate, amministrazioni locali e altri enti interessati all'educazione dei giovani e alla prevenzione della dispersione scolastica, al fine di promuovere la collaborazione con il territorio e l'attività sportiva anche al di fuori dell'orario scolastico. Tanto premesso, propone di esprimere anche su tale proposta emendativa parere contrario, posto che essa appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, privi di copertura finanziaria, non ricompresi nell'ambito dello stanziamento previsto per l'attuazione della delega legislativa dall'articolo 2, comma 1, come risultante dalla condizione in precedenza approvata.
  Segnala, infine, che le restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 2 trasmesso dall'Assemblea non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

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  Il sottosegretario Massimo BITONCI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e di istruzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Roma il 15 aprile 2014.
C. 1389, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Antonio ZENNARO (M5S), relatore, osserva che il disegno di legge reca la ratifica dell'Accordo di cooperazione culturale e di istruzione fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Roma il 15 aprile 2014.
  Segnala che il provvedimento ripropone, sia pure parzialmente, il testo del disegno di legge di ratifica proposto dal Governo nella scorsa legislatura, presentato al Senato il 4 maggio 2017 e contenuto nell'Atto Senato 2813; tale atto era corredato di relazione tecnica, diversamente dal testo all'esame, la quale risulta pienamente utilizzabile.
  In merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare nel presupposto che siano confermate le indicazioni contenute nella relazione tecnica presentata nella precedente legislatura a corredo dell'analogo disegno di legge S. 2813. In proposito ritiene opportuna una conferma.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che l'articolo 3, comma 2, stabilisce che all'onere derivante dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 14 e 15 dell'Accordo, pari a 160.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e a 163.760 euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale relativo al triennio 2018-2020, che reca le necessarie disponibilità.

  Il sottosegretario Massimo BITONCI conferma le indicazioni contenute nella relazione tecnica presentata nella precedente legislatura a corredo dell'analogo disegno di legge S. 2813.

  Antonio ZENNARO (M5S), relatore, formula la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 1389, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e di istruzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Roma il 15 aprile 2014;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che sono confermate le indicazioni contenute nella relazione tecnica presentata nella precedente legislatura a corredo dell'analogo disegno di legge S. 2813,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  Il sottosegretario Massimo BITONCI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare democratica del Laos, fatto a Bangkok il 17 febbraio 2003.
C. 1390, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

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  Erik Umberto PRETTO (Lega), relatore, osserva che il disegno di legge reca la ratifica dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare democratica del Laos, fatto a Bangkok il 17 febbraio 2003.
  Il provvedimento ripropone parzialmente il testo del disegno di legge di ratifica proposto dal Governo nella scorsa legislatura, presentato al Senato il 4 maggio 2017 e contenuto nell'Atto Senato 2813; tale atto era corredato di relazione tecnica, diversamente dal testo all'esame, la quale risulta pienamente utilizzabile.
  In merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare nel presupposto che siano confermate le indicazioni contenute nella relazione tecnica presentata nella precedente legislatura a corredo dell'analogo disegno di legge S. 2813. In proposito ritiene opportuna una conferma.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che l'articolo 3, comma 2, stabilisce che all'onere derivante dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 dell'Accordo, pari a 220.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e a 249.190 euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale relativo al triennio 2018-2020, che reca le necessarie disponibilità.

  Il sottosegretario Massimo BITONCI conferma le indicazioni contenute nella relazione tecnica presentata nella precedente legislatura a corredo dell'analogo disegno di legge S. 2813.

  Erik Umberto PRETTO (Lega), relatore, formula la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 1390, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare democratica del Laos, fatto a Bangkok il 17 febbraio 2003;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che sono confermate le indicazioni contenute nella relazione tecnica presentata nella precedente legislatura a corredo dell'analogo disegno di legge S. 2813,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  Il sottosegretario Massimo BITONCI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Giappone concernente il trasferimento di equipaggiamenti e di tecnologia di difesa, fatto a Tokyo il 22 maggio 2017.
C. 1391 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Maura TOMASI (Lega), relatrice, osserva che il disegno di legge, corredato di relazione tecnica, reca la ratifica dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Giappone concernente il trasferimento di equipaggiamenti e di tecnologia di difesa, fatto a Tokyo il 22 maggio 2017.
  In merito ai profili di quantificazione, rileva che gli unici oneri valutati dalla relazione tecnica sono quelli connessi alle riunioni del comitato previste dall'articolo 2 dell'Accordo. Tali riunioni sono finalizzate a definire gli equipaggiamenti e la tecnologia da trasferire all'altra parte contraente in relazione a progetti che, ai sensi dell'articolo 1 dell'Accordo, saranno definiti dalle parti per il tramite dei canali Pag. 22diplomatici. Rileva altresì che la relazione tecnica nulla specifica in merito a tali progetti, limitandosi ad affermare che dalle disposizioni dell'articolo 1 dell'Accordo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Tanto premesso, ritiene necessario che il Governo fornisca indicazioni sulla natura dei progetti in questione, al fine di verificare l'ipotesi di invarianza finanziaria connessa alla realizzazione dei progetti medesimi.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che l'articolo 3, comma 1, stabilisce che all'onere derivante dall'attuazione dell'Accordo, pari a 4.529 euro annui ad anni alterni a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale relativo al triennio 2018-2020, che reca le necessarie disponibilità.

  Il sottosegretario Massimo BITONCI segnala che l'articolo 1 dell'Accordo, che prevede la realizzazione di progetti nel campo degli equipaggiamenti e delle tecnologie di difesa con particolare riguardo a progetti di ricerca congiunta, progetti di sviluppo e produzione e progetti di cooperazione per il miglioramento della difesa e della sicurezza reciproche, si pone l'obiettivo dell'incremento dei rapporti bilaterali a livello tecnico-industriale. Ricorda inoltre che il contenuto di dettaglio di tali progetti è demandato alle attività svolte all'interno del Comitato Congiunto di cui all'articolo 2 e alle intese tecniche discendenti che saranno sempre soggette (articolo 5) al rispetto dei vincoli previsti dalle rispettive legislazioni di riferimento (ad esempio, la legge n. 185 del 1990 su importazione, esportazione e transito di materiali di armamento) e dalle rispettive programmazioni e disponibilità di bilancio.

  Maura TOMASI (Lega), relatrice, formula la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 1391, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Giappone concernente il trasferimento di equipaggiamenti e di tecnologia di difesa, fatto a Tokyo il 22 maggio 2017;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    l'articolo 1 dell'Accordo, che prevede la realizzazione di progetti nel campo degli equipaggiamenti e delle tecnologie di difesa con particolare riguardo a progetti di ricerca congiunta, progetti di sviluppo e produzione e progetti di cooperazione per il miglioramento della difesa e della sicurezza reciproche, si pone l'obiettivo dell'incremento dei rapporti bilaterali a livello tecnico-industriale;
    il contenuto di dettaglio di tali progetti è demandato alle attività svolte all'interno del comitato congiunto di cui all'articolo 2 e alle intese tecniche discendenti che saranno sempre soggette, ai sensi dell'articolo 5, al rispetto dei vincoli previsti dalle rispettive legislazioni di riferimento (ad esempio legge n. 185 del 1990 su importazione, esportazione e transito di materiali di armamento) e dalle rispettive programmazioni e disponibilità di bilancio,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  Il sottosegretario Massimo BITONCI concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 13.55.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 18 dicembre 2018. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. – Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Massimo Bitonci.

  La seduta comincia alle 13.55.

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Schema di decreto ministeriale recante individuazione dei beneficiari, per le annualità 2014-2017, del Fondo nazionale integrativo per i comuni montani.
Atto n. 52.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 12 dicembre 2018.

  Il sottosegretario Massimo BITONCI chiede un ulteriore rinvio dell'esame del provvedimento, non disponendo, allo stato, degli elementi di informazione richiesti dalla relatrice nella precedente seduta.

  Claudio BORGHI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante codice della crisi di impresa e dell'insolvenza.
Atto n. 53.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 12 dicembre 2018.

  Il sottosegretario Massimo BITONCI chiede un ulteriore rinvio dell'esame del provvedimento, non disponendo, allo stato, degli elementi di informazione richiesti dal relatore nella precedente seduta.

  Claudio BORGHI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2424 recante modifica al regolamento sul marchio comunitario.
Atto n. 55.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Maura TOMASI (Lega), relatrice, osserva che lo schema in esame attua l'articolo 3 della legge 25 ottobre 2017, n. 163 (legge di delegazione europea 2016-2017). Tale disposizione detta i principi ed i criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2424, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica al regolamento sul marchio comunitario. Il termine per il recepimento della direttiva de qua scade in data 14 gennaio 2019 salvo, per la disposizione di cui all'articolo 45 della direttiva in materia di procedimento amministrativo di decadenza e nullità dei marchi registrati, il cui termine di scadenza è il 14 gennaio 2023. In particolare, la delega prevede che il Governo debba provvedere ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge citata (ovvero entro il 21 novembre 2018), con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, previa acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, uno o più decreti legislativi tenendo conto, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche dei principi e criteri direttivi specificati alle lettere da a) a h) della norma di delega. I commi da 3 a 5 dell'articolo 31 della legge n. 232 del 2012 stabiliscono che gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica, siano trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Pag. 24Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni, decorsi i quali, si intendono approvati.
  In merito all'articolo 36, concernente gli adempimenti conseguenti all'attuazione della direttiva (UE) 2015/2436, per i profili di quantificazione inerenti i commi da 1 a 3, occorre premettere, con riferimento alla quantificazione dei maggiori fabbisogni di funzionamento in attività amministrativa previsti per la direzione generale competente del Ministero dello sviluppo economico in relazione al recepimento della direttiva in esame, che la relazione tecnica, pur fornendo alcuni dati, non reca un quadro informativo esaustivo corredato di tutte le indicazioni in merito ai criteri e ai parametri adottati nella misurazione dell'impatto amministrativo delle nuove funzioni.
  In particolare, ritiene che andrebbero fornite maggiori indicazioni in merito ai parametri adottati nella stima di 1.500 maggiori istanze in ragione annua, in considerazione anche della circostanza che la relazione tecnica stima i maggiori fabbisogni per l'amministrazione solo in fase di prima applicazione della direttiva, dovendo perciò chiarirsi l'impatto che il recepimento avrà anche nel medio-lungo periodo. Pertanto, considerato che il numero dei procedimenti potrà negli anni successivi essere anche sensibilmente superiore, per la crescente conoscenza del nuovo strumento e per la sua convenienza in termini di costi e di tempi, in analogia a quanto intervenuto a livello europeo dinanzi all'Ufficio europeo per la proprietà industriale, ritiene che andrebbe fornito uno scenario di medio periodo degli oneri che impatteranno sull'amministrazione del Ministero per effetto del recepimento della direttiva.
  Venendo al profilo tecnico contabile inerente alla stima degli oneri riferita alle nuove risorse umane che si ipotizzano ai fini della copertura amministrativa dei maggiori fabbisogni attesi, dato che la relazione tecnica propone un calcolo del fabbisogno di giorni lavorativi annui per ciascuna procedura contenziosa «aggiuntiva» stimata, indicandola in almeno cinque giorni lavorativi unitari complessivi (ovvero per singola procedura), evidenzia che tale stima si limita però ad indicare i singoli «fattori/adempimenti» considerati nel procedimento, di cui andrebbero però chiaramente esplicitati i termini di «impatto» – per ciascuno di essi – sul fabbisogno orario/giornaliero unitario.
  Ritiene inoltre utile acquisire i dati relativi all'attuale ammontare di personale dedicato alle procedure di opposizione e il numero di procedure per anno dell'ultimo triennio al fine di avere un raffronto rispetto ai criteri di stima utilizzati dalla relazione tecnica e verificare il numero medio di procedure che ogni unità di personale ha seguito.
  Soprattutto, ritiene vada evidenziato che a fronte della stessa stima di un maggior fabbisogno di risorse umane per la copertura di 7.500 giorni lavorativi annui (1.500 istanze per 5 giorni lavorativi), la relazione tecnica ipotizza altresì l'adeguatezza di sole 30 unità lavorative che, in termini lavorativi, risultano a rigore sufficienti ad assicurare la copertura di un maggior fabbisogno di 6.600 giornate lavorative annue.
  Stando ai parametri adottati dalla stessa relazione tecnica, ritiene che il numero dei reclutamenti necessario alla copertura di 7.500 giornate lavorative dovrebbe essere di circa 34 unità anziché di 30, e ritiene che non appaia prudente assumere che un numero inferiore di unità sarebbe sufficiente perché «una gestione efficace ed efficiente in grado di generare economia, consentirà di soddisfare completamente le nuove esigenze».Pag. 25
  Considerato che sulla quantificazione assume rilievo anche il calcolo dei giorni lavorativi, ritiene che andrebbe richiesta la metodologia di calcolo della media in 220 giorni per anno, anche se essa appare corretta tenendo conto di ferie e possibili assenze.
  Quindi, venendo alla stima degli oneri complessivi annui per i reclutamenti che si autorizzano con la norma in esame (comma 3), ritiene la quantificazione dell'onere annuo senz'altro congrua alla luce dei dati desumibili dalla lettura del conto annuale del personale del dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, aggiornato al 2016. In ogni caso, richiamando i contenuti della relazione tecnica stabiliti dalla circolare n. 32 del 2010 del dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ritiene opportuno acquisire gli elementi di dettaglio relativi agli emolumenti del trattamento economico principale ed accessorio lordo annuo, aggiornato alla tornata contrattuale 2016/2018, previsti per ciascuna delle unità della III area del CCNL funzioni centrali del Ministero dello sviluppo economico, con annessa prospettazione degli effetti indotti e delle aliquote applicate a tal fine.
  Con riferimento agli specifici contenuti della relazione tecnica espressamente richiamati dall'articolo 17, comma 7, della legge di contabilità, in considerazione della circostanza che i reclutamenti in questione interessano unità contrattualizzate, conviene con la mancata evidenziazione in relazione tecnica dell'evoluzione dell'onere in un orizzonte almeno decennale.
  Ritiene che andrebbe acquisita conferma che il Ministero possa espletare le procedure di reclutamento senza nuovi o maggiori oneri e avvalendosi delle sole risorse disponibili che andrebbero puntualmente indicate.
  Per i profili di copertura, dal momento che la copertura del nuovo e maggiore onere previsto, per il 2019 e 2020, sarebbe a carico delle entrate originate dal pagamento dei diritti e tasse sui titoli di proprietà industriale – che, a tal fine, resteranno assegnate al bilancio e non saranno riassegnate al Ministero dello sviluppo economico per 0,3 milioni di euro nel 2019 e 1,2 milioni di euro nel 2020 – evidenzia che, a fronte di un onere di spesa giuridicamente obbligatoria, la norma prevede la copertura, sia pure limitatamente ad un biennio, a carico di entrate evidentemente variabili. Pertanto, ritiene che andrebbero fornite precise indicazioni in merito al gettito complessivo registrato negli ultimi tre esercizi, con indicazione del relativo capitolo di bilancio, nonché all'ammontare delle riassegnazioni disposte in favore del Ministero.
  Inoltre, posto che si vanno a ridurre conseguentemente le entrate riassegnate al Ministero dello sviluppo economico che sono dalla legge destinate a potenziare le attività del medesimo Ministero di promozione, di regolazione e di tutela del sistema produttivo nazionale, a permettere alle piccole e medie imprese la piena partecipazione al sistema di proprietà industriale, a rafforzare il brevetto italiano, ritiene che andrebbero forniti i relativi capitoli di spesa unitamente alla conferma che non si tratta di oneri inderogabili e che la mancata riassegnazione di tali entrate non pregiudichi gli interventi già previsti a valere sulle medesime risorse.
  In relazione poi alla copertura dell'onere a decorrere dal 2021, posto che ivi si fa riferimento al fondo per il recepimento della normativa europea, ritiene che andrebbero richieste rassicurazioni in merito alle disponibilità esistenti per tale anno, nonché circa l'adeguatezza delle rimanenti risorse previste a legislazione vigente ai fini della copertura degli oneri correlati al recepimento delle altre direttive comunitarie.
  Ad ogni modo, considerati tutti i profili inerenti alla quantificazione e copertura dei maggiori oneri previsti per i reclutamenti in parola, evidenzia che la relazione tecnica andrebbe integrata anche con il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, come peraltro espressamente previsto dai commi 3 e 4 dell'articolo 17 della legge di contabilità.
  Riguardo all'articolo 37, recante disposizioni finanziarie, ribadisce che la mera Pag. 26apposizione di clausole di invarianza non costituisce di per sé una garanzia circa l'assenza di nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  In tal senso, ricorda che l'articolo 17, comma 6-bis, della legge di contabilità prescrive che ogni qualvolta nuove norme risultino associarsi alle citate clausole le relazioni tecniche di accompagnamento debbono riportare la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni medesime, nonché l'illustrazione dei dati e degli elementi che siano idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime anche attraverso la loro riprogrammazione.

  Il sottosegretario Massimo BITONCI, nel depositare una nota contenente parte dei chiarimenti richiesti (vedi allegato 2), comunica che si è in attesa di ulteriori elementi di risposta da parte delle amministrazioni interessate.

  Claudio BORGHI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426 sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE.
Atto n. 58.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Claudio BORGHI, presidente, in sostituzione del relatore, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame provvede all'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/426 sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi, in attuazione della legge di delegazione europea 2016-2017 e secondo le procedure ed i criteri di delega generali contenuti all'articolo 7 della stessa legge n. 163 del 2017.
  In merito agli articoli da 1 a 5, premesso che attività di controllo sovrapponibili a quelle previste dal presente articolo erano in effetti già poste a carico del Ministero dello sviluppo economico in virtù della vigente versione dell'articolo 4, ritiene utile acquisire un chiarimento sulla corrispondenza dell'oggetto della vigilanza. Infatti, secondo le norme vigenti i controlli in questione erano rivolti esclusivamente all'impiego di gas combustibili ad uso domestico e similare. La nuova normativa, invece, non esplicita più tale finalità d'uso e potrebbe avere un ambito di applicazione più esteso. A tale proposito, precisa che l'articolo 1 del regolamento europeo in questione esclude dal suo ambito di applicazione gli apparecchi destinati specificamente: a) all'uso in processi industriali che si svolgono in stabilimenti industriali; b) all'uso su aerei e ferrovie; c) a scopi di ricerca per un uso temporaneo nei laboratori. Pertanto, evidenzia che sembrerebbe poter residuare un ambito di applicazione più ampio di quello solo domestico finora previsto, con riferimento ad esempio ad aree destinate ad uso pubblico come uffici o esercizi commerciali.
  In tal caso ritiene che ne deriverebbe, da un lato, un incremento del numero dei controlli complessivi e, dall'altro, data la più ampia gamma di utilizzi del gas combustibile, la possibilità che occorrano nuove strumentazioni e competenze per effettuare i controlli, con conseguente emersione di oneri aggiuntivi.
  Pertanto, sottolinea che il rinvio operato dalla relazione tecnica agli stanziamenti già previsti nel bilancio del Ministero dello sviluppo economico per attività di controllo potrebbe non rappresentare di per sé un fattore sufficiente a dimostrare l'idoneità delle risorse a coprire anche i nuovi adempimenti.
  Segnala che le osservazioni appena formulate vadano poi riproposte in rapporto al coinvolgimento nelle attività di controllo Pag. 27delle Camere di commercio, per le quali potrebbe essere necessario procurarsi nuove strumentazioni e maggior personale dedicato a tali controlli.
  Nel complesso, pertanto, ritiene che l'asserzione della non onerosità del nuovo articolo 4 della legge n. 1083 del 1971 sia meritevole di approfondimenti che la supportino.
  Non ha nulla da osservare con riferimento alle nuove norme sanzionatorie, anche considerando che la vigente versione dell'articolo 5 punisce i trasgressori della legge n. 1083 del 1971 con un'ammenda di valore molto più contenuto (da un minimo di 200.000 a un massimo di 4 milioni di lire) rispetto alle sanzioni amministrative pecuniarie in esame.

  Il sottosegretario Massimo BITONCI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore in altra seduta.

  Claudio BORGHI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 18 dicembre 2018. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Massimo Bitonci.

  La seduta comincia alle 14.

Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/1011, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014, nonché di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2365, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012.
Atto n. 59.

(Rilievi alla VI Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Antonio ZENNARO (M5S), relatore, osserva che il provvedimento, corredato di relazione tecnica e adottato in attuazione della delega contenuta nella legge n. 163 del 2017, reca norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/1011, sugli indici di riferimento usati con riguardo agli strumenti finanziari, ai contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento.
  In merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare, nel presupposto che le amministrazioni interessate siano in grado di adempiere ai rispettivi compiti nel quadro delle risorse esistenti come previsti dall'apposita clausola di neutralità finanziaria.

  Il sottosegretario Massimo BITONCI si riserva di intervenire in altra seduta.

  Claudio BORGHI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento, coordinamento e raccordo della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1257/2012, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria, e alle disposizioni dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 3 novembre 2016, n. 214.
Atto n. 56.

(Rilievi alla X Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).

Pag. 28

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Rebecca FRASSINI (Lega), relatrice, osserva che il provvedimento – adottato in attuazione della delega di cui all'articolo 4 della legge n. 163 del 2017 (Legge di delegazione europea 2016-2017) – reca l'adeguamento, il coordinamento e il raccordo della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 1257/2012, relativo a una cooperazione rafforzata nel settore della tutela brevettuale unitaria, e alle disposizioni dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti.
  In merito ai profili di quantificazione, osserva che le disposizioni in esame modificano il decreto legislativo n. 30 del 2005, al fine di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 1257/2012 relativo a una cooperazione rafforzata nel settore della tutela brevettuale unitaria, e alle disposizioni dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti.
  In proposito, tenuto conto della clausola di neutralità finanziaria riportata all'articolo 3, ritiene che andrebbe acquisita conferma dell'effettiva possibilità per le amministrazioni interessate di dare attuazione alle disposizioni con le risorse già previste a legislazione vigente.

  Il sottosegretario Massimo BITONCI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore in altra seduta.

  Claudio BORGHI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE.
Atto n. 57.

(Rilievi alla X Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Erik Umberto PRETTO (Lega), relatore, osserva che il provvedimento – adottato in attuazione della delega contenuta nella legge n. 163 del 2017 (legge di delegazione europea 2016-2017) – reca lo schema di decreto legislativo di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio sui dispositivi di protezione individuale (Regolamento DPI) e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio.
  Evidenzia che lo schema di decreto legislativo, che modifica il decreto legislativo n. 475 del 1992 di attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale, è corredato di relazione tecnica.
  In merito ai profili di quantificazione, evidenzia in primo luogo che l'articolo 4 reca un'apposita clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale dal provvedimento in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvederanno ai necessari adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Per quanto attiene alle attività demandate alle amministrazioni competenti, all'Agenzia delle dogane e agli altri soggetti previsti dall'articolo 13, non ha osservazioni da formulare nel presupposto, sul quale ritiene opportuna una conferma, che dette attività possano effettivamente essere svolte nell'ambito delle risorse esistenti, come previsto anche dalla clausola riportata all'articolo 4 del provvedimento e tenuto conto che le attività autorizzatorie e di vigilanza sono già previste a legislazione vigente.
  Infine, per quanto attiene alle spese poste a carico dei richiedenti i diversi provvedimenti, non formula osservazioni, nel presupposto che le relative tariffe siano idonee a garantire – anche dal Pag. 29punto di vista dell'allineamento temporale – la copertura integrale delle relative attività amministrative.

  Il sottosegretario Massimo BITONCI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore in altra seduta.

  Claudio BORGHI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto ministeriale concernente gli agrumeti caratteristici.
Atto n. 60.

(Rilievi alla XIII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto.

  Giorgio LOVECCHIO (M5S), relatore, osserva che lo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, della legge 25 luglio 2017, n. 127, recante disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici, individua, all'articolo 3, i territori nei quali sono situati gli agrumeti caratteristici, definisce, agli articoli 4 e 5, i criteri e le tipologie degli interventi di recupero, salvaguardia e ripristino ammessi ai contributi e determina, all'articolo 6, i contribuiti erogabili.
  Ricorda che per l'assegnazione dei contributi l'articolo 6 dalla citata legge n. 127 del 2017, ha provveduto all'istituzione, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Fondo per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici, con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2017.
  Per quanto riguarda i profili di natura finanziaria, ritiene necessario chiarire se i contributi di cui al presente schema sono erogati a valere sul Fondo per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici, posto che nel disegno di legge di bilancio per il 2019, così come nella legge di assestamento per l'anno 2018, lo stanziamento del Fondo, allocato sul capitolo 7469 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, è iscritto in conto residui. In caso affermativo, fa presente che nel testo dell'articolo 6 del presente schema andrebbe comunque precisato che i contributi erogabili per gli interventi di cui agli articoli 4 e 5 dello schema medesimo sono a carico del già citato Fondo.
  Inoltre, ritiene necessario valutare l'opportunità di sopprimere la clausola di invarianza finanziaria contenuta all'articolo 7 dello schema, riferita all'attuazione del decreto ministeriale, perché quest'ultimo, non essendo fonte di rango primario, per sua natura, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ritiene che sul punto è necessario acquisire l'avviso del Governo.

  Il sottosegretario Massimo BITONCI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore in altra seduta.

  Claudio BORGHI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.10.

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