CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 11 dicembre 2018
111.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 11 dicembre 2018. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Massimo Bitonci.

  La seduta comincia alle 14.10.

Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria.
C. 523 e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Paolo RUSSO (FI), relatore, fa presente che il progetto di legge reca disposizioni per la promozione dell'attività fisica e dell'educazione motoria nella scuola primaria e che il testo non è corredato di relazione tecnica.
  In merito agli articoli 1 e 2 concernenti delega al Governo in materia di insegnamento curriculare dell'educazione motoria nella scuola primaria e disposizioni finanziarie, rileva che l'articolo 1 delega il Governo ad adottare un decreto legislativo per disciplinare – a partire dal primo anno scolastico utile rispetto all'entrata in vigore del predetto decreto legislativo – l'insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria da parte di insegnanti aventi titolo. Inoltre, il successivo articolo 2, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Fondo per l'educazione motoria nella scuola primaria.
  Per quanto riguarda l'istituzione del Fondo, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione posto che i relativi oneri risultano limitati alla spesa autorizzata. In merito ai profili di copertura, evidenzia la necessità di acquisire Pag. 26elementi riguardo alla disponibilità delle risorse in questione, connesse a procedure di riaccertamento di residui.
  Con riferimento alla delega legislativa di cui all'articolo 1, osserva che il provvedimento, da un lato, ne prevede la neutralità finanziaria, dall'altro, rinvia la quantificazione degli oneri alla fase dell'esercizio della delega – richiamando l'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009 – e prevede espressamente che agli stessi possa provvedersi anche a valere sul Fondo per l'educazione motoria. Tenuto conto che alcuni dei principi e criteri direttivi appaiono potenzialmente onerosi per le amministrazioni interessate, ritiene opportuno acquisire elementi informativi circa i potenziali oneri attesi per effetto dell'esercizio della delega nonché riguardo alle risorse eventualmente occorrenti in aggiunta a quelle del predetto Fondo.
  In merito ai profili di copertura, rileva che il comma 2 dell'articolo 2 prevede che dall'attuazione della delega legislativa di cui all'articolo 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. A tal fine, prevede che l'amministrazione competente provveda attraverso una diversa allocazione delle risorse finanziarie in dotazione della medesima amministrazione, incluso l'utilizzo del Fondo per l'educazione nella scuola primaria istituito, con risorse pari a 10 milioni annui a decorrere dal 2019, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi del comma 1 del citato articolo 2. Inoltre, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora il decreto legislativo attuativo della delega determini nuovi o maggiori oneri che non trovano compensazione al proprio interno, precisa che esso è emanato solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di bilancio, che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
  Ciò posto, rileva che la clausola di neutralità finanziaria non appare correttamente formulata, giacché essa non esclude dal suo ambito di applicazione le risorse iscritte nel Fondo per l'educazione motoria che, tuttavia, concorrono all'attuazione della delega stessa. La citata clausola pertanto dovrebbe essere riformulata prevedendo che dall'attuazione della delega legislativa di cui all'articolo 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri, ad esclusione di quelli relativi all'istituzione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 1. Inoltre, per quanto riguarda il rinvio alla disciplina di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, ritiene necessario che il Governo chiarisca se sussistano i presupposti per il ricorso alla procedura medesima ossia se effettivamente si tratti, come richiesto dalla predetta disciplina, di una delega per la quale, stante la complessità della materia affrontata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi al momento del conferimento della delega stessa.
  Riguardo al comma 3 dell'articolo 2, osserva che lo stesso provvede agli oneri derivanti dall'istituzione del Fondo per l'educazione motoria nella scuola primaria, di cui al comma 1 del medesimo articolo 2, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, attraverso le seguenti modalità:
   a) quanto a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, mediante corrispondente riduzione del «fondo speciale di parte corrente di cui all'articolo 18 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento di pertinenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;
   b) quanto a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente di cui all'articolo 49, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (capitolo 1295) per il finanziamento di nuovi programmi di spesa, di programmi già esistenti e per il ripiano dei debiti fuori bilancio, in esito al riaccertamento Pag. 27straordinario dei residui passivi, effettuato ai sensi del predetto decreto-legge n. 66 del 2014.

  Per quanto riguarda la copertura di cui alla lettera a), fa presente che il riferimento alla legge di contabilità appare generico e non circostanziato. Pertanto, ritiene opportuno riformularla come segue: «a) quanto a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2019 e 2020, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca». In proposito, fa presente che l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca reca le necessarie disponibilità.
  Per quanto concerne invece la copertura di cui alla lettera b), evidenzia che, mentre in base alla legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205 del 2017) sul citato Fondo erano allocati 5.100.300 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, nel disegno di legge di bilancio per il 2019 all'esame del Parlamento (C. 1334) il citato Fondo non sembra recare le necessarie disponibilità poiché la relativa dotazione è pari a 2.869.792 euro per l'anno 2019, a 4.162.792 euro per l'anno 2020 e a 2.162.792 euro per l'anno 2021. Al riguardo, dunque, ritiene necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo.
  Nel ricordare che il provvedimento è già calendarizzato per l'esame da parte dell'Assemblea, conclude segnalando che la VII Commissione potrebbe apportare modifiche al provvedimento, al fine di superare gli aspetti problematici dal punto di vita finanziario testé evidenziati.

  Il sottosegretario Massimo BITONCI assicura che provvederà quanto prima a fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

  Claudio BORGHI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico.
C. 290 e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Giuseppe BUOMPANE (M5S), relatore, osserva che la proposta di legge, di iniziativa parlamentare, reca disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico. Il provvedimento non è corredato di relazione tecnica.
  In merito agli articoli da 1 a 21 relativi allo sviluppo e promozione dell'agricoltura biologica, rileva che il provvedimento riproduce, con alcune modifiche ed aggiunte, il testo dell'atto C. 302, della XVII legislatura; precisa che il testo recepisce inoltre le condizioni poste dalla V Commissione bilancio sulla base degli elementi resi disponibili dal Governo, ad eccezione di quelle riferite alle disposizioni ora riportate all'articolo 7 e all'articolo 9. Infatti il testo attuale prevede, con riferimento all'articolo 7, che il Piano sia finanziato «con» le risorse del Fondo istituito dalla legge in esame anziché «nei limiti» delle medesime risorse. Con riferimento all'articolo 9, il testo dispone che il Fondo «sia alimentato con le entrate derivanti dai contributi» mentre la condizione prevista nel parere della Commissione bilancio reso nella XVII legislatura prevedeva che la dotazione del Fondo medesimo fosse Pag. 28«parametrata a una quota delle entrate». In ordine a tali profili ritiene utile acquisire l'avviso del Governo.
  Evidenzia inoltre che l'articolo 9 istituisce il Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica, alimentato dalle entrate derivanti dal pagamento del contributo annuale per la sicurezza alimentare, di cui all'articolo 59, comma 1, della legge n. 488 del 1999. Queste entrate, attualmente, confluiscono nel Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità, oggetto di soppressione da parte del medesimo articolo 9. In proposito, ritiene necessario chiarire se la soppressione del Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità possa pregiudicare l'attuazione di interventi già previsti o programmati a valere sulle medesime risorse.
  Tenuto conto inoltre che il nuovo Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica è destinato al finanziamento, oltre che del Piano d'azione nazionale, anche al Piano nazionale delle sementi biologiche (articolo 8) e all'istituzione del marchio biologico (articolo 6), non previsti nel testo esaminato nella XVII legislatura, ritiene utile acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità delle risorse del Fondo in relazione al complesso delle finalità di spesa indicate, pur evidenziando che queste ultime fanno riferimento ad un limite di spesa.
  In merito ai profili di quantificazione riferiti agli articoli 2 e 18, anch'essi di nuova istituzione, non ha osservazioni da formulare.
  In merito alle restanti disposizioni, precisa che andrebbe acquisita una conferma dal Governo delle valutazioni già espresse nel corso dell'esame dell'A.C. 302, di analogo contenuto, esaminato nella XVII legislatura.
  Infine, riguardo alle clausole di neutralità riportate agli articoli 5 e 16, ritiene utile acquisire conferma dell'effettiva possibilità di far fronte alle esigenze di funzionamento dei due tavoli tecnici ivi previsti nel quadro delle risorse già previste a legislazione vigente.
  In merito ai profili di copertura, rileva che l'articolo 9 prevede che il Fondo per lo sviluppo della produzione biologica sia alimentato con le entrate derivanti dal pagamento del contributo annuale per la sicurezza alimentare, di cui all'articolo 59, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come novellato dal comma 5 del medesimo articolo 9. In proposito, ricorda che le entrate derivanti dal predetto contributo come risulta sia dalla legge di bilancio per il 2018 sia dal disegno di legge di bilancio per il 2019 ammontano a 13 milioni di euro annui (capitolo n. 3583 dello stato di previsione dell'entrata).
  Ricorda altresì che le predette risorse sono destinate a legislazione vigente ad alimentare il Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità, di cui al comma 2 del citato articolo 59 della legge n. 488 del 1999, ora soppresso dal comma 7 dell'articolo 9 in esame, al fine di trasferire le relative risorse al Fondo per lo sviluppo della produzione biologica. Tali risorse, per effetto delle limitazioni alle riassegnazioni alla spesa previste dall'articolo 2, comma 617-bis, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono iscritte in bilancio per il triennio 2018-2020 per un ammontare pari a 4,957 milioni di euro annui, confermato anche per il nuovo triennio 2019-2021 dal disegno di legge di bilancio 2019.
  Segnala infine che all'articolo 6 della proposta di legge C. 302-A, esaminata dalla Commissione bilancio nel corso della XVII legislatura, in attuazione di una condizione posta dalla medesima Commissione, era stato aggiunto un comma finale secondo il quale la dotazione dell'istituendo Fondo avrebbe dovuto essere parametrata a una quota delle entrate derivanti dai contributi di cui all'articolo 59, comma 1, della legge n. 488 del 1999. Tale quota doveva essere determinata tenendo conto di quanto stabilito dall'articolo 2, comma 617-bis, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il quale, attraverso il rinvio all'articolo 23, comma 1-bis, della legge n. 196 del 2009, prevede che l'ammontare degli stanziamenti da iscrivere in bilancio sia commisurato all'andamento dei versamenti Pag. 29registrati nei singoli esercizi del triennio precedente, fermo restando il conseguimento degli obiettivi di risparmio previsti a regime. Tutto ciò considerato, ritiene quindi necessario acquisire l'avviso del Governo in merito all'opportunità di inserire la citata disposizione anche nell'articolo 9 del presente provvedimento.
  Formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
   esaminata la proposta di legge C. 290 e abb.-A, recante Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;
   ritenuto che:
    all'articolo 7, comma 1, secondo periodo, risulta necessario precisare che gli interventi contenuti nel Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici sono finanziati nei limiti delle risorse e secondo le modalità di cui all'articolo 9;
    all'articolo 9, comma 4, risulta necessario precisare che la dotazione del Fondo è parametrata a una quota parte delle entrate derivanti dal contributo di cui all'articolo 59, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come sostituito dal comma 5 del presente articolo, determinata tenendo conto di quanto stabilito dall'articolo 2, comma 617-bis, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi di risparmio a regime richiamati dal citato comma 617-bis;
    all'articolo 9, comma 7, risulta necessario sopprimere la previsione secondo cui le disponibilità del Fondo di cui all'articolo 59, comma 2-bis, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono trasferite al Fondo per lo sviluppo della produzione biologica, giacché il citato Fondo non presenta a legislazione vigente alcuna disponibilità residua,
  esprime sul testo del provvedimento in oggetto

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
   All'articolo 7, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: con le con le seguenti: nei limiti delle.
   All'articolo 9, sostituire il comma 4 con il seguente: 4. La dotazione del Fondo è parametrata a una quota parte delle entrate derivanti dal contributo di cui all'articolo 59, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come sostituito dal comma 5 del presente articolo, determinata tenendo conto di quanto stabilito dall'articolo 2, comma 617-bis, della legge 24 dicembre 2007 n. 244.
   All'articolo 9, comma 7, sostituire le parole: i Fondi di cui all'articolo 59, commi 2 e 2-bis, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono soppressi e le disponibilità esistenti negli stessi con le seguenti: il Fondo di cui all'articolo 59, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è soppresso e le disponibilità esistenti nello stesso».

  Il sottosegretario Massimo BITONCI, nel confermare le valutazioni già espresse nella XVII legislatura con riferimento all'atto C. 302 e l'effettiva possibilità di far fronte, nell'ambito delle risorse già previste a legislazione vigente, alle esigenze di funzionamento dei due tavoli tecnici previsti dagli articoli 5 e 16 del provvedimento, concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  Giuseppe BUOMPANE (M5S), relatore, comunica che l'Assemblea ha trasmesso in data odierna il fascicolo n. 1 degli emendamenti.Pag. 30
  Al riguardo, con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea segnala gli articoli aggiuntivi:
   Gadda 1.07, che prevede l'istituzione, attraverso il finanziamento di una banca dati pubblica, di un sistema volto a garantire la tracciabilità delle transazioni dei prodotti biologici, senza tuttavia recare né la quantificazione degli oneri né la relativa copertura finanziaria;
   Nevi 5.0100, che prevede, tra l'altro, che la notifica dell'attività di produzione con metodo biologico non sia soggetta al pagamento dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972, provvedendo al relativo onere, non quantificato, a valere sul Fondo di cui all'articolo 9 del presente provvedimento.

  Per quanto concerne, invece, le proposte emendative sulle quali ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:
   Nevi 1.102, che individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo l'autorità di indirizzo, controllo e coordinamento a livello nazionale in materia di importazione di prodotti agricoli biologici da Paesi terzi, attribuendo inoltre al Tavolo tecnico per la produzione biologica, di cui all'articolo 5, il compito di individuare le metodologie idonee a migliorare i controlli sul territorio nazionale. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di assicurare l'attuazione della proposta emendativa in esame nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche in riferimento agli ulteriori compiti attribuiti al Tavolo tecnico di cui all'articolo 5;
   Nevi 1.103, che attribuisce al Tavolo tecnico per la produzione biologica, di cui all'articolo 5, il compito ulteriore di individuare le metodologie idonee a migliorare i controlli sul territorio nazionale. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di assicurare l'attuazione della proposta emendativa in esame senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
   Luca De Carlo 7.10, la quale prevede che al Fondo per lo sviluppo della produzione biologica di cui all'articolo 9 del presente provvedimento sia altresì destinato annualmente il 50 per cento delle risorse derivanti dalle sanzioni previste dal decreto legislativo n. 20 del 2018. Al riguardo, ritiene necessario acquisire un chiarimento del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in esame, anche al fine di verificare se le predette risorse risultino già destinate ad altre finalità ovvero già scontate nei tendenziali di finanza pubblica;
   Nevi 18.0104, che delega il Governo all'adozione di uno o più decreti legislativi di riordino delle disposizioni vigenti in materia di agricoltura biologica, di importazione di prodotti di agricoltura biologica e di agricoltura biodinamica, nel rispetto di specifici princìpi e criteri direttivi, tra cui quelli concernenti la piena informatizzazione delle procedure amministrative relative all'agricoltura biologica nonché il rafforzamento del sistema dei controlli, senza peraltro prevedere una apposita clausola di neutralità finanziaria. Al riguardo, ritiene necessario acquisire un chiarimento del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in esame;
   identici Muroni 19.02, Benedetti 19.08 e Cenni 19.0100, le quali prevedono, tra l'altro, che entro sei mesi dall'approvazione del provvedimento in oggetto il Piano di Azione Nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari venga aggiornato al fine di garantire l'attuazione degli interventi medesimi di prevenzione e riduzione del rischio. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle proposte emendative.

Pag. 31

  Evidenzia infine che le restanti proposte emendative non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  Il sottosegretario Massimo BITONCI esprime parere contrario su tutte le proposte emendative puntualmente richiamate dal relatore, mentre esprime nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1.

  Ylenja LUCASELLI (FdI) chiede chiarimenti sul parere contrario espresso dal rappresentante del Governo sull'emendamento Luca De Carlo 7.10.

  Il sottosegretario Massimo BITONCI osserva che le risorse derivanti dalle sanzioni previste dal decreto legislativo n. 20 del 2018 non possono essere destinate al Fondo di cui all'articolo 9, nella misura del 50 per cento, senza prevedere una corrispondente copertura, in quanto dovrebbero già essere state scontate nei tendenziali.

  Giuseppe BUOMPANE (M5S), relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, propone pertanto di esprimere parere contrario sugli emendamenti 7.10, 1.102 e 1.103 e sugli articoli aggiuntivi 1.07, 5.0100, 18.0104, 19.02, 19.08 e 19.0100, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 119/2018: Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria.
C. 1408 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla VI Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Teresa MANZO (M5S), relatrice, osserva che il disegno di legge dispone la conversione del decreto-legge n. 119 del 23 ottobre 2018, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria. Segnala che il provvedimento, approvato con modificazioni dal Senato, è corredato di una relazione tecnica riferita al testo iniziale.
  In merito all'articolo 01, che reca disposizioni di modifica della soglia di accesso all'interpello sui nuovi investimenti, tenuto conto dell'abbassamento della soglia di ammontare degli investimenti al di sopra della quale può essere richiesto l'interpello, ritiene opportuno acquisire una conferma in merito alla possibilità per l'Agenzia delle entrate di svolgere le funzioni attribuitele con le risorse già disponibili a legislazione vigente.
  Riguardo all'articolo 1, rileva che la disposizione permette la definizione agevolata dei processi verbali di constatazione in relazione alla quale la relazione tecnica stima un effetto di incremento del gettito. La quantificazione del maggior gettito ascritto alla misura in esame si basa su un tasso di adesione del 4 per cento, incrementato rispetto a quello rilevato nell'accertamento per acquiescenza (3,5 per cento) al fine di considerare le condizioni di maggior favore per il contribuente correlate alla procedura in esame. Dal maggior gettito così determinato viene detratto quello derivante dal ravvedimento operoso, ipotizzando un effetto di sostituzione tra le due misure.
  Evidenzia che la relazione tecnica non sottrae invece dalla previsione di gettito le entrate connesse alla riscossione per acquiescenza che, analogamente al ravvedimento operoso, appare avere un profilo di sostituibilità con la procedura di definizione introdotta dalla norma in esame.
  Premessa l'opportunità di un chiarimento in proposito, rispetto al procedimento di calcolo indicato dalla relazione tecnica, rileva che l'importo annuo da ravvedimento operoso – che la relazione tecnica indica in 260 milioni di euro Pag. 32secondo il risultato conseguito nel 2017 – dovrebbe essere imputato interamente a riduzione delle somme che si prevede di incassare nel 2019. La relazione tecnica incorpora invece tale riduzione nel calcolo dell'ammontare complessivo da rateizzare, ottenendo quindi, come effetto finale, una diluizione – lungo l'intero arco temporale della rateizzazione – della predetta riduzione di gettito. In merito a tale impostazione ritiene opportuno acquisire un chiarimento, tenuto conto che la variazione di gettito andrebbe stimata rispetto a quello effettivamente atteso con riferimento a ciascun esercizio finanziario.
  Riguardo al profilo di rateizzazione – come già rilevato nel corso dell'esame presso il Senato – ritiene che andrebbe considerata la possibilità che si verifichino nel tempo possibili «abbandoni», tenuto conto che la definizione si perfeziona al momento del versamento della prima rata. La relazione tecnica sembrerebbe invece non considerare nella stima l'impatto finanziario associabile alle definizioni agevolate di quei contribuenti che potrebbero limitarsi a pagare la prima rata, senza corrispondere quelle successive, rendendo più complessa anche l'ordinaria attività di accertamento.
  Con riferimento alle modalità applicative, ritiene opportuno acquisire una conferma del fatto che gli adempimenti richiesti e le procedure previste, tenuto conto anche dell'impatto derivante dalla gestione di altre misure agevolative varate con il provvedimento in esame, potranno essere efficacemente svolti, per il conseguimento degli obiettivi di gettito stimati, avvalendosi delle dotazioni umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
  Per quanto riguarda l'articolo 2, rileva che la norma reca la disciplina della definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento, dalla quale, alla luce di quanto affermato dalla relazione tecnica, non derivano sostanziali effetti di gettito per via dell'effetto di sostituzione delle entrate da acquiescenza rispetto a quelle stimate per la definizione in esame. In proposito evidenzia che la neutralità finanziaria della disposizione si fonda sull'ipotesi assunta dalla relazione tecnica circa l'incremento dal 4 al 6 per cento della propensione alla definizione agevolata degli atti potenzialmente coinvolti dalla norma. La relazione tecnica tuttavia non fornisce i dati e gli elementi utili alla verifica di tale parametro, posto a fondamento del procedimento di stima. In proposito, ritiene che andrebbero acquisiti elementi di valutazione dal Governo, tenuto conto che, qualora tale incremento fosse più contenuto, non si verificherebbe una integrale corrispondenza tra gli effetti associabili alle due procedure, potendo determinarsi anche una riduzione di gettito sia in considerazione degli importi da corrispondere nell'ambito di ciascuna di esse, sia per il venire meno, con la misura in esame, dell'intera quota riferita a sanzioni e interessi.
  Rileva, altresì, che l'effetto di sostituzione tra l'impatto finanziario delle due procedure andrebbe valutato anche con riferimento alla modulazione temporale degli incassi in relazione alla rateizzazione concessa. Richiama inoltre le considerazioni già svolte con riferimento all'articolo 1 circa la possibilità – non considerata dalla relazione tecnica – che si verifichino «abbandoni», considerato che la definizione si perfeziona al momento del versamento della prima rata.
  Infine, anche con riguardo alla procedura in esame, ritiene opportuno acquisire una conferma del fatto che gli adempimenti richiesti e le procedure previste, tenuto conto anche dell'impatto derivante dalla gestione di altre misure agevolative previste dal provvedimento in esame, possano essere efficacemente svolti, per il conseguimento degli obiettivi di gettito stimati, avvalendosi delle dotazioni umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
  Riguardo all'articolo 2, comma 2-bis, che prevede disposizioni in materia di reverse charge, rileva che la disposizione proroga l'applicabilità della disciplina del reverse charge a talune categorie di cessioni. In proposito, tenuto conto della finalità antielusiva della medesima disciplina, Pag. 33non formula osservazioni, ferma restando la necessità di acquisire una conferma in merito alla compatibilità della disposizione con l'ordinamento europeo.
  In merito agli articoli 3 e 4, che prevedono una definizione agevolata dei carichi e stralcio di debiti fino a 1.000 euro, in merito ai profili di quantificazione, alla luce dei dati e degli elementi forniti dalla relazione tecnica nonché degli elementi aggiuntivi indicati nella nota del Governo trasmessa nel corso dell'esame presso il Senato, non formula osservazioni.
  Riguardo all'articolo 5, che prevede una definizione agevolata delle risorse proprie dell'Unione europea, in merito ai profili di quantificazione, alla luce dei dati e degli elementi forniti dalla relazione tecnica e dalla nota del Governo trasmessa nel corso dell'esame presso il Senato, non formula ulteriori osservazioni.
  Per quanto riguarda l'articolo 6, che prevede una definizione agevolata delle controversie tributarie, in merito ai profili di quantificazione, prende atto dei dati e dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica e dalla nota del Governo con riferimento al testo originario. Evidenzia, tuttavia, che nel corso dell'esame presso il Senato sono state apportate delle modifiche relative alle percentuali di pagamento in caso di definizione nei vari gradi di giudizio. Ritiene quindi opportuno acquisire l'avviso del Governo riguardo all'eventuale incidenza di tali modifiche rispetto alla stima indicata dalla relazione tecnica.
  Per quanto concerne l'articolo 7, che prevede una regolarizzazione volontaria di periodi d'imposta precedenti, evidenzia che la disposizione prevede l'applicazione alle società sportive dilettantistiche della definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento prevista dall'articolo 2, con versamento di un importo pari al 50 per cento delle maggiori imposte accertate ed al 5 per cento delle sanzioni irrogate e degli interessi dovuti e della definizione agevolata delle liti pendenti dinanzi alle commissioni tributarie di cui all'articolo 6. In proposito la relazione tecnica non sconta effetti di gettito, prevedendo tuttavia, con riferimento alla definizione degli avvisi di accertamento, un maggior gettito pari a circa 800 mila euro annui.
  Tale previsione non sembra peraltro tener conto della necessità di decurtare dall'importo atteso quello previsto a legislazione vigente, che potrebbe venir meno in applicazione della disposizione in esame. Sul punto ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo.
  Con riferimento alle liti pendenti, rinvia a quanto osservato in relazione all'articolo 6, tenuto conto che – secondo quanto riportato dalla nota del Governo trasmessa al Senato – la stima degli effetti relativi alle liti instaurate da associazioni e società sportive risulta inclusa in quella, più generale, delle controversie pendenti oggetto della definizione ai sensi dell'articolo 6.
  In merito all'articolo 8, che prevede una definizione agevolata delle imposte di consumo, rileva quanto segue.
  Ritiene innanzitutto che andrebbero forniti chiarimenti in merito all'ammontare del gettito ordinario d'imposta incluso nelle previsioni per l'anno 2018. Rispetto a tale valore, infatti, si dovrebbe procedere al computo degli effetti negativi per minori entrate tributarie ai fini dei saldi di finanza pubblica, mentre la relazione tecnica effettua la stima considerando i dati acquisiti fino al 30 settembre 2018. Non sono inoltre evidenti le ragioni in base alle quali il mancato gettito dovuto alle disposizioni in esame non viene considerato ai fini del saldo netto da finanziare (bilancio dello Stato), in relazione al quale il prospetto riepilogativo non stima invece alcun effetto.
  Ritiene inoltre che analoghe informazioni andrebbero acquisite in merito all'ammontare delle entrate da accertamento incluse nelle previsioni, anch'esse riferite a tutti i prodotti, contenenti o meno nicotina.
  Per quanto riguarda il debito tributario riferito alle annualità pregresse, prende atto che gli importi indicati dalla relazione tecnica sono al netto delle sanzioni ed interessi, come precisato nella nota del Governo. La stessa nota, peraltro, ha anche Pag. 34chiarito che i valori indicati non comprendono il debito tributario riferito a prodotti non contenenti nicotina. In merito a tale ultimo aspetto rileva che la neutralità della misura in esame, in relazione ai suddetti prodotti, presuppone che le relative entrate non siano state scontate ai fini delle previsioni tendenziali. In proposito considera opportuna una conferma.
  Con riferimento all'imputazione degli effetti al solo esercizio 2018, l'ipotesi incorporata nella relazione tecnica presuppone che – rispetto all'imposta dovuta, pari complessivamente a 186,6 milioni di euro – il 5 per cento previsto per aderire alla definizione agevolata sia versato interamente nell'esercizio 2018, laddove i termini di scadenza sono invece fissati per il 2019. L'effettuazione di parte dei versamenti nel 2019 comporterebbe quindi minori entrate nel 2018 rispetto a quelle stimate dalla relazione tecnica.
  Inoltre, rileva che l'imputazione del complesso degli effetti al solo esercizio 2018 sembra non tener conto dei profili di cassa dovuti alla possibilità di rateizzazione fino a 120 rate mensili. In merito a tali aspetti ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo.
  Ritiene infine che andrebbe chiarito se in caso di pagamento rateale sia prevista l'applicazione degli interessi, tenuto conto che questi ultimi non sono espressamente previsti.
  Riguardo all'articolo 9, commi da 1 a 8, che recano disposizioni sulle irregolarità formali, rileva che la quantificazione appare corretta sulle base delle ipotesi adottate dalla relazione tecnica.
  Per quanto concerne l'articolo 9, commi da 9 a 11, che recano disposizioni finanziarie, non ha osservazioni da formulare.
  In merito all'articolo 9, comma 12, in materia di rimborsi accise, non formula osservazioni, tenuto conto che la disposizione determina una priorità nell'erogazione dei rimborsi, fermo restando l'ammontare complessivo degli stessi.
  In merito ai profili di copertura, fa presente che il comma 10 dell'articolo provvede alla copertura delle minori entrate, pari a 130 milioni di euro per l'anno 2021, derivanti dall'attuazione della disciplina sulla regolarizzazione delle irregolarità formali di cui al medesimo articolo 9, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014 (cap. 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze). Al riguardo, osserva che il Fondo in questione appare recare le necessarie disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro finanziario per il triennio 2019-2021, che emerge dal disegno di legge di bilancio per il 2019, nel testo approvato dalla Camera dei deputati (C. 1334). Ciò posto, considera comunque opportuno acquisire dal Governo una rassicurazione in merito al fatto che l'utilizzo di tali risorse non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo, anche in ragione dell'ulteriore ricorso al medesimo Fondo disposto dagli articoli 23, comma 3-bis, 25-decies, comma 13, e 26, comma 3, lettera m), del presente decreto.
  Per quanto riguarda l'articolo 9-bis, che prevede sanzioni per assegni senza clausola di trasferibilità, non formula osservazioni in considerazione del tenore ordinamentale della norma.
  In merito all'articolo 10, che reca disposizioni di semplificazione per l'avvio della fatturazione elettronica, evidenzia che la norma in esame interviene sulla disciplina relativa agli obblighi di fatturazione elettronica, prevedendo una riduzione del relativo ambito applicativo. Evidenzia, altresì, che altri articoli del provvedimento in esame recano disposizioni dirette ad esonerare categorie di contribuenti dall'applicazione della predetta disciplina sulla fatturazione elettronica.
  Pertanto, tenuto conto dei rilevanti effetti di maggior gettito ascritti in sede di introduzione della disciplina sulla fatturazione elettronica – dovuti, in particolare, all'emersione di nuova base imponibile determinata sia da un effetto deterrente, come il cambiamento di comportamento dei contribuenti infedeli e il potenziamento Pag. 35della cosiddetta tax compliance, sia dal rafforzamento dell'attività di controllo, come l'acquisizione più tempestiva delle informazioni – ritiene utile acquisire elementi per verificare la quota parte dei predetti effetti che potrebbe venir meno in considerazione della platea di contribuenti interessata dall'esonero dagli obblighi di fatturazione elettronica.
  Inoltre, tenuto conto che anche il profilo sanzionatorio concorre alla complessiva valutazione degli effetti finanziari ascritti alla disciplina originaria, ritiene che andrebbe verificato l'impatto finanziario determinato dall'attenuazione delle sanzioni previste dalla norma in esame.
  Considera infine opportuno fornire indicazioni in merito a quanto disposto dal comma 1-bis, con particolare riferimento alla possibilità per la Sogei Spa di far fronte agli adempimenti previsti, anche senza avvalersi di soggetti terzi.
  Riguardo all'articolo 10-bis, che reca disposizioni sulla fatturazione elettronica per gli operatori sanitari, in merito alla riduzione dell'ambito di applicazione della disciplina sulla fatturazione elettronica rinvia a quanto rilevato con riferimento all'articolo 10.
  In merito all'articolo 10-ter, che reca disposizioni sulla fatturazione elettronica per i servizi di pubblica utilità, rinvia a quanto indicato con riferimento all'articolo 10, in merito alla possibile riduzione del maggior gettito già scontato nei tendenziali con riguardo alla disciplina generale in materia di fatturazione elettronica.
  Nello specifico, ritiene che andrebbero acquisiti elementi in merito all'ammontare imponibile interessato dalla disposizione al fine di verificarne l'effettivo impatto finanziario. A tal fine, peraltro, ritiene che andrebbero anche esplicitate la modalità operative che saranno definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
  Riguardo agli articoli 11 e 12, che recano disposizioni per una semplificazione in tema di emissione e annotazione delle fatture, pur prendendo atto di quanto affermato dalla nota del Governo circa l'assenza di pregiudizio all'efficacia dell'azione di contrasto all'evasione fiscale, ritiene che andrebbe verificato se il termine più ampio previsto per l'emissione della fattura possa determinare, per le operazioni effettuate negli ultimi dieci giorni di ciascun periodo di liquidazione IVA, un differimento al periodo successivo. Tale aspetto andrebbe, in particolare, chiarito con riferimento all'ultima liquidazione periodica IVA – mensile o trimestrale – di ciascun anno, al fine di evitare effetti negativi di cassa.
  Segnala, inoltre, che la disposizione contenuta nell'articolo 11 sembrerebbe applicabile alle cosiddette «fatture immediate», in quanto per le cosiddette «fatture differite» rimane ferma la deroga prevista dall'articolo 21, comma 4, lettera a). Qualora fosse confermata l'applicazione alle sole «fatture immediate accompagnatorie» – ossia a fatture che non richiedono documento di trasporto in quanto emesse in via immediata anche per documentare la consegna del bene ceduto – ritiene che andrebbero forniti chiarimenti in merito alle modalità attuative e ai relativi effetti finanziari. In particolare, andrebbe chiarito se, in pendenza del termine di 10 giorni per l'emissione della fattura, il trasporto possa avvenire senza alcun documento di accompagnamento. In tale ipotesi infatti, potrebbe risultare affievolita l'efficacia delle verifiche fiscali in fase di trasporto dei beni.
  Per quanto concerne l'articolo 13, che reca disposizioni di semplificazione in tema di annotazione degli acquisti, pur prendendo atto di quanto affermato nella nota trasmessa nel corso dell'esame presso il Senato, secondo la quale la disposizione non reca pregiudizio rispetto all'efficacia dell'azione di contrasto all'evasione fiscale, rileva che, in base alla vigente normativa, gli obblighi di fatturazione elettronica non interessano l'intera platea dei contribuenti. Ulteriori esenzioni dall'applicazione della predetta disciplina sulla fatturazione elettronica sono introdotte anche nel provvedimento in esame (si veda l'articolo 10). Ritiene pertanto necessario acquisire conferma che, anche alla luce di Pag. 36tali esenzioni, la disposizione in esame non sia suscettibile di affievolire l'efficacia del contrasto all'evasione fiscale.
  Riguardo all'articolo 14, che reca disposizioni di semplificazione in tema di detrazione dell'IVA, non ha osservazioni da formulare.
  In relazione all'articolo 15, che reca disposizioni di coordinamento in tema di fatturazione elettronica, rinvia a quanto evidenziato con riguardo all'articolo 10, in merito alla possibile contrazione del maggior gettito già scontato in sede di introduzione della disciplina sulla fatturazione elettronica. Nello specifico, ritiene che andrebbero fornite indicazioni in merito alla quota dei predetti effetti finanziari, scontati a legislazione vigente, con riferimento ai soggetti cosiddetti «identificati» che verrebbero meno per effetto della norma in esame che prevede l'esclusione degli stessi dall'obbligo di fatturazione elettronica.
  Inoltre, ritiene che andrebbe acquisito l'avviso del Governo in merito all'eventuale effetto elusivo che le modifiche introdotte dal comma 1-bis potrebbero determinare, estendendo l'esonero dall'obbligo di tenuta di registri per chi integra la dichiarazione IVA precompilata.
  In merito all'articolo 15-bis, recante disposizioni di armonizzazione in tema di fatturazione elettronica, segnala che la disposizione appare volta ad introdurre talune fattispecie in presenza delle quali le pubbliche amministrazioni possano rifiutare le fatture elettroniche. La disposizione appare quindi suscettibile di ridurre l'ambito applicativo della disciplina sulla fatturazione elettronica. In proposito richiama le considerazioni svolte con riguardo all'articolo 10, in merito alla possibile riduzione del maggior gettito già scontato ai fini delle previsioni tendenziali.
  Riguardo all'articolo 16, che reca disposizioni in materia di giustizia tributaria digitale, tenuto conto dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica e dalla nota del Governo trasmessa al Senato, non formula osservazioni. Tuttavia, pur considerando l'esiguità degli importi, ritiene utili chiarimenti in merito alla mancata iscrizione di oneri per mancata riscossione dei diritti di copia anche nel 2018.
  Per quanto concerne l'articolo 16-bis, che reca disposizioni sui servizi accessori alla digitalizzazione della giustizia e alla gestione dei sistemi informativi sviluppati dal Ministero della giustizia, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione nel presupposto – sul quale ritiene necessaria una conferma – della possibilità per SOGEI (inclusa nel perimetro della pubblica amministrazione ai fini del conto consolidato) di esercitare i compiti previsti nel quadro delle risorse esistenti.
  In merito all'articolo 16-ter, che reca disposizioni sui servizi informatici in favore di Equitalia Giustizia Spa, ritiene che andrebbe chiarito se l'attività della SOGEI possa essere esercitata nel quadro delle risorse esistenti ovvero se sia prevista la corresponsione di risorse da parte di Equitalia Giustizia Spa, anch'essa inclusa nel perimetro della pubblica amministrazione ai fini dei conti di rilievo europeo.
  In merito agli articoli da 16-quater a 16-septies, che recano disposizioni per il contrasto all'evasione fiscale, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.
  Riguardo all'articolo 17, concernente l'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica e dalla nota del Governo in merito ai criteri di stima adottati, con particolare riferimento al profilo della prudenzialità.
  Tanto premesso, in considerazione del rilevante effetto ascritto alla norma, a titolo di maggiori entrate tributarie determinate dall'attività di contrasto all'evasione fiscale, vale a dire 1.679 milioni di euro annui in termini di competenza, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo circa l'opportunità di un abbattimento, in via prudenziale, di tali effetti finanziari al fine di considerare la riduzione dell'ambito applicativo della disposizione, per effetto dell'esclusione di talune zone, da individuare con apposito decreto ministeriale.Pag. 37
  Ulteriori chiarimenti, riferiti ai profili di prudenzialità, andrebbero forniti in merito alla quantificazione degli effetti finanziari relativi al credito d'imposta, tenuto conto che, secondo i dati riportati nella relazione tecnica, l'onere per la sostituzione o acquisto di un misuratore di cassa è di 250 euro e quello in caso di adeguamento è di 50 euro. Ai fini della stima, la relazione tecnica ipotizza che per il 97 per cento dei misuratori esistenti si provveda all'adeguamento e solo il 3 per cento degli esistenti sia sostituito.
  In merito alle disposizioni contenute nel comma 1-bis, introdotto dal Senato, ritiene che andrebbe acquisito l'avviso del Governo riguardo agli effetti finanziari riferiti ad una possibile riduzione dell'efficacia dell'attività di contrasto all'evasione fiscale.
  Riguardo all'articolo 18, che reca disposizioni sul rinvio della lotteria dei corrispettivi, non ha osservazioni da formulare.
  In merito all'articolo 18, commi 2-bis e 2-ter, che reca disposizioni in materia di enti del terzo settore, non ha osservazioni da formulare.
  In merito all'articolo 19, recante disposizioni in materia di accisa su energia elettrica, non ha osservazioni da formulare alla luce di quanto affermato dalla relazione tecnica e dalla nota del Governo trasmessa al Senato.
  Per quanto concerne l'articolo 20, che prevede l'estensione dell'istituto del gruppo IVA ai gruppi bancari cooperativi, evidenzia, come già emerso nel corso della discussione al Senato, che l'istituzione del gruppo IVA determina una riduzione della percentuale di indetraibilità della medesima imposta.
  Ritiene pertanto che andrebbe acquisita una valutazione degli effetti in termini di possibile riduzione del gettito IVA, sia pur parzialmente compensata dal conseguente incremento del gettito da imposte dirette.
  Riguardo all'articolo 20, comma 2-bis, che prevede un differimento di termine per le banche popolari, non ha osservazioni da formulare.
  In merito all'articolo 20-bis, che reca disposizioni sui sistemi di tutela istituzionale delle banche di credito cooperativo delle province autonome di Trento e Bolzano, non formula osservazioni per i profili di quantificazione tenuto conto che la norma incide su rapporti negoziali intercorrenti fra soggetti esterni al perimetro della pubblica amministrazione.
  In merito all'articolo 20-ter, concernente la vigilanza cooperativa, non formula osservazioni, tenuto conto che l'attività di vigilanza cooperativa è finanziata con il contributo biennale a carico degli enti cooperativi e che il decreto legislativo n. 220 del 2012, che la norma in esame integra, prevede una clausola esplicita di invarianza finanziaria.
  Riguardo all'articolo 20-quater, che prevede la sospensione temporanea delle minusvalenze nei titoli non durevoli, evidenzia che la disposizione consente ai soggetti che non adottano i principi contabili internazionali – tra i quali banche e assicurazioni – di adottare un criterio di valutazione dei titoli iscritti in bilancio diverso da quello previsto dalla disciplina vigente (valore di mercato). Rileva, in proposito, che tale opzione determina una variazione della base imponibile ai fini delle imposte dirette, con conseguente possibile riduzione del gettito tributario. Poiché la norma non è provvista di una copertura finanziaria e l'emendamento con il quale è stata introdotta non è corredato di relazione tecnica, ritiene necessario acquisire elementi di valutazione dal Governo volti a suffragare l'effettiva neutralità finanziaria delle disposizioni.
  Segnala, inoltre, che l'obbligo di accantonamento in apposita riserva indisponibile della differenza determinata tra i due criteri valutativi è previsto esclusivamente per le imprese di assicurazione e non anche per quelle del settore creditizio. Tenuto conto che tale obbligo – in virtù del quale la società accantona e non distribuisce la quota di utili riferibile alla mera applicazione del criterio «storico» in luogo di quello «di mercato» – risponde a criteri di prudenzialità, ritiene opportuno acquisire informazioni in merito Pag. 38alla mancata applicazione del medesimo criterio per le società del settore creditizio.
  Segnala, inoltre, che il comma 1 prevede la possibilità di estendere l'opzione – disposta dalla norma in esame con riferimento al periodo d'imposta 2018 – anche agli esercizi successivi. Tale estensione dovrebbe avvenire mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, «in relazione all'evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari». La previsione dell'adozione della proroga con decreto ministeriale determina pertanto una forma di delegificazione dell'intervento, in relazione al quale non sono espressamente previste modalità di verifica in sede parlamentare dei conseguenti effetti finanziari. In proposito considera opportuno acquisire l'avviso del Governo.
  Per quanto riguarda l'articolo 20-quinquies, che reca modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2007 n. 116, in materia di depositi dormienti, ritiene che andrebbero acquisiti chiarimenti riguardo alle eventuali implicazioni delle misure in esame rispetto al meccanismo di finanziamento del Fondo per l'indennizzo dei risparmiatori, di cui all'articolo 1, comma 343, della legge n. 266 del 2005, nel quale confluiscono le somme che derivano dall'estinzione dei rapporti contrattuali definiti «dormienti» di cui al citato decreto n. 116 del 2007. Con l'intervento in esame, infatti, parte delle somme relative ai predetti rapporti che, a normativa vigente, sarebbero confluite al Fondo, potrebbero essere oggetto di liquidazione in favore dei beneficiari, nel caso dei prodotti assicurativi, o di disposizione da parte degli eredi legittimi, nel caso di contratti di deposito. Alla luce di una possibile riduzione delle risorse che confluiranno al citato Fondo, ritiene opportuno confermare che la misura in esame non pregiudichi interventi già previsti o programmati a valere sulle medesime risorse.
  Infine, con riferimento agli adempimenti di natura amministrativa, ritiene che andrebbe confermato che le amministrazioni interessate – come l'Agenzia delle entrate e il Ministero dell'Interno per la fruizione dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente da parte di soggetti terzi – siano in grado di fornire il «servizio di cooperazione informatica» prevista dalle norme in esame con le risorse, umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
  Riguardo all'articolo 21, concernente le ferrovie dello Stato, rileva che le disposizioni in esame prevedono un contributo da parte del Ministero delle infrastrutture a RFI Spa per il finanziamento del contratto di programma, sia nella parte corrente che nella parte capitale. In proposito, non ha osservazioni da formulare, essendo l'onere limitato allo stanziamento previsto e alla luce di quanto confermato dal Governo durante l'esame parlamentare.
  In merito all'articolo 22, concernente il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e il Fondo per lo sviluppo e la coesione, osserva che l'imputazione di effetti alla norma in termini di indebitamento netto – oltre che di saldo netto da finanziare – appare conforme al trattamento contabile adottato in presenza di garanzie standardizzate secondo i criteri SEC2010. Peraltro considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla prudenzialità della mancata iscrizione di effetti in termini di fabbisogno, pur rilevando il carattere eventuale dei medesimi effetti, in quanto connessi al rischio di escussione delle garanzie.
  In merito ai profili di copertura, fa presente che l'articolo 22 assegna 735 milioni di euro per l'anno 2018 al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. Al relativo onere si provvede per un ammontare pari a 300 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2014-2020 – ai sensi del secondo periodo del comma 53 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013, e per la restante parte, pari a 435 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 26 del presente decreto, cui pertanto rinvia per una più puntuale esposizione. In merito, invece, all'utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione considera opportuna una rassicurazione Pag. 39del Governo relativamente al fatto che da tale utilizzo non derivino criticità ai fini della realizzazione degli interventi programmati a valere sul Fondo stesso.
  Riguardo all'articolo 22-bis, evidenzia che la disposizione, istitutiva di una nuova Autorità portuale, non è provvista di copertura finanziaria. Ritiene che andrebbe quindi acquisito l'avviso del Governo riguardo agli effetti sui saldi dell'intervento in esame, anche in considerazione del fatto che a precedenti normative, che hanno previsto riduzioni del numero delle Autorità, sono stati attribuiti effetti di risparmio, benché non scontati in via preventiva ai fini dei saldi di finanza pubblica.
  In merito all'articolo 22-ter, che prevede una proroga di adempimenti in materia di opere pubbliche, rileva che le disposizioni in esame intervengono in materia di sblocco di opere indifferibili, urgenti e cantierabili, prevedendo, in particolare, la modifica delle condizioni di appaltabilità e di cantierabilità. In proposito, ritiene che andrebbe chiarito se la disciplina possa presentare implicazioni riguardo allo sviluppo per cassa della spesa connessa al finanziamento della progettazione e della realizzazione di opere pubbliche.
  In merito all'articolo 22-quater, concernente le transazioni con le aziende farmaceutiche per il ripiano della spesa farmaceutica, considera necessario acquisire chiarimenti in merito agli effetti finanziari delle norme in esame, che appaiono accelerare il procedimento di definizione delle transazioni relative al ripiano della spesa farmaceutica territoriale per gli anni 2013, 2014 e 2015. Considera inoltre opportuno chiarire se gli importi relativi alle transazioni indicati dalla determina AIFA nella misura di circa 372 milioni di euro, sommati agli importi già versati e non oggetto di contestazione siano sufficienti a consentire il ripiano della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera per il triennio 2013-2015.
  Infine, ritiene necessario chiarire se l'importo effettivo dei ripiani e l'eventuale differenza rispetto a quanto originariamente stimato possa riflettersi negativamente sui risparmi di spesa ospedaliera ascritti al meccanismo del payback.
  Riguardo all'articolo 23, concernente l'autotrasporto, segnala che la disposizione individua nuove risorse, per l'anno 2018, destinate ad incrementare la dotazione finanziaria relativa alle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 106, della legge n. 266 del 2005.
  Rileva, in proposito, che l'introduzione di una maggiore deduzione forfetaria delle spese da parte degli autotrasportatori per il periodo d'imposta 2018 determina effetti di cassa nelle annualità 2018 e 2019 per il meccanismo di saldo e acconto, mentre la norma ed il prospetto riepilogativo considerano effetti finanziari per il solo anno 2018. In merito a tale aspetto considera necessario acquisire un chiarimento.
  In merito ai profili di copertura, fa presente che agli oneri derivanti dalle agevolazioni fiscali previste in favore dell'autotrasporto dal primo periodo del comma 1 dell'articolo 23, pari a 26,4 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede, ai sensi del medesimo comma:
   quanto a 10,4 milioni di euro per l'anno 2018 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1230, della legge n. 296 del 2006, che ha assegnato 190 milioni di euro annui a decorrere dal 2007 in favore di regioni e province autonome per il rinnovo del secondo biennio economico del contratto collettivo 2004-2007 relativo al settore del trasporto pubblico locale;
   quanto a 16 milioni di euro mediante utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato provenienti dall'incremento delle tariffe applicabili alle operazioni in materia di motorizzazione, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 2 del 2013, che alla data di entrata in vigore del decreto in esame non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono definitivamente acquisite, nel limite di 16 milioni di euro, al bilancio dello Stato.

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  Al riguardo, considera opportuna una assicurazione da parte del Governo circa il fatto che l'utilizzo delle risorse previste a copertura degli oneri non sia suscettibile di compromettere la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse medesime.
  Inoltre, segnala che l'articolo 23, comma 3, dispone l'incremento, in misura pari a 15 milioni di euro per l'anno 2018, del Fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti, di cui all'articolo 18-bis, comma 1, della legge n. 84 del 1994, da assegnare all'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 15 novembre 2018, delle somme destinate agli interventi di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della legge n. 454 del 1997, in materia di autotrasporto, non utilizzate al termine del periodo di operatività delle misure agevolative e giacenti sui conti correnti bancari n. 211390 e n. 211389 accesi presso la Banca nazionale del lavoro Spa.
  In proposito, ritiene necessario acquisire una conferma da parte del Governo circa l'effettiva disponibilità delle somme in questione, anche tenuto conto del fatto che analoga modalità di copertura è stata prevista per far fronte agli oneri derivanti dal contributo aggiuntivo assegnato – in misura pari a 4,2 milioni di euro per il 2018 – alla stessa Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale dal decreto-legge n. 109 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 130 del 2018.
  Infine, segnala che l'articolo 23, comma 3-bis, prevede l'incremento, in misura pari a 5 milioni di euro per l'anno 2018, delle risorse da corrispondere alle imprese ferroviarie per l'incentivazione del trasporto delle merci. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014 (cap. 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze). Al riguardo, fa presente che il Fondo in questione è stato oggetto di rifinanziamento in misura pari a 300 milioni di euro per l'anno 2018 e, pertanto appare recare le occorrenti disponibilità. Ciò posto, ritiene comunque opportuno acquisire dal Governo una rassicurazione in merito al fatto che l'utilizzo di tali risorse non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo, anche in ragione dell'ulteriore ricorso al medesimo Fondo per l'anno 2018 disposto dall'articolo 26, comma 3, lettera m), del presente decreto.
  In merito all'articolo 23-bis, recante disposizioni urgenti in materia di circolazione, rileva che le disposizioni in esame inaspriscono le sanzioni per i trasgressori dell'obbligo di assicurazione per invalidità civile.
  In proposito, non ha osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione, atteso che l'eventuale maggior gettito da sanzioni, di natura non predeterminabile nell'ammontare, non viene scontato ai fini dei saldi di finanza pubblica.
  Riguardo all'articolo 23-quater, commi da 1 a 3, che recano disposizioni sull'assegno di natalità, evidenzia che la stima appare corretta sulla base dei dati e delle ipotesi utilizzati dalla relazione tecnica, che risultano, a loro volta, in linea con i parametri utilizzati per la quantificazione dell'onere derivante dall'articolo 1, commi 248 e 249, della legge di bilancio 2018.
  Riguardo all'articolo 23-quater, commi 4 e 5, che prevedono interventi in campo sanitario, non ha osservazioni da formulare in quanto l'onere è limitato all'entità degli stanziamenti disposti.
  In merito all'articolo 24, concernente le missioni internazionali di pace, evidenzia che la norma integra di 130 milioni le dotazioni per il 2018 del fondo per il finanziamento della partecipazione alle missioni internazionali già previste dalla normativa vigente. Pur considerato che gli oneri recati dalla norma appaiono configurati come limiti massimi di spesa, al fine di valutare la congruità delle risorse stanziate, nonché gli effetti scontati in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, Pag. 41ritiene che andrebbero forniti elementi informativi in merito al quadro aggiornato, all'ultimo trimestre del 2018, delle esigenze finanziarie connesse alle missioni in atto, disaggregando i dati con riferimento alle diverse voci di spesa coinvolte.
  Riguardo all'articolo 24-ter, che reca modifiche al codice del terzo settore, considera opportuno acquisire i dati e gli elementi sottostanti la quantificazione del minor gettito ascritto alla disposizione in esame. Evidenzia, inoltre, che il comma 6 fa discendere gli oneri esclusivamente dai commi 2 e 3; andrebbe pertanto acquisito un chiarimento dal Governo con riferimento alla disposizione di cui al comma 4, tenuto conto che l'estensione dell'ambito applicativo delle detrazioni per erogazioni liberali appare determinare effetti negativi in termini di gettito, che non sembrano considerati dalla disposizione di copertura.
  Infine, con riguardo alle risorse utilizzate a copertura, ritiene che andrebbe acquisito l'avviso del Governo al fine di escludere che l'utilizzo delle stesse non pregiudichi interventi già previsti o programmati in base alla legislazione vigente.
  In merito ai profili di copertura, fa presente che il comma 6 dell'articolo 24-ter provvede alla copertura degli oneri derivanti dalle modifiche al Codice del Terzo settore introdotte dai commi 2 e 3 del medesimo articolo 23. In particolare, a tali oneri, valutati in 0,16 milioni di euro per l'anno 2018, in 0,34 milioni di euro per l'anno 2019, in 0,5 milioni di euro per l'anno 2020, in 1,75 milioni di euro per l'anno 2021 e in 1,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede:
   quanto a 0,16 milioni di euro per l'anno 2018, a 0,34 milioni di euro per l'anno 2019, a 0,5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 101, comma 11, del decreto legislativo n. 117 del 2017, che ha incrementato la dotazione del Fondo nazionale per il servizio civile;
   quanto a 1,75 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 72, comma 5, del citato decreto legislativo n. 117 del 2017, che ha incrementato la dotazione della seconda sezione del Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo settore.

  Al riguardo, ritiene opportuno acquisire dal Governo una rassicurazione in merito al fatto che l'utilizzo delle predette risorse non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati, rispettivamente, a valere sulle risorse del Fondo nazionale per il servizio civile e della seconda sezione del Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo settore.
  In merito all'articolo 24-quater, concernente il Fondo per gli investimenti delle regioni colpite da eventi calamitosi, evidenzia che il prospetto riepilogativo ipotizza un impatto di identica misura della norma sui tre saldi di finanza pubblica; tuttavia, per le spese per investimento, gli effetti sui saldi di indebitamento netto e fabbisogno sono in genere modulati su un arco temporale pluriennale. Ritiene pertanto che andrebbero esplicitate le ipotesi sottostanti la stima adottata.
  In merito ai profili di copertura, rileva che il comma 4 dell'articolo 24-quater provvede alla copertura degli oneri derivanti dall'istituzione di un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento alla Presidenza del Consiglio, per far fronte agli eventi calamitosi verificatisi nei mesi di settembre e ottobre 2018. In particolare, ai predetti oneri, pari a 474,6 milioni di euro per l'anno 2019 e a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:
   quanto a 13 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale relativo al bilancio triennale 2018-2020 di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze;Pag. 42
   quanto a 461,6 milioni di euro per l'anno 2019 e a 50 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 9, commi da 1 a 8, in materia di regolarizzazione di irregolarità formali.

  Al riguardo osserva che l'accantonamento del Fondo speciale di conto capitale di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze reca le occorrenti disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro finanziario per il triennio 2019-2021, che emerge dal disegno di legge di bilancio per il 2019, nel testo approvato dalla Camera dei deputati (C. 1334).
  Per quanto riguarda l'articolo 25, recante disposizioni in materia di CIGS per riorganizzazione o crisi aziendale, non ha osservazioni da formulare, tenuto conto che le disposizioni operano all'interno di limiti massimi di spesa e alla luce dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica.
  In merito all'articolo 25-bis, recante disposizioni sulla mobilità in deroga per i lavoratori dell'area di Termini Imerese e di Gela, rileva preliminarmente che le disposizioni appaiono di portata retroattiva in quanto riferite ad una platea di lavoratori che, alla data del 31 dicembre 2016, risultino beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o in deroga. Ai fini della verifica dei relativi effetti finanziari, ritiene quindi che andrebbero preliminarmente precisati modalità e tempi per l'erogazione dei benefici. Andrebbero altresì forniti gli elementi necessari per la stima dei relativi oneri, anche al fine di verificare la congruità delle risorse con le quali farvi fronte.
  In merito ai profili di copertura, fa presente che il comma 2 dell'articolo 25-bis, provvede agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni sul trattamento di mobilità in deroga per le aree di crisi industriale di Termini Imerese e di Gela introdotte dal comma 1 del medesimo articolo 25-bis.
  Ai predetti oneri, peraltro non quantificati, si provvede mediante le risorse finanziarie stanziate per interventi di integrazione salariale straordinaria per le imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa riconosciuta dal comma 11-bis dell'articolo 44 del decreto legislativo n. 148 del 2015. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo, da un lato, chiarisca quale sia l'entità degli oneri derivanti dalle citate disposizioni e, dall'altro, assicuri che le risorse utilizzate a copertura siano effettivamente disponibili e che il loro impiego non comprometta la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente.
  Riguardo all'articolo 25-ter, che reca disposizioni sulla mobilità in deroga in aree di crisi industriale complessa, rileva che le disposizioni in esame concedono ai lavoratori che hanno cessato o cessano la mobilità ordinaria o in deroga dal 22 novembre 2017 al 31 dicembre 2018 la mobilità ordinaria o in deroga per un periodo di 12 mesi, a condizione che a tali lavoratori siano contestualmente applicate misure di politica attiva.
  In proposito, ritiene preliminarmente necessario un chiarimento riguardo alla decorrenza dell'applicazione del beneficio per i soggetti che abbiano già cessato la mobilità ordinaria al momento di entrata in vigore della disposizione in esame. Ciò anche al fine della corretta stima ed imputazione temporale dei relativi oneri.
  Osserva in proposito che l'onere in questione viene definito dalla norma esclusivamente in termini di indebitamento netto e fabbisogno, mentre in termini di saldo netto da finanziare dovrebbe valere il rinvio disposto dalla norma alle risorse di cui al comma 143 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2018, che ha previsto la copertura di disposizioni onerose a valere su una quota di 34 milioni di euro delle risorse del fondo sociale per l'occupazione.
  Ciò posto, ritiene che andrebbero acquisiti gli elementi alla base della quantificazione degli oneri con riferimento ai diversi saldi di finanza pubblica. Andrebbe inoltre chiarito se e in quale misura le predette risorse del Fondo sociale per l'occupazione risultino tuttora disponibili, Pag. 43tenuto conto che la legge di bilancio per il 2018 ne prevedeva l'utilizzo a copertura di altre disposizioni onerose.
  Ritiene che analoghe indicazioni andrebbero fornite con riguardo alla disponibilità per il 2019 delle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e del Fondo per gli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente per la compensazione degli effetti ascritti in termini di fabbisogno e indebitamento netto.
  In merito ai profili di copertura, fa presente che l'articolo 25-ter, comma 2, provvede alla copertura dell'onere derivante dalla concessione del trattamento di mobilità in deroga ai lavoratori occupati in aziende localizzate in aree di crisi industriale complessa, prevista dal comma 1 del medesimo articolo 25-ter. In particolare, ai predetti oneri, peraltro non quantificati, si fa fronte mediante le risorse di cui al comma 143 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017, pari a 34 milioni di euro per l'anno 2018 attinte dal Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008, finalizzate a interventi di integrazione salariale straordinari e al trattamento di mobilità in deroga. Ciò posto, ritiene necessario che il Governo, da un lato, chiarisca l'ammontare degli oneri derivanti dalle disposizioni in esame e, dall'altro, assicuri che le predette risorse siano ancora disponibili e che il loro utilizzo non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente.
  Per quanto riguarda l'articolo 25-quater, rileva che le disposizioni in esame istituiscono un Tavolo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il contrasto al fenomeno del caporalato, i cui componenti non percepiscono emolumenti, fatto salvo il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno. La norma specifica altresì che l'onere per il funzionamento del Tavolo è posto a carico del Fondo nazionale per le politiche migratorie. Ritiene quindi che andrebbe indicato l'ammontare del predetto onere, esplicitando i relativi elementi di stima.
  Con riferimento al supporto di una segreteria costituita nell'ambito delle ordinarie risorse umane e strumentali della direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del lavoro, considera utile acquisire dati ed elementi volti a confermare la sostenibilità di detti adempimenti in capo all'amministrazione indicata, senza nuovi o maggiori oneri.
  In merito all'articolo 25-quinquies, concernente i finanziamenti per le imprese agricole colpite da eventi sismici del 2012, rileva che la disposizione modifica le modalità di erogazione dei finanziamenti previsti per la ricostruzione nei territori colpiti dal sisma del 2012 e di utilizzo del credito d'imposta previsto dall'articolo 3-bis del decreto-legge n. 95 del 2012.
  In proposito, pur tenendo conto che la concessione dei predetti crediti d'imposta opera entro i limiti annui corrispondenti all'autorizzazione di spesa disposta dal citato articolo 3-bis, ritiene opportuno acquisire dati aggiornati ed elementi di valutazione volti a verificare la congruità delle risorse autorizzate, in ragione sia dei numerosi interventi legislativi che hanno via via ridotto la suddetta autorizzazione di spesa sia delle nuove modalità di erogazione previste dalla norma in esame.
  Queste ultime infatti, da un lato, determinano effetti di anticipazione dei finanziamenti, non più modulati sulla base degli stati di avanzamento dei lavori, dall'altro, prevedendo la possibilità di cessione del credito di imposta alla banca finanziatrice, comportano un incremento dell'impatto da scontare in termini di fabbisogno e di indebitamento netto secondo i criteri definiti nel quadro della contabilità europea.
  In merito all'articolo 25-sexies, che reca disposizioni per il miglioramento dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, considera necessario acquisire una conferma che la proroga disposta per il 2018 della specifica destinazione di una quota delle risorse complessive del Servizio sanitario nazionale, pari a 32,5 milioni di Pag. 44euro, non pregiudichi gli interventi già previsti a legislazione vigente e finanziati a valere sulle medesime risorse.
  In merito all'articolo 25-septies, concernente le regioni in piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.
  In merito all'articolo 25-octies, recante misure per il rilancio di Campione d'Italia, rileva che la relazione tecnica evidenzia che la quantificazione è stata effettuata mediante utilizzo di un modello di microsimulazione. Non sono quindi forniti i parametri ed i dati necessari per la verifica della stima fornita.
  Ritiene pertanto opportuno acquisire gli elementi sottostanti la stima, con particolare riguardo alla platea dei soggetti considerata, tenuto conto che la norma include nell'ambito dei beneficiari le imprese individuali, le società di persone, le società e gli Enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e c) del TUIR iscritti alla Camera di Commercio di Como e aventi la sede sociale operativa o una unità locale nel comune di Campione d'Italia.
  In merito ai profili di copertura, fa presente che il comma 7 dell'articolo 25-octies provvede alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 4 a 6 del medesimo articolo 25-octies, aventi ad oggetto la disciplina fiscale applicabile nel comune di Campione d'Italia, pari a 7,4 milioni di euro per l'anno 2019, a 11,33 milioni di euro per l'anno 2020 ed a 10,53 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. In particolare, ai predetti oneri si provvede:
   quanto a 7,4 milioni di euro per l'anno 2019 e a 11,33 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 9, commi da 1 a 8, in materia di regolarizzazione di irregolarità formali;
   quanto a 10,53 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (cap. 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze).

  Ciò posto, per quanto riguarda l'utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica, ritiene opportuno acquisire dal Governo una conferma in merito alla effettiva sussistenza delle risorse previste a copertura, nonché una rassicurazione in merito al fatto che il loro utilizzo non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo.
  Riguardo all'articolo 25-novies, evidenzia che la disposizione introduce un'imposta sui trasferimenti in denaro in misura pari all’ 1,5 per cento del valore di ogni singola operazione effettuata, a partire da un importo minimo di euro 10.
  In merito ai profili di quantificazione, ritiene che andrebbe preliminarmente chiarito se, ai fini della stima, sia stato considerato un abbattimento che tenga conto del limite minimo previsto dalla norma (10 euro) per la sottoposizione a tassazione degli importi trasferiti.
  Evidenzia inoltre che i dati di fonte Banca d'Italia, così come si evince dalla «Nota sulla segnalazione statistica delle rimesse», tengono conto delle transazioni effettuate tramite un istituto di pagamento o altro intermediario finanziario. Poiché la disposizione in esame considera invece le sole transazioni effettuate da istituti di pagamento, ritiene che andrebbe chiarito se ciò possa ridurre l'ammontare utilizzabile ai fini della stima.
  Ritiene infine opportuno acquisire l'avviso del Governo sulla possibilità, già rilevata dalla relazione tecnica riferita al comma 15 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 16 del 2012 – che dispose l'abrogazione dell'imposta sulle transazioni monetarie – che l'introduzione di una tassazione sulle predette transazioni possa comportare una migrazione di flussi monetari dai canali di trasferimento ufficiali a quelli non autorizzati, con effetti riduttivi del maggior gettito ascritto alla disposizione in esame.
  Riguardo all'articolo 25-decies, che reca disposizioni sulla circolazione e sulla vendita Pag. 45di sigarette elettroniche, rileva che la quantificazione appare corretta sulla base dei dati e delle ipotesi utilizzati dalla relazione tecnica.
  In merito ai profili di copertura, fa presente che il comma 13 dell'articolo 25-decies provvede alla copertura degli oneri derivanti dalla riforma delle imposte gravanti sui succedanei dei prodotti da fumo, introdotta dal medesimo articolo 25-decies, pari a 70 milioni annui a decorrere dal 2019. In particolare, ai predetti oneri si provvede:
   quanto a 7 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (cap. 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze);
   quanto a 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (cap. 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze).

  Ciò posto, rinvia a quanto detto in precedenza con riguardo all'articolo 9, in merito al Fondo per le esigenze indifferibili, e all'articolo 25-octies, in merito al Fondo per interventi strutturali di politica economica.
  Riguardo all'articolo 25-undecies, concernente il prezzo massimo di cessione di immobili di edilizia convenzionata, non ha osservazioni da formulare.
  In merito all'articolo 26, comma 3, lettera c), concernente l'utilizzo a fini di copertura di proventi delle aste di quote di emissione, ritiene che andrebbe escluso che l'utilizzo di parte dei proventi delle aste per emissioni sia suscettibile di pregiudicare iniziative già programmate o avviate a legislazione vigente oppure l'adempimento di obblighi derivanti dalla normativa europea di settore.
  In merito ai profili di copertura, rileva che l'articolo 26 reca, al comma 3, la copertura degli oneri derivanti da una pluralità di disposizioni contenute nel provvedimento in esame. Si tratta, in particolare, delle seguenti disposizioni:
   definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione – cosiddetta rottamazione delle cartelle esattoriali – nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2017 (articolo 3);
   annullamento automatico dei debiti tributari fino a 1.000 euro, comprensivo di capitale, interessi e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1o gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 (articolo 4);
   estensione della definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione a quelli concernenti i dazi doganali, i contributi provenienti dall'imposizione di diritti alla produzione dello zucchero – risorse proprie tradizionali UE – nonché l'IVA sulle importazioni, nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2017 (articolo 5);
   regolarizzazione con versamento volontario di periodi d'imposta precedenti per le società e le associazioni sportive dilettantistiche (articolo 7);
   definizione agevolata di debiti tributari maturati fino al 31 dicembre 2018 – per i quali non sia intervenuta sentenza passata in giudicato – relativi alle imposte di consumo sui prodotti contenenti nicotina o altre sostanze idonei a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati, cosiddetti succedanei del tabacco, e sui prodotti liquidi da inalazione senza combustione costituiti da sostanze diverse dal tabacco, non destinati ad essere usati come medicinali, contenenti o meno nicotina (articolo 8);
   possibilità per i contribuenti, entro il 31 maggio 2019, di correggere errori od omissioni e integrare le dichiarazioni fiscali presentate entro il 31 ottobre 2017 (articolo 9);
   possibilità per le parti di partecipare a distanza all'udienza pubblica di cui Pag. 46all'articolo 34 del decreto legislativo n. 546 del 1992, mediante un collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo del domicilio indicato dal contribuente, dal difensore, dall'ufficio impositore o dai soggetti della riscossione, con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto viene detto (articolo 16, comma 4);
   obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi (articolo 17);
   rinvio al 1o gennaio 2020 del termine di decorrenza della lotteria nazionale dei corrispettivi, precedentemente fissato al 1o gennaio 2018 (articolo 18);
   estensione dell'istituto del gruppo IVA ai gruppi bancari cooperativi (articolo 20);
   trasferimento di risorse a Rete ferroviaria italiana per il finanziamento del contratto di programma – parte servizi 2016-2021 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa e del contratto di programma – parte investimenti 2017-2021 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa (articolo 21);
   incremento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese per 435 milioni di euro per l'anno 2018 (articolo 22);
   incremento del Fondo per il finanziamento delle missioni internazionali per 130 milioni di euro per l'anno 2018 (articolo 24);
   incremento del Fondo per la riduzione della pressione fiscale (articolo 26, comma 1);
   incremento del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente per gli anni dal 2020 al 2023 (articolo 26, comma 2).

  Agli oneri recati dalle predette disposizioni si provvede:
   quanto a 589.305.117 euro per l'anno 2018, che aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 818.805.117 euro per l'anno 2018 e a 20.500.000 euro per l'anno 2019, mediante riduzione delle dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri come indicate nell'elenco 1 allegato al decreto in commento;
   quanto 150 milioni euro per l'anno 2018, mediante utilizzo delle somme derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non siano state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono pertanto acquisite, nel predetto importo di 150 milioni di euro per il 2018, definitivamente al bilancio dello Stato, anziché essere destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori;
   quanto a 70 milioni di euro per l'anno 2018, mediante utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per una quota di 35 milioni e al Ministero dello sviluppo economico per una quota di 35 milioni, versate all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite definitivamente all'erario;
   quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 17 agosto 1957, n. 848, recante «Esecuzione dello Statuto delle Nazioni Unite firmato a San Francisco il 26 giugno 1945», intendendosi conseguentemente che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale provvederà agli adempimenti eventualmente necessari, anche sul piano internazionale, per rinegoziare Pag. 47i termini dell'accordo internazionale concernente la determinazione del contributo all'organismo delle Nazioni Unite;
   quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2018, mediante le somme di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, iscritte nel conto dei residui dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario. Tali somme concernono gli oneri connessi al canone d'affitto che la Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata a stipulare in relazione all'utilizzo del termovalorizzatore di Acerra, quantificati dalla citata disposizione in 30 milioni di euro annui dal 2010 al 2024;
   quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente relativo al bilancio triennale 2018-2020 di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che reca le necessarie disponibilità;
   quanto a 462.500.000 euro per l'anno 2019, a 1.872.500.000 euro per l'anno 2020, a 2.512.800.000 euro per l'anno 2021, a 2.385.700.000 euro per l'anno 2022, a 2.395.600.000 euro per l'anno 2023, a 1.731.600.000 euro per l'anno 2024 e a 1.689.600.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, che aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 41.225.000 di euro per l'anno 2018, a 460.670.390 euro per l'anno 2019, a 2.585.752.875 euro per l'anno 2020, a 3.423.888.078 euro per l'anno 2021, a 3.444.868.857 euro per l'anno 2022, a 3.551.176.417 euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto;
   quanto a 23.943.052 euro per l'anno 2018, mediante corrispondente utilizzo delle somme iscritte nel fondo di conto capitale istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi della procedura prevista per l'eliminazione delle somme iscritte nel conto dei residui cui non corrispondono più effettive obbligazioni dall'articolo 49, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 66 del 2014 (cap. 7496);
   quanto a 16,614 milioni di euro per il 2018, mediante utilizzo delle somme relative ai rimborsi corrisposti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle operazioni internazionali di pace, di cui all'articolo 8, comma 11, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, che alla data di entrata in vigore del presente decreto non sono ancora riassegnate al fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge n. 145 del 2016, e che restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato;
   quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione relativo al ciclo di programmazione 2014-2020, che reca le necessarie disponibilità;
   quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2018, mediante riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (cap. 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze). Conseguentemente, le risorse del medesimo Fondo accantonate ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge n. 99 del 2017, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2018, sono rese disponibili a seguito della modifica intervenuta del trattamento contabile ai fini dell'indebitamento netto dell'operazione relativa alla Banca Popolare di Vicenza Spa e di Veneto Banca Spa.

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  Tutto ciò premesso, osserva quanto segue:
   in merito alla copertura di cui alla lettera b) del comma 2, ritiene necessario che il Governo fornisca assicurazioni riguardo all'effettiva sussistenza delle risorse previste a copertura – ossia delle sanzioni dell'Autorità per la concorrenza e il mercato che rimangono acquisite all'entrata – nonché circa il fatto che il loro utilizzo non sia comunque suscettibile di compromettere la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse medesime;
   con riguardo alla copertura di cui alla lettera c) del comma 2, ritiene necessario che il Governo assicuri che l'utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2, dei quali si prevede la definitiva acquisizione all'erario, non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione delle finalità già previste a legislazione vigente a valere sui proventi stessi;
   in merito alla copertura di cui alla lettera e) del comma 2, ritiene necessario che il Governo fornisca assicurazioni in merito all'effettiva disponibilità ed utilizzabilità delle risorse iscritte nel conto dei residui del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, posto che, in linea di principio, esse dovrebbero corrispondere alla pregressa assunzione di impegni di spesa rispetto ai quali non si è concretizzata la fase del pagamento;
   con riguardo alla copertura di cui alla lettera f) del comma 2, ritiene necessario che il Governo assicuri che l'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale non sia preordinato all'adempimento di obblighi internazionali;
   in merito alla copertura di cui alla lettera g) del comma 2 non ha osservazioni da formulare, preso atto degli effetti, in termini di maggiori entrate ovvero di minori spese, ascritti alle singole disposizioni del decreto in esame, in linea con quanto riportato nella relazione tecnica;
   con riguardo alla copertura di cui alla lettera h) del comma 2, ritiene necessario che il Governo assicuri l'effettiva disponibilità delle risorse nel fondo di conto capitale del Ministero dell'economica e delle finanze ai sensi della procedura prevista per l'eliminazione delle somme iscritte nel conto dei residui cui non corrispondono più effettive obbligazioni dall'articolo 49, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 66 del 2014;
   in merito alla copertura di cui alla lettera i) del comma 2, ritiene necessario che il Governo assicuri che i rimborsi corrisposti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle operazioni internazionali di pace affluiranno all'entrata del bilancio dello Stato entro la fine dell'anno e che la mancata destinazione di tali risorse al fondo missioni internazionali non comprometta la congruità del finanziamento destinato delle missioni stesse, tenendo conto del rifinanziamento di 130 milioni per l'anno 2018 del predetto fondo disposto dall'articolo 24;
   con riguardo alla copertura di cui alla lettera l) del comma 2 a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione relativo al ciclo di programmazione 2014-2020 per l'anno 2018 rinvia a quanto detto con riferimento all'articolo 22 in merito al medesimo Fondo;
   con riguardo alla copertura di cui alla lettera m) del comma 2 a valere per l'anno 2018 sul Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, rinvia a quanto detto con riferimento all'articolo 9 in merito al Fondo per le esigenze indifferibili.

  Il sottosegretario Massimo BITONCI deposita agli atti della Commissione la Pag. 49relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 (vedi allegato) e si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice nel corso di altra seduta.

  Claudio BORGHI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.25.

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