CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 14 novembre 2018
92.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Comitato per la legislazione
COMUNICATO
Pag. 3

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

  Mercoledì 14 novembre 2018.— Presidenza della presidente Fabiana DADONE.

  La seduta comincia alle 8.30.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.
C. 1346 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla Commissione I).
(Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazioni).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Devis DORI, relatore, dopo aver illustrato sinteticamente i contenuti del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:
  «Il Comitato per la legislazione,
   esaminato il disegno di legge n. 1346 e rilevato che:
    sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:
   il decreto-legge, originariamente composto da 40 articoli, risulta incrementato, a seguito dell'esame al Senato, a 74 articoli complessivi; il provvedimento appare riconducibile a due finalità: da un lato quella di intervenire sulla disciplina della protezione internazionale, dall'altro quella di rafforzare i dispositivi della sicurezza Pag. 4pubblica, con particolare ma non esclusivo riferimento alla minaccia del terrorismo e alla criminalità di tipo mafioso; in questo contesto appaiono meritevoli di approfondimento, per quanto concerne il rispetto dell'omogeneità di contenuto, le disposizioni di cui all'articolo 15 (in materia di attribuzione all'Avvocatura dello Stato delle competenze di agente dello stato italiano presso la Corte europea dei diritti dell'uomo, nonché di gratuito patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario e di processo amministrativo telematico), all'articolo 32-quater (disposizioni in materia di tecnologia 5G) e all'articolo 32-sexies (istituzione del Centro Alti Studi del Ministero dell'interno);
   per quel che concerne il rispetto del requisito dell'immediata applicabilità delle norme contenute nei decreti-legge, di cui all'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 74 articoli del provvedimento solo 10 rinviano a successivi provvedimenti attuativi;
   i commi da 2 a 5 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione, inseriti al Senato, contengono due deleghe al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere, rispettivamente, del personale delle forze armate e di quello delle forze di polizia; si ricorda in proposito che l'articolo 15, comma 2, lettera a) della legge n. 400 del 1988 vieta che il Governo possa, mediante decreto-legge, conferire deleghe legislative ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione e che i limiti di contenuto previsti dalla legge n. 400 del 1988 sono sempre stati considerati applicabili, dal Comitato per la legislazione, anche al disegno di legge di conversione nel suo iter parlamentare; ciò è avvenuto anche successivamente alla sentenza n. 237 del 2013 della Corte costituzionale che pure ha riconosciuto al Parlamento, nell'approvare la legge di conversione di un decreto-legge, la possibilità di esercitare la propria potestà legislativa anche introducendo, con disposizioni aggiuntive, contenuti normativi ulteriori, nel rispetto, tuttavia, del limite dell'omogeneità complessiva dell'atto normativo rispetto all'oggetto o allo scopo;
    sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:
   l'articolo 9, comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, prevede la decisione entro cinque giorni sulla domanda di protezione internazionale presentata da un soggetto proveniente da un Paese designato sicuro; il successivo capoverso 1-ter prevede invece l'applicazione per i medesimi soggetti di una procedura di esame della domanda che contempla la decisione finale entro nove giorni complessivi;
   l'articolo 14, comma 1, lettera d), introduce nell'ordinamento la fattispecie della revoca della cittadinanza acquisita per matrimonio, per naturalizzazione o da parte dello straniero nato in Italia che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, in caso di condanna definitiva per reati di terrorismo ed eversione; la disposizione non chiarisce però se la revoca operi anche nel caso in cui, a seguito della medesima, il soggetto condannato per i reati previsti si possa trovare in condizione di apolidia; nel silenzio della norma sembra doversi accedere a tale interpretazione; in senso contrario spinge invece la considerazione che rimane vigente nell'ordinamento la legge n. 162 del 2015 di autorizzazione alla ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite sulla riduzione dei casi di apolidia del 1961, che consente agli Stati contraenti di mantenere nel proprio ordinamento unicamente le fattispecie di revoca della cittadinanza previste al momento della firma, della ratifica o dell'adesione (e quindi non quella di cui all'articolo 14, introdotta successivamente);
   altre disposizioni del provvedimento appaiono meritevoli di approfondimento per quel che concerne la chiarezza della formulazione; in particolare:
    l'articolo 7-bis, comma 1, lettera b), prevede che la decisione di rigetto di una Pag. 5domanda di protezione internazionale presentata da un soggetto proveniente da un Paese designato sicuro sia motivata dando atto esclusivamente che il richiedente non ha dimostrato la sussistenza di gravi motivi per ritenere non sicuro il Paese designato di origine sicuro in relazione alla situazione particolare del richiedente stesso; al riguardo andrebbe approfondito se la formulazione adottata sia idonea ad evitare che, in sede applicativa, si giunga all'utilizzo della medesima formula standard di diniego della protezione internazionale per tutti i soggetti provenienti da un medesimo Paese designato sicuro; con riferimento a tale aspetto, infatti, la norma andrebbe valutata alla luce dell'articolo 4 del protocollo n. 4 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo che vieta le espulsioni collettive di stranieri (si ricorda che, nella sentenza Conka v. Belgio del 5 febbraio 2002, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha ravvisato la violazione di tale articolo anche perché le autorità belghe, sia pure in connessione con altri comportamenti oggetto di censura, avevano motivato l'espulsione di un gruppo di richiedenti protezione in termini identici per tutti);
    l'articolo 21-quater introduce il reato di esercizio molesto dell'accattonaggio, prevedendo anche il «sequestro» del materiale connesso al reato, misura solo cautelare; in proposito andrebbe chiarito se non si intenda piuttosto fare riferimento alla «confisca» (vale a dire all'espropriazione definitiva a favore dello Stato);
    l'articolo 35-bis consente una deroga per il 2019 per le assunzioni a tempo indeterminato di personale della polizia municipale; la disciplina oggetto di deroga viene indicata come quella di cui all'articolo 1, comma 228, della legge n. 208 del 2015 (L. di stabilità 2016), la quale tuttavia dispone solo per gli anni 2016, 2017, 2018; andrebbe quindi chiarito se non si intenda piuttosto fare riferimento alla disciplina generale di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 90 del 2014;
    sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
   l'articolo 17, comma 3, e l'articolo 32-bis, comma 4, prevedono il ricorso a un decreto di natura non regolamentare; a tale proposito, come più volte segnalato dal Comitato, si ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 116 del 2006, ha censurato l'utilizzo di decreti ministeriali dei quali venga esplicitata la natura non regolamentare, qualificando tali provvedimenti come atti statali dalla indefinibile natura giuridica;
   il provvedimento non è corredato né della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) né della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), nemmeno nella forma semplificata consentita dall'articolo 10 del regolamento in materia di AIR di cui al DPCM n. 169 del 2017; la relazione illustrativa non dà conto della sussistenza delle ragioni giustificative dell'esenzione dall'AIR previste dall'articolo 7 del medesimo regolamento;
    ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:
   sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
    provveda la Commissione di merito alla soppressione dei commi da 2 a 5 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione;
    il Comitato osserva altresì:
   sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:
    valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire, per le ragioni esposte in premessa, la formulazione degli articoli 7-bis, comma 1, lettera b); 9, comma 1, lettera b); 14, comma 1, lettera d); 21-quater e 35-bis;Pag. 6
    sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
    valuti la Commissione di merito l'opportunità di evitare, per le ragioni esposte in premessa, all'articolo 17, comma 3, e all'articolo 32-bis, comma 4, il ricorso a decreti di natura non regolamentare.».

  Andrea GIORGIS ricorda che il Comitato nella precedente Legislatura si è spesso interrogato su quale fosse la migliore posizione da assumere rispetto ad eventuali rilievi sulla costituzionalità dei provvedimenti sottoposti al Suo esame; da un lato, è infatti evidente che il Comitato non ha competenze su tale profilo; dall'altro lato, è singolare che il Comitato non faccia in alcun modo riferimento a quelle disposizioni che presentino consistenti fumus di incostituzionalità, anche perché si tratta di elementi che poi oggettivamente influiscono sul modo in cui il provvedimento si andrà a collocare nell'ordinamento complessivo. Segnala, come esito di questa riflessione, che in alcune occasioni, il Comitato ha fatto riferimento nelle premesse del parere all'esigenza di approfondire, nelle opportune sedi, i profili di costituzionalità ovvero ha ricordato che, alla luce delle sue competenze, non si pronunciava su tali aspetti, comunque inviando così un segnale di attenzione alla Commissione competente. Ritiene che, per il provvedimento in esame occorrerebbe procedere in questo modo con riferimento a due specifici aspetti. In primo luogo, la revoca della cittadinanza prevista dall'articolo 14, disposizione che presenta profili di incostituzionalità assai consistenti in quanto per alcuni individui si prefigura una sorta di estromissione dallo Stato di diritto, tanto più nel caso in cui si verifichi, a seguito della revoca, una condizione di apolidia. In secondo luogo, la questione del rapporto tra le disposizioni del provvedimento e norme dell'Unione europea e di derivazione internazionale. Ricorda infatti che ai sensi dell'articolo 10 della Costituzione l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute e che la condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali; inoltre, ai sensi dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della Costituzione nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. In tale ottica, il contrasto con norme internazionali e dell'Unione europea – che appare molto probabile per le disposizioni del provvedimento in materia di protezione umanitaria – configura anche un problema di rapporto tra fonti diverse nel sistema delle fonti, dal momento che l'ordinamento italiano assume come «sue» fonti anche le consuetudini del diritto internazionale, le disposizioni dei trattati internazionali ratificati e quelle dell'Unione europea; si tratta in questo caso di un profilo che rientra nell'ambito di competenza del Comitato.

  Devis DORI, relatore, alla luce delle considerazioni emerse, ritiene che la proposta di parere possa essere integrata inserendo prima del dispositivo una premessa che richiami l'ambito di competenza del Comitato, il quale non esprime un sindacato né sul merito del provvedimento né sulla costituzionalità delle norme né sugli aspetti generali dei rapporti tra le fonti, quando questi ultimi non prefigurino manifesti dubbi interpretativi sul significato della norma. Segnala che si tratta di una formulazione coerente con i precedenti del Comitato; ricorda in particolare che essa riprende quanto affermato nel parere reso nella seduta del 30 maggio 2017 sul progetto di legge C. 3225 recante disposizioni in materia di abolizione dei vitalizi e nuova disciplina dei trattamenti pensionistici dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali; una premessa analoga era stata inserita anche nel parere sul disegno di legge C. 4394, di conversione del decreto-legge n. 13 del 2017 nella Pag. 7seduta del 5 aprile 2017. Formula quindi la seguente nuova proposta di parere:
  «Il Comitato per la legislazione,
   esaminato il disegno di legge n. 1346 e rilevato che:
    sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:
   il decreto-legge, originariamente composto da 40 articoli, risulta incrementato, a seguito dell'esame al Senato, a 74 articoli complessivi; il provvedimento appare riconducibile a due finalità: da un lato quella di intervenire sulla disciplina della protezione internazionale, dall'altro quella di rafforzare i dispositivi della sicurezza pubblica, con particolare ma non esclusivo riferimento alla minaccia del terrorismo e alla criminalità di tipo mafioso; in questo contesto appaiono meritevoli di approfondimento, per quanto concerne il rispetto dell'omogeneità di contenuto, le disposizioni di cui all'articolo 15 (in materia di attribuzione all'Avvocatura dello Stato delle competenze di agente dello stato italiano presso la Corte europea dei diritti dell'uomo, nonché di gratuito patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario e di processo amministrativo telematico), all'articolo 32-quater (disposizioni in materia di tecnologia 5G) e all'articolo 32-sexies (istituzione del Centro Alti Studi del Ministero dell'interno);
   per quel che concerne il rispetto del requisito dell'immediata applicabilità delle norme contenute nei decreti-legge, di cui all'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 74 articoli del provvedimento solo 10 rinviano a successivi provvedimenti attuativi;
   i commi da 2 a 5 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione, inseriti al Senato, contengono due deleghe al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere, rispettivamente, del personale delle forze armate e di quello delle forze di polizia; si ricorda in proposito che l'articolo 15, comma 2, lettera a) della legge n. 400 del 1988 vieta che il Governo possa, mediante decreto-legge, conferire deleghe legislative ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione e che i limiti di contenuto previsti dalla legge n. 400 del 1988 sono sempre stati considerati applicabili, dal Comitato per la legislazione, anche al disegno di legge di conversione nel suo iter parlamentare; ciò è avvenuto anche successivamente alla sentenza n. 237 del 2013 della Corte costituzionale che pure ha riconosciuto al Parlamento, nell'approvare la legge di conversione di un decreto-legge, la possibilità di esercitare la propria potestà legislativa anche introducendo, con disposizioni aggiuntive, contenuti normativi ulteriori, nel rispetto, tuttavia, del limite dell'omogeneità complessiva dell'atto normativo rispetto all'oggetto o allo scopo;
    sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:
   l'articolo 9, comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, prevede la decisione entro cinque giorni sulla domanda di protezione internazionale presentata da un soggetto proveniente da un Paese designato sicuro; il successivo capoverso 1-ter prevede invece l'applicazione per i medesimi soggetti di una procedura di esame della domanda che contempla la decisione finale entro nove giorni complessivi;
   l'articolo 14, comma 1, lettera d), introduce nell'ordinamento la fattispecie della revoca della cittadinanza acquisita per matrimonio, per naturalizzazione o da parte dello straniero nato in Italia che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, in caso di condanna definitiva per reati di terrorismo ed eversione; la disposizione non chiarisce però se la revoca operi anche nel caso in cui, a seguito della medesima, il soggetto condannato per i reati previsti si possa trovare in condizione di apolidia; nel silenzio della norma sembra doversi accedere a tale interpretazione; in senso contrario spinge invece la considerazione che rimane vigente nell'ordinamento la legge n. 162 del 2015 di autorizzazione alla ratifica della Pag. 8Convenzione delle Nazioni Unite sulla riduzione dei casi di apolidia del 1961, che consente agli Stati contraenti di mantenere nel proprio ordinamento unicamente le fattispecie di revoca della cittadinanza previste al momento della firma, della ratifica o dell'adesione (e quindi non quella di cui all'articolo 14, introdotta successivamente);
   altre disposizioni del provvedimento appaiono meritevoli di approfondimento per quel che concerne la chiarezza della formulazione; in particolare:
    l'articolo 7-bis, comma 1, lettera b), prevede che la decisione di rigetto di una domanda di protezione internazionale presentata da un soggetto proveniente da un Paese designato sicuro sia motivata dando atto esclusivamente che il richiedente non ha dimostrato la sussistenza di gravi motivi per ritenere non sicuro il Paese designato di origine sicuro in relazione alla situazione particolare del richiedente stesso; al riguardo andrebbe approfondito se la formulazione adottata sia idonea ad evitare che, in sede applicativa, si giunga all'utilizzo della medesima formula standard di diniego della protezione internazionale per tutti i soggetti provenienti da un medesimo Paese designato sicuro; con riferimento a tale aspetto, infatti, la norma andrebbe valutata alla luce dell'articolo 4 del protocollo n. 4 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo che vieta le espulsioni collettive di stranieri (si ricorda che, nella sentenza Conka v. Belgio del 5 febbraio 2002, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha ravvisato la violazione di tale articolo anche perché le autorità belghe, sia pure in connessione con altri comportamenti oggetto di censura, avevano motivato l'espulsione di un gruppo di richiedenti protezione in termini identici per tutti);
    l'articolo 21-quater introduce il reato di esercizio molesto dell'accattonaggio, prevedendo anche il «sequestro» del materiale connesso al reato, misura solo cautelare; in proposito andrebbe chiarito se non si intenda piuttosto fare riferimento alla «confisca» (vale a dire all'espropriazione definitiva a favore dello Stato);
    l'articolo 35-bis consente una deroga per il 2019 per le assunzioni a tempo indeterminato di personale della polizia municipale; la disciplina oggetto di deroga viene indicata come quella di cui all'articolo 1, comma 228, della legge n. 208 del 2015 (L. di stabilità 2016), la quale tuttavia dispone solo per gli anni 2016, 2017, 2018; andrebbe quindi chiarito se non si intenda piuttosto fare riferimento alla disciplina generale di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 90 del 2014;
   sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
    l'articolo 17, comma 3, e l'articolo 32-bis, comma 4, prevedono il ricorso a un decreto di natura non regolamentare; a tale proposito, come più volte segnalato dal Comitato, si ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 116 del 2006, ha censurato l'utilizzo di decreti ministeriali dei quali venga esplicitata la natura non regolamentare, qualificando tali provvedimenti come atti statali dalla indefinibile natura giuridica;
    il provvedimento non è corredato né della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) né della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), nemmeno nella forma semplificata consentita dall'articolo 10 del regolamento in materia di AIR di cui al DPCM n. 169 del 2017; la relazione illustrativa non dà conto della sussistenza delle ragioni giustificative dell'esenzione dall'AIR previste dall'articolo 7 del medesimo regolamento;
    tenuto conto che al Comitato per la legislazione non compete una valutazione sul merito delle scelte operate dal Legislatore né sulla verifica della conformità dei testi al suo esame ai principi costituzionali di natura sostanziale, né sul rispetto dei principi che regolano il complessivo sistema delle fonti;
    ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e Pag. 996-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:
   sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
    provveda la Commissione di merito alla soppressione dei commi da 2 a 5 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione;
    il Comitato osserva altresì:
   sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:
    valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire, per le ragioni esposte in premessa, la formulazione degli articoli 7-bis, comma 1, lettera b); 9, comma 1, lettera b); 14, comma 1, lettera d); 21-quater e 35-bis;
   sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
    valuti la Commissione di merito l'opportunità di evitare, per le ragioni esposte in premessa, all'articolo 17, comma 3, e all'articolo 32-bis, comma 4, il ricorso a decreti di natura non regolamentare.».

  Fabiana DADONE, presidente, ritiene utile la premessa da ultimo inserita nella proposta di parere, al fine di chiarire l'ambito di competenza del Comitato, che non può intervenire sui profili di costituzionalità.

  Andrea GIORGIS ringrazia il relatore per l'approfondimento svolto; ritiene infatti che compito del Comitato debba essere quello di fornire elementi di conoscenza sui profili problematici dei provvedimenti sottoposti al suo esame, nell'ambito delle competenze allo stesso attribuite dal Regolamento.

  Alessio BUTTI, con riferimento alla condizione inserita nel parere e volta alla soppressione delle disposizioni di delega inserite nel disegno di legge di conversione, pur ritenendola condivisibile dal punto di vista dei criteri del Comitato, si interroga se sia opportuno utilizzare una formulazione precettiva così forte, alla luce della circostanza che il provvedimento non potrà comunque essere modificato alla Camera; si rischia così di svilire, a suo giudizio, l'autorevolezza e l'effettività delle condizioni contenute nel parere.

  Andrea GIORGIS segnala l'esigenza di difendere comunque il ruolo del Comitato.

  Il Comitato approva la proposta di parere nella nuova formulazione.

  La seduta termina alle 9.

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO

  Mercoledì 14 novembre 2018. – Presidenza del vicepresidente Paolo RUSSO.

  La seduta comincia alle 9.10.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.
C. 1334 Governo.

(Parere alla Commissione V).
(Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Andrea GIORGIS, relatore, dopo aver illustrato sinteticamente i contenuti del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:
  «Il Comitato per la legislazione,
   esaminato il testo del disegno di legge n. 1334, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021;
   ricordato che esso è sottoposto all'attenzione del Comitato in quanto contiene Pag. 10una disposizione (articolo 17, comma 6) finalizzata ad operare una delegificazione «ai sensi dell'articolo 17, comma 2,» della legge n. 400 del 1988;
   rilevato altresì che:
    sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

   il disegno di legge di bilancio contiene, in ragione della funzione ad esso attribuita dalla normativa vigente, disposizioni che incidono su diversi settori dell'ordinamento nell'ottica della manovra di finanza pubblica; peraltro, i Regolamenti parlamentari disciplinano in modo specifico il vaglio, affidato alle Presidenze di Assemblea, volto ad accertare che il disegno di legge di bilancio non contenga disposizioni estranee al suo oggetto e che rispetti le prescrizioni, presenti nella legislazione vigente, relative al suo contenuto proprio;
    sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:
   il paragrafo 2, lettera b), della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001 prescrive che «ogni precetto normativo contenuto nell'atto sia formulato evitando qualsiasi ambiguità semantica e sintattica e rispettando, per quanto possibile, sia il principio della semplicità che quello della precisione»; al riguardo, alcune disposizioni del provvedimento appaiono meritevoli di approfondimento per quel che attiene la chiarezza della formulazione adottata; in particolare:
    l'articolo 5 prevede un'imposta sostitutiva per le attività di ripetizione svolte da docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, senza specificare se si faccia riferimento alle sole istituzioni scolastiche statali o anche a quelle paritarie;
    il comma 1 dell'articolo 30 autorizza «assunzioni straordinarie nelle forze di polizia con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis» del decreto-legge n. 112 del 2008 (vale a dire un'apposita procedura che stabilisce anche limiti alle facoltà assunzionali); non risulta quindi chiaro quale sia la procedura da adottare;
    il comma 2 dell'articolo 38 fa riferimento al «convivente more uxorio»; al riguardo il riferimento andrebbe coordinato con la normativa vigente richiamando la legge n. 76 del 2016 che ha disciplinato le unioni civili tra persone dello stesso sesso e le convivenze;
    l'articolo 51 prevede la disapplicazione, in determinate circostanze, delle procedure di razionalizzazione straordinaria di partecipazioni pubbliche previste dall'articolo 24 del decreto legislativo n. 175 del 2016, senza tuttavia coinvolgere le procedure di razionalizzazione periodica previste dal precedente articolo 20 del medesimo decreto legislativo; poiché entrambe le procedure possono condurre all'alienazione delle partecipazioni, si potrebbe pertanto determinare l'effetto che per una medesima partecipazione l'alienazione sia sospesa ai sensi dell'articolo 24 ma successivamente disposta ai sensi dell'articolo 20;
    i commi 7 e 8 dell'articolo 57 abrogano disposizioni normative concernenti agevolazioni tariffarie in materia di imprese editrici e radiotelevisive, agevolazioni che sono soppresse anche dal precedente comma 6;
    il comma 15 dell'articolo 57 autorizza il Ministero degli affari esteri a «rinegoziare i termini dell'accordo internazionale concernente la determinazione dei contributi alle organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte» senza specificare a quale accordo si faccia riferimento (peraltro è presumibile che si tratti di diversi accordi internazionali, la cui ratifica è stata autorizzata da leggi distinte, che andrebbero singolarmente individuate);
    l'articolo 58, comma 1, lettera h), numero 1), prevede che le graduatorie dei Pag. 11concorsi per l'insegnamento nella scuola secondaria – che, con innovazione rispetto alla disciplina vigente, includono i soli vincitori e non anche gli idonei – abbiano durata biennale; allo stesso tempo si prevede però che i vincitori di concorso possano essere assunti in ruolo anche oltre il biennio;
    l'articolo 59, comma 1, prevede una riduzione delle «spese militari» in termini generici, senza fornire ulteriori specificazioni;
   la circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi raccomanda anche, al paragrafo 4, di «ricorrere a definizioni allorché i termini utilizzati non siano di uso corrente» ovvero «non abbiano un significato giuridico già definito in quanto utilizzati in altri atti normativi»; al riguardo, si segnala che:
    il testo e la rubrica dell'articolo 19 utilizzano le espressioni Blockchain, Internet of Things e Voucher Manager, espressioni delle quali tuttavia non esiste allo stato una chiara definizione normativa; tale definizione andrebbe quindi introdotta, valutando altresì la possibilità di utilizzare espressioni in lingua italiana ai sensi del paragrafo 4, lettera m), della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi; peraltro, con riferimento a tale ultimo aspetto, al medesimo articolo, l'espressione Venture Capital, pure già utilizzata dalla normativa, potrebbe essere sostituita con quella «capitale di rischio»;
     il comma 1 dell'articolo 21 non reca una definizione di «pensioni di cittadinanza», definizione anch'essa mancante, allo stato, nell'ordinamento;
   al comma 1 dell'articolo 33 l'utilizzo dell'espressione federal building non appare coerente con il già richiamato paragrafo 4, lettera m) della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi, che prescrive di evitare l'uso di termini stranieri, salvo che siano entrati nell'uso della lingua italiana e non abbiano sinonimi in tale lingua di uso corrente;
   al comma 22 dell'articolo 57 si dispone, tra le altre cose, l'abrogazione di una norma novellante (il comma 209 dell'articolo 1, della legge n. 208 del 2015, L. di stabilità 2016, che ha modificato l'articolo 1, comma 9, della legge n. 230 del 2005) anziché prevedere la modifica delle disposizioni novellate, in coerenza con il paragrafo 3, lettera a), della citata circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi;
    sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:
   il comma 3 dell'articolo 16 e il comma 4 dell'articolo 17 prevedono l'adozione di uno o più DPCM di concerto con specifici ministri, mutuando per i DPCM, che rimangono, allo stato, un atto atipico nel sistema delle fonti, procedure proprie di atti di natura regolamentare;
   il comma 4 dell'articolo 16 sostituisce il comma 5 dell'articolo 37 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016; il nuovo testo del comma 5 non prevede più l'adozione di un DPCM per l'individuazione degli ambiti territoriali di riferimento per le centrali di committenza (tali ambiti sono ora stabiliti direttamente dal nuovo comma 5); tuttavia al comma 8 del medesimo articolo 37 si richiama il decreto di cui al comma 5;
   il comma 6 dell'articolo 17 prevede l'adozione di un regolamento di delegificazione per l'organizzazione della Centrale per la progettazione delle opere pubbliche e per il coordinamento delle attività della Centrale con le attività svolte dagli organismi tecnici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e da CONSIP, senza tuttavia indicare, come invece prescritto dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, le norme regolatrici della materia;
   i commi da 10 a 12 dell'articolo 28 modificano disposizioni contenute nel decreto-legge n. 109 del 2018 (cd. «DL Genova»), ancora in corso di conversione, sia Pag. 12pure già approvato da un ramo del Parlamento, la Camera, ed attualmente all'esame dell'Assemblea del Senato;
   il comma 4 dell'articolo 44 riproduce sostanzialmente quanto già previsto dall'articolo 7-bis, comma 3, del decreto-legge n. 243 del 2016;
   il comma 1 dell'articolo 57 abroga i commi 1 e 2 dell'articolo 26 del decreto-legge n. 119 del 2018 (cd. «DL fiscale»), che tuttavia è ancora in corso di conversione, in prima lettura, presso il Senato;
   il comma 3 dell'articolo 74 prevede il ricorso a un decreto di natura non regolamentare; a tale proposito, come più volte segnalato dal Comitato, si ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 116 del 2006, ha censurato l'utilizzo di decreti ministeriali dei quali venga esplicitata la natura non regolamentare, qualificando tali provvedimenti come atti statali dalla indefinibile natura giuridica;
   il provvedimento non è corredato né della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) né della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), nemmeno nella forma semplificata consentita dall'articolo 10 del regolamento in materia di AIR di cui al DPCM n. 169 del 2017; la relazione illustrativa non dà conto della sussistenza delle ragioni giustificative dell'esenzione dall'AIR previste dall'articolo 7 del medesimo regolamento;
   ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:
    sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:
   provveda la Commissione di merito a:
     prevedere specifiche norme regolatrici della materia nell'ambito della procedura di delegificazione di cui all'articolo 17, comma 6;
     evitare, ai commi da 10 a 12 dell'articolo 28, modifiche del decreto-legge n. 109 del 2018, ancora in corso di conversione;
     evitare, al comma 1 dell'articolo 57, l'abrogazione espressa di disposizioni del decreto-legge n. 119 del 2018 ancora in corso di conversione;
   il Comitato osserva altresì che:
    sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:
   valuti la Commissione di merito l'opportunità di:
     chiarire, per le ragioni esposte in premessa, la formulazione delle disposizioni di cui agli articoli 5; 30, comma 1; 38, comma 2; 51; 57, commi 6, 7, 8 e 15; 58, comma 1, lettera h), numero 1); 59, comma 1;
     introdurre all'articolo 19, definizioni specifiche per le espressioni Blockchain, Internet of Things e Voucher Manager nonché sostituire l'espressione Venture Capital con quella «capitale di rischio»;
     introdurre all'articolo 21, comma 1, una definizione di «pensioni di cittadinanza»;
     evitare, al comma 1 dell'articolo 33, per le ragioni esposte in premessa, l'utilizzo dell'espressione «federal building»;
     fare riferimento, al comma 22 dell'articolo 57, alla modifica delle disposizioni novellate (l'articolo 1, comma 9, della legge n. 230 del 2005) anziché all'abrogazione della disposizione novellante (l'articolo 1, comma 209, della legge n. 208 del 2015, Legge di stabilità per il 2016);
    sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:
   valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di:
    approfondire la congruità con il sistema delle fonti del ricorso a DPCM, Pag. 13emanati di concerto con specifici ministri, nell'articolo 16, comma 3, e nell'articolo 17, comma 4;
    coordinare il nuovo testo del comma 5 dell'articolo 37 del codice dei contratti pubblici, introdotto dall'articolo 16, comma 4, con il comma 8 del medesimo articolo 37 del codice;
    sopprimere il comma 4 dell'articolo 44;
   evitare, al comma 3, dell'articolo 74, il ricorso a un decreto di natura non regolamentare.»

  Il Comitato approva la proposta di parere.

  La seduta termina alle 9.30.

AUDIZIONI INFORMALI

  Mercoledì 14 novebre 2018. – Presidenza della presidente Fabiana DADONE.

Audizioni di esperti sulle attuali tendenze della produzione normativa (prof. Eduardo Gianfrancesco; prof. Roberto Zaccaria).

  L'audizione informale è stata svolta dalle 15.05 alle 16.05.