CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 13 novembre 2018
91.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
Pag. 89

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 13 novembre 2018. — Presidenza della Presidente Carla RUOCCO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.

  La seduta comincia alle 13.40.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.
C. 1334 Governo.

(Relazione alla V Commissione).
(Esame e rinvio)

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Carla RUOCCO, presidente, ricorda che la Commissione è chiamata oggi a esaminare – ai fini della relazione da esprimere alla V Commissione Bilancio – il disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (C. 1334 Governo), ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, per le parti di propria competenza.
  A questo riguardo, ricorda che la riforma della legge di contabilità e finanza pubblica, introdotta dalla legge 4 agosto 2016, n. 163, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, ha apportato alcune significative innovazioni alla previgente disciplina contabile.
  In particolare, ai sensi della nuova disciplina contabile, i contenuti dei due disegni di legge (stabilità e bilancio), che sulla base della legislazione previgente dovevano essere presentati dal Governo alle Camere, sono raccolti in un unico provvedimento, il disegno di legge di bilancio, composto da due sezioni: nella prima sono riportate le disposizioni in materia di entrata e di spesa aventi ad oggetto misure quantitative funzionali a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica; nella seconda sono invece indicate le previsioni di entrata e di spesa, espresse in termini di competenza e di cassa, formate sulla base della legislazione vigente, apportando a tali previsioni le variazioni derivanti Pag. 90dalle disposizioni della citata prima sezione, alle quali è assicurata autonoma evidenza contabile.
  In questo quadro, in occasione dell'entrata in vigore della citata riforma, la Presidenza della Camera, ha trasmesso ai Presidenti delle Commissioni permanenti, con lettera del 25 ottobre 2016, un documento in cui sono state individuate alcune linee guida di carattere procedurale che costituiscono un valido ausilio nell'applicazione delle disposizioni del Regolamento della Camera dei deputati, come interpretate nel parere della Giunta per il Regolamento del 14 luglio 2010, soprattutto per quanto riguarda le modalità di esame del disegno di legge di bilancio nelle Commissioni nonché i criteri sulla emendabilità dello stesso alla luce della mutata disciplina contabile. In particolare, come chiarito dalle citate linee guida, tutte le disposizioni regolamentari aventi ad oggetto l'esame del disegno di legge finanziaria e del disegno di legge di bilancio devono intendersi riferite, rispettivamente, alla prima e alla seconda sezione del disegno di legge di bilancio.
  Inoltre, ai fini dell'esame presso le Commissioni di settore, le parti di competenza di ciascuna di esse sono individuate, con riferimento ad entrambe le sezioni, secondo le medesime modalità con cui tale individuazione avveniva in passato in ordine al disegno di legge di stabilità e, soprattutto, al disegno di legge di bilancio.
  Per quanto riguarda questa Commissione, pertanto, oltre alle disposizioni di competenza contenute nella prima sezione saranno esaminate anche le Tabelle relative allo stato di previsione dell'entrata e allo stato di previsione del Ministro dell'economia e delle finanze, per quanto di competenza, contenute nella seconda sezione.
  L'esame si concluderà con l'approvazione di una relazione sulle parti di competenza del disegno di legge di bilancio e con la nomina di un relatore. Potranno essere presentate relazioni di minoranza. La relazione approvata dalla Commissione e le eventuali relazioni di minoranza saranno trasmesse alla Commissione Bilancio. I relatori (per la maggioranza e di minoranza) potranno partecipare ai lavori della Commissione Bilancio per riferire circa i lavori svolti presso la Commissione di settore.
  La Commissione potrà inoltre esaminare gli eventuali emendamenti riferiti alle parti di sua competenza. A tale proposito, come emerge dal documento citato, il regime di presentazione degli emendamenti nelle Commissioni di settore e in Assemblea non ha subito sostanziali mutamenti, nel senso che gli emendamenti che riguardano parti di competenza di questa Commissione con compensazione a valere su parti di competenza di altre Commissioni possono essere presentati sia nella presente Commissione sia direttamente presso la Commissione Bilancio. La stessa regola è peraltro applicabile anche agli emendamenti compensativi all'interno di parti di competenza di questa Commissione.
  Gli emendamenti approvati saranno inclusi nella relazione della Commissione, mentre gli emendamenti respinti potranno essere successivamente ripresentati presso la Commissione Bilancio, anche al solo scopo di consentire a quest'ultima di respingerli ai fini della ripresentazione in Assemblea.
  La valutazione circa l'ammissibilità degli emendamenti presentati presso questa Commissione sarà effettuata dalla Presidenza della medesima prima che gli stessi vengano esaminati e votati, secondo le previsioni del Regolamento della Camera e della legislazione vigente in materia, fermo restando che, come da prassi, gli emendamenti che saranno ripresentati in Commissione Bilancio, ivi compresi quelli approvati, saranno comunque sottoposti, analogamente a quelli presentati direttamente in V Commissione, ad una puntuale valutazione di ammissibilità, ai fini dell'esame in sede referente, da parte della presidenza della medesima V Commissione.
  In particolare, come risulta dal predetto documento, cui faccio integralmente rinvio, sono previste specifiche regole per l'emendabilità della prima e della seconda Pag. 91sezione nonché per gli emendamenti volti a modificare, con finalità di compensazione, contemporaneamente la prima e la seconda sezione del disegno di legge di bilancio, ferme restando le regole ordinarie sulla compensatività, a seconda che si tratti di oneri di parte corrente o in conto capitale.
  Con riferimento alla presentazione degli ordini del giorno, ricorda infine che presso le Commissioni di settore devono essere presentati tutti gli ordini del giorno riferiti alle parti di rispettiva competenza del disegno di legge di bilancio. Gli ordini del giorno accolti dal Governo o approvati dalla Commissione saranno allegati alla relazione trasmessa alla Commissione Bilancio. Gli ordini del giorno respinti dalle Commissioni di settore o non accolti dal Governo potranno essere ripresentati in Assemblea. Gli ordini del giorno concernenti l'indirizzo globale della politica economica devono invece essere presentati direttamente in Assemblea.

  Raffaele TRANO (M5S), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata a esaminare, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, il disegno di legge C. 1334, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 e le annesse Tabella 1 (Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021) e Tabella 2 (Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021), limitatamente alle parti di competenza.
  Passando ad esaminare il contenuto specifico del disegno di legge C. 1334, recante la legge di bilancio 2019, evidenzia innanzitutto come in quest'ambito saranno illustrati solo gli aspetti rilevanti per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, che costituiscono peraltro uno dei profili qualificanti del provvedimento.
  Con un primo gruppo di norme, il disegno di legge di bilancio 2019 intende stimolare la crescita economica attraverso la riduzione della pressione fiscale. In particolare si dispone:
   la sterilizzazione degli aumenti delle aliquote IVA (cd. clausole di salvaguardia) per l'anno 2019, una riduzione degli aumenti per gli anni successivi e una parziale sterilizzazione dell'aumento delle accise per l'anno 2019 e, in misura minore, per gli anni successivi. Si determinano quindi minori effetti finanziari – vale a dire minori aumenti di tasse – pari a 12.471,90 milioni di euro per il 2019, 5.500 milioni per il 2020 e 4.000,80 milioni a decorrere dal 2021 (articolo 2);
   l'eliminazione dell'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché sul gasolio usato come carburante, previsto a copertura dell'ACE – Aiuto economico alla crescita (articolo 3);
   l'estensione del regime forfettario, con imposta sostitutiva unica al 15 per cento, ai contribuenti con ricavi o compensi fino a un massimo di 65.000 euro, semplificandone le condizioni di accesso (articolo 4);
   l'introduzione di un'imposta sostitutiva al 15 per cento sulle lezioni private e ripetizioni svolte da docenti titolari di cattedra nelle scuole di ogni ordine e grado (articolo 5);
   un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP, con aliquota al 20 per cento, per gli imprenditori individuali ed i lavoratori autonomi con ricavi fino a 100.000 euro (articolo 6);
   il riporto illimitato delle perdite per tutti i soggetti IRPEF, a prescindere dal regime contabile adottato; le perdite sono rese riportabili agli esercizi successivi, nel limite dell'ottanta per cento dei redditi conseguiti in tali esercizi, per l'intero importo che vi trova capienza (articolo 7);
   un'aliquota Ires agevolata al 15 per cento (in luogo del 24 per cento) applicabile alla parte del reddito delle imprese che incrementano i livelli occupazionali ed Pag. 92effettuano nuovi investimenti, nonché l'applicazione di tale agevolazione alle imprese soggette a Irpef (articolo 8);
   l'estensione della cedolare secca ai contratti di locazione relativi a locali commerciali fino a 600 mq di superficie (articolo 9);
   la proroga e rimodulazione – differenziando il beneficio secondo gli investimenti effettuati – del cd. iperammortamento, che consente di maggiorare il costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale (articolo 10);
   la proroga al 2019 delle detrazioni per interventi di efficienza energetica, ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici (articolo 11), nonché della detrazione dal 36 per cento per interventi di sistemazione a verde (articolo 12);
   la modifica del credito d'imposta per spese di ricerca e sviluppo, con l'abbassamento della quota agevolabile (salvo specifiche ipotesi) dal 50 al 25 per cento, nonché dell'importo massimo per impresa da 20 a 10 milioni (articolo 13);
   la conferma, a regime, dell'importo di 90 euro dovuto per il canone RAI per uso privato, già fissato per il 2017 e il 2018 (articolo 14);
   l'ampliamento del credito d'imposta per le erogazioni liberali destinate a interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive (sport bonus, articolo 47).

  Per quanto riguarda le misure fiscali e finanziarie a favore delle zone colpite da calamità naturali, l'articolo 79, commi 1 e 2, proroga al 31 dicembre 2019 l'esenzione IMU e la sospensione delle rate dei mutui in essere con banche o intermediari finanziari nei comuni dell'Emilia Romagna colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012; il successivo comma 6 autorizza una spesa di 50 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020 per la zona franca urbana della Città Metropolitana di Genova.
  Un ulteriore gruppo di norme fiscali, rivolto essenzialmente alla razionalizzazione della spesa pubblica e alle entrate tributarie, dispone:
   la riduzione dei crediti d'imposta attribuiti agli esercenti di sale cinematografiche, agli esercenti di attività di vendita di libri al dettaglio, nonché alle imprese produttrici di prodotti editoriali che effettuano investimenti in editoria e programmi di ristrutturazione economica (articolo 59, comma 9);
   l'incremento dello 0,5 per cento del prelievo erariale unico (PREU) applicabile agli apparecchi da divertimento e intrattenimento idonei per il gioco lecito (articolo 80);
   la proroga della facoltà di rideterminare i valori delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni (sia agricoli sia edificabili) posseduti, sulla base di una perizia giurata di stima, a condizione che il valore così rideterminato sia assoggettato a un'imposta sostitutiva (articolo 81);
   l'abrogazione dell'Imposta sul reddito d'impresa – IRI (articolo 82);
   il differimento, per gli enti creditizi e finanziari, della deduzione della quota del 10 per cento di componenti negative di reddito legate alla valutazione dei crediti. Per la quota relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018, la deducibilità viene sospesa e trasferita alla fine del periodo precedentemente fissato (articolo 83);
   l'innalzamento dell'acconto per l'imposta sulle assicurazioni all'85 per cento per l'anno 2019, al 90 per cento per l'anno 2020 e al 100 per cento a decorrere dall'anno 2021 (articolo 84);
   la deducibilità, per il primo periodo di applicazione del principio contabile internazionale IFRS 9, che impone l'adozione di stringenti standard prudenziali per quanto riguarda la valutazione contabile dei crediti deteriorati e deteriorabili, Pag. 93per il 10 per cento del loro ammontare nel periodo d'imposta di prima adozione dell'IFRS 9 e per il restante 90 per cento nei nove periodi d'imposta successivi (articolo 85);
   la rimodulazione, con un complessivo innalzamento, delle accise che gravano sui tabacchi lavorati (articolo 86);
   l'allungamento del periodo di deducibilità delle quote di ammortamento dell'avviamento e delle altre attività immateriali che hanno dato luogo all'iscrizione di DTA – ovvero attività per imposte anticipate, ove non dedotte ai fini IRES e IRAP nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018 (articolo 87);
   l'abrogazione della disciplina relativa all'aiuto alla crescita economica – ACE (articolo 88).

  Per quanto concerne la tutela del risparmio, l'articolo 38 istituisce un Fondo per il ristoro dei risparmiatori che hanno subìto un danno ingiusto in relazione all'investimento in azioni di banche poste in liquidazione coatta amministrativa nell'ultimo biennio, usufruendo dei servizi prestati dalla banca emittente o da società controllata, con una dotazione di 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019-2021. Al ristoro possono accedere i risparmiatori che hanno acquistato, avvalendosi della prestazione di servizi di investimento da parte della banca emittente o di società da questa controllate, azioni emesse da banche con sede legale in Italia e poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1o gennaio 2018. La misura del ristoro è pari al 30 per cento dell'importo onnicomprensivo riconosciuto o liquidato per il risarcimento del danno nelle sentenze o pronunce dell'autorità giudiziaria o dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie – ACF, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore. Per favorire l'efficace erogazione del Fondo viene potenziata la dotazione di risorse umane e finanziarie a disposizione dell'ACF.
  Passando ad illustrare la seconda sezione del disegno di legge di bilancio, ricorda preliminarmente che, ai sensi dell'articolo 21 della legge di contabilità pubblica, il disegno di legge di bilancio è presentato nei prospetti deliberativi per unità di voto integrando le risorse disponibili in bilancio a legislazione vigente con gli effetti delle modifiche proposte dal medesimo disegno di legge di bilancio, al fine di dare evidenza contabile alla manovra complessivamente operata per effetto delle innovazioni normative della Sezione I e delle variazioni (finanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni di entrate e di spese disposte da norme preesistenti) esercitabili con la Sezione II.
  Nel complesso, il bilancio per il 2019 conferma la struttura dello scorso esercizio, con 34 missioni, che rappresentano le funzioni principali della spesa pubblica e ne delineano gli obiettivi strategici, e 176 programmi di spesa, che costituiscono le unità di voto parlamentare, con l'affidamento di ciascun programma a un unico centro di responsabilità amministrativa.
  Le azioni sottostanti i programmi di spesa sono 713, ovvero 574 al netto di quelle che rappresentano le spese per il personale del programma.
  La relazione illustrativa al disegno di legge di bilancio 2019 sottolinea che la determinazione degli stanziamenti di bilancio a legislazione vigente, presentata nei prospetti deliberativi, tiene conto degli interventi di contenimento della spesa operati negli esercizi precedenti e degli effetti dei provvedimenti disposti dal Governo nel corso del 2018.
  Non sono compresi nella legislazione vigente gli effetti del decreto-legge n. 119 del 2018 recante disposizioni urgenti in materia fiscale che concorrono, invece, alla manovra.
  In tale ambito gli articoli da 91 a 104 recano l'approvazione dei singoli stati di previsione dell'entrata e della spesa, nonché, per ciascuno di essi, altre disposizioni formali aventi carattere gestionale, riprodotte annualmente.
  Rileva in primo luogo come per il 2019, a legislazione vigente, il saldo netto da Pag. 94finanziare – corrispondente alla differenza tra le entrate finali e le spese finali – presenti un disavanzo di 39,9 miliardi di euro, in miglioramento rispetto al dato assestato 2019, per circa 4 miliardi.
  Nel successivo biennio, per effetto dell'incremento atteso delle entrate tributarie (che passano dai 504,7 miliardi del 2018 ai 544,8 miliardi nel 2021, grazie alla previsione favorevole del quadro macroeconomico di riferimento, nonché agli effetti dei provvedimenti legislativi approvati negli esercizi precedenti) si evidenzia un ulteriore miglioramento del saldo netto da finanziare, che si attesta a 28,8 miliardi nel 2020 e a 13,6 miliardi nel 2021.
  Anche in termini di cassa, il saldo netto da finanziare, mostra un miglioramento nel triennio 2019-2021, segnando un disavanzo di oltre 119,2 miliardi di euro nel 2019, di 84,3 miliardi nel 2020 e di 65,9 miliardi nel 2021.
  Anche gli altri saldi evidenziano a legislazione vigente un miglioramento nel triennio. In particolare, il risparmio pubblico (pari alla differenza tra entrate tributarie ed extra-tributarie e le spese correnti) mostra valori positivi e crescenti, con 4,8 miliardi nel 2019, 19,5 miliardi nel 2020 e 22,7 miliardi nel 2021.
  Il miglioramento atteso è spiegato – illustra la Relazione alla II Sezione – dall'incremento previsto per le entrate tributarie.
  Con riferimento al complesso della manovra di bilancio, che fissa l'obiettivo di indebitamento netto nominale ad un livello pari al –2,4 per cento del PIL nel 2019, al –2,1 per cento del PIL per il 2020 e a –1,8 per cento del PIL per il 2021, si determina – in coerenza con gli obiettivi programmatici di deficit – un saldo netto da finanziare programmatico del bilancio dello Stato nel limite massimo di –68,5 miliardi nel 2019, –56,5 miliardi nel 2020 e –45,5 miliardi nel 2021, in termini di competenza. Rispetto alla legislazione vigente, in termini di competenza, i provvedimenti della manovra (disegno di legge di bilancio e decreto-legge n. 119 del 2018), comportano un peggioramento del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato di quasi 28 miliardi nel 2019, di 26,2 miliardi nel 2020 e di 30 miliardi nel 2021.
  Per quanto riguarda lo Stato di previsione dell'entrata (Tabella 1), oggetto dell'articolo 91 del disegno di legge, le previsioni relative alle entrate finali del bilancio dello Stato ammontano a 586,2 miliardi nel 2019, a 601,7 miliardi nel 2020 e a 607,4 miliardi nell'ultimo anno del triennio di previsione.
  Incide, in particolare, nel 2019, la sterilizzazione dell'aumento delle aliquote IVA, da cui deriva un beneficio in termini di riduzione della pressione fiscale pari a 12.471,90 milioni di euro per il 2019, 5.500 milioni per il 2020 e 4.000,80 milioni a decorrere dal 2021.
  Il decreto-legge n. 119 del 2018 comporta maggiori entrate tributarie per tutto il triennio, in relazione soprattutto alle disposizioni che prevedono l'obbligo della trasmissione telematica dei corrispettivi all'Agenzia delle entrate (da cui si stimano maggiori entrate, di competenza e di cassa, pari a 336 milioni di euro per il 2019, 1.356 milioni di euro per il 2020 e 1.912 milioni di euro per il 2021) e alla definizione agevolata dei processi verbali di constatazione e delle controversie tributarie (con effetti positivi di gettito in termini di competenza e cassa pari a 126 milioni per il 2019 e a 168 milioni in ciascuno degli anni 2020 e 2021).
  Di contro, la Sezione I comporta minori entrate, sia tributarie che extratributarie, derivanti dalle disposizioni già illustrate, nonché dalla ridefinizione delle modalità di realizzazione del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica da parte delle regioni a statuto ordinario, che determinano minori versamenti in entrata, stimati in milioni 2.496 in ciascuno degli anni 2019 e 2020.
  Considerando le entrate per categorie economiche, si evidenzia come, con riferimento alle entrate tributarie, la variazione negativa rispetto alle previsioni a legislazione vigente per il 2019 sia dovuta in gran parte alle prospettive di diminuzione degli introiti connessi a tasse e imposte sugli affari (-11,3 miliardi), mitigate Pag. 95dalle previsioni di aumento del gettito per le imposte sul patrimonio e sul reddito (+4,7 miliardi circa).
  Analizzando le principali imposte, nel bilancio 2019 integrato con gli effetti della manovra il gettito IRPEF viene indicato in quasi 200 miliardi (+4,7 miliardi rispetto alle previsioni a legislazione vigente), il gettito IRES in 41 miliardi (+3 miliardi), mentre quello IVA è indicato in 156 miliardi (-12 miliardi, a causa dello sblocco delle clausole di salvaguardia).
  In questo contesto si ricorda che – ai sensi dell'articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009 – allo stato di previsione dell'entrata è allegato il terzo rapporto annuale sulle spese fiscali (2018), che elenca qualunque forma di esenzione, esclusione, riduzione dell'imponibile o dell'imposta ovvero regime di favore, derivante da disposizioni normative vigenti, con separata indicazione di quelle introdotte nell'anno precedente e nei primi sei mesi dell'anno in corso.
  Il Rapporto elenca un totale di 513 spese fiscali, rispetto alle 466 del rapporto 2017 suddividendole per 19 missioni di spesa considerate nel bilancio dello Stato (la missione 29, politiche economico finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica, è quella che presenta il numero più elevato di spese fiscali (115), seguita dalla missione 24, diritti sociali, politiche sociali e famiglia (85), dalla missione 11, competitività e sviluppo delle imprese (62) e dalla missione 26, politiche per il lavoro (45)).
  Per l'anno 2019 le 513 spese fiscali ammontano complessivamente a –61,1 miliardi di euro (-59,6 nel 2020 e –58,6 nel 2021).
  Nel 2019 la maggior parte delle spese fiscali incide sull'Irpef: –39,2 miliardi di euro (64,3 per cento) e secondariamente sulle imposte di registro, di bollo e ipocatastali: –5,7 miliardi di euro (9,3 per cento).
  Per quel che riguarda il versante della spesa, con riferimento allo Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2), oggetto dell'articolo 92 del disegno di legge, segnala, per quanto riguarda i settori di competenza della Commissione Finanze, come nel programma 1.3 «Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario» risulti incrementata di 495,5 milioni per ciascuna annualità del triennio la dotazione del cap. 7604 relativo al «Fondo di ristoro finanziario in favore dei risparmiatori» in conseguenza di quanto disposto dall'articolo 38: conseguentemente il cap. 7604 viene ad avere una dotazione di 520,5 milioni per ciascuna annualità del triennio.
  Le spese relative al Corpo della Guardia di Finanza sono iscritte:
   1) nella missione «Politiche economiche-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», al programma «Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali», per 2.836,6 milioni per il 2019;
   2) nella missione «Ordine pubblico e sicurezza», al programma «Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica», per 1.588,2 milioni.

  Sommando i due programmi relativi alla Guardia di Finanza le risorse ammontano complessivamente per il 2019 a 4.424,8 milioni.
  In tale ambito, segnala che l'articolo 30 del disegno di legge di bilancio autorizza assunzioni straordinarie nelle Forze di polizia (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di finanza, Polizia Penitenziaria), fino a complessive 6.150 unità, nel quinquennio 2019-2023. A tal fine è istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
  La dotazione dell'Agenzia delle entrate (di cui al capitolo 3890) prevede uno stanziamento annuale di 2.996,3 milioni, con un definanziamento di 35 milioni per ciascuno anno del triennio.
  Per quanto riguarda l'Agenzia del demanio, il capitolo 3901 espone uno stanziamento di 194,6 milioni, con un incremento di 100 milioni, in conseguenza dell'autorizzazione di spesa – prevista dall'articolo 15, comma 5 – con decorrenza dal 2019, in favore dell'Agenzia del Demanio per gli oneri connessi all'istituzione, Pag. 96al funzionamento e all'attività della Centrale per la progettazione delle opere pubbliche di cui all'articolo 17.
  Con riferimento all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, il capitolo 3920 espone uno stanziamento di 912,7 milioni, con un definanziamento di 10 milioni per ciascun anno del triennio.
  Al Fondo da destinare alla CONSOB per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori (capitolo 1599) sono destinati 4,75 milioni di euro, con un incremento di 4,5 milioni per ciascun anno del triennio.
  Relativamente ai Centri di assistenza autorizzata fiscale (CAAF), il capitolo 3845 reca stanziamenti per 32,4 milioni nel 2019 e per circa 217 milioni nel 2020 e nel 2021.
  Nel disegno di legge di bilancio per il 2019 sono inoltre previsti stanziamenti per il finanziamento delle restituzioni e rimborsi d'imposta IVA. Per quanto riguarda i rimborsi IVA il capitolo 3810 reca risorse per 1.317 milioni. Per quel che attiene invece ai rimborsi IRPEF, IRES e IRAP il capitolo 3811 stanzia risorse per 2.221 milioni per ciascuna annualità.
  Le disponibilità del capitolo 3813, relativo a restituzioni e rimborsi delle imposte dirette effettuati dai concessionari, anche mediante compensazione operata sull'IVA sulle somme spettanti alle regioni, all'INPS e agli altri enti previdenziali risultano pari a 15.517 milioni.
  Le disponibilità del capitolo 3814, relativo a restituzioni e rimborsi dell'IVA, effettuati dai concessionari, a richiesta e d'ufficio, anche mediante compensazione operata sulle imposte dirette, sulle somme spettanti alle regioni, all'INPS e agli altri enti previdenziali, ammontano a 30.458 milioni nel 2019, a 28.848 milioni nel 2020 e a 28.695 milioni nel 2021.
  Con riferimento alle risorse stanziate per il finanziamento dei crediti di imposta, si segnala il capitolo 3887 (relativo al credito d'imposta fruito dagli enti creditizi e finanziari per le imposte anticipate iscritte in bilancio, in presenza di perdite d'esercizio, derivanti dal riallineamento del valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali per effetto di operazioni straordinarie), dotato di 4,500 milioni per ciascun anno del triennio.
  Nel disegno di legge di bilancio sono inoltre esposti stanziamenti relativi a diversi altri crediti d'imposta, tra i quali si segnala il credito d'imposta fruito dalle imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo (capitolo 7801), dotato di 1.274 milioni nel 2019, 591 milioni nel 2020 e 974 milioni nel 2021, con un definanziamento pari a 300 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
  Segnala inoltre il capitolo 7818, relativo ai crediti d'imposta fruiti dalle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, dotato di 204 milioni nel 2019 e il capitolo 7819 relativo al credito d'imposta fruito dai soggetti IRES e IRPEF per l'ACE, a riduzione dell'IRAP, dotato di 74,4 milioni nel 2019, 76,2 milioni nel 2020 e 75,8 milioni nel 2021, con un definanziamento di oltre 60 milioni per ciascun anno del triennio.
  Il Fondo per la riduzione della pressione fiscale (capitolo 3833), istituito dalla legge di stabilità 2014, nel quale sono destinate le risorse derivanti dai risparmi di spesa prodotti dalla razionalizzazione della spesa pubblica, nonché le risorse che si stima di incassare, in sede di Documento di economia e finanza, a titolo di maggiori entrate, rispetto alle previsioni di bilancio, dalle attività di contrasto all'evasione fiscale, è ridotto di 390,3 milioni di euro per l'anno 2019, 1.639 milioni di euro per l'anno 2020 e 2.471 milioni di euro per l'anno 2021. Tali somme, derivanti dall'iscrizione in bilancio delle maggiori risorse destinate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge n. 119 del 2018 (decreto fiscale), vengono utilizzate a copertura parziale degli oneri recati dalla presente manovra di bilancio, in quanto l'articolo 57, comma 1, dispone la soppressione del citato comma 1 dell'articolo 26.
  Il capitolo utilizzato per il pagamento delle spese derivanti dai contenziosi (2127) Pag. 97è dotato di 110 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 80 milioni di euro per l'anno 2021.

  Carla RUOCCO, presidente, invita i colleghi ad intervenire, ricordando che l'esame preliminare del provvedimento proseguirà nella seduta di domani mattina alle 10 e che il termine per la presentazione degli emendamenti presso la Commissione Finanze è già fissato alle ore 12 di domani stesso.

  Matteo COLANINNO (PD) chiede al relatore di chiarire se le imposte differite attive si riferiscano unicamente al sistema bancario o alla generalità delle imprese.

  Raffaele TRANO (M5S), relatore, si riserva di svolgere adeguati approfondimenti; rileva in ogni caso, come peraltro emerso anche nel corso dell'audizione dell'ABI, che la misura in questione è essenzialmente rivolta alle banche.

  Il Sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) precisa che la misura richiamata riguarda gli istituti di credito.

  Carla RUOCCO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani.

  La seduta termina alle 14.10.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 13 novembre 2018. — Presidenza della Presidente Carla RUOCCO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.

  La seduta comincia alle 14.10.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la ripartizione delle risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Atto n. 51.

(Rilievi alla V Commissione)
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio)

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Carla RUOCCO, presidente, ricorda che entro la giornata di domani la Commissione dovrà esprimere i propri rilievi alla V Commissione.

  Nadia APRILE (M5S), relatrice, ricorda che lo schema di decreto in titolo – del quale la Commissione Finanze avvia l'esame ai fini dei rilievi da esprimere alla V Commissione Bilancio – reca la ripartizione delle risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
  A tale riguardo, rammenta che il Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 7555) dall'articolo 1, comma 140, della legge di bilancio per il 2017 (Legge 11 dicembre 2016, n. 232), che ha destinato ad una serie di settori di spesa oltre 47 miliardi di euro, in un orizzonte temporale quindicennale dal 2017 al 2032. La successiva legge di bilancio per il 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205) ha rifinanziato il Fondo per ulteriori 36,1 miliardi di euro, successivamente ridotti a 35,5 miliardi di euro dal decreto-legge n. 109 del 2018, che ha destinato 585 milioni di euro per il periodo 2018-2029 in favore degli interventi urgenti per la città di Genova. Complessivamente le risorse stanziate per il periodo 2017-2033 sono pari a 83,7 miliardi di euro.
  Come stabilito dalla norma istitutiva, l'utilizzo del Fondo viene disposto con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto Pag. 98con i Ministri interessati, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato.
  Lo schema di decreto all'esame della Commissione suddivide pertanto le risorse totali (come detto ammontanti a 35,5 miliardi di euro) tra i seguenti settori di spesa: a) trasporti e viabilità; b) mobilità sostenibile e sicurezza stradale; c) infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione; d) ricerca; e) difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche; f) edilizia pubblica, compresa quella scolastica e sanitaria; g) attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni; digitalizzazione delle amministrazioni statali; h) prevenzione del rischio sismico; i) investimenti in riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie; l) potenziamento infrastrutture e mezzi per l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso; m) eliminazione delle barriere architettoniche.
  In particolare, al comma 1 dell'articolo 1 lo schema di decreto dispone la ripartizione del Fondo investimenti tra le Amministrazioni centrali dello Stato, in relazione ai citati settori di spesa, come da elenco allegato al provvedimento. Nell'ambito di ciascun settore di spesa, l'elenco riporta la quota parte assegnata a ciascun Ministero.
  Nella relazione illustrativa si precisa che la proposta di riparto del Fondo è stata definita anche tenendo conto delle richieste formulate dai Ministeri, dei successivi approfondimenti condotti con ciascuna Amministrazione, in coerenza con i vincoli finanziari del Fondo, dando priorità ai settori della cultura, dell'istruzione (scuola e università), della ricerca e dell'alta tecnologia, nonché della sicurezza e dell'ordine pubblico.
  In riferimento ai profili di stretta competenza della Commissione Finanze, segnala che al Ministero dell'economia e delle finanze sono assegnate risorse per le finalità di seguito indicate:
   476,2 milioni di euro per l'edilizia pubblica, di cui, rispettivamente, 34,8 milioni per il 2018, 36,4 milioni per il 2019, 40 milioni per il 2020 e 365 milioni per gli anni 2021-2033;
   1.061 milioni di euro per le attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni, di cui, rispettivamente, 80 milioni per il 2018, 100 milioni per il 2019, 130 milioni per il 2020 e 751,7 milioni per gli anni 2021-2033;
   328,2 milioni di euro per la digitalizzazione delle amministrazioni statali, di cui, rispettivamente, 15,6 milioni per il 2018, 99,8 milioni per il 2019, 160,3 milioni per il 2020 e 52,5 milioni per gli anni 2021-2033;
   816,6 milioni di euro per il potenziamento delle infrastrutture e i mezzi per l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso, di cui, rispettivamente, 9,4 milioni per il 2018, 35,9 milioni per il 2019, 40,1 milioni per il 2020 e 731,1 milioni per gli anni 2021-2033.

  Il comma 2 dispone l'individuazione degli interventi nell'ambito dei diversi settori di spesa secondo le procedure previste a legislazione vigente anche, ove necessario, nel caso di interventi rientranti nelle materie di competenza regionale o delle province autonome, e limitatamente agli stessi, attraverso l'intesa con i livelli di governo decentrati e il sistema delle autonomie.
  I commi 3 e 4 riguardano il monitoraggio e il controllo dei programmi finanziati.
  In particolare, il comma 3 prevede, in linea con quanto previsto nel comma 142 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2017, che, ai fini dell'erogazione del finanziamento, i programmi finanziati sono monitorati ai sensi del decreto legislativo n. 229 del 2011, nell'ambito della Banca dati delle amministrazioni pubbliche.
  Il comma 4 richiede a ciascun Ministero di presentare, entro il 15 settembre di ogni anno, una relazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Commissioni parlamentari competenti per materia, ai fini della valutazione dello stato di avanzamento dei programmi finanziati e delle principali criticità riscontrate nell'attuazione degli interventi.Pag. 99
  Segnala, a tale proposito, che la relazione in oggetto non risulta fin qui trasmessa alle Camere.
  Preannuncia sin d'ora, in conclusione, una proposta di parere favorevole sull'atto in esame.

  Carla RUOCCO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani.

  La seduta termina alle 14.15.