CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 23 ottobre 2018
79.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 23 ottobre 2018. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Massimo Bitonci.

  La seduta comincia alle 14.50.

Modifiche agli articoli 438 e 442 del codice di procedura penale. Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo.
C. 392-A.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Nulla osta – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Claudio BORGHI, presidente, avverte che, a causa di un malinteso sugli orari, il rappresentante del Governo non è presente. Sospende quindi la seduta fino alle 15.30.

  La seduta, sospesa alle 14.55, è ripresa alle 15.35.

  Maura TOMASI (Lega), relatrice, evidenzia che il provvedimento in titolo reca talune novelle agli articoli 438 (concernente i presupposti del giudizio abbreviato) e 442 (in materia di decisione del giudizio) del codice di procedura penale, volte a prevedere l'inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo.
  In considerazione del fatto che le citate novelle rivestono carattere esclusivamente Pag. 42ordinamentale e procedimentale e – come tali – non appaiono suscettibili di comportare profili di onerosità per la finanza pubblica, propone di esprimere sul testo in esame un parere di nulla osta.

  Il sottosegretario Massimo BITONCI concorda con la proposta di parere della relatrice.

  Enrico COSTA (FI) sottolinea che il provvedimento in esame, determinando un impedimento per la richiesta di rito abbreviato, che si svolge innanzi al giudice monocratico, potrebbe comportare oneri per la finanza pubblica. Sottolinea, infatti, che tutti i procedimenti relativi a delitti puniti con la pena dell'ergastolo saranno svolti innanzi alla Corte d'assise, dove è prevista la presenza di giudici popolari, e ciò comporterà maggiori oneri.
  Osserva, inoltre, che lo scopo del provvedimento è quello di non attribuire uno sconto di pena per le condanne all'ergastolo e che ciò potrebbe comportare maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto i condannati rimarranno per più tempo nelle carceri.
  Alla luce delle considerazioni svolte, chiede che il Governo depositi agli atti della Commissione la relazione tecnica sul provvedimento in titolo.

  Giusi BARTOLOZZI (FI), in aggiunta a quanto osservato dal deputato Costa, evidenzia che l'allungamento dei tempi dei processi e il conseguente aumento dei tempi delle misure cautelari comporterà maggiori oneri per la finanza pubblica. Segnala, inoltre, che la maggior parte dei processi si conclude con il rito abbreviato; pertanto, tale possibilità riguarda un gran numero di procedimenti.

  Claudio BORGHI, presidente, replicando alla deputata Bartolozzi, segnala che il provvedimento non ha lo scopo di abrogare il rito abbreviato in generale, ma solo in riferimento ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo.

  Andrea MANDELLI (FI), alla luce degli interventi precedenti, chiede, a nome del gruppo Forza Italia, che il Governo depositi la relazione tecnica relativa al provvedimento in esame.

  Luigi MARATTIN (PD), a nome del suo gruppo, si associa alla richiesta del deputato Mandelli.

  Maura TOMASI (Lega), relatrice, replicando agli interventi dei deputati Costa e Bartolozzi, ricorda che il provvedimento riguarda casi limitati e che, quindi, non comporta conseguenze di carattere finanziario.

  Il sottosegretario Massimo BITONCI conferma che le novelle recate dal provvedimento rivestono carattere esclusivamente ordinamentale e procedimentale e non appaiono suscettibili di comportare profili di onerosità per la finanza pubblica.

  Claudio BORGHI, presidente, preso atto delle considerazioni del rappresentante del Governo, avverte che se i commissari non ne sono soddisfatti procederà a mettere in votazione la richiesta di relazione tecnica sul provvedimento in esame.

  Stefania PRESTIGIACOMO (FI) ritiene che la presentazione della relazione tecnica sui provvedimenti sia un atto dovuto da parte del Governo, senza che sia necessaria una votazione in proposito.

  Claudio BORGHI, presidente, rispondendo alla deputata Prestigiacomo, ricorda che se non vi è accordo all'interno della Commissione si deve procedere alla votazione.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge la richiesta di relazione tecnica sul provvedimento in esame ed approva la proposta di nulla osta della relatrice sul testo del provvedimento.

  Maura TOMASI (Lega), relatrice, avverte che in data odierna l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Poiché gli emendamenti trasmessi Pag. 43dall'Assemblea non appaiono presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere su di essi un parere di nulla osta.

  Il sottosegretario Massimo BITONCI concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  Beatrice LORENZIN (Misto-CP-A-PS-A), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede che, vista la bocciatura della manovra di bilancio del nostro Paese da parte della Commissione europea, in merito sia sentito al più presto il Ministro dell'economia e delle finanze.

  Claudio BORGHI, presidente, suggerisce alla deputata Lorenzin di sollevare la questione durante l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che si svolgerà al termine della seduta.

Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale.
C. 1066-A.
(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, e osservazione – Parere su emendamenti).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 18 ottobre 2016.

  Maura TOMASI (Lega), relatrice, ad integrazione della relazione svolta nella precedente seduta, propone di prevedere la copertura del provvedimento in esame per l'anno 2019 a valere sull'accantonamento del fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che reca le occorrenti disponibilità, e per gli anni 2020 e 2021 mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.
  Formula, pertanto, la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
  esaminato il progetto di legge C. 1066 e abb.-A, recante Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale;
  ritenuto che:
   sia necessario sopprimere l'articolo 2, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, volto all'introduzione per il triennio 2018-2020 di un Piano straordinario di ispezioni presso gli asili-nido, le scuole dell'infanzia e le strutture socio-assistenziali di carattere residenziale e semiresidenziale per anziani, persone disabili e minori in situazione di disagio, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di quantificazione e copertura;
   sia necessario sopprimere le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 2, terzo e quarto periodo, giacché esse, derogando al principio di annualità del bilancio, prevedono che le somme del Fondo istituito ai sensi del primo periodo del citato comma 2, non impegnate nell'esercizio di competenza possono esserlo in quelli successivi, con conseguenti effetti negativi in termini di fabbisogno e di indebitamento netto;
   sia necessario aggiornare al triennio 2019-2021 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 2, pari a 5 milioni di euro in ragione d'anno, tenendo conto dei tempi occorrenti alla conclusione dell’iter Pag. 44legislativo del provvedimento in oggetto nonché di quelli necessari all'erogazione delle risorse ai sensi dell'articolo 7, commi 2 e 3;
   risulti necessario prevedere che la destinazione prioritaria delle risorse a iniziative di formazione continua di carattere professionale, emotivo-relazionale e attitudinale del personale debba essere disposta dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 3 dell'articolo 7, anziché da quello del Ministro della salute di cui al comma 2 del medesimo articolo, giacché il citato comma 3 affida proprio al Ministro dell'economia e delle finanze il compito di assegnare le risorse in questione;
   risulti necessario imputare la spesa di 5 milioni di euro annui, da autorizzare per il triennio 2019-2021, a valere per l'anno 2019 sull'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per gli anni 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, posto che l'accontamento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali non reca le occorrenti disponibilità;
   rilevato che dovrebbe essere valutata l'opportunità di introdurre un termine per l'adozione del decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, inferiore a quello indicato al successivo comma 3 del medesimo articolo 7, giacché l'emanazione del primo decreto dovrebbe precedere quella del secondo;

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
   Sopprimere l'articolo 2.

  All'articolo 7, apportare le seguenti modificazioni:
    al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 2017, 2018 e 2019 con le seguenti: 2019, 2020 e 2021;
   al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: e i criteri per la ripartizione del fondo di cui al primo periodo da destinare prioritariamente a iniziative di formazione continua di carattere professionale, emotivo-relazionale e attitudinale del personale;
   al medesimo comma 2, sopprimere il terzo e il quarto periodo;
   al comma 3, dopo le parole: che ne facciano richiesta, aggiungere le seguenti: con destinazione prioritaria a iniziative di formazione continua di carattere professionale, emotivo-relazionale e attitudinale del personale,;
   sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, si provvede:
   a) quanto ad euro 5 milioni per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per il medesimo anno dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
   b) quanto ad euro 5 milioni, per ciascuno degli anni 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Pag. 45
   e con la seguente osservazione:
   Si valuti l'opportunità di prevedere all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, un termine per l'adozione del decreto del Ministro della salute ivi previsto che sia inferiore a quello indicato al successivo comma 3 del medesimo articolo 7.»

  Il sottosegretario Massimo BITONCI concorda con la proposta di parere della relatrice.

  Maria Elena BOSCHI (PD) ricorda che la sottosegretaria Castelli si era impegnata a trovare le risorse necessarie a coprire gli oneri recati dall'articolo 2, che ora, invece, si chiede di sopprimere e che, ad avviso del gruppo Partito Democratico, costituiva uno dei contenuti rilevanti del provvedimento. Inoltre, evidenzia che avrebbe preferito che per far fronte a parte degli oneri recati dal provvedimento non fosse utilizzato l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  Maura TOMASI (Lega), relatrice, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 2 degli emendamenti. Al riguardo, con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea segnala le seguenti proposte emendative:
   Casa 2.50, che amplia i contenuti del Piano straordinario di ispezioni, estendendo i compiti di accertamento ivi previsti alla verifica delle condizioni generali di salute presso le strutture di cui all'articolo 1;
   Ferro 7.1, che incrementa la dotazione del Fondo per l'attuazione in via sperimentale delle misure previste dal presente provvedimento, posticipandone la decorrenza all'anno 2018 e provvedendo al relativo onere mediante corrispondente riduzione degli accantonamenti del fondo speciale di competenza dei Ministeri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, i quali non recano, per le singole annualità interessate, le necessarie disponibilità.

  Per quanto concerne, invece, le proposte emendative sulle quali ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:
   Marzana 3.52, che, intervenendo sui principi e criteri direttivi per l'attuazione della delega di cui all'articolo 3, è volta a prevedere, in via preventiva, adeguati percorsi, attuati da équipe socio-psico-pedagogiche territoriali, costituite da professionisti quali sociologi, psicologi, pedagogisti, assistenti sociali, mediatori culturali, educatori, per sostenere il personale. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire un chiarimento del Governo, posto che l'attuazione della presente proposta emendativa potrebbe compromettere la neutralità finanziaria della delega prevista dal comma 3 dell'articolo 3;
   Gallo 3.53, che, intervenendo sui principi e criteri direttivi per l'attuazione della delega di cui all'articolo 3, è volta a prevedere il rinnovo degli arredi interni dei locali dei servizi educativi dell'infanzia, per migliorare le condizioni ambientali dell'apprendimento e il benessere dei bambini. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire un chiarimento del Governo, posto che l'attuazione della presente proposta emendativa potrebbe compromettere la neutralità finanziaria della delega prevista dal comma 3 dell'articolo 3;
   Bellucci 3.11, che, intervenendo sui principi e criteri direttivi per l'attuazione della delega di cui all'articolo 3, è volta a prevedere un sistema di monitoraggio e valutazione degli asili nido, delle scuole dell'infanzia, delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, a carattere residenziale e semi-residenziale, attuato da un’équipe psico-pedagogica territoriale. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire un chiarimento del Governo, posto che l'attuazione della presente proposta emendativa potrebbe Pag. 46compromettere la neutralità finanziaria della delega prevista dal comma 3 dell'articolo 3;
   Carla Cantone 4.10, che prevede che le linee guida emanate dal Ministro della salute ai sensi dell'articolo 4 siano volte a garantire, nel rispetto del corretto svolgimento delle attività di assistenza e cura, le visite agli ospiti nel corso delle 24 ore giornaliere. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire un chiarimento del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame.

  Segnala, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  Il sottosegretario Massimo BITONCI esprime parere contrario sugli emendamenti puntualmente richiamati dalla relatrice, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura. Esprime inoltre nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 2.

  Maura TOMASI (Lega), relatrice, preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, propone di esprimere parere contrario sugli emendamenti 2.50, 3.11, 4.10, 3.52, 3.53 e 7.1, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative.

  Il sottosegretario Massimo BITONCI concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

DL 109/2018: Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze.
C. 1209 Governo.
(Parere alle Commissioni VIII e IX).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 ottobre 2018.

  Claudio BORGHI, presidente, segnala che la Commissione è ancora in attesa dei chiarimenti del Governo sul provvedimento. Non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018.
C. 1201 Governo.
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017.
Doc. LXXXVII, n. 1.
(Parere alla XIV Commissione).
(Esame congiunto e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

  Alberto RIBOLLA (Lega), relatore, fa presente che il disegno di legge reca «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018» e che il testo è corredato di relazione tecnica.
  Con riferimento agli articoli 1 e 2 recanti delega al Governo per l'attuazione di direttive europee, non ho osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.
  In merito ai profili di copertura, rileva che l'articolo 1, comma 3, pone la copertura degli oneri eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A annesso al presente provvedimento a carico del Fondo per il recepimento della normativa europea (capitolo Pag. 472815 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze), la cui dotazione finanziaria, nel decreto di ripartizione in capitoli del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020, ammonta a 112.435.800 euro per il 2018, a 82.195.800 euro per il 2019 e a 82.195.800 euro per il 2020. Segnala, inoltre, che l'articolo 1, comma 3, in esame non indica un limite massimo nell'utilizzo delle risorse del citato Fondo, in considerazione del fatto che risulta estremamente difficile determinare, prima della stesura degli schemi di decreto legislativo di recepimento delle direttive stesse, se dall'adempimento degli obblighi contenuti nelle singole direttive possano derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Rappresenta tuttavia che la disposizione prevede al contempo che – qualora la dotazione del Fondo si rivelasse insufficiente – i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri saranno emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009. Tanto premesso, ritiene opportuno acquisire dal Governo una rassicurazione circa l'effettiva capacità del Fondo per il recepimento della normativa europea di garantire l'integrale copertura dei nuovi o maggiori oneri, giacché – in caso di insufficienza del citato Fondo – l'attivazione del meccanismo delineato dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, finirebbe per subordinare l'esercizio delle deleghe connesse al recepimento di obblighi comunitari al previo reperimento delle occorrenti risorse finanziarie.
  In merito all'articolo 4, recante disposizioni sulla Procura europea (EPPO), osserva preliminarmente che l'autorizzazione di spesa disposta dal comma 4 risulta pari a 205.326 euro a decorrere dall'anno 2020. Sarebbe utile un chiarimento in merito all'importo autorizzato per il 2020, identico a quello previsto per gli anni successivi, nonostante la relazione tecnica specifichi che l'operatività dell'EPPO sarà effettiva «a decorrere dal 21 novembre 2020» secondo quanto stabilito nel Regolamento (UE) 2017/1937. Per quanto attiene all'onere riferito agli esercizi successivi, non ha osservazioni da formulare nel presupposto che l'attuazione della disciplina sia conforme alle ipotesi evidenziate nella relazione tecnica. Inoltre, pur prendendo atto che la relazione tecnica assicura che l'attuazione del regolamento citato potrà essere disposta mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, rileva che i procuratori delegati sono tenuti ad «attenersi agli atti di indirizzo del collegio della struttura unionale e dovranno operare secondo le previsioni di delega del procuratore europeo». In considerazione di tale previsione e tenuto conto che non sono fornite indicazioni sui possibili carichi di lavoro derivanti dall'Istituzione dell'EPPO, andrebbe chiarito se l'attribuzione ai magistrati delegati del nuovo incarico possa, in mancanza di nuove assunzioni, determinare problemi di funzionalità amministrativa all'amministrazione interessata. Non sono inoltre esplicitate dalla relazione tecnica le ipotesi in base alle quali si assume che il nuovo inquadramento funzionale dei magistrati delegati (alle dipendenze del procuratore europeo per i reati di sua competenza) non comporti la necessità di strutture amministrative dedicate, con conseguente spesa, ad esempio, per personale e dotazioni strumentali. Infine, andrebbe chiarito se la collaborazione a procedimenti di carattere transnazionale sia suscettibile di incrementare talune voci di spesa, quali quelle per missioni o traduzioni, rispetto alle attuali previsioni di bilancio.
  In merito ai profili di copertura, fa presente che l'articolo 4, comma 4, autorizza la spesa di 205.326 euro annui a decorrere dal 2020 per l'attuazione delle disposizioni di cui al medesimo articolo 4, recante delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE (2017/1939) relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione di una procura Pag. 48europea. Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per l'anno 2020, dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero della giustizia relativo al triennio 2018-2020, il quale reca le occorrenti disponibilità. Al riguardo, evidenzia la necessità di inserire nel testo della norma l'autorizzazione al Ministero dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  Per quanto riguarda l'articolo 5, recante ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari, non ha osservazioni da formulare per profili di quantificazione sulla base degli elementi forniti dalla relazione tecnica.
  Con riferimento all'articolo 7, recante risoluzione di controversie in materia fiscale nella UE, segnala che la relazione tecnica non fornisce dati ed informazioni diretti a suffragare le ipotesi sottostanti la stima dei parametri utilizzati. In particolare, la relazione tecnica afferma che «sulla base degli esiti delle procedure amichevoli, si stima che quelle che saranno soggette ad arbitrato...siano circa 25 in ragione di anno». In proposito andrebbero acquisiti gli elementi di valutazione sottostanti le predette ipotesi, anche in relazione all'eventualità che il numero degli arbitrati possa presentare un andamento crescente negli anni.
  In merito ai profili di copertura, fa presente che l'articolo 7, comma 3, provvede alla copertura degli oneri per i compensi dei componenti del collegio arbitrale e per le relative spese di missione, valutati in 893.750 euro annui a decorrere dal 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012. In proposito non ha osservazioni da formulare, in considerazione del fatto che il Fondo oggetto di riduzione reca le occorrenti risorse finanziarie e che l'utilizzo delle stesse appare conforme alle specifiche finalità cui il Fondo medesimo risulta preordinato ai sensi della norma istitutiva. Segnala peraltro la necessità di inserire nel testo della norma l'autorizzazione al Ministero dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, mentre, da un punto di vista meramente formale, andrebbe precisato il carattere annuo degli oneri ivi previsti a regime con decorrenza dal 2019.
  Con riferimento all'articolo 8, recante offerta pubblica e negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.
  In merito all'articolo 9, recante fondi comuni monetari, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.
  Per quanto riguarda gli articoli 10 e 11, recanti misure in materia fitosanitaria, prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica, secondo la quale, considerata la complessità delle materie oggetto di delega, le amministrazioni competenti non sono allo stato in grado di procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della stessa. Pertanto, l'adozione dei decreti legislativi, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica, verrà subordinata al reperimento delle idonee forme di copertura degli eventuali oneri dagli stessi recati. Rileva peraltro l'opportunità di acquisire indicazioni per una valutazione, sia pur di massima, del presumibile impegno finanziario derivante dalla disciplina da definire in attuazione della delega, ferma restando la più puntuale individuazione degli effetti finanziari in sede di adozione dei decreti legislativi, secondo quanto previsto dal citato articolo 17, comma 2.
  Con riferimento all'articolo 12, recante emissioni nocive, non ha osservazioni da formulare considerato che il criterio direttivo di cui al comma 3, lettera e), prevede espressamente che – nel sostituire la vigente disciplina dei meccanismi d'asta – si debba assicurare la neutralità finanziaria con riferimento ai proventi delle quote di emissione. Inoltre, la riassegnazione a finalità di spesa dei proventi da sanzioni (comma 3, lettera c)), è limitata alle eventuali sanzioni di nuova istituzione. Infine, in merito al criterio direttivo Pag. 49di cui alla lettera a), pur prendendo atto degli elementi forniti dalla relazione tecnica, appare opportuno acquisire conferma che i proventi assegnati alle strutture amministrative interessate siano congrui per garantire il rafforzamento dell'Autorità nazionale competente, sulla base della disciplina europea in esame.
  In merito all'articolo 13, recante disposizioni sui veicoli fuori uso, pile, accumulatori, rifiuti di apparecchiature elettriche, rileva preliminarmente che la relazione tecnica, stante la complessità delle materie oggetto di delega, rinvia alle disposizioni contenute nei decreti legislativi la quantificazione degli eventuali oneri e la loro relativa copertura. Ciò premesso, risulta comunque utile acquisire elementi per una valutazione, sia pur di massima, del possibile impegno finanziario derivante dall'esercizio della delega. Ciò, in particolare, con riferimento ai seguenti principi e criteri direttivi, che appaiono suscettibili di determinare effetti per la finanza pubblica:
   misure di promozione e semplificazione per il riutilizzo delle parti dei veicoli fuori uso, incentivazione per il recupero energetico dei rifiuti provenienti dal trattamento degli veicoli fuori uso – di cui al comma 1, lettera a) –, nonché misure per la promozione e semplificazione del riutilizzo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche – di cui al comma 1, lettera c). In proposito, andrebbero precisate le tipologie di intervento previste in quanto trattasi di misure potenzialmente onerose;
   rafforzamento della tracciabilità e della contabilità dei veicoli e dei veicoli fuori uso – di cui al comma 1, lettera a) –, nonché definizione delle modalità di controllo degli impianti di trattamento dei RAEE, da cui potrebbero derivare, in capo ai soggetti pubblici interessati, sia adempimenti ulteriori rispetto a quelli attualmente svolti sia la necessità di adeguamento delle dotazioni strumentali in dotazione alle suddette amministrazioni.

  Per quanto riguarda l'articolo 14, recante disposizioni sulle discariche di rifiuti, prende atto che la relazione tecnica, stante la complessità delle materie oggetto di delega, rinvia alle disposizioni contenute nei decreti legislativi la quantificazione degli eventuali oneri e la loro relativa copertura. Ciò premesso, appare comunque utile acquisire elementi utili per una valutazione, sia pur di massima, riguardo al prevedibile impegno finanziario derivante dall'esercizio della delega, fermo restando il ricorso all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009.
  Con riferimento all'articolo 15, recante disposizioni sui rifiuti, imballaggi e rifiuti di imballaggio, rinvia alle considerazioni svolte con riferimento all'articolo 14.
  In merito all'articolo 16, recante sicurezza delle navi da passeggeri, con riferimento agli adempimenti affidati al capo del compartimento marittimo in qualità di autorità competente a ricevere il rapporto previsto per gli illeciti amministrativi in materia di conteggio e di registrazione delle persone a bordo nonché di formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e in partenza da porti degli Stati membri, andrebbe confermato che agli stessi si possa effettivamente far fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, tenuto conto di analoghe previsioni in capo al medesimo soggetto di cui ai successivi articoli 17 e 18. Non ha altresì osservazioni da formulare in merito alla previsione di sanzioni penali e amministrative.
  Per quanto riguarda l'articolo 17, recante dichiarazioni delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri, con riferimento agli adempimenti affidati al capo del compartimento marittimo in qualità di autorità competente a ricevere il rapporto previsto per gli illeciti amministrativi in materia di conteggio e di registrazione delle persone a bordo nonché di formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e in partenza da porti degli Stati membri, andrebbe confermato che agli stessi si possa effettivamente far fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, tenuto conto di analoghe previsioni in capo al medesimo soggetto di cui al precedente Pag. 50articolo 16 e al successivo articolo 18. Non ha inoltre osservazioni da formulare in merito alla previsione di sanzioni penali e amministrative.
  In merito all'articolo 18, recante delega in materia di ispezioni di sicurezza su navi, con riferimento agli adempimenti affidati al capo del compartimento marittimo in qualità di autorità competente a ricevere il rapporto previsto per gli illeciti amministrativi in materia di conteggio e di registrazione delle persone a bordo nonché di formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e in partenza da porti degli Stati membri, andrebbe confermato che agli stessi si possa effettivamente far fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, tenuto conto di analoghe previsioni in capo al medesimo soggetto di cui ai precedenti articoli 16 e 17. Non ha altresì osservazioni da formulare in merito alla previsione di sanzioni penali e amministrative.
  Con riferimento all'articolo 19, recante princìpi e criteri direttivi contro l'esposizione alle radiazioni ionizzanti, rileva preliminarmente che la relazione tecnica, stante la complessità delle materie oggetto di delega, rinvia alle disposizioni contenute nei decreti legislativi la quantificazione degli eventuali oneri e la loro relativa copertura. Tanto premesso, risulta comunque utile acquisire elementi per una valutazione riguardo al prevedibile impatto, anche di massima, della disciplina da adottare nell'esercizio della delega. Ciò, in particolare, con riferimento ai seguenti principi e criteri direttivi, che appaiono suscettibili di determinare effetti per la finanza pubblica:
   il rafforzamento e l'ottimizzazione della protezione dell'ambiente dagli effetti delle radiazioni ionizzanti, di cui al comma 1, lettera b);
   la revisione, con riferimento all'ambito medico, dei requisiti connessi all'esposizione alle radiazioni, nonché l'aggiornamento dei requisiti, dei compiti e delle responsabilità delle figure professionali coinvolte nella protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione, di cui al comma 1, lettere d) ed e);
   l'adozione di un nuovo Piano nazionale Radon, che preveda adeguati strumenti per la sua attuazione, di cui al comma 1, lettera i).

  Relativamente alla revisione e razionalizzazione dell'apparato sanzionatorio amministrativo e penale, di cui al comma 1, lettera g), non ha osservazioni da formulare. Infine, per quanto riguarda il coinvolgimento dei vari Dicasteri nell'attuazione della direttiva EURATOM in esame, preso atto che la relazione tecnica presuppone un principio di invarianza dell'assetto delle competenze rispetto a quello previsto a legislazione vigente, appare utile acquisire conferma che detta attuazione sia effettivamente realizzabile nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  In merito all'articolo 20, recante delega in materia di importazione dell'Unione, prende atto che la relazione tecnica, nell'evidenziare l'impossibilità per le amministrazioni competenti di procedere ex ante alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della delega, in considerazione della complessità delle materie oggetto della stessa, afferma che l'adozione dei decreti legislativi, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica verrà subordinata al reperimento delle idonee forme di copertura degli eventuali oneri dagli stessi recati. Richiama in proposito le considerazioni svolte con riguardo a precedenti articoli, riguardo all'utilità di acquisire elementi per una valutazione, sia pur di massima, del prevedibile impegno finanziario derivante dall'esercizio della delega.
  Con riferimento all'articolo 21, recante prestazione energetica nell'edilizia ed efficienza energetica, rinvia alle considerazioni svolte con riferimento a precedenti articoli, riguardo all'opportunità di acquisire elementi utili per una valutazione, sia pur di massima, del prevedibile impegno finanziario derivante dalle disposizioni, Pag. 51fermo restando il ricorso all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009.
  Passando quindi ad illustrare la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2017, fa presente che tale Relazione è stata trasmessa alle Camere in data 19 marzo 2018, in adempimento degli obblighi fissati dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234.
  Il documento in esame è articolato in quattro parti.
  Osserva che la parte prima è dedicata agli sviluppi del processo di integrazione europea e al nuovo quadro istituzionale e consta, a sua volta di tre capitoli aventi contenuto eterogeneo. Il primo capitolo illustra brevemente le priorità generali delle Presidenze del Consiglio dell'UE nel 2017 (Malta e Estonia) accomunate dall'esigenza di affrontare le sfide interne ed esterne per l'Unione europea e di rilanciare il rapporto tra i cittadini e il governo dell'UE. Il secondo capitolo, concernente le questioni istituzionali, delinea i rapporti con le Istituzioni europee, richiamando l'obiettivo di rafforzamento della coesione interna dell'Unione perseguito dai Paesi fondatori, anche attraverso l'impegno comune per un'Europa sicura, prospera, sostenibile, sociale e più forte sulla scena internazionale. Nel terzo capitolo, avente ad oggetto il coordinamento delle politiche macroeconomiche, vengono presi in esame i temi del processo di revisione del quadro normativo in materia bancaria e alle attività necessarie per il completamento dell'Unione Bancaria, dell'integrazione dell'Unione animato dalla pubblicazione, a marzo, del libro bianco sul futuro dell'Europa della Commissione europea.
  Rileva che nella parte seconda la Relazione illustra l'azione svolta dal Governo nell'ambito delle principali politiche orizzontali e settoriali dell'Unione. Si tratta della parte più rilevante del documento, contenente indicazioni dettagliate relative a questioni specialistiche e tecnicamente complesse, per ciascuna politica o settore di attività dell'Unione.
  La parte terza della relazione è rivolta al tema delle politiche di coesione economica, sociale e territoriale, con particolare riguardo al valore europeo della politica di coesione, di competenza di questa Commissione.
  Osserva che infine, la parte quarta concerne il coordinamento nazionale delle politiche europee, con particolare riguardo al ruolo e alle attività del Comitato interministeriale per gli affari dell'UE (CIAE), alle misure poste in essere dal Parlamento e dal Governo per dare attuazione al diritto dell'UE nell'ordinamento italiano e per risolvere il contenzioso dinanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea. Di particolare interesse sono i dati relativi ai flussi di atti e documenti trasmessi dal Governo alle Camere, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, nell'ambito del cosiddetto meccanismo di informazione qualificata.
  In materia di politiche di coesione, la relazione evidenzia come negli ultimi tre cicli di programmazione (2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020), l'Italia ha scelto di realizzare una programmazione unitaria delle risorse per la coesione che, nel ciclo in corso, ammontano a oltre 110 miliardi di euro di cui 44 (40 per cento del totale) per finanziamenti di origine comunitaria, ai quali si aggiungono risorse nazionali di co-finanziamento, fondi integrativi o complementari e il Fondo di Sviluppo e Coesione previsto dalla Legge di Stabilità 2015 (articolo 1, comma 703).
  Ricorda che nel corso del 2017, l'attuazione della programmazione unitaria delle risorse di coesione ha visto l'attivazione di interventi pubblici per 28,7, di cui 19,9 relativi a fondi strutturali e 8,8 relativi ai Patti per lo Sviluppo; spese certificate per 6,2 miliardi di euro, di cui 2,6 relativi a Fondi strutturali e 3,6 relativi al Fondo Sviluppo e Coesione e con la misura del credito di imposta per le Regioni del Mezzogiorno sono stati attivati investimenti privati per 4 miliardi di euro.
  Fa presente che la prima applicazione della regola cosiddetta del «disimpegno automatico delle risorse», prevista dai regolamenti europei in caso di fallimento dell'obiettivo, nel corso del 2017 ha riguardato i 20 Programmi Operativi adottati Pag. 52nel 2014. Tutti e 20 invece hanno centrato l'obiettivo, conseguendo una spesa complessiva di 1,46 miliardi di euro. Tenendo conto anche degli altri Programmi Operativi, la spesa certificata sui fondi FESR e FSE è stata di 2,6 miliardi, ovvero il 5.2 per cento delle risorse a disposizione per il periodo 2014/2020. Il risultato emerge dalle certificazioni delle spese presentate dalle Autorità responsabili dei Programmi ed inviate alla Commissione Europea dall'Agenzia per la Coesione Territoriale per il FESR e dall'ANPAL – Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro – per il FSE.
  Al 31 dicembre 2017, quindi, l'Italia ha assorbito tutte le risorse in scadenza per la Programmazione 2014/2020. Anche per questa programmazione sono presenti le condizioni per arrivare al pieno assorbimento delle risorse assegnate, come già accaduto per la programmazione 2007/2013. Osserva che a questo risultato si potrà pervenire grazie al recupero di capacità amministrativa realizzato in questi ultimi anni attraverso un importante sforzo collettivo, che ha trovato la sua sintesi nei previsti piani di rafforzamento amministrativo, strumento adottato per l'Italia in attuazione dell'accordo di partenariato sottoscritto nell'ottobre del 2014.
  I dati di monitoraggio restituiscono un'ulteriore informazione che consente di prevedere un analogo risultato positivo, che sarà conseguito al termine dell'anno 2018: le risorse attivate, corrispondenti cioè a programmi già in fase di attuazione, sfiorano i 20 miliardi di euro, raggiungendo il 38,8 per cento delle risorse FESR e FSE, in linea con la media europea, come verificato nel corso dell'incontro annuale tra Commissione UE e le Autorità di gestione italiane, che si è tenuto il 23 novembre 2017 a Roma. Vi sono dunque le premesse affinché venga rispettata anche la scadenza del disimpegno automatico delle risorse di fine 2018, quando dovranno essere certificate spese per un ammontare intorno al 17 per cento delle risorse disponibili.
  Osserva che l'Italia, con i suoi storici divari territoriali, considerando la Politica di coesione l'espressione più visibile della capacità dell'Unione europea di guardare ai bisogni delle persone, di focalizzare l'attenzione sull'idea di cittadinanza europea e su parametri di sviluppo e di benessere della popolazione, e non soltanto attenta ai parametri macroeconomici, ma orientata piuttosto a una crescita inclusiva e sostenibile, ha nuovamente ribadito che il bilancio europeo, anche nel periodo successivo al 2020, dovrà assicurare a tali finalità risorse adeguate e congrue. La convergenza delle regioni, come previsto dai trattati, resta una delle principali priorità di intervento, ed è auspicabile che nel quadro di una politica rivolta comunque a tutte le regioni, sia assicurata la necessaria concentrazione dei fondi nelle aree in ritardo di sviluppo.

  Il sottosegretario Massimo BITONCI si riserva di fornire in altra seduta i chiarimenti richiesti dal relatore.

  Claudio BORGHI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 16.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.05 alle 16.15.