CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 11 ottobre 2018
72.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 29

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 11 ottobre 2018. — Presidenza del vicepresidente Riccardo Augusto MARCHETTI.

  La seduta comincia alle 14.05.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018 (C. 1201 Governo).
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017 (Doc. LXXXVII, n. 1).
(Parere alla XIV Commissione).
(Esame congiunto e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo.

  Riccardo Augusto MARCHETTI, presidente, ricorda che la Commissione è chiamata a trasmettere alla XIV Commissione, Pag. 30per le parti di competenza, una relazione sul disegno di legge di delegazione europea e un parere sulla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017; potranno essere altresì trasmessi gli emendamenti al disegno di legge di delegazione europea approvati dalla Commissione, il cui termine per la presentazione, come concordato nell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è fissato alle ore 12 di martedì 16 ottobre prossimo.
  Rammenta, inoltre, che gli emendamenti approvati dalle Commissioni di settore sono trasmessi alla XIV Commissione, che, peraltro, potrà respingerli solo per motivi di compatibilità con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale, mentre gli emendamenti respinti dalle Commissioni di settore non potranno essere presentati presso la XIV Commissione, che li considererà irricevibili. Gli emendamenti respinti dalle Commissioni potranno, peraltro, essere ripresentati in Assemblea.

  Elisa SCUTELLÀ (M5S), relatrice, fa presente che la Commissione è chiamata, nella seduta odierna, ad avviare l'esame congiunto del disegno di legge recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea» (Legge di Delegazione europea 20187) e della Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017 (Doc. LXXXVII, n. 1)».
  Rammenta che, quanto al disegno di legge di legge di delegazione europea, il provvedimento, composto da 22 articoli, contiene anzitutto la delega legislativa al Governo per l'attuazione delle 22 direttive contenute nell'Allegato A nonché per quella contenuta all'articolo 13, rinviando quanto alle procedure, ai criteri direttivi e ai termini per l'esercizio della delega agli articoli 30 e 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Il disegno di legge contiene inoltre una delega legislativa biennale per l'emanazione dei decreti legislativi recanti sanzioni penali ed amministrative per la violazione di precetti europei. Reca inoltre norme contenenti principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega di recepimento di ulteriori due direttive e una decisione nonché deleghe per l'adeguamento della normativa nazionale a 9 regolamenti europei.
  Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per una descrizione dettagliata del contenuto del provvedimento, relativamente ai profili di stretta competenza della Commissione Giustizia, si sofferma sulle disposizioni contenute agli articoli 3, 4, e 5 del provvedimento.
  In particolare, segnala che l'articolo 3 contiene i principi e i criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale, cosiddetta «direttiva PIF (protezione interessi finanziari)». Lo scopo finale della direttiva è quello di allineare per tutti gli Stati membri dell'Unione la materia penalistica concernente la repressione di tali tipologie di condotte fraudolente, in particolare delle condotte ritenute più gravi, così da conseguire la tutela degli interessi dell'Unione anche ai sensi del diritto civile e amministrativo, evitando eventuali incongruenze. Segnalo che il termine per il recepimento della direttiva è il 6 luglio 2019.
  Con specifico riferimento ai principi e criteri direttivi, osserva che la lettera a) del comma 1, prescrive che il Governo individui le fattispecie incriminatrici già previste nell'ordinamento interno che possano essere ritenute lesive degli interessi finanziari dell'Unione europea, e quindi corrispondano alla definizione di reati secondo quanto previsto dalla direttiva (con particolare riguardo agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della stessa). Il nostro ordinamento non contiene attualmente una norma che definisca o elenchi i reati lesivi degli interessi finanziari dell'Unione pur essendo presenti nel sistema numerose norme corrispondenti alle fattispecie incriminatrici descritte dalla direttiva. La relazione illustrativa del provvedimento in esame motiva il criterio di cui alla lettera Pag. 31a), con la finalità di rendere chiara l'armonizzazione del diritto interno con le norme europee. In particolare gli articoli 3 e 4 (titolo II) della direttiva sono dedicati all'elencazione dei reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione. È in primo luogo (articolo 3, paragrafo 2 della direttiva) considerata frode lesiva degli interessi finanziari, con riguardo alle entrate e alle spese sostenute dall'Unione: l'utilizzo o presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti, cui segua il conseguimento di un indebito beneficio per l'agente, con danno del bilancio UE; la mancata comunicazione di informazioni, a fronte di un preciso obbligo in tal senso, da cui derivino le medesime conseguenze; la distrazione di somme o benefici (ovvero il conseguimento a finalità incompatibili con quelle originarie). Per le sole entrate derivanti dall'IVA si prevede tuttavia, accanto alle predette condotte fraudolente, altresì la «presentazione di dichiarazioni esatte (...) per dissimulare in maniera fraudolenta il mancato pagamento o la costituzione illecita di diritti a rimborsi dell'IVA».
  Evidenzia che il Governo, nell'esercizio della delega, dovrà inoltre individuare le norme interne relative ai reati che, pur essendo diversi dalle condotte fraudolente direttamente tese a far conseguire un vantaggio all'agente con danno del bilancio UE, sono in grado di apportare un danno al medesimo bene giuridico secondo quanto previsto dalla Direttiva (articolo 4). La stessa infatti impone specifici obblighi d'incriminazione per: il riciclaggio di denaro (con rinvio alla direttiva 2015/849/UE) commesso con beni tratti dalla consumazione di altro reato individuato dalla Direttiva; la corruzione, passiva e attiva (come definita ai parr. 2 lettere a) e b); l'appropriazione indebita (par. 3).
  Segnala che la lettera b) del comma 1, impone al Governo di sostituire nelle norme nazionali vigenti che prevedono reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea, i riferimenti alle «Comunità europee», con quelli all’«Unione europea». La lettera c) del comma 1, prescrive invece al Governo un intervento abrogativo delle norme interne che risultino incompatibili con quelle della direttiva e in particolare di quelle che stabiliscono la non punibilità a titolo di concorso o di tentativo dei delitti che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea. La lettera d) del comma 1, concerne le ipotesi di corruzione. Al riguardo il Governo è delegato a modificare l'articolo 322-bis del codice penale. Tale articolo dispone in materia di applicabilità di alcune norme del codice penale (in materia peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione) ai membri e ai funzionari degli organi dell'Unione europea, della Corte penale internazionale e di Stati esteri.
  Rileva che le modifiche da apportare al menzionato articolo sono volte ad estendere la punizione dei fatti di corruzione passiva, come definita dalla Direttiva, anche ai pubblici ufficiali e agli incaricati di pubblico servizio di Paesi terzi rispetto agli Stati membri dell'Unione europea o di organizzazioni pubbliche internazionali, quando tali fatti siano posti in essere in modo che ledano o possano ledere gli interessi finanziari dell'Unione. La lettera d) delega inoltre il Governo ad apportare un'ulteriore modifica al medesimo articolo 322-bis (secondo comma, n. 2), volta ad ampliare l'ambito applicativo della disposizione, attualmente circoscritto ai fatti commessi in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.
  Al proposito ricorda ai colleghi che il disegno di legge C. 1189 del Governo, recante misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici, in corso di esame presso le Commissioni riunite I e II, reca tra l'altro una revisione del citato articolo 322-bis del codice penale, volta a: estendere la portata incriminatrice della norma ai funzionari extra UE ovvero a chi esercita, nelle organizzazioni pubbliche internazionali, funzioni corrispondenti a quelle di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico Pag. 32servizio, nonché ai membri di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali o sovranazionali e ai funzionari delle corti internazionali; ampliare l'ambito applicativo della norma eliminando l'elemento finalistico dell'indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero del conseguimento o mantenimento di un'attività economica o finanziaria. La lettera e) prescrive al Governo di integrare la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica (di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231) prevedendo espressamente la responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche anche per i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea e che non risultino già compresi nelle disposizioni del citato decreto legislativo. La lettera f) demanda al Governo la previsione, ove necessario, della punibilità con una pena massima di almeno quattro anni di reclusione per i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea, qualora ne derivino danni o vantaggi considerevoli, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2017/1371. La lettera g) stabilisce che il Governo nell'esercizio della delega preveda, ove necessario, che, qualora un reato che lede gli interessi finanziari dell'Unione europea sia commesso nell'ambito di un'organizzazione criminale ai sensi della decisione quadro 2008/841/GAI, ciò sia considerato una circostanza aggravante dello stesso reato. La lettera h) concerne la possibilità per gli Stati membri, di introdurre per le persone giuridiche talune delle sanzioni di cui all'articolo 9 della direttiva suddetta. Al riguardo il Governo è delegato a prevedere ove necessario, in caso di reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea, talune delle suddette sanzioni previste dalla Direttiva, in aggiunta alle sanzioni amministrative previste dal sopra citato decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (articoli da 9 a 23). Infine, la lettera i) impone al Governo di adeguare, ove necessario, le norme nazionali in materia di giurisdizione penale per i reati c.d. PIF.
  Ricorda che, ai sensi del comma 2 dell'articolo in esame, i decreti delegati sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro della giustizia, di concerto di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il comma 3 contiene la clausola di invarianza finanziaria e la specificazione che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui all'articolo in esame con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Sottolinea che l'articolo 4 del disegno di legge di delegazione contiene la delega al Governo per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939, il quale, sulla base della procedura di cooperazione rafforzata, ha istituito, la Procura europea (cd. EPPO, European Public Prosecutor's Office). Gli obblighi di adeguamento previsti dall'articolo in esame riguardano l'armonizzazione del diritto interno con il nuovo ufficio inquirente europeo, le nuove figure istituzionali e relative competenze, i rapporti con le autorità inquirenti nazionali nonché gli aspetti procedimentali della cooperazione. Il comma 1 dell'articolo 4, delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge n. 234 del 2012, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 2017/1939. L'intervento, dato l'ambito di competenza dell'EPPO ovvero le frodi contro gli interessi finanziari dell'Unione, appare strettamente collegato all'attuazione della citata direttiva n. 2017/1371 (cd. direttiva PIF), oggetto dell'articolo 3 del disegno di legge, che detta i principi direttivi per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale a detta direttiva sul piano del diritto penale sostanziale. La delega prevista dall'articolo in esame riguarda invece, il corrispondente Pag. 33adeguamento sul piano processuale. Il comma 2 specifica che i decreti legislativi sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze. Il comma 3 alle lettere da a) a p), contiene gli specifici princìpi e criteri di esercizio della delega che vanno ad affiancarsi ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012. Le lettere a) e b) prevedono l'individuazione, previo parere del CSM, delle sedi e del numero dei procuratori europei delegati, e la previsione che le relative funzioni siano esercitate da almeno 2 e non più di 10 procuratori della Repubblica presso i tribunali capoluogo di distretto di corti d'appello.
  Evidenzia che, in materia di competenza della procura europea, la lettera h) prevede di modificare il sistema processuale per prevedere che i procuratori europei delegati svolgano le funzioni di pubblico ministero ex articolo 51 del codice di procedura penale nei procedimenti davanti al giudice competente per i reati in danno degli interessi finanziari dell'Unione. L'intervento in sede di attuazione della delega sembra essere limitato ad una integrazione del citato articolo 51 del codice processuale penale.
  Rileva che le lettere c) ed e) prevedono di coordinare le disposizioni dell'ordinamento giudiziario sulle attribuzioni e i poteri dei titolari degli uffici del Pubblico ministero con quelli attribuiti agli organi della Procura europea, anche al fine di preservarne i poteri di indirizzo e di supervisione negli ambiti di competenza del regolamento europeo. A tali criteri pare collegato quello previsto alla lettera i) che stabilisce che i procuratori europei delegati, operino, in relazione ai reati PIF, in collegamento e d'intesa, anche mediante acquisizione e scambio di informazioni, con il procuratore europeo che supervisiona le indagini, attenendosi alle direttive ed istruzioni dallo stesso impartite. Il criterio di delega previsto dalla lettera d) mira al coordinamento della disciplina dell'avocazione dei procedimenti per reati PIF da parte della procura europea con quella dettata dall'ordinamento nazionale che prevede la trasmissione del decreto di avocazione al Consiglio superiore della magistratura.
  Osserva che, sullo stesso tema, le lettere m), n) e p) prevedono, rispettivamente: la possibilità che, fino alla decisione sull'avocazione da parte della procura europea, il PM nazionale competente possa adottare ed acquisire gli atti urgenti all'evidente scopo di acquisire e salvaguardare le fonti di prova (lettera m)); intervenuta l'avocazione delle indagini, che il PM trasmetta gli atti all'EPPO (lettera n)); che, in relazione ai delitti contro gli interessi finanziari dell'Unione (come individuati dall'articolo 3 del provvedimento), si preveda l'obbligatorietà della denuncia alla procura europea da parte del PM nazionale in ogni fase del procedimento penale per consentire all'EPPO l'eventuale esercizio del potere di avocazione (lettera p)).
  Rammenta che la lettera f) concerne l'adeguamento dell'ordinamento alle disposizioni del regolamento relative alla possibile rimozione del PM nazionale nominato procuratore europeo delegato ed alle sanzioni disciplinari nei suoi confronti in conseguenza dell'incarico rivestito nell'ambito dell'EPPO. Ulteriore coordinamento dovrà riguardare la disciplina nazionale sulle valutazioni di professionalità dei procuratori europei delegati (lettera g), in relazione alle prerogative che il regolamento attribuisce al collegio dell'EPPO sulla valutazione del loro rendimento e capacità professionali. La lettera p) – a parte il collegamento con l'avocazione (v. ante) – contiene una previsione generale che appare centrale per un efficace svolgimento delle prerogative dell'EPPO ovvero l'obbligo di denuncia alla procura europea in relazione ai delitti di cui alla direttiva PIF. Il funzionamento dell'EPPO, infatti, dipenderà dalla tempestività delle segnalazioni da parte delle procure nazionali e dal flusso di informazioni che trasmetteranno alla procura europea. La lettera l) riguarda le forme di cooperazione tra il procuratore europeo e i procuratori delegati degli Stati aderenti in caso di indagini Pag. 34transnazionali su reati PIF. La lettera o) prevede che il procuratore europeo delegato debba svolgere le sue funzioni anche in sede di impugnazione delle decisioni del giudice nazionale competente.
  Ricorda che il comma 4 dell'articolo 4 del disegno di legge di delegazione europea prevede, per gli obblighi derivanti dall'attuazione della delega, un'autorizzazione di spesa pari a 205.326 euro a decorrere dall'anno 2020.
  Fa presente, infine, che l'articolo 5 delega il Governo ad adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, che ha istituito una procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari, al fine facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale. Sono a tal fine individuati specifici princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega. Dal momento che il regolamento è già in vigore ed è immediatamente esecutivo, le norme dell'articolo 5 in commento apportano le modificazioni e integrazioni finalizzate a garantire il dovuto coordinamento con le disposizioni UE. Il comma 1 delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge n. 234 del 2012, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al citato regolamento. Il comma 2 chiarisce che tali decreti sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze. Il comma 3 enumera i princìpi e criteri specifici di esercizio della delega. Oltre ai princìpi e criteri direttivi generali, il Governo è tenuto a: prevedere che le disposizioni nazionali in materia di ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare si applicano per l'acquisizione delle informazioni bancarie, di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 655/2014; prevedere che, per la domanda di ordinanza di sequestro conservativo fondata su un credito risultante da atto pubblico, sia competente il giudice del luogo in cui l'atto pubblico è stato formato; prevedere, agli effetti dell'articolo 492-bis del codice di procedura civile, la competenza del presidente del tribunale di Roma quando il debitore non ha la residenza, il domicilio o la dimora in Italia, ovvero se la persona giuridica non ha la sede in Italia; prevedere che l'impugnazione di cui all'articolo 21 del regolamento (UE) n. 655/2014 avente ad oggetto la pronuncia del giudice singolo, che respinge in tutto o in parte la richiesta di sequestro conservativo di conti bancari, si propone con ricorso al tribunale in composizione collegiale e che del collegio non può fare parte il giudice che ha emanato il provvedimento di rigetto; prevedere che per l'esecuzione dell'ordinanza europea di sequestro conservativo si applica l'articolo 678 del codice di procedura civile, che disciplina le modalità di esecuzione di sequestro conservativo ai sensi del diritto nazionale; prevedere che per il procedimento ricorso avverso l'OESC (di cui all'articolo 33 del regolamento) è competente il giudice che ha emesso l'ordinanza europea di sequestro conservativo, che decide in composizione monocratica; prevedere che per il procedimento di ricorso avverso l'esecuzione dell'OESC (articolo 34 del regolamento (UE) n. 655/2014) è competente il tribunale del luogo in cui il terzo debitore ha la residenza; prevedere che il procedimento di secondo grado, con il quale si impugnano le decisioni dei ricorsi sull'OESC, sull'esecuzione dell'OESC, nonché delle altre decisioni in materia di tale ordinanza (articolo 37 del regolamento (UE) n. 655/2014) è disciplinato dall'articolo 669-terdecies del codice di procedura civile che disciplina il reclamo avverso l'ordinanza con la quale è stato concesso o negato il provvedimento cautelare nell'esecuzione; disporre in ordine all'applicazione del contributo unificato a tale procedimento; apportare alle disposizioni processuali civili Pag. 35e a quelle in materia di spese di giustizia ogni altra modificazione e integrazione necessaria al coordinamento e al raccordo dell'ordinamento interno ai fini della piena attuazione delle disposizioni non direttamente applicabili del regolamento (UE) n. 655/2014. Il comma 4 reca la clausola di invarianza finanziaria.
  In riferimento alla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2017, trasmessa alle Camere in data 19 marzo 2018, rammenta che la stessa è stata presentata dal Governo ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge n. 234 del 2012. In base a tale disposizione, la relazione dovrebbe essere trasmessa alle Camere, entro il 28 febbraio di ogni anno, «al fine di fornire al Parlamento tutti gli elementi conoscitivi necessari per valutare la partecipazione dell'Italia all'Unione europea» nell'anno precedente. A questo scopo, il documento deve indicare gli sviluppi del processo di integrazione europea, con particolare riguardo alle attività del Consiglio europeo e del Consiglio. In sostanza, a differenza della relazione programmatica – che indica le grandi priorità e linee di azione che il Governo intende perseguire a livello europeo nell'anno di riferimento – il documento in esame dovrebbe recare un rendiconto dettagliato delle attività svolte e delle posizioni assunte dall'Italia nell'anno precedente, al fine di consentire alle Camere di verificare l'adeguatezza e l'efficacia dell'azione negoziale italiana e la sua rispondenza rispetto agli indirizzi parlamentari. Si tratterebbe dunque del principale strumento per l'esercizio della funzione di controllo ex post del Parlamento sulla condotta del Governo nelle sedi decisionali dell'Unione europea.
  In particolare, osserva che tale documento è articolato in una premessa ed in quattro parti e cinque allegati. La prima parte concerne gli sviluppi del processo di integrazione europea e il nuovo quadro istituzionale dell'Unione europea. La seconda illustra le principali politiche «orizzontali e settoriali», tra le quali quelle relative allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia (capitolo 12). La terza riguarda l'attuazione delle politiche di coesione economica, sociale e territoriale. La quarta è inerente al coordinamento nazionale delle politiche europee.
  Nel soffermarsi sui profili strettamente attinenti la competenza della Commissione giustizia, di cui al capitolo 12 della parte seconda del documento in discussione, segnala che, relativamente al settore civile, nella relazione si evidenzia come nel corso del 2017 siano proseguiti i negoziati relativi alla creazione di un Mercato Unico Digitale per innescare una nuova dinamica nell'intera economia europea, in modo da promuovere l'occupazione, la crescita, l'innovazione e il progresso sociale. A tale riguardo, la relazione precisa che per quanto riguarda l'esame della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale (COM(2015) 634), raggiunto in Consiglio un orientamento generale tra gli Stati membri, è stata avviata la fase dei negoziati con il Parlamento europeo. Proseguono, dopo una battuta di arresto, anche i negoziati sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita online e di altri tipi di vendita a distanza di beni (COM(2015) 635), anche questa rientrante nella citata strategia del mercato unico digitale. Nella relazione si evidenzia, inoltre, che l'Italia ha partecipato ai tavoli di negoziato della proposta della Commissione europea di riforma del regolamento n. 2201/2003 (c.d. Bruxelles II-bis) relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale. Trattasi, invero, di una importante revisione in quanto tale Regolamento contiene norme uniformi per la risoluzione dei conflitti di competenza tra Stati Membri in materia di scioglimento del vincolo matrimoniale, di responsabilità genitoriale e di sottrazione di minori, nonché in tema di circolazione di decisioni, accordi e atti pubblici nell'Unione, Pag. 36stabilendo disposizioni relative al loro riconoscimento e alla loro esecuzione in un altro Stato membro. È evidente che un miglioramento della normativa in essere porterà ad una maggior certezza delle decisioni, favorendo la mobilità dei cittadini nell'Unione e la fiducia reciproca fra autorità giudiziarie. La proposta contiene, in particolare, e per quanto qui interessa, le seguenti novità: introduzione dell'obbligo di dare al minore la possibilità di esprimere la propria opinione e rilevanza dell'omesso ascolto in sede di esecuzione della decisione; abolizione dell'exequatur; rafforzamento della reciproca fiducia. Proseguono a ritmo serrato i negoziati sulla proposta di direttiva avente ad oggetto i quadri di ristrutturazione preventiva, la seconda opportunità e misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza e liberazione dai debiti. Tale proposta si prefigge l'obiettivo di creare maggiore convergenza nelle procedure di insolvenza e di ristrutturazione, la quale aumenterebbe la certezza giuridica per gli investitori transfrontalieri e incoraggerebbe la ristrutturazione precoce delle imprese economicamente sostenibili ma in difficoltà finanziarie.
  Rileva che, relativamente al settore penale, la relazione sottolinea come nel 2017 il Sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) abbia costituito uno dei temi prioritari in trattazione in sede UE. Alla sua realizzazione dovrebbe concorrere la proposta di regolamento che istituisce un sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi (TCN) e integrare e sostenere il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (sistema ECRIS-TCN) – COM(2017)344). Ricordo a tale proposito che con atto di indirizzo ex articolo 127 del regolamento della Camera dei deputati, in data 5 ottobre 2017 (Doc. XVIII n. 90), la II Commissione (Giustizia), esaminando la citata proposta di regolamento, ha espresso una valutazione positiva sullo stesso, ritenendo che in tal modo si introduca uno strumento importante per la lotta alla criminalità transfrontaliera che contribuisce a mettere in pratica il principio del reciproco riconoscimento delle sentenze e delle decisioni giudiziarie in uno spazio comune di giustizia e di sicurezza in cui le persone circolano liberamente. La nostra Commissione, nel medesimo documento, per quanto concerne più direttamente i profili interni, ha raccomandato che venisse garantita la massima cooperazione possibile tra il Ministero dell'interno e il Ministero della giustizia al fine di consentire alle autorità centrali indicate nella proposta di regolamento l'accesso e l'inserimento nel sistema centralizzato dei dati biometrici, con particolare riferimento alle impronte digitali, relativamente agli autori dei reati cittadini di Stati terzi.
  Ricorda infine che con un altro atto di indirizzo (DOC. XVIII, n. 89) la II Commissione della Camera dei deputati, in merito alla «Relazione della Commissione europea sugli scambi fra gli Stati membri, tramite il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS), delle informazioni estratte dai casellari giudiziali COM (2017) 341», nell'esprimere una valutazione positiva sulla stessa, oltre a raccomandare la rapida approvazione della citata proposta di regolamento, ha chiesto di indurre i Paesi che ancora non hanno completato le interconnessioni ECRIS con tutti gli altri Stati membri a provvedere in tal senso in modo da sfruttare integralmente le potenzialità del sistema nonché di sollecitare gli Stati membri, tra i quali anche l'Italia, a utilizzare più intensamente ECRIS trasmettendo un numero più elevato di richieste di informazioni o rispondendo in modo sistematico a tutte le istanze provenienti da altri Stati.

  Riccardo Augusto MARCHETTI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta programmata per la prossima settimana.

  La seduta termina alle 14.10.

Pag. 37

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

  Giovedì 11 ottobre 2018. — Presidenza del vicepresidente Riccardo Augusto MARCHETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia, Vittorio Ferraresi.

  La seduta comincia alle 14.15.

  Riccardo Augusto MARCHETTI, presidente, ricorda che, a norma dell'articolo 135-ter, comma 4, il presentatore di ciascuna interrogazione ha facoltà di illustrarla per non più di un minuto. A ciascuna delle interrogazioni presentate, risponde il rappresentante del Governo per non più di tre minuti. Successivamente, l'interrogante ha il diritto di replicare, per non più di due minuti. Ricorda altresì che la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata, a norma del parere della Giunta del Regolamento del 14 luglio 2004, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare e attraverso la web-tv della Camera dei deputati.

5-00682 Miceli ed altri: sulla celere ripresa delle attività del Tribunale di Bari.

  Marco LACARRA (PD) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario.

  Il sottosegretario Vittorio FERRARESI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

  Carmelo MICELI (PD), in replica, si dichiara insoddisfatto, ricordando al sottosegretario i termini dell'impegno assunto dal Governo che aveva garantito una soluzione per la sede del Tribunale di Bari entro il 30 settembre scorso e che ha modificato la decisione iniziale circa l'individuazione dell'immobile ex Inpdap, con una revoca senza spiegazioni intervenuta nello stesso giorno in cui crollava il ponte Morandi a Genova. Quanto al nuovo immobile, precisa che le indicazioni fornite dal sottosegretario nella sua risposta con riguardo alle fasi successive non sono attendibili, considerato che non siamo ancora nella fase di aggiudicazione non essendo stati esperiti i necessari adempimenti. Segnala peraltro come non vi sia alcuna identità di vedute con i soggetti interessati, considerato che la Procura di Bari si è espressa più volte in senso contrario ad un doppio trasloco e che risulta assolutamente inopportuno sistemare il personale degli uffici del Tribunale di Bari in un open space. Esprime su tali basi la convinzione che sulla questione del Tribunale di Bari il Governo si sia mosso forse con molto cuore, ma sicuramente con poca testa. A proposito della task force, ricorda che è in corso l'annullamento di moltissime notifiche di atti giudiziari, oltre all'oggettiva e inevitabile selezione dei procedimenti da portare avanti. Ricorda infine che i termini della prescrizione, sospesi per effetto del decreto-legge 22 giugno 2018, n. 73, da oggi riprendono a decorrere, con il rischio che ne beneficino molti malavitosi, per responsabilità del Governo.

5-00683 Varchi e Maschio: sullo scorrimento dell'intera graduatoria del concorso per assistenti giudiziari.

  Ciro MASCHIO (FdI) illustra l'interrogazione in titolo.

  Il sottosegretario Vittorio FERRARESI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Ciro MASCHIO (FdI), nel ringraziare il sottosegretario Ferraresi, manifesta il proprio apprezzamento per la conferma da parte del rappresentante del Governo della volontà di consentire lo scorrimento almeno parziale della graduatoria del concorso per assistenti giudiziari, sottolineando, Pag. 38comunque, l'esigenza che si attinga all'intera graduatoria per colmare gli attuali vuoti di organico che si registrano non solo al dipartimento organizzazione giudiziaria, ma anche nel dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e nel dipartimento per la giustizia minorile e di comunità. In proposito, evidenzia, che, sulla questione, la Nota di aggiornamento al documento economico e finanziario per il 2018 contiene quelle che definisce «alcune buone intenzioni» anche se non corredate da precisi impegni. Ritenendo che la soluzione della problematica oggetto dell'atto di sindacato ispettivo in titolo possa contribuire a rafforzare la competitività dell'intero Paese, auspica che sulla questione, in sede di esame della legge di bilancio, vi sia la convergenza e la collaborazione di tutte le forze politiche.

5-00684 Conte: sullo scorrimento della graduatoria del concorso per assistenti giudiziari e per la stabilizzazione dei precari della giustizia.

  Federico CONTE (LeU) illustra l'interrogazione in titolo.

  Il sottosegretario Vittorio FERRARESI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3), precisando che saranno previste nel prossimo disegno di legge di bilancio le risorse per garantire lo scorrimento della graduatoria del concorso per assistenti giudiziari.

  Federico CONTE (LeU) dichiarandosi soddisfatto per la precisazione del sottosegretario in merito all'assunzione di nuovi assistenti giudiziari, pur consapevole che l'accesso alla Pubblica amministrazione avviene per concorso pubblico, ribadisce la necessità di risolvere in maniera stabile la situazione dei moltissimi precari che svolgono un'attività di cui il Ministero della giustizia ha assoluto bisogno. Pertanto auspica che in sede di disegno di legge di bilancio siano individuate le risorse per dare soluzione al problema.

5-00685 Vitiello e Emanuela Rossini: sull'incremento delle strutture di custodia attenuata per le madri detenute.

  Emanuela ROSSINI (Misto-Min.Ling.) illustra l'interrogazione in titolo.

  Il sottosegretario Vittorio FERRARESI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

  Emanuela ROSSINI (Misto-Min.Ling.), nel ringraziare il rappresentante del Governo per la risposta resa, ritiene apprezzabile l'impegno espresso dall'Esecutivo di assumere iniziative, in accordo con gli enti locali, tese a garantire una presenza omogenea degli Istituti penitenziari a custodia attenuata per le detenute madri su tutto il territorio nazionale, ma sottolinea le difficoltà che a tutt'oggi tali enti registrano nel dare attuazione alla legge n. 62 del 2011 per carenza di strutture. Nel sottolineare l'urgenza di un doveroso intervento in tal senso, lamenta che nel recente decreto legislativo sull'ordinamento penitenziario non si sia data totale attuazione alla delega prevista dalla legge n. 103 del 2017 in materia di misure alternative alla detenzione, specialmente nella parte ove si prevedeva una revisione delle norme vigenti in materia di misure alternative alla detenzione proprio al fine di assicurare la tutela del rapporto tra detenute e figli minori. Auspicando che entro il prossimo Natale tutti i bambini reclusi con le loro madri possano finalmente essere fuori dalle carceri, sollecita un intervento normativo volto a prevedere che il trasferimento presso tali strutture delle giovani donne detenute e dei loro figli avvenga in tempi brevi.

  Il sottosegretario Vittorio FERRARESI precisa che già oggi molte madri detenute sono fuori dalle carceri e quelle che sono ancora dentro le strutture carcerarie occupano spazi appositamente adibiti a tale funzione, con caratteristiche paragonabili a quelle delle strutture di custodia attenuata. Aggiunge che è in corso un coordinamento Pag. 39con gli enti locali per l'individuazione di nuove strutture di custodia attenuata nei territori in cui sono carenti.

5-00686 Zanettin e Costa: sulla celere ed efficiente celebrazione del maxi processo per il crack della Banca popolare di Vicenza.

  Pierantonio ZANETTIN (FI) illustra l'interrogazione in titolo.

  Il sottosegretario Vittorio FERRARESI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5),

  Pierantonio ZANETTIN (FI), con riferimento alla prima parte della risposta del sottosegretario, precisa di non aver posto il problema dell'adeguamento dell'organico dei magistrati e di aver dato atto, già nel testo della sua interrogazione, dell'efficiente svolgimento dell'udienza preliminare. Segnala a tale proposito che il problema si porrà con riguardo alla fase dibattimentale che è caratterizzata da profili logistici e organizzativi completamente diversi. Con riguardo alla carenza di personale amministrativo, sollecita un pronto intervento del Ministero, evidenziando che il Tribunale vicentino, con una scopertura tra il 28 e il 30 per cento, risulta superiore ai dati medi nazionali, riportati dal sottosegretario Jacopo Morrone in risposta ad un atto di sindacato ispettivo in Assemblea. Nel ricordare da ultimo che tutte le parti politiche hanno promesso ristori delle somme perdute ai cittadini azionisti della Banca popolare di Vicenza, chiede che almeno sia fatta giustizia, sollecitando il Governo a metter in atto tutti gli strumenti e le soluzioni idonei a garantire la celere ed efficiente celebrazione del maxi processo.

  Riccardo Augusto MARCHETTI, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 15.05.

SEDE REFERENTE

  Giovedì 11 ottobre 2018. — Presidenza del vicepresidente Riccardo Augusto MARCHETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia, Vittorio Ferraresi.

  La seduta comincia alle 15.05.

Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale.
C. 893 Orlando.

(Seguito dell'esame e conclusione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 10 ottobre 2018.

  Riccardo Augusto MARCHETTI, presidente, avverte che sul provvedimento in esame, sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni I, VII e VIII e che la V Commissione esprimerà il proprio parere ai fini dell'esame in Assemblea.

  Giusi BARTOLOZZI (FI) preannuncia la presentazione da parte del gruppo di Forza Italia di una relazione di minoranza sul provvedimento in titolo. Desidera, quindi, sottolineare che il suo gruppo, condividendo l'impianto del provvedimento in titolo, aveva aperto un dibattito costruttivo con la maggioranza al fine di apportare alcune modifiche allo stesso, riferite, in particolare, alla necessità di introdurre la previsione di pene pecuniarie e di intervenire significativamente su quelle detentive. Sottolinea, però, che, dopo aver raccolto l'apertura del gruppo Partito democratico ad una revisione del testo in Commissione, ha dovuto registrare l'indisponibilità in tal senso da parte della relatrice e del Governo che hanno addotto motivazioni non comprensibili, nel silenzio della Lega. Nel ribadire la totale apertura nei confronti della proposta di legge Orlando C. 893 della quale condivide l'impianto, non può esprimersi in senso favorevole sul testo che la Commissione sta per licenziare, in quanto lo stesso contiene Pag. 40elementi di criticità rispetto alla normativa attuale, aberrazioni in punto di pena e necessita di un adeguato raccordo con il contenuto della Convenzione di Nicosia. Da ultimo auspica che nel corso dell'esame in Assemblea il testo possa essere modificato per poterne condividere il contenuto.

  Cosimo Maria FERRI (PD), conferma la disponibilità del gruppo del Partito democratico a condividere proposte emendative in punto di pena purché il massimo edittale si mantenga sopra i 5 anni di reclusione, salvaguardando l'intento del provvedimento teso a garantire più strumenti investigativi alle forze dell'ordine. In proposito rammenta di aver già votato a favore, nel corso dell'esame in Commissione, di proposte emendative in tal senso. Con riferimento alla Convenzione Nicosia, non concorda con la opinione della maggioranza e dell'Esecutivo, ritenendo che il provvedimento ricalchi in gran parte il contenuto della stessa e che la sua approvazione ne anticipi nella sostanza la ratifica. Nel ritenere che non sia necessario rinviare al disegno di legge di ratifica della Convenzione, osserva, comunque, che, qualora si dovessero evidenziare aspetti divergenti tra i due testi che egli al momento non riesce a cogliere, nulla vieterebbe la predisposizione di idonee proposte emendative da votare nel corso dell'esame in Assemblea.

  Il sottosegretario Vittorio FERRARESI, nel ribadire di non aver mai ritenuto che il provvedimento in titolo non sia sovrapponibile, almeno in gran parte, con il contenuto della Convenzione di Nicosia, evidenzia la necessità di avviare l’iter di ratifica della stessa, demandando a quella sede l'esame delle ulteriori questioni da affrontare. Nel prendere atto dell'apertura del gruppo del Partito democratico alla modifica dell'entità delle pene, e della richiesta delle opposizioni di modificare le disposizioni in materia di pene pecuniarie e di limiti edittali, manifesta la disponibilità dell'Esecutivo a conseguire il miglior risultato possibile.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire alla relatrice, onorevole Palmisano, il mandato a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul testo in esame.
  Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

  Riccardo Augusto MARCHETTI, presidente, avverte che la Presidenza si intende autorizzata al coordinamento formale del testo e si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove per l'esame in Assemblea, sulla base delle indicazioni dei gruppi.

  La seduta termina alle 15.15.

Pag. 41