CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 3 ottobre 2018
67.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 3 ottobre 2018. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Massimo Bitonci.

  La seduta comincia alle 15.05.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1164 recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno come modificata dalla direttiva (UE) 2017/952 recante modifica della direttiva (UE) 2016/1164 relativamente ai disallineamenti da ibridi con i paesi terzi.
Atto n. 42.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Alberto RIBOLLA (Lega), relatore, ricorda che lo schema di decreto in esame – adottato in attuazione alla legge delega n. 163 del 2017 (legge di delegazione europea 2016-2017) – è volto a recepire la direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio del 12 luglio 2016 recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno (cd. ATAD 1). La direttiva è stata modificata dalla direttiva (UE) 2017/952 del Consiglio del 29 maggio 2017 relativamente ai disallineamenti da ibridi con Paesi terzi (cosiddetta ATAD 2).
  Sottolinea che per disallineamento da «ibridi» si intende il caso in cui una medesima fattispecie (strumento finanziario, pagamento, stabile organizzazione) ha una diversa qualificazione giuridica in differenti Pag. 30sistemi fiscali. Da tali disallineamenti possono derivare dei vantaggi fiscali sproporzionati per taluni operatori e, per converso, una riduzione delle entrate per alcuni Paesi membri.
  In particolare, segnala che l'articolo 1 disciplina la deducibilità degli interessi passivi, intervenendo sull'articolo 96 del TUIR (testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986). Evidenzia che, sostanzialmente, si limita l'ambito di applicazione della norma agli interessi, attivi e passivi, che siano qualificati come tali dai princìpi contabili adottati dall'impresa e per i quali tale qualificazione contabile sia confermata dalla disciplina primaria o secondaria di riferimento. Osserva che, al fine di determinare gli effetti sul gettito delle novelle in tema di deducibilità degli interessi passivi, la relazione tecnica utilizza il modello di microsimulazione IRES basato su dati dell'anno d'imposta 2016. Tali effetti, riportati all'articolo 15, relativo alle disposizioni finanziarie, sono valutati in un maggior onere – limitatamente all'anno 2020 – di 17,1 milioni di euro e, per gli anni successivi, in maggiori entrate per 53,1 milioni nel 2021 e per 26,1 milioni annui a decorrere dal 2022.
  Al riguardo, in merito ai profili di quantificazione, prende atto delle stime indicate, rilevando peraltro che, essendo tali effetti finanziari individuati sulla base di un modello di microsimulazione, non risulta possibile procedere ad una verifica dei medesimi. Riguardo al più generale impatto delle disposizioni, ritiene che andrebbero acquisiti chiarimenti sia in merito ai possibili effetti sull'IRES derivanti dalle modifiche del calcolo del ROL (risultato operativo lordo) sia in merito alla possibilità che l'incremento delle variazioni in aumento, dovute alla valutazione fiscale delle voci di costo, aumenti le DTA (imposte anticipate, ossia deferred tax assets) con la conseguenza di un possibile ampliamento del valore di credito di imposta usufruibile, a determinate condizioni, da parte dei contribuenti.
  In materia di imposizione in uscita, segnala che l'articolo 2 sostituisce il vigente articolo 166 del TUIR in tema di trasferimento all'estero della residenza fiscale di soggetti che esercitano imprese commerciali, mentre l'articolo 3 sostituisce il vigente articolo 166-bis del TUIR concernente il trasferimento nel territorio dello Stato di soggetti esteri. Sottolinea che viene introdotto il concetto di valore di mercato per la valutazione dei componenti trasferiti, in sostituzione del valore normale. Segnala che si disciplina la rateizzazione dell'eventuale exit tax, sostanzialmente riproponendo ed adattando la vigente normativa alle diverse ipotesi introdotte dallo schema. Gli importi dovuti sono resi dilazionabili in cinque rate.
  Al riguardo, pur prendendo atto che, prudenzialmente, gli effetti positivi che la relazione tecnica indica non sono scontati ai fini dei saldi di finanza pubblica, ritiene che andrebbero acquisiti chiarimenti circa i possibili effetti finanziari dovuti alla modifica del criterio di determinazione delle plusvalenze.
  In materia di società controllate non residenti, segnala che l'articolo 4 introduce disposizioni in materia di tassazione dei proventi di tali società (note come CFC o controlled foreign companies). In particolare, ricorda che la disciplina CFC si applica se nel Paese estero vi è tassazione effettiva del soggetto controllato non residente inferiore alla metà di quella a cui sarebbe stato assoggetto qualora fosse stato residente in Italia e si imputano al soggetto residente tutti i redditi del soggetto controllato non residente, localizzato in un Paese a fiscalità privilegiata, qualora quest'ultimo realizzi proventi per oltre un terzo derivanti da cosiddetti passive incomes (specifiche categorie di reddito, tra cui quelli di capitale, non derivanti da attività operativa).
  Al riguardo, ritiene che andrebbero acquisiti gli elementi volti a confermare quanto affermato dalla relazione tecnica, in base alla quale, rispetto alla normativa vigente, gli effetti di ampliamento della platea interessata all'applicazione della disciplina CFC sono superiori a quelli di restringimento.Pag. 31
  Evidenzia che l'articolo 5 modifica la vigente normativa in tema di dividendi e plusvalenze. Viene introdotto inoltre l'articolo 47-bis nel TUIR, ai sensi del quale sono previsti criteri specifici per l'individuazione dei Paesi a fiscalità privilegiata, facendo riferimento al livello di tassazione effettivo o a quello nominale, a seconda che la partecipazione sia o non sia di controllo.
  Al riguardo, ritiene che andrebbero acquisiti dati ed elementi volti a confermare l'assunzione di neutralità finanziaria della norma.
  Ricorda che il Capo IV dello schema (articoli da 6 a 11) contiene le disposizioni in materia di disallineamenti da «ibridi». In particolare, l'articolo 6 reca le definizioni rilevanti: vengono definiti i fenomeni che la normativa intende contrastare, quali la doppia deduzione e la deduzione senza inclusione, e viene fornito un elenco esemplificativo di situazioni riconducibili alla fattispecie del disallineamento da ibridi. Segnala che l'articolo 7 identifica il ruolo dello Stato italiano rispetto alle differenti posizioni attive e passive oggetto della normativa in commento, gli articoli 8 e 9 dettano la disciplina delle misure di contrasto alle conseguenze fiscali del disallineamento da ibridi, mentre l'articolo 10 disciplina le misure di contrasto ai fenomeni di doppia deduzione derivanti dai casi di doppia residenza fiscale del soggetto passivo. Ricorda che l'articolo 11 disciplina gli aspetti procedurali concernenti l'accertamento delle violazioni alle disposizioni in materia di disallineamenti da ibridi, che deve essere effettuato con apposito atto, preceduto, a pena di nullità, dalla notifica al contribuente di una richiesta di chiarimenti da fornire entro il termine di sessanta giorni, in cui sono indicati i motivi per i quali si ritiene configurabile una violazione.
  Evidenzia che la relazione tecnica, dopo aver ribadito il contenuto delle norme, afferma che esse non determinano effetti negativi di gettito anzi, considerata la loro natura antielusiva, la stessa relazione ritiene che dalle stesse potrebbero derivare potenziali effetti finanziari positivi prudenzialmente non stimati. Inoltre, prosegue la relazione, pur non disponendo di puntuali informazioni in merito alle fattispecie interessate dalla disciplina in esame, è ragionevole ritenere che, essendo lo schema impositivo strutturato in maniera simmetrica tra i vari Stati membri, eventuali effetti finanziari negativi che pure potrebbero realizzarsi sarebbero compensati da corrispondenti effetti di segno opposto che ne determinerebbero la neutralizzazione.
  Al riguardo, pur tenendo conto del carattere prudenziale della mancata iscrizione di effetti di gettito, ritiene che andrebbero comunque acquisiti ulteriori elementi a sostegno dell'asserita compensatività fra effetti finanziari positivi e negativi.
  Segnala che l'articolo 12 ridefinisce, ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, la nozione di intermediari finanziari e di intermediari non finanziari delle holding finanziarie e non finanziarie.
  Secondo la relazione tecnica, la nuova definizione di intermediari finanziari porta all'esclusione dal novero degli intermediari finanziari di alcune tipologie di soggetti, da cui derivano, sul piano tributario, le seguenti modificazioni:
   l'applicazione dell'articolo 96 del TUIR in materia di deducibilità limitata degli interessi passivi in luogo della deducibilità integrale;
   l'applicazione della deducibilità limitata della svalutazione dei crediti in luogo della deducibilità integrale;
   l'esclusione dall'ambito soggettivo di applicazione dell'addizionale IRES del 3,5 per cento;
   la determinazione della base imponibile IRAP con riferimento ai componenti positivi e negativi relativi alle attività commerciali.

  La relazione afferma quindi che non si dispone di elementi puntuali in merito alle singole fattispecie interessate dalle disposizioni, ma che le stesse sono in ogni caso di numerosità trascurabile, pertanto si stima che le modifiche nel complesso determinino effetti finanziari di impatto Pag. 32nullo ovvero trascurabile e comunque di certo non negativo.
  Al riguardo, pur prendendo atto del numero trascurabile dei soggetti interessati dalla nuova disciplina, affermato dalla relazione tecnica, ritiene che sarebbe comunque necessario – ai fini di una verifica degli effetti finanziari – poter disporre di una stima basata sui dati in possesso della anagrafe tributaria.
  Evidenzia che l'articolo 15, al comma 1, incrementa il Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) di 53,1 milioni di euro per l'anno 2021 e di 26,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
  Il comma 2 del medesimo articolo provvede alla copertura degli oneri derivanti dal provvedimento, pari a 17,1 milioni di euro per l'anno 2020, a 53,1 milioni di euro per l'anno 2021 e a 26,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, come segue:
   quanto a 17,1 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
   quanto a 53,1 milioni di euro per l'anno 2021 e di 26,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, mediante le maggiori entrate derivanti dal citato articolo 1 del presente schema.

  Al riguardo, con riferimento alla riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012, disposta dalla lettera a) del comma 2, ritiene opportuno acquisire una conferma da parte del Governo rispetto alla sussistenza delle necessarie disponibilità per l'anno 2020.
  In merito alle maggiori entrate di cui alla lettera b) del comma 2, rinvia alle osservazioni formulate in sede di esame del citato articolo 1 in materia di deducibilità degli interessi passivi.

  Il sottosegretario Massimo BITONCI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

  Claudio BORGHI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.10.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 3 ottobre 2018. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Massimo Bitonci.

  La seduta comincia alle 15.10.

Schema di decreto ministeriale recante regolamento per l'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito delle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché delle strutture del Ministero dell'interno destinate per finalità istituzionali all'attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica.
Atto n. 43.

(Rilievi alle Commissioni XI e XII).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto, rinviato nella seduta del 26 settembre 2018.

  Il sottosegretario Massimo BITONCI deposita agli atti della Commissione una nota della Ragioneria generale dello Stato relativa ai profili finanziari del provvedimento (vedi allegato).

  Emanuele CESTARI (Lega), relatore, vista la nota depositata dal rappresentante del Governo, in attesa degli ulteriori chiarimenti richiesti nella stessa nota dalla Ragioneria generale dello Stato, chiede che l'esame del provvedimento sia rinviato ad altra seduta.

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  Claudio BORGHI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.15 alle 15.30.

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