CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 5 settembre 2018
52.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
COMUNICATO

TESTO AGGIORNATO AL 13 SETTEMBRE 2018

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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 5 settembre 2018. — Presidenza del presidente Alessandro Manuel BENVENUTO.

  La seduta comincia alle 11.05.

D.L. 91/2018: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
C. 1117 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni I e V).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Mirco BADOLE (Lega) relatore, fa presente in primo luogo che il testo – che nella sua versione originaria si riferiva principalmente a proroghe di termini in scadenza – si è arricchito di contenuti durante l'esame presso l'altro ramo del Parlamento, taluni dei quali riguardano in modo diretto la competenza della Commissione.
  Richiama, in primo luogo, due norme contenute nell'articolo 4, che afferiscono a materie su cui vi è una particolare sensibilità per quanto avvenuto a Genova lo scorso 14 agosto.
  L'articolo 4, comma 1-bis, introdotto al Senato, modifica il termine per la certificazione dell'avvenuta realizzazione degli interventi, relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane. Tale termine, viene fissato al 30 giugno successivo all'anno di riferimento, anziché al 31 marzo come attualmente previsto. Per tali programmi straordinari il comma 1076 della legge di bilancio 2018 ha autorizzato una spesa di 120 milioni di euro per il 2018 e di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023.
  Il comma 3-quater dell'articolo 4, introdotto al Senato, riguarda il tema delle concessioni autostradali. In particolare, la norma modifica le scadenze previste dalla disciplina relativa all'affidamento della Pag. 178concessione autostradale della A22 Brennero-Modena. Quest'ultima, affidata alla società Autostrada del Brennero S.p.A., è scaduta il 30 aprile 2014 ed è stata avviata la procedura volta ad affidare direttamente la concessione ad una società interamente partecipata dalle amministrazioni pubbliche territoriali e locali socie di Autostrada del Brennero S.p.A., che hanno siglato, il 14 gennaio 2016, un protocollo d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Sul punto è in corso una interlocuzione con la Commissione europea. Nelle more di tale interlocuzione la norma in commento proroga il termine per i versamenti previsti in capo al concessionario subentrante dal 15 novembre al 15 dicembre di ciascun anno, nonché il termine entro cui stipulare gli atti convenzionali di concessione con il Ministero delle infrastrutture, che viene fissato al 30 novembre 2018 rispetto al precedente 30 settembre 2018.
  Sempre all'articolo 4, il comma 1 proroga di 15 mesi, dal 30 settembre 2018 al 31 dicembre 2019, il termine entro il quale il CIPE deve individuare le modalità di impiego delle risorse, già destinate all'edilizia scolastica, che si siano rese disponibili a seguito di definanziamenti, da destinare alle medesime finalità di edilizia scolastica. Ricordo che tale termine è stato introdotto dall'articolo 11-ter, comma 1, lettera a), del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 (c.d. decreto Mezzogiorno), e risulta già differito di nove mesi per effetto dell'articolo 1, comma 1143, della legge di bilancio per il 2018.
  In materia di edilizia scolastica interviene altresì il comma 3-novies dell'articolo 6 – introdotto al Senato – che proroga dal 31 agosto 2018 al 31 dicembre 2018 il termine entro il quale deve essere sottoposto a verifica di vulnerabilità sismica ogni immobile adibito ad uso scolastico situato nelle zone a rischio sismico classificate 1 e 2, con priorità per quelli situati nei comuni del centro Italia colpiti dagli eventi sismici 2016 e 2017, ossia Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria.
  L'articolo 9 reca diverse disposizioni in materia di eventi sismici.
  In particolare, i commi 1 e 1-bis intervengono sulla procedura di recupero degli aiuti concessi per danni subiti in conseguenza degli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 e dichiarati illegittimi. Ricorda che sul punto si è svolto un corposo dibattito in Commissione, nel corso dell'esame del decreto-legge n. 55 del 2018 e che, in quell'occasione, il Governo aveva dato rassicurazioni in ordine alla volontà di intervenire nuovamente a tutela di coloro che rischiavano di subire una procedura di recupero.
  Il comma 1 estende il termine entro il quale devono essere presentati i dati relativi all'ammontare dei danni subiti a 300 giorni, a partire dalla data di comunicazione dell'avvio della procedura di notifica. Tale termine era stato originariamente fissato a trenta giorni, successivamente esteso a 120 e, infine a centottanta giorni dall'articolo 1-septies del citato decreto-legge n. 55.
  Con il comma 1-bis, introdotto al Senato, il termine di 300 giorni è stato esteso anche ai contribuenti per i quali i termini di comunicazione dei dati siano scaduti precedentemente al giorno di entrata in vigore del presente decreto (26 luglio 2018).
  Pur non essendo di diretta competenza della Commissione, in quanto afferisce alla materia del bilancio degli enti locali, ritiene opportuno citare anche la disposizione di cui all'articolo 9, comma 2, che interviene a favore dei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 (comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo nonché i comuni di Ferrara, Mantova) e quelli danneggiati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 (provincia dell'Aquila e altri comuni della regione Abruzzo). In particolare, tali comuni sono esentati in tutto o in parte dalle riduzioni dei trasferimenti statali volte alla costituzione del Fondo di solidarietà per finalità di contenimento della spesa pubblica.
  L'articolo 9, comma 2-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, proroga al 30 giugno 2019 – termine ulteriormente Pag. 179prorogabile fino al 31 dicembre 2019, con ordinanza del Commissario straordinario – la data entro cui presentare la documentazione necessaria per l'ottenimento dei contributi per i lavori di ricostruzione privata di edifici ad uso abitativo e produttivo temporaneamente inagibili, eseguiti in seguito agli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi.
  Pur se non di specifica competenza della Commissione, richiama anche i contenuti di cui ai commi 2-ter e 2-quater dell'articolo 9 – introdotti durante l'esame al Senato – che recano disposizioni finalizzate a consentire il regolare svolgimento dell'anno scolastico 2018/2019 nelle regioni dell'Italia centrale e dei comuni di Ischia colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.
  I commi 2-quinquies e 2-sexies del medesimo articolo 9, introdotti al Senato, differiscono di un anno – dal 1o gennaio 2019 al 1o gennaio 2020 – i termini di sospensione del pagamento delle fatture relative ai servizi energetici ed idrici, assicurazioni e telefonia nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dal sisma del 2016 nonché dei comuni di Ischia colpiti dal sisma del 2017.
  L'articolo 9-bis, introdotto al Senato, prevede, limitatamente ai rifugi alpini, la proroga al 31 dicembre 2019 del termine (previsto dall'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 69/2013 e già più volte prorogato, da ultimo dalla legge di bilancio 2018) per la presentazione di specifici documenti ai fini del rispetto della normativa antincendio.
  L'articolo 9-ter, inserito al Senato, apporta una serie di modifiche alla disciplina relativa agli interventi edilizi eseguiti per immediate esigenze abitative a seguito degli eventi sismici che hanno colpito l'Italia centrale a partire dal 24 agosto 2016.
  Tale disciplina, contenuta nell'articolo 8-bis del decreto-legge n. 189 del 2016, è stata riscritta dall'articolo 07 del decreto-legge n. 55 del 2018, definita dagli organi di stampa «norma salva nonna Peppina». Al riguardo, ricorda che essa è stata oggetto di una lettera del Presidente della Repubblica del 25 luglio 2018, indirizzata al Presidente del Consiglio dei ministri, in occasione della sua promulgazione, nella quale sono stati segnalati taluni aspetti di criticità, su cui incide l'articolo in commento.
  In particolare, la lettera a) del comma 1 è finalizzata a sottolineare il requisito della temporaneità delle strutture realizzate o acquistate autonomamente dai proprietari, o loro parenti entro il terzo grado, usufruttuari o titolari di diritti reali di godimento su immobili distrutti o gravemente danneggiati dagli eventi sismici in questione e dichiarati inagibili, in luogo di soluzioni abitative di emergenza consegnate dalla protezione civile, nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e il 25 luglio 2018. La modifica è volta, infatti, ad apportare una serie di condizioni alle nuove strutture che definiscano in modo inequivocabile il carattere di temporaneità delle stesse, al fine di poterle ricondurre al regime di edilizia libera.
  La lettera b) del medesimo comma, al numero 1) amplia il novero delle sanzioni che la norma considera inapplicabili e, al numero 2) rende effettivo il termine finale di inapplicabilità delle medesime sanzioni. Ricorda, infatti, che la disciplina di cui all'articolo 8-bis del decreto-legge n. 189 del 2016 prevede che, limitatamente al periodo di emergenza e fino al novantesimo giorno successivo alla emanazione dell'ordinanza di agibilità dell'edificio distrutto o danneggiato non si applichino le sanzioni previste dall'articolo 181 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.
  La norma in commento da un lato dispone l'inapplicabilità anche delle sanzioni previste dal testo unico dell'edilizia per l'inosservanza di norme ivi previste e delle sanzioni previste per violazione di ogni altra disposizione in materia edilizia o paesaggistica, dall'altro prevede che l'inapplicabilità delle sanzioni cessi anche trascorsi 90 giorni dall'assegnazione di altra soluzione abitativa da parte dell'autorità competente. Tale ultima modifica è conseguente a quanto rilevato nella citata lettera del Presidente della Repubblica del 25 luglio 2018, con la quale si è evidenziato Pag. 180che l'emanazione dell'ordinanza di agibilità dell'edificio distrutto o danneggiato «potrebbe non verificarsi mai, come ad esempio nel caso di assegnazione di una diversa soluzione abitativa rispetto a quella originaria, determinando, di fatto, la protrazione della inapplicabilità sine die e il conseguente utilizzo perpetuo dell'immobile abusivo, che diverrebbe, in tal modo, una seconda abitazione».
  Infine, la lettera c) del comma 1 interviene sulla inefficacia delle ordinanze di demolizione e restituzione in pristino e delle misure di sequestro preventivo emanate fino al 25 luglio 2018 (data di entrata in vigore della disciplina), per le installazioni conformi alla disciplina recata dall'articolo 8-bis del decreto-legge n. 189 del 2016.
  Una prima modifica (dettata dal numero 1) prevede che la disposizione non faccia più riferimento alle misure di sequestro preventivo. Una seconda modifica (dettata dal numero 2) disciplina la revoca dei provvedimenti di sequestro probatorio o preventivo, adottati sino al 25 luglio 2018 (data di entrata in vigore della disciplina di cui al citato articolo 8-bis del decreto-legge n. 189) per violazione della disciplina edilizia o paesaggistica, relativi alle installazioni conformi alla disciplina recata dal medesimo articolo 8-bis.
  Anche tale modifica è conseguente a quanto rilevato nella lettera del Presidente della Repubblica, in relazione al fatto che la disposizione dettata dal comma 3 dell'articolo 8-bis «risulta asistematica e lesiva della intangibilità ex lege dei provvedimenti giudiziari, sottraendo alla magistratura la esclusiva competenza a valutare i presupposti per il permanere delle misure di sequestro (articoli 321 e 355 c.p.p.). Peraltro, la norma contempla il solo sequestro preventivo, non prendendo in considerazione quello «probatorio» (articolo 354 c.p.p.), che ben può essere disposto in caso di attività edilizia svolta in assenza delle necessarie autorizzazioni».
  Ritiene opportuno citare anche la proroga disposta dall'articolo 10, comma 1, riguardante il termine (dal 30 aprile 2019 al 31 maggio 2019) per la consegna delle opere previste nel piano degli interventi necessari al fine di assicurare la realizzazione dell'Universiade Napoli 2019. Ricorda infatti che la Regione Campania ha ottenuto dalla FISU (Federazione Internazionale Sport Universitari) la designazione di Napoli quale sede per la manifestazione dal 3 al 14 luglio 2019.
  La disposizione individua, inoltre, nel direttore dell'Agenzia regionale Universiade 2019 (ARU) il Commissario straordinario per l'attuazione del piano degli interventi necessari allo svolgimento della manifestazione sportiva in oggetto. La modifica in esame prevede che, per gli interventi da realizzare nel territorio del comune di Napoli, il Commissario debba procedere d'intesa con il sindaco della città.
  La norma dispone, infine, in ordine alla composizione della cabina di coordinamento per l'attuazione del piano. Rispetto alle disciplina previgente non ne fanno più parte il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero, su sua delega, il Ministro per lo sport; il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca; il Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, mentre la nuova formulazione prevede che i principali componenti possano designare propri delegati, ed estende la partecipazione ai sindaci interessati (non solo il comune di Napoli).
  Conseguentemente, ne fanno adesso parte il Commissario straordinario, il Presidente della Regione Campania e i sindaci interessati, nonché i presidenti di CONI, ANAC (o loro delegati) FISU (Federazione Internazionale Sport Universitari), e CUSI (Centro Universitario Sportivo Italiano).

  Piergiorgio CORTELAZZO (FI) ritiene opportuno che la Commissione, seppur non investita da una competenza primaria nell'esame del decreto-legge, non si comporti da mero spettatore ma formuli suggerimenti rispetto ai numerosi temi di interesse in esso contenuti. In particolare richiama l'attenzione sulla disciplina volta alla riqualificazione urbana e alla sicurezza delle periferie, di cui al comma 03 dell'articolo 13 del provvedimento, che ha Pag. 181disposto la proroga all'anno 2020 dell'efficacia delle convezioni al riguardo concluse dalle amministrazioni competenti.

  Alessandro Manuel BENVENUTO, presidente, pur condividendo l'indubbio interesse della disposizione richiamata da collega Cortellazzo, evidenzia come la disciplina richiamata sia principalmente di competenza della Commissione Bilancio, trattandosi di rimodulazione di impegni di spesa.

  Paolo TRANCASSINI (FdI) ricorda che a luglio, in occasione dell'esame in Commissione del recente decreto-legge sugli eventi sismici del Centro Italia, la rappresentante del Governo si era impegnata ad intervenire tempestivamente per affrontare le emergenze conseguenti agli eventi sismici, inserendo le relative disposizioni nel decreto-legge sul quale la Commissione è chiamata oggi a rendere il parere. Nel sottolineare l'assenza di tali disposizioni, giudica assai negativa oltre che molto grave la mancanza di una risposta concreta, anche a seguito delle promesse di un tempestivo intervento fatte dalla rappresentante del Governo nel corso dell'incontro con i comitati spontanei sorti sul territorio.

  Piergiorgio CORTELAZZO (FI) richiama l'attenzione della Commissione sul problema dei cosiddetti «hydrobond» ossia peculiari strumenti finanziari di cui hanno usufruito alcune società di gestione idrica, sia in Veneto che in altre regioni d'Italia, principalmente al Nord, che si configurano come alternativi a quelli strettamente bancari e con una regolamentazione semplificata. Sottolinea che la definizione di società quotate di cui al decreto legislativo 175 del 2016 fa riferimento agli strumenti finanziari quotati nei soli mercati regolamentati e non anche nei mercati equiparati, ledendo gli interessi delle suddette società di gestione idrica della regione Veneto, la cui partecipazione è peraltro completamente o prevalentemente pubblica, essendo per lo più partecipate dagli enti locali del territorio di riferimento.

  Mirco BADOLE (Lega) relatore, nel prendere atto della richiesta del collega Cortellazzo, che ritiene meritevole di uno specifico approfondimento, presenta una proposta di parere (vedi allegato 1) che si riserva eventualmente di integrare in esito alla valutazione sul tema degli hydrobond.

  Alessandro Manuel BENVENUTO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per il pomeriggio.

  La seduta termina alle 11.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 5 settembre 2018.

  L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 14.50 alle 15.10.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 5 settembre 2018. — Presidenza del presidente Alessandro Manuel BENVENUTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente, la tutela del territorio e del mare, Salvatore Micillo.

  La seduta comincia alle 15.10.

D.L. 91/2018: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
C. 1117 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni I e V).
(Seguito dell'esame e conclusione).

  Mirco BADOLE (Lega) relatore, presenta una riformulazione della propria proposta di parere (vedi allegato 2), nella quale avverte di aver inserito un'osservazione che tiene conto delle criticità per le società di gestione idrica prospettate dal collega Cortellazzo nel corso del dibattito.

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  Il sottosegretario Salvatore MICILLO concorda con la proposta di parere favorevole del relatore come riformulata.

  Chiara BRAGA (PD), ringraziando il relatore per il lavoro svolto, preannuncia il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere. Sottolinea infatti con rammarico l'assenza, nel decreto-legge, delle disposizioni sulla ricostruzione dopo gli eventi sismici, rispetto alle quali il Governo aveva preso un preciso impegno, volto ad introdurle nel primo provvedimento d'urgenza all'esame del Parlamento.

  Piergiorgio CORTELAZZO (FI) ringrazia il relatore per aver accolto la richiesta posta nel corso del dibattito relativa ad un problema che coinvolge un significativo numero di operatori di un delicato settore, su cui auspica che i membri della Commissione pongano la dovuta attenzione nel corso dell'esame parlamentare. Ricorda, al riguardo, che la questione riveste anche carattere di urgenza in quanto è prossimo alla scadenza il termine ultimo entro il quale le imprese che gestiscono il servizio idrico possono ricorrere contro le ultime decisioni ministeriali per loro pregiudizievoli, interpretative della relativa norma contenuta nel decreto legislativo n. 175 del 2016.
  Invita altresì i colleghi a seguire con la medesima attenzione anche la discussione presso le Commissioni di merito sulla disciplina relativa alla dotazioni del fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, per comprendere se sarà confermato o meno il testo approvato dal Senato.

  Alessandro Manuel BENVENUTO, presidente, con riguardo all'ultima questione posta dal collega Cortellazzo, rileva che l'orientamento della maggioranza parrebbe, a quanto gli risulta, volto a confermare il testo attuale.

  Rossella MURONI (LeU) preannuncia il voto contrario sulla proposta di parere del relatore per l'assenza, più volte citata dai colleghi, delle norme relative alla ricostruzione dopo il sisma. Pur comprendendo che lo strumento del decreto-legge di proroga di termini presenta limiti oggettivi, ritiene che si sarebbe potuto fare uno sforzo volto ad assicurare tempestività nell'emanazione di tali norme, superando le difficoltà dovute allo strumento scelto. Esprime inoltre forti preoccupazioni, anche sulla scorta di quanto emerso dal Rapporto di Cittadinanza attiva sulla sicurezze delle scuole, sulle proroghe disposte in materia di edilizia scolastica senza che siano state messe in campo le opportune misure di verifica della vulnerabilità sismica delle scuole.

  Paolo TRANCASSINI (FdI) si associa alle perplessità manifestate dai colleghi del proprio gruppo nel corso dell'esame svoltosi al Senato ed esprime la propria amarezza per le promesse mancate del Governo. Ricorda che, in relazione all'impossibilità di approvare emendamenti nel corso dell'esame del decreto-legge cosiddetto «decreto terremoto», il Governo aveva assicurato che avrebbe inserito le norme per la ricostruzione nel primo veicolo normativo utile, cosa che non è avvenuta. Per tali ragioni esprime il parere contrario del proprio Gruppo sulla proposta di parere del relatore.

  Erica MAZZETTI (FI) evidenzia come restino in campo tutti i dubbi sull'effettivo recepimento nel testo in esame di quelle proposte emendative che il Governo aveva chiesto di ritirare durante l'esame del decreto-legge di luglio sugli eventi sismici del Centro Italia, assicurando che sarebbero state accolte nel decreto-legge di proroga termini, circostanza che non appare essersi pienamente verificata.

  La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore, come riformulata (vedi allegato 2).

  La seduta termina alle 15.20.

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