CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 10 luglio 2018
33.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 10 luglio 2018. — Presidenza della presidente Carla RUOCCO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Massimo Bitonci.

  La seduta comincia alle 12.10.

Sui lavori della Commissione.

  Carla RUOCCO, presidente, prima di dare avvio ai lavori della Commissione, richiama l'attenzione dei colleghi sul tema della dematerializzazione e della trasformazione digitale delle attività e dei processi di lavoro della Camera.
  Ricorda infatti che per lo svolgimento del loro lavoro, i deputati dispongono di numerosi servizi informatici che sono messi a disposizione attraverso il Portale intranet dedicato.
  I principali servizi sono disponibili anche per dispositivi tablet e smartphone attraverso apposite applicazioni. Si tratta in particolare delle seguenti: geoCamera, per la consultazione dei documenti di seduta dell'Assemblea e delle Commissioni e per la presentazione degli atti di iniziativa parlamentare; geoDoc, per la distribuzione della documentazione inerente all'attività parlamentare realizzata dai Servizi di documentazione della Camera; CDNews, per la fruizione dei servizi stampa (agenzie di stampa; rassegne stampa e archivio stampa).
  Evidenzia come l'utilizzo di questi strumenti corrisponda a due finalità: fornire documenti digitali fruibili in modo tempestivo anche fuori dalle sedi parlamentari; Pag. 85rafforzare il processo di trasformazione digitale delle attività e dei processi di lavoro della Camera.
  Nell'ambito di questo percorso sono stati via via resi digitali documenti che in precedenza avevano una modalità di fruizione esclusivamente cartacea e, in quanto tale limitata all'interno dell'Istituzione. La digitalizzazione si è accompagnata, dunque, ad una sempre maggiore apertura e pubblicità. In questa legislatura, si potrà – con maggior decisione e con gli adeguati strumenti – portare avanti questo processo volto a ridurre in modo sempre più significativo l'utilizzo della carta nelle diverse attività.
   Con specifico riferimento a geoCamera fa quindi presente che l'applicazione è strutturata in cinque «moduli» dedicati alle principali funzioni parlamentari: documenti delle Commissioni, documenti dell'Aula, atti di sindacato ispettivo, proposte di legge ed emendamenti.
  In particolare, attraverso il modulo geoComm, per ogni seduta di Commissione, saranno messi a disposizione dei deputati: proposte di legge, schemi di atti sottoposti alla Camera per il parere; dossier prodotti dai servizi di documentazione; memorie presentate, altra documentazione.
  Avverte quindi che d'ora innanzi tutta la documentazione relativa alle sedute della Commissione Finanze sarà quindi caricata nell'applicazione e consultabile online in corso di seduta.
  Per chi non lo avesse già fatto, ricorda infine che il Servizio Informatica della Camera è senz'altro disponibile a caricare l'applicazione ed illustrarne il funzionamento.

  La Commissione prende atto.

DL 55/2018: Misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.
C. 804 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla VIII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Laura CAVANDOLI (Lega), relatrice, ricorda che lo schema di atto in esame, approvato dal Senato il 28 giugno 2018, del quale la VI Commissione avvia oggi l'esame ai fini del parere da rendere alla VIII Commissione Ambiente, reca interventi riguardanti le popolazioni del centro Italia colpite dal sisma verificatosi a decorrere dal 24 agosto 2016. Il testo del decreto-legge 55/2018 fa riferimento a molteplici riferimenti normativi, in primis il decreto-legge n. 189 del 17 ottobre 2016, convertito nella legge 229 del 15 dicembre 2016.
   Nella sua versione originaria, il provvedimento prevedeva unicamente una disposizione sostanziale, volta a prorogare e sospendere termini per adempimenti e versamenti tributari e contributivi, nonché per il canone RAI e altre utenze
  Nel corso dell'esame presso il Senato, il testo si è notevolmente arricchito. Sono stati premessi all'articolo 1 gli articoli da 01 a 015, e sono stati inoltre inseriti gli articoli da 1-bis a 1-septies, per un totale di 23 articoli. Oltre agli interventi volti a rinviare e ridurre gli oneri economici e burocratici che ricadono sui cittadini delle aree colpite dal sisma, ulteriori nuove disposizioni sono finalizzate a favorire il ritorno alla vita sociale dei territori delle 4 regioni colpite, nonché il mantenimento e la riattivazione del tessuto economico.
  Rinvia, per un'analisi dettagliata dei contenuti del provvedimento alla documentazione predisposta dagli uffici, limitandomi a richiamare in modo sintetico le misure introdotte, con particolare riferimento alle disposizioni che investono direttamente le nostre competenze.
  L'articolo 01 proroga lo stato di emergenza per le aree terremotate fino al 31 dicembre 2018, indicando risorse nel limite complessivo di 300 milioni di euro. La disposizione stabilisce inoltre una deroga alle previsioni del nuovo codice della protezione civile, in base alla quale lo stato di emergenza in parola potrà essere Pag. 86prorogato con deliberazione del Consiglio dei ministri per un periodo complessivo di ulteriori dodici mesi.
  Ai relativi oneri si provvede, nel limite complessivo di 300 milioni di euro mediante utilizzo delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189, intestata al Commissario straordinario, che a tal fine sono trasferite sul conto corrente di tesoreria centrale n. 22330 intestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, per essere assegnate al Dipartimento della protezione civile.
  L'articolo 02 consente ai proprietari di seconde case divenute inagibili di avere a disposizione aree attrezzate per finalità turistiche. La norma è finalizzata a consentire la messa a disposizione di aree attrezzate per finalità turistiche, a cura delle Regioni interessate, su richiesta dei singoli Comuni, per il collocamento di roulotte, camper o altre unità abitative immediatamente amovibili da parte dei proprietari di seconde case danneggiate dagli eventi sismici in questione (nuovo articolo 4-ter del decreto-legge 189/2016).
  L'articolo 03 prevede che i finanziamenti agevolati (e i contributi) per la ricostruzione e il recupero di immobili privati distrutti o gravemente danneggiati, siano concessi anche per le finalità di adeguamento energetico e antincendio nonché per l'eliminazione delle barriere architettoniche.
  L'articolo 04, di più diretto interesse della Commissione Finanze, modifica le disposizioni (di cui all'articolo 6 del decreto-legge 189/2016) in tema di finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata nelle zone colpite dal sisma; in particolare, per effetto delle modifiche in esame, nel quadro economico relativo alla richiesta di contributo sono inserite anche le spese sostenute per tributi o canoni di qualsiasi tipo, dovuti per l'occupazione di suolo pubblico (TOSAP o COSAP) determinata dagli interventi di ricostruzione. Il comma 8 del richiamato articolo chiarisce che rientrano tra le spese ammissibili a finanziamento quelle relative alle prestazioni tecniche e amministrative, il nuovo comma 8-bis aggiunge appunto quanto speso per l'occupazione del suolo pubblico determinata dagli interventi per la ricostruzione.
  L'articolo 05 consente l'effettuazione di interventi di immediato ripristino dell'agibilità degli edifici lievemente danneggiati. Si integra la disciplina vigente (recata dall'articolo 8 del decreto-legge 189/2016) che consente l'effettuazione di interventi di immediato ripristino dell'agibilità degli edifici lievemente danneggiati, prevedendo che i progetti di immediato ripristino possano riguardare singole unità immobiliari (lett. a)). Sono altresì prorogati i termini in materia di interventi di immediata esecuzione e di presentazione delle schede Aedes.
  L'articolo 06 aumenta da 150 mila euro a 258 mila euro l'importo dei lavori superato il quale diviene obbligatoria l'attestazione del possesso dei requisiti di qualificazione per le imprese affidatarie degli interventi di riparazione degli edifici con danni lievi da parte delle Società Organismi di Attestazione.
  L'articolo 07 agevola il temporaneo posizionamento di prefabbricati, roulotte o simili in aree private, nell'ambito di interventi eseguiti per immediate esigenze abitative. Si riscrive integralmente la disciplina in materia di interventi eseguiti senza titolo abilitativo per immediate esigenze abitative (contenuta nell'articolo 8-bis del decreto-legge 189/2016), al fine precipuo di garantire la temporaneità delle nuove opere e – tramite la previsione della prestazione di apposite garanzie, sotto forma di cauzioni o fideiussioni – la loro demolizione una volta completata la ricostruzione degli immobili danneggiati dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016. Le nuove installazioni devono essere utilizzate al posto delle Soluzioni Abitative di Emergenza consegnate dalla protezione civile.
  Il nuovo comma 1 dell'articolo 8-bis del decreto-legge 189/2016 fa pertanto rientrare nell'attività edilizia libera (per la quale quindi non è necessario nessuno dei titoli abilitativi previsti dal testo unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente Pag. 87della Repubblica 380/2001) le opere o i manufatti o le strutture (che nel seguito, per brevità, saranno indicati con il termine generico di «installazioni») realizzati o acquistati autonomamente dai proprietari (o loro parenti entro il terzo grado), usufruttuari o titolari di diritti reali di godimento su immobili distrutti o gravemente danneggiati dagli eventi sismici e dichiarati inagibili.
  L'articolo 08 interviene sulla disciplina che regola l'inammissibilità ai contributi per la ricostruzione dei ruderi e degli edifici collabenti (sopprimendo il requisito della mancanza di allacciamento alle reti di pubblici servizi), escludendone l'applicazione agli immobili formalmente dichiarati di interesse culturale (decreto legislativo 42/2004).
  L'articolo 09 prevede l'esclusione dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e dalla verifica alla assoggettabilità alla VAS per gli strumenti urbanistici attuativi di interventi di ricostruzione o ripristino, a particolari condizioni.
  L'articolo 010 semplifica l'istruttoria sulla compatibilità urbanistica degli interventi, affidandola al Comune che rilascia tali titoli anziché all'ufficio speciale per la ricostruzione.
  L'articolo 011 modifica la disciplina relativa agli interventi riguardanti gli immobili di proprietà degli enti ecclesiastici coinvolgendo i Comuni, oltre le 4 regioni, l'Agenzia del Demanio e le Diocesi, Ministero dei beni e delle attività culturali e il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.
  L'articolo 012 modifica la composizione della Conferenza permanente, al fine di consentirvi la partecipazione, in assenza dell'Ente parco, del rappresentante di altra area naturale protetta.
  L'articolo 013 consente alle Regioni colpite dal sisma di avvalersi, per la realizzazione degli interventi pubblici, anche delle stazioni uniche appaltanti e centrali di committenza locali, e non solo della Centrale unica di committenza.
  L'articolo 014 estende da 18 a 30 mesi il periodo massimo consentito per il trasporto e il deposito di materiali di scavo in siti di deposito intermedio, attribuendo a tali materiali la qualifica di sottoprodotto.
  L'articolo 015 interviene sui mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai Comuni colpiti dal sisma prorogando le rate in scadenza nel 2018 e 2019 ed estende di un anno le disposizioni di favore relative all'indennità di funzione a favore dei sindaci e degli amministratori locali.
  Di particolare rilievo per la Commissione Finanze sono le disposizioni recate dall'articolo 1, commi da 1 a 5 e comma 6-bis.
  Il comma 1, modificando l'articolo 48 del decreto-legge n. 189/2016, proroga dal 31 maggio 2018 al 16 gennaio 2019 il termine per la ripresa della riscossione dei tributi – per i soggetti diversi dai titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo, nonché dagli esercenti attività agricole – aumentando, altresì, il numero delle rate mensili (sessanta) per l'eventuale rateizzazione. Sono inoltre disciplinate le conseguenze dell'insufficiente, tardivo o omesso pagamento di una o più rate, contemplando anche l'utilizzo dell'istituto del ravvedimento.
  È prorogato al 31 gennaio 2019 il termine per gli adempimenti e pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, prevedendo la rateizzazione fino a un massimo di sessanta rate mensili, a decorrere dal mese di gennaio 2019. Su richiesta del dipendente, la ritenuta può essere operata anche dal sostituto d'imposta.
  Sono poi posticipati al 31 dicembre 2018 i termini per l'adozione delle ordinanze di sgombero e per la dichiarazione di distruzione o inagibilità del fabbricato.
  La previgente disciplina prevedeva che i redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero adottate entro il 30 giugno 2017, non concorressero alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle società, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e comunque Pag. 88fino all'anno di imposta 2018. Ai fini di tale deduzione dal reddito imponibile, il contribuente avrebbe potuto dichiarare, entro il 30 giugno 2017, la distruzione o l'inagibilità del fabbricato all'autorità comunale. Con questa proroga il termine è spostato al 31 dicembre 2018.
  Il Senato, è intervenuto sulla norma, senz'altro, in considerazione del prorogarsi delle scosse sismiche che, anche se di minore intensità, hanno contribuito a rendere inagibili molti edifici, anche in tempi successivi a quelli delle scosse principali.
  Il comma 2 modifica l'articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 8/2017, stabilendo che nei comuni interessati dai terremoti del 2016 è prorogata al 1o gennaio 2019 la sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di accertamento esecutivo e delle somme accertate e a qualunque titolo dovute all'INPS (articoli 29 e 30 del decreto-legge n. 78/2010), nonché per le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione, e dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali.
  I commi 3, 4 e 5 del medesimo articolo 1 prevedono, per i territori colpiti dagli eventi sismici, la sospensione del pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni dal 1o gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2020.
  In particolare, il comma 3 stabilisce che il recupero delle somme oggetto di sospensione avvenga – senza applicazione di sanzioni e interessi – dal 1o gennaio 2021, in unica rata o mediante rateizzazione fino a un massimo di ventiquattro rate mensili (in caso di insufficiente, tardivo o omesso pagamento di una o più rate, ovvero dell'unica rata, si procede all'iscrizione a ruolo degli importi scaduti e non versati nonché, in tal caso, dei relativi interessi e sanzioni, e alla notifica della relativa cartella, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza dell'unica rata o del periodo di rateazione. L'iscrizione a ruolo non è invece eseguita se il contribuente si avvale dell'istituto del ravvedimento).
  In base al comma 4, per gli utenti privati tali modalità di recupero sostituiscono l'addebito nelle fatture emesse dall'impresa elettrica.
  Il comma 5 demanda infine ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate – da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge – la disciplina delle modalità di rimborso delle somme già versate a titolo di canone di abbonamento Rai nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2018 e la medesima data di entrata in vigore, precisando che sulle somme rimborsate non sono dovuti interessi. Nulla è invece previsto circa il rimborso delle somme versate fra il 1o e il 31 dicembre 2017 dai titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo, nonché dagli esercenti attività agricole (di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 8/2017).
  Il comma 6 dell'articolo 1 modifica l'articolo 2-bis, comma 24, del decreto-legge n. 148/2017, al fine di differire al 1 gennaio 2019 i termini di sospensione del pagamento delle fatture relative ai servizi energetici ed idrici, assicurazioni e telefonia di cui all'articolo 48, comma 2 del decreto-legge «sisma» n. 189/2016.
  Il comma 6-bis, di interesse della Commissione Finanze, affida alle Autorità di regolazione competenti in materia di energia elettrica, acqua e gas, assicurazioni e telefonia il compito di introdurre, con propri provvedimenti, specifiche esenzioni fino alla data del 31 dicembre 2020 a favore delle utenze localizzate in una «zona rossa», istituita mediante apposita ordinanza sindacale nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e la data di entrata in vigore del comma in esame. Quanto alle modalità di copertura delle esenzioni, la norma dispone che le Autorità procedano attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo.
  A tal fine, il comma 6-bis integra l'articolo 2-bis, comma 25 del decreto-legge n. 148 del 2017, il quale già demanda Pag. 89a provvedimenti delle predette Autorità di regolazione la disciplina delle modalità di rateizzazione dei pagamenti tariffari sospesi e l'introduzione di agevolazioni, anche di natura tariffaria,  a favore delle utenze situate nei Comuni colpiti dagli eventi sismici tra agosto 2016 e gennaio 2017.
  Il comma 6-ter dell'articolo 1 prevede, per i comuni del cratere sismico, la possibilità di deroga al sistema di vincoli alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani.
  Il comma 6-quater prevede in via transitoria, con riferimento a determinate aree ed imprese, la possibilità di una deroga ai limiti massimi di durata del trattamento straordinario di integrazione salariale (i cui maggiori oneri sono individuati dal comma 8-bis).
  I commi da 7 a 9, recano l'incremento della dotazione del Fondo per Interventi Strutturali di Politica Economica (Fispe), la quantificazione degli oneri finanziari del decreto-legge, nonché l'autorizzazione al MEF ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
  Di interesse per la Commissione Finanze risulta anche l'articolo 1-bis, che modifica le norme relative alla sospensione del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti.
  In particolare, il termine di sospensione dei pagamenti del 31 dicembre 2016, già prorogato al 31 dicembre 2018 (articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244), limitatamente alle attività economiche e produttive, nonché per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta, viene ulteriormente posticipato al 31 dicembre 2020. Nel caso di attività economiche e soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta, localizzate in una «zona rossa» istituita mediante apposita ordinanza sindacale, il termine di sospensione dei pagamenti viene posticipato al 31 dicembre 2021.
  La disciplina era stata oggetto di integrazione per effetto dell'articolo 2-bis, comma 22, del decreto-legge n. 148/2017, che aveva previsto la possibilità per i beneficiari dei mutui o dei finanziamenti di optare per la sospensione dell'intera rata o della sola quota capitale. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto, le banche e gli intermediari finanziari erano obbligati a informare i beneficiari della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando costi e tempi di rimborso dei pagamenti sospesi, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione. Ove non avessero adempiuto a tali obblighi, le rate sarebbero state comunque sospese fino al 31 dicembre 2018, limitatamente alle attività economiche e produttive, nonché per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta, e fino al 31 dicembre 2020, nel caso di strutture localizzate nella zona rossa. Tali termini, in coerenza con le suesposte modifiche apportate all'articolo 14, comma 6, del decreto-legge n. 244/2016, vengono posticipati, rispettivamente, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021 (comma 2 dell'articolo in esame).
  L'articolo 1-ter prevede l'estensione dal 2017 al 2018 della possibilità di impiego delle risorse già destinate alla concessione, in favore di alcuni lavoratori interessati da eventi sismici, di un'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale, nonché della relativa contribuzione figurativa.
  L'articolo 1-quater consente la demolizione e la ricostruzione di immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici, anche all'interno della fascia di rispetto stradale, in deroga alle norme concernenti le distanze dal confine stradale fuori dai centri abitati.
  L'articolo 1-quinquies dispone che il Commissario Straordinario di Governo per la ricostruzione dei territori interessati dagli eventi sismici del Centro Italia predisponga e pubblichi sul proprio sito internet istituzionale Linee Guida contenenti indicazioni per la corretta ed omogenea attuazione delle procedure e degli adempimenti connessi agli interventi di ricostruzione.Pag. 90
  L'articolo 1-sexies introduce una disciplina finalizzata alla sanatoria degli interventi edilizi di manutenzione straordinaria, e introduce semplificazioni relative alle modalità per la certificazione di idoneità sismica, al fine di accelerare l'iter per la realizzazione degli interventi di ricostruzione o riparazione degli immobili distrutti o danneggiati dagli eventi sismici.
  L'articolo 1-septies, di competenza della Commissione Finanze, dispone che i dati relativi all'ammontare dei danni subiti per effetto degli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 e le eventuali osservazioni relative alle somme effettivamente percepite devono essere presentati, a pena di decadenza, entro centottanta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento di recupero degli aiuti dichiarati, da parte della Commissione europea, non conformi alla normativa sugli aiuti di stato. Si amplia in tal modo da 120 a 180 giorni il predetto termine, allo scopo di assegnare più tempo al Governo per attivare mediazioni con i servizi della Commissione. Il Commissario Vestager si è dichiarata disponibile a fornire assistenza alle autorità italiane. Il commissario straordinario è la dottoressa Margherita Maria Calabrò direttore regionale dell'agenzia delle Entrate Abruzzo nominata con decreto per Presidente del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2017.
  Si riserva di formulare sul provvedimento una proposta di parere.

  Carla RUOCCO, presidente, ricorda preliminarmente che l'esame del provvedimento in Assemblea è previsto già a partire dal prossimo lunedì 16 luglio e che la Commissione Ambiente intende votare il mandato al relatore giovedì 12 luglio; entro tale data la Commissione Finanze dovrà pertanto concludere l'esame del provvedimento.
  Preso atto che nessuno intende intervenire, avverte che la proposta di parere della relatrice potrà essere trasmessa a tutti i componenti della Commissione già nella giornata di domani.
  Rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di giovedì 12 luglio prossimo.

  La seduta termina alle 12.30.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 10 luglio 2018. — Presidenza della presidente Carla RUOCCO. — Interviene il sottosegretario per l'economia e le finanze Massimo Bitonci.

  La seduta comincia alle 12.30.

Schema di atto aggiuntivo alla convenzione tra il Ministro dell'economia e il direttore dell'Agenzia entrate per la definizione dei servizi dovuti, delle risorse disponibili, delle strategie per la riscossione nonché delle modalità di verifica degli obiettivi e di vigilanza sull'ente Agenzia delle entrate-Riscossione, per il periodo 1o gennaio-31 dicembre 2018.
Atto n. 21.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 27 giugno scorso.

  Carla RUOCCO, presidente, ricorda nella seduta dello scorso 27 giugno il relatore Trano ha illustrato i contenuti dell'Atto, sul quale si è aperto il dibattito; invita i colleghi e il rappresentante del Governo ad intervenire.

  Massimo BITONCI, Sottosegretario per l'economia e le finanze, precisa, con riferimento alle richieste di chiarimento rivolte al Governo durante la seduta dello scorso 27 giugno, che gli elementi di risposta saranno messi a disposizione dei deputati della Commissione.

  Raffaele TRANO (M5S), relatore, formula una proposta di parere favorevole Pag. 91(vedi allegato), che illustra e sottopone alla valutazione dei colleghi.

  Luca PASTORINO (LeU) sottolinea l'opportunità che i deputati possano prendere visione delle proposte di parere sin dalla loro formulazione da parte del relatore, onde seguirne più agevolmente l'illustrazione.

  Silvia FREGOLENT (PD) auspica che – come di norma avveniva nel corso della precedente legislatura – le proposte di parere possano essere trasmesse ai deputati con congruo anticipo rispetto alle sedute della Commissione, al fine di consentirne una adeguata valutazione.
  Si riserva altresì di formulare eventuali osservazioni, anche in ordine ai chiarimenti forniti dal Governo, nel corso della prossima seduta.

  Carla RUOCCO, presidente, rammentato che la Commissione dispone di adeguati tempi per l'esame dell'Atto in discussione, essendo il termine per l'espressione del parere fissato per il prossimo 21 luglio, assicura che, per il futuro, le proposte di parere saranno trasmesse ai deputati della Commissione tempestivamente, ove possibile anche prima della seduta.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 12.35.

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