CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 13 luglio 2022
831.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (II e XII)
ALLEGATO
Pag. 24

ALLEGATO 1

Modifiche alla legge 8 marzo 2017, n. 24, al codice di procedura civile e alle disposizioni per la sua attuazione nonché alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, in materia di responsabilità sanitaria. C. 1321 Colletti.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

  Sopprimerlo.
*1.1. Noja, Annibali.
*1.2. Bagnasco, Zanettin, Novelli.
*1.7. Bazoli, Carnevali, Bordo, Ianaro, Siani, Rizzo Nervo, Miceli, Morani, Vazio, Pini, Lepri, Verini, Zan.
*1.8. Annibali, Noja.
*1.9. Bologna.
*1.10. Zanettin, Bagnasco, Novelli.
*1.11. Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Patelli, Sutto, Tiramani, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi.
*1.12. Gemmato, Varchi, Bellucci, Ferro, Maschio, Vinci.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
**1.13. Zanettin, Bagnasco, Novelli.
**1.14. Gemmato, Varchi, Bellucci, Ferro, Maschio, Vinci.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) all'articolo 7:

    1) al comma 1, dopo la parola: «risponde,» sono inserite le seguenti: «nei confronti del paziente e dei prossimi congiunti,»;

    2) al comma 3, il secondo periodo è soppresso;

    3) i comma 4 e 5 sono abrogati.
1.15. Il Relatore per la II Commissione.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) all'articolo 7, comma 1, dopo la parola: «risponde», sono inserite le seguenti: «nei confronti del paziente e dei prossimi congiunti,».
1.16. Il Relatore per la II Commissione.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) all'articolo 7, comma 3, il secondo periodo è soppresso.
1.17. Il Relatore per la II Commissione.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) all'articolo 7, il comma 4 è abrogato.
1.18. Il Relatore per la II Commissione.

Pag. 25

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) all'articolo 7, il comma 5 è abrogato.
1.19. Il Relatore per la II Commissione.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 7», comma 1, primo periodo, dopo le parole: nei confronti del paziente, inserire le seguenti: e dei prossimi congiunti.
1.20. Il Relatore per la II Commissione.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 7», comma 1, primo periodo, sostituire le parole: e 1228 con le seguenti: , 1228 e 2059.
1.21. Gemmato, Varchi, Bellucci, Ferro, Maschio, Vinci.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 7», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Il danno conseguente all'attività della struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica e privata e dell'esercente la professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, integrate, ove necessario, con la procedura di cui al comma 1 del predetto articolo 138, per le ipotesi non previste e afferenti alle attività di cui al presente articolo.
1.22. Gemmato, Varchi, Bellucci, Ferro, Maschio, Vinci.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*1.23. Zanettin, Bagnasco, Novelli.
*1.24. Gemmato, Varchi, Bellucci, Ferro, Maschio, Vinci.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 8», comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: ovvero, in alternativa fino alla fine del periodo.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso «Art. 8», comma 1, terzo periodo, sopprimere le parole: ovvero del procedimento di mediazione ai sensi del citato articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 28 del 2010.
1.25. Gemmato, Varchi, Bellucci, Ferro, Maschio, Vinci.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 8», comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: dichiara improcedibile la domanda con le seguenti: assegna alle parti il termine di 20 giorni per la presentazione innanzi a sé dell'istanza di consulenza tecnica in via preventiva ovvero di completamento del procedimento.
1.27. Gemmato, Varchi, Bellucci, Ferro, Maschio, Vinci.

  Al comma 1 sopprimere la lettera c).
*1.28. Zanettin, Bagnasco, Novelli.
*1.29. Gemmato, Varchi, Bellucci, Ferro, Maschio, Vinci.

  Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 2).
1.30. Il Relatore per la II Commissione.

  Al comma 1, sopprimere la lettera d).
*1.31. Zanettin, Bagnasco, Novelli.
*1.32. Gemmato, Varchi, Bellucci, Ferro, Maschio, Vinci.

  Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 10», comma 7, aggiungere, in fine, le parole: , a eccezione delle sentenze di condanna che il danneggiato intende sottoporre ad esecuzione forzata, rendendo le somme pignorabili solo per l'interessato ma non per terzi.
1.33. Il Relatore per la II Commissione.

Pag. 26

  Al comma 1, sopprimere la lettera e).
*1.34. Zanettin, Bagnasco, Novelli.
*1.35. Gemmato, Varchi, Bellucci, Ferro, Maschio, Vinci.

  Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 12», comma 1, sostituire le parole: e gli aventi causa hanno con la seguente: ha.
1.36. Il Relatore per la II Commissione.

  Al comma 1, sopprimere la lettera f).

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, sopprimere la lettera a).
1.37. Zanettin, Bagnasco, Novelli.

  Al comma 1, sopprimere la lettera f).
1.38. Gemmato, Varchi, Bellucci, Ferro, Maschio, Vinci.

ART. 2.

  Sopprimerlo.
*2.1. Carnevali, Bazoli, Bordo, Ianaro, Siani, Rizzo Nervo, Miceli, Morani, Vazio, Pini, Lepri, Verini, Zan.
*2.2. Noja, Annibali.
*2.3. Bologna.
*2.4. Zanettin, Bagnasco, Novelli.
*2.5. Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Patelli, Sutto, Tiramani, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi.
*2.6. Varchi, Gemmato, Bellucci, Ferro, Maschio, Vinci.
*2.7. Bagnasco, Zanettin, Novelli.

  Al comma 1, sopprimere le lettere a), b) e c).
2.9. Zanettin, Bagnasco, Novelli.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
*2.11. Zanettin, Bagnasco, Novelli.
*2.12. Varchi, Gemmato, Bellucci, Ferro, Maschio, Vinci.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il secondo capoverso.
2.13. Il Relatore per la II Commissione.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*2.14. Zanettin, Bagnasco, Novelli.
*2.15. Varchi, Gemmato, Bellucci, Ferro, Maschio, Vinci.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
**2.17. Zanettin, Bagnasco, Novelli.
**2.18. Varchi, Gemmato, Bellucci, Ferro, Maschio, Vinci.

  Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 1).
2.19. Varchi, Gemmato, Bellucci, Ferro, Maschio, Vinci.

  Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 2).
2.20. Varchi, Gemmato, Bellucci, Ferro, Maschio, Vinci.

  Al comma 1, sopprimere la lettera d).
*2.21. Zanettin, Bagnasco, Novelli.
*2.22. Varchi, Gemmato, Bellucci, Ferro, Maschio, Vinci.

Pag. 27

  Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente capoverso: Il termine per il deposito della relazione può essere sempre prorogato dal giudice su istanza congiunta delle parti.
2.23. Gemmato, Varchi, Bellucci, Ferro, Maschio, Vinci.

  Al comma 1, sopprimere la lettera e).
*2.24. Zanettin, Bagnasco, Novelli.
*2.25. Varchi, Gemmato, Bellucci, Ferro, Maschio, Vinci.

  Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 696-bis», dopo il secondo comma, aggiungere il seguente:

  Il consulente, prima di provvedere al deposito della relazione, tenta la conciliazione delle parti.

   Conseguentemente, al medesimo capoverso, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: ai fini della composizione della lite.
2.26. Gemmato, Varchi, Bellucci, Ferro, Maschio, Vinci.

  Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 696-bis», terzo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e per il tentativo di conciliazione della lite.
2.27. Gemmato, Varchi, Bellucci, Ferro, Maschio, Vinci.

  Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 696-bis», dopo il quarto comma, inserire il seguente:

  Concluso l'esame della consulenza tecnica d'ufficio il Giudice formula alle parti, ove possibile, una proposta transattiva o conciliativa ai sensi dell'articolo 185-bis.
2.28. Il Relatore per la II Commissione.

  Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 696-bis», dopo il quarto comma, inserire il seguente:

  Si applica l'articolo 669-terdecies.
2.29. Il Relatore per la II Commissione.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifiche al codice civile)

  1. Al codice civile, Libro Quarto, Titolo IX, dopo l'articolo 2059, è inserito il seguente:

«Art. 2059-bis.
(Danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale da decesso).

   Il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale derivante da decesso del prossimo congiunto è determinato applicando la tabella prevista all'articolo 84-bis delle disposizioni per l'attuazione del presente codice, sulla base dei seguenti criteri: relazione di parentela, età della vittima, età del congiunto, convivenza e assenza di altri familiari.
   Con equo e motivato apprezzamento la somma risultante può essere aumentata o diminuita di un quinto dal giudice.».

  2. Al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, Capo I, sezione IV, dopo l'articolo 84, è inserito il seguente:

«Art. 84-bis.
(Determinazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale da decesso)

   La determinazione del danno non patrimoniale di cui all'articolo 2059-bis del codice civile è effettuata sulla base delle tabelle di cui all'allegato A delle presenti disposizioni.

Pag. 28

ALLEGATO A
(Art. 84-bis – Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie)

Tabella liquidazione del danno non patrimoniale da morte di un prossimo congiunto

Valore punto

€ 9.800,00

Relazione di parentela
con il de cuius

Punti

Genitore, coniuge, convivente, parte dell'unione civile

20

Figlio

18

Avo

6

Fratello

7

Nipote

6

Zio

6

Cugino

2

Età della vittima

Punti

0-20

5

21-40

4

41-60

3

61-80

2

oltre 80

1

Età del congiunto

Punti

0-20

5

21-40

4

41-60

3

61-80

2

oltre 80

1

Convivenza e composizione del nucleo familiare

Punti

Convivenza con la vittima

4

Assenza di altri familiari conviventi

3

Assenza di altri componenti della famiglia nucleare

Aumento di 1/5

».
2.01. Il Relatore per la II Commissione.

ART. 3.

  Sopprimerlo.
*3.1. Bordo, Carnevali, Bazoli, Ianaro, Siani, Rizzo Nervo, Miceli, Morani, Vazio, Pini, Lepri, Verini, Zan.
*3.2. Annibali, Noja.
*3.3. Bologna.
*3.5. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Patelli, Sutto, Tiramani, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi.

Pag. 29

*3.6. Gemmato, Varchi, Bellucci, Ferro, Maschio, Vinci.
*3.7. Bagnasco, Zanettin, Novelli.

  Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).
3.8. Bagnasco, Zanettin, Novelli.

  Al comma 1, sopprimere le lettere a) e c).
3.9. Bagnasco, Zanettin, Novelli.

  Al comma 1, sopprimere le lettere a) e d).
3.10. Bagnasco, Zanettin, Novelli.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
*3.11. Bagnasco, Zanettin, Novelli.
*3.12. Gemmato, Varchi, Bellucci, Ferro, Maschio, Vinci.

  Al comma 1, sopprimere le lettere b), c) e d).
3.13. Bagnasco, Zanettin, Novelli.

  Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).
3.14. Bagnasco, Zanettin, Novelli.

  Al comma 1, sopprimere le lettere b) e d).
3.15. Bagnasco, Zanettin, Novelli.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*3.16. Bagnasco, Zanettin, Novelli.
*3.17. Gemmato, Varchi, Bellucci, Ferro, Maschio, Vinci.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1).
**3.18. Bagnasco, Zanettin, Novelli.
**3.19. Gemmato, Varchi, Bellucci, Ferro, Maschio, Vinci.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).
*3.20. Bagnasco, Zanettin, Novelli.
*3.21. Gemmato, Varchi, Bellucci, Ferro, Maschio, Vinci.

  Al comma 1, sopprimere le lettere c) e d).
3.22. Bagnasco, Zanettin, Novelli.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
*3.23. Bagnasco, Zanettin, Novelli.
*3.24. Gemmato, Varchi, Bellucci, Ferro, Maschio, Vinci.

  Al comma 1, sopprimere la lettera d).
**3.25. Bagnasco, Zanettin, Novelli.
**3.26. Gemmato, Varchi, Bellucci, Ferro, Maschio, Vinci.

  Al comma 1, sopprimere la lettera e).
*3.27. Bagnasco, Zanettin, Novelli.
*3.28. Gemmato, Varchi, Bellucci, Ferro, Maschio, Vinci.

ART. 4.

  Sopprimerlo
*4.1. Bagnasco, Zanettin, Novelli.
*4.2. Siani, Bordo, Carnevali, Bazoli, Ianaro, Rizzo Nervo, Miceli, Morani, Vazio, Pini, Lepri, Verini, Zan.
*4.3. Noja, Annibali.
*4.4. Bologna.
*4.5. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Patelli, Sutto, Tiramani, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi.
*4.6. Varchi, Gemmato, Bellucci, Ferro, Maschio, Vinci.

Pag. 30

  Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).
4.7. Bagnasco, Zanettin, Novelli.

  Al comma 1, sopprimere le lettere a) e c).
4.8. Bagnasco, Zanettin, Novelli.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
*4.9. Bagnasco, Zanettin, Novelli.
*4.10. Varchi, Maschio, Bellucci, Ferro, Vinci.

  Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).
4.11. Bagnasco, Zanettin, Novelli.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*4.12. Bagnasco, Zanettin, Novelli.
*4.13. Varchi, Maschio, Bellucci, Ferro, Vinci.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
**4.14. Bagnasco, Zanettin, Novelli.
**4.15. Varchi, Maschio, Bellucci, Ferro, Vinci.

Pag. 31

ALLEGATO 2

Modifiche alla legge 8 marzo 2017, n. 24, al codice di procedura civile e alle disposizioni per la sua attuazione nonché alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, in materia di responsabilità sanitaria. C. 1321 Colletti.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

  Sopprimerlo.
*1.1. Noja, Annibali.
*1.2. Bagnasco, Zanettin, Novelli, Cassinelli, Rostan, Cristina, Bond, Giannone, Versace, Pittalis, Siracusano, Brambilla, Rossello.
*1.7. Bazoli, Carnevali, Bordo, Ianaro, Siani, Rizzo Nervo, Miceli, Morani, Vazio, Pini, Lepri, Verini, Zan.
*1.8. Annibali, Noja.
*1.9. Bologna.
*1.10. Zanettin, Bagnasco, Novelli, Cassinelli, Rostan, Cristina, Bond, Giannone, Versace, Pittalis, Siracusano, Brambilla, Rossello.
*1.11. Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Patelli, Sutto, Tiramani, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi.
*1.12. Gemmato, Varchi, Bellucci, Ferro, Maschio, Vinci.

ART. 2.

  Sopprimerlo.
*2.1. Carnevali, Bazoli, Bordo, Ianaro, Siani, Rizzo Nervo, Miceli, Morani, Vazio, Pini, Lepri, Verini, Zan.
*2.2. Noja, Annibali.
*2.3. Bologna.
*2.4. Zanettin, Bagnasco, Novelli, Cassinelli, Rostan, Cristina, Bond, Giannone, Versace, Pittalis, Siracusano, Brambilla, Rossello.
*2.5. Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Patelli, Sutto, Tiramani, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi.
*2.6. Varchi, Gemmato, Bellucci, Ferro, Maschio, Vinci.
*2.7. Bagnasco, Zanettin, Novelli, Cassinelli, Rostan, Cristina, Bond, Giannone, Versace, Pittalis, Siracusano, Brambilla, Rossello.

ART. 3.

  Sopprimerlo.
*3.1. Bordo, Carnevali, Bazoli, Ianaro, Siani, Rizzo Nervo, Miceli, Morani, Vazio, Pini, Lepri, Verini, Zan.
*3.2. Annibali, Noja.
*3.3. Bologna.
*3.5. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Patelli, Sutto, Tiramani, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi.
*3.6. Gemmato, Varchi, Bellucci, Ferro, Maschio, Vinci.
*3.7. Bagnasco, Zanettin, Novelli, Cassinelli, Rostan, Cristina, Bond, Giannone, Versace, Pittalis, Siracusano, Brambilla, Rossello.

Pag. 32

ART. 4.

  Sopprimerlo.
*4.1. Bagnasco, Zanettin, Novelli, Cassinelli, Rostan, Cristina, Bond, Giannone, Versace, Pittalis, Siracusano, Brambilla, Rossello.
*4.2. Siani, Bordo, Carnevali, Bazoli, Ianaro, Rizzo Nervo, Miceli, Morani, Vazio, Pini, Lepri, Verini, Zan.
*4.3. Noja, Annibali.
*4.4. Bologna.
*4.5. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Patelli, Sutto, Tiramani, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi.
*4.6. Varchi, Gemmato, Bellucci, Ferro, Maschio, Vinci.