CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 29 giugno 2022
823.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (V e VI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

DL 50/2022: Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. C. 3614 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 5.

  Al comma 12, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Gli atti e i provvedimenti relativi al procedimento unico di cui al comma 2, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al tribunale amministrativo regionale competente. In caso di impugnazione si applicano gli articoli 119 e 125 del citato codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.
*5.33. Fregolent, Del Barba, Ungaro
*5.34. Pella
*5.35. De Micheli

ART. 6.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: al comma 8, con le seguenti: al comma 8:

  2.1) alla lettera a), le parole: «3 MWh» sono sostituite dalle seguenti: «8 MWh»;
  2.2).
6.14. Martino, Giacometto, Torromino, Pella, Squeri, Polidori, Prestigiacomo, Porchietto, Cannizzaro

  Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: al comma 8, con le seguenti: al comma 8:

  2.1) alla lettera c-ter), dopo le parole: «esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra,» sono inserite le seguenti: «e per gli impianti di produzione di biometano,».
*6.15. (Nuova formulazione) Braga, Pellicani, Buratti, Ciagà, Morassut, Morgoni, Pezzopane, Rotta.
*6.16. Muroni
*6.18. Porchietto, Squeri, Pella, Martino, Torromino, Sessa, Sorte, Giacometto
*6.19. Patassini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Giaccone, Murelli, Caffaratto, Legnaioli.

ART. 7.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 12, comma 4-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli impianti diversi da quelli di cui al primo periodo il proponente, in sede di presentazione della domanda di autorizzazione di cui al comma 3, può richiedere la dichiarazione di pubblica utilità e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio delle aree interessate dalla realizzazione dell'impianto e delle opere connesse».
7.16. Muroni.

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  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Proroga dell'efficacia temporale del permesso di costruire)

  1. Al comma 2 dell'articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono premesse le seguenti parole: «Salvo quanto previsto dal quarto periodo,» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli interventi realizzati in forza di un titolo abilitativo rilasciato ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, il termine per l'inizio dei lavori è fissato in tre anni dal rilascio del titolo».
*7.010. Mollicone.
*7.011. Ianaro.
*7.012. D'Attis, Giacometto.
*7.013. Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
*7.014. Pastorino.
*7.015. Moretto, Del Barba, Ungaro.
*7.016. Lovecchio, Chiazzese.

ART. 9.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Resta comunque esclusa la possibilità di realizzare gli impianti nelle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394.
9.14. Trano, Buompane, Donno, Flati, Gallo, Lovecchio, Manzo, Misiti, Torto, Alemanno, Cancelleri, Currò, Gabriele Lorenzoni, Martinciglio, Migliorino, Zanichelli.

ART. 10.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) all'articolo 23:

    1) al comma 1, dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti:

   «g-bis) la relazione paesaggistica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2006, o la relazione paesaggistica semplificata di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31;

   g-ter) l'atto del competente soprintendente del Ministero della cultura relativo alla verifica preventiva di interesse archeologico di cui all'articolo 25 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»;

    2) al comma 2, le parole: «alle lettere da a) a e)» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1»;

    3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

   «3. Entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza di VIA l'autorità competente verifica la completezza della documentazione, con riferimento a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, l'eventuale ricorrere della fattispecie di cui all'articolo 32, comma 1, nonché l'avvenuto pagamento del contributo dovuto ai sensi dell'articolo 33. Qualora la documentazione risulti incompleta, l'autorità competente richiede al proponente la documentazione integrativa, assegnando un termine perentorio per la presentazione non superiore a trenta giorni. Qualora entro il termine assegnato il proponente non depositi la documentazione integrativa, ovvero qualora all'esito della nuova verifica, da effettuarsi da parte dell'autorità competente nel Pag. 40termine di quindici giorni, la documentazione risulti ancora incompleta, l'istanza si intende ritirata ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione. I termini di cui al presente comma sono perentori»;

   b) dopo la lettera c), inserire la seguente:

   c-bis) all'articolo 27, comma 7, secondo periodo, dopo le parole: «Contestualmente può chiedere al proponente» sono inserite le seguenti: «, anche sulla base di quanto indicato dalla competente direzione generale del Ministero della cultura,».
10.2. Braga, Pellicani, Buratti, Ciagà, Morassut, Morgoni, Pezzopane, Rotta

  Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: Parte Seconda, con le seguenti: Parte Seconda:

    1) al punto 2):

    1.1) dopo le parole: «impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW» sono aggiunte le seguenti: «, calcolata sulla base del solo progetto sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali impianti o progetti localizzati in aree contigue o che abbiano il medesimo centro di interesse ovvero il medesimo punto di connessione e per i quali è già in corso una valutazione di impatto ambientale o è già stato rilasciato un provvedimento di compatibilità ambientale»;

    1.2) dopo le parole: «impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW» sono aggiunte le seguenti: «, calcolata sulla base del solo progetto sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali impianti o progetti localizzati in aree contigue o che abbiano il medesimo centro di interesse ovvero il medesimo punto di connessione e per i quali è già in corso una valutazione di impatto ambientale o è già stato rilasciato un provvedimento di compatibilità ambientale»;

    2)
*10.6. Mollicone
*10.7. Ianaro, Benamati
*10.8. Lovecchio
*10.9. Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro
*10.10. Pastorino
*10.11. D'Attis
*10.12. Moretto, Del Barba, Ungaro

ART. 11.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 6, comma 9-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo le parole: «si applicano ai progetti di nuovi impianti fotovoltaici» sono inserite le seguenti: «e alle relative opere connesse».
11.12. Pastorino, Boccia, Buratti, Ciagà, De Micheli, Fragomeli, Sani, Topo, Dal Moro, Lorenzin, Madia, Mancini, Navarra.

ART. 12.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 3, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e forniscono i dati necessari per effettuare il confronto rispetto alle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale e ai livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili nonché i risultati del controllo delle emissioni ai fini degli accertamenti di cui all'articolo 29-Pag. 41decies, comma 3, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.
12.2. Federico, Daga, Deiana, D'Ippolito, Di Lauro, Maraia, Micillo, Terzoni, Traversi, Varrica, Zolezzi

ART. 15.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di liquidità)

  1. Al fine di consentire alle imprese, ai professionisti e agli altri contribuenti di fare fronte a esigenze di liquidità, anche temporanee, all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1:

    1) al primo periodo, dopo le parole: «difficoltà, concede» sono aggiunte le seguenti: «per ciascuna richiesta»;

    2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Nel caso in cui le somme iscritte a ruolo, ricomprese in ciascuna richiesta, siano di importo superiore a 120.000 euro, la dilazione può essere concessa se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà»;

   b) al comma 3:

    1) all'alinea, le parole: «cinque rate» sono sostituite dalle seguenti: «otto rate»;

    2) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

   «c) il carico non può essere nuovamente rateizzato»;

    3) dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:

   «3-ter. La decadenza dal beneficio della rateazione di uno o più carichi non preclude al debitore la possibilità di ottenere, ai sensi delle disposizioni del presente articolo, la dilazione del pagamento di carichi diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza».

  2. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste di rateazione presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  3. In caso di decadenza dal beneficio della rateazione concessa a seguito di richieste presentate fino alla data di cui al comma 2, il carico può essere nuovamente rateizzato se, alla data di presentazione della nuova richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate. In tale caso, al nuovo piano di rateazione si applicano le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo.
15.09. (Nuova formulazione) Marattin, Del Barba, Ungaro.

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ALLEGATO 2

DL 50/2022: Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. C. 3614 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE 2.020, 26.034, 27.9, 51.42, 51.08 E 51.010 DEI RELATORI

ART. 2.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Indennità per i lavoratori a tempo parziale ciclico verticale)

  1. Per l'anno 2022 ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale nell'anno 2021 che preveda periodi non interamente lavorati non inferiori alle 7 e non superiori alle 20 settimane e che, alla data domanda, non siano titolari di altro rapporto di lavoro dipendente o di lavoro parasubordinato, ovvero percettori di NASPI o di trattamento pensionistico, è riconosciuta un'indennità una tantum pari a 550 euro.
  2. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e per i periodi di fruizione della stessa non è riconosciuta la contribuzione figurativa, ed è erogata dall'INPS, nei tempi e nella modalità che saranno fissati dall'Istituto, nel limite di spesa complessivo di 30 milioni di euro per l'anno 2022. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività ai Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
  3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 971, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
2.020. I Relatori

ART. 26.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Disposizioni in materia di gare per l'affidamento di servizi sostitutivi di mensa)

  1. Per le procedure per le quali i bandi o gli avvisi con cui è indetta la procedura di scelta del contraente siano pubblicati dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto nonché, in caso di contratti stipulati senza pubblicazione di bandi o di avvisi, per le procedure in relazione alle quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non siano stati ancora inviati gli inviti a presentare le offerte, nelle more di una riforma complessiva del settore dei servizi sostitutivi di mensa finalizzata a garantire una maggiore funzionalità del sistema anche attraverso la fissazione di una percentuale massima di sconto verso gli esercenti e di un termine massimo per i pagamenti agli esercizi convenzionati, fino al 31 dicembre 2022, si applica l'articolo 144, comma 6, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 Pag. 43aprile 2016, n. 50, al quale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a), le parole: «in misura comunque non superiore allo sconto incondizionato verso gli esercenti» sono soppresse;

   b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

   «c) lo sconto incondizionato verso gli esercenti, in misura non superiore al 5 per cento del valore nominale del buono pasto. Tale sconto incondizionato remunera altresì ogni eventuale servizio aggiuntivo offerto agli esercenti».
26.034. I Relatori.

ART. 27.

  Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

  2-bis. Al fine di consentire la realizzazione degli interventi infrastrutturali di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 26 del 25 giugno 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 26 ottobre 2020, e alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 25 del 25 giugno 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 24 ottobre 2020, nelle more della definizione del procedimento per l'affidamento di detti interventi, è disposta la proroga di ulteriori due anni, fino al 3 agosto 2024, del termine previsto per l'adozione dei decreti di esproprio di cui alla dichiarazione di pubblica utilità, apposta dal medesimo Comitato interministeriale con la delibera n. 88 del 18 novembre 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 26 agosto 2011, nonché la proroga di ulteriori due anni, fino al 10 dicembre 2024, del termine previsto per l'adozione dei decreti di esproprio di cui alla dichiarazione di pubblica utilità, apposta dal medesimo Comitato interministeriale con la delibera n. 51 del 2 agosto 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2014. Agli eventuali oneri aggiuntivi derivanti dai conseguenti provvedimenti di esproprio si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 2, comma 2-terdecies, ultimo periodo, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156.
  2-ter. Al fine di ridurre i tempi di conclusione delle attività liquidatorie delle società di cui all'articolo 2, comma 2-terdecies, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, in relazione alle quali sia già stato adottato alla data di entrata in vigore della presente disposizione il decreto, previsto dal secondo periodo del medesimo comma 2-terdecies, di nomina del Commissario liquidatore, è autorizzata la spesa in favore di detto Commissario liquidatore nel limite massimo di euro 2 milioni per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
  2-quater. Al fine di migliorare l'infrastrutturazione stradale per lo svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo nella città di Taranto nel 2026, sono stanziati complessivi 4,5 milioni di euro in favore della Regione Puglia per il completamento della fase di progettazione degli interventi per la realizzazione della strada statale 7 nel tratto compreso tra il comune di Massafra e il comune di Taranto, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ripartiti in un milione di euro per l'anno 2022 e in 3,5 milioni di euro per l'anno 2023. Con successiva delibera CIPESS sono stabilite le modalità attuative per l'utilizzo e il trasferimento delle risorse.
27.9. I Relatori.

ART. 51.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

  8-bis. Tenuto conto delle specifiche e particolari circostanze che caratterizzano Pag. 44le operazioni svolte dalle Forze speciali delle Forze armate e della necessità di garantire l'immediatezza e la continuità degli interventi di soccorso, è istituita la figura del «soccorritore militare per le forze speciali» che, in possesso di titolo conseguito con la frequentazione di appositi corsi di formazione, può effettuare manovre per il sostegno di base e avanzato delle funzioni vitali e per il supporto di base e avanzato nella fase di gestione pre-ospedaliera del traumatizzato.
  8-ter. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro 180 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e i percorsi di formazione per accedere alla qualifica di soccorritore militare per le forze speciali, di cui al comma 8-bis, nonché i limiti e le modalità di intervento.
51.42. I Relatori.

  Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.
(Modifiche all'articolo 4-sexies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44)

  1. All'articolo 4-sexies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, lettera a), le parole: «1° febbraio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «15 giugno 2022»;

   b) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «1° febbraio 2022» sono aggiunte le seguenti: «dopo aver effettuato la prima dose del ciclo vaccinale primario bidose, alla data del 15 giugno 2022», e le parole: «nel rispetto delle indicazioni e nei» sono sostituite dalle seguenti: «anche oltre i»;

   c) al comma 1, lettera c), dopo le parole: «1° febbraio 2022» sono aggiunte le seguenti: «dopo aver concluso il ciclo vaccinale primario, alla data del 15 giugno 2022» e la parola: «entro» è sostituita dalle seguenti: «anche oltre»;

   d) al comma 6, primo periodo, la parola: «centottanta» è sostituita dalla seguente: «duecentosettanta».
51.08. I Relatori.

  Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.

  1. All'articolo 54-ter, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: «camere di commercio accorpate» sono sostituite dalle seguenti: «camere di commercio oggetto di accorpamento» e dopo le parole: «di comprovata esperienza professionale» sono aggiunte le seguenti: «che provvede all'adozione di ogni atto strumentale ai fini dell'accorpamento di cui al presente comma e alla successione nei rapporti giuridici esistenti, anche nella fase transitoria di liquidazione delle Camere accorpate».
51.010. I Relatori.