CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 28 giugno 2022
822.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante attuazione del regolamento (UE) 2019/1238 sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP) (Atto n. 389).

PARERE APPROVATO

  La XI Commissione,

   considerato che lo schema di decreto legislativo è stato adottato in attuazione della delega conferita al Governo dall'articolo 20 della legge n. 53 del 2021 (legge di delegazione europea 2019-2020);

   udite la relatrice, onorevole Carla Cantone, e la dottoressa Marina Monaco del CES e acquisita la memoria dell'ANIA;

   segnalato che il regolamento (UE) 2019/1238, a cui lo schema di decreto dà attuazione, contribuisce alla realizzazione dell'Unione dei Mercati dei Capitali e offre ai cittadini dell'Unione europea una nuova tipologia di prodotto pensionistico (Pan-European Personal Pension Products – PEPP), tra le cui caratteristiche si segnalano: la possibilità di essere realizzato e distribuito da un'ampia platea di operatori; caratteristiche semplici e predefinite, che ne fanno un prodotto sicuro; la piena portabilità fra gli Stati membri; la libertà di passare da un intermediario all'altro;

   preso atto che il Regolamento introduce una disciplina generale, riguardante la procedura di autorizzazione, la distribuzione, la comunicazione e la consulenza, la politica degli investimenti, la modalità di erogazione delle prestazioni, il trasferimento ad altro fornitore, la portabilità, e delinea un quadro nel quale il PEPP prevede un'opzione standard di investimento a basso rischio, lasciando comunque la possibilità per i fornitori di predisporre schemi più sofisticati, che devono comunque basarsi su tecniche di mitigazione del rischio e sulla piena trasparenza, in particolare dei costi;

   considerato che agli Stati membri è lasciata la possibilità di disciplinare alcuni aspetti relativi sia alla fase di accumulo delle risorse sia a quella della erogazione delle prestazioni;

   rilevato che, nell'ordinamento italiano, il PEPP si affianca alle esistenti tipologie di prodotti pensionistici e rientra nel quadro del cosiddetto terzo pilastro previdenziale, trattandosi di una forma di previdenza complementare individuale, ovvero di un prodotto ad adesione e contribuzione volontaria, distinto dagli schemi pensionistici collettivi e alternativo alle esistenti forme pensionistiche ad adesione individuale, disciplinati dagli articoli 12 e 13 del decreto legislativo n. 252 del 2005;

   preso atto che nella predisposizione dello schema di decreto il Governo ha tenuto conto del contributo tecnico fornito dalle competenti autorità di vigilanza (Consob, COVIP, IVASS e Banca d'Italia), nonché della consultazione pubblica che ha permesso di raccogliere i contributi anche delle associazioni di categorie e dei principali stakeholders, al fine di giungere alla predisposizione di un testo largamente condiviso;

   tenuto conto dei poteri di vigilanza e di indagine attribuiti dall'articolo 2 dello schema di decreto alla Banca d'Italia, alla COVIP, alla Consob e all'IVASS, rispettivamente, sui fornitori di PEPP, sulla distribuzione di PEPP e sui fornitori e i distributori di PEPP;

   richiamate, all'articolo 8, le misure sanzionatorie applicabili in caso di violazione delle disposizioni del regolamento PEPP, che si configurano, a seconda della gravità delle violazioni, come sanzioni pecuniarie e misure amministrative e che sono applicate dalla COVIP, dall'IVASS, dalla Pag. 51Banca d'Italia e dalla Consob, sui soggetti vigilati e secondo le rispettive competenze;

   rilevato che l'articolo 9 obbliga i fornitori di PEPP a fornire ai risparmiatori proiezioni pensionistiche aggiuntive rispetto a quelle previste dal regolamento (UE) 2019/1238, che consentano la confrontabilità dei PEPP con le forme pensionistiche individuali, di cui al decreto legislativo n. 252 del 2005;

   considerato che, come disposto dall'articolo 10, il trattamento fiscale applicato ai PEPP è analogo a quello previsto per le forme pensionistiche complementari, di cui al decreto legislativo n. 252 del 2005, e si concretizza nella deducibilità dal reddito imponibile ai fini IRPEF dei contributi versati, nel limite di 5.146,57 euro annui;

   segnalato che il trasferimento del PEPP ad altro fornitore, disciplinato dall'articolo 12, costituisce il tratto innovativo del prodotto, consentendone la portabilità tra gli Stati membri;

   preso atto che l'articolo 13 disciplina gli istituti dell'anticipazione, della Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA) e del riscatto della prestazione individuale maturata prima dell'erogazione della prestazione pensionistica PEPP, in modo sostanzialmente analogo a quanto previsto dal decreto legislativo n. 252 del 2005 per le forme pensionistiche complementari;

   osservato che il regime fiscale applicabile ai rendimenti conseguiti nella fase di investimento del PEPP è disciplinato dall'articolo 14, in maniera analoga a quanto disposto dal decreto legislativo n. 252 del 2005 per le forme pensionistiche complementari, prevedendo, in particolare, l'assoggettamento del PEPP a una imposta sostitutiva del 20 per cento, applicabile al risultato netto maturato, e la separazione patrimoniale del PEPP rispetto al conto del fornitore di PEPP e a quello del cliente PEPP;

   considerato che l'erogazione della prestazione finale, disciplinata dall'articolo 20, può avvenire attraverso le seguenti forme: l'acquisizione del diritto alla prestazione pensionistica PEPP al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza del risparmiatore; la possibilità di erogare la prestazione sotto forma di rendita, di capitale erogato in un'unica soluzione, di prelievo, di combinazione di tali forme;

   tenuto conto che tale disciplina è improntata a una grande flessibilità, per distinguere i PEPP dagli altri prodotti presenti nell'ordinamento nazionale e, consentendo l'accesso a tali forme di risparmio a ulteriori categorie di soggetti, per aumentare il numero di aderenti al sistema previdenziale;

   ritenuta l'opportunità di svolgere una valutazione dei risultati della prima applicazione della disciplina relativa al prodotto pensionistico paneuropeo (PEPP) e di introdurre eventuali correttivi legislativi volti ad attenuare i vincoli posti agli operatori nella promozione del prodotto, ferma restando la netta differenziazione tra il PEPP e le forme pensionistiche complementari già regolamentate nell'ordinamento nazionale,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.