CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 28 giugno 2022
822.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
ALLEGATO
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ALLEGATO

DL 50/2022: Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. C. 3614 Governo.

PARERE APPROVATO

  La X Commissione,

   esaminato, per le parti di competenza, il testo del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 50 del 2022 recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina» (C. 3614 Governo);

   rilevata la necessità di dare attuazione alla cosiddetta «energy release» introdotta dall'articolo 16-bis del decreto-legge n. 17 del 2022 per i soggetti energivori nonché al parere numero 22/54/CU03/C4-C5-C7-C18 approvato all'unanimità dalla Conferenza Stato-regioni il 30 marzo 2022 che specificamente indica in 2 Terawattora la quantità sufficiente per colmare il riconosciuto gap energetico per gli energivori delle Isole Maggiori;

   sottolineata l'esigenza di rivedere la disciplina relativa alle aste per energia prodotta da impianti nuovi ed esistenti da attribuire ai clienti finali;

   evidenziata la necessità di intervenire sulla disciplina del cosiddetto Sismabonus acquisti, al fine di non creare una disparità di trattamento con riferimento alla proroga già concessa alle unità immobiliari unifamiliari per il completamento dei lavori – dal 30 giugno 2022 al 30 settembre 2022 – anche in considerazione del fatto che la predetta proroga è concessa per la difficoltà riscontrata di reperire e consegnare materiali da costruzione;

   preso atto di quanto disposto dall'articolo 14 del provvedimento e della esigenza più generale di prevedere alcune proroghe della disciplina di cui all'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020;

   sottolineata la necessità di rafforzare la produzione di energia da fonte solare e agevolare le imprese che operano nel settore;

   evidenziata l'opportunità di coinvolgere Cassa depositi e prestiti Spa nel processo di riqualificazione energetica e antisismica dell'edilizia residenziale pubblica;

   rilevata l'esigenza di rafforzare le disposizioni concernenti gli assetti strategici energetici del Paese;

   preso atto che l'articolo 16 reca misure temporanee di sostegno alla liquidità delle piccole e medie imprese e rilevata al riguardo l'opportunità di rafforzare l'intervento del Fondo di Garanzia per le PMI;

   rilevata la necessità di includere tutti i metalli senza distinzione, compresi quelli non ferrosi nell'elenco delle materie prime critiche, per le quali le operazioni di esportazione al di fuori dell'Unione europea sono soggette alla procedura di notifica di cui all'articolo 30 del decreto-legge n. 21 del 2022;

   ricordato relativamente al settore dell'idrogeno e dei biocarburanti che l'Europa e l'Italia, anche a seguito dell'adozione del cosiddetto RePowerEU, teso a diversificare le fonti e le rotte del gas naturale ed a ridurne il consumo, stanno mettendo in campo diverse azioni per rilanciare l'idrogeno rinnovabile per sostituire in maniera accelerata volumi di gas naturale nei consumi finali difficili da elettrificare;

   ricordato inoltre che tale azione è in linea con l'obiettivo di decarbonizzazione che concorre, quindi, a incrementare la sostenibilità ambientale e l'indipendenza energetica già nel breve periodo;

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   sottolineata al riguardo la necessità che il bioidrogeno possa contribuire, assieme al biometano ed altri carburanti e combustibili «RFNBO» e «RFBO», alla decarbonizzazione del settore dei trasporti e dell'industria;

   ricordato che per attenuare i rischi di liquidità legati alla crisi pandemica, lo Stato ha rafforzato il Fondo di Garanzia per le PMI e introdotto Garanzia Italia di SACE per erogare garanzie pubbliche sui prestiti bancari;

   ricordato inoltre che un altro importante strumento di politica economica per consentire alle imprese di superare la crisi indotta dal COVID è stato introdotto con il decreto-legge n. 18 del 2020 («Cura Italia») il quale ha disposto in favore delle micro-imprese e delle PMI la sospensione delle scadenze relative a vari tipi di esposizioni debitorie fino al 30 settembre 2020, termine che è stato poi ripetutamente esteso fino al 31 dicembre 2021, con il decreto «agosto» (articolo 65 decreto-legge n. 104 del 2020), la Legge di Bilancio 2021 e il Decreto Sostegni Bis del 25 maggio 2021 che ha reso però obbligatoria la comunicazione da parte dell'impresa ai fini della concessione della garanzia;

   rilevato che in un'ottica di phasing out dal contesto emergenziale pandemico, la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio per il 2022) ha prorogato le misure presenti nel decreto-legge cosiddetto Liquidità e modificato l'accesso alle garanzie del Fondo di Garanzia durante il 2022, non prevedendo la proroga, invece, della moratoria su finanziamenti e leasing e della sospensione della revoca degli affidamenti;

   sottolineato che l'aumento del prezzo dell'energia e delle materie prime – registrato a partire dalla fine del 2021 – nonché il deterioramento dello scenario geopolitico seguito alla crisi ucraina rischiano concretamente di impedire alle imprese di consolidare una ripresa possibile o, addirittura, di compromettere definitivamente la sopravvivenza di quelle che non sono riuscite ancora ad agganciarla;

   rilevato che in ossequio alla nuova classificazione Eba nulla vieta, di fatto, che gli istituti di credito possano classificare come «forborne» i crediti oggetto di estensione della moratoria, il che comporterebbe la perdita dello status «in bonis» e rilevato inoltre che da aprile 2022 le imprese che hanno ottenuto nuovi finanziamenti agevolati in continuità con le misure dei cosiddetti decreti-legge Cura Italia e Liquidità Imprese, dovranno avviare la restituzione non solo della quota interessi ma anche della quota capitale, con il rischio di ritrovarsi insolventi;

   evidenziata l'opportunità di intervenire sulla disciplina della cessione del credito concernente le agevolazioni fiscali in materia edilizia ed energetica al fine di sbloccare la situazione attuale e far recuperare margini di operatività agli operatori coinvolti nella circolazione dei crediti garantendo che questi ultimi non rappresentino comunque perdite;

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:

   1) sia data piena attuazione alla cosiddetta «energy release» introdotta dall'articolo 16-bis del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 per i soggetti energivori, secondo modalità che assicurino piena certezza alle imprese sui volumi resi disponibili, sui prezzi, e sulle modalità attuative, salvaguardando l'operatività anche dei piccoli operatori nel mercato ed apportando gli opportuni correttivi che assicurino che non ci sia nessun aumento in bolletta agli utenti;

   2) si intervenga, per rafforzare la disciplina di cui all'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 per quanto attiene interventi di efficientamento energetico ovvero adeguamento antisismico delle abitazioni unifamiliari, dei condomini e dell'edilizia residenziale pubblica;

   3) si intervenga per risolvere la situazione di blocco della circolazione dei crediti fiscali legati all'edilizia modificando il meccanismo di acquisto e cessione dei creditiPag. 44 ovvero allargando la platea dei soggetti acquirenti e cessionari;

   4) si inserisca l'energia da fonte geotermica tra gli assetti strategici energetici nazioni al fine dell'esercizio della cosiddetta «Golden power»;

   5) si preveda un rafforzamento delle misure relative alla liquidità delle imprese, anche mediante l'estensione dell'orizzonte temporale previsto finora;

   6) si preveda l'ampliamento dell'elenco delle materie prime critiche da sottoporre alla procedura di notifica per export extra UE includendovi tutti i metalli senza distinzione, compresi quelli non ferrosi;

   7) siano rafforzate le politiche energetiche nazionali relativamente al settore dell'idrogeno e dei biocarburanti;

   8) si preveda di rafforzare le opportunità di generazione elettrica da biometano di origine agricola;

   9) si rafforzi il ruolo delle comunità energetiche, consentendo lo scambio tra più unità di produzione consumo a condizione che appartengano alla medesima comunità;

   10) si consenta la partecipazione dei grandi consumatori industriali agli investimenti in nuova capacità produttiva da fonte rinnovabile, stabilendo che una parte delle aree, idonee allo sviluppo di tali impianti a fonte rinnovabile, sia concessa in via riservata alle imprese a forte consumo di energia elettrica e soggette al rischio di delocalizzazione come identificate dal decreto ministeriale 21 dicembre 2017;

   11) si preveda l'estensione delle misure di semplificazione anche agli impianti FER realizzati nelle cave attive e non solo a quelle dismesse;

   12) siano potenziati i poteri del Ministero della transizione ecologica per ridurre i consumi di gas naturale, al fine di consentire l'utilizzo di combustibili alternativi al gas;

   13) si intervenga per ridurre in maniera temporanea i prezzi dell'energia fissando un prezzo medio di approvvigionamento di riferimento per il gas naturale coerente con il reale costo d'importazione dello stesso quale indice sulla base del quale aggiornare i prezzi del gas naturale da parte dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente e, in via strutturale, a svincolare la componente energia dei prezzi al consumo per i clienti in regime di tutela nel settore del gas dai prezzi spot dell'hub olandese TTF;

  e con le seguenti osservazioni:

   a) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di migliorare la parte della disciplina relativa alle aste per energia prodotta da impianti nuovi ed esistenti da attribuire ai clienti finali, prevedendo non dei ritiri fisici ma contratti alle differenze rispetto al prezzo del mercato del giorno prima di lungo termine, orientando tali contratti a lunghissimo termine, coerentemente con la vita utile delle attuali tecnologie e con trasferimento ai clienti finali dei diritti connessi a tale energia, con prodotti e contratti alle differenze standard, inserendo la riserva di 2 Terawattora per gli energivori insulari;

   b) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di disporre ulteriori proroghe della disciplina di cui all'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, per quanto riguarda:

    b1) le abitazioni unifamiliari, di cui al comma 9, lettera b) del medesimo articolo 119;

    b2) gli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali per il cui affidamento è necessario ricorrere alle procedure selettive pubbliche di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 e a condizione che al 31 dicembre 2023 siano stati pubblicati i relativi bandi;

    b3) il Sismabonus acquisti, prevedendo una ulteriore estensione alla proroga concernente la conclusione dei lavori delle unità immobiliari unifamiliari per il completamento dei lavori anche all'agevolazione di cui all'articolo 16 comma 1-septiesPag. 45 del decreto-legge n. 63 del 2013 per gli interventi di demolizione e ricostruzione inerenti i fabbricati abitativi situati nei comuni delle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3;

    b4) l'acquisto di case derivanti da interventi di demolizione e ricostruzione con miglioramento sismico, con riferimento ai rogiti stipulati, dopo il termine dei lavori, entro la medesima data;

   c) valutino le Commissioni di merito l'opportunità, all'articolo 14, di prevedere, per le spese relative agli impianti solari fotovoltaici di cui al comma 5, articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, la detrazione al 110 per cento per l'installazione di elementi BIPV (building integrated photovoltaic) negli involucri degli edifici su facciate edili verticali, ovvero per l'installazione di elementi in vetro fotovoltaico (VFV) su coperture o superfici orizzontali sopraelevate;

   d) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di consentire a Cassa depositi e prestiti Spa di assistere e supportare il processo di riqualificazione energetica e antisismica dell'edilizia residenziale pubblica;

   e) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di promuovere lo sviluppo di una pluralità di molecole energetiche sostenibili nelle forme di combustibili e carburanti (fuel) originati da fonti rinnovabili di origine biologica (o «Renewable Fuel of Biological Origin» – «RFBO»), ed il riconoscimento della famiglia dei bio-gas, coerentemente con l'accezione plurale rinvenibile nella direttiva Direttiva (UE) 2018/2001 cosiddetta RED II, come categoria generale che contiene ad esempio biometano, bioidrogeno, combustibili gassosi da biomassa;

   f) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere, tra le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 199 del 2021 quella di bioidrogeno come tipologia di idrogeno sostenibile originato dalle biomasse e incluso nella famiglia dei biogas;

   g) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di estendere l'incentivo tariffario già previsto per il biometano oltre che ai combustibili gassosi da fonti rinnovabili di origine non biologica anche agli altri biogas e in particolare al bioidrogeno, specificando, che l'incentivo è destinato oltre che ai combustibili anche ai carburanti;

   h) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di ampliamento della possibilità di accesso agli incentivi previsti dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 per i produttori di energia da biomasse nel settore termico e termoelettrico, ampliando i limiti previsti dal capo II del Titolo V (Criteri di sostenibilità dell'energia da biomasse) e dando certezza agli operatori per l'accesso agli incentivi e per la transizione di tali impianti verso tecnologie a basso impatto ambientale in linea con gli standard europei;

   i) valutino le Commissioni di merito l'opportunità, anche mediante modifica alle disposizioni del decreto legislativo n. 199 del 2021, di rafforzare le opportunità di generazione elettrica da biogas di origine agricola al fine di rendere bancabili i piccoli progetti, inferiori a 500kw (innalzati, rispetto ai 300 attualmente previsti) e basati sull'utilizzo dei reflui zootecnici;

   j) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di aumentare la generazione elettrica da biogas di origine agricola ampliando la distanza prevista dall'articolo 10-ter del decreto-legge n. 17 del 2022, innalzando da 1 MW a 3 MW il limite di potenza degli impianti parte di comunità dell'energia o di configurazioni di autoconsumo collettivo che possono accedere agli incentivi, ampliando la possibilità farne parte, anche alle imprese diverse dalle PMI, chiarendone l'applicabilità anche alle società appartenenti allo stesso gruppo industriale, nonché alle amministrazioni comunali, agli enti di ricerca, religiosi e del terzo settore;

   k) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di una proroga della moratoria relativa alle esposizioni debitorie delle imprese, in particolare per le micro-piccole-medie imprese, e successivamente si stabilisca l'operatività di ulteriori misure tese a Pag. 46supportare le aziende, nel loro ritorno sul mercato, senza un aggravio troppo rilevante degli oneri passati onde evitare la segnalazione in Centrale Rischi dei debitori;

   l) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di riattivare sino al 31 dicembre 2022, la cosiddetta moratoria ex-lege dei debiti bancari, avviata con l'articolo 56 del decreto cosiddetto «Cura Italia» e terminata lo scorso 31 dicembre 2021;

   m) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di estendere la facoltà per le banche e le società appartenenti ad un gruppo bancario, di cedere liberamente i crediti d'imposta di cui all'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, nei confronti dei correntisti corporate rientranti nella definizione europea di PMI;

   n) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di estendere la facoltà per le banche e gruppi bancari di cedere i crediti, oltre che ai «clienti professionali privati», anche ai soggetti in possesso di partita Iva che nell'anno precedente abbiano depositato un bilancio a partire da 50.000 euro;

   o) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere per i crediti oggetto di acquisto successivamente al 1° gennaio 2022 la possibilità da parte dei soli soggetti bancari e assicurativi che residuino al termine del periodo ordinario di un ulteriore utilizzo all'unico fine di sottoscrivere le successive emissioni di Buoni del Tesoro Poliennali con scadenza non inferiore ad anni 10;

   p) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere l'utilizzo anche negli anni successivi della quota di credito d'imposta non fruita entro la fine del 2022;

   q) valutino le Commissioni di merito l'opportunità prevedere che l'imposta sul valore aggiunto non detraibile si consideri nel calcolo dell'ammontare complessivo ammesso al beneficio della detrazione d'imposta, attraverso l'applicazione della percentuale di detrazione media dei tre anni precedenti, salvo conguaglio alla fine dell'anno, anche ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto in fattura, di cui all'articolo 121, comma 1, lettera a) del decreto-legge n. 34 del 2020, superando, in questo modo, una recente interpretazione contraria dell'Agenzia delle Entrate;

   r) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di estendere agli impianti di produzione di biometano, il regime già previsto per gli impianti fotovoltaici per l'individuazione delle aree idonee;

   s) valutino le Commissioni di merito l'opportunità, all'articolo 16, di rafforzare l'intervento del Fondo di Garanzia per le PMI, con la previsione che lo stesso conceda, previa autorizzazione della Commissione europea, almeno fino al 31 dicembre 2022, garanzie alle PMI e alle midcap (imprese con un numero di dipendenti fino a 499) a titolo gratuito, di durata fino a 8 anni, nei limiti di ammontare previsti dal nuovo Quadro Temporaneo nonché, prorogare a tutto il 2022 la misura che consente al predetto Fondo di garantire rinegoziazioni, anche tramite allungamenti, di finanziamenti in essere non già garantiti;

   t) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di potenziare i poteri del Ministero della transizione ecologica in linea con quanto già previsto dall'articolo 5-bis del decreto-legge n. 14 del 2022 per ridurre i consumi di gas naturale, al fine di consentire l'utilizzo di combustibili alternativi al gas da parte degli impianti industriali ai fini del soddisfacimento del relativo fabbisogno energetico;

   u) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di estendere le procedure di semplificazione previste dall'articolo 5 anche al potenziamento dei terminali di rigassificazione esistenti o alla realizzazione di nuovi rigassificatori a terra, rispetto all'attuale impianto che prevede tali procedure limitate alle unità galleggianti nuove eventualmente valutando la possibilità di estendere, quale forma di compensazione territoriale, l'accesso alle royalties idrocarburi alle regioni che hanno sul proprio territorio o nelle proprie acque territoriali rigassificatori, fissi o mobili, mediante modifica dell'articolo 45, comma 2, della legge 23 luglio 2009 n. 99;

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   v) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere l'esclusione dal meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia elettrica rinnovabile, di cui all'articolo 15-bis del decreto-legge n. 4 del 2022, qualora si tratti di impianti a fonti rinnovabili di proprietà dei consumatori finali, realizzati in forma singola o attraverso iniziative consortili, che forniscono l'energia prodotta agli stessi consumatori, anche attraverso l'interposizione del proprio fornitore, ovvero di impianti inclusi in Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (SSPC), o in Reti Interne di Utenza (RIU) o compresi in Comunità Energetiche Rinnovabili (CER).

   w) valutino le Commissioni di merito l'opportunità si estendere le procedure di semplificazione previste, anche al potenziamento dei terminali di rigassificazione esistenti o alla realizzazione di nuovi rigassificatori a terra.