CAMERA DEI DEPUTATI
Venerdì 24 giugno 2022
820.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (V e XI)
ALLEGATO
Pag. 5

ALLEGATO

DL 36/2022: Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). C. 3656 Governo, approvato, con modificazioni, dal Senato.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 2.

  Sopprimere il comma 6.
2.1. Caiata, Trancassini, Bucalo, Lucaselli.

ART. 3

  Al comma 1, capoverso «Art. 35-quater», comma 1, sopprimere la lettera e).
3.1. Trano, Raduzzi.

  Al comma 1, capoverso «Art. 35-quater.», comma 1, sostituire la lettera f), con la seguente:

   f) che i titoli possano concorrere, in misura non superiore a un terzo, alla formazione del punteggio finale e che nella valutazione finale dei titoli, il dottorato di ricerca debba essere considerato in modo superiore rispetto al master di II livello.
3.2. Trano, Raduzzi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di garantire la massima trasparenza, in tutta la fase concorsuale, ogni candidato può visualizzare, al termine della prova scritta, ovvero della preselettiva, svolta tramite supporti digitali, senza necessità di ricorrere all'istituto giuridico dell'accesso agli atti, anche il file.log che renda noti tutti gli eventi della prova, nonché l'orario di ognuno. Per eventi della prova si intendono tutti gli input dati al dispositivo, durante lo svolgimento della stessa, ovvero agli eventi seguenti, compresi eventuali accessi e modifiche al file, dal termine della prova alla pubblicazione nell'area utente del candidato, nel portale di riferimento. La pubblicazione dell'esito della prova, nonché del file.log, dovrà avvenire entro e non oltre ventiquattro ore dal termine della stessa.
3.3. Trano, Raduzzi.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. All'articolo 29, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «cinque anni» sono sostituite con le seguenti: «tre anni».
3.4. Trano, Raduzzi.

ART. 4.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, sopprimere la lettera a);

   b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

   1-bis. Dopo l'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente: «Art. 35-ter. – (Disposizioni in materia di incompatibilità con la partecipazione ad associazioni di stampo massonico). – 1. I dirigenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 15, gli ufficiali dirigenti delle Forze armate, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, il personale di livello dirigenziale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e tutto il personale in qualunque Pag. 6forma dipendente del Ministero dell'interno nonché il personale della carriera dirigenziale penitenziaria non possono ricoprire cariche o essere partecipi in associazioni che comportano un vincolo di obbedienza, assunto in forme solenni come richiesto dalle logge massoniche o da associazioni similari, né in associazioni fondate su giuramenti o vincoli di appartenenza».

   c) al comma 2 sostituire le parole: di cui al comma 1, lettera a) con le seguenti: di cui al comma 1-bis;
4.1. Trano, Raduzzi.

(Inammissibile limitatamente alla lettera b))

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, sopprimere la lettera a);

   b) sopprimere il comma 2.
4.2. Trano, Raduzzi.

ART. 6.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 1-quater», dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: L'avvio delle predette procedure è subordinato alla previa immissione in ruolo delle unità di personale idonee ad esito di procedure di mobilità avviate nel 2019, secondo le graduatorie vigenti fino al 31 dicembre 2024, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge 19 giugno 2019, n. 56.
6.1. Giovanni Russo, Trancassini, Bucalo, Lucaselli.

ART. 7.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Ai fini dell'attuazione di quanto disposto dal comma 1, lettera c), capoverso comma «2-bis», il Portale di progetto dovrà essere realizzato secondo le indicazioni tecniche, operative e di sistema, indicate dall'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, al fine di tutelare i dati ivi contenuti e il loro sistema di trasmissione ed evitare hackeraggi e/o esfiltrazione dei dati, blocco dei sistemi e per la messa in sicurezza dell'architettura informatica del Portale. All'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale è attribuito, ai sensi del decreto-legge n. 82/2021 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, il compito istituzionale di fornire indicazioni e protocolli tecnici e di sistema a tutela dei dati che confluiranno nel Portale di progetto, che andranno a comporre la massa di informazioni utili e necessarie per garantire la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi previsti dal PNRR e in materia di Piano integrato di attività e organizzazione.
7.1. Trano, Raduzzi.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Disposizioni per favorire l'accelerazione delle tempistiche di spesa riguardanti il PNRR e le ulteriori risorse europee e nazionali ad esse collegate)

  1. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 165, dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. Fino al 31 dicembre 2026, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera zz), il limite di cui al comma 2, quarto periodo, del presente articolo non trova applicazione per la parte di finanziamento messo a disposizione dall'amministrazione aggiudicatrice a valere sulle risorse derivanti da Fondi strutturali e d'investimento europei, dal Fondo di Rotazione del Next Generation EU-Italia, di cui all'articolo 1, comma 1037 e seguenti della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dal “PNRR”, Piano nazionale di ripresa e resilienza presentato alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 18 e seguenti del Regolamento (UE) 2021/241 ed approvato del Consiglio UE con Decisione Pag. 7dell'8 luglio 2021 e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59.»;

   b) all'articolo 180, dopo il comma 6, è inserito il seguente: «6-bis. Fino al 31 dicembre 2026, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera zz), il limite di cui al comma 6, quinto periodo, del presente articolo non trova applicazione per la parte di finanziamento messo a disposizione dall'amministrazione aggiudicatrice a valere sulle risorse derivanti da Fondi strutturali e d'investimento europei, dal Fondo di Rotazione del Next Generation EU-Italia, di cui all'articolo 1, comma 1037 e seguenti della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dal “PNRR”, il Piano nazionale di ripresa e resilienza presentato alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 18 e seguenti del Regolamento (UE) 2021/241 ed approvato del Consiglio UE con Decisione dell'8 luglio 2021 e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59.»;

   c) all'articolo 183, comma 16, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fino al 31 agosto 2026 la proposta di cui al comma 15 può trovare copertura economico-finanziaria in aderenza con quanto previsto dall'articolo 165 comma 2-bis e dall'articolo 180 comma 6-bis.».
7.01. Varchi, Trancassini, Bucalo, Lucaselli.

ART. 8.

  Sopprimere il comma 2.
8.2. Trano, Raduzzi.

  Al comma 2, sostituire le parole: applicando il tasso dell'1 per cento su base annua con le seguenti: applicando il tasso dell'0,5 per cento su base annua.
8.1. Trano, Raduzzi.

ART. 10.

  Sopprimerlo.
10.1. Trano, Raduzzi, Colletti.

ART. 11.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: le regioni a statuto ordinario inserire le seguenti: e i comuni;

   b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

  Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: delle regioni inserire le seguenti: e dei comuni.
11.1. Varchi, Trancassini, Bucalo, Lucaselli.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: assumere con contratto a tempo determinato inserire le seguenti: , ovvero con contratti di somministrazione lavoro a tempo determinato,;

   b) al comma 2, capoverso «179-bis», dopo le parole: di contratti di collaborazione ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, inserire le seguenti: ovvero di contratti di somministrazione lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81,.
11.2. Rizzetto, Trancassini, Bucalo, Lucaselli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Ai fini dei controlli sul corretto utilizzo delle risorse finanziarie ripartite tra le amministrazioni interessate sulla base del comma 180, di cui al comma 2, il Ministero per il sud e la coesione territoriale,Pag. 8 quale autorità politica delegata, vigila sull'operato delle regioni verificando l'esistenza della professionalità tecnica dei professionisti scelti. A tale fine, nelle commissioni valutatrici, è prevista la partecipazione anche in modalità telematica, di un dirigente in forza al Ministero ovvero di un dirigente della Presidenza del Consiglio dei ministri quale autorità di indirizzo e vigilanza dell'Agenzia per la coesione territoriale.
11.4. Trano, Raduzzi.

  Al comma 2, aggiungere la seguente:

  2-bis. Ai fini dei controlli sul corretto utilizzo delle risorse finanziarie ripartite tra le amministrazioni interessate sulla base del comma 180, di cui al comma 2, il Ministero per il sud e la coesione territoriale, quale autorità politica delegata, vigila sull'operato delle regioni verificando l'esistenza della professionalità tecnica dei professionisti scelti. A tale fine, nelle commissioni valutatrici, è prevista la partecipazione anche in modalità telematica, di un dirigente in forza al Ministero ovvero di un dirigente della Presidenza del Consiglio dei ministri quale autorità di indirizzo e vigilanza dell'Agenzia per la coesione territoriale.
11.3. Trano, Raduzzi.

ART. 12.

  Sopprimerlo.
12.2. Trano, Raduzzi, Colletti.

  Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso «2-bis», sopprimere le seguenti parole: per lo svolgimento di attività di tutoraggio ai sensi del comma 1-bis.
12.1. Ferro, Trancassini, Bucalo, Lucaselli.

ART. 14.

  Dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

Art. 14-bis.
(Proroga del mandato dei Presidenti degli Enti Pubblici di Ricerca)

  1. Al fine di mantenere la continuità operativa e il tempestivo avvio delle progettualità e attività strutturali, scientifiche e culturali previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, i Presidenti degli Enti Pubblici di Ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 che terminano il loro mandato nell'anno 2022 sono confermati fino al 31 dicembre 2022.
14.01. Trano, Raduzzi.

ART. 16.

  Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Riorganizzazione e rafforzamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nei settori dei prodotti energetici, del traffico merci e dei generi sottoposti a regime di monopolio)

  1. Al fine di consentire l'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di fronteggiare le esigenze di straordinaria necessità e urgenza connesse alla grave crisi internazionale in atto in Ucraina, di assicurare la piena attuazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione Europea e dagli obblighi internazionali garantendo la tutela degli interessi nazionali nel settore dell'approvvigionamento energetico e dei controlli doganali sugli idrocarburi e sulle merci ad elevato valore strategico, comprese quelle sottoposte a regimi speciali o di monopolio, garantendo la piena funzionalità degli uffici dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nelle attività di particolare impatto strategico, rafforzandone lo svolgimento dell'azionePag. 9 di controllo, razionalizzandone le funzioni di governance, ottimizzandone la gestione organizzativa e assicurandone l'autonomia operativa nello svolgimento delle attività a carattere tecnico, in coerenza con le vigenti disposizioni per l'attuazione delle misure inerenti il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e il rafforzamento del potenziale difensivo a tutela della pace e della sicurezza internazionale, al comma 7 dell'articolo 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «l'Agenzia delle dogane e dei monopoli istituisce uno o più posti di vicedirettore, fino al massimo di tre, di cui uno, anche in deroga ai contingenti previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001» sono sostituite dalle seguenti: «l'Agenzia delle dogane e dei monopoli può istituire uno o più posti di vicedirettore fino, al massimo di tre, anche in deroga ai contingenti previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e ai limiti della dotazione organica della dirigenza di prima fascia di cui al presente comma».
  2. Gli oneri derivanti dall'applicazione della disposizione di cui al precedente periodo, pari ad euro 547.050 per l'anno 2022 e ad euro 937.800 a decorrere dall'anno 2023, sono posti a carico del bilancio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, la quale mantiene nella propria disponibilità l'eventuale avanzo di gestione risultante dal bilancio d'esercizio 2021 e, avvalendosi della propria autonomia regolamentare e amministrativa, apporta ai documenti di pianificazione e programmazione pluriennali, compresi quelli per le assunzioni e gli investimenti, le modifiche conseguenti alle disposizioni del presente articolo, anche in deroga ai vigenti accordi convenzionali.
16.01. Trano, Raduzzi.

ART. 18.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. L'articolo 15, comma 4-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in materia di sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti elettronici, è abrogato.
18.1. Albano, Trancassini, Bucalo, Lucaselli.

  Al comma 3, sopprimere le parole: e a partire dal 1° gennaio 2024 per i restanti soggetti.
18.5. Trano, Raduzzi.

  Al comma 3, sostituire le parole: si applica a partire dal 1° luglio 2022 con le seguenti: si applica a partire dal 1° gennaio 2023.
18.4. Trano, Raduzzi.

  Al comma 3, sostituire le parole: , superiori a euro 25.000 euro con le seguenti: , superiori a euro 30.000 euro.
18.3. Trano, Raduzzi.

  Al comma 3, sostituire le parole: superiori a euro 25.000 con le seguenti: superiori a euro 30.000.
18.6. Trano, Raduzzi.

  Al comma 3, sostituire le parole: 1° luglio 2022, con le seguenti: 1° gennaio 2023.

  Conseguentemente, sopprimere l'ultimo periodo del comma 3.
18.2. Albano, Trancassini, Bucalo, Lucaselli.

ART. 21.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

  1. All'articolo 1, comma 913, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parolePag. 10 da «sono revocate e rimangono acquisite al fondo a tale scopo istituito» fino alla fine del comma, con le seguenti parole: «possono essere utilizzate dai comuni e dalle città metropolitane per far fronte al rincaro dei prezzi, anche per opere migliorative dei progetti inseriti nei suddetti programmi, purché adeguatamente motivati».
21.01. Prisco, Bucalo, Trancassini.

ART. 22.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Per le finalità di cui al comma 1, al Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 40, dopo il comma 3-quater, è inserito il seguente:

    «3-quinquies. L'amministratore giudiziario, previa autorizzazione scritta del giudice delegato, anche su proposta dell'Agenzia, può concedere in affitto o comodato gratuito i beni immobili sequestrati anche a soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 48, comma 3, lettera c), dal momento del sequestro e fino alla pronuncia della confisca definitiva. L'uso temporaneo del bene deve essere compatibile con la conservazione del bene medesimo e tale da non compromettere i diritti dei terzi»;

   b) dopo l'articolo 45-bis è inserito il seguente:

«Art. 45-ter.
(Registro dei beni confiscati)

   1. È istituito, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Registro dei beni confiscati, contenente l'elenco dei beni immobili e mobili, comprese le aziende, sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.
   2. Il Registro riporta tutti i dati identificativi dei beni, i dati relativi alla loro localizzazione e i dati relativi al valore economico.
   3. Il Registro è gestito dall'Agenzia, che ne cura il periodico aggiornamento, anche facendo seguito a quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 45.
   4. Il Registro è reso pubblico nel sito internet istituzionale dell'Agenzia. I termini previsti per i procedimenti di assegnazione o di alienazione dei beni confiscati decorrono dalla data della pubblicazione nel Registro dei dati a essi relativi»;

   c) dopo l'articolo 48 è inserito il seguente:

«Art. 48-bis.
(Istituzione dell'Osservatorio sulle pratiche di gestione dei beni confiscati)

   1. Presso l'Agenzia è istituito l'Osservatorio sulle pratiche di gestione dei beni confiscati, con il compito di favorire la condivisione delle informazioni concernenti le migliori prassi di gestione di tali beni da parte degli enti e delle associazioni cui essi sono assegnati, al fine di supportare tali enti e associazioni nell'impiego dei beni.
   2. Gli assegnatari dei beni confiscati trasmettono all'Agenzia tutte le informazioni sulla concreta utilizzazione dei beni ai fini della loro pubblicazione nel sito internet dell'Osservatorio di cui al comma 1».
22.1. Lucaselli, Trancassini, Bucalo.

ART. 23.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. I finanziamenti e gli incentivi di cui al secondo periodo del comma 1117 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono concessi ai soli impianti realizzati e operativi.
23.1. Rampelli, Trancassini, Bucalo, Lucaselli.

Pag. 11

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

  1. Al fine di accelerare il percorso di crescita sostenibile del Paese in coerenza con gli obiettivi europei di decarbonizzazione del sistema energetico, in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), è sospesa fino al 31 dicembre 2026 l'applicazione del Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee (PiTESAI) di cui al comma 1 dell'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.
23.01. Rampelli, Trancassini, Bucalo, Lucaselli.

ART. 25-bis.

  Dopo l'articolo 25-bis, aggiungere il seguente:

Art. 25-ter.
(Misure a sostegno della raccolta di rifiuti da costruzione e demolizione prodotti da utenze domestiche)

  1. Al fine di prevenire l'abbandono di rifiuti e promuovere l'economia circolare, in linea con quanto previsto dalla Missione 2, Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è istituito nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 per investimenti diretti a potenziare la diffusione dei centri di raccolta comunali o di raccolta intercomunali di cui all'articolo 1 del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dell'8 aprile 2008 e ad assicurarne l'efficace e corretto funzionamento, per agevolare il conferimento dei rifiuti da costruzione e da demolizione prodotti in ambito domestico e, in piccole quantità, nell'ambito delle attività «fai da te», di cui al considerando 11 della direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a una spesa annua di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
25-bis.01. Trano, Raduzzi.

ART. 27.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, dopo le parole: «di seguito SNPA», inserire le seguenti: «e con le Aziende Sanitarie Locali, di seguito ASL»,;

   b) al comma 6, primo periodo, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «e apposita procedura di informazione e consultazione con le parti economiche e sociali maggiormente rappresentative».

  Conseguentemente, al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: con il SNPA inserire le seguenti: e con le ASL.
27.1. Lucaselli, Trancassini, Bucalo.

  Al comma 3, sostituire la lettera d), con la seguente:

   d) concorre alla individuazione e allo sviluppo di criteri, metodi e sistemi di monitoraggio integrati, che tengano conto, in via prioritaria, della condizione sociale, economica e dei luoghi in cui si svolge la realizzazione della personalità del soggetto o dei soggetti, anche avvalendosi di sistemi informativi, funzionali all'acquisizione, all'analisi, all'integrazione, all'interpretazione dei dati che dovranno essere anonimizzati al fine di elaborare modelli adattativi e predittivi;.
27.3. Trano, Raduzzi.

Pag. 12

  Al comma 4, dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:

   e-bis) la rete dei servizi per la salute mentale, con compiti di supporto tecnico-scientifico;

   e-ter) il sistema nazionale per la protezione dell'ambiente, con compiti di supporto tecnico-scientifico;

   e-quater) l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, con compiti di supporto tecnico-scientifico.
27.6. Trano, Raduzzi.

  Al comma 5, dopo le parole: Trento e Bolzano, inserire le seguenti: , acquisito il parere delle commissioni parlamentari competenti,.
27.4. Trano, Raduzzi.

  Al comma 5, dopo le parole: dati personali, inserire la seguente: anonimizzati,.
27.7. Trano, Raduzzi.

  Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: di cui al comma 5, aggiungere le seguenti: previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari,.
27.5. Trano, Raduzzi.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Ai fini dell'attuazione del Sistema nazionale di prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici, SNPS, e dell'approccio integrato nella sua evoluzione «planetary health» con il Sistema nazionale a rete per la protezione ambientale, SNPA, e di quanto disposto dai successivi commi, è attribuito all'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, ai sensi del decreto-legge n. 82 del 2021 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, il compito istituzionale di fornire indicazioni e protocolli tecnici e di sistema a tutela dei dati che confluiranno nel SNPS, utili a migliorare, armonizzare le politiche e le strategie messe dal Servizio sanitario nazionale per la prevenzione, il controllo e la cura delle malattie croniche, trasmissibili e non trasmissibili, associate a rischi ambientali e climatici.
27.8. Trano, Raduzzi.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello stato 4 marzo 1947, n. 1068, è abrogato.
27.2. Trano, Raduzzi.

(Inammissibile)

ART. 28.

  Sopprimerlo.
28.1. Trano, Raduzzi, Colletti.

  All'articolo 28, apportare le seguenti modificazioni:

   a) sostituire, ovunque ricorrano le parole: 3-I-S.p.A. con le seguenti: 2-I-S.p.A.;

   b) al comma 1:

    1) al secondo periodo, sopprimere le parole: dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

    2) al terzo periodo, sostituire le parole: dall'INPS, dall'INAIL e dall'ISTAT, nella misura di un terzo per ciascuno ente, con le seguenti: dall'INPS e dall'INAIL nella misura di un mezzo per ciascun ente;

   c) al comma 2, sostituire la parola: tre con la seguente: due;

   d) al comma 3:

    1) al primo periodo, sostituire la parola: cinque con la seguente: quattro;

    2) al secondo periodo, sostituire la parole: tre con la seguente: due.
28.3. Romaniello, Dori.

Pag. 13

ART. 32.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) all'articolo 49, comma 6, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'autorizzazione alla effettuazione degli scavi e delle eventuali opere civili indicati nel progetto, la concessione del suolo o sottosuolo pubblico necessario all'installazione delle infrastrutture e l'ottenimento dei provvedimenti per la regolamentazione della circolazione di cui agli articoli da 5 a 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.»
32.1. Butti, Trancassini, Bucalo, Lucaselli.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) All'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) le parole: «L'articolo 93, comma 2,» sono sostituite dalle seguenti: «L'articolo 54, comma 1»;

    2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tali previsioni si applicano alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agli enti pubblici non economici nonché a ogni altra figura soggettiva alla quale sia affidata la cura d'interessi pubblici.»
32.2. Butti, Trancassini, Bucalo, Lucaselli.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) All'articolo 40, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, le parole: «all'articolo 7, commi 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 25, commi da 8 a 12-bis, del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50. La disposizione si applica anche alla realizzazione dei pozzetti accessori alle infrastrutture stesse.»
32.3. Butti, Trancassini, Bucalo, Lucaselli.

ART. 37.

  Al comma 4, sostituire le parole: Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 con le seguenti: Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
37.1. Varchi, Trancassini, Bucalo, Lucaselli.

ART. 44.

  Sopprimerlo.
44.45. Trano, Raduzzi.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) sostituire la lettera a) con la seguente: a) la rubrica del Capo I è sostituita dalla seguente: «Articolazione e obiettivi della formazione dei docenti»;

   b) alla lettera c), capoverso «Art. 2», al comma 1, sopprimere la lettera b);

   c) alla lettera c), capoverso «Art. 2», al comma 2 sopprimere l'ultimo periodo;

   d) alla lettera d), capoverso «Art. 2-ter», sopprimere il comma 2;

   e) sopprimere la lettera e);

   f) alla lettera h), capoverso «Art. 13», al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: I docenti in possesso di abilitazione sono sottoposti a un periodo annualePag. 14 di prova in servizio, il cui positivo superamento determina l'effettiva immissione in ruolo.;

   g) alla lettera h), capoverso «Art. 13», sopprimere i commi 2, 3 e 4.
44.1. Frassinetti, Bucalo, Trancassini, Lucaselli.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera b, capoverso «Art. 1», al comma 1 sostituire le parole: un percorso universitario e accademico di formazione iniziale e abilitazione dei docenti di posto comune, compresi gli insegnanti tecnico-pratici, delle scuole secondarie di primo e secondo grado con le seguenti: un percorso, cogestito tra università, AFAM e scuole del Sistema Nazionale di Istruzione e Formazione, di formazione iniziale e abilitazione all'insegnamento dei docenti di posto comune, compresi gli insegnanti tecnico-pratici, delle scuole secondarie di primo e secondo grado;

   b) al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.
44.2. Frassinetti, Bucalo, Trancassini, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 1», comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , anche delle scuole pubbliche paritarie.
44.3. Rampelli, Frassinetti, Bucalo, Trancassini, Lucaselli.

  Al comma 1, alla lettera b), capoverso «Art. 1», al comma 3 sopprimere il penultimo periodo.
44.4. Frassinetti, Bucalo, Trancassini, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 2», al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) un percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale con prova finale corrispondente a non meno di 60 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, nel quale sono acquisite dagli aspiranti docenti competenze teorico-pratiche. Nei 60 crediti formativi universitari o accademici, sono compresi i 24 crediti formativi universitari di cui al decreto del ministero dell'istruzione del 10 agosto 2017, n. 616;
44.48. Trano, Raduzzi.

  Al comma 1, alla lettera c), capoverso «Art. 2», al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) un percorso universitario/accademico e di tirocinio attivo nelle scuole (o praticantato), con valutazione finale per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, corrispondente.
44.5. Frassinetti, Bucalo, Trancassini, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 2», al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

   a-bis) i cittadini che hanno conseguito il dottorato di ricerca ed anche i 24 crediti formativi universitari, di cui al decreto del ministero dell'istruzione del 10 agosto 2017, n. 616, sono abilitati all'insegnamento per il settore disciplinare di afferenza della propria laurea magistrale, specialistica o diploma di laurea di II livello.
44.49. Trano, Raduzzi.

  Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 2», al comma 1 sopprimere la lettera c).
44.6. Frassinetti, Bucalo, Trancassini, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 2», comma 1, alla lettera c) sopprimere le parole: test finale e.
44.50. Trano, Raduzzi.

Pag. 15

  Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 2», al comma 2, dopo la parola: specifico inserire le seguenti: , progettato e svolto in coordinamento con le scuole secondarie del Sistema nazionale di istruzione,.
44.7. Frassinetti, Bucalo, Trancassini, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 2», al comma 2 sostituire le parole: si concludono con prova finale comprendente una prova scritta e una lezione simulata con le seguenti: si concludono con la discussione di una relazione del lavoro svolto dal corsista durante il tirocinio (o praticantato) e una prova finale costituita da una lezione simulata.
44.8. Frassinetti, Bucalo, Trancassini, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 2», dopo il comma 2 inserire il seguente:

  2-bis. Ai professionisti in possesso delle lauree magistrali LM-50, Programmazione e gestione dei servizi educativi, LM-57, Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua, LM-85, Scienze pedagogiche LM-93, Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education, che ne facciano richiesta, vengono convalidati i CFU già acquisiti nel proprio percorso di studi, i quali sono validi ai fini del rispetto del requisito di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo.
44.51. Trano, Raduzzi.

  Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 2», dopo il comma 2 inserire il seguente:

  2-bis. I CFU di cui al comma 1, lettera a), non possono essere acquisiti attraverso modalità telematiche in istituti privati.
44.46. Trano, Raduzzi.

  Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 2-bis», al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: I crediti del percorso di formazione iniziale non possono essere acquisiti con modalità telematiche.
44.52. Trano, Raduzzi.

  Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 2-bis», sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. Si può accedere all'offerta formativa dei centri universitari e accademici di formazione iniziale dei docenti al termine dei percorsi di laurea triennale e magistrale o della laurea magistrale a ciclo unico. I crediti formativi universitari o accademici di formazione iniziale per l'insegnamento sono aggiuntivi rispetto a quelli necessari per il conseguimento della laurea triennale e della laurea magistrale o della laurea magistrale a ciclo unico.
44.53. Trano, Raduzzi.

  Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 2-bis», al comma 3, dopo le parole: piani di studio aggiungere le seguenti: e comunque con una durata non inferiore ai 5 anni.
44.9. Frassinetti, Bucalo, Trancassini, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 2-bis», dopo il comma 3 inserire il seguente:

  3-bis. Per coloro che hanno svolto un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei 10 anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124 è prevista una riserva dei posti destinati ai percorsi formativi abilitanti pari al 30 per cento di quelli attivati per ogni anno accademico di riferimento.
44.54. Trano, Raduzzi.

  Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 2-bis», al comma 5 sostituire le parole: svolgimento della prova finale del percorso universitario e accademico, comprendente la prova scritta e la lezione simulata con le Pag. 16seguenti: valutazione del percorso universitario e accademico.
44.10. Frassinetti, Bucalo, Trancassini, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 2-bis», al comma 5 sopprimere le parole da: , nella quale fino alla fine del comma.
44.11. Frassinetti, Bucalo, Trancassini, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 2-bis», al comma 7 sopprimere gli ultimi due periodi.
44.12. Bucalo, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 2-bis», al comma 7 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 592, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
44.55. Trano, Raduzzi.

  Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 2-ter», al comma 1 sopprimere le parole: secondo le modalità di cui al comma 5 dell'articolo 2-bis.
44.13. Frassinetti, Bucalo, Trancassini, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 2-ter», dopo il comma 1 inserire il seguente:

  1-bis. Le università, in stretto raccordo con i centri universitari e accademici di formazione iniziale dei docenti di cui al comma 3 dell'articolo 2-bis e con la Scuola di Alta Formazione dell'Istruzione, nonché con ANVUR, INVALSI, INDIRE, individuano il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato e le modalità della loro verifica e valutazione, per favorire la coerenza dei percorsi formativi superiori con la professionalità docente del terzo millennio.

  Conseguentemente al comma 1, lettera l), capoverso «Art. 18-bis», al comma 1 dopo le parole: articolo 2-bis inserire le seguenti: in coerenza con il profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato di cui al comma 1-bis dell'articolo 2-ter.
44.14. Frassinetti, Bucalo, Trancassini, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera f), capoverso «Art. 5», al comma 2 dopo le parole: indizione del concorso inserire le seguenti: , con il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente tecnico-pratico abilitato nelle specifiche classi di concorso.
44.15. Frassinetti, Bucalo, Trancassini, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera f), capoverso «Art. 5», sopprimere il comma 4.
44.56. Trano, Raduzzi.

  Al comma 1, lettera f), capoverso «Art. 5», al comma 4 alle parole: la partecipazione premettere le seguenti: sino al 31 dicembre 2024.
44.16. Frassinetti, Bucalo, Trancassini, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera f), capoverso «Art. 5», al comma 4 sostituire le parole: statali con le seguenti: del sistema nazionale di istruzione di cui alla legge n. 62 del 2000 e dell'Istruzione e formazione professionale.
44.17. Frassinetti, Bucalo, Trancassini, Lucaselli.

  Al comma 1, sopprimere la lettera h).
44.47. Trano, Raduzzi.

Pag. 17

  Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 13», sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. I vincitori del concorso su posto comune, che abbiano l'abilitazione all'insegnamento, sono assunti a tempo indeterminato nei ruoli della scuola statale a far data dal 1° settembre dell'anno scolastico di riferimento.
44.18. Bucalo, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 13», comma 1, primo periodo, dopo le parole: abilitazione all'insegnamento aggiungere le seguenti: o che abbiano partecipato alla procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

  Conseguentemente, al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 13», sopprimere i commi 2 e 3.
44.19. Bucalo, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 13», al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

   a) sopprimere le parole: a un test finale, che accerti come si siano tradotte in competenze didattiche pratiche le conoscenze teoriche disciplinari e metodologiche del docente, e;

   b) sostituire le parole: a una valutazione con le seguenti: alla valutazione;

   c) sostituire le parole: il personale docente è sottoposto a un secondo periodo annuale di prova in servizio, non ulteriormente rinnovabile con le seguenti: il contratto di lavoro è risolto.
44.20. Frassinetti, Bucalo, Trancassini, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 13», apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1:

    1) al secondo periodo sopprimere le parole: a un test finale, che accerti come si siano tradotte in competenze didattiche pratiche le conoscenze teoriche disciplinari e metodologiche del docente, e;

    2) al penultimo periodo, sopprimere le parole: mancato superamento del test finale o;

   b) al comma 5, dopo le parole: In caso di superamento sopprimere le seguenti: del test finale e.
44.57. Trano, Raduzzi.

  Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 13», comma 1, terzo periodo, dopo le parole: funzioni di tutor aggiungere le seguenti: e del Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato.
44.21. Frassinetti, Bucalo, Trancassini, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 13», sostituire il comma 2 con il seguente: I vincitori del concorso, che non abbiano ancora conseguito l'abilitazione all'insegnamento e abbiano partecipato alla procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 5, comma 4, conseguono l'abilitazione all'insegnamento nel corso del periodo annuale di prova in servizio previo frequenza di specifici percorsi formativi istituiti dalla Scuola di Alta formazione dell'istruzione in coerenza con il profilo conclusivo del docente. Il superamento positivo del periodo di prova in servizio determina l'effettiva immissione ruolo. Si applicano al suddetto anno di prova le disposizioni di cui al comma 1.

  Conseguentemente, al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 13», sopprimere il comma 3.
44.22. Bucalo, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 13», comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: a tempo indeterminato e sottoposti al periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina la definitivaPag. 18 immissione in ruolo con le seguenti: a tempo indeterminato nei ruoli della scuola statale a far data dal 1° settembre dell'anno scolastico successivo.
44.23. Bucalo, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 13», sopprimere il comma 4.
44.24. Bucalo, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera i), capoverso «Capo IV-bis», alinea «Art. 16-bis», comma 9, secondo periodo, sopprimere le parole: , e a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
44.25. Bucalo, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera i), capoverso Capo IV-bis, alinea «Art. 16-bis», comma 9, secondo periodo, sostituire le parole: all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107 con le seguenti: all'articolo 1, comma 4 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
44.26. Ferro, Bucalo, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera i), capoverso «Capo IV-bis», alinea «Art. 16-ter», comma 1, primo periodo, sostituire le parole: almeno triennale con le seguenti: annuale.
44.27. Bucalo, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera i), capoverso «Capo IV-bis», alinea «Art. 16-ter», comma 3, terzo periodo, sopprimere le parole: Nell'ambito delle prerogative dei propri organi collegali.
44.28. Bucalo, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera i), capoverso «Capo IV-bis», alinea «Art. 16-ter», dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

  3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2023, al fine di promuovere lo sviluppo delle figure intermedie e del middle management nell'ambito della governance delle istituzioni scolastiche, la Scuola definisce percorsi di formazione in servizio strutturati secondo specifici parametri volti a garantire lo sviluppo di professionalità e competenze per attività di progettazione, tutoring, mentoring, coaching rivolti a docenti con incarichi di collaborazione a supporto del sistema organizzativo dell'istituzione scolastica e della dirigenza scolastica. L'accesso ai percorsi di formazione avviene su base volontaria e può essere retribuito con un elemento retributivo di carattere accessorio disciplinato in sede di contrattazione contrattuale.
44.29. Bucalo, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera i), capoverso «Capo IV-bis»¸ alinea «Art. 16-ter», sostituire il comma 4 con i seguenti:

  4. La professione docente è articolata nei tre distinti livelli di docente iniziale, docente ordinario e docente esperto, cui corrisponde un differente riconoscimento giuridico ed economico della professionalità maturata. L'articolazione in livelli non implica sovraordinazione gerarchica.
  4-bis. Ai docenti esperti sono attribuite responsabilità anche in relazione ad attività di formazione e di aggiornamento permanente degli altri docenti, di coordinamento di dipartimenti o gruppi di progetto, di valutazione interna e di collaborazione con il dirigente scolastico. Per lo svolgimento di funzioni complesse nell'ambito dell'istituzione scolastica, possono essere conferiti deleghe e incarichi ulteriori rispetto all'insegnamento esclusivamente a docenti ordinari o esperti, fatta salva l'ipotesi, in deroga all'articolo 17, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in cui siano presenti nell'organico dell'istituzione scolastica solo docenti iniziali e/o Pag. 19un numero di docenti ordinari ed esperti non sufficiente a coprire i ruoli organizzativi previsti. Le deleghe e gli incarichi ulteriori sono remunerati con compensi accessori a valere sulle risorse del fondo di istituto.
  4-ter. All'interno di ciascun livello professionale di cui al comma 4 è disposta la progressione economica automatica per anzianità, secondo aumenti a cadenza biennale, da quantificare in sede di contrattazione collettiva. La contrattazione collettiva definisce altresì il trattamento economico differenziato da attribuire a ciascuno dei livelli di cui al citato comma 4.
  4-quater. L'avanzamento dal livello di docente iniziale a quello di docente ordinario avviene, a domanda, a seguito di selezione per soli titoli effettuata dal dirigente scolastico, previo parere del Comitato di valutazione. Tra i titoli vanno considerati prioritariamente l'avere assunto deleghe o l'avere ricoperto incarichi ulteriori ai sensi del comma 4-bis.
  4-quinquies. L'avanzamento dal livello di docente ordinario a quello di docente esperto avviene, a domanda, mediante concorso interno volto a verificare il possesso dei requisiti culturali e professionali dell'aspirante ed espletato a livello di reti di scuole.
44.30. Bucalo, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera i), capoverso «Capo IV-bis»¸ alinea «Art. 16-ter», sostituire il comma 4 con i seguenti:

  4. La professione docente è articolata nei tre distinti livelli di docente iniziale, docente ordinario e docente esperto, cui corrisponde un distinto riconoscimento giuridico ed economico della professionalità maturata. L'articolazione in livelli non implica sovraordinazione gerarchica.
  4-bis. Ai docenti esperti sono attribuite responsabilità anche in relazione ad attività di formazione iniziale e di aggiornamento permanente degli altri docenti, di coordinamento di dipartimenti o gruppi di progetto, di valutazione interna ed esterna e di collaborazione con il dirigente dell'istituzione scolastica. Per lo svolgimento di funzioni complesse nell'ambito dell'istituzione scolastica, possono essere conferiti incarichi ulteriori rispetto all'insegnamento, esclusivamente a docenti ordinari o esperti, remunerati con specifiche retribuzioni aggiuntive rispetto allo stipendio maturato, nell'ambito delle risorse iscritte in un apposito fondo di istituto.
  4-ter. All'interno di ciascun livello professionale di cui al comma 4 è disposta la progressione economica automatica per anzianità, secondo aumenti a cadenza biennale, da quantificare in sede di contrattazione collettiva. La contrattazione collettiva definisce altresì il trattamento economico differenziato da attribuire a ciascuno dei livelli di cui al citato comma 4.
  4-quater. L'avanzamento dal livello di docente iniziale a quello di docente ordinario avviene, a domanda, a seguito di selezione per soli titoli effettuata da apposite commissioni, tenendo conto dell'attività di valutazione effettuata dalla commissione di cui al comma 4, dei crediti formativi posseduti e dei titoli professionali certificati.
  4-quinquies. L'avanzamento dal livello di docente ordinario a quello di docente esperto avviene, a domanda, mediante formazione e concorso volto a verificare il possesso dei requisiti culturali e professionali dell'aspirante ed espletato a livello di reti di scuole.
44.31. Frassinetti, Bucalo, Trancassini, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera i), capoverso «Capo IV-bis», alinea «Art. 16-ter», comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: e diviene obbligatorio.

  Conseguentemente:

   a) al comma 1, lettera i), capoverso «Capo IV-bis», alinea «Art. 16-ter», comma 5, sopprimere il quarto e il quinto periodo;

   b) al comma 1, lettera i), capoverso «Capo IV-bis», alinea «Art. 16-ter», comma 10, sopprimere la lettera e).
44.32. Bucalo, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli.

Pag. 20

  Al comma 1, lettera i), capoverso «Capo IV-bis»¸ alinea «Art. 16-ter», comma 4, terzo periodo, sopprimere le parole da: svolte sulla base di una relazione presentata dal docente fino alla fine del periodo.
44.33. Frassinetti, Bucalo, Trancassini, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera i), capoverso «Capo IV-bis»¸ alinea «Art. 16-ter»comma 5,,sostituire il secondo periodo con il seguente: Fermo restando l'accreditamento dei soggetti già riconosciuti dal Ministero dell'istruzione come enti accreditati per la formazione del personale della scuola, sono requisiti minimi di accreditamento, a cui deve attenersi la direttiva di cui al primo periodo, la previsione espressa della formazione dei docenti tra gli scopi statutari dell'ente, un'esperienza almeno triennale nelle attività di formazione in favore dei docenti svolta almeno in tre regioni, la stabile disponibilità di risorse professionali con esperienza universitaria pregressa nel settore della formazione dei docenti e di risorse strumentali idonee allo svolgimento dei corsi di formazione.
44.34. Frassinetti, Bucalo, Trancassini, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera i), capoverso «Capo IV-bis»¸ alinea «Art. 16-ter», comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: almeno quinquennale con le seguenti: almeno triennale.
44.35. Bucalo, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera i), capoverso «Art. 16-ter», dopo il comma 9 aggiungere il seguente comma:

  9-bis. La formazione in servizio incentivata e la valutazione degli insegnanti in servizio nelle scuole paritarie sono regolamentate dai CCNL di settore.
44.36. Bucalo, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera l), capoverso «Art. 18-bis», sopprimere il comma 2.

  Conseguentemente, al comma 1, lettera l), capoverso «Art. 18-bis», comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: sottoscrivono un contratto annuale di supplenza con l'ufficio scolastico regionale a cui afferisce l'istituzione scolastica scelta e completano il percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all'articolo 2-bis, con oneri, a carico dei partecipanti, definiti dal decreto di cui al comma 4 del medesimo articolo 2-bis. Con il superamento della prova finale del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, i vincitori conseguono l'abilitazione all'insegnamento di cui all'articolo 2-ter, e.
44.37. Bucalo, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera l), capoverso «Art. 18-bis», sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. Con il decreto di cui al comma 4 dell'articolo 2-bis, con riferimento ai vincitori del concorso di cui al comma 1, sono definiti i contenuti dell'offerta formativa corrispondente a 30 crediti formativi universitari o accademici condizionanti la partecipazione al concorso.

  Conseguentemente, al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: sottoscrivono un contratto annuale di supplenza con l'ufficio scolastico regionale a cui afferisce l'istituzione scolastica scelta e completano il percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all'articolo 2-bis, con oneri, a carico dei partecipanti, definiti dal decreto di cui al comma 4 del medesimo articolo 2-bis. Con il superamento della prova finale del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, i vincitori conseguono l'abilitazione all'insegnamento di cui all'articolo 2-ter, e.
44.38. Bucalo, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli.

Pag. 21

  Al comma 1, lettera l), capoverso «Art. 18-bis», comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: , con oneri a carico dei partecipanti.
44.59. Trano, Raduzzi.

  Al comma 1, alla lettera l), dopo il capoverso «Art. 18-bis» inserire il seguente:

Art. 18-ter.

  1. Sino al 31 dicembre 2024, sono indette apposite procedure finalizzate unicamente all'abilitazione all'insegnamento, riservate a docenti in possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, con almeno tre anni di servizio, anche non continuativi nei cinque anni precedenti l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, maturato nelle scuole del sistema nazionale di istruzione ovvero nelle istituzioni dell'istruzione e formazione professionale.
  2. Tali docenti, una volta acquisiti almeno 30 crediti formativi universitari o accademici, conseguono l'abilitazione all'insegnamento con il superamento della prova finale.
  3. L'abilitazione conseguita con la presente procedura non dà alcun diritto relativamente al reclutamento in ruolo nelle istituzioni scolastiche statali.
44.39. Bucalo, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli.

  Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

   l-bis) Sino al 31 dicembre 2024, sono indette apposite procedure finalizzate unicamente all'abilitazione all'insegnamento, riservate a docenti in possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, con almeno tre anni di servizio, anche non continuativi nei cinque anni precedenti l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, maturato anche nelle scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione ovvero nelle istituzioni dell'istruzione e formazione professionale, che possono conseguire l'abilitazione attraverso l'acquisizione di 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di cui all'articolo 2-bis. Il conseguimento dell'abilitazione ai sensi della presente disposizione non costituisce titolo di idoneità né dà alcun diritto relativamente al reclutamento in ruolo nelle istituzioni scolastiche statali al di fuori delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli a tempo determinato.
44.40. Bucalo, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera m), Allegato 3, Allegato B, sostituire il n. 1 con il seguente:

    1) Vincoli

     – l'elemento retributivo una tantum di carattere accessorio è attribuito dal dirigente scolastico sulla base dei criteri determinati dal comitato per la valutazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 nella composizione che effettua la valutazione finale ai sensi dell'articolo 16-ter, comma 4. Detti criteri riguardano la capacità del docente di utilizzare l'innovazione nelle metodologie e nei linguaggi didattici anche in funzione inclusiva. Il comitato può prevedere che per la valutazione si svolga un colloquio.
44.42. Bucalo, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli.

  Al comma 1, alla lettera m), Allegato 3, Allegato B, sopprimere il n. 1) e l'ultimo periodo del n. 2.
44.41. Frassinetti, Bucalo, Trancassini, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera m), Allegato 3, Allegato B, n. 2, lettera c), sostituire le parole: commi 7 e 8 con le seguenti: commi 2, lettera a), 6 e 7.
44.43. Bucalo, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli.

Pag. 22

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 1-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 159 del 2019, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo le parole: «per la copertura», sono aggiunte le seguenti: «del 50 per cento»;

   b) il comma 2 è sostituito con il seguente:

   «2. Il Ministero dell'istruzione è autorizzato a bandire, contestualmente al concorso di cui al comma 1, fermo restando l'assunzione di tutti gli idonei delle procedure concorsuali di cui al decreto direttoriale del 2 febbraio 2004, sul 100 per cento dei posti vacanti e disponibili, una procedura straordinaria per titoli riservata agli insegnanti di religione cattolica in possesso dell'idoneità rilasciata dall'ordinario diocesano competente per territorio e 36 mesi di servizio nell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, per il 50 per cento dei posti vacanti e disponibili a partire dall'anno scolastico 2023/2024 e per gli anni successivi, ferme restando le procedure autorizzatorie di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.»;

   c) al comma 3, dopo la parola: «concorso» sono aggiunte le seguenti: «e della procedura straordinaria» e dopo le parole: «in ruolo», sono aggiunte le seguenti: «sul 100 cento per cento dei posti vacanti e disponibili».
44.44. Bucalo, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 44, inserire il seguente:

Art. 44-bis.
(Revisione delle classi di concorso)

  1. Con uno o più regolamenti da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si provvede alla revisione e all'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, attraverso la loro razionalizzazione e il loro accorpamento, al fine di promuovere l'interdisciplinarità e la multidisciplinarità dei profili professionali innovativi.
44.01. Bucalo, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli.

ART. 45.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

  1) sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) al comma 593, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

   «b-bis) valorizzazione del personale docente che presti servizio in zone caratterizzate da valori degli indici di status sociale, economico e culturale e di dispersione scolastica individuati con il decreto di cui al comma 345, articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.»

  2) sopprimere la lettera b).
45.1. Bucalo, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 593-bis», dopo le parole: stessa istituzione scolastica inserire le seguenti: , nelle istituzioni scolastiche situate nelle zone interne o disagiate, comprese le isole minori.
45.2. Bucalo, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. All'articolo 1, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 121, primo periodo, le parole: «di ruolo» sono soppresse;

Pag. 23

   b) al comma 123, le parole: «381,137 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «497, 911 milioni».

  1-ter. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 116,774 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 592, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
45.3. Trano, Raduzzi.

ART. 46.

  Sostituire l'articolo 46 con il seguente:

  1. All'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 10 è sostituito dal seguente:

   «10. Al fine di assicurare che i concorsi ordinari per il personale docente per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria per i posti comuni e di sostegno siano banditi con frequenza annuale, nel rispetto dell'articolo 39, commi 3 e 3-bis della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in deroga alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e della legge 19 giugno 2019, n. 56, nonché in deroga alla disciplina di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, alla legge 13 luglio 2015, n. 107, al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 e ai relativi decreti attuativi, garantendone comunque il carattere comparativo, le prove di detti concorsi si svolgono secondo modalità individuate dal Ministero dell'istruzione.»;

   b) dopo il comma 10, è inserito il seguente:

   «10.01. Con decreto del Ministero dell'istruzione, da emanarsi entro il 30 giugno 2022, è istituita una commissione di elevata qualificazione scientifica e professionale che, anche sulla base delle evidenze desunte dalla prima applicazione della riforma delle procedure di reclutamento di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, come modificato dall'articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, e sentite le associazioni sindacali maggiormente rappresentative, propone al Ministero dell'istruzione l'adozione di linee guida sulla metodologia di svolgimento dei concorsi affinché questi consentano di accertare le concrete competenze tecniche e metodologiche necessarie all'insegnamento, oltre che una solida preparazione disciplinare dei candidati. Ai componenti della Commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati».
46.1. Bucalo, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli.

  Al comma 1, prima della lettera a), premettere la seguente:

   0a) ovunque ricorrano, sostituire le parole: «anno scolastico 2021/2022» con le seguenti: «anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023».
46.5. Trano, Raduzzi.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

    3-bis) dopo la lettera d-bis), è aggiunta la seguente:

   «d-ter) Fino al 1° gennaio 2025 per coloro che hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124 la prova scritta richiede un intervento di progettazione didattica efficace inerente alla disciplina oggetto di insegnamento».
46.6. Trano, Raduzzi.

Pag. 24

  Al comma 1, sopprimere la lettera c) e la lettera e).
46.2. Bucalo, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 9 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, la lettera g) è sostituita con la seguente: «g) l'abilitazione all'esercizio della professione docente per coloro che risultano iscritti nell'elenco di cui alla lettera e), ferma restando la regolarità della relativa posizione contributiva.»
46.4. Trano, Raduzzi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. A regime tutti i docenti inseriti nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti comuni o di sostegno, sono ammessi in soprannumero nei percorsi di cui all'articolo 44.
46.3. Bucalo, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli.

ART. 47.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: 5 con la seguente: 10.
47.1. Frassinetti, Bucalo, Trancassini, Lucaselli.

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:

  4-bis. Gli enti locali, che abbiano in essere contratti di appalto per interventi di edilizia scolastica finanziati con risorse PNRR o a tale Piano collegati, possono riconoscere all'operatore economico, anche in deroga a precedenti disposizioni che abbiano diversamente stabilito, la liquidazione degli eventuali costi aggiuntivi dovuti all'aumento dei prezzi dei materiali e del costo dell'energia anche utilizzando i ribassi d'asta conseguiti nella gara d'appalto, secondo quanto previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
47.2. Frassinetti, Bucalo, Trancassini, Lucaselli.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 47-bis.
(Manutenzione scuole)

  1. Al fine di finanziare tutti gli interventi resisi necessari a seguito dell'avvenuta esecuzione delle indagini diagnostiche su solai e controsoffitti di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico di Province e Città Metropolitane, finanziate con decreto del direttore della Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale 8 gennaio 2020, n. 2 e concluse entro il 31 dicembre 2021, che non hanno trovato finanziamento tramite le risorse stanziate con Decreto Ministeriale 254 del 6 agosto 2021, è istituito presso il Ministero Istruzione per l'anno 2022 un Fondo con una dotazione complessiva di 50 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
47.01. Frassinetti, Bucalo, Trancassini, Lucaselli.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 47-bis.
(Responsabilità per la sicurezza nelle scuole)

  1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, all'articolo 18, dopo il comma 3.2 è aggiunto il seguente:

   «3.3. Gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo a carico delle amministrazioniPag. 25 tenute alla fornitura e manutenzione degli edifici scolastici statali s'intendono assolti con l'effettuazione della valutazione congiunta dei rischi di cui al comma 3.2 alla quale sia seguita la programmazione degli interventi necessari nel limite delle risorse disponibili e la tempestiva segnalazione al Ministero dell'istruzione del residuo fabbisogno.»
47.02. Bucalo, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli.