CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 23 giugno 2022
819.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VIII e X)
ALLEGATO
Pag. 18

ALLEGATO

Proposta di direttiva relativa alla promozione di energia da fonti rinnovabili. COM(2021)557 final.

DOCUMENTO FINALE APPROVATO

  Le Commissioni VIII e X,

   esaminata, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento la proposta di direttiva recante modifica della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva n. 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio;

   premesso che:

    la proposta della Commissione prevede la revisione della direttiva (UE 2018/2001) sulla promozione dell'energia da fonti rinnovabili, recentemente attuata a livello nazionale, al fine di allineare la disciplina vigente al nuovo ambizioso obiettivo della riduzione delle emissioni nette di gas ad effetto serra di almeno il 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990;

    la Commissione europea, congiuntamente alla comunicazione REPowerEU, il 18 maggio ha presentato alcune iniziative legislative, tra cui una proposta di direttiva, che prevede una nuova modifica della vigente direttiva in materia di energie rinnovabili (UE) 2018/2001 per incrementarne ulteriormente la produzione e l'utilizzo, anche nella prospettiva di realizzare l'autosufficienza energetica dell'UE;

    la nuova proposta di direttiva prevede l'ulteriore incremento al 45 per cento della quota di energie rinnovabili sui consumi energetici finali, quale obiettivo collettivo dell'UE, contro il 40 per cento previsto dalla proposta del 21 luglio 2021, nonché misure aggiuntive per lo più concernenti le procedure autorizzative per i nuovi impianti di produzione di energia rinnovabile o per l'adeguamento degli impianti esistenti;

    apprezzato che la nuova proposta di direttiva, volta a modificare la direttiva del 2018, intenda semplificare e abbreviare ulteriormente le procedure autorizzative applicabili ai progetti di energia rinnovabile in modo coordinato e armonizzato in tutta l'UE, al fine di accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;

   considerato che:

    l'esigenza di incrementare l'utilizzo delle energie rinnovabili è divenuta quanto mai urgente, alla luce del nuovo contesto geopolitico determinato dall'aggressione russa dell'Ucraina;

    l'integrazione delle energie rinnovabili presuppone lo sviluppo di adeguate infrastrutture di rete per la loro trasmissione e di accumulo, per gestire gli eccessi e le carenze di produzione di energia;

   rilevato che:

    la proposta introduce l'obbligo di concordare entro il 2025 almeno un progetto comune con uno o più Stati membri per la produzione di energia da fonti rinnovabili e, per gli Stati costieri, di cooperazione transfrontaliera per la definizione congiunta della quantità di energia da fonti rinnovabili off-shore che intendono produrre nel bacino marittimo in questione entro il 2050;

    la proposta di direttiva estende la definizione di «combustibili rinnovabili di origine non biologica» a tutti i combustibili liquidi e gassosi il cui contenuto energetico proviene da fonti rinnovabili diverse dalla biomassa, includendo così anche l'idrogeno Pag. 19da elettrolisi alimentata da energia elettrica da fonte rinnovabile;

    tra i sotto-obiettivi stabiliti per i diversi settori rivestono particolare rilevanza, per un verso, il contributo dei combustibili rinnovabili di origine non biologica che, entro il 2030, deve costituire il 50 per cento dell'idrogeno usato nell'industria per scopi energetici e non energetici e, per l'altro, la fissazione dell'obbligo di una quota pari ad almeno il 2,6 per cento nel settore dei trasporti;

    sottolineata la necessità che il Governo trasmetta tempestivamente e sistematicamente alle Camere la relazione, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che non risulta trasmessa sul presente atto;

   preso atto degli elementi di conoscenza e valutazione acquisiti nel corso dell'esame del documento;

   preso atto altresì del parere favorevole con osservazioni approvato sulla proposta di direttiva (COM(2021)557) dalla XIV Commissione Politiche dell'Unione europea nella seduta del 21 giugno 2022;

   rilevata la necessità che il presente documento finale sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

  esprimono una

VALUTAZIONE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   a) occorre assicurare la coerenza della revisione del quadro normativo in fase di definizione, in considerazione della recente adozione della nuova iniziativa legislativa nell'ambito del piano Repower, che incide sul nuovo obiettivo collettivo dell'UE;

   b) con riferimento agli obblighi relativi ai progetti comuni e alla cooperazione transfrontaliera di cui all'articolo 9, si valuti l'opportunità di introdurre maggiore flessibilità, anche prevedendo per tali progetti una valutazione dei costi e dei benefici che tenga conto tra l'altro delle interconnessioni preesistenti tra gli Stati e che consenta un'efficiente allocazione delle risorse;

   c) la fissazione di sotto-obiettivi vincolanti nei settori del trasporto e dell'industria, relativamente al contributo dei combustibili rinnovabili di origine non biologica usati a scopi finali energetici e non energetici, appare eccessivamente rigida, tenuto conto dello sviluppo del mercato e delle prospettive legate alla disponibilità di tali combustibili entro il 2030;

   d) al fine di favorire la massima diffusione dell'energia da fonti rinnovabili, si sottolinea l'importanza di destinare risorse adeguate a programmi di ricerca e sviluppo per l'elaborazione di tecnologie in grado di accelerare la transizione energetica con riguardo alla produzione, all'efficientamento energetico, alle tecnologie di accumulo, alla digitalizzazione delle infrastrutture energetiche;

   e) al fine di favorire la massima integrazione delle fonti energetiche rinnovabili, appare altresì necessario affiancare l'incremento di produzione da tali fonti con un adeguato sviluppo di infrastrutture di rete, di trasmissione e di stoccaggio, attraverso l'adozione di misure di semplificazione anche per tali strutture.