CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 22 giugno 2022
818.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (V e VI)
ALLEGATO
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ALLEGATO

DL 50/2022: Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina (C. 3614 Governo).

PROPOSTE EMENDATIVE SEGNALATE

ART. 1.

  Al comma 1, dopo le parole: sono rideterminate aggiungere le seguenti: , garantendo almeno l'erogazione del medesimo livello di agevolazioni riferito al trimestre precedente,.
1.1. Trano, Raduzzi, Spessotto, Vallascas, Vianello.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica e di gas naturale, riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati e ai clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al comma 1, che risultano ospitati nei centri gestiti dalle associazioni e fondazioni, ivi compresi gli enti di cui all'articolo 82, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e dagli enti religiosi civilmente riconosciuti, che gestiscono servizi sociosanitari e sociali svolti in regime residenziale, semiresidenziale e domiciliare, rivolti a soggetti anziani, disabili, minori e altra utenza fragile, limitatamente al periodo in cui risultano effettivamente ospiti di tali centri, sono compensate nelle bollette di elettricità e gas del gestore del centro, previa apposita richiesta dell'ente gestore. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente definisce, con proprio provvedimento da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modalità applicative per l'erogazione delle compensazioni di cui al presente comma.
1.4. Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Cestari, Patassini, Paternoster, Badole, Lucchini, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Ai fini della predisposizione delle dichiarazioni ISEE relative all'anno 2022, per il medesimo anno le dotazioni finanziarie iscritte sul capitolo 3845 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, da destinare all'erogazione dei compensi spettanti ai centri di assistenza fiscale e ai professionisti abilitati sono incrementate di 30 milioni di euro.
  2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, valutati in 30 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato all'articolo 58, comma 2, del presente decreto.

  Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dichiarazioni ISEE per il 2022.
1.6. Angiola, Ruffino, Napoli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Nel caso di forniture condominiali centralizzate di immobili prevalentemente adibiti a edilizia residenziale pubblica di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o di Enti di edilizia residenziale pubblica (ERP), comunque denominati, i bonus sociali di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'articolo 3, commi 9 e 9-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, Pag. 18convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, vengono riconosciuti all'ente cui sono intestate le utenze, che provvede a contabilizzarli a credito del cittadino.
1.7. Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Cestari, Patassini, Paternoster, Lucchini.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, le parole: «12.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «20.000 euro».
*1.8. Fragomeli, Boccia, Buratti, Ciagà, De Micheli, Sani, Topo.
*1.9. Grimaldi.
*1.10. Muroni.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni per la fornitura di energia elettrica a favore di clienti domestici economicamente disagiati)

  1. A decorrere dal 1° luglio 2022, l'equivalente dell'importo riconosciuto automaticamente come compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica a favore dei clienti domestici economicamente svantaggiati di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'articolo 3, commi 9 e 9-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è erogato sotto forma di quota di energia rinnovabile.
  2. Entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Gestore dei servizi energetici (GSE), definisce le procedure per le modalità di selezione, su base provinciale, di impianti di nuova costruzione, che non beneficiano di ulteriori incentivi sull'energia prodotta, per l'approvvigionamento con energia elettrica rinnovabile dei soggetti di cui al comma 1, specificando le misure e le condizioni di contratto con i medesimi.
  3. Agli impianti aggiudicatari ai sensi della procedura di cui al comma 2, in grado di soddisfare almeno l'equivalente in kWh del bonus concesso, la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), su indicazione del gestore del Sistema informativo integrato – SII, eroga annualmente, per un periodo non superiore a quindici anni, il credito spettante ai clienti di cui al comma 1 e contestualmente cede energia elettrica rinnovabile ai clienti di cui al comma 1 per almeno quindici anni, in detrazione del consumo.
  4. Ai fini di cui al comma 1, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente definisce, con propri provvedimenti da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modalità applicative per l'erogazione del bonus elettrico sotto forma di quota parte di energia rinnovabile, nonché, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, le modalità di condivisione delle informazioni relative agli aventi diritto ai kWh verdi tra il Sistema informativo integrato – SII e il Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche.
1.013. Davide Crippa, Alemanno.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Costi energetici delle strutture che erogano attività sanitarie e socio-sanitarie)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022 per far fronte agli aumenti dei prezzi nei settori energetici per strutture che erogano attività sanitarie e socio-sanitarie in regime ordinario residenziale accreditate con il Servizio sanitario nazionale, quali le Residenze socio-sanitarie per anziani e le Residenze socio-sanitarie per disabili e psichiatriche.
  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro Pag. 19trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le risorse di cui al comma 1 sono ripartite fra le regioni e le province autonome in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas sostenute dalle strutture di cui al comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  Conseguentemente, all'articolo 58, comma 2, sostituire le parole: 30 milioni con le seguenti: 25 milioni.
1.018. Carnevali, Braga.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Misure per l'approvvigionamento di energia elettrica dei clienti finali in maggior tutela)

  1. Al fine di favorire il contenimento dei prezzi dell'energia elettrica a vantaggio dei clienti finali in maggior tutela, entro i termini previsti dall'articolo 16-ter, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, la società Acquirente Unico S.p.A., a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, svolge il servizio di approvvigionamento utilizzando tutti gli strumenti disponibili sui mercati regolamentati dell'energia elettrica.
1.020. Davide Crippa.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Misure per il contenimento del prezzo del gas naturale)

  1. Al fine di calmierare il prezzo del gas e di fissarlo in coerenza con il reale costo d'importazione dello stesso, per tutto il periodo di emergenza, con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è determinato il prezzo medio di approvvigionamento di riferimento. Tale prezzo è l'indice sulla base del quale sono aggiornati i prezzi del gas naturale da parte dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente.
  2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1, sono altresì determinate le misure compensative per la remunerazione delle eventuali perdite, tenuto conto dei reali costi delle materie prime, che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente riconosce ai soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l'attività di produzione di energia elettrica, ai rivenditori di energia elettrica e di gas naturale, nonché ai soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell'Unione europea e che, per effetto delle disposizioni di cui al comma 1, hanno subito una perdita cumulata certificata.
  3. All'articolo 1, comma 59, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2024».
1.021. Davide Crippa.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni per il contenimento dei prezzi dei carburanti)

  1. In ragione degli eccezionali aumenti dei prezzi dei carburanti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, è definito, per i successivi sessanta giorni, un prezzo massimo Pag. 20per la vendita dei carburanti, secondo modalità e criteri definiti con decreto del Ministro della transizione ecologica da emanare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
1.024. Fragomeli, Boccia, Buratti, Ciagà, Dal Moro, De Micheli, Lorenzin, Madia, Mancini, Sani, Topo.

ART. 2.

  Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il contributo di cui al presente comma è esteso agli acquisti di gas, consumati nel primo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: 59,45 milioni con le seguenti: 118,90 milioni.
2.8. Lucaselli, Caiata, Trancassini, Rampelli, Albano, Bignami, Osnato.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: è rideterminato nella misura del 25 per cento aggiungere le seguenti: ed esteso per l'acquisto di gas non naturale e di altri prodotti energetici sostitutivi laddove le carenze infrastrutturali impediscano l'approvvigionamento diretto di gas naturale.
2.10. Mura, Frailis, Gavino Manca.

  Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il contributo di cui al presente comma è esteso agli acquisti di gas, consumati nel primo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.

  Conseguentemente, sostituire le parole: 235,24 milioni con le seguenti: 470,48 milioni.
2.11. Lucaselli, Caiata, Trancassini, Rampelli, Albano, Bignami, Osnato.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 15 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

   «2-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese di cui al medesimo comma 1 e dalle stesse autoconsumata nel primo trimestre 2022. In tal caso l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito d'imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa al primo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.».
*2.12. Bignami, Lucaselli, Zucconi, Albano, Osnato, Trancassini, Rampelli.
*2.13. Porchietto, Squeri, Torromino, Giacometto, Martino, Pella, Sessa, Sorte, Prestigiacomo, Benigni.

  Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: In ragione delle peculiari modalità di sostenimento del costo dell'energia elettrica da parte delle imprese ferroviarie, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, il contributo di cui al primo periodo del presente comma è riconosciuto, a tali imprese, con riferimento al costo del servizio di corrente di trazione, di cui all'articolo 13, comma 9, lettera a), del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, sostenuto nel secondo trimestre dell'anno 2022, qualora il suddetto costo, sulla base delle fatture del primo trimestre 2022, abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente costo fatturato nel medesimo trimestre dell'anno 2019.
**2.22. Mantovani, Silvestroni, Zucconi, Trancassini, Osnato.

Pag. 21

**2.23. Maccanti, Rixi, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
**2.24. Ficara, Buompane.
**2.25. Nobili, Ungaro, Del Barba.
**2.26. Martino, Pella, Squeri, Polidori, Prestigiacomo, Cannizzaro, Torromino, Porchietto, Giacometto.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. Con riferimento a quanto previsto dagli articoli 3 e 4 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, ove nei primi due trimestri dell'anno 2022 l'impresa risulti in fornitura con il medesimo venditore di cui si sia avvalso nel primo trimestre dell'anno 2019, il fornitore entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, calcola la detrazione spettante per il secondo trimestre 2022 e la comunica all'impresa medesima. Il fornitore riconosce all'impresa, su sua richiesta e previa attestazione delle condizioni previste, il credito spettante sotto forma di sconto a valere sulle fatturazioni successive ed è dal medesimo recuperato sotto forma di credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. Nei confronti dei fornitori è riconosciuta, a titolo di interesse corrispettivo, una somma pari allo 0,5 per cento dell'ammontare degli sconti in fattura praticati recuperata sotto forma di credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. La somma riconosciuta a titolo di interesse corrispettivo non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative, comprese le modalità per usufruire del credito d'imposta e il regime dei controlli.
  3-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 3-bis, valutati in 4,3 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 302.
*2.28. Scerra.
*2.29. D'Attis, Mandelli, Pella, Giacometto, Giacomoni.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, le parole: «Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse» sono sostituite dalle seguenti: «Ai soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, diversi».
  3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, riferiti ai consumi dei clienti non domestici con potenza inferiore a 16,5 kW, valutati in 230 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, relativi agli anni 2021 e 2022, che sono versati mensilmente dal Gestore dei servizi energetici (GSE) sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).
2.36. Osnato, Albano, Bignami, Lucaselli, Rampelli, Trancassini.

Pag. 22

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, le parole: «Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse» sono sostituite dalle seguenti: «Ai soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, diversi».
  3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, riferiti ai consumi dei clienti non domestici con potenza inferiore a 16,5 kW, valutati in 230 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, relativi agli anni 2021 e 2022, che sono versati mensilmente dal Gestore dei servizi energetici (GSE) sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).
*2.37. Cavandoli, Cantalamessa, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Bordonali.
*2.38. Giacometto, Pella, Martino, Squeri, Polidori, Prestigiacomo, Porchietto, Torromino.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. Al decreto-legge 21 marzo 2022 n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 4:

    1) al comma 1, le parole: «nel secondo trimestre solare» sono sostituite dalle seguenti: «a partire da aprile fino alla fine»;

    2) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

    3) al comma 3, le parole: «, solo per intero,» sono soppresse.

   b) all'articolo 9, comma 1, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023» e le parole: «, solo per intero,» sono soppresse.

  3-ter. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, le parole: «nel secondo trimestre» sono sostituite dalle seguenti: «a partire da aprile e fino alla fine del».
**2.39. Bignami, Osnato, Trancassini, Albano, Lucaselli, Rampelli.
**2.40. Benamati, Zardini.
**2.41. Torromino, Squeri, Martino, Pella, Sessa, Sorte, Giacometto, Porchietto, Benigni.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «5-ter. Tra i soggetti di cui al comma 1 sono compresi gli enti e le persone giuridiche, anche non organizzati in forma di impresa, che gestiscono, in qualità di proprietari, conduttori o concessionari, impianti sportivi a forte consumo di energia elettrica intendendosi come tali quelli che nel triennio 2018-2020 hanno avuto una media annua di consumi non inferiore ai 750.000 kWh e i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa. Tali soggetti possono beneficiare, in alternativa al credito d'imposta di cui al comma 1, di una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute negli anni Pag. 232022, 2023 e 2024 per l'acquisto di attrezzature necessarie all'efficientamento o diversificazione dei consumi energetici e al funzionamento dell'impianto sportivo.».
*2.50. Belotti, Durigon, Lucentini, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
*2.51. Barelli, Pella, Martino, Versace.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Ai fini della fruizione dei crediti d'imposta indicati dagli articoli 3 e 4 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, ove l'impresa risulti in fornitura nei primi due trimestri dell'anno 2022 con lo stesso venditore di cui si sia avvalsa nel primo trimestre dell'anno 2019, il fornitore entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia ai propri clienti, su loro richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare della detrazione spettante per il secondo trimestre 2022. L'Autorità di regolazione dell'energia reti ed ambiente entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto definisce il contenuto della predetta comunicazione e le sanzioni in caso di mancata ottemperanza da parte del venditore.
**2.52. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.
**2.53. Osnato, Bignami, Lucaselli, Albano, Rampelli.
**2.54. Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Albano, Bignami, Osnato.
**2.55. Zanichelli.
**2.56. Vanessa Cattoi, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bordonali.
**2.57. Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Giacomoni, Giacometto.
**2.58. Del Barba, Ungaro.
**2.59. Baratto.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. In alternativa ai crediti d'imposta di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 21 marzo 2022 n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, le cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, possono accedere, a prescindere dal Codice Ateco utilizzato, alle misure di cui agli articoli 4 e 5 del decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, e successive modificazioni e integrazioni, a condizione che abbiano un consumo di energia elettrica o di gas naturale pari alle soglie individuate rispettivamente dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017 e dal decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541.
*2.60. Marco Di Maio, Gadda, Ungaro, Del Barba.
*2.61. Nevi, Spena, Caon, Sandra Savino, Bond, Anna Lisa Baroni, Paolo Russo.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Il contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, si applica anche alle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile non ricomprese nel decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017 e nel decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembrePag. 24 2021, n. 541, relativamente ai consumi di energia elettrica e gas.
**2.66. Incerti, Cenni, Avossa, Critelli, Cappellani, Frailis.
**2.67. Lombardo.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «della componente energia» sono sostituite dalle seguenti: «di energia elettrica»;

   b) le parole: «della componente energetica» sono sostituite dalle seguenti: «di energia elettrica»;

   c) le parole: «al netto» sono sostituite dalle seguenti: «al lordo».
2.68. D'Ippolito.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, le parole: «nel secondo trimestre» sono sostituite dalle seguenti: «nei primi due trimestri».
*2.74. Pastorino, Fassina.
*2.75. Prestigiacomo, Pella, Mandelli, Giacometto, Giacomoni.
*2.76. Ungaro, Del Barba.
*2.84. Trancassini, Osnato, Bignami, Lucaselli, Albano, Rampelli.
*2.85. Scerra.
*2.86. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, le parole: «nel secondo trimestre solare» sono sostituite dalle seguenti: «nei primi due trimestri solari».
**2.77. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.
**2.78. Bignami, Lucaselli, Albano, Osnato, Trancassini, Rampelli.
**2.79. Baratto.
**2.80. Scerra.
**2.81. Pastorino, Fassina.
**2.82. Mandelli, D'Attis, Pella, Cannizzaro, Prestigiacomo, Paolo Russo, Giacomoni, Giacometto.
**2.83. Del Barba, Ungaro.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Riduzione degli oneri di sistema per il terzo e quarto trimestre 2022 per le utenze con potenza disponibile fino a 16,5 kW)

  1. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, ad integrazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per il terzo e quarto trimestre 2022, con decorrenza 1° giugno 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile fino a 16,5 kW.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 3,6 miliardi di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020 n. 178.
2.06. Giacometto, Porchietto, Martino, Pella, Squeri, Polidori, Prestigiacomo, Cannizzaro, Torromino.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Contributo, sotto forma di credito d'imposta, a favore dei Consorzi di bonifica e di Pag. 25miglioramento fondiario per l'acquisto di energia elettrica)

  1. Ai consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario di cui agli articoli 862 e 863 del codice civile, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 15 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel corso dell'anno solare 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2022 e viene portato in diminuzione dei costi di esercizio delle opere di bonifica e di irrigazione ai fini della determinazione dei contributi consortili. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
  3. Agli oneri derivanti dall'utilizzo della misura agevolativa di cui al presente articolo, valutati in 22,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  4. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
2.010. Cenni, Incerti, Avossa, Critelli, Cappellani, Frailis.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Misure di sostegno alle imprese operanti nel settore della ceramica artistica)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dagli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale nonché scongiurare il fermo produttivo delle fornaci, il contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, di cui all'articolo 2, per le imprese operanti nel settore della ceramica artistica è rideterminato nella misura del 30 per cento.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno 2022, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2022, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dal presente comma, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazionePag. 26 della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
2.016. Racchella, Fiorini, Patelli, Patassini, Gerardi.

ART. 3.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo le parole: attività di trasporto indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a) aggiungere le seguenti: e lettera b), numeri 2) e 4),;

   b) al comma 4, sostituire le parole: euro 496.945.000 con le seguenti: euro 499.969.000.

  Conseguentemente, all'articolo 58, comma 2, sostituire le parole: 30 milioni di euro con le seguenti: 26,98 milioni di euro.
3.6. Lovecchio, Ficara.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo il primo periodo inserire il seguente: Il credito d'imposta di cui al periodo precedente è riconosciuto, per le medesime finalità e nella stessa misura ivi prevista, anche alle imprese esercenti servizi di trasporto passeggeri con autobus di classe ambientale Euro 5 e 6;

   b) sostituire il comma 4 con il seguente:

  4. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito un fondo, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con una dotazione di 550 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 496.945.000 euro da destinare al sostegno del comparto dell'autotrasporto di merci e 53.055.000 euro da destinare al sostegno del comparto dell'autotrasporto di passeggeri con autobus.;

   c) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

  4-bis. Agli oneri di cui al comma 4 si provvede quanto a euro 496.945.000 ai sensi dell'articolo 58 del presente decreto e quanto a euro 53.055.000 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*3.11. Gariglio, De Filippo, Pizzetti, Andrea Romano, Bruno Bossio, Casu, Cantini, Del Basso De Caro.
*3.13. Tateo, Maccanti, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
*3.14. Scagliusi, Lovecchio, Grippa, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, De Lorenzis, Ficara, Liuzzi, Raffa, Traversi, Serritella.
*3.15. D'Attis, Pella.
*3.16. Pentangelo.

  Al comma 1, sostituire le parole: lettera a) con le seguenti: lettere a) e b).

  Conseguentemente:

   a) al comma 4, sostituire le parole: 496.945.000 per l'anno 2022 con le seguenti: 551.945.000 per l'anno 2022;

   b) all'articolo 58, comma 4:

    1) alinea, sostituire le parole: 16.702.778.500 euro per l'anno 2022 con le seguenti: 16.757.778.500 per l'anno 2022;

    2) lettera a), sostituire le parole: 500 milioni con le seguenti: 555 milioni.
3.18. Giovanni Russo, Lucaselli, Trancassini, Rampelli, Albano, Bignami, Osnato.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241., con le seguenti: è utilizzabile in compensazione Pag. 27ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con facoltà di successiva cessione del credito, anche parziale, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
3.19. Raduzzi.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. Ai fini di cui al comma 1, il contributo per l'acquisto del gasolio impiegato dalle imprese della pesca professionale, nell'esercizio della loro attività, già previsto dal comma 1 dell'articolo 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, è esteso anche al secondo trimestre del 2022. Tale contributo è esteso alle cooperative di servizi alla pesca che gestiscono impianti di distribuzione di prodotti petroliferi alle imprese di pesca.
  6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, valutati in 10 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 58 del presente decreto.
3.31. Cenni, Incerti, Avossa, Critelli, Cappellani, Frailis, Lacarra.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. Ai fini di cui al comma 1, il contributo per l'acquisto del gasolio impiegato dalle imprese esercenti attività agricole e della pesca, nell'esercizio della loro attività, già previsto dal comma 1 dell'articolo 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, è esteso anche al secondo trimestre del 2022.
  6-ter. Agli oneri di cui al comma 6-bis si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.32. Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Bilotti, Cadeddu, Cassese, Cillis, Maglione, Alberto Manca, Parentela, Pignatone, Grippa.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. Ai fini di cui al comma 1, il contributo per l'acquisto del gasolio impiegato dalle imprese esercenti attività agricole e della pesca, nell'esercizio della loro attività, già previsto dal comma 1, dell'articolo 18, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, è esteso anche al secondo trimestre 2022.
  6-ter. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 50 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 58 del presente decreto.
*3.33. Incerti, Cenni, Avossa, Critelli, Cappellani, Frailis, Lacarra.
*3.34. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.
*3.35. Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
*3.36. Trancassini, Caretta, Ciaburro, Albano, Osnato, Bignami, Lucaselli, Rampelli.
*3.37. Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Bilotti, Cadeddu, Cassese, Cillis, Maglione, Alberto Manca, Parentela, Pignatone, Grippa.
*3.38. Spena, Nevi, Anna Lisa Baroni, Bond, Caon, Sandra Savino, Paolo Russo.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Ai fini di cui al comma 1, il contributo per l'acquisto del gasolio impiegato dalle imprese della pesca professionale, nell'esercizio della loro attività, già previsto dal comma 1 dell'articolo 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, è esteso anche al secondo trimestre del 2022. Tale contributo è esteso alle cooperative di servizi alla pesca che gestiscono impianti di distribuzione di prodotti petroliferi alle imprese di pesca. Pag. 28Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 55 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3.39. Vitiello, Del Barba, Ungaro.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Fondo per il sostegno al settore della navigazione marittima)

  1. Al fine di compensare parzialmente le imprese armatoriali con sede legale ovvero aventi stabile organizzazione nel territorio italiano che utilizzano navi iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero navi battenti bandiera di Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo dagli effetti economici negativi, diretti ed indiretti, causati dalla guerra russo-ucraina e dai maggiori oneri derivanti dalla interruzione delle attività commerciali con le aree interessate anche indirettamente dal conflitto bellico, dai relativi aumenti eccezionali dei costi delle assicurazioni e al fine di compensare parzialmente i maggiori oneri sostenuti dal settore del trasporto via mare a causa dell'eccezionale aumento dei prezzi dei carburanti navali, è riconosciuto un sostegno economico, nella misura massima di 400 mila euro per l'anno 2022, per ogni impresa di navigazione.
  2. Per l'attuazione della misura di cui al comma 1 è istituito un Fondo, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare al sostegno delle imprese del settore, di cui al comma 1, che ne facciano richiesta.
  3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti l'ambito di applicazione della misura, i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse di cui ai commi 1 e 2, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
  4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*3.020. Misiti, Manzo.
*3.021. Rosso, Sozzani, Pella, Mandelli, Giacomoni.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Credito di imposta per le perdite su crediti)

  1. Al fine di sostenere le aziende della distribuzione del settore Ho.re.ca, identificate dai codici ATECO 46.34 e 46.39, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30 per cento per compensare le perdite sui crediti, risultanti da elementi certi e precisi iscritti a bilancio, registrate in ciascuno degli anni 2020 e 2021, per una spesa complessiva non superiore a euro 30.000 per ciascuna azienda, nei limiti delle risorse disponibili.
  2. Il credito d'imposta Irpef/Ires, da indicare nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo al riconoscimento del credito per compensare le perdite su crediti, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. Tale credito d'imposta non concorre alla formazione del valore della produzione netta agli effetti dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioniPag. 29 e integrazioni, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto previsto dall'articolo 61 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione della misura di cui alla presente disposizione, con particolare riguardo all'individuazione delle perdite su crediti che danno diritto al credito d'imposta, ai casi di esclusione, alle procedure per la concessione, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 25 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  5. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
**3.023. Gavino Manca.
**3.024. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Osnato, Albano, Lucaselli.
**3.025. Frassini, Patassini, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
**3.026. Pastorino, Fassina.
**3.027. Giacomoni, Giacometto.
**3.028. Spena, Nevi, Anna Lisa Baroni, Bond, Caon, Sandra Savino, Paolo Russo.
**3.029. Cenni, Incerti, Avossa, Critelli, Cappellani, Frailis.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Credito d'imposta per gli agenti di commercio)

  1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante, agli agenti di commercio è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, nella misura del 28 per cento della spesa sostenuta nel primo trimestre dell'anno 2022 per l'acquisto di carburante impiegato dai medesimi soggetti in veicoli, di categoria Euro 5 o superiore, utilizzati per l'esercizio della predetta attività, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
  3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
  4. Il credito d'imposta è riconosciuto entro il limite di spesa di 10 milioni di euro.Pag. 30
  5. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
3.034. Mura, Viscomi, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Credito d'imposta acquisto gasolio commerciale per imprese di trasporto turistico di persone mediante autobus)

  1. Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio e di compensare parzialmente i maggiori oneri sostenuti, promuovendo altresì il processo di efficientamento energetico nel settore del trasporto turistico su strada, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, ed esercenti attività di trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218 con mezzi di trasporto di ultima generazione Euro 6 a bassissime emissioni inquinanti, è riconosciuto, per il periodo compreso tra il 9 luglio ed il 31 dicembre 2022, nel limite massimo di spesa di 9 milioni di euro, un contributo, sotto forma di credito d'imposta nella misura del 20 per cento delle spese sostenute, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto del gasolio commerciale utilizzato per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alle procedure di concessione, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 9 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*3.035. Gariglio, Pizzetti, Bruno Bossio, Andrea Romano, Casu, Del Basso De Caro, Cantini.
*3.036. Foti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Osnato, Albano, Bignami.
*3.037. Ficara.
*3.038. Fregolent, Ungaro, Del Barba.
*3.039. Giacomoni.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di depositi fiscali di prodotti energetici)

  1. All'articolo 23, comma 12, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, i periodi Pag. 31terzo, quarto, quinto e sesto sono sostituiti dai seguenti: «Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabilite condizioni specifiche che consentono di fissare una soglia percentuale inferiore a quella prevista dal comma 4, lettera a), del presente comma, rapportate alla qualificazione legale strategica del deposito, alla ubicazione in zona geografica carente di rete distributiva o a situazioni oggettive di temporanea inoperatività del deposito. Nel caso in cui l'esercente comprovi la sussistenza di una delle condizioni specifiche di cui al periodo precedente, in luogo della sospensione prevista dal primo periodo del presente comma, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli individua la misura percentuale di forniture di prodotto in esenzione o ad accisa agevolata funzionale alla pregressa operatività del deposito. Previa ottemperanza delle prescrizioni impartite a tutela degli interessi fiscali, anche con riguardo all'eventuale incremento dell'entità e alle modalità di computo della cauzione sull'imposta gravante sui prodotti detenuti, il depositario autorizzato prosegue la gestione dell'impianto in regime di deposito fiscale. Qualora non realizzata la nuova misura percentuale di forniture di prodotto in esenzione o ad accisa agevolata alla scadenza del biennio successivo, l'autorizzazione di cui al comma 4, del presente articolo, è revocata e la relativa licenza è convertita in licenza di esercizio di deposito commerciale di cui all'articolo 25, comma 4.».
3.040. Grimaldi.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Credito d'imposta per installazione sistemi anti caduta)

  1. Al fine di migliorare le condizioni di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, spetta un credito d'imposta in misura pari al 20 per cento delle spese sostenute negli anni 2022 e 2023, per l'installazione di sistemi di anti caduta fissi e permanenti atti a prevenire le cadute dall'alto. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 30 milioni di euro per l'anno 2022 e 60 milioni per il 2023.
  2. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022 e 60 milioni per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.041. Belotti, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Giaccone, Legnaioli, Minardo, Moschioni, Murelli, Parolo, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di accise sul gasolio commerciale usato come carburante per le Pag. 32imprese di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218)

  1. Per gli anni dal 2022 al 2028, al fine di sostenere il settore dell'autotrasporto delle persone, le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, in ambito nazionale e internazionale, sono equiparate ai soggetti di cui all'articolo 24-ter, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, ai fini dell'applicazione delle accise sul gasolio commerciale usato come carburante per i soli veicoli aventi classi di emissione Euro 6.
  2. Agli oneri di cui al comma 1, nel limite massimo pari a 16 milioni di euro, si provvede quanto a 1 milione di euro, per gli anni 2022, 2023 e 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e quanto a 15 milioni di euro per gli anni dal 2025 al 2028, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 58-bis, comma 5, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.
3.048. Osnato, Trancassini, Bignami, Albano, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca)

  1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo del gasolio e benzina utilizzato come carburante, le disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono prorogate agli acquisti di carburante effettuati nel secondo trimestre solare dell'anno 2022.
3.049. Giovanni Russo, Trancassini, Rampelli, Albano, Bignami, Osnato.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Ulteriori disposizioni in materia di prodotti energetici)

  1. All'articolo 1-bis, comma 8, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Ai fini della predisposizione di un intervento strutturale di stabilizzazione del prezzo al consumo dei prodotti energetici di cui al comma 1, lettera a), per tutta la durata della crisi energetica derivante dal conflitto bellico in atto in Ucraina, le aliquote di accisa ad essi applicate, ivi incluso il gas naturale, sono rideterminate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, ai sensi dell'articolo 1, comma 290, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ferme restando le condizioni di cui all'articolo 1, comma 291, della medesima legge 24 dicembre 2007, n. 244, anche con cadenza diversa da quella prevista nel medesimo comma 291.».
3.050. Covolo, Bellachioma, Paternoster, Tarantino, Patassini, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Contributo sotto forma di credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio della pesca)

  1. Il contributo di cui all'articolo 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, è riconosciuto, limitatamente alle imprese esercenti le pesca, anche con riferimento alla spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022.Pag. 33
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 24 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 55 del presente decreto.

  Conseguentemente, all'articolo 55, comma 1, lettera b), sostituire le parole: nella misura del 25 per cento, con le seguenti: nella misura del 25,06 per cento.
3.052. Fassina, Pastorino.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Proroga della riduzione delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante)

  1. All'articolo 1-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) ovunque ricorra, la parola: «8 luglio» è sostituita dalla seguente: «8 settembre»;

   b) al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire la parola: «478,40» con la seguente: «239,20».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5 miliardi di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 58 del presente decreto.

  Conseguentemente:

   a) all'articolo 55, comma 1, lettera b), sostituire le parole: nella misura del 25 per cento, con le seguenti: nella misura del 38 per cento;

   b) all'articolo 58, comma 4, apportare le seguenti modifiche:

    1) all'alinea, dopo il numero: «3» è inserito il seguente: «3-bis»;

    2) alla lettera c), sostituire le parole: «6.508 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «11.508 milioni di euro per l'anno 2022».
3.053. Angiola, Ruffino, Napoli.

ART. 4.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, capoverso art. 15.1, comma 3, sopprimere la parola: esclusivamente;

   b) al comma 1, capoverso art. 15.1, comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cedibile, anche parzialmente, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.
4.2. Raduzzi.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Limite massimo provvisorio al prezzo del gas naturale)

  1. Il Ministro delle sviluppo economico, considerati i prezzi mediamente praticati ai distributori di gas naturale e ai loro rivenditori, definisce un protocollo d'intesa con le associazioni di categorie maggiormente rappresentative degli stessi distributori e dei loro rivenditori autorizzati al fine di assicurare, fino al 31 dicembre 2022, la vendita di gas naturale con un limite massimo di prezzo pari a 50 centesimi di euro per metro cubo.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede: quanto a 1.000 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, quanto a 600 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 28, comma 1, della legge 31 Pag. 34dicembre 2009, n. 196, quanto a 400 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa in conto capitale, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e, quanto a 1.000 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento delle missioni internazionali di cui all'articolo 4 della legge 21 luglio 2016, n. 145.
4.01. Raduzzi.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Credito d'imposta per acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca)

  1. All'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, le parole: «primo trimestre» sono sostituite dalle seguenti: «primo e secondo trimestre».
  2. Agli oneri di cui al comma 1, valutati in 80 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
  3. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
*4.05. Trancassini, Osnato, Lucaselli, Caretta, Ciaburro, Albano, Bignami, Rampelli.
*4.06. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
*4.07. Incerti, Cenni, Avossa, Critelli, Cappellani, Frailis, Lacarra.

ART. 5.

  Sopprimerlo.
*5.1. Sodano.
*5.2. Muroni.
*5.3. Trano, Vianello, Raduzzi, Spessotto, Vallascas.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: del sistema energetico nazionale, inserire le seguenti: gli impianti e.

  Conseguentemente:

   a) al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione;

   b) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: Per la realizzazione inserire le seguenti: degli impianti,;

   c) al comma 2, dopo le parole: Per la costruzione e l'esercizio inserire le seguenti: degli impianti e;

   d) al comma 2, dopo le parole: legge 29 novembre 2007, n. 222, inserire le seguenti: ove non già acquisita,;

   e) al comma 5, dopo le parole: i soggetti interessati alla realizzazione inserire le seguenti: degli impianti,;

   f) al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I soggetti già titolari dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di rigassificazione comunicano al Commissario, nel medesimo termine, l'interesse a procedere con la realizzazione del progetto autorizzato.;

   g) al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono altresì comunicati i progetti già autorizzati di cui al precedente comma 5 ultimo periodo.;

Pag. 35

   h) al comma 8, dopo le parole: che realizzano e gestiscono inserire le seguenti: gli impianti,.
**5.7. Lucchini, Patassini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
**5.8. Zucconi.
**5.10. Torromino, Squeri, Martino, Pella, Sessa, Sorte, Giacometto, Porchietto, Prestigiacomo.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: incluse le connesse infrastrutture inserire le seguenti: o mediante terminali di rigassificazione esistenti alla data di emanazione del presente decreto purché non comportino un aumento dell'estensione dell'area marina su cui insiste il manufatto,.

  Conseguentemente, al comma 8, dopo le parole: di cui al comma 1 inserire le seguenti: , a eccezione dei terminali di rigassificazione in mare già esistenti,.
*5.13. De Toma, Zucconi, Caiata.
*5.14. Patassini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
*5.15. Squeri, Martino, Pella, Torromino, Sessa, Sorte, Giacometto, Porchietto, Prestigiacomo.
*5.16. Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*5.30. Moretto, Del Barba, Ungaro.

  Al comma 2, dopo le parole: della legge 29 novembre 2007, n. 222, inserire le seguenti: , ferma restando l'intesa con la regione interessata,.
5.18. Pella.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano alle opere o alle infrastrutture connesse ricadenti anche solo parzialmente in aree naturali protette regionali e nazionali di cui alla legge 31 dicembre 1982, n. 979, e alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e nelle aree protette elencate alle lettere ii) e v) dell'allegato 9 alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o i cui effetti ricadano sulle medesime aree.

  Conseguentemente:

   a) al comma 4, terzo periodo:

    1) premettere le seguenti parole: Fatto salvo quanto previsto al comma 3,;

    2) dopo le parole: siti contaminati inserire le seguenti: , purché non venga compromessa la possibilità di effettuare o completare gli interventi di messa in sicurezza e di bonifica dei medesimi siti,;

   b) al comma 10, sopprimere la lettera c);

   c) dopo il comma 11, inserire il seguente:

  11-bis. Il commissario straordinario di cui al comma 1 in qualità di responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza provvede tempestivamente attraverso la propria struttura agli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
5.23. Federico, Daga, Deiana, D'Ippolito, Di Lauro, Maraia, Micillo, Terzoni, Traversi, Varrica, Zolezzi.

Pag. 36

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:

  3-bis. Nell'ambito della realizzazione delle opere di cui al comma 1, anche al fine di riqualificare i siti in cui insistono impianti di rigassificazione non più funzionanti, ridurre l'occupazione del terreno e migliorare il risanamento urbano, per gli interventi di bonifica e risanamento ambientale e rigenerazione della Zona Falcata di Messina, è stanziato un contributo pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, a 8 milioni di euro per l'anno 2023 e a 10 milioni di euro per l'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, mediante deliberazione del CIPESS con la quale si individua, altresì, il soggetto attuatore.
5.25. Siracusano.

  Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: e paesaggistica dell'intervento, inserire le seguenti: nonché della particolare sensibilità storica e vulnerabilità dell'ecosistema circostante, o nel raggio di 10 chilometri da un sito patrimonio Unesco o da una riserva naturale,.
5.26. Sodano.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli impianti di cui al comma 1 non possono, comunque, essere realizzati a una distanza lineare inferiore a 10 chilometri rispetto ad altri impianti soggetti alla disciplina sul rischio da incidenti rilevanti ai sensi del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105.
5.28. Vianello, Trano, Raduzzi, Spessotto, Vallascas.

  Sopprimere il comma 8.
5.29. Vianello, Trano, Raduzzi, Spessotto, Vallascas.

  Al comma 12, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Gli atti e i provvedimenti relativi al procedimento unico di cui al comma 2 sono impugnabili unicamente mediante ricorso al tribunale amministrativo regionale competente. In caso di impugnazione giurisdizionale si applicano gli articoli 119 e 125 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
*5.33. Fregolent, Del Barba, Ungaro.
*5.34. Pella.
*5.35. De Micheli.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Misure urgenti in materia di combustibili)

  1. All'Allegato X alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla Parte I sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla sezione 1, paragrafo 1, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

   «d-bis) metanolo»;

   b) alla sezione 2, paragrafo 1, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

   «c-bis) metanolo».
5.02. Patassini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Giaccone, Murelli, Caffaratto, Legnaioli.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Disposizioni in materia di riduzione dell'Iva e degli oneri generali nel settore del gas)

  1. All'articolo 2 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni,Pag. 37 dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

   «1-bis. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le prestazioni previste dai Contratti di Servizio Energia, dai Contratti di Rendimento Energetico o di Prestazione Energetica (EPC) e dai Contratti di Teleriscaldamento, per usi civili ed industriali, contabilizzati nelle fatture emesse per i mesi di aprile, maggio e giugno 2022, in analogia a quanto previsto dal comma 1 per le somministrazioni di gas metano usato per combustione, sono assoggettate all'aliquota Iva del 5 per cento. Qualora le prestazioni di cui al primo periodo siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota Iva del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di aprile, maggio e giugno 2022.».
5.04. Lucaselli, Caiata.

ART. 6.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1) inserire il seguente:

  1-bis) al comma 8, lettera a), le parole: «3 MWh» sono sostituite dalle seguenti: «8 MWh».
6.14. Martino, Giacometto, Torromino, Pella, Squeri, Polidori, Prestigiacomo, Porchietto, Cannizzaro.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1), inserire il seguente:

  1-bis) al comma 8, lettera c-ter), dopo le parole: «esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli collocati a terra,» sono aggiunte le seguenti: «e per gli impianti di produzione di biometano».

  Conseguentemente:

   a) al medesimo comma 1, lettera a), numero 2), capoverso lettera «c-quater)», secondo periodo, dopo le parole: Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela inserire le seguenti: , nel caso di visibilità degli impianti dagli stessi,;

   b) al medesimo comma 1, lettera a), dopo il numero 2) inserire il seguente:

  2-bis) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

   «8-bis. La classificazione di idoneità delle aree operata ai sensi del presente articolo, incluso il comma 8, prevale sull'eventuale classificazione di non idoneità delle medesime aree, laddove operata dalle regioni, anche in attuazione dell'articolo 12, comma 10, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.»;

   c) al medesimo comma 1, lettera b), capoverso comma «1-bis», sostituire le parole: ove ricadenti su aree idonee, alle infrastrutture elettriche, con le seguenti: ove non ricadenti su aree non idonee, alle opere e alle infrastrutture elettriche;

   d) dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. All'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il comma 9-bis sono aggiunti i seguenti:

   «9-ter. Qualora un intervento per il quale sia applicabile la procedura abilitativa semplificata interessi il territorio di più comuni, la procedura è avviata presso tutti i comuni interessati. Il comune su cui si trova la parte prevalente dell'impianto di generazione coordina la procedura, anche mediante conferenza di servizi.
   9-quater. Non sono ostative alla realizzazione degli impianti tramite procedura abilitativa semplificata, qualora vi siano i presupposti stabiliti dal presente articolo, le disposizioni regionali di individuazione delle aree non idonee o ostative alla installazione di impianti oltre a una certa soglia di potenza o in aree specifiche, fatte salve le valutazioni dei comuni, nell'ambito della procedura e le valutazioni in materia paesaggistica e ambientali, ove non derogate ai sensi del precedente comma 9-bis.»;

Pag. 38

  2-ter. Le disposizioni dell'articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, prevalgono sugli strumenti urbanistici ed edilizi comunali qualora contrastanti.
6.15. Braga, Pellicani, Buratti, Ciagà, Morassut, Morgoni, Pezzopane, Rotta.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1) inserire il seguente:

    1-bis) al comma 8, lettera c-ter), dopo le parole: «esclusivamente per gli impianti fotovoltaici» sono aggiunte le seguenti: «e per gli impianti di produzione di biometano».
*6.16. Muroni.
*6.18. Porchietto, Squeri, Pella, Martino, Torromino, Sessa, Sorte, Giacometto.
*6.19. Patassini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Giaccone, Murelli, Caffaratto, Legnaioli.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1) inserire il seguente:

    1-bis) al comma 8, lettera c-ter), dopo il numero 3) è aggiunto il seguente:

    «3-bis) le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone sulle quali insiste un impianto fotovoltaico di potenza inferiore ai 5 MW.».
6.20. Muroni.

  Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

   a-bis) all'articolo 22, comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

   «a) nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee, comprese le aree di cui all'articolo 20, comma 8, non si applicano le norme in materia di valutazione di impatto ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni, e l'autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere non vincolante, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione».
6.35. Muroni.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, dopo le parole: «derivazione idroelettrica», sono aggiunte le seguenti: «e di coltivazione per risorse geotermiche.».
  2-ter. In deroga a quanto previsto dal decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, le attuali concessioni di coltivazione per risorse geotermiche in scadenza al 31 dicembre 2024 sono valide per un numero di anni commisurato al tempo di ritorno dell'investimento e comunque non oltre il 31 dicembre 2042, a condizione che i concessionari, d'intesa con i comuni sede d'impianto e quelli interessati dalla concessione, presentino un piano di investimenti e di sviluppo sostenibile del territorio, per efficientare gli impianti e ridurre gli impatti ambientali e paesaggistici, nonché realizzare investimenti e favorire ricadute socio-economiche sui territori interessati. Tale piano può prevedere che una quota della produzione energetica da fonte geotermica possa essere destinata, a prezzi calmierati, alle attività produttive energivore del territorio interessato. A tal fine le amministrazioni competenti convocano una conferenza dei servizi di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni.
  2-quater. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero Pag. 39della transizione ecologica istituisce un tavolo paritetico con regioni ed enti locali interessati al fine di aggiornare la normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche.
  2-quinquies. I titolari di concessioni di impianti di fonti energetiche geotermiche, di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e alla legge 23 luglio 2009, n. 99, sono tenuti dal 1° gennaio 2023 a corrispondere annualmente 0,05 centesimi di euro per ogni kWt di energia elettrica prodotta dal campo geotermico della coltivazione; tali risorse sono finalizzate alla realizzazione di progetti ed interventi per lo sviluppo sociale, economico e produttivo dei comuni sui cui territori insistono le concessioni.
  2-sexies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con i presidenti delle regioni interessate e sentiti gli enti comunali coinvolti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di erogazione, ripartizione e utilizzo delle risorse di cui al comma 2-quinquies.
  2-septies. Le norme di cui all'articolo 1, comma 4, lettera f), della legge 23 agosto 2004, n. 239, non si applicano agli impianti alimentati da fonti energetiche geotermiche.
6.51. Nardi, Sani, Ciampi, Cenni, Ceccanti, Braga.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e alla resilienza energetica nazionale, i concessionari stradali e autostradali realizzano gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili sulle aree idonee nella propria disponibilità ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, anche per il tramite di società da esse controllate o ad esse collegate alle quali sono conferite le aree ad essi concesse. L'affidamento di lavori, servizi e forniture da parte delle società controllate o collegate affidatarie delle aree del concessionario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e non discriminazione. L'ente concedente consente che la durata di assegnazione delle aree a società controllate o collegate al concessionario stradale o autostradale sia pari almeno alla vita utile degli impianti che insisteranno su tali aree.
6.60. Pellicani, Braga, Buratti, Ciagà, Morassut, Morgoni, Pezzopane, Rotta.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di semplificare e mitigare l'emergenza energetica, per un periodo di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono realizzabili, con le medesime modalità previste al comma 1 dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, i progetti di nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra di potenza non superiore a 1.000 kWp ubicati all'interno di aree nella disponibilità di strutture turistiche e/o termali, purché ubicate fuori dai centri storici, finalizzati ad utilizzare prioritariamente l'energia autoprodotta per i fabbisogni di dette strutture.
*6.63. Mazzetti, Giacometto, Pella.
*6.64. Frassini, Comaroli, Bitonci, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Claudio Borghi, Cestari, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Fiorini, Lucchini.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al comma 5 dell'articolo 7-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, al primo periodo le parole: «in aree o immobili di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «su edifici tutelati ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettera b)» e l'ultimo periodo è soppresso.
6.66. Federico.

Pag. 40

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al comma 1 dell'articolo 7-quater del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, alle parole: «I progetti di impianti fotovoltaici» sono anteposte le seguenti: «Salvo diversa volontà del proponente,».
6.68. Martino, Giacometto, Torromino, Pella, Squeri, Polidori, Prestigiacomo, Porchietto, Cannizzaro.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Modifica alla legge 29 giugno 2021, n. 108)

  1. All'articolo 30, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2021, n. 108, dopo le parole: «nei procedimenti di autorizzazione» sono inserite le seguenti: «e di valutazione ambientale di cui alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».
6.01. Muroni.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Integrazione stabile delle fonti rinnovabili nel mercato elettrico con trasferimento delle efficienze risultanti ai clienti finali)

  1. All'articolo 16-bis del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «offre un servizio di ritiro e di acquisto di energia elettrica da fonti rinnovabili prodotta da impianti stabiliti nel territorio nazionale» sono sostituite con le seguenti: «, attraverso procedure concorsuali a cadenza almeno semestrale, stipula contratti alle differenze rispetto al prezzo del mercato del giorno prima e di lungo termine di durata fino a venti anni riferiti all'energia elettrica da fonte rinnovabile prodotta da impianti stabiliti sul territorio nazionale e ceduta nel mercato elettrico all'ingrosso, potendo differenziarne la durata tra impianti esistenti e nuovi.»;

   b) al comma 1, le parole: «mediante la stipulazione di contratti di lungo termine di durata pari ad almeno tre anni.» sono soppresse;

   c) al comma 2, le parole: «di vendita dell'energia elettrica da fonte rinnovabile ritirata ai sensi del comma 1 del presente articolo di durata pari a quella dei contratti di acquisto di cui al medesimo comma 1» sono sostituite con le seguenti: «alle differenze con i clienti finali selezionati mediante procedura concorsuale e per l'energia elettrica di cui al comma 1, aventi durate fino a 10 anni e non inferiori ai tre anni,»;

   d) al comma 3, la parola: «novanta» è sostituita dalla seguente: «sessanta»;

   e) al comma 3, lettera a), le parole: «di vendita» sono soppresse;

   f) al comma 3, lettera a), le parole: «nonché in coerenza con i» sono sostituite dalle seguenti: «a prezzi non superiori ai»;

   g) al comma 3, lettera b), le parole: «può cedere l'» sono sostituite dalle seguenti: «assegna, a valere dal primo gennaio 2022, tramite la stipulazione di contratti alle differenze, i diritti relativi all'»;

   h) al comma 3, lettera b), dopo le parole: «6 maggio 2003, e ai clienti» sono aggiunte le seguenti: «, con riserva di due Terawattora,»;

   i) al comma 3, lettera c), le parole: «cede l'» sono sostituite dalle seguenti: «assegna i diritti dell'».
6.03. Benamati, Ianaro, Zardini.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Promozione degli investimenti in autoproduzione di energia rinnovabile)

  1. All'articolo 16-bis del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni,Pag. 41 dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, al comma 1 è premesso il seguente comma:

   «01. Al fine di promuovere e accelerare gli investimenti in autoproduzione di energia rinnovabile nei settori energivori a rischio delocalizzazione, in relazione agli obiettivi previsti dal Piano nazionale integrato energia e clima al 2030, alle imprese energivore, come definite dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, è riconosciuta, attraverso i decreti di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, una riserva di utilizzo delle superfici delle aree idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili per una potenza complessiva pari ad almeno 12 GW di capacità produttiva fotovoltaica e 5 GW di capacità produttiva rinnovabile eolica».
*6.04. Benamati, Rotta, Zardini.
*6.05. Patassini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Giaccone, Murelli, Caffaratto, Legnaioli.
*6.06. Bignami, Lucaselli, Zucconi, Albano, Osnato, Trancassini, Rampelli.
*6.07. Porchietto, Squeri, Martino, Pella, Torromino, Sessa, Sorte, Giacometto, Prestigiacomo, Benigni.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Integrazione stabile delle fonti rinnovabili nel mercato elettrico con trasferimento delle efficienze risultanti ai clienti finali)

  1. All'articolo 16-bis del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1 le parole: «offre un servizio di ritiro e acquisto di energia elettrica da fonti rinnovabili prodotta da impianti stabiliti nel territorio nazionale, mediante la stipulazione di contratti di lungo termine di durata pari ad almeno tre anni.» sono sostituite con le seguenti: «organizza delle procedure concorsuali a cadenza di norma trimestrale, mediante le quali assegna agli operatori selezionati ed in relazione all'energia elettrica prodotta da impianti da fonte rinnovabile, differenziando tra nuovi ed esistenti, il diritto a stipulare dei contratti alle differenze rispetto al prezzo del mercato del giorno prima di lungo termine e di durate anche fino a 25 anni.»;

   b) al comma 2 le parole: «senza oneri a carico del proprio bilancio,» sono soppresse;

   c) al comma 2 le parole: «di vendita dell'energia elettrica da fonte rinnovabile ritirata ai sensi del comma 1 del presente articolo di durata pari a quella dei contratti di acquisto di cui al medesimo comma 1» sono sostituite con le seguenti: «alle differenze con i clienti finali selezionati mediante procedura concorsuale e per l'energia elettrica di cui al comma 1, aventi durate fino a 10 anni e non inferiori ai tre anni»;

   d) al comma 3 la parola: «novanta» è sostituita dalla seguente: «sessanta»;

   e) al comma 3, lettera a), le parole: «di vendita» sono soppresse;

   f) al comma 3, lettera a), le parole: «nonché in coerenza con i» sono sostituite dalle seguenti: «a prezzi non superiori ai»;

   g) al comma 3, lettera b), le parole: «può cedere l'» sono sostituite dalle seguenti: «assegna, a valere dal primo gennaio 2022, tramite la stipulazione di contratti alle differenze, i diritti relativi all'»;

   h) al comma 3, lettera b), dopo le parole: «6 maggio 2003, e ai clienti» sono aggiunte le seguenti: «, con riserva di due Terawattora,»;

   i) al comma 3, lettera c), le parole: «cede l'» sono sostituite dalle seguenti: «assegna i diritti dell'»;

Pag. 42

   j) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

   «3-bis. In caso di mancato rispetto del termine di cui ai commi 3 si applica il potere sostitutivo previsto dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.».
6.022. Squeri, Martino, Torromino, Sessa, Sorte, Giacometto, Porchietto.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Realizzazione di impianti fotovoltaici per complessi turistici o termali)

  1. In deroga alla normativa vigente non occorre autorizzazione o parere preventivo alcuno negli edifici ad uso turistico o termale, anche se vincolati, nei seguenti casi:

   a) installazione di pannelli fotovoltaici su edifici con copertura piana, in cui non si coprano pavimentazioni o elementi di tetto di particolare pregio storico o architettonico, posati parallelamente alla copertura;

   b) sostituzione di tegole o coppi in tetti a falda laddove gli elementi sostituiti non rivestano particolare pregio storico o architettonico.
*6.023. Zucconi.
*6.024. Faro.
*6.025. Frassini, Bitonci, Gusmeroli, Ribolla, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Zennaro.

ART. 7.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. L'installazione, con qualunque modalità, di impianti alimentati da fonti rinnovabili è consentita esclusivamente su aree periferiche, aree urbanistiche compromesse e aree industriali. Non è, in ogni caso, consentita l'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili su aree agricole.
7.3. Rampelli.

  Al comma 3, sostituire le parole: possono essere invitati, senza diritto di voto, con le seguenti: sono invitati, con diritto di voto,.
7.6. Pella.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. All'articolo 6, comma 9-bis, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: «cave o lotti» sono inserite le seguenti: «o porzioni»;

   b) dopo le parole: «artigianale e commerciale» sono inserite le seguenti: «, nonché le cave e le miniere»;

  3-ter. All'articolo 20, comma 8, lettera c), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo le parole: «cave e miniere» sono inserite le seguenti: «o le porzioni di queste non suscettibili di ulteriore sfruttamento,».
  3-quater. All'articolo 9-ter, comma 1, della legge 27 aprile 2022, n. 34, al primo periodo dopo le parole: «cave dismesse», sono inserite le seguenti: «o in esercizio».
7.9. Sut, Chiazzese, Corneli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 12, comma 4-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Per gli impianti diversi da quelli di cui al precedente periodo il proponente, in sede di presentazione della domanda di autorizzazione di cui al comma 3, può richiedere la dichiarazione di pubblica utilità e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio delle aree interessate dalla realizzazione dell'impianto e delle opere connesse».
7.16. Muroni.

Pag. 43

  Dopo l'articolo 7, aggiungere i seguenti:

Art. 7-bis.
(Fondo rotativo per efficienza energetica e energie rinnovabili ai nei quartieri a maggiore disagio socio-economico)

  1. È costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo rotativo a tasso agevolato, finalizzato ad assicurare garanzie e tassi agevolati per l'accesso al credito per interventi sul patrimonio edilizio esistente per efficientamento energetico e installazione di impianti elettrici e termici da fonti rinnovabili (solari, microeolico, e altro), pompe di calore e sistemi di accumulo finalizzato ai quartieri a maggiore disagio socio-economico.
  2. Il fondo ha una dotazione iniziale di 200 milioni di euro e potrà essere integrato, a seguito di accordi, con contributi di Banca europea degli investimenti, Cassa depositi e prestiti, regioni, sistema bancario e Poste italiane.
  3. I prestiti garantiti dal fondo rotativo avranno un preammortamento di 3 anni e un tempo di restituzione almeno ventennale. Le modalità di gestione del fondo, gli enti locali destinatari, le condizioni di erogazione del credito, il coinvolgimento del sistema bancario e degli sportelli postali saranno stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e dell'ambiente.
  4. Agli oneri derivanti dal comma 2 si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, versata dal Gestore dei servizi energetici (GSE) ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario.

Art. 7-ter.
(Modifica disposizioni sulle prestazioni energetiche dell'edilizia)

  1. All'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, dopo il numero 3-sexies) è aggiunto il seguente: «3-septies) I nuovi edifici e gli edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti, in particolare sui tetti piani, di edifici pubblici, ospedali, scuole, centri commerciali, supermercati e capannoni industriali, sono dotati di tetti solari o altri impianti di autoproduzione di energia rinnovabile».
7.01. Muroni.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

  1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'articolo 27-bis, è aggiunto il seguente:

«Art. 27-ter.
(Provvedimento Autorizzatorio Unico Nazionale)

   1. Nel caso di procedimenti di VIA di competenza statale, per progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, individuati nell'allegato I-bis al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il proponente presenta al Ministero della transizione ecologica, l'autorità competente, un'istanza ai sensi dell'articolo 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, ivi incluso il provvedimento di valutazione di impatto ambientale, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso. L'avviso al pubblico di cui all'articolo 24, comma 2, reca altresì specifica indicazione di ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atti di assenso richiesti. Entro cinque giorni dalla presentazione dell'istanza, il Ministero della transizione ecologica pubblica sul proprio sito web l'istanza e la documentazione a corredo e comunica per via telematica l'avvenuta pubblicazionePag. 44 della predetta documentazione a tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati, e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente, in conformità a quanto previsto dalla disciplina sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale. Dalla ricezione di tale comunicazione, la documentazione e il relativo progetto si considerano conosciuti da parte dei predetti enti.
   2. Entro cinque giorni dalla presentazione dell'istanza, l'autorità competente verifica l'avvenuto pagamento del contributo dovuto ai sensi dell'articolo 33, nonché l'eventuale ricorrere della fattispecie di cui all'articolo 32, comma 1.
   3. Entro quindici giorni dalla pubblicazione della documentazione nel sito web dell'autorità competente, quest'ultima, nonché le amministrazioni e gli enti di cui al comma 1, per i profili di rispettiva competenza, verificano la completezza della documentazione, assegnando al proponente un termine perentorio non superiore a trenta giorni per le eventuali integrazioni. Entro il predetto termine di quindici giorni, l'autorità competente individua e comunica dandone immediata notizia sul sito web, il nominativo del responsabile del procedimento autorizzatorio unico nazionale.
   4. Successivamente alla verifica della completezza documentale, ovvero, in caso di richieste di integrazioni, dalla data di ricevimento delle stesse, l'autorità competente pubblica l'avviso di cui all'articolo 23, comma 1, lettera e), di cui è data comunque informazione nell'albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate. Tale forma di pubblicità tiene luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso, e per la durata di quindici giorni, il pubblico interessato può presentare osservazioni. Le osservazioni inviate oltre il predetto termine di quindici giorni non possono essere prese in considerazione ai fini dello svolgimento del procedimento di cui al presente articolo.
   5. Qualora l'autorità competente motivatamente ritenga che le eventuali osservazioni del pubblico, ai sensi del precedente comma, siano sostanziali e rilevanti per il procedimento, entro i successivi quindici giorni può chiedere al proponente eventuali integrazioni assegnando un termine non superiore a quindici giorni. Su richiesta motivata del proponente l'autorità competente può concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a trenta giorni. Qualora entro il termine stabilito il proponente non depositi la documentazione integrativa, l'istanza si intende ritirata ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione.
   6. Fatto salvo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 32 per il caso di consultazioni transfrontaliere, entro cinque giorni dalla scadenza del termine per richiedere integrazioni di cui al comma 5, il responsabile del procedimento autorizzatorio unico nazionale convoca una conferenza di servizi alla quale partecipano il proponente e tutte le amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate per il rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto richiesti dal proponente. La conferenza di servizi è convocata in modalità sincrona e si svolge ai sensi dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di conclusione della conferenza di servizi è di trenta giorni decorrenti dalla data di convocazione della prima seduta della conferenza di servizi e comunque non oltre novanta giorni dalla presentazione dell'istanza. Decorsi inutilmente i predetti termini, i pareri non resi si considereranno favorevolmente acquisiti. Per i soli pareri di competenza di enti preposti alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, ove vincolanti, non resi entro i suddetti termini, il responsabile del procedimento autorizzatorio unico nazionale, entro i successivi trenta giorni dovrà con Pag. 45proprio motivato provvedimento esercitare i propri poteri sostitutivi, esprimendo parere favorevole a meno di elementi che inducano a ritenere necessario valutare negativamente l'impatto ambientale e paesaggistico del progetto. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi è comunicata al proponente, pubblicata sul sito web dell'autorità competente e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, con forma di pubblicità legale, entro venti giorni dalla conclusione della conferenza di servizi. Tale determinazione costituisce il provvedimento autorizzatorio unico nazionale e comprende, recandone l'indicazione esplicita, il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto. Nel caso in cui sia previsto il rilascio di un'autorizzazione unica ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 ovvero di un'autorizzazione unica ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, le amministrazioni competenti per i singoli atti di assenso partecipano alla conferenza e tali titoli confluiscono nel provvedimento autorizzatorio unico nazionale di cui al presente articolo.
   7. Nei casi in cui i termini per la conclusione della conferenza di servizi e per la pubblicazione della determinazione motivata di conclusione della stessa conferenza di servizi sul sito web dell'autorità competente e sulla Gazzetta Ufficiale non siano rispettati, il responsabile del procedimento autorizzatorio unico nazionale vi provvede, esercitando i propri poteri sostitutivi, entro quindici giorni dalla scadenza dei relativi termini.
   8. Nei casi in cui i termini per la conclusione del procedimento di cui al comma 6 non siano rispettati è rimborsato al proponente il contributo pagato ai sensi dell'articolo 33.
   9. Laddove uno o più titoli compresi nella determinazione motivata di conclusione della conferenza di cui al comma 7 attribuiscano carattere di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza, e costituiscano variante agli strumenti urbanistici, e vincolo preordinato all'esproprio, la determinazione conclusiva della conferenza ne dà atto.
   10. Tutti i termini di cui al presente articolo si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
   11. Il responsabile del procedimento autorizzatorio unico nazionale, dopo l'avvenuta pubblicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi in Gazzetta Ufficiale, laddove necessario, è altresì responsabile dell'emanazione di tutti gli eventuali e ulteriori atti successivi e necessari alla realizzazione dell'impianto autorizzato, esercitando il proprio potere sostitutivo nel caso di inerzia dei diversi enti competenti.
   12. Il termine per l'impugnazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale è di trenta giorni decorrenti dalla pubblicazione della stessa in Gazzetta Ufficiale. Non è ammesso il ricorso straordinario dinanzi al Presidente della Repubblica. Decorso inutilmente tale termine e comunque dopo il favorevole esito dell'eventuale giudizio di primo grado, il progetto potrà esser realizzato e l'eventuale accertamento successivo di motivi di annullabilità della determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi potranno esser rimediati solo mediante risarcimento dei danni, facendo salvo comunque il provvedimento di autorizzazione.
   13. Le condizioni e le misure supplementari relative all'autorizzazione integrata ambientale eventualmente prevista e contenute nel provvedimento autorizzatorio unico nazionale sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità di cui agli articoli 29-octies, 29-decies e 29-quattuordecies. Le condizioni e le misure supplementari relative agli altri titoli abilitativi di cui al comma 6, sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti per materia».
*7.07. Zucconi.

Pag. 46

*7.08. Muroni.
*7.09. Patassini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Proroga efficacia temporale e decadenza del permesso di costruire)

  1. Al comma 2 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è aggiunto infine il seguente periodo: «Per gli interventi realizzati in forza di un titolo abilitativo rilasciato ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, il termine per l'inizio dei lavori è fissato in tre anni dal rilascio del titolo».
**7.010. Mollicone.
**7.011. Ianaro.
**7.012. D'Attis, Giacometto.
**7.013. Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
**7.014. Pastorino.
**7.015. Moretto, Del Barba, Ungaro.
**7.016. Lovecchio, Chiazzese.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Disposizioni in materia di incentivazioni CIP6)

  1. I finanziamenti e gli incentivi di cui al secondo periodo del comma 1117 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono concessi ai soli impianti realizzati ed operativi.
7.020. Rampelli.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Disposizioni in materia di PiTESAI)

  1. Al fine di accelerare il percorso di crescita sostenibile del Paese in coerenza con gli obiettivi europei di decarbonizzazione del sistema energetico, in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), è sospesa fino al 31 dicembre 2026 l'applicazione del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PiTESAI) di cui al comma 1 dell'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.
7.021. Rampelli.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Contributo sotto forma di credito d'imposta per l'acquisto di sistemi di accumulo)

  1. In favore delle imprese che effettuano investimenti volti all'acquisizione di sistemi di accumulo di energia abbinati agli impianti di autoconsumo, fino al 30 dicembre 2022 è attribuito un contributo, sotto forma di credito d'imposta, del 70 per cento, nel limite massimo di 800 milioni di euro per l'anno 2022 e nella misura massima consentita dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'impostaPag. 47 regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
  2. I costi ammissibili all'agevolazione di cui al comma 1 corrispondono ai costi degli investimenti supplementari necessari per conseguire un livello più elevato di efficienza energetica e per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nell'ambito delle strutture produttive. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo ai costi ammissibili all'agevolazione, alla documentazione richiesta, alle procedure di concessione, anche ai fini del rispetto del limite degli oneri annuali di cui al comma 1, nonché alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.
  3. L'agevolazione di cui al comma 1 è concessa ai sensi e nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 800 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 58 del presente decreto.

  Conseguentemente:

   a) all'articolo 55, comma 1, lettera b), sostituire le parole: nella misura del 25 per cento con le seguenti: nella misura del 50 per cento;

   b) all'articolo 58, comma 4, apportare le seguenti modifiche:

    1) all'alinea, dopo la parola: «5,» è inserita la seguente: «7-bis,»;

    2) alla lettera c) sostituire le parole: «6.508 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «7.308 milioni di euro per l'anno 2022».
7.023. Angiola, Ruffino, Napoli.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Modifiche in materia di credito d'imposta per l'efficienza energetica delle imprese del Sud)

  1. All'articolo 14 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

   «1-bis. I soggetti di cui al comma 1 possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:

   a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

Pag. 48

   b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.».

  2. Agli oneri di cui al presente articolo, nel limite di 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 58 del presente decreto-legge.
7.029. Masi, Chiazzese.

ART. 8.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Ai fini della determinazione dell'autoconsumo di cui al comma 1 è ammesso il riferimento ai fabbisogni annuali medi attesi di energia elettrica nonché a tutti i consumi di energia termica e carburanti. Con il decreto di attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, per impianti fotovoltaici di potenza fino a 1 MW, realizzati da imprese agricole, singole o associate, la cui produzione rientra tra le attività connesse a quella agricola, ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, è previsto uno specifico incentivo alla produzione di energia. Tale incentivo si applica anche agli impianti finanziati a valere sul Piano nazionale di ripresa e resilienza relativamente al Parco Agrisolare.
*8.7. Incerti, Cenni, Avossa, Critelli, Cappellani, Frailis.
*8.8. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Bond, Caon, Sandra Savino, Paolo Russo.
*8.9. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Osnato, Albano, Lucaselli.
*8.10. Gadda, Ungaro, Del Barba.
*8.11. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di dare continuità agli investimenti del biogas agricolo e favorire lo sviluppo dell'economia circolare in ambito agricolo, la misura di cui al comma 5-septies dell'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, si applica agli impianti a biogas di potenza non superiore a 1 MW, fino alla data di pubblicazione del decreto di incentivazione dei piccoli impianti a biogas previsti all'articolo 7 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.
**8.28. Gavino Manca.
**8.29. Bond, Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Sandra Savino, Paolo Russo.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, le parole: «nel primo trimestre solare dell'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «nel primo e secondo trimestre solare dell'anno 2022».
*8.31. Incerti, Cenni, Avossa, Critelli, Cappellani, Frailis, Lacarra.
*8.32. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.
*8.33. Gadda, Ungaro, Del Barba.

Pag. 49

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Interventi per lo sviluppo innovativo dell'agrisolare su opere di irrigazione)

  1. Con l'obiettivo di soddisfare il fabbisogno energetico necessario per il sollevamento delle acque irrigue e di scolo, nonché di consentire produzioni energetiche da fonti rinnovabili e non incidenti sul consumo del suolo, in coerenza con gli obiettivi della transizione ecologica e della semplificazione procedurale, ai consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario di cui agli articoli 862 e 863 del codice civile è riconosciuta la facoltà di realizzare impianti fotovoltaici su beni del demanio idrico loro affidati per l'esercizio e la manutenzione o in concessione o su beni di proprietà privata degli stessi consorzi, che prevedano l'installazione di pannelli fotovoltaici su:

   a) strutture galleggianti su invasi, cavi e specchi d'acqua per i quali i consorzi siano titolari di concessione di derivazione idrica o affidatari per l'esercizio della manutenzione;

   b) relitti di espropriazione e altri terreni marginali;

   c) tetti di edifici e fabbricati.

  2. Gli impianti galleggianti di cui al comma 1, lettera a), per modalità di realizzazione ed estensione devono risultare compatibili con le finalità idrauliche primarie nonché con le altre forme di fruizione, anche di diversa natura, consentite sugli specchi d'acqua oggetto di intervento.
  3. Gli impianti sul terreno di cui al comma 1, lettera b), sono ammessi senza recare intralcio alla manutenzione delle opere e solo su aree non suscettibili di utilizzazione agricola o comunque nel rispetto della regolamentazione dello sviluppo del fotovoltaico in area agricola dettata dall'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
  4. All'articolo 20, comma 8, lettera c-ter), numero 1), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo le parole: «interesse nazionale, nonché» sono inserite le seguenti: «gli impianti di sollevamento e pompaggio delle acque irrigue e di bonifica appartenenti ai consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario di cui agli articoli 862 e 863 del codice civile,».
  5. Con l'obiettivo di soddisfare il fabbisogno energetico necessario per il sollevamento delle acque irrigue e di scolo, nonché di consentire produzioni energetiche da fonti rinnovabili, tutta l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili dai consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario può essere destinata in via prioritaria all'autoconsumo per necessità delle attività istituzionali, anche mediante l'utilizzo del servizio di scambio senza tener conto dell'obbligo di coincidenza tra il punto di immissione e il punto di prelievo dell'energia scambiata con la rete, fermo restando il pagamento degli oneri di rete, e, se eccedente, all'immissione in rete, destinando il corrispettivo ricevuto all'abbattimento dei costi di esercizio in favore dei consorziati agricoli ed extragricoli.

  Conseguentemente, all'articolo 9, comma 2, dopo le parole: le Autorità di sistema portuale aggiungere le seguenti: nonché i consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario di cui agli articoli 862 e 863 del codice civile e dopo le parole: dalle Autorità di sistema portuale aggiungere le seguenti: nonché dai consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario.
8.34. Cenni, Incerti, Avossa, Critelli, Cappellani, Frailis.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Produzione di energia da fonti rinnovabili agroforestali)

  1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 423 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la produzione di energia elettrica e calorica Pag. 50da fonti rinnovabili agroforestali effettuata dagli imprenditori agricoli e incentivata mediante tariffe fisse onnicomprensive, per la componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, si intende il valore derivante dall'applicazione all'energia immessa in rete del prezzo medio di cessione dell'energia elettrica determinato dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente in attuazione dell'articolo 19 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 luglio 2012.
  2. La disposizione di cui al comma 1 ha carattere interpretativo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
  3. Sono fatti salvi i comportamenti adottati negli anni precedenti per la determinazione della componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, attraverso l'applicazione dei prezzi zonali medi per zona di mercato, determinati su base mensile o annuale, pubblicati dal Gestore dei servizi energetici (GSE).
  4. Per gli anni 2021 e 2022, al fine di calmierare la fluttuazione dei prezzi dell'energia, si fa riferimento alla media dei prezzi di cessione dell'energia elettrica di cui al comma 1 definiti dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente nel periodo 2016-2021.
8.04. Loss, Bubisutti, Viviani, Gastaldi, Golinelli, Germanà, Liuni, Lolini, Manzato, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Misure urgenti per incrementare la produzione di energia elettrica da biomasse legnose)

  1. All'articolo 5-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo le parole: «elettrica da biogas» sono inserite le seguenti: «e, per le zone montane, da centrali a biomassa legnosa»;

   b) al comma 2, dopo le parole: «elettrica da biogas» sono inserite le seguenti: «e, per le zone montane, da centrali a biomassa legnosa»;

   c) alla rubrica dopo le parole: «elettrica da biogas» sono aggiunte le seguenti: «e da biomassa legnosa».
8.011. Bubisutti, Loss, Viviani, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di promozione del biometano e degli altri biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti)

  1. Al fine di aumentare la capacità di produzione di energia da fonti rinnovabili necessaria per raggiungere l'indipendenza energetica e alla luce dei ritardi dovuti all'emergenza pandemica e alla crisi energetica, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2018, continuano ad applicarsi ai progetti relativi alla realizzazione o conversione di impianti di produzione di biometano e di biocarburanti diversi dal biomentano per i quali al 31 dicembre 2022 sia stato rilasciato il provvedimento favorevole di valutazione di impatto ambientale ovvero il provvedimento di non assoggettamento a tale procedura, nonché ai progetti che siano oggetto di procedura ad evidenza pubblica, purché, alla data del 31 dicembre 2022, sia stato Pag. 51sottoscritto il contratto con l'amministrazione aggiudicatrice.
8.012. Topo.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Extraprofitti)

  1. All'articolo 11 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, non si applicano agli impianti fotovoltaici realizzati da imprese agricole nell'ambito dell'esercizio delle attività agricole connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile, di cui all'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.».
*8.013. Spena, Nevi, Anna Lisa Baroni, Bond, Caon, Sandra Savino, Paolo Russo.
*8.014. Gadda, Ungaro, Del Barba.
*8.015. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Osnato, Albano, Lucaselli.
*8.023. Cenni, Incerti, Avossa, Critelli, Cappellani, Frailis.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Detrazioni delle spese per l'installazione di impianti fotovoltaici)

  1. Al fine di conseguire gli obiettivi stabiliti dal piano europeo denominato REPowerEU, dall'imposta lorda delle persone fisiche e delle persone giuridiche è detraibile un importo pari al 90 per cento delle spese documentate, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 50.000 euro per unità immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un idoneo titolo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi di installazione di impianti di energia solare fotovoltaica e solare termica.
  2. Tra le spese sostenute di cui al comma 1 sono comprese quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all'autorizzazione e installazione degli impianti.
  3. Al credito derivante dall'incentivo di cui al comma 1 si applica quanto previsto dall'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 17.
  4. Alla detrazione di cui al comma 1 si applica quanto previsto dall'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
8.016. Siragusa, Dori, Menga.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili su strade e autostrade)

  1. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e alla resilienza energetica nazionale, i concessionari stradali e autostradali realizzano gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili sulle aree idonee nella propria disponibilità ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, anche per il tramite di società da esse controllate o ad esse collegate alle quali sono conferite le aree ad essi concesse. L'affidamento di lavori, servizi e forniture da parte delle società controllate o collegate affidatarie delle aree del concessionario avviene nel rispetto dei princìpi di trasparenza, pubblicità e non discriminazione.
  2. L'ente concedente consente che la durata di assegnazione delle aree a società controllate o collegate al concessionario stradale o autostradale sia pari almeno alla vita utile degli impianti che insistono su tali aree.
8.019. Martino, Pella, Squeri, Polidori, Prestigiacomo, Cannizzaro, Torromino, Porchietto, Giacometto.

Pag. 52

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Incentivi alla produzione di energia elettrica da impianti alimentati a biogas nelle imprese agricole)

  1. Al fine di dare continuità agli investimenti per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas e di favorire lo sviluppo dell'economia circolare in ambito agricolo, all'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

   «3-bis. Gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, con potenza elettrica non superiore a 500 kW e facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola, di allevamento, realizzati da imprenditori agricoli, anche in forma consortile, per almeno il 50 per cento da reflui e materie derivanti prevalentemente dalle aziende agricole realizzatrici, nel rispetto del principio di connessione ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, e per il restante 50 per cento da loro colture di secondo raccolto o da sottoprodotti di cui ai punti 2 e 3 della tabella 1.A dell'allegato 1 al decreto ministeriale del 23 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016, accedono a incentivi commisurati a quelli precedentemente previsti, a condizione dell'autoconsumo in sito dell'energia termica prodotta, a servizio dei processi aziendali.».
8.020. Spena, Nevi, Anna Lisa Baroni, Bond, Caon, Sandra Savino, Paolo Russo, Squeri, Pella, Martino.

ART. 9.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, capoverso comma 2, dopo le parole: comunità energetiche rinnovabili nazionali inserire le seguenti: , in accordo e coordinamento con l'amministrazione comunale in cui è localizzata la superficie o l'area di intervento,;

   b) dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Al comma 1 dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

   «b) la comunità è un soggetto di diritto autonomo, in cui l'amministrazione comunale ha potere di indirizzo e pianificazione e in cui l'esercizio dei poteri di controllo fa capo esclusivamente a persone fisiche, piccole e medie imprese, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le stesse amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto nazionale di statistica (di seguito: ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che sono situate nel territorio degli stessi comuni in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione di cui al comma 2, lettera a)»;

  2-ter. All'articolo 33 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «2-bis. Al fine di ottimizzare le configurazioni realizzate in attuazione del presente Capo, i gestori di servizi energetici e di gas comunicano annualmente ai comuni i dati relativi ai consumi di energia e di gas di tutte le utenze allacciate relative al territorio di competenza di ciascuna amministrazione comunale».
*9.1. Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Osnato, Albano, Bignami.
*9.2. Pella.
*9.3. Topo, De Luca, Sani, Buratti, Ciagà.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Al fine di sostenere l'approvvigionamento energetico nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, nonché promuovere l'autosufficienza energetica nei piccoli comuni, è istituito un fondo con una dotazione di 1,5 milioni di euro per ciascunoPag. 53 degli anni 2022 e 2023. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono indicate le modalità di erogazione delle risorse del fondo di cui al primo periodo.
  1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondere riduzione del Fondo di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.
9.5. Troiano.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Alle comunità energetiche rinnovabili e alle comunità energetiche dei cittadini di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, nonché alle cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica di cui all'articolo 4, primo comma, numero 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, non si applica il meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia, in riferimento all'energia elettrica immessa in rete da impianti fotovoltaici che beneficiano di premi fissi derivanti dal meccanismo del conto energia, non dipendenti dai prezzi di mercato o da impianti alimentati da fonte solare, idroelettrica, geotermica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
9.6. Plangger, Gebhard, Schullian, Emanuela Rossini.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il perseguimento della resilienza energetica nazionale, le Autorità di sistema portuale e le imprese concessionarie di aree e banchine ai sensi dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e dell'articolo 36 del codice della navigazione, possono, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo 6, comma 11, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, costituire una o più comunità energetiche rinnovabili ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, in coerenza con il documento di pianificazione energetica ed ambientale di cui all'articolo 4-bis della medesima legge n. 84 del 1994. Gli incentivi previsti dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, si applicano agli impianti da fonti rinnovabili inseriti in comunità energetiche rinnovabili costituite dai soggetti di cui al primo periodo, ai sensi del presente comma, anche se di potenza superiore a 1 MW.
*9.9. Topo.
*9.10. Rixi, Maccanti, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
*9.11. Ficara, Sut.
*9.12. Paita, Del Barba, Ungaro.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: le Autorità di sistema portuale aggiungere le seguenti: e le imprese concessionarie di aree e banchine ai sensi dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e dell'articolo 36 del codice della navigazione,.

  Conseguentemente, al medesimo comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: dalle Autorità di sistema portuale con le seguenti: dai soggetti di cui al primo periodo.
9.13. Lucaselli, Trancassini, Rampelli, Albano, Bignami, Osnato.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Resta comunque esclusa la possibilità di realizzare gli impianti nelle Pag. 54aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394.
9.14. Trano.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 2, i gestori aeroportuali possono costituire comunità energetiche rinnovabili, anche in deroga ai requisiti di cui al comma 2, lettere b) e c), dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e con facoltà, anche se di potenza superiore a 1 MW, di accedere ai regimi di sostegno del medesimo decreto legislativo anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, previo pagamento degli oneri di rete. Gli impianti a fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica di tali comunità devono essere realizzati all'interno dei sedimi aeroportuali nel rispetto delle linee guida ENAC per la realizzazione di impianti fotovoltaici. I piani di sviluppo aeroportuale di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, sono adeguati di conseguenza.
9.15. Gariglio, Bruno Bossio, Pizzetti, Andrea Romano, Cantini, Casu, Del Basso De Caro.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 5, comma 4, le parole: «pari o inferiore a 1 MW» sono sostituite dalle seguenti: «pari o inferiore a 3 MW»;

   b) all'articolo 31, comma 1, lettera b), le parole: «PMI» sono sostituite dalle seguenti: «imprese di qualunque limite dimensionale»;

   c) all'articolo 31, comma 1, la lettera c) è soppressa.
*9.20. Zucconi, Trancassini, Osnato, Albano, Bignami, Lucaselli, Rampelli.
*9.21. Giacometto, Porchietto, Squeri, Pella, Martino, Torromino, Sessa, Sorte, Benigni, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2.1), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «lunghezza non superiore a 10 chilometri» sono sostituite dalle seguenti: «lunghezza non superiore a 20 chilometri»;

   b) le parole: «dell'unità di produzione e dell'unità di consumo» sono sostitute dalle seguenti: «delle unità di produzione e delle unità di consumo, purché appartenenti alla medesima comunità energetica ai sensi dell'articolo 31».
9.19. Giacometto, Porchietto, Martino, Pella, Squeri, Torromino, Benigni, D'Attis, Paolo Russo, Sessa, Sorte.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Fondo di garanzia per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili)

  1. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di cui al piano europeo REPower EU per la produzione entro l'anno 2030 di almeno il 45 per cento dell'energia da fonti rinnovabili, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica è istituito un apposito Fondo denominato «Fondo di garanzia per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili», con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2023, di 20 milioni di euro per l'anno 2024, di 25 milioni di euro per l'anno 2025 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030. Il Fondo di cui al primo periodo ha l'obiettivo di garantire una parziale assicurazione ai crediti concessi dalle banche e da altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia per la realizzazione delle comunità energetiche rinnovabili previste dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, in attuazione della direttiva (UE) 2018/2021 e della direttiva (UE) 2019/944.Pag. 55
  2. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, sono stabiliti le modalità, i termini, i limiti e le condizioni per la concessione della garanzia. Il Gestore dei servizi energetici (GSE) assicura, anche attraverso il proprio sito istituzionale, adeguata informazione in merito alle disposizioni per l'accesso al Fondo. I soggetti ammessi alla garanzia sono le comunità di energia rinnovabile, i sistemi di autoconsumo collettivo individuati dalle norme di recepimento della direttiva UE 2018/2001 ovvero i soggetti che partecipano a tali configurazioni qualora finanzino impianti da mettere al servizio delle stesse.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2023, a 20 milioni di euro per l'anno 2024, a 25 milioni di euro per l'anno 2025 e a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
9.03. Muroni.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Fondo di garanzia per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili)

  1. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di cui al piano europeo REPower EU per la produzione entro l'anno 2030 di almeno il 45 per cento dell'energia da fonti rinnovabili, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica è istituito un apposito Fondo denominato «Fondo di garanzia per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili», con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2023, di 20 milioni di euro per l'anno 2024, di 25 milioni di euro per l'anno 2025 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030. Il Fondo di cui al primo periodo ha l'obiettivo di garantire una parziale assicurazione ai crediti concessi dalle banche e da altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia per la realizzazione delle comunità energetiche rinnovabili previste dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, in attuazione della direttiva (UE) 2018/2021 e della direttiva (UE) 2019/944.
  2. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, sono stabiliti le modalità, i termini, i limiti e le condizioni per la concessione della garanzia. Il Gestore dei servizi energetici (GSE) assicura, anche attraverso il proprio sito istituzionale, adeguata informazione in merito alle disposizioni per l'accesso al Fondo. I soggetti ammessi alla garanzia sono le comunità di energia rinnovabile, i sistemi di autoconsumo collettivo individuati dalle norme di recepimento della direttiva UE 2018/2001 ovvero i soggetti che partecipano a tali configurazioni qualora finanzino impianti da mettere al servizio delle stesse.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2023, a 20 milioni di euro per l'anno 2024, a 25 milioni di euro per l'anno 2025 e a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
9.042. Zanichelli.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Contributi per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili)

  1. Al fine di contribuire al raggiungimento dei nuovi obiettivi dell'Unione europea di emissioni zero entro il 2050 e di rafforzare la misura di cui alla Missione 2 Pag. 56«Rivoluzione verde e transizione ecologica», Componente 2 «Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile», Investimento 1.2 «Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo» del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica è istituito un fondo finalizzato all'erogazione di un contributo a fondo perduto, non superiore al 50 per cento delle spese sostenute, per la costituzione delle comunità energetiche rinnovabili e per gli investimenti effettuati dalle medesime comunità a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2030, con una dotazione, che ne costituisce limite di spesa, di 15 milioni di euro per l'anno 2022, di 20 milioni di euro per l'anno 2023, di 25 milioni di euro per l'anno 2024 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030.
  2. Alle risorse del fondo di cui al comma 1 possono accedere le pubbliche amministrazioni, le persone fisiche e le piccole e medie imprese situate nei comuni con popolazione fino a 50.000 abitanti e fino a 150.000 abitanti nelle regioni Lazio, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
  3. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, da emanare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità e le condizioni per l'accesso al Fondo e per la concessione dei contributi di cui al comma 1.
  4. Il Gestore dei servizi energetici (GSE) assicura, anche attraverso il proprio sito istituzionale, adeguata e tempestiva informazione in merito alle disposizioni di cui al medesimo comma 1.
  5. I soggetti proprietari di impianti a fonte rinnovabile, beneficiari dei crediti per gli incentivi ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, maturati a decorrere dal 1° gennaio 2021, possono cedere i crediti derivanti dall'ammissione alle tariffe incentivanti, trasferendo la titolarità dei crediti stessi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
  6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022, a 20 milioni di euro per l'anno 2023, a 25 milioni di euro per il 2024 e a 30 milioni ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
9.04. Vallascas.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Misure urgenti a sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili)

  1. Al fine di accelerare lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili nell'ottica di un celere raggiungimento degli obiettivi previsti dalla Missione 2, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza nonché di quelli definiti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), nell'ambito dell'attuale crisi energetica in atto, all'articolo 56 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

   1) al comma 3, le parole: «incentivi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «incentivi di cui all'articolo 1, comma 3, lettere a) e b)»;

   2) al comma 4, le parole: «con l'applicazione di una decurtazione percentuale della tariffa di riferimento, pari ad un'ulteriore riduzione di 5 punti percentuali rispetto a quella offerta dal produttore. Per gli impianti a registri, la tariffa di riferimento è ridotta di 3 punti percentuali» sono sostituite dalle seguenti: «senza l'applicazione di alcuna decurtazione percentuale della tariffa di riferimento».

   3) il comma 5 è abrogato.
*9.012. Muroni.

Pag. 57

*9.013. Mollicone.
*9.014. Lucchini, Patassini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Giaccone, Murelli, Caffaratto, Legnaioli.
*9.015. Pellicani, Braga, Buratti, Ciagà, Morassut, Morgoni, Pezzopane, Rotta.
*9.016. Ianaro.
*9.017. Lovecchio.
*9.018. Pastorino.
*9.019. D'Attis, Giacometto.
*9.020. Martino, Pella, Squeri.
*9.021. Moretto, Del Barba, Ungaro.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9.
(Disposizioni urgenti in materia di efficientamento energetico)

  1. All'articolo 7-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

   «5-bis. I soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che svolgono la propria attività di utilità sociale in aree o immobili localizzati all'interno di centri storici soggetti ai vincoli di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), e all'articolo 142, comma 1, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in deroga a quanto previsto dal citato articolo 119, possono sempre realizzare impianti solari fotovoltaici e termici e le opere funzionali alla connessione alla rete elettrica, al di fuori dell'area vincolata e in luoghi anche diversi da quello della propria attività o in aree e strutture non pertinenziali, anche di proprietà di terzi, accedendo alle agevolazioni e alle semplificazioni previste per la realizzazione degli interventi.».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2034, si provvede:

   a) quanto a 2 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

   b) quanto a 18 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 58-bis, comma 5, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.
9.024. Osnato, Trancassini, Bignami, Albano, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199)

  1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

   1) all'articolo 2, comma 1, lettera n), dopo le parole: «per il proprio consumo» sono inserite le seguenti: «ovvero per il consumo delle società controllate, della società controllante e delle società controllate dalla medesima controllante»;

   2) all'articolo 30, comma 1, lettera a), dopo le parole: «per il proprio consumo» sono aggiunte le seguenti: «ovvero per il consumo delle società controllate, della società controllante e delle società controllate dalla medesima controllante»;

   3) all'articolo 30, comma 1, lettera a), punto 2.2), dopo le parole: «lo stesso autoconsumatore» sono aggiunte le seguenti: «ovvero le società controllate, la società Pag. 58controllante e le società controllate dalla medesima controllante».
*9.025. Gariglio, Pizzetti, Andrea Romano, Casu, Bruno Bossio, Cantini, Del Basso De Caro.
*9.026. Braga, Pellicani, Buratti, Ciagà, Morassut, Morgoni, Pezzopane, Rotta.
*9.027. Paita, Del Barba, Ungaro.
*9.028. Giacometto, Martino, Torromino, Pella, Squeri, Polidori, Prestigiacomo, Porchietto, Cannizzaro.
*9.029. Pentangelo.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni in materia di promozione del biometano e degli altri biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti)

  1. In considerazione della complessità e delle tempistiche dei procedimenti autorizzatori per la realizzazione o conversione ed entrata in esercizio degli impianti di produzione di biometano e di biocarburanti diversi dal biometano, ulteriormente rallentati dalle sospensioni dei termini dei procedimenti amministrativi in corso e dai ritardi connessi con l'emergenza sanitaria, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 2 marzo 2018, emanato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2018, si applicano anche ai progetti relativi alla realizzazione o conversione di impianti di produzione di biometano e di biocarburanti diversi dal biometano per i quali al 31 dicembre 2022 sia stato rilasciato il provvedimento favorevole di valutazione di impatto ambientale ovvero il provvedimento di non assoggettamento a tale procedura.
  2. Le disposizioni di cui al citato decreto del Ministro dello sviluppo economico del 2 marzo 2018 si applicano, altresì, ai progetti per la realizzazione o conversione di impianti di produzione di biometano e di biocarburanti diversi dal biometano che siano oggetto di procedura ad evidenza pubblica, purché, alla data del 31 dicembre 2022, sia stato sottoscritto il contratto con l'amministrazione aggiudicatrice.
**9.030. Topo.
**9.031. Misiti.
**9.032. Fregolent, Del Barba, Ungaro.
**9.033. Porchietto, Giacometto, Squeri, Martino, Pella, Torromino.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Contributo per le imprese energeticamente efficienti)

  1. Al fine di promuovere lo sviluppo dell'efficienza energetica e la competitività, alle imprese che progettano e realizzano programmi per incrementare l'efficienza degli usi finali di energia che comportino una riduzione della propria intensità energetica pari ad almeno il 5 per cento è riconosciuto un contributo sotto forma di credito d'imposta, nel limite di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, nella misura massima consentita dal regolamento (UE) n. 651 del 2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, secondo un principio di progressività in ragione del livello di efficienza conseguito.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi.
  3. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalitàPag. 59 di riparto delle risorse e di accesso al contributo di cui al comma 1.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
9.034. Rampelli, Trancassini, Lucaselli, Albano, Bignami, Osnato.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni in materia di regolamentazione energetica mini impianti di compostaggio anaerobici ad alta efficienza)

  1. In deroga alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, le comunità energetiche costituite, in accordo di sussidiarietà circolare con l'ente gestore, possono, al fine di compensare l'intermittenza delle FER, produrre in cogenerazione alle utenze da mini impianti di compostaggio anaerobici ad alta efficienza energetica pari o inferiore a 100 kW di potenza elettrica nominale e pari o inferiore a 100 kW di potenza termica. Al fine di ottimizzare la valorizzazione ambientale, l'onere del conferimento, con obbligatorietà di tracciamento, ai mini impianti di compostaggio anaerobici è attribuito in via esclusiva alle comunità energetiche costituite previo accordo con l'ente gestore.
  2. Al fine di favorire procedimenti di economia circolare, la biomassa di fine lavorazione di cui al comma 1 può essere commercializzata per le attività agro-silvo-pastorali e tradizionali, previo possesso di certificazione biologica ai sensi del regolamento (UE) n. 848 del 2018. La scelta del prodotto commerciale deve ricadere tra quelli compresi nell'elenco di cui all'allegato 13, parte seconda, tabella 1, del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75.
9.039. Troiano.

ART. 10.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) all'articolo 23, comma 1, dopo la lettera g) sono inserite le seguenti:

   «g-bis) la relazione paesaggistica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2005 o la relazione paesaggistica semplificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31;

   g-ter) l'atto del competente soprintendente del Ministero della cultura relativo alla verifica preventiva di interesse archeologico di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.».

   b) dopo la lettera b), inserire le seguenti:

   b-bis) all'articolo 23, comma 2, le parole: «alle lettere da a) a e)» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1»;

   b-ter) all'articolo 23, il comma 3 è sostituito dal seguente:

   «3. Entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza di VIA l'autorità competente verifica la completezza della documentazione, con riferimento a quanto previsto al comma 1, l'eventuale ricorrere della fattispecie di cui all'articolo 32, comma 1, nonché l'avvenuto pagamento del contributo dovuto ai sensi dell'articolo 33. Qualora la documentazione risulti incompleta, l'autorità competente richiede al proponente la documentazione integrativa, assegnando un termine perentorio per la presentazione non superiore a trenta giorni. Qualora entro il termine assegnato il proponente non depositi la documentazione integrativa, ovvero qualora all'esito della nuova verifica, da effettuarsi da parte dell'autorità competente nel termine di quindici giorni, la documentazione risulti ancora incompleta, l'istanza si intende ritirataPag. 60 ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione. I termini di cui al presente comma sono perentori.»;

   c) dopo la lettera c), inserire la seguente:

   c-bis) all'articolo 27, comma 7, secondo periodo, dopo le parole: «Contestualmente può chiedere al proponente» sono inserite le seguenti: «, anche sulla base di quanto indicato dalla competente Direzione generale del Ministero della cultura,».
10.2. Braga, Pellicani, Buratti, Ciagà, Morassut, Morgoni, Pezzopane, Rotta.

  Al comma 1, lettera c), dopo le parole: all'articolo 25, comma 5, inserire le seguenti: secondo periodo, dopo le parole: «su istanza del proponente» sono inserite le seguenti: «corredata da una relazione esplicativa aggiornata che contenga i pertinenti riscontri in merito al contesto ambientale di riferimento e alle eventuali modifiche, anche progettuali, intervenute», e al medesimo comma 5,.
10.4. Federico, Daga, Deiana, D'Ippolito, Di Lauro, Maraia, Micillo, Terzoni, Traversi, Varrica, Zolezzi.

  Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere le seguenti:

   c-bis) all'articolo 25, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

   «5-bis. Per i progetti realizzati senza preventiva procedura di VIA, in quanto autorizzati antecedentemente alla data di scadenza del termine di recepimento della direttiva 85/335/CE, nel caso di cui all'articolo 29-quater, comma 7, secondo periodo, il riesame è disposto previa acquisizione del provvedimento di VIA»;

   c-ter) all'articolo 29-quater, comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di mutamento del contesto ambientale di riferimento o di pericolo per la salute pubblica causati da eventi atmosferici eccezionali o da calamità naturali, il riesame richiesto dal sindaco è sempre disposto.».
10.5. Dori.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) all'allegato II alla Parte Seconda, al punto 2), sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) dopo le parole: «impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW» sono aggiunte le seguenti: «, calcolata sulla base del solo progetto sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali impianti o progetti localizzati in aree contigue o che abbiano medesimo centro di interesse ovvero medesimo punto di connessione e per i quali è già in corso una valutazione di impatto ambientale o è già stato rilasciato un provvedimento di compatibilità ambientale»;

    b) dopo le parole: «impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW» sono aggiunte le seguenti: «, calcolata sulla base del solo progetto sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali impianti o progetti localizzati in aree contigue o che abbiano medesimo centro di interesse ovvero medesimo punto di connessione e per i quali è già in corso una valutazione di impatto ambientale o è già stato rilasciato un provvedimento di compatibilità ambientale».
*10.6. Mollicone.
*10.7. Ianaro, Benamati.
*10.8. Lovecchio.
*10.9. Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
*10.10. Pastorino.

Pag. 61

*10.11. D'Attis.
*10.12. Moretto, Del Barba, Ungaro.

ART. 11.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dopo la lettera n) è inserita la seguente:

   «n-bis) opere connesse: l'insieme delle opere di cui alle lettere m) e n)»;

  1-ter. Al comma 1 dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'alinea, dopo le parole: «senza incremento di area occupata» sono inserite le seguenti: «, ad eccezione della fattispecie di cui alla lettera d-bis),»;

   b) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

   «d-bis) opere connesse: interventi di adeguamento stradale ovvero di modifica, in riduzione o in aumento, entro una tolleranza massima del 20 per cento, del tracciato e delle caratteristiche dimensionali dei cavidotti interrati e delle tubazioni interrate. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano, altresì, alle modifiche del layout della sottostazione elettrica senza incremento di area occupata»;

  1-quater. Al comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo le parole: «senza incremento dell'area occupata» sono inserite le seguenti: «, ad eccezione della fattispecie di cui all'articolo 6-bis, comma 1, lettera d-bis)».
*11.7. Muroni.
*11.8. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.
*11.9. Sut, Lovecchio, Corneli.
*11.10. Frassini, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Lucchini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*11.11. Pastorino, Fassina.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al comma 9-bis dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo le parole: «Le medesime disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai progetti di nuovi impianti fotovoltaici» sono inserite le seguenti: «e alle relative opere connesse».
11.12. Pastorino.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Misure urgenti per incrementare la produzione di energia elettrica da biomassa)

  1. All'articolo 5-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo la parola: «biogas» sono aggiunte le seguenti: «e da biomasse»;

   b) al comma 2, dopo la parola: «biogas» sono aggiunte le seguenti: «e da biomasse»;

   c) alla rubrica, dopo la parola: «biogas» sono aggiunte le seguenti: «e da biomasse».
11.02. Zucconi, Lucaselli, Trancassini, Rampelli, Osnato, Bignami, Albano.

ART. 12.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 12.
(Disposizioni in materia di impianti di produzione di energia da fonti fossili)

  1. Per rispettare gli obiettivi di decarbonizzazione fissati dall'Unione europea e Pag. 62nel rispetto degli articoli 9, 32 e 42 della Costituzione sulla tutela della salute e dell'ambiente, l'articolo 5-bis del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, è abrogato.
12.1. Vianello, Trano, Raduzzi, Spessotto, Vallascas.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 3, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché i dati necessari per verificarne il confronto rispetto alle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale e ai livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili e i risultati del controllo delle emissioni ai fini degli accertamenti di cui all'articolo 29-decies, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
12.2. Federico, Daga, Deiana, D'Ippolito, Di Lauro, Maraia, Micillo, Terzoni, Traversi, Varrica, Zolezzi.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Misure per l'incremento della produzione nazionale di gas naturale)

  1. All'articolo 16 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, dopo le parole: «anche nel caso di concessioni improduttive o in condizione di sospensione volontaria delle attività» sono aggiunte le seguenti: «e considerando, anche ai fini dell'attività di ricerca, i soli vincoli già istituiti con legge.»;

   b) al comma 2, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Si applica, altresì, alle concessioni di coltivazione di idrocarburi poste nel tratto di mare compreso tra il 45° parallelo e il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po, a una distanza dalle linee di costa superiore a 9 miglia e aventi un potenziale minerario di gas per un quantitativo di riserva certa superiore ad una soglia di 150 milioni di metri cubi. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, è consentita la coltivazione delle concessioni di cui al periodo precedente per la durata di vita utile del giacimento a condizione che i titolari aderiscano effettivamente alle procedure di cui al comma 1 e previa presentazione di analisi tecnico-scientifiche e programmi dettagliati di monitoraggio e verifica dell'assenza di effetti di subsidenza da condurre sotto il controllo del Ministero della transizione ecologica.»;

   c) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

   «2-bis. Al fine di incrementare la produzione nazionale di gas naturale dedicata alle procedure di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è consentito il rilascio di nuove concessioni di coltivazione in zone di mare poste fra 9 e 12 miglia dalle linee di costa e dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette, limitatamente a siti aventi un potenziale minerario di gas per un quantitativo di riserva certa superiore ad una soglia di 150 milioni di metri cubi. I soggetti che acquisiscono la titolarità delle concessioni di cui al periodo precedente sono tenuti ad aderire alle procedure di cui al comma 1.»;

   d) al comma 3, dopo le parole: «realizzazione dei piani di interventi di cui al comma 2» sono inserite le seguenti: «, nonché quelli relativi al conferimento delle nuove concessioni di coltivazione di cui al comma 2-bis,».
12.07. Porchietto, Squeri, Giacometto, Martino, Pella, Torromino, Sessa, Sorte, Prestigiacomo, Benigni.

ART. 13.

  Sopprimerlo.
*13.1. Muroni.

Pag. 63

*13.2. Sarli, Suriano, Ehm, Benedetti.
*13.3. Trano.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 13.
(Gestione dei rifiuti a Roma e altre misure per il Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025)

  1. Il Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, limitatamente al periodo del relativo mandato e con riferimento al territorio di Roma Capitale, tenuto anche conto di quanto disposto dall'articolo 114, terzo comma, della Costituzione, esercita le competenze assegnate alle regioni ai sensi degli articoli 196 e 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare:

   a) previa intesa con la regione competente, predispone e adotta il piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale, che integra il piano regionale dei rifiuti, nel rispetto dei criteri di cui agli articoli 179 e 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e degli indirizzi del programma nazionale per la gestione dei rifiuti di cui all'articolo 198-bis, e le misure per incrementare la raccolta differenziata di cui all'articolo 205 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006;

   b) regolamenta le attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi, tassativamente nel rispetto dei criteri di priorità nella gestione dei rifiuti previsti dall'articolo 4 della direttiva 2008/98/CE, recepito dal comma 1 dall'articolo 179 del decreto legislativo n. 152 del 2006;

   c) entro novanta giorni dalla nomina di cui al comma 1, elabora e approva il piano per la bonifica delle aree inquinate definendo i tempi di intervento;

   d) nel rispetto del principio di «non arrecare un danno significativo», approva i progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, anche pericolosi, a esclusione degli impianti di incenerimento e co-incenerimento, assicura la realizzazione di tali impianti e autorizza le modifiche degli impianti esistenti, fatte salve le competenze statali di cui agli articoli 7, comma 4-bis, e 195, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 152 del 2006. Le modifiche agli impianti di trattamento meccanico (TM) e/o biologico (TMB) devono prevedere che la parte «secca» del rifiuto trattato debba essere finalizzata al riciclo e al recupero escludendo il successivo invio in impianti comunque denominati che prevedono la combustione di rifiuti o di qualsiasi forma di combustibili solidi secondari;

   e) previo espletamento di tutte le possibili operazioni legate alla prevenzione, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio dei rifiuti previste ai sensi del comma 1, lettere a), b) e c), dall'articolo 179 del decreto legislativo n. 152 del 2006, e su motivate esigenze espresse al Ministero della transizione ecologica, che possano giustificare le operazioni di cui alle lettere d) ed e) del comma 1 del citato articolo 179, autorizza l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, anche pericolosi, fatte salve le competenze statali di cui all'articolo 7, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006;

   f) al fine di migliorare il servizio di raccolta dei rifiuti e applicare il principio «chi inquina paga», pena decadenza dall'incarico di Commissario, entro il 30 giugno 2023 su tutto il territorio di Roma Capitale raggiunge almeno il 65 per cento di raccolta differenziata ai sensi dell'articolo 205 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e applica a tutte le utenze la tariffazione puntuale di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 20 aprile 2017.

  2. Ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 1 il Commissario straordinario, ove necessario, può provvedere a mezzo di ordinanza, sentita la regione Lazio, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al Pag. 64decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Le ordinanze adottate dal Commissario straordinario sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La regione Lazio si esprime entro il termine di quindici giorni dalla richiesta; decorso tale termine si procede anche in mancanza della pronuncia.
  3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Commissario straordinario e la regione Lazio, possono essere nominati uno o più subcommissari che abbiano comprovate esperienze nel miglioramento della gestione dei rifiuti urbani. Il Commissario straordinario si avvale di una struttura commissariale anche sulla base di apposite convenzioni con le amministrazioni pubbliche, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai subcommissari eventualmente nominati non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
  4. Dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  5. All'articolo 1, comma 423, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Per ogni intervento il programma dettagliato individua il cronoprogramma procedurale, il soggetto attuatore e la percentuale dell'importo complessivo lordo dei lavori che in sede di redazione o rielaborazione del quadro economico di ogni singolo intervento deve essere riconosciuta alla società “Giubileo 2025” di cui al comma 427. L'ammontare di tale percentuale è determinato in ragione della complessità e delle tipologie di servizi affidati alla società “Giubileo 2025” e non può essere superiore al 2 per cento dell'importo complessivo lordo dei lavori ovvero alla percentuale prevista dalla normativa applicabile tenuto conto delle risorse utilizzate a copertura dei suddetti interventi.».
  6. A partire dalla data di realizzazione del piano comunale di cui al comma 1, lettera a), ogni sei mesi il Commissario aggiorna le Camere con una relazione sullo stato della gestione dei rifiuti di Roma Capitale che deve prevedere, tra l'altro, le disposizioni adottate per conseguire la riduzione della produzione dei rifiuti pro capite, il miglioramento della raccolta differenziata, i progressi nell'aumento del riciclo dei materiali e di quanto previsto dalle lettere a), b), c), d), e) ed f) del medesimo comma 1.
13.4. Vianello, Trano, Raduzzi, Spessotto, Vallascas.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) all'alinea, dopo le parole: relativo mandato inserire le seguenti: , e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, e sostituire le parole: esercita le competenze assegnate alle regioni ai sensi degli articoli 196 e 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare con le seguenti: nel rispetto dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, esercita le competenze assegnate alle regioni ai sensi degli articoli 196 e 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come di seguito indicato;

   b) alla lettera a), sostituire le parole: dei criteri di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e con le seguenti: degli obiettivi ambientali di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, delle direttive 2008/98/CE, 2010/75/UE e 2003/87/CE e dei criteri di cui agli articoli 178, 179 e 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, fermi restando i criteri e i fabbisogni previsti dal piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR) della regione Lazio vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, adottato ai sensi dell'articolo 196 del decreto legislativo, n. 152 del 2006, nonché;

   c) alla lettera d), dopo le parole: anche pericolosi, inserire le seguenti: nel rispetto del piano di cui alla lettera a), e dopo la parola: esistenti inserire le seguenti: finalizzatePag. 65 a migliorare le prestazioni ambientali, diverse dalle modifiche sostanziali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera l-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 15.
13.5. Flati, Baldino, Bella, Daga, Salafia, Francesco Silvestri, Tuzi, Vignaroli, Sut, Federico.

  Apportare le seguenti modificazioni:

    1) al comma 1:

   a) all'alinea, dopo le parole: relativo mandato e con aggiungere la seguente: esclusivo e dopo le parole: della Costituzione, aggiungere le seguenti: nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, delle direttive (UE) 849/2018, 850/2018, 851/2018 e 852/2018 e degli articoli 13 e 17 del regolamento (UE) 2020/852,;

   b) alla lettera b), dopo le parole: gestione dei rifiuti aggiungere le seguenti: secondo i criteri di priorità di cui all'articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

   c) alla lettera d), dopo le parole: impianti esistenti aggiungere le seguenti: non sostanziali e dopo le parole: fatte salve aggiungere le seguenti: le previsioni del piano regionale di gestione dei rifiuti della regione Lazio di cui alla deliberazione del consiglio regionale 5 agosto 2020, n. 4, e;

   d) alla lettera e), dopo le parole: fatte salve aggiungere le seguenti: le disposizioni del piano regionale di gestione dei rifiuti della regione Lazio di cui alla deliberazione del consiglio regionale 5 agosto 2020, n. 4, e.

    2) sopprimere il comma 4.
13.22. Romaniello, Dori, Paolo Nicolò Romano, Siragusa, Menga.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, lettera a), sostituire le parole: di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e degli indirizzi del programma nazionale per la gestione dei rifiuti di cui all'articolo 198-bis del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006 con le seguenti: stabiliti dal piano regionale di gestione dei rifiuti della regione Lazio, degli obiettivi di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088, e di quelli di cui alla direttiva 2008/98/CE, nonché degli articoli 178, 179 e 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

   b) al comma 1, lettera d), dopo le parole: anche pericolosi, inserire le seguenti: fatto salvo quanto stabilito dal piano di gestione dei rifiuti di cui alla lettera a),;

   c) al comma 2, dopo le parole: di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, inserire le seguenti: dei criteri stabiliti dal piano regionale di gestione dei rifiuti della regione Lazio, degli obiettivi di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088, e di quelli di cui alla direttiva 2008/98/CE, degli articoli 178, 179 e 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,.
13.6. Fassina.

  Al comma 1, alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nel rispetto della sostenibilità ambientale, escludendo la costruzione di nuovi inceneritori per l'incenerimento dei rifiuti.
13.7. Sarli, Suriano, Ehm, Benedetti.

  Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

   d) nel rispetto del principio di «non arrecare un danno significativo», approva i progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, anche pericolosi, a esclusione degli impianti di incenerimento e co-incenerimento, assicura la realizzazione di tali impianti e autorizza le modifiche degli impiantiPag. 66 esistenti, fatte salve le competenze statali di cui agli articoli 7, comma 4-bis, e 195, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Le modifiche agli impianti di trattamento meccanico (TM) e/o biologico (TMB) devono prevedere che la parte «secca» del rifiuto trattato debba essere finalizzata al riciclo e al recupero, escludendo il successivo invio in impianti comunque denominati che prevedono la combustione di rifiuti o di qualsiasi forma di combustibili solidi secondari.
13.9. Vianello, Trano, Raduzzi, Spessotto, Vallascas.

  Al comma 1, lettera d), dopo le parole: nuovi impianti aggiungere le seguenti: di termovalorizzazione e.
13.11. Barelli, Calabria, Battilocchio, Spena, Marrocco, Polverini, Ruggieri, Giacomoni, Pella.

  Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

   e-bis) al fine di migliorare il servizio di raccolta dei rifiuti e applicare il principio «chi inquina paga», pena decadenza dall'incarico di Commissario, entro il 30 giugno 2023 su tutto il territorio di Roma Capitale raggiunge almeno il 65 per cento di raccolta differenziata ai sensi dell'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e applica a tutte le utenze la tariffazione puntuale di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 20 aprile 2017.
13.12. Vianello, Trano, Raduzzi, Spessotto, Vallascas.

  Sopprimere il comma 3.
13.13. Trancassini.

  Sopprimere il comma 4.
*13.15. Vianello, Trano, Raduzzi, Spessotto, Vallascas.
*13.16. Trancassini.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Proroga dell'agevolazione mediante credito d'imposta per l'acquisto di prodotti riciclati)

  1. Per incrementare il riciclaggio degli scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e supportare il settore industriale nel far fronte alla crisi energetica e al caro materiali, il credito d'imposta di cui al comma 73 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si applica anche per le spese sostenute in ciascuno degli anni 2021 e 2022 dalle imprese di cui all'allegato II della Comunicazione della Commissione UE 2012/C 158/04, nel limite massimo complessivo di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Ai fini dell'applicazione del presente comma non si applica il limite dell'importo massimo annuale per ciascun beneficiario di cui al comma 74 dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
13.09. Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

ART. 14.

  Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

   0a) all'articolo 119, comma 1, le parole: «sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2022,» sono soppresse.

Pag. 67

  Conseguentemente:

   al comma 1, lettera b), al numero 1) premettere il seguente:

    01) all'alinea, le parole: «, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024,» sono soppresse;

   dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Agli oneri di cui al comma 1, lettere 0a) e b), numero 01), valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2022 e in 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
14.1. Berardini.

  Al comma 1, alla lettera a) premettere le seguenti:

   0a) all'articolo 119, comma 4, le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2022»;

   0b) all'articolo 119, comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La detrazione di cui al periodo precedente si applica anche per l'installazione di elementi BIPV (building integrated photovoltaic) negli involucri degli edifici su facciate edili verticali ovvero per l'installazione di elementi in vetro fotovoltaico (VFV) su coperture o superfici orizzontali sopraelevate.».

  Conseguentemente, al medesimo comma 1:

   alla lettera a), sostituire le parole: 31 dicembre 2022 con le seguenti: 31 dicembre 2023 e le parole: 30 settembre con le seguenti: 31 ottobre;

   dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:

   a-bis) all'articolo 119, comma 8-bis, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025. Per gli interventi effettuati dalle cooperative di cui al comma 9, lettera d), per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023»;

   a-ter) all'articolo 119, comma 8-bis, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Con esclusivo riferimento agli interventi effettuati su unità immobiliari dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), per il cui affidamento è necessario ricorrere alle procedure selettive pubbliche di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2026, nella misura del 110 per cento, a condizione che alla data del 31 dicembre 2023 siano stati pubblicati i relativi bandi. Per gli interventi di cui all'articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, nella misura del 110 per cento.»;

   a-quater) all'articolo 119, comma 9, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

   «c-bis) gli immobili posseduti e utilizzati dalle istituzioni, comunque denominate, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, già disciplinate dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, nonché dalle aziende pubbliche di servizio alla persona derivanti da trasformazione di altri enti»;

   a-quinquies) all'articolo 119, dopo il comma 9-ter è aggiunto il seguente:

   «9-quater. Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121, il beneficio spettante sull'imposta sul valore aggiunto non detraibile, anche parzialmente, di cui al comma 9-ter, è calcolato con l'applicazione della percentuale di detrazione media dei tre anni precedenti, Pag. 68salvo conguaglio alla fine dell'anno da eseguirsi:

   a) in presenza di una effettiva percentuale di detrazione inferiore a quella utilizzata per la predetta opzione, attraverso l'utilizzo diretto dell'ulteriore ammontare agevolabile che ne risulta secondo le ordinarie modalità e termini;

   b) in presenza di una effettiva percentuale di detrazione superiore a quella utilizzata per la predetta opzione, attraverso il riversamento del credito corrispondente al minor ammontare agevolabile che ne risulta entro trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

  Nei casi di cui al periodo precedente, non trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.»;

   alla lettera b), numero 1), dopo le parole: decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, inserire le seguenti: e delle imprese individuate dal decreto ministeriale del 18 aprile 2005, nonché a tutti i soggetti in possesso di partita IVA che nell'anno precedente a quello di acquisizione del credito abbiano depositato un bilancio uguale o superiore a 50.000 euro;

   alla lettera b), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ; la cessione del credito, intero o frazionato, è sempre consentita, altresì, alle aziende con partecipazioni azionarie detenute dal Ministero dell'economia e delle finanze;

   alla lettera b), numero 2), dopo le parole: decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, inserire le seguenti: e delle imprese individuate dal decreto ministeriale del 18 aprile 2005, nonché di tutti i soggetti in possesso di partita IVA che nell'anno precedente a quello di acquisizione del credito abbiano depositato un bilancio uguale o superiore a 50.000 euro;

   dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

   b-bis) all'articolo 121, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La quota di crediti d'imposta maturata dai fornitori per sconti sul corrispettivo dovuto, praticati in relazione a spese sostenute nell'anno 2021, e non utilizzata dagli stessi nell'anno 2022 è usufruita anche negli anni successivi.»;

   b-ter) all'articolo 121, comma 1-quater, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il divieto di cessione parziale, di cui al primo periodo si intende riferito all'importo delle singole rate annuali in cui è stato suddiviso il credito ceduto da ciascun soggetto titolare della detrazione che non potranno essere oggetto di cessione parziale o in più soluzioni.»;

   b-quater) all'articolo 121, dopo il comma 1-quater sono aggiunti i seguenti:

   «1-quinquies. Alle banche e agli intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, alle società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero alle imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, cessionarie dei crediti d'imposta di cui al comma 2 per cessioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2022, è consentito utilizzare detti crediti anche al fine di sottoscrivere le emissioni di Buoni del Tesoro Poliennali a partire dal 1° gennaio 2027 con scadenza non inferiore ad anni dieci.
   1-sexies. Al fine di agevolare la riqualificazione energetica del patrimonio abitativo relativo all'edilizia residenziale pubblica, per gli interventi di cui al comma 2, eseguiti dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing e realizzati su immobili di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, Cassa depositi e prestiti SpA è equiparataPag. 69 ai soggetti abilitati per l'opzione per la cessione ovvero per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali di cui al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo».

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Il termine del 29 aprile 2022, di cui all'articolo 10-quater, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, relativo alla comunicazione per l'esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o cessione del credito di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è differito al 15 ottobre 2022.
14.5. Bitonci, Gusmeroli, Lucchini, Claudio Borghi, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Al comma 1, alla lettera a) premettere le seguenti:

   0a) all'articolo 119, comma 4, le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2022»;

   0b) all'articolo 119, comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La detrazione di cui al periodo precedente si applica anche per l'installazione di elementi BIPV (building integrated photovoltaic) negli involucri degli edifici su facciate edili verticali, ovvero per l'installazione di elementi in vetro fotovoltaico (VFV) su coperture o superfici orizzontali sopraelevate.».

  Conseguentemente, al medesimo comma 1:

   alla lettera a), sostituire le parole: 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori con le seguenti: 31 ottobre 2022 siano sostenute le spese;

   dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

   a-bis) all'articolo 119, comma 8-bis, il terzo periodo è sostituito dai seguenti: «Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025. Per gli interventi effettuati dalle cooperative di cui al comma 9, lettera d), per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023.»;

   a-ter) all'articolo 119, comma 8-bis, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Con esclusivo riferimento agli interventi effettuati su unità immobiliari dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), per il cui affidamento è necessario ricorrere alle procedure selettive pubbliche di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2026, nella misura del 110 per cento, a condizione che alla data del 31 dicembre 2023 siano stati pubblicati i relativi bandi. Per gli interventi di cui all'articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, nella misura del 110 per cento.»;

   alla lettera b), numero 1), dopo le parole: decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, aggiungere le seguenti: e delle imprese individuate dal decreto ministeriale del 18 aprile 2005, nonché di tutti i soggetti in possesso di partita IVA che nell'anno precedente a quello di acquisizione del credito abbiano depositato un bilancio uguale o superiore a 50.000 euro;

   alla lettera b), numero 2), dopo le parole: decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, aggiungere le seguenti: e delle imprese individuate dal decreto ministeriale Pag. 70del 18 aprile 2005, nonché di tutti i soggetti in possesso di partita IVA che nell'anno precedente a quello di acquisizione del credito abbiano depositato un bilancio uguale o superiore a 50.000 euro;

   dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

   b-bis) all'articolo 121, comma 1-quater, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il divieto di cessione parziale di cui al primo periodo si intende riferito all'importo delle singole rate annuali in cui è stato suddiviso il credito ceduto da ciascun soggetto titolare della detrazione che non potranno essere oggetto di cessione parziale o in più soluzioni.»;

   b-ter) all'articolo 121, dopo il comma 1-quater sono inseriti i seguenti:

   «1-quinquies. In deroga agli articoli e commi che precedono alle banche e agli intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, alle società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero alle imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, cessionarie dei crediti d'imposta di cui al comma 2 per cessioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, è consentito utilizzare detti crediti anche al fine di sottoscrivere le emissioni di Buoni del Tesoro Poliennali a decorrere dal 1° gennaio 2027 con scadenza non inferiore ad anni dieci.
   1-sexies. Al fine di agevolare la riqualificazione energetica del patrimonio abitativo relativo all'edilizia residenziale pubblica, per gli interventi di cui al comma 2, eseguiti dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing e realizzati su immobili di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, Cassa depositi e prestiti SpA è equiparata ai soggetti abilitati per l'opzione per la cessione ovvero per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali di cui al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo.»;

   b-quater) all'articolo 121, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La quota di crediti d'imposta maturata dai fornitori per sconti sul corrispettivo dovuto, praticati in relazione a spese sostenute nell'anno 2021, e non utilizzata dagli stessi nell'anno 2022 è usufruita anche negli anni successivi.».
14.4. Masi, Benamati, Squeri, Fassina, Scanu, Gagliardi, Federico, Pellicani, Timbro, Grimaldi, Fragomeli, Pastorino, Torto, Navarra, Terzoni, Bonomo, Martinciglio, Zardini, Gavino Manca, Caso, Zanichelli, Cancelleri, Gabriele Lorenzoni, Scerra, Currò, Buompane, Faro, Gallo, Flati, Sut, Braga, Fraccaro, Nardi, Boccia, Buratti, De Micheli, Topo, Sani, Serracchiani, Prestipino, Carla Cantone, Morani, Melilli, Pezzopane, Casu, Verini, Fiano, De Filippo, Ciampi, Piccoli Nardelli, Pollastrini, Mura, Cantini, Carnevali, De Luca, Berlinghieri, Bruno Bossio, Cenni, Frailis, Andrea Romano, Lorenzin, Fassino.

  Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

   0a) all'articolo 119, comma 4, primo periodo, dopo le parole: «30 giugno 2022» è inserito il seguente periodo: «Per gli acquirenti delle unità immobiliari che alla data del 30 giugno 2022 abbiano sottoscritto un contratto preliminare di vendita dell'immobile regolarmente registrato, che abbiano versato acconti mediante il meccanismo dello sconto in fattura e maturato il relativo credito d'imposta, che abbiano ottenuto la dichiarazione di ultimazione dei lavori strutturali, che abbiano ottenuto il collaudo degli stessi e l'attestazione del collaudatore statico che asseveri il raggiungimento della riduzione del rischio sismico e che l'immobile sia accatastato almeno in Pag. 71categoria F/4, l'atto definitivo di compravendita può essere stipulato anche oltre il 30 giugno 2022, ma comunque entro il 31 dicembre 2022.».
14.6. Mancini, Nardi.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) all'articolo 119, comma 8-bis, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023.».
14.15. Vianello, Trano, Raduzzi, Spessotto, Vallascas.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: all'articolo 119, comma 8-bis, il secondo periodo con le seguenti: all'articolo 119, comma 8-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al primo periodo, le parole: «comma 9, lettera d-bis)» sono sostituite dalle seguenti: «comma 9, lettere d-bis) ed e)»;

    2) il secondo periodo;

  Conseguentemente all'articolo 58, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

  4-bis. A ulteriore copertura degli oneri di cui al comma 4, derivanti dall'attuazione dell'articolo 14, si provvede:

   a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2022, a 150 milioni di euro per l'anno 2023, a 180 milioni di euro per l'anno 2024 e a 130 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

   b) quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2022, a 110 milioni di euro per l'anno 2023, a 130 milioni di euro per l'anno 2024 e a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
14.16. Barelli, Martino, Pella, Versace, Squeri, Giacomoni, Giacometto, Prestigiacomo, Porchietto, Torromino, Polidori, Sessa, Sorte.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 31 dicembre 2022 con le seguenti: 31 dicembre 2023 e le parole: 30 settembre 2022 con le seguenti: 31 dicembre 2022.
*14.20. Trancassini, Lucaselli, Osnato, Bignami, Albano, Rampelli, Ciaburro.
*14.21. Lucaselli, Trancassini, Rampelli, Albano, Bignami, Osnato, Ciaburro.
*14.23. Frassini, Cavandoli, Gusmeroli, Patassini, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Paternoster, Cantalamessa, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
*14.24. Mazzetti, Mandelli, Giacometto.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 30 settembre 2022 con le seguenti: 31 dicembre 2022.
**14.30. Osnato, Albano, Bignami, Lucaselli, Rampelli, Trancassini, Ciaburro.
**14.31. Scanu, Gagliardi.
**14.32. Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Bordonali.
**14.34. Giacometto, Pella, Martino, Squeri, Polidori, Prestigiacomo, Porchietto, Torromino.

Pag. 72

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: siano stati effettuati lavori con le seguenti: siano sostenute le spese.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1:

   alla lettera b), numero 1), dopo le parole: decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, aggiungere le seguenti: e delle imprese individuate dal decreto ministeriale del 18 aprile 2005,;

   alla lettera b), numero 2), dopo le parole: decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, aggiungere le seguenti: e delle imprese individuate dal decreto ministeriale del 18 aprile 2005;

   dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

   b-bis) all'articolo 121, il comma 1-quater è sostituito dal seguente: «1-quater. I crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), possono formare oggetto di cessioni integrali o parziali di una o più singole annualità, anche successivamente alla prima comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle entrate effettuata con le modalità previste dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 7. A tal fine, al credito è attribuito un codice identificativo da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni, secondo le modalità previste dal provvedimento di cui al primo periodo.»;

   b-ter) all'articolo 121, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La quota di crediti d'imposta maturata dai fornitori per sconti sul corrispettivo dovuto, praticati in relazione a spese sostenute nell'anno 2021, e non utilizzata dagli stessi nell'anno 2022 è usufruita anche negli anni successivi.»;

   b-quater) all'articolo 121, comma 6, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La responsabilità solidale di cui al presente comma non si applica alle banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, alle società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero alle imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in qualità di soggetti cessionari dei crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b). Ai soggetti di cui al precedente periodo si applica il comma 4 del presente articolo»;

   b-quinquies) all'articolo 121, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente: «6-bis. In deroga agli articoli e commi che precedono alle banche e agli intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, alle società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero alle imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, cessionarie dei crediti d'imposta di cui al comma 2 per cessioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, è consentito utilizzare detti crediti al termine di ciascun periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 e comunque non oltre quello in corso al 31 dicembre 2027 al fine di sottoscrivere le emissioni di Buoni del Tesoro Poliennali a partire dal 1° gennaio 2023 con scadenza non inferiore ad anni cinque».

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. All'articolo 10-quater del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole: «29 aprile 2022» sono sostituite dalle seguenti: «15 settembre 2022».
  1-ter. All'articolo 29-bis del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con Pag. 73modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, il comma 3 è abrogato.
  1-quater. Al decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) l'articolo 10-bis è abrogato;

   b) l'articolo 23-bis è abrogato.

  1-quinquies. Le detrazioni per lavori edili maturate dalle imprese di qualsiasi natura e misura, comprese quelle per cui è stata esercitata l'opzione per la trasformazione in credito d'imposta cedibile ovvero in contributo riconosciuto attraverso lo sconto in fattura di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
14.35. Terzoni, Sut, Martinciglio, Masi, Fraccaro, Alemanno, Carabetta, Chiazzese, Giarrizzo, Orrico, Palmisano, Perconti, Federico, Daga, Deiana, D'Ippolito, Di Lauro, Maraia, Micillo, Traversi, Varrica, Zolezzi, Serritella, Torto, Grimaldi, Olgiati.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) all'articolo 119, comma 13, lettera b), dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Ai fini dell'applicazione del periodo precedente, l'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017, come modificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 24 del 9 gennaio 2020, si applica anche alle istanze presentate anteriormente al 16 gennaio 2020, data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 24 del 2020.».
14.54. Boccia, Fragomeli, Buratti, Ciagà, De Micheli, Sani, Topo.

  Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

   b) l'articolo 121 è sostituito dal seguente:

«Art. 121.
(Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali)

   1. I soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, spese per gli interventi elencati al comma 4 possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:

   a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;

   b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

   2. L'opzione di cui al comma 1 può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Ai fini del presente comma, per gli interventi di cui all'articolo 119 gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento.
   3. Per le spese relative agli interventi elencati nel comma 4, in caso di opzione di cui al comma 1:

   a) il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto Pag. 74legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997;

   b) i tecnici abilitati asseverano la congruità delle spese sostenute secondo le disposizioni dell'articolo 119, comma 13-bis. Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al comma 2 anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni e delle asseverazioni di cui al presente comma, sulla base dell'aliquota prevista dalle singole detrazioni fiscali spettanti in relazione ai predetti interventi. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle opere già classificate come attività di edilizia libera ai sensi dell'articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2018, o della normativa regionale, e agli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell'edificio, fatta eccezione per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

   4. In deroga all'articolo 14, commi 2-ter, 2-sexies e 3.1, e all'articolo 16, commi 1-quinquies, terzo, quarto e quinto periodo, e 1-septies, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano per le spese relative agli interventi di:

   a) recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a), b) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

   b) efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119 del presente decreto;

   c) adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 4 dell'articolo 119 del presente decreto;

   d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all'articolo 1, commi 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

   e) installazione di impianti fotovoltaici di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 119 del presente decreto;

   f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 8 dell'articolo 119 del presente decreto;

   g) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-ter del presente decreto.

   5. I crediti d'imposta di cui al presente articolo sono utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. Il credito d'imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge Pag. 7531 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
   6. Ai fini del controllo, si applicano, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. I fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto. L'Agenzia delle entrate nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo procede, in base a criteri selettivi e tenendo anche conto della capacità operativa degli uffici, alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta di cui al comma 1 del presente articolo nei termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 27, commi da 16 a 20, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
   7. Qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti dei soggetti di cui al comma 1. L'importo di cui al periodo precedente è maggiorato degli interessi di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e delle sanzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
   8. Il recupero dell'importo di cui al comma 5 è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario di cui al comma 1, ferma restando, in presenza di concorso nella violazione, oltre all'applicazione dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell'importo di cui al comma 5 e dei relativi interessi.
   9. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle relative all'esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
   10. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai soggetti che sostengono, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025, spese per gli interventi individuati dall'articolo 119».
14.55. Villarosa.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) all'articolo 121, comma 1:

    1) all'alinea le parole: «e 2024» sono soppresse;

    2) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

   «a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;»;

    3) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

   «b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;»;

    4) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

   «b-bis) i soggetti che sostengono, nell'anno 2024, spese per gli interventi elencati Pag. 76al comma 2 possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:

    i) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima; alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sempre consentita la cessione a favore dei clienti professionali privati di cui all'articolo 6, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione;

    ii) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 ferma restando l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima; alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sempre consentita la cessione a favore dei clienti professionali privati di cui all'articolo 6, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione.».
14.56. Villarosa.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con le seguenti:

   b) all'articolo 121:

    1) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

   «a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito, anche parziale, ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;»;

    2) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

   «b) per la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione, anche parziale, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari;»;

Pag. 77

   c) il comma 1-quater è abrogato;

   d) il terzo periodo del comma 3 è sostituito dal seguente: «La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.».
14.57. Raduzzi, Trano, Vianello, Spessotto, Vallascas.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) all'articolo 121, comma 1:

    1) alla lettera a), le parole «alle banche in relazione ai crediti per i quali è esaurito il numero delle possibili cessioni sopra indicate, è consentita un'ulteriore cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente, senza facoltà di ulteriore cessione» sono sostituite dalle seguenti: «alle banche è sempre consentita la cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente con facoltà di successiva cessione»;

    2) alla lettera b), le parole «alle banche, in relazione ai crediti per i quali è esaurito il numero delle possibili cessioni sopra indicate, è consentita un'ulteriore cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente, senza facoltà di ulteriore cessione» sono sostituite dalle seguenti: «alle banche è sempre consentita la cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente con facoltà di successiva cessione».
14.58. Raduzzi, Vianello, Trano, Spessotto, Vallascas.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: è sempre consentita la cessione a favore dei clienti professionali privati di cui all'articolo 6, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione con le seguenti: è sempre consentita la cessione a favore dei clienti che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, da almeno cinque anni, senza facoltà di ulteriore cessione.

  Conseguentemente, al numero 2) del medesimo comma 1, lettera b), sostituire le parole: è sempre consentita la cessione a favore dei clienti professionali privati di cui all'articolo 6, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione con le seguenti: è sempre consentita la cessione a favore dei clienti che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, da almeno cinque anni, senza facoltà di ulteriore cessione.
14.60. Scanu, Berardini, Gagliardi.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, aggiungere le seguenti: nonché ad imprese che nell'anno precedente a quello di acquisizione del credito abbiano superato due dei limiti indicati nell'articolo 2435-bis, primo comma, del codice civile,.

  Conseguentemente, al numero 2) del medesimo comma 1, lettera b), dopo le parole: decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, aggiungere le seguenti: nonché ad imprese che nell'anno precedente a quello di acquisizione del credito abbiano superato due dei limiti indicati nell'articolo 2435-bis, primo comma, del codice civile,.
*14.63. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.
*14.64. Osnato, Bignami, Lucaselli, Albano, Rampelli, Trancassini.
*14.65. Gagliardi, Scanu.
*14.66. Terzoni, Sut, Martinciglio, Serritella.

Pag. 78

*14.67. Frassini, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bordonali, Binelli.
*14.68. Pastorino, Fassina.
*14.69. D'Attis, Paolo Russo, Mandelli, Pella, Cannizzaro, Prestigiacomo, Giacomoni, Giacometto.
*14.70. Moretto, Marco Di Maio, Del Barba, Ungaro.
*14.71. Del Barba, Ungaro.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione con le seguenti: capogruppo, con facoltà di successiva cessione del credito, anche parziale, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

  Conseguentemente, al numero 2) del medesimo comma 1, lettera b), sostituire le parole: capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione con le seguenti: capogruppo, con facoltà di successiva cessione, anche parziale, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.
14.74. Raduzzi.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per i soli crediti derivanti da interventi di cui al comma 2 per i quali la richiesta del titolo edilizio, ove necessario, sia stata presentata antecedentemente all'entrata in vigore del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, alle banche è sempre consentita la cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente, con facoltà di successiva cessione.

  Conseguentemente, al numero 2) del medesimo comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per i soli crediti derivanti da interventi di cui al comma 2 per i quali la richiesta del titolo edilizio, ove necessario, sia stata presentata antecedentemente all'entrata in vigore del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, alle banche è sempre consentita la cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente, con facoltà di successiva cessione.
14.77. Raduzzi, Vianello, Trano, Spessotto, Vallascas.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

    2-bis) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

   «b-bis) le disposizioni introdotte dall'articolo 28 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, hanno effetto esclusivamente sui crediti generati da interventi previsti dall'articolo 119 del presente decreto a decorrere dal 7 febbraio 2022.».
14.78. Villarosa.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) all'articolo 121, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La quota di crediti d'imposta maturata dai fornitori per sconti sul corrispettivo dovuto, praticati in relazione a spese sostenute nell'anno 2021, e non utilizzata dagli stessi nell'anno 2022 è usufruita anche negli anni successivi.».
*14.90. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.
*14.91. Bignami, Lucaselli, Albano, Osnato, Trancassini, Rampelli, Ciaburro.
*14.92. Gagliardi, Scanu.

Pag. 79

*14.93. Terzoni, Sut, Martinciglio, Serritella.
*14.94. Gusmeroli, Bitonci, Lucchini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*14.95. Vanessa Cattoi, Frassini, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Lucchini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bordonali, Binelli.
*14.96. Prestigiacomo, Mandelli, Pella, Cannizzaro, D'Attis, Paolo Russo, Giacometto, Giacomoni.
*14.97. Moretto, Marco Di Maio, Del Barba, Ungaro.
*14.98. Del Barba, Ungaro.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) all'articolo 121, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

   «3-bis. In deroga al comma 3, le quote di credito d'imposta in scadenza nell'anno 2022 e non utilizzate possono essere usufruite fino al 31 dicembre 2023.».
14.99. Dal Moro, Fragomeli.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) all'articolo 121, dopo il comma 7, è inserito il seguente:

   «7.1. In caso di maturazione fraudolenta del credito, generato su lavori pur non effettuati ma finalizzato comunque alla cessione dello stesso, al soggetto beneficiario incolpevole di cui al comma 1 non si applica la sanzione prevista dall'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Nei casi di cui al periodo precedente, il soggetto beneficiario incolpevole di cui al comma 1 può richiedere la revoca/annullamento della cessione tramite la piattaforma dell'Agenzia delle entrate, allegando idonea documentazione comprovante la propria estraneità rispetto all'operazione e la non corrispondenza al vero dell'asseverazione dei lavori in forza della quale la cessione è stata eseguita. Nei casi di cui al presente comma, e laddove si presume che i crediti siano stati ceduti in modo irregolare, i termini per poter beneficiare dei crediti di cui all'articolo 119 sono sospesi fino alla conclusione degli accertamenti da parte delle autorità competenti. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma.».
14.80. Novelli, Pella, Mazzetti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013 n. 90, le parole: «entro trenta mesi dalla data di conclusione dei lavori» sono sostituite dalle seguenti: «entro diciotto mesi dalla data di deposito del collaudo statico».
14.116. Federico.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Ai soggetti di cui all'articolo 121, comma 1, del decreto-legge 9 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il cui credito fiscale sia stato ceduto in modo irregolare, si applica la disposizione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
14.115. Sut, Corneli.

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  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di favorire la cessione dei crediti d'imposta di cui all'articolo 121 comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificate dal comma 1, lettera b), del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili promuovono, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la stipula di uno specifico accordo tra i Ministeri medesimi, l'Associazione bancaria italiana, gli investitori professionali e le organizzazioni imprenditoriali, volto ad accelerare la circolazione dei crediti d'imposta, garantendo la sostenibilità del mercato delle cessioni per il sistema creditizio e individuando le misure di tutela dell'affidabilità dei cedenti.
*14.133. Sut, Serritella, Corneli.
*14.134. D'Attis, Pella.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al comma 3 dell'articolo 29-bis del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, le parole: «a partire dal 1° maggio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «a partire dal 18 febbraio 2022».
14.122. Raduzzi, Vianello, Trano, Spessotto, Vallascas.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 3, comma 1, lettera d), sesto periodo, le parole: «dell'articolo 142» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 136 e 142, fatte salve le specifiche prescrizioni d'uso adottate ai sensi degli articoli da 138 a 141 del codice stesso,»;

   b) all'articolo 10, comma 1, lettera c), le parole: «dell'articolo 142» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 136 e 142, fatte salve le specifiche prescrizioni d'uso adottate ai sensi degli articoli da 138 a 141».
14.113. Federico.

  Al comma 2, sostituire le parole: Agli oneri derivanti dal presente articolo con le seguenti: Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1.

  Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  2-bis. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica fissati dall'Unione europea, dell'interesse pubblico alla riduzione dei consumi energetici, della salvaguardia dei livelli di occupazione e della salvaguardia dell'affidamento degli operatori economici ai progetti di efficienza energetica che hanno avuto accesso al meccanismo dei titoli di efficienza energetica (TEE) di cui alle linee guida dell'Allegato A alla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas del 27 ottobre 2011 – EEN 9/11 e al decreto ministeriale 28 dicembre 2012, in relazione ai quali il Gestore dei servizi energetici (GSE) ha adottato, all'esito di procedimenti avviati oltre il termine di diciotto mesi dalla loro approvazione, provvedimenti di annullamento o decadenza comunque denominati, si applicano le seguenti disposizioni:

   a) previa istanza del soggetto proponente, i progetti oggetto di annullamento o decadenza comunque denominati, sono riammessi al meccanismo di incentivazione con una decurtazione del 10 per cento dei TEE originariamente previsti per l'intero periodo della vita utile;

   b) il GSE, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza da parte del soggetto proponente, ricalcola i TEE spettanti per ciascun progetto e provvede al recupero di quelli già emessi in eccesso compensandoli, Pag. 81ove possibile, con quelli ancora da emettere;

   c) ove la compensazione di cui alla precedente lettera b) non sia possibile, il soggetto proponente sceglie se restituire i TEE già in suo possesso o versare il corrispondente controvalore economico pari ai prezzi di mercato medi ponderati annui di ciascun anno di emissione, calcolati come media dei prezzi medi ponderati registrati dal GME nelle sessioni di mercato relative ai rispettivi anni di emissione dei TEE oggetto di provvedimenti di annullamento o decadenza comunque denominati. La restituzione dei TEE o del controvalore economico avviene, pena la decadenza dal regime di riammissione di cui al presente comma, entro centoventi giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del GSE del numero di TEE da restituire;

   d) le disposizioni del presente comma non si applicano ai casi in cui l'accesso al meccanismo dei certificati bianchi sia dipeso da condotte penalmente rilevanti, accertate con sentenza passata in giudicato;

   e) l'accesso al regime previsto dal presente comma comporta la rinuncia agli eventuali giudizi proposti avverso i provvedimenti di decadenza o annullamento sopra indicati;

   f) le disposizioni del presente comma si applicano con effetto retroattivo anche ai procedimenti già avviati e ai provvedimenti già adottati prima della data di entrata in vigore del presente decreto;

   g) le disposizioni del presente comma si applicano, su richiesta dell'interessato, con effetto retroattivo anche a tutte le istanze già presentate al GSE secondo le modalità indicate dall'articolo 56, comma 8, del decreto-legge del 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

   h) l'accesso al regime previsto dal presente comma comporta la rinuncia a tutte le istanze già presentate al GSE secondo le modalità indicate dall'articolo 56, comma 8, del decreto-legge del 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nonché alle eventuali impugnazioni giurisdizionali ancora pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
*14.135. Sut, Corneli.
*14.136. Martino, Pella, Squeri, Polidori, Prestigiacomo, Cannizzaro, Torromino, Porchietto, Giacometto.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. All'articolo 7-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

   «5-bis. I soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che svolgono la propria attività di utilità sociale in aree o immobili localizzati all'interno di centri storici soggetti ai vincoli di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), e all'articolo 142, comma 1, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in deroga a quanto previsto dal citato articolo 119, possono sempre realizzare impianti solari fotovoltaici e termici e le opere funzionali alla connessione alla rete elettrica, al di fuori dell'area vincolata e in luoghi anche diversi da quello della propria attività o in aree e strutture non pertinenziali, anche di proprietà di terzi, accedendo alle agevolazioni e alle semplificazioni previste per la realizzazione degli interventi».

  2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, valutati in 1,62 milioni di euro per l'anno 2023, in 3,53 milioni di euro per l'anno 2024, in 4,73 milioni di euro per l'anno 2025, in 5,78 milioni di euro per l'anno 2026, in 4,11 milioni di euro per l'anno 2027, in 2,16 milioni di euro per l'anno 2028 e in 1,01 milioni di euro per l'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Pag. 82

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: dal presente articolo con le seguenti: dal comma 1.
14.138. Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Cestari, Patassini, Paternoster, Lucchini, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Fondo a sostegno di interventi per la realizzazione di infrastrutture elettriche per l'integrazione delle tecnologie di ricarica dei veicoli e per l'acquisto e l'installazione di dispositivi per la ricarica in ambito residenziale)

  1. In aggiunta agli incentivi alla diffusione delle infrastrutture di ricarica già previsti dall'articolo 74, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dall'articolo 119, comma 8, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché alle risorse del PNRR destinate alle infrastrutture di ricarica pubblica fast e ultra-fast, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica è istituito un fondo, con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato all'erogazione di contributi per la realizzazione di infrastrutture elettriche per l'integrazione delle tecnologie di ricarica dei veicoli elettrici negli edifici residenziali con posti auto, nonché per l'acquisto e l'installazione di dispositivi per la ricarica di veicoli elettrici in ambito residenziale.
  2. Il 60 per cento delle risorse del Fondo di cui al comma 1 è finalizzato all'erogazione di un contributo pari al 50 per cento delle spese relative all'acquisto e installazione di dispositivi per la ricarica di veicoli elettrici in ambito residenziale sostenute dal contribuente, ivi inclusi i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino a un massimo di 7 kW; la spesa massima ammissibile è calcolata in 2.500 euro per infrastruttura di ricarica. Il restante 40 per cento del Fondo è destinato all'erogazione di un contributo pari al 70 per cento delle spese documentate e sostenute per la realizzazione di infrastrutture elettriche per l'integrazione delle tecnologie di ricarica dei veicoli elettrici negli edifici residenziali con posti auto; la spesa massima ammissibile è calcolata in 10.000 euro per condominio.
  3. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione dei contributi di cui al presente articolo. I contributi di cui al comma 1 non sono cumulabili con altre agevolazioni previste per la medesima spesa.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
*14.010. Donina, Tombolato, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Zanella, Zordan, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
*14.011. Chiazzese, Sut, De Lorenzis, Serritella.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Contributo sotto forma di credito d'imposta per l'installazione di sistemi di accumulo)

  1. Ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese Pag. 83documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023 per l'installazione di sistemi di accumulo da integrarsi negli impianti solari fotovoltaici esistenti di potenza fino a 3 kWp a servizio di una o più unità immobiliari ad uso abitativo. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 100 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a euro 500 per ogni kWh di capacità di accumulo e per un contributo massimo di euro 1.500 per ogni singolo impianto. Tale misura è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 225 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
14.023. Gemmato, Trancassini, Osnato, Albano, Bignami, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Autorizzazione all'esercizio di depositi fiscali di prodotti energetici)

  1. L'articolo 5-quater del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022 n. 51, è abrogato.
*14.026. Osnato, De Toma.
*14.027. Patassini, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
*14.028. Squeri, Martino, Torromino, Sessa, Sorte, Giacometto, Porchietto.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Modifiche al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134)

  1. Dopo l'articolo 32-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è inserito il seguente:

«Art. 32-ter.
(Liquidazione dell'IVA per cassa per gli incentivi in materia di efficienza energetica)

   1. Per le spese relative agli interventi di efficienza energetica di cui agli articoli 119 e 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e i soggetti professionisti che agiscono nell'esercizio di impresa, arti o professioni interessati alla gestione e all'esecuzione dei lavori possono optare per la liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto, secondo la contabilità per cassa, come disciplinata dall'articolo 32-bis del presente decreto. Il regime di cui al precedente periodo è applicabile secondo le modalità individuate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
   2. Le disposizioni di cui al presente articolo sono disciplinate nel rispetto della vigente disciplina europea in materia di aiuti di Stato e subordinate all'autorizzazione della Commissione europea, nonché nel rispetto del Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato per fronteggiare la situazione di emergenza economica.
   3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del Pag. 84decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
14.041. Martinciglio.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Proroga versamenti ISA)

  1. Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e da quelle dell'imposta sul valore aggiunto che scadono dal 30 giugno al 31 agosto 2022 sono prorogati al 31 agosto 2022 senza maggiorazione e dal 1° settembre al 16 settembre 2022 con la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 1.
14.043. Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Utilizzo degli avanzi di amministrazione per la copertura di maggiori oneri derivanti delle spese per combustibili da riscaldamento)

  1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo del gas naturale sull'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali, all'articolo 37-ter, comma 1, lettera a), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, dopo le parole: «per energia elettrica» sono inserite le seguenti: «e per combustibili da riscaldamento».
14.047. Sut, Corneli.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di sostegno alle imprese di trasporto merci)

  1. Al fine di mitigare l'impatto del caro energia sulle imprese che svolgono attività di trasporto merci urbano di ultimo miglio, le risorse di cui all'articolo 1, comma 698, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono incrementate di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamentoPag. 85 relativo al medesimo Ministero.
14.048. De Lorenzis, Ficara.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Conversione ad alimentazione elettrica dei mezzi pesanti per trasporto merci)

  1. All'articolo 29-bis, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, le parole: «a titolo sperimentale,» e le parole: «fino al 31 dicembre 2022,» sono soppresse.
14.053. Zolezzi, Grippa.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Sportelli unici territoriali per la riqualificazione energetica)

  1. Al fine di ottimizzare l'efficacia degli interventi di efficientamento energetico del patrimonio immobiliare privato, di massimizzare gli investimenti nonché i risparmi economici derivanti da minori consumi di energia, mediante la facilitazione tra operatori, proprietari e locatari delle abitazioni, enti amministrativi, finanziari ed economici e piccole e medie imprese, in conformità con la strategia dell'Unione europea in materia di Green Deal e transizione verde, il Ministero della transizione ecologica istituisce, presso un numero limitato di regioni e province autonome ritenute idonee, un campione rappresentativo di dieci sportelli unici territoriali pilota, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  2. Gli sportelli di cui al comma 1 sono distribuiti sul territorio nazionale e gestiti in modo imparziale, indipendente e gratuito, con funzioni di informazione, assistenza tecnica e consulenza amministrativa e finanziaria, in favore e a supporto di cittadini e imprese, sulla ristrutturazione degli edifici in chiave energetica e sull'installazione di impianti a fonti rinnovabili.
  3. Ai fini della determinazione del campione pilota di cui al comma 1 e per la definizione di un modello unico di sportello da applicare e localizzare su tutto il territorio nazionale, possono essere selezionate anche alcune delle città italiane già individuate dalla Commissione europea nell'ambito della missione «Cities Mission – 100 città intelligenti e a impatto climatico zero entro il 2030».
  4. Per l'istituzione e la gestione degli sportelli unici di cui al comma 1, il Ministero della transizione ecologica si avvale delle Agenzie per l'energia locali pubbliche presenti nelle aree scelte come campione, rappresentate e coordinate dalla Rete nazionale delle agenzie energetiche locali (RENAEL), con il supporto dell'Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e del Gestore dei Servizi energetici (GSE).
  5. Gli sportelli unici territoriali accedono a tutti i dati utili a fornire informazioni e servizi all'utenza il più completi ed esaustivi possibile e, per le informazioni e i servizi relativi al miglioramento della prestazione energetica del patrimonio edilizio, devono avere un collegamento diretto con il Portale nazionale sulla prestazione energetica degli edifici, di cui ai decreti attuativi della direttiva (UE) 2018/844.
  6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero della transizione ecologica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, individua, con apposito decreto, le modalità di funzionamento degli sportelli unici territoriali di cui al comma 1, con particolare riferimento alle modalità di erogazione del servizio e alla ripartizione delle risorse per il funzionamento degli stessi.
  7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo Pag. 86di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
14.055. Sut, Corneli.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Modifiche in materia di rateazione della riscossione)

  1. All'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «settantadue rate mensili» sono sostituite dalle seguenti: «centoventi rate mensili»;

   b) al secondo periodo, le parole: «60.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «120.000 euro».
14.060. Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Unità di missione PNRR presso ISPRA)

  1. All'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

   «4-bis. Al fine di potenziare le capacità di supporto al Ministero della transizione ecologica nell'attuazione degli interventi previsti dal PNRR, l'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale può istituire un'apposita Unità di missione di livello dirigenziale generale fino al completamento delle attività relative agli obiettivi del PNRR e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026, articolata fino a un massimo di tre uffici dirigenziali di livello non generale, con copertura dei costi a carico del proprio bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e temporaneo, proporzionale innalzamento dei relativi fondi salariali. La struttura può avvalersi di un contingente di personale massimo di 50 unità e, in caso di assunzioni dedicate, queste possono avvenire solo a tempo determinato, anche a valere su risorse già stanziate dal PNRR.».
14.071. Cestari, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Lucchini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

ART. 15.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   al primo periodo, dopo le parole: autorizzati all'esercizio del credito, aggiungere le seguenti: che abbiano pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662,;

   all'ultimo periodo, sostituire le parole da: deve dimostrare fino alla fine del periodo con le seguenti: attesta, mediante dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la crisi in atto determina ripercussioni negative, dirette o indirette, sulla sua attività d'impresa in termini di contrazione della produzione o della domanda dovute a perturbazioni nelle catene di approvvigionamento dei fattori produttivi o a rincari dei medesimi fattori produttivi o dovute a cancellazione di contratti con controparti aventi sede legale nella Federazione russa, nella Repubblica di Bielorussia o nella Repubblica ucraina, ovvero che l'attività d'impresa sia limitata o Pag. 87interrotta quale conseguenza diretta e indiretta dei rincari dei costi per energia e gas riconducibili alla crisi in atto e che le esigenze di liquidità siano ad esse riconducibili.

  Conseguentemente, al medesimo articolo 15, comma 5, lettera d), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

    1-bis) per i finanziamenti aventi durata fino a sei anni di piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, le garanzie sono concesse a titolo gratuito, a condizione che la percentuale di garanzia non superi l'80 per cento.
*15.1. Longo.
*15.2. Lorenzin.
*15.3. D'Ettore, Scanu.
*15.4. Buompane.
*15.5. Fassina.
*15.6. Giacomoni, Porchietto, Squeri, Martino, Pella, Giacometto.

  Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: deve dimostrare con le seguenti: , mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità, deve dichiarare.
15.13. Lucaselli, Trancassini, Rampelli, Albano, Bignami, Osnato.

  Al comma 1, ultimo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

   sopprimere la parola: dirette;

   sopprimere le parole: e diretta;

   aggiungere, in fine, le seguenti parole: , anche indirettamente.
15.15. Lucaselli, Trancassini, Rampelli, Albano, Bignami, Osnato.

  Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché del regolamento (UE) n. 1408 del 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.
*15.17. Cenni, Incerti, Avossa, Critelli, Cappellani, Frailis.
*15.18. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Osnato, Albano, Lucaselli.
*15.19. Gadda, Del Barba, Ungaro.
*15.20. Anna Lisa Baroni, Nevi, Spena, Bond, Caon, Sandra Savino, Paolo Russo.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

  13-bis. In considerazione delle eccezionali criticità inerenti le condizioni di approvvigionamento verificatesi presso la ISAB S.r.l. di Priolo Gargallo (Siracusa) e dei rilevanti impatti produttivi e occupazionali delle aree industriali e portuali collegate, anche per quanto riguarda la filiera di piccole e medie imprese insediate al loro interno, la garanzia di cui al presente articolo è concessa, in deroga ai limiti di cui al comma 5 e ove la suddetta impresa lo richieda, fino a un massimo di 1.200 milioni di euro e per il 90 per cento dei finanziamenti concessi. La durata dei finanziamenti può essere estesa fino a otto anni e in relazione al premio annuale corrisposto a fronte del rilascio delle garanzie si applicano le disposizioni previste per le piccole e medie imprese. Resta salva la verifica di compatibilità con il mercato interno dello schema di garanzia di cui al presente comma.
15.21. Prestigiacomo, Barelli, Pella, Martino, Squeri.

  Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

  14-bis. Al decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla Pag. 88legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1:

    1) al comma 1, le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;

    2) al comma 2, lettera a), le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;

    3) al comma 13 le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;

    4) al comma 14-bis, le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;

   b) all'articolo 1-bis.1, comma 1, le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
15.22. Frassini, Belotti, Invernizzi, Ribolla, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Zennaro.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Misure per favorire la liquidità nei mercati all'ingrosso del gas naturale e favorire gli approvvigionamenti ai fini della sicurezza energetica nazionale)

  1. In considerazione della necessità di rendere più liquidi i mercati all'ingrosso del gas naturale e favorire gli approvvigionamenti ai fini della sicurezza energetica nazionale, SACE S.p.a. può concedere entro il 31 dicembre 2022 e con scadenza al termine dell'attuale emergenza energetica e comunque non oltre il 31 dicembre 2024 un plafond di fideiussioni sotto forma di crediti di firma, nel rispetto dei criteri e delle condizioni previste dalla vigente disciplina in materia di aiuti di Stato, in favore dei fornitori di energia elettrica e gas naturale ai clienti finali, previa verifica di un comportamento diligente da parte dei fornitori medesimi, per le proprie necessità di approvvigionamento dell'energia elettrica e del gas naturale e dei servizi di trasporto e dispacciamento erogati dalle aziende esercenti la trasmissione di energia elettrica e il trasporto e la distribuzione su rete locale di gas naturale. Le società che erogano i servizi di trasporto e di distribuzione su rete locale di gas naturale, in analogia con la prassi già in essere per le società che erogano i servizi di trasporto e dispacciamento dell'energia elettrica, sono tenute ad accettare dagli utenti dei propri servizi le garanzie prestate da primarie compagnie assicurative, con controgaranzia SACE, fino al termine dell'emergenza energetica in corso. Le garanzie di SACE sono ripartite pro quota tra i fornitori di energia elettrica e di gas naturale che ne faranno richiesta, sulla base del numero dei propri clienti classificati come aventi diritto ai servizi di tutela, rapportato al numero complessivo dei clienti finali per cui ne è stata fatta richiesta.
  2. Le garanzie di cui al comma 1 sono rilasciate in caso di superamento di soglie di prezzo dell'energia elettrica e del gas naturale individuate con decreto del Ministero della transizione ecologica, sentita l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e a condizione che i fornitori di energia elettrica e gas naturale adempiano all'obbligo di pagamento nei confronti del Gestore dei mercati energetici (GME) e delle aziende esercenti la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale anche secondo quanto stabilito dai rispettivi codici di rete.
  3. Per le medesime finalità di cui al comma 1, l'ARERA, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, uniforma l'entità e le tipologie di garanzie richieste da GME, Terna S.p.a. Stogit e Snam S.p.a. ai fornitori di energia elettrica e gas naturale, allineandole alle garanzie richieste ai medesimi fornitori dalle società concessionariePag. 89 delle reti di distribuzione dell'energia elettrica. In particolare, onde evitare ulteriori stanziamenti finanziari da parte dello Stato, fra le agenzie di rating la cui valutazione può assurgere a garanzia per gli utenti della rete, sono incluse tutte le agenzie riconosciute sia dalla Banca d'Italia sia dalle autorità dell'Unione europea preposte al controllo sui mercati finanziari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1060 del 2009.
15.01. De Micheli.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Sostegno alla liquidità per imprese che partecipano alle gare PNRR)

  1. SACE può concedere, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, garanzie, in conformità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato nella forma di protezione del rischio di prima e di seconda perdita, congiuntamente o alternativamente, limitatamente a portafogli di finanziamenti concessi, ovvero alle garanzie fornite o a crediti presenti o futuri derivanti da garanzie fornite, sotto qualsiasi forma, alle imprese che prestano servizi collegati all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza nonché alla realizzazione di opere pubbliche infrastrutturali commissariate ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, e purché collegati alle citate prestazioni dei servizi. La protezione di cui al primo periodo è ripartita tra SACE e uno o più mutuanti oppure uno o più garanti in modo tale da non pregiudicare per i predetti soggetti gli effetti di deconsolidamento e di significativo trasferimento del rischio.
*15.02. Lorenzin.
*15.03. D'Ettore, Scanu.
*15.04. Porchietto, Giacometto, Martino, Pella, Squeri, Polidori, Prestigiacomo, Cannizzaro, Torromino.
*15.05. Ungaro, Del Barba.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Disposizioni in materia di rateazione della riscossione)

  1. Al fine di sopperire alle esigenze di liquidità delle imprese con sede in Italia, riconducibili alle conseguenze economiche negative derivanti dall'aggressione militare russa contro la Repubblica ucraina e alle ripercussioni economiche conseguenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19, i carichi contenuti nei piani di dilazione accordati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, per i quali alla data del 15 giugno 2022 è intervenuta la decadenza dal beneficio per il mancato pagamento di almeno tre rate le cui scadenze ricadono nel periodo dal 31 gennaio 2020 al 15 giugno 2022, possono essere nuovamente dilazionati ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, presentando la richiesta di rateazione entro il 30 settembre 2022, senza necessità di saldare le rate scadute alla data di relativa presentazione. Relativamente ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste di rateazione di cui al periodo precedente, gli effetti di cui all'articolo 19, comma 3, lettere a), b) e c), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 si determinano in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, di dieci rate, anche non consecutive.
15.08. Ciagà, Fragomeli, Lacarra, Buratti, Sani, Topo.

Pag. 90

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di liquidità)

  1. Al fine di consentire a imprese, professionisti e altri contribuenti di sopperire a esigenze di liquidità anche temporanee all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1:

    1) al primo periodo, dopo le parole: «difficoltà, concede» sono inserite le seguenti: «per ciascuna richiesta di pagamento»;

    2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Nel caso in cui le somme iscritte a ruolo, ricomprese in ciascuna richiesta di pagamento, sono di importo superiore a 120.000 euro, la dilazione può essere concessa se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà»;

   b) al comma 3:

    1) all'alinea, le parole: «cinque rate» sono sostituite dalle seguenti: «otto rate»;

    2) la lettera c), è sostituita dalla seguente:

   «c) il carico non può essere nuovamente rateizzato».

  2. Fermo quanto previsto dal comma 3, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste di rateazione presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  3. In caso di decadenza dal beneficio della rateazione concessa a seguito di richieste presentate fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il carico può essere nuovamente rateizzato se, alla data di presentazione della nuova richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate. In tal caso, al nuovo piano di dilazione si applicano le disposizioni del comma 1.
15.09. Marattin, Del Barba, Ungaro.

ART. 16.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 16.
(Misure temporanee di sostegno alla liquidità delle piccole e medie imprese)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 55 sono inseriti i seguenti:

   «55-bis. Previa approvazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al fine di garantire la liquidità e l'accesso ai finanziamenti per le imprese con numero di dipendenti non superiore a 499 che si trovano a dover far fronte a difficoltà economiche derivanti dall'aggressione militare russa contro la Repubblica ucraina, dalle sanzioni imposte dall'Unione europea e dai partner internazionali nei confronti della Federazione russa e della Repubblica di Bielorussia e dalle eventuali misure ritorsive adottate dalla Federazione Russa, fino al 31 dicembre 2022, ai sensi del “Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina”, la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può essere concessa a titolo gratuito su finanziamenti di durata fino a otto anni destinati a finalità di investimento o copertura dei costi del capitale di esercizio, alle seguenti condizioni:

    1) per le esigenze di cui al comma 55, numeri 1) e 2), la percentuale di copertura della garanzia diretta è pari all'80 per cento e la percentuale di copertura della riassicurazione è incrementata, anche mediante il concorso delle sezioni speciali del Fondo di garanzia, al cento per cento dell'importo garantito dai Confidi o da altro Pag. 91fondo di garanzia a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento e che non prevedano il pagamento di un premio che tiene conto della remunerazione per il rischio di credito;

    2) entro il limite di 5 milioni di euro per un importo massimo del finanziamento assistito da garanzia non superiore al maggiore tra i seguenti elementi:

     2.1) il 15 per cento del fatturato annuo totale medio degli ultimi tre esercizi conclusi come risultante dai relativi bilanci o dalle dichiarazioni fiscali; qualora l'impresa abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2019, si fa riferimento al fatturato annuo totale medio degli esercizi effettivamente conclusi;

     2.2) il 50 per cento dei costi sostenuti per l'energia nei dodici mesi precedenti il mese della richiesta di finanziamento inviata dall'impresa beneficiaria al soggetto finanziatore;

     2.3) il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi dodici mesi, nel caso di piccole e medie imprese, e nei successivi sei mesi, nel caso di imprese con numero di dipendenti non superiore a 499; tale fabbisogno è attestato mediante apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445. Il medesimo fabbisogno di liquidità non può essere coperto se è stato già coperto dalle misure di aiuto nell'ambito della comunicazione della Commissione europea, del 19 marzo 2020, C(2020) 1863 final, recante: “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”;

    3) a esclusione delle imprese soggette alle sanzioni adottate dall'Unione europea, comprese quelle specificamente elencate nei provvedimenti che comminano tali sanzioni, quelle possedute o controllate da persone, entità o organismi oggetto delle sanzioni adottate dall'Unione europea e quelle che operano nei settori industriali oggetto delle sanzioni adottate dall'Unione europea, nella misura in cui il rilascio della garanzia pregiudichi gli obiettivi delle sanzioni in questione;

    4) sono ammissibili le imprese in difficoltà ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, e del regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione, del 16 dicembre 2014;

    5) le imprese start up sono ammesse senza alcuna valutazione e senza ulteriori condizioni;

    6) i finanziamenti finalizzati all'estinzione di finanziamenti, di qualsiasi durata, già erogati al soggetto beneficiario finale dallo stesso soggetto finanziatore o da altri soggetti finanziatori facenti parte dello stesso gruppo bancario e non già garantiti dal Fondo, sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la garanzia diretta nella misura del 70 per cento e per la riassicurazione nella misura del 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento. Le predette garanzie sono concesse a condizione che il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10 per cento dell'importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di estinzione e abbia una maggior durata rispetto a quello oggetto di estinzione.

   55-ter. Per lo stesso capitale di prestito sottostante, le garanzie concesse a norma del comma 55-bis non possono essere cumulate con altre misure di supporto alla liquidità concesse sotto forma di prestito agevolato, ai sensi della sezione 2.3 della comunicazione della Commissione europea 2022/C131 I/01, recante “Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina”, né Pag. 92con le misure di supporto alla liquidità concesse sotto forma di garanzia o prestito agevolato ai sensi delle sezioni 3.2 o 3.3 della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”. Nel caso di diversi capitali di prestito sottostanti facenti capo al medesimo beneficiario, le garanzie concesse ai sensi del comma 55-bis possono essere cumulate con altre misure di aiuto ai sensi della comunicazione della commissione europea 2022/C131 I/01, anche diverse da quelle di supporto alla liquidità mediante garanzie, a condizione che l'importo complessivo dei prestiti per beneficiario non superi l'importo massimo di cui al comma 55-bis, numero 2)».
*16.3. Longo.
*16.4. Giacomoni, Porchietto, Squeri.
*16.5. D'Ettore, Scanu.
*16.6. Fassina.
*16.7. Lorenzin.
*16.8. Buompane.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 16.
(Misure temporanee di sostegno alla liquidità delle piccole e medie imprese)

  1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 55 sono inseriti i seguenti:

   «55-bis. Previa approvazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al fine di garantire la liquidità e l'accesso ai finanziamenti per le piccole e medie imprese che si trovano a dover far fronte a difficoltà economiche derivanti dall'aggressione militare russa contro la Repubblica ucraina, dalle sanzioni imposte dall'Unione europea e dai partner internazionali nei confronti della Federazione russa e della Repubblica di Bielorussia e dalle eventuali misure ritorsive adottate dalla Federazione russa, fino al 31 dicembre 2022 la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può essere concessa a titolo gratuito su finanziamenti di durata fino a otto anni destinati a finalità di investimento o copertura dei costi del capitale di esercizio, alle seguenti condizioni:

    1) per le esigenze di cui al comma 55, numeri 1) e 2), in caso di intervento del Fondo ai sensi della comunicazione della Commissione europea 2022/C131 I/01, recante “Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina”, la percentuale di copertura della garanzia diretta è incrementata al 90 per cento e la percentuale di copertura della riassicurazione è incrementata, anche mediante il concorso delle sezioni speciali del Fondo di garanzia, al cento per cento dell'importo garantito dai Confidi o da altro fondo di garanzia a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura del 90 per cento e che non prevedano il pagamento di un premio che tiene conto della remunerazione per il rischio di credito;

    2) per le esigenze di cui al comma 55, numeri 1) e 2), in caso di intervento del Fondo ai sensi di regimi di aiuto diversi da quello di cui al numero 1), la percentuale di copertura della garanzia diretta è incrementata all'80 per cento e la percentuale di copertura della riassicurazione è incrementata, anche mediante il concorso delle sezioni speciali del Fondo di garanzia, al cento per cento dell'importo garantito dai Confidi o da altro fondo di garanzia a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento e che non prevedano il pagamento di un premio che tiene conto della remunerazione per il rischio di credito;

    3) entro il limite di 5 milioni per un importo massimo del finanziamento assistitoPag. 93 da garanzia non superiore al maggiore tra i seguenti elementi:

     3.1) il 15 per cento del fatturato annuo totale medio degli ultimi tre esercizi conclusi come risultante dai relativi bilanci o dalle dichiarazioni fiscali; qualora l'impresa abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2019, si fa riferimento al fatturato annuo totale medio degli esercizi effettivamente conclusi;

     3.2) il 50 per cento dei costi sostenuti per l'energia nei dodici mesi precedenti il mese della richiesta di finanziamento inviata dall'impresa beneficiaria al soggetto finanziatore;

     3.3) il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi dodici mesi, nel caso di piccole e medie imprese, e nei successivi sei mesi, nel caso di imprese con numero di dipendenti non superiore a 499; tale fabbisogno è attestato mediante apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445. Il medesimo fabbisogno di liquidità non può essere già stato coperto dalle misure di aiuto nell'ambito della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”;

    4) a esclusione delle imprese soggette alle sanzioni adottate dall'Unione europea, comprese quelle specificamente elencate nei provvedimenti che comminano tali sanzioni, quelle possedute o controllate da persone, entità o organismi oggetto delle sanzioni adottate dall'Unione europea e quelle che operano nei settori industriali oggetto delle sanzioni adottate dall'Unione europea, nella misura in cui il rilascio della garanzia pregiudichi gli obiettivi delle sanzioni in questione;

    5) sono ammissibili le imprese in difficoltà ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, e del regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione, del 16 dicembre 2014;

    6) le imprese start up sono ammesse senza alcuna valutazione e senza ulteriori condizioni.

   55-ter. Per lo stesso capitale di prestito sottostante, le garanzie concesse a norma del comma 55-bis non possono essere cumulate con altre misure di supporto alla liquidità concesse sotto forma di prestito agevolato, ai sensi della sezione 2.3 della comunicazione della Commissione europea 2022/C131 I/01, recante “Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina” né con le misure di supporto alla liquidità concesse sotto forma di garanzia o prestito agevolato ai sensi delle sezioni 3.2 o 3.3 della comunicazione della Commissione europea, del 19 marzo 2020, C(2020) 1863 final, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”. Nel caso di diversi capitali di prestito sottostanti facenti capo al medesimo beneficiario, le garanzie concesse ai sensi del comma 55-bis possono essere cumulate con altre misure di aiuto ai sensi della comunicazione della Commissione europea 2022/C131 I/01, anche diverse da quelle di supporto alla liquidità mediante garanzie, a condizione che l'importo complessivo dei prestiti per beneficiario non superi l'importo massimo di cui al comma 55-bis, numero 2)».
16.9. Currò.

  Al comma 1, sostituire l'alinea con la seguente:

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 55, dopo il numero 2) sono inseriti i seguenti:

    «3) per esigenze connesse al sostegno all'occupazione, nella misura massima Pag. 94del 90 per cento dell'operazione finanziaria in favore delle imprese che garantiscano un incremento occupazionale almeno del 10 per cento del personale dipendente a tempo indeterminato;

    4) per esigenze connesse al sostegno alla realizzazione di investimenti, nella misura massima del 90 per cento dell'operazione finanziaria in favore delle imprese che svolgono in Italia attività precedentemente eseguite, anche in capo a distinte società facenti parte del medesimo gruppo, in uno Stato non appartenente all'Unione europea e a titolo gratuito qualora garantiscano un incremento occupazionale almeno del 10 per cento del personale dipendente a tempo indeterminato.;

   b) dopo il comma 55 sono inseriti i seguenti:».
16.11. Fragomeli, Boccia, Buratti, Ciagà, De Micheli, Sani, Topo.

  Al comma 1, capoverso comma 55-bis, numero 2), le parole: 5 milioni sono sostituite dalle seguenti: 10 milioni.
16.21. Ferro, Lucaselli, Trancassini, Albano, Bignami, Osnato, Rampelli.

  Al comma 1, capoverso comma 55-bis, dopo il numero 4), aggiungere il seguente:

    4-bis) a far data dal 1° luglio 2022, solo per la riassicurazione e la controgaranzia, senza il pagamento delle commissioni per l'accesso al suddetto Fondo e delle commissioni per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 7 luglio 2017.
*16.28. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.
*16.29. Cestari, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Binelli.
*16.30. D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Pella, Giacomoni, Giacometto.
*16.31. Baratto.
*16.32. Osnato, Bignami, Lucaselli, Albano, Rampelli, Trancassini.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi pubblici previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, il Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può rilasciare garanzie su portafogli di operazioni finanziarie, ivi inclusi i crediti di firma, finalizzate alla partecipazione ai bandi di gara e agli appalti da parte delle imprese nonché alla realizzazione dei predetti interventi qualora tali operazioni finanziarie siano erogate da una banca o un intermediario finanziario iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ovvero da società di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130, in cui uno o più soggetti iscritti nell'albo predetto ne assumono il ruolo di cedenti ovvero di promotori così come previsto all'articolo 4, comma 1, dal regolamento europeo 575/2013 così come modificato dal regolamento europeo 2401/2017.
  1-ter. In deroga alla vigente disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i soggetti beneficiari sono ammessi senza la valutazione del merito di credito da parte del Gestore del Fondo. Ai fini del rilascio di garanzie di cui al comma 1-bis, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

   a) le operazioni finanziarie hanno durata compresa tra dodici e centottanta mesi;

   b) la quota della tranche junior coperta dal Fondo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 14 Pag. 95novembre 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2018, non può superare il 25 per cento dell'ammontare del portafoglio di operazioni finanziarie;

   c) le operazioni finanziarie sono di importo non superiore al 2 per cento dell'ammontare del portafoglio di crediti di firma, fatto salvo il rispetto dei limiti di importo massimo garantibile per singolo soggetto beneficiario previsti dalle disposizioni operative del Fondo.
**16.35. Lorenzin.
**16.36. D'Ettore, Scanu.
**16.37. Ungaro, Del Barba.
**16.38. Porchietto, Giacometto, Martino, Pella, Squeri, Polidori, Prestigiacomo, Cannizzaro, Torromino.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Sono ammissibili alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per la garanzia diretta nella misura del 60 per cento e per la riassicurazione nella misura del 90 per cento dell'importo garantito dal confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento, i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario. Nei casi di cui al presente comma, il soggetto finanziatore trasmette al gestore del Fondo una dichiarazione che attesta la riduzione del tasso di interesse applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia.
*16.40. Raduzzi.
*16.41. Osnato, Albano, Bignami, Lucaselli, Rampelli, Trancassini.
*16.42. Cestari, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bordonali.
*16.43. Giacometto, Pella, Martino, Squeri, Polidori, Prestigiacomo, Porchietto, Torromino.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 111 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, alinea, dopo le parole: «attività di lavoro autonomo o di microimpresa,» sono inserite le seguenti: «titolari di partita IVA anche da più di cinque anni,»;

   b) al comma 1-bis, dopo le parole: «società a responsabilità limitata» sono inserite le seguenti: «, titolari di partita IVA anche da più di cinque anni,».
**16.48. Saltamartini, Binelli, Andreuzza, Pettazzi, Galli, Micheli, Colla, Fiorini, Carrara, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
**16.49. D'Attis.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Moratoria debiti bancari PMI)

  1. Al fine di sostenere le attività produttive in relazione al perdurare delle difficoltà legate all'attuale quadro economico, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 31 dicembre 2022 è sospeso sino al 31 dicembre 2022 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto Pag. 96di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà del debitore richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.
  2. Su richiesta telematica del soggetto finanziatore, le operazioni oggetto della misura di cui al comma 1 sono ammesse, senza valutazione, alla garanzia dell'apposita sezione speciale, istituita dall'articolo 56, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; la garanzia è concessa, alle condizioni e con le modalità previste dal richiamato articolo 56, per un importo pari al 33 per cento delle rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale o dei canoni di leasing oggetto di sospensione.
  3. Possono beneficiare della misura di cui al presente articolo le piccole e medie imprese e le persone fisiche esercenti arte, impresa o professione in possesso dei requisiti dimensionali di cui alla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.
*16.05. Osnato, Albano, Bignami, Lucaselli, Rampelli, Trancassini.
*16.06. Giacometto, Pella, Martino, Squeri, Polidori, Prestigiacomo, Porchietto, Torromino.
*16.07. Raduzzi.
*16.08. Cestari, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bordonali.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Misure temporanee di sostegno per i professionisti e le imprese in relazione alla cessione del credito ed allo sconto in fattura)

  1. In relazione all'esigenza dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, interessati dalle disposizioni di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, di garantire la liquidità necessaria, in via temporanea a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2023, è consentita la liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto, secondo la contabilità per cassa, come disciplinata dall'articolo 32-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
  2. Le disposizioni di cui al presente articolo sono disciplinate nel rispetto della vigente disciplina europea in materia di aiuti di Stato e subordinate all'autorizzazione della Commissione europea, nonché nel Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato, per fronteggiare la situazione di emergenza economica.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
16.09. Donno.

Pag. 97

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Disposizioni per il sostegno delle imprese di pubblico esercizio)

  1. Al fine di far fronte alle ripercussioni economiche negative per le imprese di pubblico esercizio derivanti dalla crisi internazionale in Ucraina, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 706, della legge 30 dicembre 2021 n. 234, sono prorogate fino al 31 dicembre 2022.
  2. All'articolo 1, comma 707, della legge 30 dicembre 2021 n. 234, le parole: 82,5 milioni di euro per l'anno 2022 sono sostituite dalle seguenti: 330 milioni per l'anno 2022.

  Conseguentemente, all'articolo 58, comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

   all'alinea, dopo la parola: 14, aggiungere le seguenti: 16-bis, e sostituire le parole: 16.702.778.500 euro per l'anno 2022 con le seguenti: 16.950.278.500 euro per l'anno 2022;

   alla lettera c), sostituire le parole: 6.508 milioni con le seguenti: 6.755,5 milioni.
16.040. Rampelli, Trancassini, Lucaselli, Albano, Bignami, Osnato.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

  1. Al fine di sostenere le attività imprenditoriali del comparto turistico-ricettivo danneggiate dall'epidemia di COVID-19 e dalla grave crisi internazionale in atto in Ucraina, le disposizioni di cui all'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, alle imprese operanti nel settore del turismo. A tal fine, le imprese di cui al primo periodo provvedono alla comunicazione, da far pervenire al soggetto finanziatore entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, secondo le medesime modalità di cui al comma 2 del citato articolo 56.
  2. La misura di cui al comma 1 è disposta nei limiti e alle condizioni stabilite dalle norme dell'Unione europea in tema di aiuti di Stato.
16.043. Vanessa Cattoi, Comaroli, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Cestari, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Modifiche alla misura agevolativa «Resto al Sud» di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91)

  1. A seguito del perdurare dello stato di emergenza pandemico da COVID-19 e delle forti ripercussioni nei confronti del tessuto produttivo e delle imprese, nel caso in cui l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. – Invitalia, accerti che il mancato rispetto del requisito di cui all'articolo 13, comma 1, lettera g), del decreto ministeriale 9 novembre 2017, n. 174, da parte del soggetto beneficiario della misura di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, derivi da fatti o atti non imputabili al medesimo soggetto e ricollegabili all'emergenza pandemica, lo stesso non è tenuto alla restituzione del contributo a fondo perduto erogato dal soggetto gestore.
  2. All'articolo 1, comma 8, lettera b), del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, le parole: «entro otto anni» sono sostituite dalle seguenti: «entro sedici anni» e le parole: «i primi due anni» sono sostituite dalle seguenti: «i primi quattro anni».
16.045. Del Barba, Ungaro.

Pag. 98

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Misure temporanee di sostegno a imprese di servizi e forniture aeroportuali)

  1. Alla lettera b) del comma 715 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ivi comprese le società che realizzano ed eseguono servizi di manutenzione e certificazione degli impianti a raggi X per il controllo bagagli e colli per gli aeroporti».
  2. Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 73, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ivi comprese le società che realizzano ed eseguono servizi di manutenzione e certificazione degli impianti a raggi X per il controllo bagagli e colli per gli aeroporti».
16.048. Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.

ART. 18.

  Al comma 2, alinea, dopo le parole: diverse da quelle agricole aggiungere le seguenti: di produzione primaria.
*18.10. Cenni, Incerti, Avossa, Critelli, Cappellani, Frailis.
*18.11. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Osnato, Albano, Lucaselli.
*18.12. Bond, Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Sandra Savino, Paolo Russo.
*18.13. Gadda, Del Barba, Ungaro.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   al comma 2:

    alla lettera a), dopo le parole: e la Repubblica di Bielorussia, aggiungere le seguenti: nonché l'approvvigionamento di materie prime e semilavorati che, a causa del conflitto russo-ucraino in corso, sono oggetto di blocco delle esportazioni dall'Ucraina, dalla Federazione russa e dalla Repubblica di Bielorussia e non sono comunque provenienti da tali Paesi,;

    alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ; in alternativa a quanto previsto dal periodo precedente, che hanno ridotto, nel primo quadrimestre del 2022, di oltre il 50 per cento il quantitativo di materie prime e semilavorati acquistati in conseguenza di un aumento dei prezzi superiore al 50 per cento, rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell'anno 2020, ovvero, per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020, rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell'anno 2021;

    alla lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ; in alternativa a quanto previsto dal periodo precedente, che hanno subito, nel corso del quadrimestre antecedente la data di entrata in vigore del presente decreto, un calo della produzione di almeno il 50 per cento rispetto all'analogo periodo del 2020;

   al comma 3:

    all'alinea, sostituire la parola: trimestre, ovunque ricorra, con la seguente: quadrimestre;

    alla lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: o, se più elevato, quello del 2020.
18.20. Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.

Pag. 99

  Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) in alternativa ai requisiti previsti cumulativamente dalle lettere a), b) e c), qualora si utilizzino prodotti legnosi dell'Ucraina, della Federazione russa e della Repubblica di Bielorussia per i quali è interrotto l'approvvigionamento. L'elenco dei prodotti legnosi è definito nel decreto di cui al comma 5.

  Conseguentemente:

   al comma 3 aggiungere la seguente lettera:

  c-bis) per le imprese utilizzatrici dei prodotti legnosi di cui alla lettera c-bis) del comma 2 il contributo è corrisposto in misura pari all'80 per cento del costo di produzione del prodotto riferito alla materia legnosa non più approvvigionabile sostenuto nell'anno 2021;

  agli oneri derivanti dal comma 2 si provvede ai sensi dell'articolo 58 del presente decreto.
18.23. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Per fronteggiare le ripercussioni economiche negative per il settore del trasporto aereo di passeggeri derivanti dalla crisi internazionale in Ucraina, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, è istituito un fondo con una dotazione di 127 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato alla compensazione dei danni subiti dagli operatori nazionali del trasporto aereo in possesso del prescritto Certificato di operatore aereo (COA) in corso di validità alla data del 24 febbraio 2022 e titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeri rilasciati alla medesima data dall'ente nazionale dell'aviazione civile, che impieghino aeromobili con una capacità superiore a 19 posti. Con decreto adottato dal Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili sono stabiliti i criteri e le modalità di erogazione dei contributi a valere sulle risorse del fondo di cui al periodo precedente. La presente disposizione si applica nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

  Conseguentemente:

   al comma 7, sostituire le parole: di cui al presente articolo con le seguenti: di cui ai commi da 1 a 6 e aggiungere, in fine, il seguente periodo: Agli oneri di cui al comma 6-bis, pari a 127 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.;

   all'articolo 58, comma 4, sostituire la parola: 18, con le seguenti: 18, commi da 1 a 6,.
18.36. Nobili, Del Barba, Ungaro.

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

  7-bis. Per fronteggiare, nell'anno 2022, le ripercussioni economiche negative per il settore del trasporto aereo di passeggeri derivanti dalla crisi internazionale in Ucraina e dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, è istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, un fondo, con una dotazione di 60 milioni di euro per l'anno 2022, per la compensazione dei danni subiti dagli operatori nazionali del trasporto aereo in possesso del prescritto Certificato di operatore aereo (COA) in corso di validità alla data del 24 febbraio 2022 e titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeri rilasciati alla medesima data dall'ente nazionale dell'aviazione civile, che impieghino aeromobili con una capacità superiore a 19 posti.
  7-ter. Con decreto adottato dal Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili sono stabiliti i criteri e le modalità di erogazione dei contributi a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 7-bis.
  7-quater. Le previsioni di cui ai commi 7-bis e 7-ter si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Pag. 100Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
  7-quinquies. Agli oneri di cui al comma 7-bis, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

  Conseguentemente, al comma 7 le parole: di cui al presente articolo sono sostituite dalle seguenti: di cui ai commi da 1 a 6 del presente articolo.
*18.39. Gariglio.
*18.40. Martino, Pella, Squeri, Polidori, Prestigiacomo, Porchietto, Giacometto, Torromino.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Ulteriore sviluppo delle filiere forestali, di prima lavorazione e di utilizzazione finale del legno nazionale)

  1. Gli accordi di foresta disciplinati dai commi 4-quinquies.1 e seguenti dell'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, si applicano anche alle imprese forestali iscritte agli albi regionali di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 aprile 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 121 del 12 maggio 2020, alle aziende di prima lavorazione e alle imprese utilizzatrici finali dei prodotti della filiera quali imprese operanti nel settore della bioedilizia, produttori finali di manufatti in legno, di imballaggi e di finiture lignee. È istituito presso il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali il fondo per l'incremento dell'utilizzo del legno nazionale, con una dotazione pari a 40 milioni di euro per l'anno 2022, 60 milioni di euro per l'anno 2023 e 60 milioni di euro per l'anno 2024. A valere sulle disponibilità e nel limite della dotazione del citato fondo, è riconosciuto alle imprese che operano negli accordi di foresta di cui al presente comma un contributo sotto forma di credito di imposta pari al 30 per cento della spesa al netto dell'imposta sul valore aggiunto sostenuta per la produzione e la lavorazione del legno nazionale. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 3 del presente decreto.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2022, 60 milioni di euro per l'anno 2023 e 60 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
18.04. Frassini, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Loss.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Ulteriori disposizioni in tema di approvvigionamento di materie prime critiche)

  1. All'articolo 30 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, secondo periodo, la parola: «ferrosi» è soppressa;

   b) al comma 4 le parole: «31 luglio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
*18.05. Benamati, Zardini.
*18.06. Bignami, Osnato, Trancassini, Albano, Lucaselli, Rampelli.
*18.07. Eva Lorenzoni, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster,Pag. 101 Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
*18.08. Porchietto, Squeri, Martino, Pella, Torromino, Sessa, Sorte, Giacometto, Prestigiacomo, Benigni.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Disposizioni in materia di lavoro portuale e di trasporti marittimi)

  1. Al fine di contrastare gli effetti economici della crisi internazionale in atto in Ucraina e dell'aumento del costo dei carburanti e dell'energia, nonché dell'aumento dei costi derivanti dagli aggiornamenti, relativi all'anno 2022, delle misure unitarie dei canoni per le concessioni demaniali marittime ai sensi del decreto del Direttore generale per la vigilanza sulle autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del 13 dicembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 34 del 10 febbraio 2022, in ordine allo svolgimento delle attività imprenditoriali nei porti italiani, le autorità di sistema portuale, compatibilmente con le proprie disponibilità di bilancio e fermo quanto previsto dall'articolo 9-ter del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, dispongono la riduzione dell'importo dei canoni concessori di cui all'articolo 36 del codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e agli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e di quelli relativi alle concessioni per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri, dovuti in relazione all'anno 2022, ivi compresi quelli previsti dall'articolo 92, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto degli equilibri di bilancio, allo scopo anche utilizzando il proprio avanzo di amministrazione.
  2. La riduzione di cui al comma 1 può essere riconosciuta, per i canoni dovuti fino alla data del 15 dicembre 2022, in favore dei concessionari che dimostrino di aver subìto nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 15 dicembre 2022, una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento del fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019.
  3. Al fine di ridurre gli effetti di incertezza dei flussi di merci e passeggeri derivanti della grave crisi internazionale in atto in Ucraina e al persistere delle problematiche operative nei porti mondiali di provenienza e destinazione delle navi, nonché degli aumenti del costo dei carburanti e dell'energia:

   a) la durata delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, attualmente in corso o scadute tra la data del 31 gennaio 2022 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è prorogata di dodici mesi;

   b) la durata delle concessioni rilasciate nei porti ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nonché delle concessioni per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri, attualmente in corso o scadute tra la data del 31 gennaio 2022 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è prorogata di dodici mesi.

  4. La proroga di cui alle lettere a) e b) del comma 3 non si applica in presenza di procedure di evidenza pubblica relative al rilascio delle autorizzazioni o delle concessioni previste dagli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, ovvero dell'articolo 36 del codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, già definite con l'aggiudicazione al nuovo soggetto concessionario alla data del 31 gennaio 2022.
  5. Le proroghe di cui alle lettere a) e b) del comma 3 sono cumulabili con i periodi Pag. 102di proroga riconosciuti ai sensi dell'articolo 199, comma 3, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
18.011. Lucaselli, Trancassini, Rampelli, Albano, Bignami, Osnato.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Riduzione del cuneo fiscale)

  1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo denominato «Fondo per la riduzione del cuneo fiscale», con una dotazione pari a 5.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, interamente destinato alla copertura finanziaria di interventi per la riduzione del costo del lavoro per datori di lavoro e lavoratori.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
18.019. Meloni, Trancassini, Osnato, Albano, Bignami, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Super deduzione del costo del lavoro)

  1. Ai fini della determinazione dell'utile d'impresa, per le aziende del settore dei servizi il costo del lavoro che eccede il 25 per cento del valore del fatturato della azienda, può essere dedotto al 200 per cento.
  2. Per le aziende del settore manifatturiero, ai fini della determinazione dell'utile d'impresa, il costo del lavoro che eccede il 20 per cento del valore del fatturato dell'azienda, può essere dedotto al 200 per cento.
18.020. Meloni, Trancassini, Osnato, Albano, Bignami, Lucaselli, Rampelli.

ART. 19.

  Al comma 1 sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 60 milioni.
19.1. Albano, Trancassini, Osnato, Bignami, Lucaselli, Rampelli.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   al comma 1, sostituire le parole: 20 milioni di euro con le seguenti: 30 milioni di euro;

   dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Le risorse disponibili a valere del fondo di cui al comma 1 sono destinate per 10 milioni di euro a reintegrare la dotazione complessiva di 35 milioni di euro del Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola previsto dall'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, e destinate a indennizzare gli allevatori colpiti dalle restrizioni sulla movimentazione degli animali.
*19.8. Incerti, Cenni, Avossa, Critelli, Cappellani, Frailis.
*19.9. Gadda, Del Barba, Ungaro.
*19.11. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Bond, Caon, Sandra Savino, Paolo Russo.
*19.12. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Osnato, Albano, Lucaselli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Le risorse di cui al comma 1 sono parzialmente destinate all'erogazione di contributi a fondo perduto in favore delle piccole e medie imprese dei settori agricolo Pag. 103e della pesca al fine di compensare le esigenze di liquidità dovute ai maggiori oneri derivanti dagli aumenti dei prezzi dell'energia e del gas naturale. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di attuazione del presente comma.
19.18. Trano.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Le risorse di cui al comma 1 sono parzialmente destinate all'adozione di misure di calmieramento dei prezzi del gasolio in favore degli operatori del settore della pesca. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di attuazione del presente comma.
19.19. Trano.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Al fine di garantire l'attuazione dei progetti a valere sul Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), e di promuovere la competitività del sistema produttivo nazionale attraverso la valorizzazione della ricerca nel settore agroalimentare, alla legge 5 aprile 1985, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente:

   «Art. 2-bis. –1. Per fronteggiare le esigenze connesse allo svolgimento di attività agricole, il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria – CREA può ricorrere ad assunzioni di personale operaio con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato. Il contingente massimo del personale operaio a tempo indeterminato in servizio è fissato in 100 unità per anno. Le assunzioni e il trattamento economico sono regolati dalle norme sulla disciplina del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti e da quelle sul collocamento. Nella fase di prima applicazione del presente articolo il CREA procede all'assunzione degli operai a tempo indeterminato secondo una procedura ad evidenza pubblica che tenga conto delle giornate lavorative svolte dal personale già assunto dal CREA a tempo determinato con il contratto collettivo nazionale di lavoro. Al personale assunto ai sensi del presente articolo con contratto a tempo indeterminato si applicano le disposizioni di cui al titolo II della legge 8 agosto 1972, n. 457. L'operaio assunto ai sensi della presente legge non acquista la qualifica di dipendente di pubblica amministrazione ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.»;

   b) nel titolo della legge, dopo le parole: «Ministero dell'agricoltura e delle foreste» sono aggiunte le seguenti: «e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria».

  2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 673, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
  2-quater. Al fine di accelerare ed incentivare la realizzazione di un sistema di produzione agricola sostenibile in linea con gli obiettivi della strategia «From farm to fork» e di ridurre l'utilizzo di input agricoli e in particolare dei fertilizzanti, nelle more dell'adozione, da parte dell'Unione europea, di una disciplina organica in materia, è consentita, a fini sperimentali e scientifici, l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi prodotti con tecniche di editing genomico mediante mutagenesi sito-diretta o di cisgenesi. Le istituzioni di ricerca e sperimentazione che intendono effettuare un'emissione deliberata nell'ambiente di un organismo prodotto con le tecniche di cui al precedente periodo sono tenute a presentarePag. 104 preventivamente una notifica all'autorità nazionale competente di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224.
  2-quinquies. Ai fini di cui al comma 2-quater per tecniche di editing genomico mediante mutagenesi sito-diretta si intendono le nuove tecniche genomiche che permettono una precisa modifica del DNA senza l'introduzione di nuovo materiale genetico, come scientificamente definite SDN-1 e SDN-2 dall'autorità europea per la sicurezza alimentare e dalla Commissione europea, e per cisgenesi si intende l'inserzione, senza modificazioni, di materiale genetico proveniente da un donatore della stessa specie o di una specie affine sessualmente compatibile.
  2-sexies. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, sono definiti, in linea con le disposizioni di cui agli articoli 8, 9, 12, 13 e 14 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, gli elementi obbligatori della notifica e la procedura istruttoria, le modalità atte a garantire l'informazione pubblica e la consultazione, le modalità di presentazione e gli elementi della relazione conclusiva, nonché lo scambio di informazioni con la Commissione europea.
  2-septies. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei commi da 2-quater a 2-sexies con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  2-octies. Il comma 6 dell'articolo 33 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, è sostituito dal seguente:

   «6. L'uso delle DO è consentito anche per i vini ottenuti da varietà di viti appartenenti alla specie Vitis vinifera o da un incrocio tra la specie Vitis vinifera e altre specie del genere Vitis, utilizzate in proporzione massima del 15 per cento del totale».

  2-novies. All'articolo 1, comma 98, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: «dell'11 dicembre 2013» sono aggiunte le seguenti: «, indipendentemente dal regime fiscale di determinazione del reddito,».
  2-decies. Fatte salve le disposizioni nazionali in materia di organizzazioni di produttori ortofrutticoli costituite ai sensi dell'articolo 152 del regolamento (UE) n. 1308 del 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, le associazioni di organizzazioni di produttori ortofrutticoli costituite ai sensi dell'articolo 154 del medesimo regolamento sono riconosciute dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali quando sussistono le seguenti condizioni:

   a) l'associazione di organizzazioni e l'organizzazione di produttori ortofrutticoli è costituita da almeno 80 organizzazioni di produttori riconosciute in almeno 12 regioni o province autonome;

   b) le attività e le funzioni dell'organizzazione di associazione di organizzazioni di produttori siano espressamente indicate nello statuto sociale, siano coerenti con l'articolo 152, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308 del 2013, prevedano azioni di sistema e di coordinamento di attività svolte dalle organizzazioni di produttori aderenti ed escludano la possibilità di presentare il programma operativo.

  2-undecies. I commi 520 e 521 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e l'articolo 68-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono abrogati.
  2-duodecies. Alla tabella A, parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 125 è aggiunto il seguente:

    «125-bis) servizi di impollinazione tramite api».

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Rifinanziamento del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura e ulteriori misure urgenti a sostegno del settore agroalimentare.
19.25. Gallinella, L'Abbate, Gagnarli, Bilotti, Cadeddu, Cassese, Cillis, Maglione, Pag. 105Alberto Manca, Parentela, Pignatone, Loss.

(Inammissibile
ad eccezione del comma 2-
duodecies)

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Disposizioni per la riduzione dei costi energetici di produzione delle imprese agricole in zone montane e svantaggiate)

  1. Al fine di sostenere l'esercizio delle attività imprenditoriali agricole in zone montane o svantaggiate individuate ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305 del 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, anche attraverso una semplificazione degli adempimenti funzionali alla riduzione dei costi energetici di produzione a carico delle imprese agricole ubicate in tali zone, le disposizioni di cui all'articolo 1-bis, comma 12, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, si applicano anche ai contratti di affitto e comodato per le finalità di cui al decreto ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
19.03. Trano.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Misure urgenti a sostegno delle imprese del settore avicolo e suinicolo interessate da influenza aviaria o peste suina africana)

  1. Al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle imprese agricole della filiera avicola e suinicola ubicate nelle zone interessate da influenza aviaria o da peste suina africana, delimitate ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e dell'articolo 63, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/687, alle suddette imprese è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro, relativi al primo trimestre 2022. L'esonero è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previste dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell'esonero.
  2. Il medesimo esonero di cui al comma 1 è riconosciuto agli imprenditori agricoli professionali e ai coltivatori diretti con riferimento alla contribuzione dovuta per il secondo trimestre 2022.
  3. Resta ferma per l'esonero di cui ai commi 1 e 2 l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
  4. Le disposizioni del presente articolo si applicano compatibilmente con la vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato.
  5. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004 n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*19.05. Incerti, Cenni, Avossa, Critelli, Cappellani, Frailis.
*19.06. Viviani, Gastaldi, Liuni, Golinelli, Bubisutti, Germanà, Lolini, Loss, Manzato, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
*19.07. Trancassini, Osnato, Lucaselli, Caretta, Ciaburro, Albano, Bignami, Rampelli.

Pag. 106

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Misure per il rafforzamento qualitativo e quantitativo delle colture strategiche)

  1. Al fine di supportare il miglioramento della quantità e della qualità produttiva delle colture maidicole, leguminose e di soia coltivate in Italia e promosse dal fondo per la competitività delle filiere di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 3 aprile 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 5 maggio 2020, è autorizzato lo stanziamento di 5 milioni di euro per sostenere, nell'ambito della sottoscrizione di nuovi contratti di filiera alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'acquisto e l'impiego di sementi certificate per le predette colture.
  2. Agli oneri previsti dal comma 1, pari a 5.000.000 di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
**19.09. Gallinella, Gagnarli, Bilotti, Cadeddu, Cassese, Cillis, L'Abbate, Maglione, Alberto Manca, Parentela, Pignatone.
**19.010. Incerti, Cenni, Avossa, Critelli, Cappellani, Frailis.
**19.011. Spena, Nevi, Anna Lisa Baroni, Bond, Caon, Sandra Savino, Paolo Russo.
**19.012. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Bond, Caon, Sandra Savino, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.

  1. Alle imprese esercenti attività agricola e della pesca è riconosciuto a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attività, un contributo straordinario sotto forma di credito d'imposta, pari all'80 per cento delle spese sostenute per l'acquisto di carburante effettuato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.
19.017. Tasso.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Fondo per il sostegno alle attività ortofrutticole nazionali)

  1. Stanti gli ulteriori rincari dovuti alla crisi ucraina e le difficoltà attraversate dal comparto ortofrutticolo nazionale, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un fondo, denominato «Fondo per il sostegno alle attività ortofrutticole nazionali», con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2022.
  2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione e accesso al fondo di cui al comma 1, con particolare riguardo alla compensazione dovuta per la mancata vendita di prodotto sui mercati internazionali.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
19.022. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Osnato, Albano, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Fondo per il sostegno straordinario contro la siccità)

  1. Stanti gli ulteriori rincari dovuti alla crisi ucraina e le difficoltà attraversate dal Pag. 107comparto agroalimentare nazionale, nonché stante il costante aumento delle temperature e il continuo verificarsi di episodi di siccità, anche nell'anno in corso, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un fondo denominato «Fondo per il sostegno straordinario contro la siccità», con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2022.
  2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalità ed i criteri di attuazione ed accesso al fondo di cui al comma 1, con particolare riguardo ai danni sopravvenuti per le semine nel secondo e nel terzo trimestre 2022.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
19.023. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Osnato, Albano, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Rifinanziamento cambiale agraria)

  1. Al fine di dare sostegno alle aziende agricole e della pesca in relazione alle esigenze di liquidità conseguenti agli aumenti dei prezzi dell'energia, sono assegnati all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) 100 milioni di euro per il 2022 per la concessione di prestiti cambiari a tasso zero in favore delle imprese agricole e della pesca.
  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
19.024. Ripani, Scanu, Lombardo.

ART. 20.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di sostenere lo sviluppo dell'imprenditorialità agricola giovanile, attraverso la salvaguardia del diritto di prelazione agraria su i terreni demaniali o soggetti al regime dei beni demaniali di qualsiasi natura o del patrimonio indisponibile appartenenti ad enti pubblici, territoriali o non territoriali, ivi compresi i terreni golenali, che siano oggetto di affitto o di concessione amministrativa, l'articolo 6, comma 4-bis, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, è sostituito dal seguente:

   «4-bis. Fatto salvo il diritto di prelazione di cui all'articolo 4-bis della legge 3 maggio 1982, n. 203, qualora alla scadenza di cui al comma 4 abbiano manifestato interesse all'affitto o alla concessione amministrativa giovani imprenditori agricoli, di età compresa tra i 18 e i 40 anni, l'assegnazione dei terreni avviene al canone base indicato nell'avviso pubblico o nel bando di gara. In caso di pluralità di richieste da parte dei predetti soggetti, fermo restando il canone base, si procede mediante sorteggio tra gli stessi.».
20.8. Sut, Corneli.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Al fine di favorirne la ripresa economica e produttiva, le imprese agricole, ivi comprese le cooperative, possono accedere, a titolo gratuito nei limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1408 del 2013, alle garanzie di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, a fronte di finanziamenti rateali per la gestione aziendale concessi da banche o intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, finalizzati alla ricostituzione di liquidità, con durata sino a ventiquattro mesi e importo non superiore al 50 per cento del fatturato, come risultante dall'ultima dichiarazione Pag. 108fiscale presentata alla data della domanda di finanziamento ovvero, in difetto, da altra idonea documentazione, prodotta mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, e, comunque, non superiore a 200.000 euro. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2022 in favore dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare – ISMEA.
  2-ter. Agli oneri di cui al comma 2-bis si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  2-quater. Al fine di favorire il primo insediamento di giovani in agricoltura, l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare – ISMEA concede, a titolo gratuito nei limiti previsti per il premio di primo insediamento dal regolamento (UE) n. 1305 del 2013 della Commissione, garanzie ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Le predette garanzie sono finalizzate alla protezione di finanziamenti bancari destinati all'acquisto di terreni agricoli da parte di giovani, anche organizzati in forma societaria, di età compresa tra 18 e 40 anni compiuti al momento della presentazione della domanda di finanziamento e che intendono insediarsi per la prima volta in una impresa agricola in qualità di capo azienda e presentano un piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola articolato su un periodo di almeno cinque anni idoneo a dimostrare la sostenibilità economica e finanziaria dell'operazione. A copertura delle commissioni di garanzia di cui al presente comma, sono trasferite all'ISMEA risorse pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022.
  2-quinquies. Agli oneri di cui al comma 2-quater, si provvede, per 25 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 868, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e, per 25 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  Conseguentemente, la rubrica è sostituita dalla seguente: Garanzie sui mutui in favore delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura che hanno subìto un incremento dei costi energetici nonché disposizioni in materia di primo insediamento di giovani in agricoltura.
20.9. L'Abbate, Gallinella, Gagnarli, Bilotti, Cadeddu, Cassese, Cillis, Maglione, Alberto Manca, Parentela, Pignatone.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Rifinanziamento cambiale agraria)

  1. Al fine di fronteggiare i maggiori oneri derivanti dagli aumenti esponenziali dei prezzi dell'energia e del gas, è trasferita all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare – ISMEA la somma di 50 milioni di euro per l'anno 2022 per la concessione di prestiti cambiari a tasso zero in favore delle imprese agricole e della pesca.
  2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
20.05. Trano.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Disposizioni per favorire la continuità aziendale delle imprese agricole)

  1. All'articolo 14, comma 1, della legge 26 maggio 1965, n. 590, dopo le parole: «Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) o» sono inserite le Pag. 109seguenti: «, con esclusivo riferimento alla prelazione dei confinanti,».
20.017. Cenni, Incerti, Avossa, Critelli, Cappellani, Frailis.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Disposizioni per la riduzione dei costi energetici di produzione delle imprese agricole in zone montane e svantaggiate)

  1. Al fine di sostenere l'esercizio delle attività imprenditoriali agricole in zone montane o svantaggiate individuate ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, anche attraverso la semplificazione degli adempimenti funzionali alla riduzione dei costi energetici di produzione a carico delle imprese agricole ubicate in tali zone, le disposizioni di cui all'articolo 1-bis, comma 12, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, si applicano anche ai contratti di affitto e comodato per le finalità di cui al decreto ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
20.019. Loss, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Sostegno al settore termale)

  1. Le tariffe per la remunerazione delle prestazioni termali a carico del Servizio sanitario nazionale definite nell'«Accordo nazionale per l'erogazione delle prestazioni termali per il triennio 2016/2018 ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 agosto 2000, n. 323» sono incrementate, per il triennio 2022-2024, del 6 per cento per una spesa di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024.
  2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 7 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
  3. Con successivi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono apportate le necessarie variazioni di bilancio.
20.024. Manzo.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Disposizioni in materia di estensione dell'ambito di applicazione del FIR)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 493, dopo le parole: «prima del 1° gennaio 2018,» sono inserite le seguenti: «ovvero sottoposte tra il 1° dicembre 2019 e il 30 novembre 2020 alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi degli articoli 70 e 98 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,»;

   b) al comma 494, dopo le parole: «alla data del provvedimento di messa in liquidazione» sono inserite le seguenti: «ovvero di sottoposizione della banca alla procedura di amministrazione straordinaria ai Pag. 110sensi degli articoli 70 e 98 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385».
20.026. Lacarra.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Disposizioni in materia di compensazione dei crediti maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione)

  1. Al comma 1 dell'articolo 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, dopo la parola: «forniture» sono inserite le seguenti: «, prestazioni professionali»;

   b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Le disposizioni del primo periodo si applicano anche alle somme contenute nei carichi affidati all'agente della riscossione successivamente al 30 settembre 2013 e, in ogni caso, entro il 31 dicembre del secondo anno antecedente a quello in cui è richiesta la compensazione»;

   c) al secondo periodo, le parole: «A tal fine» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini di cui al primo periodo,».

  2. Il comma 7-bis dell'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è abrogato.
20.032. Cancelleri, Zanichelli.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Moratorie al credito per le imprese)

  1. Al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 56:

    1) al comma 2:

     1.1) alla lettera a), le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;

     1.2) alla lettera b), le parole: «30 giugno 2021», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;

     1.3) alla lettera c), le parole: «30 giugno 2021», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;

    2) al comma 6:

     2.1) alla lettera a), le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;

     2.2) alla lettera c), le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;

   b) all'articolo 58, comma 1, le parole: «Fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2022» e le parole: «nel corso dell'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «nel corso dell'anno 2022».

  2. All'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: «15 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «15 giugno 2022» e le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
20.034. Masi, Faro.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni)

  1. All'articolo 26 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,Pag. 111 dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

   «c) abbia deliberato ed eseguito dopo l'entrata in vigore del presente decreto ed entro il 30 settembre 2022 un aumento di capitale a pagamento e integralmente versato; per l'accesso alla misura prevista dal comma 12 l'aumento di capitale non è inferiore a 250.000 euro»;

   b) al comma 9, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Per gli aumenti di capitale deliberati ed eseguiti tra il 1° luglio 2021 e il 30 settembre 2022 il credito d'imposta di cui al comma 8 è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal decimo giorno successivo a quello di effettuazione dell'investimento, successivamente all'approvazione del bilancio per l'esercizio 2021 ed entro la data del 31 dicembre 2022»;

   c) al comma 12, primo periodo, le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2022» e dopo le parole: «nell'anno 2021» sono inserite le seguenti: «e nel limite massimo di 500 milioni di euro per le sottoscrizioni da effettuare nell'anno 2022»;

   d) al comma 18, le parole: «entro il 30 giugno 2021» sono sostituite le seguenti: «entro il 30 settembre 2022».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo nel limite di spesa di 500 milioni per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dal Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
20.038. Pella, Prestigiacomo, Mandelli.

ART. 21.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Nell'elenco di cui all'Allegato B, annesso legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono aggiunte, in fine, le seguenti voci:

   «software per la raccolta di informazioni su comportamenti dei clienti (ad esempio: eye tracking, analisi flussi clienti) e soluzioni di intelligenza artificiale per orientare, in base agli analytics, le leve del marketing mix: modifiche a layout (contenuti su schermi digitali), prezzi dinamici e promozioni, sistemi di Customer Relationship Management;

   software per la multicanalità tra commercio online e offline;

   software per sistemi informativi, di amministrazione, di gestione e di prenotazione dei servizi turistici e commerciali;

   piattaforme digitali condivise per l'acquisto e la vendita di beni e servizi».
*21.2. Osnato, Albano, Bignami, Lucaselli, Rampelli, Trancassini.
*21.3. Cavandoli, Gusmeroli, Cantalamessa, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Bordonali.
*21.4. Giacometto, Pella, Martino, Squeri, Polidori, Prestigiacomo, Porchietto, Torromino.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. All'Allegato B, annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la comunicazione pubblicitaria di beni e servizi prodotti».
  2-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di Pag. 112entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati le modalità e i termini di attuazione della disposizione di cui al comma 2-bis, nel limite di spesa di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 58 del presente decreto.
21.6. Prestigiacomo, Pella, Martino.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Incentivi per l'innovazione nell'industria del legno)

  1. L'articolo 1, comma 44, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si applica agli investimenti per macchinari finalizzati alla trasformazione del tronco segato in prodotti con maggiore valore aggiunto. Per tali macchinari si applicano i coefficienti di riduzione previsti per l'anno 2021. L'Allegato B, annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, è conseguentemente integrato.
  2. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 20 milioni di euro per l'anno 2022, 25 milioni di euro per l'anno 2023, 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.
21.03. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

  1. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, la parola: «60.000» è sostituita dalla seguente: «150.000»;

   b) al comma 3:

    1) all'alinea, le parole: «cinque rate» sono sostituite dalle seguenti: «dieci rate»;

    2) la lettera c) è soppressa.
21.08. Albano, Osnato, Trancassini, Bignami, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Estensione delle spese ammissibili per l'acquisto dei beni strumentali materiali 4.0)

  1. Nell'elenco di cui all'Allegato A, annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono aggiunte, in fine, le seguenti voci:

   «macchine e attrezzature per migliorare l'automazione, l'efficienza produttiva nel punto vendita e la personalizzazione del prodotto o servizio (ad esempio: forni e celle di lievitazione controllabili da remoto, stampanti 3D);

   sistemi di automazione del magazzino, gestione dell'ordine e consegna al cliente;

   sistemi di check-in, carrelli virtuali, scansione prodotti, instant checkout con pagamento self;

   vetrine interattive, espositori e layout collegati digitalmente a sistemi gestionali, camerini digitali intelligenti per facilitare l'esperienza di acquisto del cliente;

   tecnologie per la raccolta di informazioni su comportamenti dei clienti (ad esempio: eye tracking, analisi flussi clienti) e soluzioni di intelligenza artificiale per orientare, in base agli analytics, le leve del marketing mix».
*21.09. Osnato, Albano, Bignami, Lucaselli, Rampelli, Trancassini.

Pag. 113

*21.010. Cavandoli, Gusmeroli, Cantalamessa, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Bordonali.
*21.011. Giacometto, Pella, Martino, Squeri, Polidori, Prestigiacomo, Porchietto, Torromino.

ART. 22.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 3, comma 6, del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 4 maggio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno 2018, dopo le parole: «le attività commissionate a soggetti» sono aggiunte le seguenti: «, che svolgono attività di impresa non inferiore a 10 anni,» e le parole: «in cui l'impresa ha la sede legale o la sede operativa» sono soppresse.
22.21. Lacarra.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Modifiche al credito d'imposta per l'Imu in favore del comparto del turismo)

  1. All'articolo 22 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2:

    1) le parole: «a condizione che i relativi proprietari» sono sostituite dalle seguenti: «a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160»;

    2) le parole: «nel secondo trimestre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «nel primo o nel secondo trimestre 2021»;

   b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

   «2-bis. La condizione di riduzione di fatturato o dei corrispettivi di cui al comma 2, non si applica alle imprese che hanno avviato l'attività successivamente al 1° gennaio 2019».
*22.01. Zucconi, Lucaselli, Trancassini, Rampelli, Osnato, Bignami, Albano.
*22.02. Fregolent, Ungaro, Del Barba.
*22.03. Faro.
*22.04. Giacometto, Torromino, Pella, Martino, Squeri, Polidori, Prestigiacomo, Porchietto.
*22.05. Frassini, Bitonci, Gusmeroli, Ribolla, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Zennaro.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(«Capitale Umano 4.0»: Agevolazione fiscale concernente i costi sostenuti dalle imprese per la formazione professionale di alto livello dei propri dipendenti)

  1. Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito di impresa aventi domicilio fiscale in Italia, indipendentemente dalla forma giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano, che effettuano spese per attività di formazione professionale di alto livello, nel periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2021, il costo fiscale di acquisizione è maggiorato nella misura del 100 per cento limitatamente alle spese relative al costo aziendale del dipendente per il periodo in cui è occupato nelle predette attività di formazione attraverso corsi di specializzazione e perfezionamento di durata non inferiore a sei mesi, svolti in Italia o all'estero. La maggiorazione è riconosciuta fino all'importo massimo di 30.000 Pag. 114euro per ciascun beneficiario, per le attività di formazione, negli ambiti legati allo sviluppo di nuove tecnologie green e all'approfondimento delle conoscenze delle tecnologie previste dal piano nazionale Industria 4.0, rivolte alla politica energetica innovativa, alternativa e pulita, basata sull'utilizzo dell'idrogeno come vettore energetico, nonché all'approfondimento e alla ricerca dei metodi di produzione del gas idrogeno da fonti rinnovabili e dall'utilizzo di biomasse, anche attraverso studi e ricerche legate all'immagazzinamento e il trasporto del gas, analizzando le tecnologie al momento disponibili di integrazione digitale e quelle in via di sviluppo. I soggetti beneficiari applicano direttamente la maggiorazione nella redazione del bilancio, producendone dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, del lavoro e delle politiche sociali e dell'università e della ricerca, sono adottate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni applicative necessarie. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
22.013. Vallascas.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Disposizioni in materia di rateazione dei carichi di ruolo)

  1. Al fine di sostenere la liquidità delle famiglie e delle imprese e agevolare il rilancio economico del Paese in considerazione degli effetti negativi determinati dalla pandemia, nonché delle ripercussioni economiche e produttive del conflitto bellico, all'articolo 13-decies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;

   b) al comma 5, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) le parole: «anteriormente alla data di inizio della sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis dell'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 maggio 2022»;

    2) le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;

   c) al comma 5-bis, le parole: «30 aprile 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».

  2. Nel corso di tale periodo, sono comunque sospesi i termini di decadenza e non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche né avviate nuove procedure esecutive, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione.

  Conseguentemente, alla rubrica del capo III dopo le parole: ripresa economica aggiungere le seguenti: e fiscale.
22.025. Martinciglio.

Pag. 115

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Certezza nell'applicazione delle disposizioni in materia di ammissibilità delle attività al credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo ed innovazione tecnologica)

  1. Al fine di potenziare la competitività delle imprese, attraverso la corretta e certa applicazione del credito d'imposta sugli investimenti in ricerca e sviluppo e di quello sugli investimenti in innovazione tecnologica, anche nell'ambito del paradigma del piano Transizione 4.0, alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 200, alinea, dopo le parole: «Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE)», sono inserite le seguenti: «, nella traduzione in lingua italiana effettuata su licenza e con approvazione dell'OCSE»;

   b) al comma 201, alinea, dopo le parole: «Manuale di Oslo dell'OCSE» sono inserite le seguenti: «, nella traduzione in lingua italiana effettuata su licenza e con approvazione dell'OCSE».
22.030. Carabetta.

ART. 23.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   dopo le parole: è riconosciuto aggiungere le seguenti: , commisurato ad un'aliquota massima del 40 per cento sugli introiti derivanti dalla programmazione di opere audiovisive ovvero;

   dopo le parole: funzionamento delle sale cinematografiche aggiungere le seguenti: di grandi imprese e nella misura massima del 60 per cento per le piccole e media imprese.
23.1. Bella, Orrico.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Credito imposta per l'acquisto della carta dei libri)

  1. Alle imprese editrici di libri è riconosciuto un credito d'imposta pari al 30 per cento della spesa per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa dei libri sostenuta negli anni 2022 e 2023. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di riconoscimento del citato credito di imposta.
  2. La spesa per l'acquisto della carta ai fini del credito di imposta di cui al comma 1 deve risultare dai costi certificati delle imprese editrici. Nel caso in cui la carta sia acquistata da soggetti diversi dall'editore, essa deve comunque essere ceduta agli editori con fatturazione distinta rispetto a quella destinata ad altre prestazioni oppure, nel contesto di medesime fatture, con evidenziazione distinta delle voci di costo di acquisto carta rispetto a quelle relative ad ogni altra eventuale prestazione, il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile e può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta non è rimborsabile, ma non limita il diritto al rimborso ad altro titolo spettante; l'eventuale eccedenza è riportabile al periodo di imposta successivo. L'ammontare della spesa complessiva per l'acquisto della carta e l'importo del credito d'imposta sono indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta durante il quale la spesa è stata effettuata. In caso di utilizzo del credito d'imposta in tutto o in parte non spettante si rendono applicabili le norme in materia di accertamento, riscossione e contenzioso nonché le sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite massimo di 40 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente Pag. 116riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*23.02. Mollicone.
*23.03. Belotti, Racchella, Basini, Bianchi, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Toccalini, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
*23.04. Vacca.

ART. 24.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Rifinanziamento della misura «Resto al Sud»)

  1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono stanziati ulteriori 1.000 milioni di euro per l'anno 2022. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
24.02. Varchi, Ferro, Giovanni Russo, Lucaselli, Trancassini, Rampelli, Albano, Bignami, Osnato.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Rifinanziamento del Fondo a sostegno dell'impresa femminile)

  1. Al fine di dare continuità alle azioni finalizzate al sostegno, alla nascita, allo sviluppo e al consolidamento delle imprese guidate da donne, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 97, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è rifinanziato in misura pari a 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
24.05. Giarrizzo, Alaimo.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Dismissione, risanamento e riconversione delle centrali a carbone di Brindisi e Civitavecchia)

  1. A valere sulle risorse del fondo IPCEI di cui all'articolo 1, comma 232, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come incrementato dall'articolo 24 del presente decreto, in considerazione dell'approssimarsi della data di definitiva dismissione dell'uso del carbone nella produzione nazionale di energia elettrica, è accantonata una somma pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, paritariamente ripartita, destinata ad avviare il processo di risanamento e di riconversione delle centrali a carbone di Cerano a Brindisi e di Torrevaldaliga Nord a Civitavecchia.
  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è convocato, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con la regione Puglia, il Comitato di coordinamento di cui all'Accordo di programma del 4 gennaio 2018 per il rilancio Pag. 117delle attività imprenditoriali, la salvaguardia dei livelli occupazionali e il sostegno dei programmi di investimento e sviluppo imprenditoriale nel territorio del comune di Brindisi, con la partecipazione delle istituzioni locali, delle parti sociali e degli operatori economici, finalizzato all'adozione di un protocollo integrativo all'Accordo di programma del 4 gennaio 2018 volto ad adottare ulteriori specifiche misure finalizzate alla transizione ecologica, alla dismissione, al risanamento e alla riconversione della centrale a carbone di Cerano, ivi comprese quelle volte alla realizzazione di siti di produzione di impianti energetici da fonti rinnovabili, di siti di produzione di idrogeno verde in aree industriali dismesse, di siti destinati a nuove attività di logistica e di produzione industriale, individuando altresì interventi per il mantenimento e la crescita dei livelli occupazionali mediante misure per l'attrazione di nuovi investimenti e percorsi di formazione e riqualificazione del personale da reclutare o impiegato, direttamente e nell'indotto.
  3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è definito un Accordo di programma volto a definire specifiche misure finalizzate alla dismissione, al risanamento e alla riconversione della centrale a carbone di Civitavecchia, ivi comprese quelle volte alla creazione di un Innovation Hub sull'energia e alla realizzazione di siti di produzione di idrogeno verde, anche connesse alla ambientalizzazione del porto, individuando altresì le misure per il mantenimento dei livelli occupazionali mediante i percorsi riqualificazione del personale impiegato, direttamente e nell'indotto. L'Accordo è siglato tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero della transizione ecologica, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e la regione Lazio, con la partecipazione delle istituzioni locali, delle parti sociali e degli operatori economici.
  4. Per le finalità del presente articolo il Ministero dello sviluppo economico può promuovere la conclusione di uno specifico contratto di sviluppo per ciascuna delle due aree interessate, ai sensi dell'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e del decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 2015, n. 23, sottoscritto dal Ministero dell'economia e delle finanze, dal Ministero della transizione ecologica, dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e, per l'area di Brindisi, dal Ministro per il sud e la coesione territoriale, nonché dall'Agenzia nazionale per l'attuazione degli investimenti e sviluppo d'impresa Spa e dalle regioni e dai comuni interessati.
  5. Il Ministero della transizione ecologica e il Ministero dello sviluppo economico provvedono alla valutazione dei criteri di applicabilità ai progetti di riconversione di cui al presente articolo alle misure di finanziamento pubblico dei progetti di comune interesse europeo di cui alla comunicazione della Commissione 2014/C 188/02 (IPCEI), nonché alla valutazione per l'accesso di detti progetti alle misure e alle risorse previste dal regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo per una transizione giusta (Just transition fund).
24.06. D'Attis, Battilocchio, Martino, Pella, Squeri.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Rifinanziamento del Fondo per l'intrattenimento digitale)

  1. Il fondo di cui all'articolo 38, comma 12, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è rifinanziato in misura pari a 8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondentePag. 118 riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
24.08. Giarrizzo, Alaimo.

ART. 25.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.

  1. All'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: «da attivarsi su iniziativa del Commissario di cui al comma 6,» sono inserite le seguenti: «rimodulando la perimetrazione vigente, in aumento o in diminuzione,»;

   b) dopo le parole: «è approvata» sono inserite le seguenti: «entro trenta giorni dall'acquisizione della proposta commissariale».

  2. Al comma 6-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, dopo le parole: «decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303», sono aggiunte le seguenti: «e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127».
25.02. Lacarra.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Disposizioni urgenti in materia fiscale)

  1. Al fine di sostenere la liquidità delle famiglie e delle imprese e agevolare il rilancio economico del Paese in considerazione degli effetti negativi determinati dalla pandemia e delle ripercussioni economiche e produttive del conflitto bellico, possono essere estinti, senza l'applicazione di sanzioni e interessi, ivi compresi quelli di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, i debiti maturati dal 1° gennaio 2000 al 31 maggio 2022, sia in fase amministrativa che affidati all'agente della riscossione, anche se non ancora presi in carico da quest'ultimo, per omessi versamenti dovuti per imposte sui redditi e relative addizionali, per imposta regionale sulle attività produttive, per imposte sostitutive, per imposta sul valore aggiunto, per ritenute sia a titolo di acconto che di imposta, per contributi previdenziali e assistenziali, per imposta sul valore degli immobili all'estero e per imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero.
  2. Possono essere altresì estinte le sanzioni per omesse comunicazioni in ordine alle assunzioni e cessazioni del personale, ovvero per le violazioni in materia di collocamento per omessa consegna prospetti paga identificate, se iscritte a ruolo, con il codice tributo 5202, le sanzioni per omesso versamento contributivo obbligatorio riconducibile alle omesse comunicazioni in ordine alle assunzioni e cessazioni del personale, le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
  3. Possono essere definiti anche i debiti per le imposte, i contributi e le ritenute di cui al comma 1, risultanti da atti impositivi pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, anche se non ancora affidati all'agente della riscossione.
  4. I debiti per imposte e contributi di cui al comma 1 possono essere estinti con il pagamento integrale degli stessi, al netto di sanzioni e interessi, anche di mora, e degli aggi esattoriali se già iscritte a ruolo, che non si applicano per chi aderisce alla definizione di cui al comma 1.
  5. I debiti per le sanzioni per omesse comunicazioni in ordine alle assunzioni e cessazioni del personale, ovvero per le violazioni in materia di collocamento per omessa consegna prospetti paga identificate, se iscritte a ruolo, con il codice tributo Pag. 1195202, per le sanzioni per omesso versamento contributivo obbligatorio riconducibile alle omesse comunicazioni in ordine alle assunzioni e cessazioni del personale, nonché per le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, possono essere estinti con il versamento di una somma corrispondente al 10 per cento delle sanzioni complessivamente irrogate, al netto degli interessi, anche di mora, e degli aggi esattoriali, sia se in fase amministrativa che se affidate all'agente della riscossione, anche se non ancora prese in carico da quest'ultimo.
  6. I debiti portati da atti impositivi pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definiti con il pagamento di un importo uguale al valore della controversia. Il valore della lite è l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative alle sole irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste, ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
  7. Possono essere definite in maniera agevolata solo le controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per le quali, alla data di presentazione della domanda di definizione agevolata, il processo non si sia concluso con una pronuncia definitiva.
  8. In caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90 per cento del valore della controversia.
  9. In deroga alla regola generale che prevede il pagamento di un importo uguale al valore della lite, in caso di soccombenza dell'Agenzia delle entrate, le controversie possono essere definite con il pagamento:

   a) del 40 per cento del valore della controversia, nel caso di soccombenza in primo grado;

   b) del 15 per cento del valore della controversia, nel caso di soccombenza in secondo grado.

  10. Le controversie tributarie pendenti in Corte di cassazione, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, per le quali l'Agenzia delle entrate risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia.
  11. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 è effettuato:

   a) in unica soluzione, entro il 31 dicembre 2022;

   b) nel numero massimo di 120 rate bimestrali, di pari importo, a decorrere dal 30 settembre 2022.

  12. In caso di pagamento rateale, ai sensi del presente articolo, sono dovuti, a decorrere dal 30 settembre 2022, gli interessi al tasso dell'1 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
  13. L'agente della riscossione fornisce ai debitori i dati necessari a individuare i carichi definibili presso i propri sportelli e in apposita area del proprio sito internet.
  14. Il debitore deve manifestare all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 1 rendendo, entro il 30 luglio 2022, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente pubblica sul proprio sito internet entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo di cui al comma 11.
  15. Nella dichiarazione di cui al comma 14 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare con il pagamento degli importi dovuti nella misura indicata dal comma 11, oltre a quelli indicati dal presente articolo, agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è Pag. 120subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.
  16. Entro il 30 ottobre 2022, il debitore può integrare, con le modalità previste dal comma 14, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.
  17. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi compresi nei carichi affidati, nonché, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. Il debitore, se, per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto ai sensi del comma 1, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con le modalità previste dal comma 14.
  18. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
  19. A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:

   a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

   b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;

   c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;

   d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;

   e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;

   f) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

   g) si applica la disposizione di cui all'articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.

  20. Entro il 31 agosto 2022, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 14 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.
  21. Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:

   a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione resa ai sensi del comma 5;

   b) mediante bollettini precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al comma 11, se il debitore non ha richiesto di eseguire il versamento con le modalità previste dalla lettera a) del presente comma;

   c) presso gli sportelli dell'agente della riscossione. In tal caso, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2014, con riferimento a tutti i carichi definiti.

  22. Limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione di cui al comma 14:

   a) alla data del 30 novembre 2022 le dilazioni sospese ai sensi del comma 19, lettera b), sono automaticamente revocate;

Pag. 121

   b) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

  23. In caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di otto rate, anche non consecutive:

   a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;

   b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;

   c) il carico può essere nuovamente rateizzato se, all'atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate. In tal caso, il nuovo piano di dilazione può essere ripartito nel numero massimo di rate non ancora scadute alla medesima data.

  24. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato ai sensi del comma 11 scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione e comunque a partire dal 30 settembre 2022, e il relativo pagamento può essere effettuato anche mediante domiciliazione sul conto corrente indicato dal debitore.
  25. Possono essere ricompresi nella definizione agevolata di cui al comma 1 anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.
  26. Sono esclusi dalla definizione di cui ai commi 1, 2 e 3, i debiti sia in fase amministrativa che affidati all'agente della riscossione, anche se non ancora presi in carico da quest'ultimo, per:

   a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;

   b) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;

   c) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna divenute definitive;

  27. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
  28. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 1, che sono oggetto di procedura concorsuale, nonché in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-bis del citato regio n. 267 del 1942.
  29. A seguito del pagamento delle somme di cui ai commi 1, 29 e 31 del presente articolo, l'agente della riscossione è automaticamente discaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote discaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2026, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi delle disposizioni di cui al presente articolo e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento. All'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2028».
  30. L'integrale pagamento delle residue somme dovute al 30 settembre 2022 ai sensi della definizione agevolata di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, determina, per i debitori che vi provvedono, il Pag. 122differimento automatico del versamento delle restanti somme, che è effettuato in un massimo di 120 rate bimestrali di pari importo a decorrere dal 30 settembre 2022, sulle quali sono dovuti, dal 1° dicembre 2022, gli interessi al tasso dello 0,3 per cento annuo. A tal fine, entro il 30 settembre 2022, senza alcun adempimento a carico dei debitori interessati, l'agente della riscossione invia a questi ultimi, apposita comunicazione, unitamente ai bollettini precompilati per il pagamento delle somme dovute alle nuove scadenze. Si applicano le disposizioni di cui al comma 21, lettera c); si applicano altresì, a seguito del pagamento della prima delle predette rate differite, le disposizioni di cui al comma 21, lettera b).
  31. Resta salva la facoltà, per il debitore, di effettuare, entro il 30 dicembre 2022, in unica soluzione, il pagamento delle rate differite ai sensi del comma 21.
  32. Le disposizioni del comma 23 si applicano anche nel caso di tardivo versamento, non superiore a otto giorni, delle rate differite ai sensi del comma 21.
  33. Possono essere definiti, secondo le disposizioni del presente articolo, anche i debiti relativi ai carichi già oggetto di precedenti dichiarazioni rese ai sensi:

   a) dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, per le quali il debitore non ha perfezionato la definizione con l'integrale, tempestivo pagamento delle somme dovute a tal fine;

   b) dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, per le quali il debitore non ha provveduto all'integrale, tempestivo pagamento delle somme dovute in conformità al comma 8, lettera b), numero 1), del citato articolo 1 del decreto-legge n. 148 del 2017;

   c) dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, per le quali il debitore non ha perfezionato la definizione con l'integrale, tempestivo pagamento delle somme dovute a tal fine.

  Conseguentemente alla rubrica del Capo III aggiungere, in fine, le parole: e disposizioni in materia di pacificazione fiscale.
25.03. Albano, Osnato, Trancassini, Bignami, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Credito d'imposta per la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali organizzate in Italia)

  1. Al fine di migliorare il livello e la qualità di internazionalizzazione del sistema imprenditoriale italiano, alle imprese di qualunque dimensione è riconosciuto un credito di imposta nella misura del 30 per cento delle spese di cui al comma 2 sostenute nei periodi di imposta 2022 e 2023 per la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore, presenti nel calendario fieristico approvato dalla Conferenza delle regioni e delle provincie autonome, che si svolgono in Italia. Il credito di imposta spetta fino a un massimo di euro 18.000 per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di spesa pari a euro 5.000.000 per il 2022 e 4.800.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto relativamente alle spese inerenti a:

   a) affitto spazi espositivi, ivi comprese le tasse iscrizione e assicurazione;

   b) allestimento tutto compreso, inclusa progettazione;

   c) pulizia;

   d) trasporto campionari per fiera, assicurazioni, facchinaggio;

   e) stoccaggio prodotti e materiali;

   f) noleggio impianti audio-video e strumentazione varia;

   g) hostess e interpreti;

   h) servizi di ristorazione;

Pag. 123

   i) pubblicità, promozione e comunicazione, brochure, poster, cartelloni, flyer, cataloghi, listini, video, multimedia per la fiera.

  3. Il credito d'imposta è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo e al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti nel settore della pesca e dell'acquacoltura. Il credito d'imposta è utilizzabile, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel periodo d'imposta successivo a quello di maturazione e nei successivi periodi di imposta, fino a esaurimento del credito.
  4. I soggetti che intendono avvalersi del credito d'imposta devono presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate, nell'ambito di un'apposita finestra temporale successiva alla chiusura di ciascuno dei periodi di imposta, di cui al comma 1, di ammissibilità delle spese. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con il medesimo provvedimento sono altresì stabilite le modalità di concessione del beneficio, le modalità per il monitoraggio degli utilizzi del credito d'imposta e del rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 1, nonché le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo, ivi incluse le modalità di recupero a seguito dell'avvenuto accertamento dell'eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del beneficio.
  5. Sono abrogati l'articolo 49 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, l'articolo 1, comma 300, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, l'articolo 12-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, e l'articolo 46-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
  6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per il 2022 e a 4.800.000 euro annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno di ciascun anno non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
25.04. Fiorini, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.

ART. 26.

  Al comma 1, quinto periodo, sopprimere le parole: qualora non ne sia prevista una Pag. 124diversa destinazione sulla base delle norme vigenti,.
*26.1. Trancassini, Osnato, Lucaselli, Rampelli, Albano, Bignami.
*26.2. Torto, Barbuto, Terzoni, Roberto Rossini.
*26.3. Bitonci, Covolo, Tiramani, Patelli, Murelli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*26.4. Trizzino.
*26.5. Torromino, Pella, Sessa, Squeri, Martino, Giacometto, Porchietto, Sorte.
*26.6. Ferri, D'Alessandro, Frate, Del Barba, Ungaro.
*26.7. De Luca, De Menech, Ceccanti, Ciampi, Sani, Buratti, Topo, Ciagà.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. I prezzari aggiornati ai sensi del presente articolo si applicano altresì agli appalti pubblici per la realizzazione delle scuole di cui al comma 153 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
26.15. Sani.

  Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: della determinazione dei prezzari sopprimere le seguenti: regionali;

   b) dopo le parole: di cui al comma 7 del medesimo articolo 23 aggiungere le seguenti: ovvero quelli in uso,;

   c) dopo le parole: 31 dicembre 2021 aggiungere le seguenti: , ovvero successivamente; analogamente procedono le stazioni appaltanti che non applicano prezzari regionali.
*26.28. Foti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Osnato, Albano, Bignami.
*26.29. Giacomoni, Mazzetti.
*26.30. Gagliardi, Scanu.
*26.31. Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
*26.32. Del Barba, Ungaro.

  Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ovvero, relativamente alle stazioni appaltanti operanti nei settori speciali di cui agli articoli 114 e seguenti del predetto decreto legislativo n. 50 del 2016, i prezzari in uso presso le stesse. Le stazioni appaltanti dei settori speciali aggiornano i citati prezzari ai fini del computo del conguaglio di cui al successivo periodo del presente comma.
26.37. Martino, Pella, Squeri, Polidori, Prestigiacomo, Porchietto, Giacometto, Torromino.

  Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Nel caso in cui l'ultimo prezzario regionale disponibile non sia aggiornato al 31 dicembre 2021, le stazioni appaltanti applicano un incremento del 20 per cento alle risultanze dell'ultimo prezzario disponibile più aggiornato.
*26.33. Del Barba, Ungaro.
*26.34. Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo,Pag. 125 Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
*26.35. Gagliardi, Scanu.
*26.36. Giacomoni, Mazzetti.

  Al comma 4, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il contributo a valere sulle risorse del Fondo è riconosciuto esclusivamente in relazione ad aumenti eccezionali dei prezzi non aventi natura anomala. Al fine di valutare la natura degli aumenti dei prezzi delle materie prime necessarie alla realizzazione degli interventi nel settore degli appalti pubblici di lavori, è costituita presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili una Commissione, che provvede a determinare il prezzo amministrato per le materie prime per le quali accerta un aumento anomalo del prezzo. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definite le modalità operative della Commissione, l'elenco delle materie prime oggetto di valutazione e i criteri per la determinazione delle soglie di anomalia e del prezzo amministrato. Per lo svolgimento delle attività della Commissione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
26.45. De Micheli, Fragomeli.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Nell'ambito del piano per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e degli interventi infrastrutturali per le Olimpiadi invernali, che si svolgeranno a Milano e Cortina nel 2026, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per il 2022 per il finanziamento del contratto di programma 2021-2025 tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e ANAS S.p.a. da utilizzare per l'adeguamento viario di ponti e viadotti. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
26.46. Fragomeli.

  Al comma 12, primo periodo, dopo le parole: di ANAS S.p.a. aggiungere le seguenti: e dei gestori delle infrastrutture ferroviarie regionali.
*26.62. Scanu, Gagliardi.
*26.63. Bruno Bossio, Gariglio, Casu.
*26.64. Lucaselli, Trancassini, Rampelli, Albano, Bignami, Osnato.
*26.65. Maccanti, Comaroli, Rixi, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Micheli.
*26.66. Grippa.
*26.67. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.
*26.68. Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Micheli.

Pag. 126

*26.69. Torromino, Giacometto, Porchietto, Squeri, Martino, Pella, Sessa, Sorte, Prestigiacomo, Benigni.
*26.70. Mazzetti, Martino, Pella.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano, per quanto compatibili, anche ai contratti pubblici stipulati nell'ambito del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208.
**26.75. Gusmeroli, Ferrari, Gerardi, Cavandoli, Cantalamessa, Centemero, Covolo, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
**26.76. Martino, Pella, Squeri, Polidori, Prestigiacomo, Cannizzaro, Torromino, Porchietto, Giacometto.
**26.77. Pagani, Enrico Borghi, Carè, De Menech, Frailis, Losacco, Lotti.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

  13-bis. Relativamente alle stazioni appaltanti operanti nei settori speciali di cui agli articoli 114 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'obbligatorietà della costituzione dei collegi consultivi tecnici di cui all'articolo 6 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, consegue alla espressa richiesta di una delle parti.
26.80. Topo.

  Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:

  14-bis. Al fine di contrastare gli effetti negativi sulle imprese della grave crisi internazionale e accelerare gli investimenti pubblici, gli articoli 48, commi 17, 18, 19, 19-bis e 19-ter, e 89, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applicano anche alle procedure di scelta del contraente per le quali i bandi, gli avvisi o gli inviti a presentare le offerte siano stati pubblicati o inviati antecedentemente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo.
  14-ter. Le disposizioni di cui al comma precedente trovano applicazione anche ai casi in cui le modifiche soggettive contemplate si siano verificate in fase di gara, e per i quali gli eventuali provvedimenti di esclusione già adottati dalle stazioni appaltanti nei confronti degli operatori economici non siano divenuti definitivi, per decorso dei termini di impugnazione o a seguito di sentenza passata in giudicato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
*26.79. Plangger, Gebhard, Schullian, Emanuela Rossini.
*26.81. Rampelli, Trancassini, Lucaselli, Albano, Bignami, Osnato.
*26.82. Braga, Pellicani, Buratti, Ciagà, Morassut, Morgoni, Pezzopane, Rotta.
*26.83. Mazzetti, Cortelazzo, Martino, Pella, Squeri.

  Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

  14-bis. Nell'ambito delle misure volte a fronteggiare l'aumento eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate misure che, senza nuovi o maggiori oneri per oneri per la finanza pubblica, consentano alla stazione appaltante o all'aggiudicatario di proporre, senza che sia alterata la natura generale del contratto e fermo restando la piena funzionalità dell'opera, una variante in corso d'opera che assicuri risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare esclusivamente in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi dei materiali.
26.88. Patassini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Pag. 127Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Disposizioni in materia di adeguamento dei prezzi nei contratti pubblici di servizi e forniture in corso di esecuzione)

  1. Nei contratti pubblici di servizi e forniture in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono valutati come causa di forza maggiore gli eccezionali rincari nei prezzi di acquisto di alcune materie prime e di beni strumentali legati all'esecuzione dell'appalto, nonché dei prezzi dei vettori energetici e dei carburanti verificatisi nel corso degli anni 2021 e 2022, intervenuti a causa di congiunture nazionali e internazionali impreviste e imprevedibili, come accertati dal responsabile unico del procedimento dell'appalto in contraddittorio con l'appaltatore, qualora impediscano, anche solo parzialmente, la regolare esecuzione dei contratti.
  2. Per i contratti di cui al comma 1, anche in deroga alle previsioni legali o contrattuali in materia di revisioni prezzi agli stessi applicabili, si procede a una rinegoziazione che garantisca una riconduzione a equità commisurata ai maggiori costi sostenuti, come risultanti dagli indici statistici relativi alle varie componenti di costo. Per l'individuazione della base di calcolo, si avrà riguardo all'esposizione dei costi sostenuti dall'appaltatore, secondo i princìpi disciplinanti il sub-procedimento di verifica di anomalia dell'offerta.
  3. Per i contratti di cui al comma 1, la rinegoziazione di cui al comma 2 viene operata sulla base dell'indice Istat della produzione dei prodotti industriali o di altri indici maggiormente appropriati rispetto ai contratti oggetto di revisione, anche in deroga a quanto previsto dal quinto periodo dell'articolo 106, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
  4. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziate annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto.
  5. In caso d'insufficienza delle risorse di cui al comma 4 del presente articolo, agli oneri derivanti dal comma 2 si provvede ai sensi dell'articolo 58, comma 4, del presente decreto.

  Conseguentemente, all'articolo 58, comma 4, dopo la parola: 26 aggiungere la seguente: 26-bis,.
*26.04. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.
*26.05. Mandelli, Pella, Prestigiacomo, Giacomoni, Giacometto.
*26.06. Villarosa.
*26.07. Rizzetto, Rampelli, Trancassini, Osnato, Albano, Bignami, Lucaselli.
*26.08. Torto.
*26.09. Cancelleri, Martinciglio.
*26.017. Pella, Prestigiacomo, Mandelli.

Pag. 128

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di adeguamento dei prezzi negli appalti pubblici di lavori)

  1. Negli appalti pubblici di lavoro in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono valutati come causa di forza maggiore gli eccezionali rincari nei prezzi di acquisto delle materie prime e di beni strumentali legati all'esecuzione dell'appalto verificatisi nel corso degli anni 2021 e 2022, intervenuti a causa di congiunture nazionali e internazionali impreviste ed imprevedibili, come accertati dal responsabile unico del procedimento dell'appalto in contraddittorio con l'appaltatore, qualora impediscano, anche solo parzialmente, la regolare prosecuzione dei contratti pubblici di lavori in corso di esecuzione.
  2. Per i contratti di cui al comma 1, anche in deroga alle previsioni legali o contrattuali in materia di revisioni prezzi agli stessi applicabili, si procede a una rinegoziazione che garantisca una riconduzione ad equità commisurata ai maggiori costi sostenuti, come risultanti dagli indici statistici relativi alle varie componenti di costo. Come base di calcolo a tale fine, si avrà riguardo all'esposizione dei costi sostenuti dall'appaltatore.
  3. Negli appalti pubblici di lavori in corso di esecuzione la rinegoziazione di cui al comma 2 avviene sulla base dell'indice Istat della produzione dei prodotti industriali o di altri indici maggiormente appropriati rispetto ai contratti oggetto di revisione, anche in deroga a quanto previsto dal quinto periodo dell'articolo 106, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
  4. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziate annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate sia le somme derivanti da ribassi d'asta, sia le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto.
26.014. Aprile.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Equilibrio dei contratti pubblici per il servizio energia)

  1. Ai fini dell'applicazione della formula revisionale dei prezzi unitari dei vettori energetici relativa agli ordinativi di fornitura delle convenzioni Consip per l'affidamento del servizio integrato energia e multiservizio integrato energia per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dell'articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché ai contratti basati sulle stesse convenzioni e poi rinegoziati e prorogati ai sensi dell'articolo 6, comma 2, dell'Allegato II al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, non rileva l'assoggettamento Iva del 5 per cento di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 2021, n. 171, all'articolo 1, comma 506, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e all'articolo 2 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, nonché le loro proroghe, modifiche e integrazioni.
  2. Il comma 1 ha efficacia a valere sulle revisioni di prezzo applicabili dal 1° ottobre 2021.
26.012. Topo, Buratti, Sani.

Pag. 129

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Rinegoziazione)

  1. Per i contratti di appalto privati sottoscritti a decorrere dal 1° gennaio 2020 gli eventi imprevedibili legati all'eccezionale aumento dei prezzi e alla carenza di approvvigionamento di merci e forniture costituiscono motivo per la rinegoziazione tra le parti di termini, scadenze e oneri economici. La rinegoziazione è ammessa di diritto anche in deroga a eventuali clausole contrattuali difformi.
*26.023. Gagliardi, Scanu.
*26.024. Del Barba, Ungaro.
*26.025. Foti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Osnato, Albano, Bignami.
*26.026. Giacomoni, Mazzetti.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Rinegoziazioni contrattuali)

  1. In ossequio al generale principio di buona fede nei rapporti contrattuali e a quello di conservazione del contratto, che impongono di procedere alla rinegoziazione, anche in assenza di clausole contrattuali specifiche, qualora per effetto di accadimenti imprevisti ed estranei alla sfera di controllo delle parti l'equilibrio del rapporto si mostri sostanzialmente snaturato, le stazioni appaltanti, su istanza dell'appaltatore che abbia presentato offerta nel primo semestre 2021, procedono alla rinegoziazione dei prezzi dei materiali interessati dagli incrementi di cui al decreto ministeriale adottato dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi dell'articolo 1-septies, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, nel caso in cui i prezzari a base di gara non siano aggiornati ai reali prezzi di mercato.
26.028. Maschio, Caiata, Lucaselli, Trancassini, Albano, Bignami, Osnato, Rampelli.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Misure per le procedure di aggiudicazione dei mezzi ecologici destinati al Tpl)

  1. A valere sulle risorse previste nella Componente 2 della Missione 2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) «Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile», le stazioni appaltanti quali gli enti territoriali e Consip all'esito delle procedure per l'aggiudicazione delle forniture di bus elettrici destinati al rinnovo del trasporto pubblico locale conferiscono alle aziende aggiudicatarie un contributo a titolo di acconto pari al 30 per cento del costo totale da sostenere per l'acquisto dei mezzi.
26.032. Maraia.

ART. 27.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli altri concessionari di cui all'articolo 164, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in conformità alle economie di progetto formatesi in pendenza del rapporto concessorio.
*27.6. Pizzetti, Gariglio.
*27.7. Butti, Trancassini, Lucaselli, Albano, Bignami, Osnato, Rampelli.
*27.8. Palmieri, Pella, Martino, Squeri, Polidori, Prestigiacomo, Porchietto, Torromino, Giacometto.

Pag. 130

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di appalti di servizi di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica)

  1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi degli alimenti e delle materie prime alimentari, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di servizi di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica e fornitura di derrate alimentari aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, le stazioni appaltanti sono tenute a proporre ai fornitori una rinegoziazione dell'oggetto dei contratti, a parità di offerta economica, senza che ciò comporti modifica della durata del contratto. Tale rinegoziazione si applica a tutti i contratti nei quali le variazioni di prezzo delle singole materie prime alimentari, dei carburanti e dei prodotti energetici risultano complessivamente pari o superiori a un valore minimo del 5 per cento rispetto al prezzo rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta.
  2. Ai fini di cui al comma 1 il rispetto delle clausole contrattuali derivanti dell'applicazione dei criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 4 aprile 2020, per i contratti in corso di esecuzione è sospeso fino al 30 giugno 2023.
**27.01. Sani.
**27.02. Osnato, Trancassini, Bignami, Albano, Lucaselli, Rampelli.
**27.03. Patassini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
**27.04. Martino, Pella, Squeri, Polidori, Prestigiacomo, Cannizzaro, Torromino, Porchietto, Giacometto.
**27.05. Ungaro, Del Barba.
**27.06. Incerti, Cenni, Avossa, Critelli, Cappellani, Frailis.

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici)

  1. L'articolo 29 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, si applica anche alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, i cui bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati tra il 1° gennaio 2022 e il 26 gennaio 2022, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, qualora l'invio degli inviti a presentare le offerte sia avvenuto nel medesimo periodo di cui sopra. Si applica, altresì, alle offerte pervenute nel medesimo arco temporale di cui al periodo precedente.
*27.08. Foti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Osnato, Albano, Bignami.
*27.09. Gagliardi, Scanu.
*27.010. Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
*27.011. Del Barba, Ungaro.
*27.012. Giacomoni, Mazzetti.

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ART. 28.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Al fine di rafforzare l'attività di valutazione dei progetti di ricerca, all'articolo 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, la lettera b), è sostituita dalla seguente:

   «b) definisce gli elenchi dei componenti dei comitati di valutazione, ove previsti dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca di cui all'articolo 20, ai fini della designazione degli stessi da parte della struttura tecnica del Ministero dell'università e della ricerca di cui all'articolo 21-bis;»;

   b) al comma 2, lettera c), sono premesse le parole: «qualora previsto dai rispettivi bandi».

  2-ter. Dopo l'articolo 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è aggiunto il seguente:

«Art. 21-bis.
(Struttura tecnica di valutazione dei progetti di ricerca)

   1. Al fine di promuovere il coordinamento delle attività di ricerca di università, enti pubblici di ricerca e istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica verso obiettivi di eccellenza, incrementando la sinergia e la cooperazione tra di essi e con il sistema economico-produttivo, pubblico e privato, in relazione agli obiettivi strategici della ricerca e dell'innovazione nonché agli obiettivi di politica economica funzionali alla produttività e alla competitività del Paese, è istituita presso il Ministero dell'università e della ricerca una struttura tecnica di missione di livello dirigenziale generale.
   2. La struttura di cui al comma 1, in aggiunta alle funzioni di coordinamento di cui al comma 1, in particolare:

   a) valuta l'impatto dell'attività di ricerca, tenendo conto dei risultati dell'attività dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), al fine di incrementare l'economicità, l'efficacia e l'efficienza del finanziamento pubblico nel settore, nonché per attrarre finanziamenti provenienti dal settore privato;

   b) nomina i componenti dei comitati di valutazione nell'ambito degli elenchi di cui al comma 2, lettera b) dell'articolo 21;

   c) supporta il comitato di cui all'articolo 21, assicurando l'avvalimento di cui al comma 4 del medesimo articolo 21.

   3. La struttura tecnica di missione, in aggiunta alla dotazione organica del Ministero dell'università e della ricerca, è costituita da un numero complessivo di quaranta unità di personale, delle quali una con qualifica dirigenziale di livello generale, tre con qualifica dirigenziale di livello non generale e trentasei unità appartenenti alla terza area funzionale – posizione economica F1. Conseguentemente, il Ministero dell'università e della ricerca è autorizzato, nell'anno 2022, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e in deroga all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato il contingente di personale di cui al presente comma tramite l'avvio di procedure concorsuali pubbliche o mediante lo scorrimento di vigenti graduatorie di procedure concorsuali relative a tali qualifiche presso il medesimo Ministero, ivi comprese quelle di cui all'articolo 1, commi 937 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata, per l'anno 2022, una spesa pari a euro 100.000 per l'espletamento delle procedure concorsuali pubbliche e, a decorrere dall'anno 2022, una spesa pari a euro 541.000 per il funzionamento della struttura tecnica di missione. Per l'assunzione delle unità di personale ivi previste, è altresì autorizzata una spesa pari a euro 926.346 per l'anno 2022 e a euro 2.305.490 a decorrere dall'anno 2023. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sulle risorse di cui al Pag. 132comma 6 dell'articolo 64 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati l'articolazione degli uffici e i compiti della struttura tecnica di missione. Rimangono in ogni caso ferme le attribuzioni del Ministero dell'università e della ricerca di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164 e n. 165.».
28.5. Saccani Jotti, Aprea, Mandelli.

ART. 29.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Le disponibilità del fondo di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, possono essere utilizzate per concedere finanziamenti agevolati alle imprese esportatrici per fare fronte ai comprovati impatti negativi sulle esportazioni derivanti dalle difficoltà o rincari degli approvvigionamenti a seguito della crisi in atto in Ucraina. Nei casi previsti dal presente comma è ammesso, per un importo non superiore al 40 per cento dell'intervento complessivo di sostegno, il cofinanziamento a fondo perduto di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
29.2. Raduzzi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di consentire la continuazione dell'attività dei consorzi per l'internazionalizzazione, di cui all'articolo 42 del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, viene destinata agli stessi, nell'ambito della dotazione complessiva, già stanziata dall'articolo 1, comma 49, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, la somma di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, nell'ambito della disponibilità di cui alla lettera a), e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, nell'ambito della disponibilità di cui alla lettera b).
*29.3. Osnato, Trancassini, Bignami, Albano, Lucaselli, Rampelli.
*29.4. Porchietto, Giacometto, Martino, Pella, Squeri, Polidori, Prestigiacomo, Cannizzaro, Torromino.
*29.5. Barzotti.

ART. 30.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Semplificazioni procedurali in materia di esproprio)

  1. Al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, come modificato dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 44, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

   «1-bis. La disposizione di cui all'articolo 51, comma 3, del presente decreto, è applicabile anche nei casi in cui gli impianti e le opere di cui al comma 1 del presente articolo risultino già realizzate su beni immobili, detenuti dagli operatori in virtù di accordi di natura privatistica.»;

   b) all'articolo 51, comma 3, primo periodo, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) dopo le parole: «dei beni immobili», sono inserite le seguenti: «o di diritti reali sugli stessi»;

    2) le parole: «può esperirsi» sono sostituite dalle seguenti: «l'operatore può esperire»;

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   c) all'articolo 55, comma 4, dopo le parole: «emana il decreto d'imposizione della servitù», sono inserite le seguenti: «entro 15 giorni dalla richiesta d'intervento d'installazione o manutenzione di reti di comunicazione elettronica».
30.012. Butti, Trancassini, Osnato, Albano, Bignami, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Semplificazioni procedurali in materia di autorizzazione sismica)

  1. Le opere di cui agli articoli 45, 46 e 47, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, sono considerate non rilevanti ai fini della pubblica incolumità. In conformità al disposto di cui all'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per le suddette opere è quindi esclusa la necessità della relativa autorizzazione sismica. In ogni caso, in aree assoggettate a rischio sismico, alla relativa documentazione, come prevista dalle suddette norme da presentarsi all'ente locale, deve altresì allegarsi apposita dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni, la coerenza tra progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico e il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica.
*30.013. Butti.
*30.014. Bruno Bossio, Gariglio, De Micheli, Casu.
*30.015. Serritella.
*30.016. Zanella, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zordan, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
*30.017. Giacomoni, Giacometto.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Semplificazioni in materia di telecomunicazioni)

  1. Al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 44 sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «in specie», è inserita la seguente: «anche» e dopo le parole: «destinati ad ospitare», è inserita la seguente: «successivamente»;

    2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

   «1-bis. La disposizione di cui all'articolo 51, comma 3, del presente decreto, è applicabile anche nei casi in cui gli impianti e le opere di cui al comma 1 del presente articolo risultino già realizzate su beni immobili, detenuti dagli operatori in virtù di accordi di natura privatistica.»;

    3) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alla installazione d'infrastrutture per comunicazione elettronica non si applica la disciplina edilizia e urbanistica.»;

    4) al comma 10, primo periodo, dopo le parole: «di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36», sono inserite le seguenti: «ove previsto,»;

   b) all'articolo 47, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli impianti temporanei di telefonia mobile di cui al presente comma rientrano tra gli interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica, di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 Pag. 134febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata).»;

   c) all'articolo 51, comma 3, primo periodo, dopo le parole: «dei beni immobili», sono inserite le seguenti: «o di diritti reali sugli stessi» e le parole: «può esperirsi», sono sostituite dalle seguenti: «l'operatore può esperire»;

   d) all'articolo 55, comma 4, dopo le parole: «emana il decreto d'imposizione della servitù», sono inserite le seguenti: «entro quindici giorni dalla richiesta di intervento di installazione o manutenzione di reti di comunicazione elettronica».

  2. Le opere di cui agli articoli 45, 46 e 47 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, sono considerate non rilevanti ai fini della pubblica incolumità. In conformità al disposto di cui all'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per le suddette opere è quindi esclusa la necessità della relativa autorizzazione sismica. In ogni caso, in aree assoggettate a rischio sismico, alla relativa documentazione, come prevista dalle suddette norme da presentarsi all'ente locale, deve altresì allegarsi apposita dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni, la coerenza tra progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico e il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica.
  3. Al fine di favorire la realizzazione d'infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocità, all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 8-ter, è aggiunto il seguente:

   «8-quater. Per gli interventi d'installazione delle infrastrutture di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, e per ogni iniziativa atta a potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle reti, il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori.».

  4. Al fine di favorire la realizzazione d'infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocità, sulle zone gravate da usi civici, il vincolo paesaggistico di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non si applica nei casi d'installazione delle infrastrutture di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, e in ogni iniziativa atta a potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle reti e l'operatività e continuità dei servizi di telecomunicazione.
  5. All'articolo 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, dopo le parole: «I comuni possono adottare un regolamento», sono inserite le seguenti: «nel rispetto dei procedimenti autorizzatori semplificati di cui agli articoli 43, 44, 45, 46, 47, 48 e 49 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche».
30.018. Bruno Bossio, Gariglio, De Micheli, Casu.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Semplificazioni in materia di collaudo statico)

  1. Al fine di favorire la realizzazione d'infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocità, all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 8-ter, è aggiunto il seguente:

   «8-quater. Per gli interventi d'installazione delle infrastrutture di cui all'articolo 44 decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioniPag. 135 elettroniche, e per ogni iniziativa atta a potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle reti, il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori.».
*30.025. Butti, Trancassini, Osnato, Albano, Bignami, Lucaselli, Rampelli.
*30.026. Bruno Bossio, Gariglio, De Micheli, Casu.
*30.027. Liuzzi.
*30.028. Zanella, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zordan, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
*30.029. Giacomoni, Giacometto.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Disposizioni inerenti il contributo a fondo perduto per i servizi della ristorazione collettiva)

  1. All'articolo 43-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

   «2-bis. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 del presente articolo che residuano dall'assegnazione sono ulteriormente ripartite, sino a esaurimento delle risorse disponibili, tra tutte le imprese richiedenti ammissibili in funzione del rapporto tra il numero di lavoratori dipendenti di ciascuna impresa e la somma del numero di lavoratori dipendenti di tutte le imprese richiedenti ammissibili.»
**30.044. Topo.
**30.045. Nevi, Anna Lisa Baroni, Caon, Spena, Sandra Savino, Bond.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Norma d'interpretazione autentica)

  1. L'articolo 5 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, si interpreta nel senso che il credito d'imposta ivi previsto per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, è cedibile a terzi sino al 31 dicembre 2022 con le modalità previste dall'articolo 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
*30.054. Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Albano, Bignami, Osnato.
*30.056. Faro.
*30.057. Vanessa Cattoi, Frassini, Cestari, Patassini, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Comaroli, Paternoster, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Istituzione banca dati informatica sull'andamento dei prezzi dei beni e dei servizi di largo consumo)

  1. Al fine di garantire un'adeguata tutela dei consumatori e lo svolgimento leale e corretto della concorrenza tra le imprese, anche attraverso una più efficace azione di analisi da parte del Garante per la sorveglianza dei prezzi, è istituita presso il Ministero dello sviluppo economico una banca dati informatica sull'andamento dei prezzi dei beni e dei servizi di largo consumo, anche come strumento di supporto al rafforzamento delle attribuzioni del Garante stesso operato ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, attraverso la quale Pag. 136sono rese fruibili analisi e letture integrate dei vari mercati e sono sviluppati strumenti di monitoraggio, predittivi e analitici propedeutici alle azioni e agli interventi del Garante. Un'apposita sezione della banca dati è riservata alle sanzioni irrogate dal Garante ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del citato decreto-legge n. 21 del 2022 e ai soggetti destinatari delle stesse.
  2. Per la gestione della banca dati di cui al comma 1 il Ministero dello sviluppo economico si avvale del Garante per la sorveglianza dei prezzi il quale esercita le sue funzioni attraverso l'unità di missione istituita ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51.
  3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i termini e le modalità di attuazione dei commi 1 e 2, con particolare riferimento alle modalità di accesso alle informazioni contenute nella banca dati e alla vigilanza sul corretto utilizzo delle stesse.
  4. Ai fini di quanto previsto dal presente articolo, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per il 2022 e di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
30.066. Alemanno.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Benefici fiscali e sostegno agli investimenti nelle zone economiche speciali)

  1. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Le nuove imprese e quelle già esistenti che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o d'investimenti di natura incrementale nella ZES hanno facoltà di cedere il credito d'imposta ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.».
30.067. Scerra.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Disposizioni in materia di aggregazione aziendale)

  1. All'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
30.068. Cavandoli, Ribolla, Gusmeroli, Cantalamessa, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

ART. 31.

  Al comma 1 sostituire il primo periodo con il seguente: Ai lavoratori dipendenti di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, non titolari dei trattamenti di cui all'articolo 32 e la cui retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima, è riconosciuta, per il tramite dei datori di lavoro nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022 e a prescindere dalla competenza degli emolumenti, una somma a titolo di Pag. 137indennità una tantum di importo pari a 200 euro.
31.2. Viscomi, Mura, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri.

  Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo sostituire le parole: nella retribuzione erogata con le seguenti: con le competenze erogate a qualsiasi titolo;

   b) al secondo periodo sostituire le parole: previa dichiarazione del lavoratore di non con le seguenti: salvo dichiarazione del lavoratore di.
31.10. Federico.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. L'indennità una tantum di cui al comma 1 spetta altresì ai lavoratori del settore industriale che hanno patito periodi di malattia per cui l'applicazione dell'indennità di malattia Inps avrebbe comportato l'applicazione della riduzione contributiva di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
31.14. Frate, Ferri, Baldini, Del Barba, Ungaro.

  Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Detassazione e decontribuzione dei redditi corrisposti ai lavoratori del turismo)

  1. In via eccezionale, al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle filiere del turismo e garantire il reperimento della manodopera necessaria allo svolgimento delle relative attività, i redditi da lavoro subordinato corrisposti ai lavoratori dai datori di lavoro di cui all'articolo 61, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, con riferimento ai periodi di paga di giugno, luglio, agosto e settembre 2022, sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento e sono esonerati dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, per la quota a carico dei lavoratori.
*31.03. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.
*31.04. Mandelli, Pella, Prestigiacomo, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Giacomoni, Giacometto.
*31.05. Scanu, Gagliardi.
*31.06. Manzo, Cubeddu, Invidia.
*31.07. Moretto, Ungaro, Del Barba.
*31.08. Zucconi, Lucaselli, Caiata, Trancassini, Rampelli, Osnato, Bignami, Albano.
*31.09. Bonomo, Benamati.

  Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Detassazione e decontribuzione dei redditi corrisposti ai lavoratori del turismo)

  1. In via eccezionale, al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle filiere del turismo e garantire il reperimento della manodopera necessaria allo svolgimento delle relative attività, i redditi da lavoro subordinato corrisposti ai lavoratori dai datori di lavoro di cui all'articolo 61, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, con riferimento ai periodi di paga di giugno, luglio, agosto e settembre 2022, sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento e sono esonerati dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, per la quota a carico dei lavoratori.Pag. 138
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno 2022 non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2022, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
31.010. Frassini, Fiorini, Micheli, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.

ART. 32.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: residenti in Italia.
32.1. Ungaro.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. La disposizione di cui al comma 1, si applica anche in favore di caregiver familiari di persone con disabilità grave, come definiti dall'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che non siano anche titolari di alcun reddito o di pensione.
  1-ter. Alle maggiori spese derivanti dal comma 1-bis, valutate in 2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
32.4. Tasso.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, individuati dal casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, corrispondono l'indennità una tantum di cui al comma 1, con la mensilità di ottobre 2022.
32.5. Durigon, Caffaratto, Caparvi, Giaccone, Legnaioli, Minardo, Moschioni, Murelli, Parolo, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Al comma 8, primo periodo, dopo le parole: del presente decreto aggiungere le seguenti: o al momento della presentazione della domanda,.

  Conseguentemente:

   a) al comma 9, sostituire le parole: per il mese di giugno 2022 con le seguenti: nel primo semestre del 2022;

   b) al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: la prestazione per almeno 50 giornate con le seguenti: prestazioni di lavoro, e ai lavoratori stagionali agricoli iscritti agli elenchi anagrafici Inps;

   c) al comma 14, primo periodo, sostituire le parole: almeno 50 contributi giornalieri versati con le seguenti: almeno un contributo giornaliero versato;

Pag. 139

   d) al comma 15, secondo periodo, sostituire le parole: l'accredito di almeno un contributo mensile con le seguenti: la percezione di un reddito pari almeno a un dodicesimo del minimale di reddito previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233;

   e) al comma 18, sopprimere il secondo periodo;

   f) al comma 21, sostituire le parole: valutati in 804 milioni con le seguenti: nel limite massimo di 904 milioni;

   g) all'articolo 55, comma 1, lettera b), sostituire le parole: nella misura del 25 per cento con le seguenti: nella misura del 25,25 per cento;

   h) all'articolo 58, comma 4, alinea, sostituire le parole: 16.702.778.500 euro con le seguenti: 16.802.778.500 euro e, alla lettera c), sostituire le parole: quanto a 6.508 milioni con le seguenti: quanto a 6.608 milioni.
32.6. Fassina, Fornaro, Pastorino, De Lorenzo.

  Al comma 12, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: La medesima indennità di cui al comma 1 è erogata automaticamente da Sport e Salute S.p.a. in favore dei collaboratori sportivi che siano stati beneficiari di almeno una delle indennità previste dall'articolo 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dall'articolo 98 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dall'articolo 12 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dall'articolo 17, comma 1, e 17-bis, comma 3, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dall'articolo 10, commi da 10 a 15, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 e dall'articolo 44 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. A tal fine, per il 2022, è trasferita a Sport e Salute S.p.a. la somma di 40 milioni di euro. L'Inps e l'Agenzia delle entrate forniscono tempestivamente ogni elemento di riscontro eventualmente richiesto dalla società Sport e Salute S.p.a. anche per le finalità di cui al comma 4.

  Conseguentemente, sostituire il comma 21 con il seguente:

  21. Agli oneri derivanti dai commi da 8 a 18, valutati in 844 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58 del presente decreto.
32.16. Barelli, Pella, Martino, Versace.

  Al comma 14, primo periodo, sostituire le parole: 50 contributi giornalieri con le seguenti: 7 contributi giornalieri.
*32.21. Colmellere, Belotti, Racchella, Basini, Bianchi, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Toccalini, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Pettarin.
*32.22. Nobili, Del Barba, Ungaro.

  Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

  14-bis. L'Inps, a domanda, eroga al personale docente non di ruolo, compreso il personale delle scuole pubbliche, paritarie e private, il cui incarico termina il 30 giugno 2022, un'indennità una tantum pari a 200 euro.
32.23. Rampelli, Trancassini, Lucaselli, Albano, Bignami, Osnato.

  Al comma 15, secondo periodo, sostituire le parole: l'accredito di almeno un contributo mensile con le seguenti: la percezione di un reddito pari almeno a un dodicesimo del minimale di reddito previsto dall'articoloPag. 140 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233.
*32.25. Muroni.
*32.26. Gribaudo, Mura, Viscomi, Carla Cantone, Lacarra, Lepri.
*32.27. Pallini, Amitrano, Invidia.

  Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

  16-bis. L'Inps, a domanda, eroga ai lavoratori transfrontalieri, nel limite di spesa complessiva massima di 30 milioni di euro per l'anno 2022, una indennità una tantum pari a 200 euro. Tale indennità è corrisposta solo ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l'anno 2021.
  16-ter. Le disposizioni di cui al comma 16-bis, nel rispetto del limite di spesa complessiva massima di cui al medesimo comma, si applicano anche agli ex lavoratori frontalieri in stato di quiescenza pensionistica, in quanto rientranti nella categoria dei percettori di redditi da lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  16-quater. All'onere di cui al comma 16-bis, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 120, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
32.34. D'Attis, Pella.

  Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

  16-bis. L'Inps, a domanda, eroga ai lavoratori transfrontalieri una indennità una tantum pari a 200 euro. Tale indennità è corrisposta solo ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti transfrontalieri non superiore a 35.000 euro per l'anno 2021.
  16-ter. Il comma 16-bis si applica anche agli ex lavoratori frontalieri in stato di quiescenza pensionistica, in quanto rientranti nella categoria dei percettori di redditi da lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
32.35. Di Muro, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.

  Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

  17-bis L'Inps, a domanda, eroga ai soggetti titolari d'incarichi temporanei con contratti di lavoro a tempo determinato, con scadenza 15 ovvero 30 giugno 2022, in qualità di personale docente ovvero amministrativo, tecnico e ausiliario, un'indennità una tantum pari a 200 euro.
32.36. Del Sesto, Casa, Tuzi, Palmisano.

  Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:

  18-bis. L'indennità di cui al comma 18 è riconosciuta dalla società Sport e Salute S.p.a., nel limite massimo di 50 milioni di euro, in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Le domande degli interessati, unitamente all'autocertificazione della preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito da lavoro, del reddito di cittadinanza, del reddito di emergenza e delle prestazioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, così come prorogate e integrate dal decreto-legge 19 maggioPag. 141 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono presentate, tramite la piattaforma informatica di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche giovanili 6 aprile 2020 alla società Sport e Salute S.p.a., la quale esamina tali domande in ordine cronologico. L'indennità di cui al presente comma è erogata, in via automatica e senza necessità di nuova domanda, dalla società Sport e Salute S.p.a. in favore dei beneficiari delle indennità ai collaboratori sportivi di cui all'articolo 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, all'articolo 98 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, all'articolo 12 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, all'articolo 17, comma 1, e 17-bis, comma 3, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, all'articolo 10, commi da 10 a 15, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 e all'articolo 44 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. L'indennità è corrisposta ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l'anno 2021. L'Inps e l'Agenzia delle entrate forniscono tempestivamente ogni elemento di riscontro eventualmente richiesto dalla società Sport e Salute S.p.a., anche per garantire il rispetto delle incompatibilità stabilite al presente comma tra l'indennità di cui al medesimo presente comma e altri emolumenti. Per le finalità di cui al primo periodo, le risorse trasferite a Sport e Salute S.p.a. sono incrementate di 50 milioni di euro per l'anno 2022.
  18-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 18-bis, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
32.44. Spadafora.

  Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

  18-bis. L'Inps, a domanda, eroga una indennità una tantum pari a 200 euro ai dottorandi e agli assegnisti di ricerca iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

  Conseguentemente:

   a) al comma 19, sostituire le parole: di cui ai commi da 8 a 18 con le seguenti: di cui ai commi da 8 a 18-bis;

   b) sostituire il comma 21 con il seguente:

  21. Agli oneri derivanti dai commi da 8 a 18-bis, valutati in 807 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58 del presente decreto.;

   c) all'articolo 58, comma 2, sostituire le parole: 30 milioni con le seguenti: 27 milioni.
32.45. Di Giorgi, Piccoli Nardelli, Nitti, Prestipino, Lattanzio, Rossi, Orfini, Ciampi.

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Indennità una tantum per studenti universitari fuori sede volta al sostegno delle spese di locazione e delle utenze elettriche e gas)

  1. Al fine di sostenere gli studenti fuori sede iscritti alle università, appartenenti a un nucleo familiare con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 30.000 euro e che non usufruiscono di altri contributi pubblici per l'alloggio, incluso il contributo di cui all'articolo 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è Pag. 142istituito un fondo con una dotazione di 6 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce limite massimo di spesa, finalizzato a corrispondere un contributo una tantum di 200 euro per le spese di locazione abitativa e delle utenze di energia elettrica e gas sostenute dai medesimi studenti fuori sede residenti in luogo diverso rispetto a quello dove è ubicato l'immobile locato, in possesso di regolare contratto di locazione.
  2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati le modalità e i criteri di erogazione delle risorse del fondo di cui al comma 1, anche al fine di rispettare il tetto massimo di spesa, per il tramite delle università, prevedendo l'incumulabilità con altre forme di sostegno al diritto allo studio riguardanti l'alloggio.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 6 milioni di euro nel 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307.
32.02. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Disposizioni per il sostegno alle esigenze di liquidità delle famiglie a basso reddito con persone anziane)

  1. Per fronteggiare gli effetti economici derivanti dall'aumento dei prezzi delle forniture energetiche, sostenere le esigenze di liquidità delle famiglie a basso reddito con persone anziane, agevolandone l'accesso al credito e il mantenimento del diritto all'abitazione principale, nonché per contrastare le difficoltà di pagamento dei servizi alla persona e all'assistenza semiresidenziale e residenziale, all'articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo la lettera c-bis) è aggiunta la seguente:

   «c-ter) nell'ambito del Fondo di garanzia di cui alla lettera c) una quota pari a 5 milioni di euro è riservata per concedere garanzie a fronte di operazioni di prestito vitalizio ipotecario di cui all'articolo 11-quaterdecies, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge 2 aprile 2015, n. 44, relative ad unità immobiliari, adibite ad abitazione principale e site sul territorio nazionale. La garanzia sulle operazioni di prestito vitalizio ipotecario è a prima richiesta, incondizionata, irrevocabile, trasferibile a terzi nella cessione del credito e comunque per ciascuna operazione nella misura massima di copertura del minor valore tra il 70 per cento dell'importo finanziato al momento dell'erogazione e il 70 per cento della quota capitale al momento dell'escussione della garanzia. La suddetta garanzia può essere concessa a condizione che i richiedenti abbiano un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 40.000 euro e che il finanziamento inizialmente erogato non superi l'importo di 250.000 euro. La suddetta garanzia può essere escussa solo dopo il completamento dell'escussione della garanzia immobiliare tramite la vendita dell'immobile, nei soli casi in cui il credito non risulti interamente coperto dal ricavato della vendita, limitatamente al credito residuo in linea capitale e non oltre l'ammontare della garanzia concessa dal Fondo di cui al primo periodo, il quale può surrogarsi nei diritti del creditore che ha attivato la garanzia. Gli interventi di garanzia sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. Agli oneri derivanti dagli interventi di garanzia della sezione speciale, pari a 2 milioni di euro per gli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma Pag. 143“Fondi di riserva e speciali” della Missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. La dotazione della sezione può essere alimentata da versamenti di enti e organismi pubblici e privati. Alla gestione degli interventi di garanzia provvede il gestore del Fondo di garanzia per la prima casa ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:

   a) i criteri, le condizioni e le modalità per l'operatività della garanzia;

   b) la misura degli accantonamenti determinati tenuto conto del valore dell'immobile e in rapporto al credito erogato;

   c) le modalità per l'incremento della dotazione del Fondo di garanzia di cui alla lettera c);

   d) la cessione a terzi dei crediti assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia di cui alla lettera c).».
32.03. Buratti, Fragomeli, Sani, Topo.

ART. 33.

  Al comma 1, dopo le parole: una tantum per l'anno 2022 aggiungere le seguenti: di importo non inferiore a 200 euro.
*33.1. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.
*33.2. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Osnato, Albano, Lucaselli, Rampelli.
*33.3. Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Bordonali, Binelli.
*33.4. Zangrillo, Polverini, Mandelli, Pella, Cannizzaro, D'Attis, Prestigiacomo, Paolo Russo, Giacomoni, Giacometto.

  Al comma 2, sopprimere le parole: incompatibile con le prestazioni di cui agli articoli da 1 a 3.
33.7. Durigon, Caffaratto, Caparvi, Giaccone, Legnaioli, Minardo, Moschioni, Murelli, Parolo, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le domande potranno essere presentate presso gli istituti di patronato, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, e sono valutate come al numero 8 della tabella D, allegata al regolamento di cui al decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 288 del 10 dicembre 2008.
33.8. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Proroga del regime forfetario)

  1. All'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «e per i quattro successivi» sono sostituite dalle seguenti: «e per i sei successivi».
33.01. Sodano.

Pag. 144

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Lavoratori di aree di crisi industriale complessa)

  1. All'articolo 1, comma 251-ter, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022».
  2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
33.033. Davide Aiello.

ART. 34.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: per un periodo di due mesi con le seguenti: per un periodo di sette mesi;

   b) al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: , su richiesta delle regioni,;

   c) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: non oltre 13 milioni, con le seguenti: non oltre 45,5 milioni;

   d) sopprimere il comma 3.
34.4. Dori, Romaniello, Paolo Nicolò Romano, Menga.

  Sopprimere il comma 3.
34.5. Zangrillo, Pella, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Modificazioni all'articolo 4, comma 9-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26)

  1. All'articolo 4, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, dopo il comma 9-bis, è inserito il seguente:

   «9-ter. Rientrano nella nozione di offerta congrua di cui al presente decreto le offerte di lavoro proposte ai beneficiari di cui al comma 7 dai centri per l'impiego e direttamente dai datori di lavoro privati. In tale ipotesi, l'eventuale mancata accettazione dell'offerta congrua da parte dei beneficiari di cui al comma 7 viene comunicata dal datore di lavoro privato al centro per l'impiego competente per territorio ai fini della decadenza dal beneficio.».
*34.04. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.
*34.05. Zucconi, Lucaselli, Caiata, Trancassini, Rampelli, Osnato, Bignami, Albano.
*34.06. Scanu, Gagliardi.
*34.07. Faro.
*34.08. Frassini, Fiorini, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
*34.09. Zangrillo, Pella, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Paolo Russo, Giacomoni, Giacometto.

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Disposizioni in materia di efficientamento della piattaforma digitale per il coordinamento dei centri per l'impiego)

  1. Al fine di potenziare la gestione delle misure di politiche attive del lavoro, a decorrere dal 1° settembre 2022, sulla piattaforma digitale per il coordinamento dei Pag. 145centri per l'impiego di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è istituita una sezione dedicata all'incrocio domanda-offerta di lavoro dei percettori del Reddito di cittadinanza.
  2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti l'ANPAL e il Garante per la protezione dei dati personali, previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i termini e le modalità di attuazione del comma 1, con particolare riferimento alle modalità di registrazione delle offerte di lavoro da parte delle imprese e dell'accettazione delle stesse da parte dei percettori del Reddito di cittadinanza nonché all'accesso alle informazioni contenute nella sezione dedicata e alla vigilanza sul corretto utilizzo delle stesse.
34.022. Alemanno.

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Abrogazione dell'articolo 29-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40)

  1. L'articolo 29-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, è abrogato.
34.024. Claudio Borghi, Boldi.

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Modifiche alla disciplina in materia di obblighi dei datori di lavoro per la tutela contro il rischio di contagio da COVID-19)

  1. In considerazione dell'avvenuta cessazione dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e da ultimo prorogato con l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, fino al 31 marzo 2022, e in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 29-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, i datori di lavoro pubblici e privati adempiono agli obblighi di tutela delle condizioni di lavoro contro il rischio di contagio da COVID-19, ai sensi di quanto previsto dalle misure contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
34.025. Claudio Borghi, Boldi.

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Proroga dell'agevolazione contributiva per i lavoratori e le lavoratrici delle imprese che operano nelle regioni meridionali)

  1. Al fine di garantire la tutela dei livelli occupazionali e contenere gli effetti negativi sull'occupazione in considerazione del perdurare degli esiti economici avversi determinati dall'epidemia da COVID-19 nonché dal conflitto in Ucraina e dalle sanzioni adottate dall'Unione europea, nelle aree svantaggiate caratterizzate da grave situazione di disagio socio-economico, l'esonero contributivo di cui all'articolo 1, commi 161-168, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nel rispetto delle condizioni già previste dalla comunicazione della Commissione europea, C(2022)171 final, dell'11 gennaio 2022, in materia di proroga dell'agevolazione contributiva del 30 per cento per le imprese che operano nelle regioni del Sud, è prorogato al 30 giugno 2022, quale termine finale di operatività del Temporary Framework. Previa adozione della decisione di autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamentoPag. 146 dell'Unione europea, il termine finale di operatività della Decontribuzione Sud è prorogata al 31 dicembre 2022.
34.026. Amitrano.

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.

(Disposizioni per il rafforzamento dei Centri di servizio per il volontariato (CSV))

  1. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 62:

    1) al comma 6, il primo periodo è sostituito dal seguente: «A decorrere dall'anno 2018, per le somme che, ai sensi dei commi 4 e 5, vengono versate al FUN, alle FOB è riconosciuto annualmente un credito d'imposta pari al cento per cento dei versamenti effettuati, fino a un massimo di euro 15 milioni per l'anno 2018, di euro 10 milioni per gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022, di euro 20 milioni per l'anno 2023 e di euro 25 milioni per gli anni successivi. Per l'anno 2023, il credito d'imposta di cui al precedente periodo è obbligatoriamente versato direttamente dalle FOB al FUN per una quota non inferiore a euro 10 milioni ovvero, a decorrere dal 2024, per una quota non inferiore a euro 15 milioni.»;

    2) al comma 9, dopo l'ultimo periodo, è aggiunto il seguente: «In ogni caso, l'ammontare delle risorse di cui al primo periodo, non può essere inferiore ai 45 milioni di euro annui».

   b) all'articolo 65, comma 5, le parole: «con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del responsabile dell'Ufficio dirigenziale di livello generale presso il quale è istituito l'Ufficio statale del RUNTS».

   c) all'articolo 66, comma 3, le parole: «al giudice amministrativo» sono sostituite dalle seguenti: «al giudice ordinario».

  2. Al fine di sostenere lo sviluppo del terzo settore, a livello nazionale e territoriale, a decorrere dall'anno 2023 è concesso un contributo annuo di euro 1.500.000 all'associazione di enti del terzo settore più rappresentativa sul territorio nazionale, individuata ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
34.027. Lepri, Carnevali, Mura, Viscomi, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra.

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Disposizioni in materia d'indennizzo per cessazione dell'attività commerciale)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 283, è inserito il seguente:

   «283-bis. A decorrere dall'anno 2022, gli indennizzi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, che a partire da tale data saranno concessi ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, sono incompatibili con la titolarità di qualsiasi trattamento pensionistico diretto a carico di qualunque forma previdenziale obbligatoria, a eccezione dell'assegno ordinario d'invalidità di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222».

  2. All'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, dopo le parole: «più di 62 anni di età, se uomini, ovvero più di 57 anni di età, se donne» sono aggiunte le seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2023 il requisito anagrafico di accesso al trattamento è pari a più di 64 anni di età».
  3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 380, è inserito il seguente:

   «380-bis. Dal 1° gennaio 2023 l'aliquota contributiva di cui al comma 380 è dovuta Pag. 147nella misura dello 0,24 per cento. La contribuzione di cui al presente comma per la quota pari allo 0,22 per cento è destinata al finanziamento del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, mentre la restante quota pari allo 0,02 per cento è devoluta alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali».

  4. All'articolo 11-ter, comma 1, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, le parole: «tra il 1° gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «tra il 1° gennaio 2014».
  5. Agli oneri derivante dal presente articolo, valutati in 37,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
34.034. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Giaccone, Legnaioli, Minardo, Moschioni, Parolo.

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.

  1. All'articolo 86 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo il comma 13, è aggiunto il seguente:

   «13-bis. Ove siano stipulate specifiche convenzioni che prevedano servizi di raccolta dei contributi o diversi servizi amministrativi con enti bilaterali, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del presente decreto, ovvero con fondi sanitari e casse aventi fine assistenziale, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e all'articolo 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, in considerazione della rilevanza delle finalità perseguite dai soggetti convenzionati, è autorizzato al trattamento dei dati connessi alla attuazione delle convenzioni nonché a trasferire ai predetti soggetti i dati anagrafici, retributivi, contributivi e di servizio di cui dispone necessari per la realizzazione delle finalità istituzionali. I soggetti parte delle convenzioni informano i lavoratori e i datori di lavoro in attuazione degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016.».
34.036. Durigon, Caffaratto, Caparvi, Giaccone, Legnaioli, Minardo, Moschioni, Murelli, Parolo, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.

ART. 35.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 35.
(Disposizioni urgenti in materia di sostegno alle famiglie per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico)

  1. Al fine di mitigare l'impatto del caro energia sulle famiglie, in particolare in relazione ai costi di trasporto per studenti e lavoratori, i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale e i servizi di trasporto ferroviario nazionale, non a mercato, sono gratuiti per i cittadini italiani e per i lavoratori stranieri con permesso di soggiorno, a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2 e fino al 31 dicembre 2022.
  2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità d'identificazione dei soggetti di cui al comma 1 e di rendicontazione da parte delle aziende di trasportoPag. 148 delle somme da recuperare, nel periodo di cui al medesimo comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 55, comma 1, lettera a), del presente decreto.

  Conseguentemente:

    1) all'articolo 55, comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «dei soggetti rivenditori di energia elettrica» sono inserite le seguenti: «e dei soggetti produttori di armi da guerra,»;

    2) all'articolo 58, comma 4, sopprimere la parola: 35,
35.1. Spessotto, Trano, Vianello, Raduzzi, Vallascas.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 79 milioni di euro con le seguenti: 150 milioni di euro.

  Conseguentemente, al medesimo articolo:

   al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: euro 60 con le seguenti: euro 200;

   sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. Agli oneri aggiuntivi derivanti dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58 del presente decreto e agli oneri aggiuntivi derivanti dal comma 1 si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 28, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
35.2. Raduzzi.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Proroga di termini in materia di tutela delle persone vulnerabili e sostegno al trasporto pubblico non di linea)

  1. All'articolo 200-bis, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «entro il 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2023».
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
35.01. Maccanti, Rixi, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bordonali, Binelli.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Proroga di termini in materia di tutela delle persone vulnerabili e sostegno al trasporto pubblico non di linea)

  1. All'articolo 200-bis, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «entro il 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2023».
*35.02. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.
*35.03. Pella, Mandelli, Paolo Russo, Giacomoni, Giacometto.
*35.04. Casu, Gariglio.
*35.05. Bignami, Lucaselli, Albano, Osnato, Trancassini, Rampelli.
*35.06. Pastorino, Fassina.

Pag. 149

ART. 36.

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Viaggitalia, biglietto unico per i treni regionali)

  1. Al fine di supportare il risparmio energetico e agevolare gli spostamenti e il turismo nazionale, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili in accordo con Trenitalia S.p.A., a partire dal 1° fino al 31 agosto 2022, istituiscono VIAGGITALIA, un biglietto unico del valore di 9 euro per accedere e usufruire di tutti i treni regionali.
  2. Il biglietto è strettamente personale e nominativo e sarà acquistabile in tutte le biglietterie Trenitalia e online.
  3. Il costo di VIAGGITALIA è ridotto alla metà per i minorenni, le donne in stato di gravidanza e per i soggetti portatori di handicap o disabilità.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 500 mila euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58 del presente decreto.
36.01. Sodano.

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Misure in favore di imprese che effettuano servizi di trasporto passeggeri per finalità turistiche)

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1, numero 14), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 1-ter) della Tabella A, Parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e al numero 127-novies) della Tabella A, Parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si interpretano nel senso che esse si applicano anche alle prestazioni di trasporto di passeggeri effettuate prevalentemente o esclusivamente per finalità turistico-ricreative, svolte su rotte, anche circolari, d'interesse turistico nei confronti di un pubblico prevalentemente o esclusivamente turistico.
36.02. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

ART. 37.

  Dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:

Art. 37-bis.
(Fondo nazionale di garanzia per la locazione di immobili abitativi)

  1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito il Fondo nazionale di garanzia per la locazione di immobili abitativi, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, al fine di favorire l'accesso all'abitazione in locazione mediante la concessione di una garanzia statale nella misura del 50 per cento dell'importo del canone di locazione, comprese le spese condominiali, dovuta per un massimo di sei mesi ed entro il limite massimo di 2.000 euro nel caso d'inadempimento delle obbligazioni contrattuali relative al pagamento del canone e degli oneri condominiali, nonché mediante concessione di una garanzia statale entro il limite massimo di 1.000 euro a titolo di deposito cauzionale.
  2. Ciascuna garanzia può essere concessa, anche in modo cumulativo, ai soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

   a) avere la cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'Unione europea, essere in possesso di un regolare titolo di soggiorno;

   b) essere titolare di un contratto di locazione di un'unità immobiliare a uso abitativo regolarmente registrato, anche tardivamente, con esclusione degli immobili Pag. 150appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 e di quelli locati esclusivamente per usi turistici;

   c) essere giovani coppie, intendendo per tali i nuclei familiari costituiti da coniugi o da conviventi more uxorio, in cui almeno uno dei due componenti non ha compiuto trentacinque anni di età alla data di presentazione della domanda di accesso al Fondo nazionale di garanzia, ovvero essere un nucleo familiare mono-genitoriale con figli minori o maggiori di età disabili o non economicamente indipendenti;

   d) presentazione di una certificazione dalla quale risultino il valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), il valore dell'Indicatore della situazione economica (ISE) e l'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore dell'ISE, calcolati ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, fermo restando che il reddito annuo complessivo del nucleo familiare non deve essere superiore a 20.000 euro e che l'incidenza del canone di locazione sul reddito annuo non deve essere inferiore al 14 per cento.

  3. Il possesso dei requisiti di cui al comma 2 del presente articolo è dichiarato mediante autocertificazione dei soggetti interessati presentata ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in sede di richiesta di accesso al Fondo nazionale di garanzia; in caso di dichiarazioni mendaci o fraudolente, si applicano gli articoli 316-ter e 640-bis del codice penale.
  4. La concessione e la gestione delle garanzie è affidata alla Cassa depositi e prestiti spa mediante un'apposita convenzione stipulata tra la medesima società e il Ministero dell'economia e delle finanze.
  5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce le modalità di funzionamento del Fondo nazionale di garanzia e, in particolare, le condizioni alle quali è subordinato il mantenimento dell'efficacia di ciascuna delle garanzie in caso di cessione dell'immobile locato, i criteri, i costi, le condizioni e le modalità per l'operatività delle stesse, per la loro concessione e la loro gestione affidata alla Cassa depositi e prestiti spa, stabilendo, altresì, che il citato Fondo si applica ai contratti di locazione stipulati dopo la data di entrata in vigore della presente legge e che ciascuna garanzia non può essere concessa per i contratti di locazione stipulati tra parenti e affini entro il primo grado o tra coniugi non separati legalmente.
  6. Al fine di assicurare una gestione ottimale delle risorse del fondo di cui alla presente disposizione, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, provvede con cadenza periodica, attraverso gli uffici preposti dell'Agenzia delle entrate, a effettuare verifiche fiscali e patrimoniali nei confronti dei soggetti o dei nuclei familiari beneficiari delle citate risorse, finalizzate all'accertamento della veridicità delle dichiarazioni e delle autocertificazioni presentate e del possesso dei requisiti necessari per la concessione dei contributi.
  7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 37-ter.
(Fondo nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli)

  1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito il Fondo nazionale destinatoPag. 151 agli inquilini morosi incolpevoli, con una dotazione pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, al fine di fornire un sostegno economico agli inquilini morosi incolpevoli per il mantenimento dell'abitazione condotta in locazione tramite la concessione di un contributo per sostenere il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili.
  2. Ai fini di cui alla presente legge, per morosità incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone di locazione a causa della perdita o della consistente riduzione della capacità reddituale del singolo soggetto o del nucleo familiare. La perdita o la consistente riduzione della capacità reddituale di cui al presente comma possono essere dovute a una delle seguenti cause: perdita del lavoro per licenziamento; accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro; cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale; mancato rinnovo di contratti di lavoro a termine o atipici; cessazione di attività libero-professionali o d'imprese registrate, derivante da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente; malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che ha comportato la consistente riduzione del reddito complessivo del singolo soggetto o del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.
  3. Il contributo del Fondo di cui al comma 1 è concesso ai soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

   a) avere la cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'Unione europea, essere in possesso di un regolare titolo di soggiorno;

   b) essere titolare di un contratto di locazione di un'unità immobiliare a uso abitativo regolarmente registrato, anche tardivamente, con esclusione degli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 e di quelli locati esclusivamente per usi turistici;

   c) essere residenti o detentori dell'immobile da almeno un anno dalla data di presentazione della richiesta di accesso al Fondo di cui al comma 1;

   d) essere titolari di un reddito con un valore dell'ISE non superiore a 35.000 euro o di un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore dell'ISEE non superiore a 26.000 euro;

   e) essere incorsi in una delle cause di morosità incolpevole di cui al comma 2, con conseguente perdita del proprio reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per l'anno di riferimento, pari almeno al 30 per cento rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente e non disporre di sufficiente liquidità per fare fronte al pagamento del canone di locazione o agli oneri accessori;

   f) non essere titolare di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza di un altro immobile fruibile e adeguato alle esigenze del soggetto richiedente o del suo nucleo familiare.

  4. Il possesso dei requisiti di cui al comma 3 del presente articolo da parte dei soggetti richiedenti è dichiarato mediante autocertificazione dei soggetti interessati presentata ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in sede di richiesta di concessione del contributo del Fondo di cui al comma 1 del presente articolo; in caso di dichiarazioni mendaci o fraudolente, si applicano gli articoli 316-ter e 640-bis del codice penale.
  5. Ai fini della concessione del contributo del Fondo di cui al comma 1 costituiscono criteri preferenziali:

   a) l'essere disabile o immunodepresso, ovvero affetto da una grave e comprovata patologia con ridotta capacità lavorativa;

   b) la presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente disabile ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 Pag. 152febbraio 1992, n. 104, o ultrasettantenne o minore ovvero in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale.

  6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce i criteri di calcolo del contributo del Fondo di cui al comma 1, l'importo massimo concedibile, il periodo temporale massimo entro il quale si può fruire del contributo, nonché ogni ulteriore disposizione necessaria per il funzionamento del citato Fondo.
  7. Il contributo del Fondo di cui al comma 1 è erogato dall'Agenzia delle entrate secondo le modalità e i termini stabiliti con provvedimento del direttore della medesima Agenzia, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6. La citata Agenzia esamina con cadenza almeno trimestrale le richieste di contributi e provvede all'erogazione dei suddetti contributi fino a concorrenza delle risorse disponibili, dando la priorità ai soggetti o ai nuclei familiari aventi diritto con i redditi più bassi o in possesso dei criteri preferenziali di cui al comma 5 e con elevate soglie d'incidenza del canone di locazione, versando le somme direttamente in favore dei proprietari degli immobili condotti in locazione.
  8. Al fine di assicurare una gestione ottimale delle risorse del fondo di cui alla presente disposizione, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, provvede con cadenza periodica, attraverso gli uffici preposti dell'Agenzia delle entrate, a effettuare verifiche fiscali e patrimoniali nei confronti dei soggetti o dei nuclei familiari beneficiari delle citate risorse, finalizzate all'accertamento della veridicità delle dichiarazioni e delle autocertificazioni presentate e del possesso dei requisiti necessari per la concessione dei contributi.
  9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  10. Il Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, istituito dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è soppresso.
37.01. D'Orso.

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Fondo nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli)

  1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito il Fondo nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli, con una dotazione pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, al fine di fornire un sostegno economico agli inquilini morosi incolpevoli per il mantenimento dell'abitazione condotta in locazione tramite la concessione di un contributo per sostenere il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili.
  2. Ai fini di cui alla presente legge, per morosità incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone di locazione a causa della perdita o della consistente riduzione della capacità reddituale del singolo soggetto o del nucleo familiare. La perdita o la consistente riduzione della capacità reddituale di cui al presente comma possono essere dovute a una delle seguenti cause: perdita del lavoro per licenziamento; accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro; Pag. 153cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale; mancato rinnovo di contratti di lavoro a termine o atipici; cessazione di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivante da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente; malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che ha comportato la consistente riduzione del reddito complessivo del singolo soggetto o del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.
  3. Il contributo del Fondo di cui al comma 1 è concesso ai soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

   a) avere la cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'Unione europea, essere in possesso di un regolare titolo di soggiorno;

   b) essere titolare di un contratto di locazione di un'unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato, anche tardivamente, con esclusione degli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 e di quelli locati esclusivamente per usi turistici;

   c) essere residenti o detentori dell'immobile da almeno un anno dalla data di presentazione della richiesta di accesso al Fondo di cui al comma 1;

   d) essere titolari di un reddito con un valore dell'ISE non superiore a 35.000 euro o di un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore dell'ISEE non superiore a 26.000 euro;

   e) essere incorsi in una delle cause di morosità incolpevole di cui al comma 2, con conseguente perdita del proprio reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per l'anno di riferimento, pari almeno al 30 per cento rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente e non disporre di sufficiente liquidità per fare fronte al pagamento del canone di locazione o agli oneri accessori;

   f) non essere titolare di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza di un altro immobile fruibile e adeguato alle esigenze del soggetto richiedente o del suo nucleo familiare.

  4. Il possesso dei requisiti di cui al comma 3 del presente articolo da parte dei soggetti richiedenti è dichiarato mediante autocertificazione dei soggetti interessati presentata ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in sede di richiesta di concessione del contributo del Fondo di cui al comma 1 del presente articolo; in caso di dichiarazioni mendaci o fraudolente, si applicano gli articoli 316-ter e 640-bis del codice penale.
  5. Ai fini della concessione del contributo del Fondo di cui al comma 1 costituiscono criteri preferenziali:

   a) l'essere disabile o immunodepresso, ovvero affetto da una grave e comprovata patologia con ridotta capacità lavorativa;

   b) la presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente disabile ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o ultrasettantenne o minore ovvero in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale.

  6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce i criteri di calcolo del contributo del Fondo di cui al comma 1, l'importo massimo concedibile, il periodo temporale massimo entro il quale si può fruire del contributo, nonché ogni ulteriore disposizione necessaria per il funzionamento del citato Fondo.
  7. Il contributo del Fondo di cui al comma 1 è erogato dall'Agenzia delle entrate secondo le modalità e i termini stabiliti con provvedimento del direttore della Pag. 154medesima Agenzia, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6. La citata Agenzia esamina con cadenza almeno trimestrale le richieste di contributi e provvede all'erogazione dei suddetti contributi fino a concorrenza delle risorse disponibili, dando la priorità ai soggetti o ai nuclei familiari aventi diritto con i redditi più bassi o in possesso dei criteri preferenziali di cui al comma 5 e con elevate soglie di incidenza del canone di locazione, versando le somme direttamente in favore dei proprietari degli immobili condotti in locazione.
  8. Al fine di assicurare una gestione ottimale delle risorse del fondo di cui alla presente disposizione, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, provvede con cadenza periodica, attraverso gli uffici preposti dell'Agenzia delle entrate, a effettuare verifiche fiscali e patrimoniali nei confronti dei soggetti o dei nuclei familiari beneficiari delle citate risorse, finalizzate all'accertamento della veridicità delle dichiarazioni e delle autocertificazioni presentate e del possesso dei requisiti necessari per la concessione dei contributi.
  9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  10. Il Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, istituito dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è soppresso.
37.012. D'Orso.

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Misure per favorire l'incremento dell'offerta di alloggi in locazione per uso residenziale di lunga durata nella città storica di Venezia)

  1. Al fine di favorire l'incremento dell'offerta di alloggi in locazione per uso residenziale di lunga durata, la residenzialità nel centro storico e di tutelare l'ambiente e l'ecosistema lagunare nonché un patrimonio storico-artistico e ambientale di rilevanza mondiale la cui salvaguardia è obiettivo di preminente interesse nazionale ai sensi della legge 16 aprile 1973, n. 171, il comune di Venezia, con proprio regolamento, può:

   a) individuare ambiti omogenei, con particolare riguardo al centro storico e alle isole della laguna veneziana, all'interno dei quali possono essere posti limiti, anche temporali, allo svolgimento di attività di locazioni d'immobili a uso residenziale per fini turistici, in qualunque forma sia esercitata, subordinando lo svolgimento della stessa al rilascio, nel rispetto del principio di proporzionalità, trasparenza e non discriminazione, di una autorizzazione avente, in ogni caso, carattere temporaneo;

   b) stabilire altresì un limite di durata complessiva delle locazioni in ciascun anno solare, differenziandolo anche in relazione alle esigenze delle zone del territorio amministrato, con specifico riferimento al centro storico e alle aree d'interesse culturale e artistico;

   c) definire, in conformità alla vigente legislazione regionale in materia, criteri e modalità di erogazione di contributi o altre forme di sostegno comunali ai canoni di locazione per uso abitativo di lunga durata senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  2. Il Regolamento di cui al comma 1 è aggiornato periodicamente in considerazione dell'andamento della popolazione residentePag. 155 ed è adottato nel rispetto della legge regionale in materia.
37.02. Pellicani, Braga, Buratti, Ciagà, Morassut, Morgoni, Pezzopane, Rotta.

ART. 38.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di non ledere la corretta attuazione del principio di leale concorrenza, all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «limitatamente ai comuni in cui tali interventi sono previsti».
38.5. Carabetta, Liuzzi, Faro.

ART. 39.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Al fine di sostenere le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, i termini di sospensione di cui all'articolo 1, comma 923, lettere a), b), c) e d), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in ultimo prorogati dall'articolo 7, comma 3-ter, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, sono prorogati fino al 31 dicembre 2022. I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 dicembre 2022. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
  1-ter. All'articolo 16 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole da: «si applicano» a: «sezione II» sono sostituite dalle seguenti: «non si applicano le disposizioni di cui alle sezioni I, II e III, salvo quanto disposto dagli articoli 6, per la parte applicabile alla commercializzazione sul mercato internazionale, 7, comma 7, e 17»;

   b) i commi 3 e 4 sono abrogati.

  1-quater. Al fine di fronteggiare i costi dovuti all'aumento dell'energia termica ed elettrica, all'articolo 100, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole «Per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2021 e 2022». Agli oneri aggiuntivi derivanti dal presente comma, valutati in 12 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  1-quinquies. All'articolo 1, comma 28, lettera e), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: «e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis)» sono aggiunte le seguenti: «nonché dalle associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e società sportive dilettantistiche (SSD), limitatamente agli immobili destinati o parti di immobili destinati a spogliatoio».
  1-sexies. All'articolo 10-ter del decreto-legge 5 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: «associazioni sportive dilettantistiche» sono aggiunte le seguenti: «e le società sportive dilettantistiche»;

   b) dopo le parole: «concessioni a tali associazioni» sono aggiunte le seguenti: «e società»;

   c) dopo le parole «riequilibrio economico-finanziario delle associazioni» sono aggiunte le parole «e società».

  1-septies. Al fine di sostenere gli operatori del settore sportivo interessati dalle misure restrittive introdotte con il decreto-Pag. 156legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, le disposizioni di cui all'articolo 81 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, già prorogate dall'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, nonché dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, si applicano anche per gli investimenti pubblicitari effettuati dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022 e dal 1° luglio 2022 al 30 settembre 2022. A tal fine è autorizzata la spesa per un importo complessivo pari a 20 milioni di euro per il secondo trimestre 2022 e pari a 20 milioni di euro per il terzo trimestre 2022, che costituisce tetto di spesa.
  1-octies. La dotazione del comparto di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, non impegnata alla data del 31 dicembre 2021, è utilizzata anche per le finalità del Fondo speciale di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, incrementato per l'anno 2022 di 67 milioni di euro. I contributi in conto interessi del Fondo relativi ad interventi di impiantistica sportiva sono concessi previo parere tecnico del CONI sul progetto.
  1-nonies. Per i soggetti beneficiari del fondo di garanzia di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e del fondo di garanzia di cui all'articolo 184, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, qualora il rilascio della documentazione antimafia non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati nazionale unica prevista dall'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'agevolazione connessa alla garanzia è concessa al soggetto beneficiario sotto condizione risolutiva anche in assenza della documentazione medesima. Nel caso in cui la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi della medesima disciplina antimafia, è disposta la revoca dell'agevolazione ai sensi dell'articolo 92, commi 3 e 4, del predetto decreto legislativo n. 159 del 2011 e dell'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, mantenendo l'efficacia della garanzia.
39.8. Rossi, Lotti, Prestipino.

(Inammissibile ad eccezione
dei commi 1-
bis e 1-octies)

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Al fine di sostenere le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, i termini di sospensione di cui all'articolo 1, comma 923, lettere a), b), c) e d), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in ultimo prorogati dall'articolo 7, comma 3-bis, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, sono prorogati fino al 31 dicembre 2022. I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 dicembre 2022. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
  1-ter. All'articolo 16 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole da: «si applicano» a: «sezione II» sono sostituite dalle seguenti: «non si applicano le disposizioni di cui alle sezioni I, II e III, salvo quanto disposto dagli articoli 6, per la parte applicabile alla commercializzazione sul mercato internazionale, 7, comma 7, e 17»;

   b) i commi 3 e 4 sono abrogati.

  1-quater. Al fine di fronteggiare i costi dovuti all'aumento dell'energia termica ed elettrica, all'articolo 100, comma 4, secondoPag. 157 periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «Per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2021 e 2022». Agli oneri aggiuntivi derivanti dal presente comma, valutati in 12 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  1-quinquies. All'articolo 1, comma 28, lettera e), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: «e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis)» sono aggiunte le seguenti: «nonché dalle associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e società sportive dilettantistiche (SSD), limitatamente agli immobili destinati o parti di immobili destinati a spogliatoio.».
  1-sexies. All'articolo 10-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: «associazioni sportive dilettantistiche» sono aggiunte le seguenti: «e le società sportive dilettantistiche»;

   b) dopo le parole: «concessioni a tali associazioni» sono aggiunte le seguenti: «e società»;

   c) dopo le parole: «riequilibrio economico-finanziaria delle associazioni» sono aggiunte le seguenti: «e società».

  1-septies. All'articolo 12-bis, comma 3, lettera b), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 1216, dopo il numero 6) è aggiunto il seguente:

    «7) alla creazione di divisioni femminili all'interno delle leghe professionistiche».

  1-octies. Il comma 1 dell'articolo 12-quater del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, è sostituito dal seguente:

  «1. All'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 5-quater è sostituito dal seguente:

   “5-quater. Per i rapporti di lavoro sportivo regolati dalla legge 23 marzo 1981, n. 91 e dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, non si applicano le disposizioni del presente articolo ad eccezione di quanto segue. Ferme restando le condizioni di cui al presente articolo, le disposizioni dello stesso trovano applicazione esclusivamente nel caso in cui detti redditi siano prodotti in discipline riconosciute dal CONI nelle quali le federazioni sportive nazionali di riferimento e le singole Leghe abbiano conseguito la qualificazione professionistica, il contribuente abbia compiuto il ventesimo anno di età e il reddito complessivo del contribuente sia superiore all'importo di euro 500.000. In tali circostanze i redditi di cui al comma 1 concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare. A tali rapporti non si applicano, in ogni caso, le disposizioni dei commi 3-bis, quarto periodo, e 5-bis del presente articolo”;

   b) il comma 5-quinquies è sostituito dal seguente:

   “5-quinquies. Ai rapporti di lavoro sportivo cui risulta applicabile il regime di cui al presente articolo, l'esercizio dell'opzione per il regime agevolato ivi previsto comporta il versamento di un contributo pari allo 0,5 per cento della base imponibile. Le entrate derivanti dal contributo di cui al primo periodo sono versate a un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate a un apposito capitolo, da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per lo sport, per il potenziamento dei settori giovanili. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su propostaPag. 158 dell'autorità di Governo delegata per lo sport e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente comma, definiti con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 3.”».

  1-nonies. Al fine di sostenere gli operatori del settore sportivo interessati dalle misure restrittive introdotte con il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, le disposizioni di cui all'articolo 81 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, già prorogate dall'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, nonché dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, si applicano anche per gli investimenti pubblicitari effettuati dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022 e dal 1° luglio 2022 al 30 settembre 2022. A tal fine è autorizzata la spesa per un importo complessivo pari a 40 milioni di euro per il 2022, che costituisce tetto di spesa.
*39.3. De Menech.
*39.4. Trancassini, Caiata, Osnato, Bignami, Albano, Lucaselli.
*39.5. Carelli.
*39.6. Durigon, Belotti, Gerardi, Covolo, Cavandoli, Paternoster, Gusmeroli, Bitonci, Centemero, Cantalamessa, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini.
*39.7. Pastorino, Fassina.
*39.9. Barelli, Pella, Martino, Versace.

(Inammissibile
ad eccezione del comma 1-
bis)

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. All'articolo 1, comma 28, lettera e), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: «e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis)» sono aggiunte le seguenti: «nonché dalle associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e società sportive dilettantistiche e professionistiche».
  1-ter. Alla lettera e) del comma 9 dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la parola: «sportive» sono inserite le seguenti: «professionistiche nonché quelle» e dopo le parole: «ai lavori» sono inserite le seguenti: «di ristrutturazione degli impianti sportivi pubblici e privati nonché ai lavori».
39.11. Valente.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di sostenere le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020, i termini di sospensione di cui all'articolo 1, comma 923, lettere a), b), c) e d), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in ultimo prorogati dall'articolo 7, comma 3-ter, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, sono prorogati fino al 31 dicembre 2022. I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 dicembre 2022. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
*39.15. Caiata, Trancassini, Lucaselli, Albano, Bignami, Osnato, Rampelli.
*39.16. Biancofiore, Pettarin.
*39.17. Durigon, Belotti, Gerardi, Covolo, Cavandoli, Paternoster, Gusmeroli, Bitonci, Centemero, Cantalamessa, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini.

Pag. 159

*39.18. Barelli, Tartaglione, Ruggieri, Pella, Martino, Versace.
*39.25. Nobili, Ungaro, Del Barba.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 16 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole da: «si applicano» a: «sezione II» sono sostituite dalle seguenti: «non si applicano le disposizioni di cui alle sezioni I, II e III, salvo quanto disposto dagli articoli 6, per la parte applicabile alla commercializzazione sul mercato internazionale, 7, comma 7, e 17»;

   b) i commi 3 e 4 sono abrogati.
39.20. Valente.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Lavoro agile per i genitori di figli con disabilità grave o con BES e caregiver)

  1. Fino al 31 dicembre 2022, i genitori lavoratori dipendenti pubblici e privati che hanno almeno un figlio in condizioni di disabilità grave riconosciuta ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, senza alcun limite di età, o che hanno almeno un figlio con bisogni educativi speciali (BES), a condizione che l'attività lavorativa sia compatibile con la modalità agile, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.
  2. Fino al 31 dicembre 2022, i lavoratori dipendenti pubblici e privati che svolgono funzione di caregiver come definito dall'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi ai sensi degli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.
39.02. Tasso.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Lavoro agile per i lavoratori fragili)

  1. Fino al 31 dicembre 2022, sono prorogate le misure in materia di lavoro agile per i soggetti di cui all'articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ivi inclusi i soggetti affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministero della salute 4 febbraio 2022 ed i lavoratori giudicati inidonei dal medico competente, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. Per i lavoratori dipendenti pubblici e privati di cui al comma 2-bis dell'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la condizione di rischio derivante da immunodepressione, esiti di patologia oncologica e svolgimento di terapie salvavita, viene attestata dal medico di medicina generale o dal medico specialista dipendente o convenzionato con il Servizio sanitario nazionale che ha in cura il lavoratore. Per i lavoratori in condizione di disabilità con connotazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il verbale di riconoscimento di tale condizione costituisce titolo sufficiente a fruire della presente disposizione di tutela.
  2. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 12 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
39.03. Tasso.

Pag. 160

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Estensione delle tutele per i lavoratori fragili incompatibili con la modalità agile della prestazione lavorativa)

  1. Fino al 30 settembre 2022, sono prorogate le misure di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Tali misure si applicano anche ai soggetti affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministero della salute 4 febbraio 2022 ed ai lavoratori giudicati inidonei dal medico competente secondo l'articolo 83, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 19 maggio 2022, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, a condizione che la modalità agile sia incompatibile con le caratteristiche della prestazione.
  2. Per i lavoratori dipendenti pubblici e privati di cui al comma 2, dell'articolo 26, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la condizione di rischio derivante da immunodepressione, esiti di patologia oncologica, svolgimento di terapie salvavita, viene attestata dal medico di medicina generale o dal medico specialista dipendente o convenzionato con il Servizio sanitario nazionale che ha in cura il lavoratore. Per i lavoratori in condizione di disabilità con connotazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il verbale di riconoscimento di tale condizione costituisce titolo sufficiente a fruire della presente disposizione di tutela.
  3. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
39.04. Tasso.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Disposizioni in favore delle Associazioni di volontariato operanti nell'ambito dell'attività trasfusionale)

  1. Per l'acquisto dei materiali connessi allo svolgimento delle proprie attività istituzionali, in favore delle associazioni di volontariato operanti nell'ambito dell'attività trasfusionale è riconosciuta l'esenzione dal pagamento dell'imposta sul valore aggiunto.
39.012. Osnato, Villarosa, Pastorino, Baratto, Ungaro, Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Fragomeli.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Credito d'imposta per investimenti in campagne pubblicitarie nei confronti di soggetti che aderiscono al regime forfetario)

  1. All'articolo 81 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, l'ultimo periodo è soppresso;

   b) al comma 4, le parole: «almeno pari a 150.000 euro e» sono soppresse;

  2. Il termine di presentazione delle domande di riconoscimento del credito di imposta per le campagne pubblicitarie e le sponsorizzazioni sportive di cui al comma 1, a valere sulle operazioni svolte nell'anno fiscale 2021, è prorogato al 5 settembre 2022.
39.013. Mugnai, D'Ettore, Ripani.

Pag. 161

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Misure in favore delle Biblioteche digitali)

  1. Nello stato di previsione del Ministero della cultura è iscritto un fondo pari a 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 destinato alle biblioteche e ai centri studi che sviluppano percorsi di digitalizzazione di fonti e testi unici nel loro genere, con lo scopo di contribuire ai maggiori costi per determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche.
  2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
39.017. Misiti.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Disposizioni per il rafforzamento dei Centri di servizio per il volontariato – CSV)

  1. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) all'articolo 62:

    1) al comma 6, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «A decorrere dall'anno 2018, per le somme che, ai sensi dei commi 4 e 5, vengono versate al FUN, alle FOB è riconosciuto annualmente un credito d'imposta pari al 100 per cento dei versamenti effettuati, fino ad un massimo di euro 15 milioni per l'anno 2018, di euro 10 milioni per gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022, di euro 20 milioni per l'anno 2023 e di euro 25 milioni per gli anni successivi. Per l'anno 2023, il credito di imposta di cui al precedente periodo è obbligatoriamente versato direttamente dalle FOB al FUN per una quota non inferiore a euro 10 milioni e, a decorrere dal 2024, per una quota non inferiore a euro 15 milioni.»;

    2) al comma 9 è aggiunto in fine il seguente periodo: «In ogni caso, l'ammontare delle risorse di cui al primo periodo non può essere inferiore a 45 milioni di euro annui».

   b) all'articolo 65, comma 5, le parole: «con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del responsabile dell'Ufficio dirigenziale di livello generale presso il quale è istituito l'Ufficio statale del RUNTS»;

   c) all'articolo 66, comma 3, le parole: «al giudice amministrativo» sono sostituite dalle seguenti: «al giudice ordinario».

  2. Al fine di sostenere lo sviluppo del terzo settore, a livello nazionale e territoriale, a decorrere dall'anno 2023 è concesso un contributo annuo di euro 1.500.000 all'associazione di enti del terzo settore più rappresentativa sul territorio nazionale, individuata in ragione del numero di enti del terzo settore ad essa aderenti ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 11,5 milioni di euro per l'anno 2023 e 16,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
39.024. Gadda, Marco Di Maio, Del Barba, Ungaro.

ART. 40.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Per l'esercizio 2021 gli effetti delle verifiche in merito all'obiettivo dell'equilibrio economico-finanziario del quarto trimestrePag. 162 di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono sospesi.
  1-ter. Dall'esercizio 2021 si considera rispettato l'obiettivo dell'equilibrio economico-finanziario del quarto trimestre di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nel caso in cui il mancato rispetto dell'equilibrio sia riconducibile alle maggiori spese sostenute dalle regioni e province autonome per il contrasto alla pandemia da COVID-19 e registrate nell'apposito centro di costo, come individuato al comma 1 dell'articolo 18 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Le maggiori spese sostenute per il contrasto alla pandemia da COVID-19, fino alla concorrenza massima del disavanzo presentato dalle singole regioni, possono essere imputate ad apposita voce del Patrimonio netto, quali perdite portate a nuovo derivanti dal COVID, sin dall'anno 2021 e ripianate dalle regioni e province autonome nei trenta esercizi successivi. L'importo delle perdite a nuovo derivanti dal COVID non viene considerato nelle perdite maturate dalle regioni, al fine della verifica degli equilibri economico finanziari di bilancio.
  1-quater. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter si applicano anche alle regioni che dal 2021, in sede di verifica dei conti sanitari al quarto trimestre di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, hanno raggiunto la condizione di equilibrio economico utilizzando partite afferenti alla gestione straordinaria e non ripetibili.
  1-quinquies. Al fine di consentire la ripresa delle attività ordinarie dei servizi sanitari regionali, il recupero delle liste di attesa e per far fronte ai maggiori costi relativi all'energia l'importo del finanziamento del Fondo sanitario nazionale per l'anno 2022 è incrementato di ulteriori 4 miliardi di euro rispetto a quanto indicato all'articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2021 n. 234.
*40.3. Lacarra.
*40.71. Fragomeli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Per l'anno 2023 il livello del finanziamento corrente del Servizio sanitario a cui concorre lo Stato è aumentato di ulteriori 200 milioni di euro allo scopo di incrementare adeguatamente l'indennità per il personale del comparto di pronto soccorso e medicina d'urgenza, medici e personale sanitario.
40.4. Albano, Gemmato.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 5 milioni di euro, da destinare agli accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie, delle malattie neuromuscolari genetiche, delle immunodeficienze congenite severe e delle malattie da accumulo lisosomiale, di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 167. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
40.8. Siani.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Il fondo di cui al comma 821 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2022 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2023. All'onere di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
40.9. Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Cestari, Patassini, Paternoster.

  Al comma 3, sostituire le parole: 170 milioni con le seguenti: 200 milioni.

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  Conseguentemente:

   a) al medesimo comma 3, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 50 milioni;

   b) al comma 5, sostituire le parole da: 370 milioni fino alla fine del comma con le seguenti: 400 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede per 370 milioni di euro ai sensi dell'articolo 58 e per 30 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*40.10. Trancassini, Osnato, Lucaselli, Rampelli, Albano, Bignami.
*40.11. Ferri, D'Alessandro, Frate, Del Barba, Ungaro.
*40.12. Bitonci, Covolo, Tiramani, Patelli, Murelli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*40.13. De Menech, Ceccanti, Ciampi, De Luca, Sani, Buratti, Topo, Ciagà.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 3 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

   «3-bis. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, entro il 2025 gli enti locali sono tenuti ad adeguare i servizi di pubblica illuminazione mediante fornitura di energia da fonti rinnovabili nella misura del 50 per cento.».
40.17. Trizzino.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 37-ter, comma 1, lettera a), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, dopo le parole: «spesa per energia elettrica» sono aggiunte le seguenti: «e gas».
*40.19. Misiti, Torto, Barbuto, Terzoni, Roberto Rossini.
*40.20. Fragomeli, De Luca, De Menech, Ceccanti, Ciampi, Sani, Buratti, Topo, Ciagà.
*40.21. Ferri, D'Alessandro, Frate, Ungaro, Del Barba.
*40.22. Trancassini, Osnato, Lucaselli, Rampelli, Albano, Bignami.
*40.23. Bitonci, Frassini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Tiramani, Patelli, Murelli, Invernizzi.
*40.24. Fornaro, Pastorino, Fassina.
*40.25. Pella, Torromino, Sessa, Squeri, Martino, Giacometto, Porchietto, Sorte.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. Al fine di sostenere i comuni con meno di 1.000 abitanti nell'implementazione dei progetti di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio culturale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività, nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, all'articolo 30, comma 14-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente: «Limitatamente all'anno 2022, il termine di cui al periodo precedente è differito al 15 luglio 2022»;

   b) dopo il quarto periodo, è aggiunto il seguente: «Limitatamente all'anno 2022, il termine di cui al periodo precedente è differito al 15 settembre 2022»;

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   c) al quinto periodo, la parola: «quarto» è sostituita con la seguente: «quinto».

  4-ter. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle medesime disposizioni nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
40.28. Ruffino, Angiola, Napoli.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 luglio 2022.
  4-ter. Ai sensi dell'articolo 163, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 26, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma 4-bis.
40.29. Frassini, Bitonci, Gusmeroli, Cavandoli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Al fine di assicurare il raggiungimento degli equilibri dei bilanci dei comuni con riferimento ai rischi di perdita delle aziende pubbliche locali investite dalle conseguenze della crisi epidemiologica da virus COVID-19 e dall'attuale crisi derivante dal conflitto in corso in Ucraina, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo, con una dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2022, da ripartire sulla base di criteri proposti nell'ambito del tavolo di confronto di cui all'articolo 106, comma 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, mediante decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 settembre 2022, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali. Ai fini di cui al presente comma alle riunioni del predetto tavolo di confronto partecipano due funzionari nominati dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili esperti in materia di trasporto pubblico locale. All'onere di cui al presente comma, quantificato in 250 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 120, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
40.31. Pella.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. In considerazione delle criticità correlate alla crisi ucraina e alla pandemia da COVID-19:

   a) per l'anno 2022, il termine previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'adozione dei bilanci di esercizio per l'anno 2021 degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), e lettera c), del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 è prorogato al 15 luglio 2022;

   b) i termini di cui all'articolo 32, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono così modificati per l'anno 2022:

    1) i bilanci di esercizio dell'anno 2021 degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), e lettera c), del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 sono approvati dalla giunta regionale entro il 15 settembre 2022;

    2) il bilancio consolidato dell'anno 2021 del Servizio sanitario regionale è approvato dalla giunta regionale entro il 31 ottobre 2022.
40.38. Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Patelli, Sutto, Tiramani.

Pag. 165

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2022, in considerazione della proroga del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali e degli effetti economici della crisi ucraina, i comuni beneficiari del contributo di cui all'articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono tenuti a iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 30 giugno. Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori di cui al presente comma o di parziale utilizzo del contributo, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 31 luglio, con decreto del Ministro dell'interno.
40.39. Caiata, Varchi, Ferro, Giovanni Russo, Trancassini, Lucaselli, Albano, Bignami, Osnato, Rampelli.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Per l'anno 2022, agli enti locali che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, abbiano approvato e trasmesso alla BDAP i rendiconti relativi al 2021, benché approvati in data successiva al termine del 30 aprile 2022, non si applicano le restrizioni connesse al rispetto dei termini del rendiconto di cui all'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, in materia di procedimenti assunzionali, e all'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di potenziamento delle attrezzature e di incentivazione del personale delle strutture preposte alla gestione delle entrate.
*40.52. Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Osnato, Albano, Bignami.
*40.53. Frassini, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Fiorini, Lucchini.
*40.54. De Luca, Topo, Sani, Ciagà, Buratti.
*40.55. Pella.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Al fine di contenere la crescita dei costi dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, in corrispondenza dell'aumento degli oneri di gestione derivanti dalle attuali criticità sui mercati dell'energia e delle materie prime, per il 2022 i comuni possono finanziare riduzioni delle tariffe della Tari e della Tari corrispettiva mediante l'impiego degli eventuali avanzi vincolati derivanti dal mancato utilizzo dei fondi emergenziali erogati nel biennio 2020-2021. Ai fini di cui al periodo precedente, le deliberazioni relative esclusivamente alle riduzioni tariffarie possono essere approvate, in deroga ai termini attualmente vigenti, entro il termine del 31 luglio 2022.
**40.56. Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Osnato, Albano, Bignami.
**40.57. Ribolla, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Zennaro.
**40.58. Pastorino, Fornaro, Fassina.
**40.59. Fragomeli, De Luca, Ciagà, Buratti, Sani, Topo.
**40.60. Ruffino, Angiola, Napoli.
**40.61. Pella.
**40.62. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Fondo per il finanziamento di un programma di screening della popolazione pediatrica per diabete di tipo 1 e celiachia)

  1. Al fine di identificare precocemente i soggetti a rischio di diabete di tipo 1 e Pag. 166celiachia, per prevenire la chetoacidosi diabetica, nonché la sintomatologia gastro-intestinale, il malassorbimento e la scarsa crescita, è attivato un programma di screening nazionale per tutte le persone appartenenti alle fasce di età comprese tra 1 e 17 anni. Il test di screening consiste nella determinazione di anticorpi specifici per le due malattie, attraverso l'utilizzo di campione di sangue capillare ottenuto mediante pungidito.
  2. Il Ministero della salute assicura una campagna di divulgazione e informazione al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica, le famiglie, la scuola e le strutture socio-sanitarie sull'importanza della prevenzione, della diagnosi tempestiva e dell'appropriatezza delle cure per contrastare le della malattia.
  3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
  4. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazione di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
40.05. Cavandoli, Murelli.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Disposizioni in materia di termini per finanziamenti per messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, abbattimento delle barriere architettoniche e interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile)

  1. Per l'anno 2022, i termini di cui all'articolo 30, comma 14-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono rimodulati come segue:

   a) il termine di cui al terzo periodo è differito al 15 ottobre 2022;

   b) il termine di cui al quarto periodo è prorogato al 15 novembre 2022;

   c) il termine di cui sesto periodo è prorogato al 15 marzo 2023.
40.011. Belotti, Snider, Iezzi, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Sostegno ai comuni per il pagamento in garanzia dei mutui per la concessione di impianti natatori)

  1. Al fine di assicurare le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni in materia di promozione dello sport e di gestione ed affidamento dei servizi pubblici locali ai sensi dell'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ai comuni è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2022, per far fronte al pagamento in Pag. 167garanzia dei mutui per la concessione di impianti natatori.
  2. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri di assegnazione e di riparto dei contributi di cui al comma 1. Entro ulteriori dieci giorni successivi al termine di cui al periodo precedente, il Ministero dell'interno dà comunicazione a ciascun comune dell'importo del contributo ad esso spettante.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
40.013. Frassini, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Lucchini.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Riduzione Fondo crediti di dubbia esigibilità)

  1. Nel corso degli anni 2022 e 2023 gli enti locali possono variare il bilancio di previsione 2022-2024 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato rispettivamente per gli esercizi 2022 e 2023 nella missione «Fondi e Accantonamenti» ad un valore pari al 50 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità, se sono verificate entrambe le seguenti condizioni:

   a) con riferimento all'esercizio 2021 l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti calcolato e pubblicato secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, è rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e le fatture ricevute e scadute nell'esercizio 2018 sono state pagate per un importo complessivo superiore al 75 per cento del totale ricevuto;

   b) se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine del 2021 si è ridotto del 10 per cento rispetto a quello del 2020, o è nullo o costituito solo da debiti oggetto di contenzioso o contestazione.

  2. La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata anche dagli enti locali che, pur non soddisfacendo i criteri di cui al medesimo 1, rispettano entrambe le seguenti condizioni:

   a) l'indicatore di tempestività dei pagamenti, al 30 giugno 2019, calcolato e pubblicato secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, è rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e le fatture ricevute e scadute nel semestre sono state pagate per un importo complessivo superiore al 75 per cento del totale ricevuto;

   b) se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato al 30 giugno 2019 si è ridotto del 5 per cento rispetto a quello al 31 dicembre 2018, o è nullo o costituito solo da debiti oggetto di contenzioso o contestazione.

  3. I commi 1 e 2 non si applicano agli enti che, con riferimento agli esercizi 2020 e 2021, non hanno pubblicato nel proprio sito internet, entro i termini previsti dalla legge, gli indicatori concernenti i tempi di pagamento e il debito commerciale residuo Pag. 168di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
  4. Agli oneri recati dal presente articolo, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato all'articolo 58, comma 2, del presente decreto.
40.014. Ruffino, Angiola, Napoli.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Vincoli sull'impiego dell'avanzo di amministrazione per spesa corrente)

  1. Per l'esercizio 2022 i comuni e le città metropolitane, al fine di garantire il mantenimento degli equilibri finanziari, possono applicare al bilancio di previsione l'avanzo libero e destinato.
  2. Con riferimento all'anno 2022, ferma restando la necessità di reperire le risorse necessarie a sostenere le spese alle quali erano originariamente finalizzate le entrate vincolate e accantonate, l'applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione è comunque consentita, agli enti soggetti al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per un importo non superiore a quello di cui alla lettera A) del prospetto riguardante il risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente, al netto della quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo anticipazione di liquidità, incrementato dell'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione. A tal fine, nelle more dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, si fa riferimento al prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione. In caso di esercizio provvisorio, si fa riferimento al prospetto di verifica del risultato di amministrazione effettuata sulla base dei dati di preconsuntivo di cui all'articolo 42, comma 9, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per le regioni e di cui all'articolo 187, comma 3-quater, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per gli enti locali. Gli enti in ritardo nell'approvazione dei propri rendiconti non possono applicare al bilancio di previsione le quote vincolate, accantonate e destinate del risultato di amministrazione fino all'avvenuta approvazione. Sono escluse dal limite di cui al presente comma le quote di avanzo di amministrazione derivanti da entrate con vincolo di destinazione finalizzato all'estinzione anticipata dei mutui riguardante esclusivamente la quota capitale del debito.
  3. Nel caso in cui l'importo della lettera A) del prospetto di cui al comma 2 risulti negativo o inferiore alla quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo anticipazione di liquidità, gli enti possono applicare al bilancio di previsione la quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione. Sono escluse dal limite di cui al presente comma le quote di avanzo di amministrazione derivanti da entrate con vincolo di destinazione finalizzato all'estinzione anticipata dei mutui riguardante esclusivamente la quota capitale del debito.
40.015. Ruffino, Angiola, Napoli.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Misure urgenti in materia di enti locali)

  1. Al fine di consentire ai comuni di affrontare l'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici derivante dalla crisi internazionale in atto, in via transitoria per un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i proventi delle sanzioniPag. 169 da codice della strada, le entrate derivanti dalla riscossione delle somme dovute per la sosta dei veicoli presso le aree destinate al parcheggio a pagamento, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e le entrate derivanti dalla riscossione dell'imposta di soggiorno o del contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e alla legge della provincia autonoma di Bolzano 16 maggio 2012, n. 9, nonché del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono essere utilizzati, in deroga ai vincoli di destinazione previsti a legislazione vigente, a copertura della spesa per le utenze di energia elettrica e gas negli anni 2022 e 2023.
40.019. Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Misure urgenti in materia di enti locali)

  1. Al fine di consentire ai comuni di affrontare l'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici derivante dalla crisi internazionale in atto, le entrate degli enti locali aventi destinazione vincolata, possono essere utilizzate, in deroga ai vincoli di destinazione previsti a legislazione vigente, a copertura della spesa per le utenze di energia elettrica e gas negli anni 2022, 2023 e 2024.
40.020. Gusmeroli, Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Misure straordinarie in favore di comuni, città metropolitane, unioni di comuni e province)

  1. I comuni, le città metropolitane, le unioni di comuni e le province, in via eccezionale e derogatoria per il solo anno 2022, possono destinare i proventi effettivamente incassati di cui all'articolo 208, comma 4, e all'articolo 142, commi 12-bis e 12-ter, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché le entrate derivanti dalla riscossione delle somme dovute per la sosta dei veicoli presso le aree destinate al parcheggio a pagamento, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera f), del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, nei soli limiti delle percentuali di propria spettanza e competenza, a copertura della spesa per le utenze di energia elettrica e gas.
  2. Gli incassi di cui al periodo precedente si riferiscono agli accertamenti di competenza dell'esercizio 2022, con esclusione delle eventuali quote arretrate riferite ad esercizi precedenti.
40.022. Pella.

ART. 41.

  Al comma 1, sostituire le parole: 80 milioni con le seguenti: 100 milioni.

  Conseguentemente, all'articolo 58, comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

   a) all'alinea, sostituire le parole: 16.702.778.500 euro per l'anno 2022, 5.467, 2 milioni di euro per l'anno 2023, 3.986,8 milioni di euro per l'anno 2024 con le seguenti: 16.722.778.500 euro per l'anno 2022, 5.487,2 milioni di euro per l'anno 2023, 4.006,8 milioni di euro per l'anno 2024;

   b) alla lettera b), sostituire le parole: quanto a 242,6 milioni di euro per l'anno 2023 con le seguenti: quanto a 20 milioni di Pag. 170euro per l'anno 2022, 262,6 milioni di euro per l'anno 2023, 20 milioni di euro per l'anno 2024.
41.1. Adelizzi.

  Al comma 1, sostituire le parole da: alle province fino alla fine del comma con le seguenti: alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana e della Sardegna con significative difficoltà di tenuta degli equilibri correnti, in ragione dell'incidenza dei tagli intervenuti a decorrere dal 2010, della conseguente dimensione del contributo alla finanza pubblica cui ciascun ente è obbligato, dell'incidenza della riduzione dei principali gettiti fiscali e degli oneri per il rimborso di prestiti. Il fondo di cui al periodo precedente è ripartito con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, anche sulla base di una proposta dell'ANCI, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con al seguente: (Contributo alle città metropolitane).
*41.2. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.
*41.3. Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Osnato, Albano, Bignami.
*41.4. Gerardi, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Bordonali.
*41.5. Pastorino, Fornaro, Fassina.
*41.6. Pella.

  Al comma 1, sostituire le parole: della Regione Siciliana e della Sardegna con le seguenti: delle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: Conferenza Stato-città ed autonomie locali con le seguenti: Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
41.7. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Al comma 1, sostituire le parole da: percentuale nel 2021 fino alla fine del comma con le seguenti: rispetto al 2019 del gettito dell'imposta provinciale di trascrizione ed RC Auto da ripartirsi proporzionalmente nel 2022 con riferimento alla riduzione subita nel 2021, nel 2023 con riferimento alla riduzione subita nel 2022, e nel 2024 con riferimento alla riduzione subita nel 2023, sempre con riferimento al gettito 2019, come risultante dai dati del Dipartimento delle finanze alla data del 31 marzo di ogni anno. Il fondo di cui al periodo precedente è ripartito con decreto del Ministero dell'interno, emanato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottarsi entro il 30 aprile di ogni anno. Per il riparto dell'anno 2022 il termine per l'adozione del decreto di ripartizione dei fondi è fissato al 31 agosto 2022.
*41.8. D'Alessandro, Ferri, Frate, Ungaro, Del Barba.
*41.9. Paolo Russo, Torromino, Pella, Sessa, Squeri, Martino, Giacometto, Porchietto, Sorte.

  Al comma 1 sostituire le parole da: percentuale nel 2021 fino alla fine del comma con le seguenti: rispetto al 2019 del gettito dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT) e RC Auto da ripartirsi proporzionalmente nel 2022 con riferimento alla riduzione subita nel 2021, nel 2023 con riferimento alla riduzione subita nel 2022, e nel 2024 con riferimento alla riduzione subita nel 2023, sempre con riferimento al gettito 2019, come risultante dai dati del Dipartimento delle finanze alla data del 31 marzo Pag. 171di ogni anno. Il predetto fondo è ripartito con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottarsi entro il 30 aprile di ogni anno. Per il riparto dell'anno 2022 tale data è fissata al 30 giugno 2022.
**41.10. De Maria.
**41.11. Trancassini, Osnato, Lucaselli, Rampelli, Albano, Bignami.
**41.12. Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Tiramani, Patelli, Murelli, Invernizzi.
**41.13. Misiti, Torto, Barbuto, Terzoni, Roberto Rossini.
**41.14. Fornaro, Pastorino, Fassina.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è iscritto un fondo con una dotazione pari a 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 destinato alle province e alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana e della Sardegna che hanno subito una riduzione percentuale nel 2021 rispetto al 2019 del gettito dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT) o RC Auto, inferiore o uguale, rispettivamente, al 16 per cento (IPT) e al 10 per cento (RC Auto), come risultante dai dati a disposizione del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze alla data del 30 aprile 2022. Il fondo di cui al primo periodo è ripartito con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulla base della popolazione residente al 1° gennaio 2021. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 50 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
41.20. Boccia, Fragomeli, Buratti, Ciagà, Dal Moro, De Micheli, Lorenzin, Madia, Mancini, Sani, Topo, De Maria.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 405 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al predetto finanziamento accedono anche le province autonome di Trento e di Bolzano.»;

   b) al comma 531 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al predetto finanziamento accedono anche le province autonome di Trento e di Bolzano.»;

   c) al comma 533, alla lettera a), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai finanziamenti aggiuntivi disposti con il periodo precedente accedono anche le province autonome di Trento e di Bolzano.».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 23,6 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
41.04. Vanessa Cattoi, Binelli, Loss, Sutto.

ART. 42.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: seicentomila con la seguente: cinquecentomila.

Pag. 172

  Conseguentemente, sostituire il comma 5 con il seguente:

  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 365 milioni di euro per l'anno 2023, 240 milioni di euro per l'anno 2024, 85 milioni per l'anno 2025, 60 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede:

   a) quanto a 325 milioni di euro per l'anno 2023, 220 milioni di euro per l'anno 2024, 70 milioni per l'anno 2025, 50 milioni di euro per l'anno 2026 ai sensi dell'articolo 58 del presente decreto;

   b) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2023, 20 milioni di euro per l'anno 2024, 15 milioni per l'anno 2025, 10 milioni di euro per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
42.3. Rixi, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Snider, Tarantino, Zennaro.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: seicentomila con la seguente: cinquecentomila.
42.5. Adelizzi.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: seicentomila con la seguente: duecentomila.
42.4. Raduzzi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Fermo restando il divieto di superamento del 100 per cento del costo dell'intervento oggetto di finanziamento, ai comuni che, alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano ricevuto un finanziamento pubblico europeo o nazionale per la realizzazione di progetto finanziabile con il Piano nazionale di ripresa e resilienza, è consentito il cumulo tra i precedenti finanziamenti e quello di cui al Piano nazionale di ripresa e resilienza, previa decurtazione di quanto già ricevuto.
42.8. Cancelleri, Martinciglio.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Al fine di rafforzare la linea progettuale «Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati», prevista nel quadro del Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), punto 4), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, è stanziata la somma di 200 milioni di euro a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione programmazione 2021/2027, ripartiti in 50 milioni annui dal 2023 al 2026. Le predette risorse sono prioritariamente destinate allo scorrimento, nei limiti della capienza, della graduatoria delle idee progettuali valutate come idonee nell'ambito della procedura attuativa della citata linea, ma non finanziate per insufficienza della dotazione finanziaria originariamente prevista. Le modalità di controllo, monitoraggio, assegnazione ed erogazione delle risorse sono stabilite, entro il 30 settembre 2022, con decreto del Ministro per il sud e la coesione territoriale, in coerenza con le previsioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021, adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59. Con il medesimo decreto è approvato un cronoprogramma procedurale che prevede la stipula della convenzione per la concessione delle sovvenzioni entro il 31 dicembre 2022 e, a partire da tale data, il raggiungimento degli obiettivi intermedi e finali con un arco temporale pari a quello previsto dal citato decreto del 15 luglio 2021.
42.9. Paolo Russo.

Pag. 173

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Istituzione di un Fondo per il contrasto dell'emergenza abitativa nei comuni ad alta tensione abitativa finalizzato all'acquisto e manutenzione di immobili inutilizzati)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con una dotazione di 800 milioni di euro per l'anno 2022 finalizzato a rafforzare il contrasto all'emergenza abitativa nei comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE del 13 novembre 2003, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 18 febbraio 2004, n. 40.
  2. Le risorse di cui al comma 1 sono finalizzate:

   a) all'acquisto di immobili da parte dei comuni con priorità di acquisto di immobili derivanti dalle dismissioni dei patrimoni degli enti pubblici non economici e di altri enti pubblici, inclusi gli enti previdenziali, ovvero immobili da privati purché già realizzati da almeno cinque anni in disuso, sfitti o abbandonati, liberi da qualunque vincolo, da destinare alla soluzione di situazioni di precarietà abitativa di nuclei in condizioni di povertà in particolare soggetti a sfratti e a nuclei famigliari collocati nelle graduatorie comunali;

   b) a interventi di ristrutturazione e di riqualificazione di alloggi e immobili dei comuni già destinati a edilizia residenziale pubblica inutilizzati per mancanza di manutenzioni.

  1. Con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, d'intesa con la Conferenza unificata, sono definiti i criteri e le modalità di presentazione dei programmi di acquisto o di ristrutturazione di cui al comma 2, da finanziare, nonché i criteri di ripartizione del Fondo di cui al comma 1. Il decreto di cui al presente comma deve definire anche la tempistica di attuazione di quanto previsto dal presente articolo, in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2022.

  Conseguentemente:

   a) all'articolo 55, comma 1, lettera b), sostituire le parole: nella misura del 25 per cento con le seguenti: nella misura del 27 per cento;

   b) all'articolo 58, comma 4, alinea, dopo la parola: 42, aggiungere la seguente: 42-bis, e alla lettera c) sostituire le parole: quanto a 6.508 milioni di euro con le seguenti: quanto a 7.308 milioni di euro.
*42.01. Suriano, Ehm, Sarli.
*42.02. Fornaro, Fassina.
*42.03. Muroni.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Istituzione di un Fondo per il recupero e la manutenzione di alloggi inutilizzati di edilizia residenziale pubblica di proprietà degli IACP)

  1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e mobilità sostenibili è istituito un Fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2022 finalizzato a rafforzare il contrasto all'emergenza abitativa nei comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE del 13 novembre 2003, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 18 febbraio 2004, n. 40.
  2. Le risorse di cui al comma 1 sono finalizzate esclusivamente a interventi di ristrutturazione e di riqualificazione di alloggi e immobili degli IACP e degli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità degli IACP già destinati a edilizia residenziale pubblica inutilizzati per mancanza di manutenzioni.
  3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari Pag. 174regionali e le autonomie, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, sono definiti i criteri e le modalità di presentazione dei programmi di ristrutturazione di cui al comma 2, da finanziare, nonché i criteri di ripartizione del Fondo di cui al comma 1. Il decreto di cui al presente comma deve definire anche la tempistica di attuazione e le forme di monitoraggio di quanto previsto dal presente articolo. In ogni caso i programmi di ristrutturazione per le unità immobiliari di cui al presente articolo devono essere avviati non oltre il 31 dicembre 2002, pena la decadenza del finanziamento.

  Conseguentemente:

   a) all'articolo 55, comma 1, lettera b), sostituire le parole: nella misura del 25 per cento con le seguenti: nella misura del 27 per cento;

   b) all'articolo 58, comma 4, alinea, dopo la parola 42, aggiungere la seguente: 42-bis, e alla lettera c) sostituire le parole: quanto a 6.508 milioni di euro con le seguenti: quanto a 7.108 milioni di euro.
**42.04. Ehm, Suriano, Sarli.
**42.05. Muroni.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Incremento Fondo progettazione enti locali)

  All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 51, le parole: «di 320 milioni di euro per l'anno 2022, di 350 milioni di euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «di 570 milioni di euro per l'anno 2022, di 600 milioni per l'anno 2023»;

   b) al comma 53-ter, le parole: «e il termine di cui al comma 53 al 15 aprile 2022» sono sostituite dalle seguenti: «e al 31 agosto 2022 e il termine di cui al comma 53 al 15 aprile 2022 e al 31 agosto 2022».

  Conseguentemente, all'articolo 58, comma 4:

   a) all'alinea sostituire le parole: Agli oneri derivanti dagli articoli 2, 3, 4, 5, 14, 18, 19, 20, 21, 24, 26, 28, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 51, 56 e dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, determinati in 16.702.778.500 euro per l'anno 2022, 5.467,2 milioni di euro per l'anno 2023 con le seguenti: Agli oneri derivanti dagli articoli 2, 3, 4, 5, 14, 18, 19, 20, 21, 24, 26, 28, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 42-bis, 43, 44, 45, 47, 49, 51, 56 e dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, determinati in 16.952.778.500 euro per l'anno 2022, 5.717.200.000 euro per l'anno 2023.;

   b) alla lettera f) sostituire le parole: quanto a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 con le seguenti: quanto a 1.250 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 1.000 milioni per l'anno 2024.
*42.010. Gagliardi, Scanu.
*42.011. Pella, Mazzetti.
*42.012. Paita, Del Barba, Ungaro.
*42.013. Foti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Osnato, Albano, Bignami.
*42.014. Giacomoni, Mazzetti.
*42.015. Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.

ART. 43.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: e delle città metropolitane aggiungerePag. 175 le seguenti: delle regioni a statuto ordinario.
*43.1. Osnato, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Albano, Bignami.
*43.2. Torto, Barbuto, Terzoni, Roberto Rossini.
*43.3. Morani.
*43.4. Torromino, Pella, Sessa, Squeri, Martino, Giacometto, Porchietto, Sorte.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. In considerazione dei gravi effetti economici sulle entrate locali derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di consentire agli enti locali sostegno nel processo di stabilizzazione dei propri bilanci e garantire la continuità di erogazione dei servizi essenziali, all'articolo 268-bis, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni e integrazioni, le passività sopraggiunte di comuni capoluogo di provincia con procedura di dissesto finanziario conclusa, ma in condizione di riequilibrio finanziario pluriennale approvato dalla competente sezione regionale della Corte dei conti prima del 31 dicembre 2021 e derivanti da soccombenza in contenziosi civili giudiziari per fatti riconducibili a periodi precedenti alla dichiarazione di dissesto finanziario, ancorché conseguenti ad azioni intraprese contro l'ente anche per procedure concorsuali a carico di società controllate, in data precedente o successiva alla conclusione delle operazioni dell'organismo straordinario di liquidazione di cui all'articolo 252, possono essere finanziate attraverso il ricorso straordinario al Fondo di rotazione ci cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni e integrazioni, limitatamente alla copertura di tali passività e senza incorrere negli obblighi di cui all'articolo 243-bis, comma 9, del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000.
43.5. Molinari, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Snider, Tarantino, Zennaro, Pella, Martino.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. In considerazione dei gravi effetti economici sulle entrate locali nel settore dei trasporti pubblici locali derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di consentire agli enti locali sostegno nel processo di stabilizzazione dei propri bilanci e garantire la continuità di erogazione dei servizi essenziali, all'articolo 268-bis, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, e successive modificazioni e integrazioni, le passività sopraggiunte di comuni capoluogo di provincia con procedura di dissesto conclusa, ma in condizione di riequilibrio finanziario pluriennale approvato dalla competente sezione regionale della Corte dei conti prima del 31 dicembre 2021 e derivanti da soccombenza in contenziosi civili giudiziari per fatti riconducibili a periodi precedenti alla dichiarazione di dissesto finanziario, ancorché conseguenti ad azioni intraprese contro l'ente anche per procedure concorsuali a carico di società controllate, in data precedente o successiva alla conclusione delle operazioni dell'organismo straordinario di liquidazione di cui all'articolo 252, possono essere finanziate attraverso il ricorso all'indebitamento di cui all'articolo 202 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni e integrazioni, anche in deroga ai limiti derivanti dalla vigente normativa e agli impegni previsti dal piano di riequilibrio approvato.
43.6. Molinari, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Snider, Tarantino, Zennaro, Pella, Martino.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. In considerazione dei gravi effetti economici sulle entrate locali derivanti dall'emergenzaPag. 176 epidemiologica da COVID-19, al fine di consentire agli enti locali sostegno nel processo di stabilizzazione dei propri bilanci e garantire la continuità di erogazione dei servizi essenziali, all'articolo 268-bis, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni e integrazioni, le passività sopraggiunte di comuni capoluogo di provincia con procedura di dissesto finanziario conclusa, ma in condizione di riequilibrio finanziario pluriennale approvato dalla competente sezione regionale della Corte dei conti prima del 31 dicembre 2021 e derivanti da soccombenza in contenziosi civili giudiziari per fatti riconducibili a periodi precedenti alla dichiarazione di dissesto finanziario, ancorché conseguenti ad azioni intraprese contro l'ente anche per procedure concorsuali a carico di società controllate, in data precedente o successiva alla conclusione delle operazioni dell'organismo straordinario di liquidazione di cui all'articolo 252, sono finanziati con decreto del Ministro dell'interno a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
43.7. Molinari, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Snider, Tarantino, Zennaro, Pella, Martino.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 13-septies, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per il risanamento delle passività sopraggiunte di cui al periodo precedente l'ente è autorizzato a sottoscrivere anticipazioni per liquidità con la Cassa depositi e prestiti S.p.A.».
43.8. Molinari, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Snider, Tarantino, Zennaro, Pella, Martino.

  Al comma 2, sostituire le parole: e trasmesso alla BDAP al 30 aprile 2022 con le seguenti: e trasmesso alla BDAP al 30 giugno 2022, ovvero trasmesso entro la stessa data sulla base di dati di preconsuntivo,.

  Conseguentemente, al medesimo articolo 43:

   a) al comma 2, sostituire le parole: entro sessanta giorni con le seguenti: entro centocinquanta giorni;

   b) al comma 3:

    1) al primo periodo, sostituire le parole: entro trenta giorni con le seguenti: entro sessanta giorni;

    2) dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Alle riunioni del tavolo sono invitati esperti indicati dall'ANCI con funzioni di supporto all'istruttoria.;

   c) dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. I termini di presentazione, o rimodulazione, o riformulazione dei piani finanziari di riequilibrio pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché quelli di presentazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono prorogati di un anno per gli enti che abbiano sottoscritto gli accordi di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 567 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e fino al 31 dicembre 2022 per gli enti che abbiano presentato le proposte di cui al comma 3 del presente articolo, senza che sia successivamente intervenuta la sottoscrizione dell'accordo. I predetti documenti oggetto di sospensione tengono conto delle misure oggetto dell'accordo. Gli enti in condizione di riequilibrio o di dissesto finanziario che abbiano sottoscritto gli accordi di cui al comma 2 possono comunque Pag. 177riformulare i documenti di cui al primo periodo entro un anno dalla sottoscrizione dell'accordo. Le attività di controllo delle sezioni regionali della Corte dei conti sugli enti in riequilibrio finanziario pluriennale tengono conto dei piani riformulati a seguito degli accordi di cui al presente comma.;

   d) dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Ai comuni capoluogo di provincia che sottoscrivono l'accordo di cui al comma 2 è riconosciuto un contributo non superiore a complessivi 350 milioni di euro per il periodo 2022-2031, da determinarsi e da ripartire in rate non superiori a complessivi 35 milioni di euro, mediante decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanarsi entro il 31 ottobre 2022, sulla base del numero di comuni che avranno aderito all'accordo, delle rispettive capacità fiscali standard, nonché dell'onere annuale derivante dagli obblighi di ripiano dei rispettivi disavanzi e dalle quote di ammortamento dei debiti finanziari al 31 dicembre 2021, al netto della quota capitale delle anticipazioni di liquidità e di cassa, sulla base di specifica attestazione da parte di ciascun ente beneficiario, a firma del legale rappresentante dell'ente. Con riferimento a ciascun ente beneficiario, i contributi di cui al presente comma non possono complessivamente eccedere un importo pari al 75 per cento dell'ammontare del disavanzo 2020, ridotto degli eventuali contributi indicati all'articolo 1, comma 568, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
43.13. Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Osnato, Albano, Bignami.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. All'articolo 111 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 4 è sostituito dal seguente:

   «4. Il disavanzo di amministrazione degli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello applicato al bilancio può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi.».
43.17. Flati.

  Sopprimere i commi 9 e 10.
43.18. Trancassini, Osnato, Albano, Bignami, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Misure in materia di acquisizione dei servizi cloud infrastrutturali)

  1. Dopo il comma 5 dell'articolo 7 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, è aggiunto il seguente:

   «5-bis. Al fine di assicurare la trasformazione digitale dei servizi della pubblica amministrazione e l'omogeneità dei conti pubblici, in via eccezionale, a partire dall'anno finanziario 2022 e fino al 31 dicembre 2026, le spese per l'acquisizione di servizi cloud sono annoverate tra le spese di investimento di cui al comma 18 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e, conseguentemente, le regioni e provincie autonome e gli enti locali contabilizzano tali spese al titolo secondo della spesa dei propri bilanci, macroaggregato 02 “Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni”, in apposita voce del piano dei conti finanziario relativo alle immobilizzazioni immateriali, di cui all'allegato 6/1 del decreto legislativo 28 giugno 2011, n. 118.».

  2. Al comma 2-quinquies dell'articolo 27 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole: «e fino al termine di attuazione del predetto Piano nazionale di ripresa e resilienza» sono soppresse e dopo le parole: «tra gli stanziamentiPag. 178» sono inserite le seguenti: «e i finanziamenti».
43.01. Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Cestari, Patassini, Paternoster.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Ulteriori misure in materia di enti locali)

  1. Gli enti locali che si trovano in stato di dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del decreto legislativo 18 agosto 2020, n. 267, e che alla data del 1o giugno 2022 hanno eliminato il fondo anticipazioni di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione provvedono a ricostituire lo stesso in sede di approvazione del rendiconto 2022, per un importo pari all'ammontare complessivo delle anticipazioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, e delle anticipazioni di cui al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successivi rifinanziamenti, incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre 2022.
  2. Il fondo anticipazioni di liquidità ricostituito nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022 ai sensi del comma 1 è utilizzato secondo le modalità previste dall'articolo 52, commi 1-ter e 1-quater, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.
  3. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, l'esercizio delle funzioni fondamentali e l'erogazione dei servizi pubblici essenziali da parte degli enti locali, l'eventuale maggiore disavanzo al 31 dicembre 2022 rispetto all'esercizio precedente, derivante dalla ricostituzione del fondo anticipazione di liquidità di cui al comma 1, è ripianato, a decorrere dall'esercizio 2023 in quote costanti entro il termine massimo di dieci anni, per un importo pari al predetto maggiore disavanzo, al netto delle anticipazioni rimborsate nel corso dell'esercizio 2022.
  4. Il comma 3 si applica anche agli enti locali di cui al comma 1 che hanno ricostituito il fondo anticipazioni di liquidità in sede di rendiconto 2021, che ripianano l'eventuale conseguente maggiore disavanzo a decorrere dall'esercizio 2023.
  5. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo, con una dotazione annua di 35 milioni per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, in favore degli enti locali che hanno peggiorato il disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2022 rispetto all'esercizio precedente a seguito della ricostituzione del fondo anticipazioni di liquidità di cui al comma 1, determinato sulla base sulla base dei rendiconti 2021 e 2022 inviati alla BDAP entro il 31 maggio 2023. Il fondo di cui al primo periodo è destinato anche agli enti locali di cui al comma 1 che hanno ricostituito il fondo anticipazione di liquidità in sede di rendiconto 2021, da ripartire in considerazione del maggiore disavanzo determinato sulla base dei rendiconti 2020 e 2021 inviati alla BDAP entro il 31 maggio 2023.
  6. Il fondo di cui al comma 5 è destinato alla riduzione del disavanzo ed è ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2023, tenendo conto del predetto maggiore disavanzo. Sono esclusi dal riparto i comuni che hanno beneficiato del contributo concesso ai sensi dell'articolo 52 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.
  7. All'onere derivante dal comma 5, pari a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025, si provvede:

   a) quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica;

Pag. 179

   b) quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, relativa al Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione;

   c) quanto a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo utilizzando in misura proporzionale tutti gli accantonamenti.
43.04. Caparvi, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Contributo di solidarietà alimentare)

  1. Al fine di consentire ai comuni maggiormente interessati dall'aumento dei prezzi dei beni alimentari di prima necessità, a causa degli effetti della crisi in Ucraina sull'esportazione di materie prime, l'erogazione di un contributo economico nei confronti delle famiglie appartenenti alle fasce di reddito meno abbienti, il fondo di cui all'articolo 53 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è rifinanziato per un importo pari 200 milioni di euro per l'anno 2022.
  2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri di ripartizione del rifinanziamento del fondo, di cui al comma 1, in favore dei comuni che da marzo 2022 hanno subito, secondo i monitoraggi dell'Osservatorio Prezzi e Tariffe, un aumento dei listini su beni ortofrutta e alimentari non inferiore al 10 per cento, nonché i criteri di individuazione dei soggetti aventi diritto al contributo, in base alle fasce di reddito.
  3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE), di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
43.05. D'Uva.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Proroga dei termini per i finanziamenti relativi alla messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale)

  1. Per l'anno 2022, i termini di cui all'articolo 30, comma 14-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e successive modificazioni e integrazioni, sono prorogati come segue:

   1) il termine di cui al terzo periodo è fissato al 30 settembre 2022;

   2) il termine di cui al quarto periodo è fissato al 31 ottobre 2022;

   3) il termine di cui sesto periodo è fissato al 28 febbraio 2023.
43.026. Invidia.

Pag. 180

ART. 44.

  Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Disposizioni in materia di minori non accompagnati)

  1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, in applicazione della convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996 e ratificata con legge 18 giugno 2015, n. 101, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana una direttiva volta a chiarire che un minore accompagnato da un tutore legittimamente riconosciuto dall'autorità ucraina non è considerato minore straniero non accompagnato.
44.02. Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Albano, Bignami, Osnato, Rampelli.

ART. 47.

  Sopprimerlo.
47.1. Cunial.

  Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

Art. 47-bis.
(Misure in relazione alla crisi ucraina)

  1. L'articolo 2-bis del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, è abrogato.
47.01. Vianello, Trano, Raduzzi, Spessotto, Vallascas, Benedetti, Ehm, Sarli, Suriano.

ART. 48.

  Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

Art. 48-bis.
(Ulteriori misure per la gestione delle risorse oggetto di congelamento a seguito della crisi ucraina)

  1. All'articolo 12 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

   «7-bis. Nel caso in cui per le attività di custodia di cui ai commi precedenti si rende necessario attribuire la bandiera nazionale, le navi e gli aeromobili come definiti dagli articoli 136 e 743 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, nonché le imbarcazioni e le navi da diporto come definite dall'articolo 3 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, che per effetto di misure di congelamento adottate ai sensi del presente decreto, non risultano più iscritti presso alcun registro pubblico, anche straniero, possono essere temporaneamente iscritti a nome dell'erario dello Stato, rispettivamente, nelle matricole o nei registri di cui agli articoli 146 e 756 del medesimo regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, o nell'archivio telematico centrale delle unità da diporto di cui all'articolo 15 del predetto decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171. Ai fini dell'iscrizione dei predetti beni nei rispettivi registri, non è richiesta alcuna documentazione tecnica ed è sufficiente, in luogo del titolo di proprietà, la presentazione del provvedimento che dispone la misura di congelamento e, fino alla restituzione all'avente diritto con conseguente cancellazione dai registri nazionali, i predetti beni sono esenti da qualsiasi tassa, diritto o tariffa connessi a tale iscrizione. Per tutta la durata della misura di congelamento è sospeso il termine di appuramento di cui all'articolo 217 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015. Per la custodia di tali beni ci si avvale, con titolo di priorità,Pag. 181 delle strutture portuali e aeroportuali statali, civili e militari, che devono essere messe a disposizione a titolo gratuito. I contratti afferenti il mantenimento dell'operatività e della sicurezza di bordo dei beni di cui al presente comma, ivi compresi quelli relativi alla gestione amministrativa, contabile e previdenziale necessari all'armamento del mezzo, sono sottoposti alla stessa disciplina normativa, anche fiscale, applicata al momento dell'adozione della misura di congelamento. Le decisioni riguardanti l'attività di custodia, manutenzione e gestione dei beni di cui al presente comma, sono adottate dall'agenzia del demanio d'intesa con il Ministero della difesa o con le strutture territoriali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, incluso l'Ente nazionale per l'aviazione civile, in ragione delle competenze istituzionali svolte e in funzione della tipologia dei beni oggetto di congelamento.
   7-ter. Durante la vigenza della misura di congelamento e fino alla restituzione delle risorse economiche congelate all'avente diritto, è sospeso il versamento di imposte, tasse e tributi dovuti, il cui presupposto impositivo consista nella titolarità del diritto di proprietà o nel possesso delle stesse. In caso di cessazione della misura di congelamento, contestualmente alla restituzione delle risorse economiche all'avente diritto, l'Agenzia del demanio o l'amministratore ne dà comunicazione all'Agenzia delle entrate e agli altri enti competenti che provvedono alla liquidazione delle imposte, tasse e tributi, dovuti dal titolare del bene per il periodo di durata della predetta misura e fino alla restituzione in capo all'avente diritto.».

  2. All'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, l'ottavo periodo è sostituito dai seguenti: «La partecipazione alle riunioni del comitato non dà diritto alla corresponsione di compensi, indennità, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati. Ai partecipanti alle riunioni del comitato spettano gli eventuali rimborsi spese previsti dalla normativa vigente in materia di trattamento di missione ai cui oneri si fa fronte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.».
  3. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 31-ter, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, è incrementata, per l'anno 2022, di 6,1 milioni di euro. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo di parte corrente istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
*48.01. Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Cestari, Patassini, Paternoster.
*48.02. Fassina.
*48.03. Pella, Martino.

  Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

Art. 48-bis.
(Ulteriori disposizioni a favore dei migranti e rifugiati)

  1. Al fine di consentire ai migranti e rifugiati in Italia di usufruire di livelli adeguati di assistenza socio-sanitaria, educativa e di supporto nell'inserimento socio-lavorativo, all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 18 agosto 2015, n. 141, dopo le parole: «e successive modificazioni,» sono inserite le seguenti: «di rifugiati e migranti».
**48.04. Incerti, Cenni, Avossa, Critelli, Cappellani, Frailis.
**48.05. Trancassini, Osnato, Lucaselli, Caretta, Ciaburro, Albano, Bignami, Rampelli.

ART. 49.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo le parole: digital transformation, aggiungere le seguenti: sistemi di videosorveglianza,;

Pag. 182

   b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Gli importi e i quantitativi massimi complessivi degli strumenti di acquisto e di negoziazione il cui termine di durata contrattuale non sia ancora spirato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche se eventualmente sia stato già raggiunto l'importo o il quantitativo massimo e se il valore iniziale sia stato già oggetto di incremento, realizzati dalla Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto le categorie merceologiche di cui all'articolo 16-bis, comma 7, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono incrementati in misura pari al 50 per cento del valore iniziale così come incrementato dal citato articolo 16-bis. È fatta salva la facoltà di recesso dell'aggiudicatario con riferimento a tale incremento da esercitarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
49.1. Zanella, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zordan, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.

  Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Rifinanziamento Fondo per interventi strutturali di politica economica)

  1. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è incremento di 18 milioni di euro complessivamente per gli anni dal 2025 al 2034.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 58-bis, comma 5, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.
49.02. Osnato, Trancassini, Bignami, Albano, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Imposta sul valore aggiunto sui beni alimentari)

  1. Al fine di contenere gli effetti economici della crisi Ucraina, fino al 31 dicembre 2022, l'imposta sul valore aggiunto per i beni di cui alla Tabella A, parte I, parte II, numeri 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17), 19), 20), parte III da numeri 1) a 93), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica in misura pari all'uno per cento.
  2. All'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «Al fine di contenere gli effetti economici della crisi Ucraina, fino al 31 dicembre 2022, l'imposta sul valore aggiunto per le cessioni e le importazioni delle acque minerali di cui ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, si applica in misura pari all'uno per cento».
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 28, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Ai rimanenti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 4 della legge 21 luglio 2016, n. 145.
49.08. Raduzzi.

ART. 51.

  Sopprimere il comma 1.

Pag. 183

  Conseguentemente, sopprimere i commi 2, 3 e 4.
51.1. Trancassini, Osnato, Albano, Bignami, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 1, sostituire le parole: euro 7.004.500 con le seguenti: euro 10.236.500.

  Conseguentemente, al comma 4:

   a) sostituire le parole: pari a 12.604.500 euro per l'anno 2022 con le seguenti: pari a 15.836.500 euro per l'anno 2022;

   b) sostituire le parole: quanto a 8,6 milioni con le seguenti: quanto a 11,832 milioni.
51.2. Piccoli Nardelli, Di Giorgi, Lattanzio, Nitti, Rossi, Prestipino, Orfini, Ciampi.

  Al comma 1, sostituire le parole: euro 7.004.500 con le seguenti: euro 9.372.500.

  Conseguentemente, al comma 4:

   a) sostituire le parole: 12.604.500 con le seguenti: 14.972.500;

   b) sostituire le parole: 8,6 con le seguenti: 10,97.
51.3. Del Sesto.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) la lettera a) del comma 2 dell'articolo 174 è sostituita dalla seguente:

   «a) Comando unità mobili e Comando unità specializzate, ciascuno retto da generale di corpo d'armata, che esercitano funzioni di alta direzione, di coordinamento e di controllo nei confronti dei comandi dipendenti;»;

   b) all'articolo 174-bis, comma 2-ter, le parole da: «il Comando carabinieri per la tutela forestale e il Comando carabinieri per la tutela della biodiversità e dei parchi» sono sostituite dalle seguenti: «il Comando carabinieri per la tutela forestale e dei parchi e il Comando carabinieri per la tutela della biodiversità»;

   c) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 826 è sostituita dalla seguente:

   «a) generali di divisione o brigata;»;

   d) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 827 è sostituita dalla seguente:

   «a) generali di divisione o brigata;»;

   e) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 828 è sostituita dalla seguente:

   «a) generali di divisione o brigata;»;

   f) la lettera a) del comma 4 dell'articolo 1047 è sostituita dalla seguente:

   «a) presidente: non inferiore a generale di divisione».
*51.25. Pagani, De Menech, Enrico Borghi, Carè, Frailis, Losacco, Lotti.
*51.27. Maria Tripodi, Pella.

  Sopprimere il comma 10.
**51.34. Raduzzi.
**51.35. Trano.

  Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.
(Aggiornamento della denominazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli)

  1. Al fine di agevolare da parte delle imprese nazionali ed estere e degli altri operatori economici afferenti al mercato dei prodotti energetici, anche in conformità a quanto previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in ragione delle esigenze di straordinaria necessità e urgenza connesse alla grave crisi internazionale in atto in Ucraina, l'individuazione dell'autorità amministrativa competente all'accertamento delle relative imposte, al comma 2 dell'articolo 23-quater del decreto-Pag. 184legge 6 luglio 2012 n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «delle dogane e dei monopoli», sono sostituite dalle seguenti: «delle accise, dogane e monopoli».
51.05. Alessandro Pagano, Covolo, Cantalamessa, Cavandoli, Tarantino, Zennaro.

ART. 52.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di sostenere programmi di sviluppo e il rafforzamento patrimoniale della Società Infrastrutture Milano-Cortina 2026 SpA anche ai fini della realizzazione del villaggio olimpico di Porta Romana-Milano, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022.

  Conseguentemente, al comma 2 sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 925 milioni di euro con le seguenti: 825 milioni di euro.
52.5. Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Cestari, Patassini, Paternoster.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di supportare le imprese pubbliche operanti nel settore dell'energia, all'articolo 2, comma 1, lettera p), del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
*52.2. Morani.
*52.3. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.
*52.4. Gagliardi, Scanu.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Il termine dell'articolo 2, comma 1, lettera p), del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, è rimodulato per le società del comparto energetico dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2021.
**52.6. Morani.
**52.7. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.
**52.8. Gagliardi, Scanu.

  Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Ai fini del monitoraggio parlamentare, il decreto di cui al citato articolo 66 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è contestualmente trasmesso alle Camere corredato di relazione di accompagnamento.
52.9. Mancini.

  Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Misure in materia di società benefit)

  1. All'articolo 38-ter, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
52.03. Del Barba, Ungaro.

ART. 54.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. All'articolo 10 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, Pag. 185n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, lettera b):

    1) dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Entro i suddetti limiti di massa complessiva, il trasporto può essere effettuato con autoveicoli o complessi di autoveicoli isolati aventi un numero di assi superiore a quello indicato.»;

    2) al terzo periodo, dopo le parole: «complessi di veicoli a otto» sono inserite le seguenti: «o più»;

   b) al comma 10-bis:

    1) alla lettera b), dopo le parole: «complessi di veicoli a otto» sono inserite le seguenti: «o più».
*54.3. Rixi, Furgiuele, Maccanti, Donina, Fogliani, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.
*54.4. Grippa.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 10, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, lettera b):

    1) dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Entro i suddetti limiti di massa complessiva, il trasporto può essere effettuato con autoveicoli o complessi di autoveicoli isolati aventi un numero di assi superiore a quello indicato.»;

    2) al terzo periodo dopo le parole: «complessi di veicoli a otto» sono inserite le seguenti: «o più»;

   b) al comma 10-bis, primo periodo, dopo le parole: «con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili» sono inserite le seguenti: «contenente anche le necessarie disposizioni transitorie di attuazione».
**54.5. Pella, Prestigiacomo, Mandelli.
**54.6. Fregolent, Ungaro.
**54.8. Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Cestari, Patassini, Paternoster.

ART. 55.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e, all'ultimo periodo, dopo le parole: «dei carburanti» sono aggiunte le seguenti: «, né è dovuto con riferimento alle attività di produzione dell'energia elettrica da parte degli impianti di produzione essenziali per la sicurezza del sistema elettrico ai sensi dell'articolo 63, comma 63.1, dell'Allegato A alla delibera ARERA n. 111 del 2006. In caso di soggetti che esercitano più attività, il contributo si applica esclusivamente con riguardo alle attività di cui al presente comma»;

   b) alla lettera b), dopo le parole: al comma 2, aggiungere le seguenti: dopo le parole: «operazioni passive» sono aggiunte le seguenti: «relative alle attività di cui al comma 1,»;

   c) dopo la lettera b) aggiungere la seguente: b-bis) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che risultano da operazioni di aggregazione aziendale effettuate a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, ai fini del calcolo del saldo di cui al comma 2, il totale delle operazioni attive e passive di cui al periodo precedente si assume con riguardo ad ogni singolo soggetto coinvolto nell'operazione straordinaria. Nell'ipotesi di operazioni di aggregazione aziendale, l'incremento del saldo di cui al comma 2 deve essere rettificato per eliminare eventuali disomogeneità negli elementiPag. 186 oggetto del raffronto tra le operazioni attive e quelle passive dei periodi previsti dal medesimo comma 2».
*55.2. Fassina.
*55.3. Fantinati.

  Al comma 1, dopo lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Il contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario di cui al comma 1 è dovuto anche da banche e intermediari finanziari che esercitano nel territorio dello Stato attività di compravendita di gas metano, gas naturale, energia elettrica o prodotti petroliferi o attività di negoziazione di prodotti contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati, swap e altri contratti su strumenti derivati connessi al settore energetico».
**55.11. Fantinati.
**55.12. Fassina.
**55.13. Patassini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Giaccone, Murelli, Caffaratto, Legnaioli.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

    a-bis) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

  «1-bis. Il contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario di cui al comma 1 è dovuto anche da banche e intermediari finanziari che esercitano nel territorio dello Stato attività di compravendita di gas metano, gas naturale, energia elettrica o prodotti petroliferi o attività di negoziazione di contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati, swap e altri contratti su strumenti derivati connessi al settore energetico»;

   b) dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

    b-bis) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

  «3-bis. Per i soggetti di cui al comma 1-bis, ai fini del calcolo del saldo di cui al comma 2, si assume:

   a) il totale delle operazioni attive, al netto dell'IVA, e il totale delle operazioni passive, al netto dell'IVA derivanti dalla compravendita di gas metano, gas naturale, energia elettrica o prodotti petroliferi;

   b) il totale di quanto pagato o incassato in relazione a contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati, swap e altri contratti su strumenti derivati, così come desumibili dai libri giornali di banche e intermediari finanziari e che abbiano come sottostante gas metano, gas naturale, energia elettrica o prodotti petroliferi.

  3-ter. Per i soggetti di cui al comma 1, ai fini della determinazione della base imponibile del contributo solidaristico straordinario di cui al comma 3, i totali delle operazioni attive e delle operazioni passive devono essere rettificati:

   a) delle operazioni attive e passive intrasocietarie di società non residenti con stabili organizzazioni in Italia e di società residenti con stabili organizzazioni all'estero;

   b) dei differenziali monetari positivi o negativi pagati o incassati in relazione agli strumenti finanziari derivati, associabili alle medesime operazioni, stipulati per la copertura del rischio di fluttuazione dei prezzi dell'energia elettrica, del gas metano, del gas naturale o dei prodotti petroliferi, ancorché non rilevanti ai fini Iva, incluse le operazioni intrasocietarie di società non residenti con stabili organizzazioni in Italia Pag. 187e di società residenti con stabili organizzazioni all'estero».
*55.14. Osnato.
*55.15. Giacometto, Pella, Martino, Squeri, Polidori, Prestigiacomo, Porchietto, Torromino.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) al comma 1, dopo le parole: «dei carburanti» sono aggiunte le seguenti: «e dalle imprese che svolgono attività finalizzata a migliorare l'efficienza energetica dei sistemi, nonché la loro gestione».
**55.18. Topo, Fragomeli, Buratti, Sani.
**55.19. Mazzetti, Pella, Martino.
**55.20. D'Ippolito.
**55.16. Lucaselli, Trancassini, Rampelli, Albano, Bignami, Osnato.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) sostituire la lettera b) con la seguente:

    b) al comma 2, primo periodo, le parole: «periodo dal 1° ottobre 2021 al 31 marzo 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti: «periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2018 al 30 aprile 2019;» al secondo periodo, le parole: «del periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti: «del periodo dal 1° ottobre 2018 al 30 aprile 2019»; al terzo periodo, le parole: «nella misura del 10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 25 per cento».

   b) dopo la lettera e), aggiungere la seguente: e-bis) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

  «3-bis. Ai fini del calcolo del contributo solidaristico straordinario, dai totali delle operazioni attive e delle operazioni passive sono escluse le operazioni straordinarie attive e passive realizzate dall'impresa e le operazioni attive e passive effettuate con riferimento ad attività diverse da quelle di cui al comma 1. I medesimi totali sono, altresì, rettificati del valore delle accise che hanno concorso alla base imponibile IVA delle suddette operazioni e dei differenziali monetari positivi o negativi pagati o incassati in relazione agli strumenti finanziari derivati, associabili alle medesime operazioni, stipulati per la copertura del rischio di fluttuazione dei prezzi dell'energia elettrica, del gas metano, del gas naturale o di prodotti petroliferi».
*55.21. Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Cestari, Patassini, Paternoster.
*55.22. Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Giacomoni.
*55.23. Ungaro, Fregolent.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021 con le seguenti: periodo dal 1° ottobre 2021 al 1° marzo 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 1° marzo 2021.
55.27. Raduzzi.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, alla lettera b), sostituire le parole: nella misura del 25 per cento con le seguenti: nella misura del 27 per cento;

   b) al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: b-bis) il comma 3, è sostituito dal seguente:

  «3. Ai fini del calcolo del saldo di cui al comma 2, si assume il totale delle operazioni attive e il totale delle operazioni passive, al netto delle accise versate e dell'Iva indicata nelle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva, presentate, ai sensi dell'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,Pag. 188 dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per i periodi indicati al comma 2.»;

   c) aggiungere, in fine, il seguente comma:

  1-bis. Il maggior gettito derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, valutato in 400 milioni di euro nel 2022, è destinato al Fondo per l'indennità una tantum per i lavoratori autonomi e i professionisti, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui all'articolo 33 del presente decreto.

  Conseguentemente:

   a) all'articolo 33:

    1) al comma 1, sostituire le parole: 500 milioni con le seguenti: 900 milioni;

    2) sostituire il comma 3, con il seguente:

  3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 900 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi degli articoli 55 e 58.;

   b) all'articolo 58, comma 4:

    1) all'alinea, sostituire le parole: 16.702.778.500 euro per l'anno 2022 con le seguenti: 17.122.778.500 euro per l'anno 2022;

    2) alla lettera c), sostituire le parole: 6.508 milioni con le seguenti: 7.908 milioni.
55.31. Caso.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera b), sostituire le parole: nella misura del 25 per cento con le seguenti: nella misura del 27 per cento;

   b) dopo la lettera b), aggiungere la seguente: b-bis) il comma 3, è sostituito dal seguente:

  «3. Ai fini del calcolo del saldo di cui al comma 2, si assume il totale delle operazioni attive e il totale delle operazioni passive, al netto delle accise versate e dell'Iva indicata nelle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva, presentate, ai sensi dell'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per i periodi indicati al comma 2.».
55.32. Caso, Currò, Alemanno, Cancelleri, Grimaldi, Martinciglio, Migliorino, Ruocco, Scerra, Zanichelli, Fantinati.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) al comma 2, dopo le parole: «dall'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive» sono aggiunte le seguenti: «al netto dell'importo delle accise versate direttamente all'erario».
*55.37. Pettarin.
*55.38. Foti, Trancassini, Osnato.
*55.39. Moretto, Del Barba, Ungaro.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) al comma 2, dopo le parole: «superiore a euro 5.000.000» sono inserite le seguenti: «fino a un importo massimo pari al 25 per cento degli utili netti risultanti dal bilancio di esercizio dell'anno 2021».
**55.40. Benigni, Martino, Torromino, Sessa, Sorte, Giacometto, Porchietto.
**55.41. Patassini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Giaccone, Murelli, Caffaratto, Legnaioli.
**55.42. Prestigiacomo, Giacometto, Pella, Martino, Squeri, Polidori, Porchietto, Torromino.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

   «3-bis. Ai fini della determinazione della base imponibile del contributo solidaristico Pag. 189straordinario di cui al comma 3, i totali delle operazioni attive e delle operazioni passive devono essere rettificati:

   a) delle operazioni attive e passive intrasocietarie di società non residenti con stabili organizzazioni in Italia e di società residenti con stabili organizzazioni all'estero;

   b) dei differenziali monetari positivi o negativi pagati o incassati in relazione agli strumenti finanziari derivati, associabili alle medesime operazioni, stipulati per la copertura del rischio di fluttuazione dei prezzi dell'energia elettrica, del gas metano, del gas naturale o dei prodotti petroliferi, ancorché non rilevanti ai fini Iva, incluse le operazioni intrasocietarie di società non residenti con stabili organizzazioni in Italia e di società residenti con stabili organizzazioni all'estero.».
55.46. Giacometto, Pella, Martino, Squeri, Polidori, Prestigiacomo, Porchietto, Torromino, Sessa, Sorte.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

   «3-bis. La società o l'ente controllante e ciascuna società controllata fra le quali sussiste il rapporto di controllo di cui all'articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile, possono esercitare l'opzione per determinare la base imponibile del contributo di cui al precedente comma 2, aggregando la base imponibile, sia positiva che negativa, delle proprie società controllate, a condizioni che anche dette società esercitino le attività di cui al comma 1.».
*55.58. Patassini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Giaccone, Murelli, Caffaratto, Legnaioli.
*55.59. Foti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Osnato, Albano, Bignami.
*55.60. Torromino, Squeri, Martino, Pella, Sessa, Sorte, Giacometto, Porchietto, Benigni.
*55.61. Fantinati.
*55.62. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.
*55.63. Grimaldi, Lovecchio.
*55.66. Giacometto, Pella, Martino, Squeri, Polidori, Prestigiacomo, Porchietto, Torromino.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. L'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è abrogato.
  1-ter. Al comma 1 dell'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Il contributo, di cui al presente articolo, non è dovuto dai soggetti che esercitano nel territorio dello Stato l'attività di produzione, distribuzione e vendita, di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili».
  1-quater. Al comma 1 dell'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, le parole: «l'attività produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi» sono sostituite con le seguenti: «l'attività di estrazione, produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi».
55.81. Muroni.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Le eventuali maggiori entrate eccedenti i 6.508 milioni di euro per l'anno 2022 derivanti dall'applicazione del contributo di cui all'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, come modificato dal comma 1 del presente articolo, sono destinate alla restituzionePag. 190 delle somme percepite a titolo di rivalsa dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, per forniture di energia elettrica, effettuate nelle regioni a statuto ordinario dal 1° aprile 2010 al 31 dicembre 2011 e nelle regioni a statuto speciale dal 1° aprile 2010 al 31 marzo 2012, ai soggetti consumatori finali che ne abbiano fatto richiesta, rispettivamente alla data del 31 dicembre 2021 e del 31 marzo 2022.
55.82. Fragomeli, Buratti, Ciagà, Sani, Topo.

ART. 56.

  Sopprimere i commi 2, 3 e 4.
56.2. Meloni, Trancassini, Osnato, Albano, Bignami, Lucaselli, Rampelli.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, dopo il primo periodo inserire il seguente: In deroga all'articolo 44, comma 7, lettera b), e comma 7-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come introdotto dal comma 3 del presente articolo, il definanziamento di cui al periodo precedente non opera qualora si sia proceduto alla pubblicazione degli atti di gara entro i termini di cui al medesimo articolo 44.;

   b) al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, di cui all'articolo 44, comma 7, lettera b), e comma 7-bis, del predetto decreto-legge n. 34 del 2019;

   c) al comma 3, capoverso comma 7-bis:

    1) al terzo periodo, sostituire le parole: 30 giugno 2023 con le seguenti: 31 dicembre 2023;

    2) sopprimere il quarto periodo.
56.3. Navarra, De Luca, Lacarra.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le risorse rese disponibili a seguito delle riduzioni del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020 e programmazione 2021-2027, operate ai sensi dell'articolo 58, comma 4, lettere f) e g), del presente decreto, sono in ogni caso destinate alla copertura degli oneri di cui al presente decreto secondo la chiave di riparto di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ovvero, in caso di impossibilità, sono successivamente reintegrate e destinate in modo da assicurare la citata chiave di riparto.
56.4. De Luca, Navarra, Lacarra.

ART. 57.

  Sopprimerlo.
57.1. Trano, Vianello, Raduzzi, Spessotto, Vallascas.

ART. 58.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Le disponibilità finanziarie giacenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sul conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato n. 29814, intestato a CDP Gestione Separata relativo al Fondo per la cooperazione bilaterale, di cui alla Convenzione per la gestione, erogazione e monitoraggio delle risorse finanziarie del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare destinate alla cooperazione internazionale, sottoscritta con CDP in data 15 luglio 2016, in esecuzione del decreto direttoriale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 27 maggio 2016, n. 0005041/SVI, modificato con decreto direttoriale 15 luglio 2016, n. 0007026/SVI, determinatesi a seguito della scadenza dei Memorandum of Understanding di cui ai decreti di impegno Prot. 9124/SVI del 17 dicembre 2015, Prot. 9048/SVI del 16 dicembre 2015, Prot. 9258/SVI del 21 dicembre 2015, Prot. 9256/SVI Pag. 191del 21 dicembre 2015, Prot. 9254/SVI del 21 dicembre 2015, Prot. 12120/SVI del 1° dicembre 2017, quantificate nell'importo di euro 29.805.256,25, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica relativo al Fondo medesimo, cap. 9754, per essere destinate agli interventi di cooperazione bilaterale e multilaterale, ai sensi dell'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.
58.1. Braga, Pellicani, Buratti, Ciagà, Morassut, Morgoni, Pezzopane, Rotta.

  Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

Art. 58-bis.
(Clausola di salvaguardia)

  1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione.
58.01. Vanessa Cattoi, Binelli, Loss, Sutto.