CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 15 giugno 2022
814.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Delega al Governo per la riforma fiscale (C. 3343 Governo).

PARERE APPROVATO

  La XI Commissione,

   esaminato nella seduta del 15 giugno 2022, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 3343, recante: Delega al Governo per la riforma fiscale, nel testo modificato trasmesso in esito – da ultimo – alla seduta della Commissione Finanze del 14 giugno 2022;

   udita la relatrice Polverini;

   considerato che la Commissione Lavoro ha già reso parere sul testo precedentemente trasmesso in data 19 gennaio 2022 – i cui contenuti qui s'intendono richiamati – e che il disegno di legge è stato presentato dal Governo dopo l'approvazione del documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla riforma dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e altri aspetti del sistema tributario, svolta dalle Commissioni Finanze della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

   ricordato che il provvedimento è uno dei disegni di legge collegati alla manovra di bilancio per il triennio 2023-2025, a norma dell'articolo 7, comma 2, lettera f), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, elencati nel Documento di economia e finanza 2022;

   preso atto che – con riferimento agli aspetti di più specifica competenza della Commissione Lavoro – le modifiche apportate in sede referente concernono l'articolo 2 in ordine ai criteri di delega sull'IRPEF;

   osservato che a tal riguardo viene confermato il regime forfetario per il lavoro autonomo di cui alla legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014) come modificata con la legge n. 145 del 2018;

   valutato che tra i medesimi principi e criteri direttivi vi è quello di ridurre gradualmente le aliquote medie effettive derivanti dall'applicazione dell'IRPEF a partire da quelle relative ai redditi medio-bassi, anche al fine di incentivare l'offerta di lavoro e la partecipazione al mercato del lavoro, con particolare riferimento ai giovani e ai secondi percettori di reddito, nonché l'attività imprenditoriale e l'emersione degli imponibili e di ridurre gradualmente le variazioni eccessive delle aliquote marginali effettive derivanti dall'applicazione dell'IRPEF,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

5-08245 Mura: Sulle «false» partite IVA.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Gli onorevoli interroganti pongono all'attenzione del Governo un tema di grande importanza quale quello delle false partite IVA, del contrasto al fenomeno e delle tutele dei lavoratori.
  La cosiddetta riforma Fornero, al fine di individuare e riqualificare quei contratti di lavoro che dietro finte partite IVA, collaborazioni coordinate e continuative o contratti a progetto, simulassero veri e propri contratti da lavoro subordinato, aveva introdotto una presunzione di subordinazione al verificarsi di tre condizioni: la durata, il fatturato e il luogo di lavoro, ma aveva comunque stabilito l'esclusione dalla presunzione di subordinazione per le attività professionali per le quali fosse richiesta un'iscrizione ad un ordine professionale, ad appositi registri, albi, ruoli o ad elenchi professionali qualificati.
  Le vigenti disposizioni (decreto legislativo n. 81 del 2015) hanno introdotto un nuovo regime di tutele per le collaborazioni di tipo parasubordinato o nella forma del lavoro autonomo (Partita IVA) analoghe a quelle previste per il lavoro dipendente, qualora le stesse si concretizzino in «prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative, ripetitive ed organizzate dal committente rispetto al luogo ed all'orario di lavoro».
  In tal modo, il legislatore ha dunque inteso garantire ad una platea di lavoratori che – sebbene non etero-diretti – svolgono prestazioni che si concretano in una attività prevalentemente personale ed etero-organizzata, i medesimi diritti che ad oggi spettano ai lavoratori subordinati, a partire dal diritto alla relativa retribuzione.
  Sull'articolato normativo il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha chiarito che l'ambito applicativo della disposizione ricomprende pertanto ogni ipotesi di collaborazione «continuativa», comprese quelle in cui le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante «piattaforme anche digitali» e che «sussiste invece etero-organizzazione quando l'attività del collaboratore è pienamente integrata nell'attività produttiva e/o commerciale del committente e ciò risulti indispensabile per rendere la prestazione lavorativa».
  In forza del quadro normativo descritto, l'attività di vigilanza svolta nel corso del 2021, ultimo anno oggetto di monitoraggio, registra sia interventi di vera e propria riqualificazione di rapporti di lavoro autonomo in rapporti di lavoro subordinato, sia interventi che, proprio in forza dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015, hanno consentito di tutelare anche i cosiddetti collaboratori etero-organizzati.
  Quanto ai primi, l'azione di vigilanza mirata all'accertamento del corretto utilizzo delle forme contrattuali flessibili ha consentito di tutelare 4.902 lavoratori fittiziamente inquadrati in rapporti di lavoro atipici attraverso la riqualificazione dei relativi contratti.
  Quanto alla applicazione dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015 l'attività di vigilanza nel corso del medesimo anno ha inoltre consentito di tutelare circa 60.000 posizioni lavorative, sebbene quasi nella totalità riconducibili al settore delle cosiddetta new economy.
  Per il raggiungimento di questi obiettivi il Governo ha potenziato le competenze e l'organico dell'ispettorato nazionale del lavoro. L'attività di vigilanza sul fenomeno oggetto di interrogazione potrà vero similmente risultare ancora più proficua, incentrandosi – come del resto si riporta nell'interrogazione – su quelle realtà in cui i dati del fatturato dello studio professionale e le informazioni relative al personale dipendente evidenziano forti anomalie, lasciandoPag. 155 presumere un apporto continuativo e rilevante di personale inquadrato con forme di collaborazione autonoma incompatibili con l'esercizio dell'attività effettivamente svolta.
  L'esigenza di tutelare i lavoratori autonomi non si esaurisce però nella sola attività di controllo e di riqualificazione dei rapporti di lavoro, ma deve essere orientata anche all'apprestamento di adeguate forme di tutela.
  A tal fine, è stata adottato per il triennio 2021-2023, una misura importante a sostegno dei lavoratori autonomi quale l'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), rivolta ai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo produttiva di redditi ai sensi dell'articolo 53 T.U.I.R., che, oltre a fornire un sostegno di natura economica costituisce altresì una occasione di aggiornamento professionale.
  Con la legge di bilancio 2022 sono state potenziate le politiche attive, estendendo il programma GOL anche alla riqualificazione e ricollocazione dei lavoratori autonomi titolari di partita IVA. Tali lavoratori avranno accesso alle misure di assistenza intensiva all'inserimento occupazionale del programma GOL. Sono stati rafforzati anche i Fondi paritetici interprofessionali.
  Occorre pertanto proseguire nel percorso di rafforzamento delle tutele del lavoro autonomo, con particolare riferimento agli ammortizzatori sociali e all'equo compenso, temi sui quali il Ministero del lavoro continuerà a impegnarsi.
  Concludo assicurando l'impegno a individuare e valutare la fattibilità – tramite il confronto con le parti sociali – di interventi, anche di carattere normativo, che – come auspicato dagli onorevoli interroganti – possano rendano più efficace il contrasto al fenomeno delle false partite IVA nel settore delle professioni regolamentate.

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ALLEGATO 3

5-08244 Costanzo: Sulla situazione dei lavoratori della Carrefour.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'onorevole interrogante pone all'attenzione del Governo la situazione occupazionale della Carrefour Spa, evidenziando timori sulle politiche del lavoro del Gruppo in questione.
  Relativamente alla situazione occupazionale, sentita anche la regione Piemonte citata nell'interrogazione, risulta che in data 15 novembre 2021 sia stata avviata una procedura di licenziamento collettivo a livello nazionale per n. 769 dipendenti.
  Gli esuberi riguardano 27 ipermercati, 67 market e n. 10 Cash&Carry (situati complessivamente in 24 province) oltre che le sedi amministrative.
  Nella lettera di avvio della procedura, la società ha precisato che i motivi alla base della situazione di eccedenza sono da individuarsi nella grave situazione economico-gestionale nella quale versano i punti vendita coinvolti dall'esubero, in quanto il complessivo calo di fatturato e dei clienti, da un lato, e l'incidenza del costo del personale dall'altro, hanno determinato una situazione di grave squilibrio non più sostenibile che costringe la società ad un intervento strutturale volto a riequilibrare il rapporto tra personale e fatturato.
  La procedura si è conclusa il 10 gennaio 2022 con un accordo sottoscritto con le organizzazioni sindacali che prevede la risoluzione del rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2022, sulla base del criterio della non opposizione al licenziamento, per un numero massimo di 719 dipendenti, con la corresponsione da parte della società di un incentivo all'esodo e di un'indennità a titolo transattivo oltre all'attivazione di tavoli di confronto fino al 31 marzo 2023, finalizzati ad intese per la gestione non traumatica del personale dichiarato in eccedenza, alla riduzione del numero massimo di esuberi e alla determinazione degli assetti organizzativi.
  Allo stato attuale non risulta pervenuta alla regione Piemonte né al Mise alcuna richiesta o segnalazione volta all'apertura di un tavolo di crisi.
  Con riferimento più specifico all'attività di vigilanza, l'Ispettorato nazionale del lavoro (INL), appositamente richiesto, ha comunicato che l'ispettorato territoriale del lavoro (ITL) di Torino ad aprile dello scorso anno ha effettuato un accesso ispettivo presso il Carrefour Market di Torino in via Tripoli, punto vendita del gruppo Carrefour.
  L'accertamento è scaturito da segnalazione trasmessa nello stesso mese di aprile 2021 dalla UILTUCS, seguita, dopo qualche giorno, da analoga segnalazione CIGL, per fattispecie assimilabile a quella descritta dall'odierno interrogante.
  Presso il punto vendita in questione non era presente personale Carrefour ma unicamente personale dipendente di altra società cui il punto vendita era stato affidato in gestione che a sua volta aveva manifestata l'intenzione di mettere in CIG Covid il personale, essendo stata esteriorizzata ad ulteriore ditta tutta l'attività.
  Gli accertamenti avviati immediatamente ad aprile 2021 hanno comportato l'adozione del provvedimento di sospensione per lavoro nero nei confronti di questa ulteriore ditta alla quale risultava essere stata esternalizzata l'attività.
  A seguito di ulteriore accesso ispettivo effettuato, veniva poi adottato provvedimento di sospensione dell'attività anche nei confronti della Società cui era stata affidata la gestione, sempre per lavoro nero.
  Successivamente all'accesso ispettivo, risulta che Carrefour abbia rescisso il contratto di gestione del punto vendita nel giugno 2021, affidando la gestione ad altra società che ha assunto tutti i dipendenti.Pag. 157
  Gli accertamenti, che hanno coinvolto numerose posizioni lavorative per periodi risalenti, sono attualmente prossimi alla definizione in quanto è in fase di redazione verbale di somministrazione fraudolenta a carico della prima società cui era stata affidata la gestione e della ditta cui la medesima aveva esternalizzato l'attività; si prevede altresì la responsabilità solidale per le obbligazioni retributive e contributive a carico di Carrefour.
  Con riferimento alla tutela retributiva dei lavoratori, viene riferito che l'organizzazione sindacale ha comunicato la conclusione di accordi stragiudiziali direttamente con Carrefour (obbligato in solido) per le differenze retributive.
  Ciò detto, concordo con l'onorevole interrogante in ordine ai timori evidenziati nell'atto di sindacato ispettivo. Il contrasto al lavoro sommerso, così come al fenomeno dell'interposizione illecita di manodopera, nonché a tutte le forme di lavoro irregolare che incidono sui diritti dei lavoratori, è una priorità dell'azione del Governo.

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ALLEGATO 4

5-08246 Rizzetto: Sulla tutela degli iscritti ENASARCO.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il presente atto parlamentare, l'onorevole interrogante richiama l'attenzione del Governo sul sistema di contribuzione integrativa proprio di Enasarco, ente previdenziale che eroga prestazioni in favore degli agenti e rappresentanti di commercio.
  In particolare, viene segnalata la problematica inerente i cosiddetti contributi silenti, che riguarda quei soggetti iscritti all'ENASARCO i quali, avendo versato contributi obbligatori per un numero di anni inferiore ai 20 anni minimi previsti, sono impossibilitati a conseguire il diritto alla prestazione pensionistica integrativa corrisposta dall'Ente e a poterne richiedere la restituzione, in quanto non prevista dall'ordinamento.
  Preliminarmente, si evidenzia che la Fondazione Enasarco è un ente previdenziale privato che amministra previdenza obbligatoria, dotato di una sua regolamentazione formalmente approvata.
  Si fa presente, altresì, che l'obbligo della doppia previdenza INPS-Enasarco a favore degli agenti e rappresentanti di commercio trova il proprio fondamento all'interno di diverse disposizioni del nostro ordinamento. La previsione di una previdenza integrativa di categoria costituisce un esempio di lungimiranza, un modello e un valore aggiunto in un contesto nel quale appare del tutto evidente l'insufficienza della sola pensione di base per la tutela previdenziale delle attuali e future generazioni.
  La mancata applicazione, in riferimento alla contribuzione Enasarco, dell'istituto della totalizzazione, disciplinato dal decreto legislativo n. 42 del 2006, discende dall'espressa previsione normativa che consente di cumulare i soli «(...) periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un'unica pensione (...)» coerentemente con l'obiettivo di assicurare a tutti un trattamento previdenziale di base (mentre quella Enasarco previdenza che si aggiunge all'assicurazione generale).
  Nel dettaglio, non è possibile ricongiungere presso l'Inps la contribuzione versata all'ENASARCO, in quanto da un lato gli agenti e rappresentanti di commercio non rientrano nella categoria dei liberi professionisti (e non può quindi trovare applicazione la legge n. 45/1990 che si riferisce appunto alla ricongiunzione per i liberi professionisti) e, dall'altro, il trattamento pensionistico gravante sul fondo di previdenza gestito dall'Enasarco non sostituisce il regime generale con caratteri di esclusività ed autonomia ma lo integra, con persistente e contemporanea obbligatorietà dell'iscrizione all'INPS. Non può quindi applicarsi la legge n. 29/1979 che disciplina la ricongiunzione tra l'assicurazione generale obbligatoria e i fondi sostitutivi, esclusivi o esonerativi della stessa.
  Pertanto, la natura integrativa della previdenza Enasarco rispetto a quella Inps implica necessariamente la coincidenza dei periodi di contribuzione, con conseguente impossibilità di applicazione dell'istituto in questione.
  Discorso analogo vale per la ricongiunzione dei contributi.
  Occorre evidenziare che esistono specifiche tutele per gli agenti che hanno cessato l'attività di agenzia senza requisiti pensionistici. La Fondazione Enasarco, espressamente interpellata al riguardo, ha precisato che agli iscritti che abbiano cessato l'attività di agenzia senza aver raggiunto il requisito contributivo minimo richiesto per il pensionamento di vecchiaia, la vigente normativa riconosce la facoltà di presentare domanda di prosecuzione volontaria dei versamenti.
  Dal 1° gennaio 2012, infatti, possono presentare domanda di versamento volontario gli agenti che abbiano cessato l'attivitàPag. 159 purché in possesso di un'anzianità contributiva minima di 5 anni (e non più 7) di cui 3 nel quinquennio precedente la cessazione dell'attività. Il termine di presentazione di tale domanda, previsto a pena di decadenza, è di due anni decorrenti dal 10 gennaio successivo alla cessazione dell'attività stessa. Il contributo volontario si determina sulla base della media delle provvigioni liquidate negli ultimi tre anni di contribuzione obbligatoria, anche non consecutivi.
  Si evidenzia inoltre che, con il vigente Regolamento delle attività istituzionali, la Fondazione Enasarco, proprio al fine di assicurare tutela anche in favore di coloro che svolgono attività di agenzia per un limitato lasso temporale, ha introdotto la rendita contributiva. Tale istituto, che sarà operativo solo a partire dal 2024 e solo per gli iscritti dal 10 gennaio 2012, sotto forma di rendita reversibile, verrà erogato in favore dei neo iscritti al raggiungimento dell'età pensionabile (67 anni), in presenza di un'anzianità contributiva di almeno 5 anni e con una riduzione del 2 per cento per ciascun anno mancante al raggiungimento del requisito pensionistico della quota.
  L'operatività dell'istituto solo per il futuro, trova la sua ratio nel fatto che solo dal 2024 saranno andate a regime tutte le misure correttive per la stabilità di lungo periodo della previdenza Enasarco. Negli anni a venire, perciò, la Fondazione avrà la possibilità di creare le provviste sufficienti per far fronte alla erogazione di tale trattamento.
  Ciò detto, la nuova governance della Fondazione nell'ambito del più ampio obiettivo di efficientamento della previdenza Enasarco, valuterà il fenomeno dei silenti in maniera più approfondita, con il fine di individuare soluzioni che, nel medio termine e nel rispetto del patto intergenerazionale e dei parametri di sostenibilità di lungo periodo, possano essere vagliate dalle Parti Sociali e dagli Organismi di Controllo.
  Concludo, sottolineando che la questione, già nota agli uffici del Ministero è oggetto di approfondimento al fine di valutare una proposta normativa inerente agli iscritti cosiddetti «silenti» della Fondazione Enasarco che, a seguito degli opportuni approfondimenti, potrebbe consentire di valorizzare a fini previdenziali la contribuzione versata dai predetti iscritti.
  In ogni caso, qualsiasi intervento dovrà necessariamente tener conto degli aspetti finanziari, non potendosi imporre o approvare modifiche regolamentari che possano mettere in discussione l'equilibrio finanziario dell'Ente.

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ALLEGATO 5

5-08243 Amitrano: Sulle iniziative volte a stimolare l'occupazione stabile.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Gli onorevoli interroganti pongono all'attenzione del Governo il tema del divario retributivo e il tema del rafforzamento delle competenze nell'ambito della più ampia tematica della crescita occupazionale.
  In ambito europeo, come noto, la direttiva sul salario minimo apre una nuova prospettiva per contrastare il lavoro povero e per dare a tutti i lavoratori un salario dignitoso. La direttiva non impone una scelta obbligatoria tra salario minimo legale o rafforzamento della contrattazione collettiva, ma definisce il quadro generale entro il quale i singoli Stati possono declinare gli interventi, anche molteplici, volti all'adeguatezza dei salari.
  Il tema della povertà retributiva va infatti affrontato in maniera organica e attraverso soluzioni articolate e incidenti su ambiti diversi. Certamente, come sottolineato dagli onorevoli interroganti, per raggiungere l'obiettivo dell'innalzamento dei salari occorre intervenire sul potenziamento delle competenze dei lavoratori, al fine di superare gli squilibri del mercato del lavoro, con particolare riferimento alle aree più deboli del Paese, e di rispondere più efficacemente alle sfide delle transizioni occupazionali indotte dall'innovazione tecnologica.
  Per quanto riguarda le politiche del lavoro e la formazione professionale, le risorse complessivamente investite grazie al PNRR sono pari a 7,25 miliardi, compresi i «progetti in essere», e si riferiscono ad alcune riforme di grande rilievo nonché a fondamentali investimenti per lo sviluppo di strumenti innovativi di politica attiva del lavoro.
  Tra gli obiettivi del PNRR raggiunti dal Ministero del lavoro vi è il Programma garanzia di occupabilità dei lavoratori (Gol), volto a riformare le politiche attive del lavoro e a raggiungere, attraverso percorsi formativi di qualificazione e riqualificazione professionale, quelle categorie di lavoratori, inoccupati o disoccupati, giovani e donne, più deboli e lontani dal mercato del lavoro, anche perché appartenenti ad aree svantaggiate del Paese.
  Al riguardo, il Ministero del lavoro ripone grande fiducia nei progetti che saranno attuati con il Fondo nuove competenze, che rappresenta un intervento molto complesso, che vede coinvolte 14.500 imprese, 720 mila lavoratori, per 95 milioni di ore di formazione previste. Il Fondo è stato gestito fino a poco fa nel contesto dell'emergenza pandemica, e questo ha certamente inciso sul suo pieno ed efficace funzionamento.
  Il Fondo è stato rifinanziato in maniera molto significativa: un miliardo per il nuovo bando 2022-2023 e 630 milioni aggiuntivi per coprire le richieste del bando precedente. Con queste risorse saranno attuati interventi funzionali a ridisegnare un rapporto sempre più stretto tra formazione e mondo del lavoro, accompagnando le trasformazioni emergenti con particolare riguardo alle competenze digitali ed ambientali.
  L'intenzione del Ministero è quella di istituire una cabina di regia che monitori l'attuazione della misura e le novità proposte, che saranno oggetto di confronto, nell'ambito di un gruppo tecnico attivato ad hoc con le parti sociali.
  Per quanto riguarda i Centri per l'impiego, per attuare quanto previsto dal PNRR, occorre invertire la tendenza alla burocratizzazione di tali strutture, investendo maggiormente sui servizi di analisi della domanda, di incrocio tra domanda e offerta di lavoro e di vero orientamento al lavoro.Pag. 161
  A tal fine, gli investimenti per la razionalizzazione e per il potenziamento delle piattaforme informatiche che gestiscono i dati congiuntamente agli interventi per la piena integrazione del servizio pubblico di orientamento al lavoro con le agenzie private del lavoro sono gli interventi prioritari per il rafforzamento delle politiche attive del lavoro.
  Al riguardo, segnalo che sono in via di emanazione i primi bandi regionali relativi al programma GOL, che permetteranno l'integrale attivazione delle agenzie del lavoro private nell'incrocio tra domanda e offerta e il concorso, su un piano di parità, con i centri per l'impiego all'attuazione dello stesso.