CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 31 maggio 2022
805.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-08179 Currò: Disposizioni fiscali relative alle quote di cessione di CO2 prodotte dalle aziende agricole.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti richiamano il principio «no debit rule» introdotto dal regolamento UE 2018/841, relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia, che prevede che gli Stati membri si impegnino a garantire che le emissioni contabilizzate di gas a effetto serra siano interamente compensate da una rimozione equivalente di CO2, attraverso le azioni messe in atto nel settore.
  Gli Interroganti rilevano come, da un punto di vista fiscale, l'articolo 32 del TUIR dispone in materia di reddito agrario, stabilendo quali siano le attività agricole considerate tali precisando, altresì, che ogni due anni, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sarà possibile ampliare la categoria dei beni.
  L'Agenzia delle entrate, con la risposta n. 365/2020, ha fornito indicazioni in merito, rilevando tuttavia che le aziende agricole non possono prevedere l'emissione di fatture per la cessione di quote o titoli di emissione di anidride carbonica della CO2 prodotti volontariamente mediante la coltivazione del fondo e pertanto i proventi derivanti dalla commercializzazione di quote di CO2, concorrono alla formazione del reddito d'impresa, ai sensi dell'articolo 85 del TUIR.
  Tanto premesso, gli Onorevoli interroganti chiedono di sapere «se non (si) ritenga opportuno chiarire, per quanto di competenza, il contenuto della risposta all'interpello dell'Agenzia delle entrate in premessa riportata, chiarendo in particolare, se le quote di cessione di CO2 prodotte dall'agricoltore possono configurarsi quale attività agricola e, per i relativi redditi, quali disposizioni fiscali s'intendono di conseguenza applicare o in alternativa, aggiornare il decreto ministeriale previsto dal TUIR, ampliando l'elenco dei beni al fine del raggiungimento degli obiettivi di neutralità climatica e di gestione sostenibile del territorio».
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si confermano le conclusioni contenute nella risposta all'istanza di interpello n. 365/2020 richiamata dagli Onorevoli interroganti, in base alle quali: «in assenza di una norma che espressamente qualifichi come attività connessa a quella agricola l'operazione oggetto della presente istanza, (...) ovvero in mancanza di un quadro di regolamentazione secondaria (...) che disponga l'assimilazione della stessa alle attività agricole connesse, la cessione a terzi delle quote/titoli di CO2 prodotti volontariamente (...) non è in alcun modo riconducibile alla “fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata”, di cui al comma 3 dell'articolo 2135 del codice civile», con la conseguente impossibilità di applicazione delle disposizioni concernenti il regime fiscale riferito alle attività connesse all'agricoltura (articoli 32 e 56-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 – TUIR – e articolo 34-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633).
  Ogni iniziativa relativa all'aggiornamento del decreto ministeriale previsto dal comma 3 dell'articolo 32 del TUIR, in maniera da ricomprendere nell'elenco delle attività agricole, soggette al regime catastale dei redditi agrari, anche le cessioni di quote di CO2 prodotte dall'agricoltore potrà essere valutata in concerto con il competente Ministero delle politiche agricole tenuto conto delle esigenze connesse al rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

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ALLEGATO 2

5-08180 Gusmeroli: Effetti sulle imprese di spettacolo viaggiante dell'aumento dei canoni per l'occupazione di aree e pertinenze demaniali marittime.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti segnalano una problematica concernente l'interpretazione autentica del dettato normativo recato dall'articolo 11 della legge n. 337 del 1968 in materia di concessioni di aree appartenenti al demanio marittimo e chiedono di sapere quali iniziative si intendano assumere al fine di tutelare il settore dello spettacolo viaggiante.
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  Come già fatto presente in sede di svolgimento dell'interrogazione n. 5-06048 dell'On. Nardi riguardante la medesima tematica in argomento, le questioni portate all'attenzione dagli Onorevoli interroganti attengono alle competenze di numerosi Ministeri, non limitandosi al solo Ministero dell'economia e delle finanze.
  Giova brevemente richiamare il quadro normativo di riferimento.
  L'articolo 1, comma 675 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019), prevede espressamente che «Al fine di tutelare, valorizzare e promuovere il bene demaniale delle coste italiane, che rappresenta un elemento strategico per il sistema economico, di attrazione turistica e di immagine del Paese, in un'ottica di armonizzazione delle normative europee, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro per gli affari europei, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro per gli affari regionali e la Conferenza delle regioni e delle province autonome, sono fissati i termini e le modalità per la generale revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime». A seguito del conferimento di funzioni operato con il decreto legislativo n. 112 del 1998, tutte le funzioni amministrative e gestorie sui beni del demanio marittimo sono state trasferite alle regioni ed ai comuni, salvo che non siano funzioni relative ad usi specifici nazionali.
  In virtù di tale trasferimento di funzioni, agli enti gestori dei beni del demanio marittimo compete, tra l'altro, l'invio delle richieste di pagamento dei canoni/indennizzi nei confronti degli utilizzatori dei beni medesimi, essendo competente l'Agenzia del demanio, su richiesta dei medesimi enti e sulla base dei dati dagli stessi forniti, all'avvio della procedura di riscossione coattiva ai sensi dell'articolo 1, comma, 274 legge n. 311 del 2004 in caso di mancato pagamento.
  Tanto premesso, l'Agenzia del demanio fa presente che le disposizioni di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 337 fanno espresso ed esclusivo riferimento all'occupazione di aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile di proprietà dei comuni (cfr. articoli 9 e 11).
  Tale normativa, difatti, ha ad oggetto le tariffe previste per le occupazioni di suolo pubblico comunale e non trova applicazione relativamente al demanio pubblico dello Stato, il cui utilizzo è invece disciplinato dalle specifiche leggi di settore che prevedono diversi criteri di quantificazione dei relativi canoni (cfr. articolo 100, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 Pag. 25convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126; decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494).
  Si precisa, poi, che ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 marzo 1968, n. 337, «sono esclusi dalla disciplina di cui alla presente legge gli apparecchi automatici e semi-automatici da trattenimento».
  Alla luce di quanto suesposto, una possibile diversa interpretazione potrebbe essere giustificata dalla genericità del riferimento contenuto nell'articolo 11 della legge 18 marzo 1968, n. 337 al suolo demaniale, così che si potrebbe concludere nel senso che tutte le occupazioni effettuate dai soggetti in questione – comprese, quindi, anche quelle effettuate sul demanio marittimo (articolo 822 c.c.) – siano assoggettate al canone patrimoniale istituito dai comuni ai sensi dei citati commi 816 e seguenti della citata legge n. 160 del 2019.
  Comunque, tenuto conto della complessità del descritto quadro normativo, sarebbe più opportuno valutare l'opportunità di un intervento legislativo apposito che risolva la questione tenuto conto degli effetti finanziari recati dalla predetta estensione.

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ALLEGATO 3

5-08181 Fragomeli: Iniziative per l'accesso al credito delle imprese mediante Confidi, anche con finalità di contrasto ai fenomeni di usura.

TESTO DELLA RISPOSTA

  I requisiti minimi di capitale delle banche (rapportati alle attività ponderate per il rischio), come evidenziato dagli onorevoli interroganti, sono fissati a livello europeo in un complesso sistema di fonti normative di cui i principali provvedimenti sono il Regolamento (UE) n. 575/2013 (cosiddetto Capital Requirements Regulation o CRR) e la Direttiva 36/2013/UE (cosiddetto Capital Requirements Directive o CRD).
  Al riguardo è necessario precisare preliminarmente che, dall'esame complessivo del citato quadro normativo, non risulterebbe corretto affermare che siano imposti requisiti minimi di capitale pari all’ otto per cento, come prospettato nel testo dell'interrogazione. Ciò in quanto tale requisito minimo (8 per cento) – conosciuto come «requisito di primo pilastro» (Pillar 1 Requirement o P1R) e valido per tutti gli intermediari – deve essere integrato con i requisiti aggiuntivi di capitale (cosiddetto Pillar 2 Requirements o P2R), determinati dalle autorità di vigilanza per le singole banche (BCE per le banche significant e Banca d'Italia per le banche less significant) a seguito del cosiddetto Supervisory Review and Evaluation Process (SREP) – ovvero tramite una procedura volta ad esaminare i rischi per il patrimonio, i rischi di liquidità, il business model e la governance della singola banca al fine di definirne meglio la rischiosità complessiva. A tali requisiti (P1R e P2R) vanno poi aggiunti ulteriori requisiti di capitale aggiuntivo (cosiddetto buffer).
  Sul tema complessivo dell'accesso al credito, si rappresenta inoltre che il Governo, fin dall'inizio della pandemia, ha adottato ingenti misure di accesso al credito e di sostegno alla liquidità delle PMI (fondo PMI articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23 e successive modificazioni e integrazioni, Garanzia Italia, tramite SACE articolo 1 del decreto-legge medesimo), recentemente integrate a seguito della guerra in atto in Ucraina.
  Per quanto riguarda il potenziamento del ruolo dei confidi, si rammentano ulteriormente:

   il decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 (articolo 51) che prevede gli interventi per il contenimento di costi della garanzia dei confidi;

   il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 che prevede il rifinanziamento del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura (articolo 26-bis) ed estensione della possibilità per i confidi iscritti all'albo 106 t.u.b. di erogare – in via ordinaria – credito alle imprese (articolo 31-bis);

   la normativa attuativa della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (articolo 1, commi 256-258) che consente anche ai confidi minori (articolo 112 t.u.b.) di erogare finanziamenti a valere sul fondo di prevenzione dell'usura;

   l'ulteriore ampliamento della possibilità per i confidi di erogare finanziamenti a PMI in tutti i settori economici, a valere su risorse pubbliche già agli stessi assegnate per il rilascio di garanzie (articolo 10-bis decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4).

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ALLEGATO 4

5-08183 Villarosa: Sviluppi della trattativa per la cessione della Banca Monte dei Paschi di Siena.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In riscontro ai quesiti posti dall'onorevole interrogante, si ribadisce preliminarmente, che, in coerenza con l'impianto strategico già esplicitato dal Sig. Ministro, in particolare in occasione delle due recenti audizioni del 28 marzo 2022 dinanzi alle Commissioni Finanze riunite di Camera e Senato e del 26 aprile 2022, dinanzi alla Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema bancario e finanziario, «il Ministero si sta facendo promotore, sia nel corso del processo di ristrutturazione e di miglioramento dell'efficienza sia in occasione della dismissione della partecipazione, di soluzioni che mirino a salvaguardare in primo luogo i livelli occupazionali, in secondo luogo la tutela del marchio e in terzo luogo il legame con il territorio. Si precisa, altresì, che BMPS è parte del patrimonio economico, culturale e storico della città di Siena, della Toscana e del Paese e quindi la dismissione deve assicurare un futuro importante nel sistema bancario italiano ed europeo».
  Il Ministero dell'economia e delle finanze, in qualità di azionista pubblico di controllo di BMPS, ha sempre sostenuto la Banca, anche agevolando la realizzazione di operazioni straordinarie di deconsolidamento di gran parte dei crediti in sofferenza allo scopo di restituire valore e prospettive economiche alla stessa Banca. Per quanto riguarda in particolare il quesito sui risultati delle interlocuzioni con la Commissione europea, si rappresenta che il lavoro del Ministero sta progredendo in un costante dialogo, tuttora in corso, con la Commissione in vista della presentazione, alla stessa Commissione, del Piano Industriale aggiornato, su cui la Banca sta attualmente lavorando e che sarà a breve presentato al mercato. Con la revisione del Piano Industriale BMPS indicherà anche l'ammontare dell'aumento di capitale necessario a sostenere la realizzazione del piano stesso. L'aumento di capitale dovrà essere realizzato a condizioni di mercato e vedere il coinvolgimento anche degli azionisti terzi per ottenere la necessaria autorizzazione della Commissione europea alla sottoscrizione da parte del Ministero. Come noto, l'attuazione dell'aumento di capitale è soggetta anche alla autorizzazione della BCE. A valle delle suddette attività della Banca e dell'ottenimento delle autorizzazioni citate, il Ministero – effettuate le valutazioni sulla sostenibilità del Piano nella prospettiva del rilancio della Banca e avendo massima attenzione alle tematiche occupazionali – potrà sostenere la realizzazione del Piano, partecipando al futuro aumento di capitale.

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ALLEGATO 5

5-08182 Martino: Misure a tutela delle imprese di gestione degli apparecchi di gioco lecito ai fini della corresponsione del prelievo erariale unico.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti richiamano il comma 13 dell'articolo 39 del decreto-legge n. 269 del 2003, il quale ha stabilito che alle videolottery (Vlt) e alle newslot (Awp) si applichi un prelievo erariale unico il versamento del quale deve essere ordinato unicamente tramite RID. Ciò pena il blocco immediato degli apparecchi e la successiva segnalazione all'Agenzia delle dogane e dei monopoli cui segue la risoluzione contrattuale da parte del cessionario.
  Tanto premesso, gli Interroganti, nel segnalare come nelle ultime settimane diversi istituti bancari abbiano comunicato l'interruzione del contratto in essere per la tenuta del conto corrente così esponendo piccole e medie imprese di gestione del gioco di Stato a gravi problemi in ordine alla corretta gestione dei flussi di cassa e alla corresponsione del prelievo erariale unico, chiedono di sapere quali interventi, anche di carattere normativo, si intendano adottare per la risoluzione della problematica esposta.
  Al riguardo, sentiti i competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  Gli Onorevoli interroganti hanno posto la questione della presenza di singoli istituti di credito i quali hanno manifestato la volontà di non intrattenere rapporti con gli operatori del settore del gioco con vincita in denaro.
  La questione è stata posta già dallo scorso anno all'attenzione dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli da alcune associazioni rappresentative della filiera del gioco tramite apparecchi da intrattenimento.
  È utile premettere che il contesto italiano si caratterizza, rispetto ad analoghi mercati europei, per la presenza del sistema concessorio, la cui compatibilità con la normativa unionale è stata riconosciuta in più pronunce della Corte di giustizia.
  Detto sistema fornisce un elemento di garanzia specifico al mondo bancario rappresentato dalla procedura di selezione dei concessionari, svolta mediante gara ad evidenza pubblica e dai controlli svolti da ADM.
  Giova sottolineare che gli obblighi imposti dalle convenzioni di concessione ai concessionari di Stato e all'intera filiera relativi alla necessità di dotarsi di conti correnti dedicati e di effettuare i versamenti tramite RID risponde al superiore interesse pubblico erariale di assoluta certezza delle entrate nonché di trasparenza e tracciabilità dei flussi finanziari.
  Il suo mantenimento è pertanto un'esigenza insopprimibile e di primaria importanza per la tenuta dell'intero sistema concessorio.
  Proprio per tale motivo, da subito l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha preso contatti con l'Associazione Bancaria Italiana al fine di comprendere le motivazioni dei comportamenti posti in essere dalle banche e di individuare soluzioni che consentano la prosecuzione dell'attività degli operatori nel rispetto delle norme concessorie e del superiore interesse pubblico.
  Il settore bancario fa presente che esiste il tema del rispetto dei principi comunitari e l'impossibilità di intervenire su legittime scelte commerciali dei singoli istituti di credito, spesso legati alla volontà di non intrattenere rapporti con il settore del gioco con vincita in denaro, ritenuto a forte rischio.
  L'Agenzia dogane e monopoli sta ponendo la massima attenzione nella risoluzione del problema reso ancora più difficile Pag. 29dall'insicurezza ed instabilità legate all'attuale fase di proroga delle concessioni, che impedisce ogni tipo di programmazione a medio e lungo termine e l'individuazione di nuove regole per la fattispecie oggetto di interrogazione.
  In merito alla questione rappresentata dagli Interroganti, il Dipartimento del Tesoro osserva che la normativa europea e nazionale in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo prevede presidi di prevenzione a carico delle banche e degli altri prestatori di servizi di pagamento proporzionali all'entità dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo (ad esempio, l'obbligo di adeguata verifica della clientela ex articoli 24 e seguenti del decreto legislativo n. 231 del 2007). Tanto con particolare riferimento a particolari categorie di clienti che, in ragione della peculiare attività svolta, risultino essere più esposti ai rischi di riciclaggio (ad esempio, le imprese che operano nel comparto del gioco legale o i compro oro).
  D'altro canto, tali previsioni debbono essere lette in combinazione con i principi generali dell'ordinamento che riconoscono ampia libertà all'autonomia negoziale delle parti (soprattutto ove si tratti di rapporti contrattuali tra professionisti, come nel caso oggetti di interrogazione). A ciò si aggiunga come la stessa normativa antiriciclaggio riconosca che le banche e gli altri prestatori di servizi di pagamento possano, nell'ambito delle proprie attività, decidere di non stabilire o terminare relazioni d'affari, o di non effettuare una transazione, in considerazione dell'elevato rischio di riciclaggio (cosiddetto derisking).
  Secondo il quadro normativo europeo, tuttavia, tale decisione potrebbe non essere giustificata quando viene fatta in modo collettivo nei confronti di un'intera categoria di imprese senza prendere in considerazione il profilo di rischio dei singoli clienti, che potrebbe variare significativamente nell'ambito della medesima categoria. Al contrario, un approccio che preveda la cessazione massiva e indiscriminata delle relazioni d'affari con intere categorie di clientela, senza una valutazione individuale del rapporto di affari e una considerazione dei rischi e dei relativi presidi che potrebbero essere attuati, non sarebbe coerente con l'approccio basato sul rischio stabilito nella normativa unionale e domestica.
  A questo fine, sono state avviate interlocuzioni con la Banca d'Italia e l'Unità di Informazione finanziaria per l'Italia per verificare se il fenomeno sussiste sul territorio italiano, nonché le eventuali categorie di professionisti maggiormente colpite, al fine di valutarne l'effettiva portata e determinare le opzioni di intervento più efficaci.
  Alla luce di quanto suesposto, considerando irrinunciabile l'esigenza di trasparenza e sicurezza fornita dall'attuale sistema di flussi finanziari e alla luce della necessità di garantire il corretto versamento all'erario delle somme provenienti dal prelievo erariale unico, il Governo potrà valutare tutte le iniziative compatibili con l'attuale sistema regolatorio per aiutare le piccole e medie imprese del settore a garantire la corretta gestione dei flussi di cassa, anche sollecitando, nell'ottica di una proficua interlocuzione inter-istituzionale, un intervento in tal senso da parte della Banca d'Italia nei confronti delle imprese del circuito bancario.
  Tale intervento sarà volto ad individuare misure, anche transitorie, di prosecuzione dell'attuale sistema, in vista dell'adozione, con le nuove convenzioni di concessione, di una disciplina che risponda ai molteplici interessi presenti, al fine di conseguire un loro equo bilanciamento.

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ALLEGATO 6

5-08184 Ungaro: Iniziative per l'esenzione dal pagamento dell'IMU per i cittadini europei non residenti in Italia.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame l'Onorevole interrogante fa riferimento alla disciplina relativa all'applicazione dell'imposta propria agli immobili posseduti in Italia dai cittadini europei residenti all'estero.
  In particolare, l'Onorevole prospetta la possibilità di adottare un'iniziativa normativa volta a prevedere l'esenzione dall'IMU per una sola unità immobiliare di proprietà in favore dei cittadini europei residenti all'estero non locati o dati in comodato d'uso e ubicati in comuni con meno di 15.000 abitanti, e chiede di sapere quali siano gli oneri a carico della finanza pubblica recati dalla predetta esenzione.
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  La proposta in esame intende quindi estendere l'attuale agevolazione prevista a decorrere dall'anno 2021 dall'articolo 1, comma 48, della legge n. 178 del 2020 secondo cui «per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi».
  Per il solo anno 2022 secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 743, della legge n. 234 del 2021 la misura dell'IMU di cui al citato comma 48 è ridotta al 37,5 per cento con un'esenzione quindi del 62,5 per cento dell'importo dovuto.
  Tanto premesso, il Dipartimento delle finanze rileva che, ai fini di una valutazione puntuale, andrebbe specificato se con il riferimento a «cittadini europei» si intenda agevolare soggetti residenti in uno dei Paesi della UE ovvero anche in Paesi europei al di fuori dell'Unione.
  Fermo restando che l'agevolazione si applicherebbe a un solo immobile a uso abitativo non risulta inoltre chiaro se (i) in coerenza con quanto già previsto dall'articolo 1, comma 48, della legge n. 178 del 2020 per i titolari di pensione, il beneficio si riferisca a una sola abitazione senza considerare però il numero degli immobili posseduti come requisito di accesso, ovvero se (ii) possono essere considerati per l'accesso al beneficio solo i soggetti che posseggono una sola abitazione, come sembra evincersi dal testo letterale del q.t., ipotesi che restringerebbe però il campo di applicazione.
  In attesa dei necessari chiarimenti la stima degli effetti finanziari, di seguito riportata, è stata effettuata tenendo conto della prima ipotesi che risulta coerente con il quadro normativo vigente.
  Sulla base delle informazioni della banca immobiliare del Dipartimento delle Finanze che integra le informazioni catastali con quelle desumibili dalle dichiarazioni dei redditi e delle altre banche dati fiscali disponibili, nel caso di applicazione della disposizione proposta ai soli comuni con popolazione inferiore a 15 mila abitanti si stimano le seguenti minori entrate:

   Applicazione a favore dei soggetti residenti in uno dei Paesi UE: minori entrate IMU su base annua pari a 111 milioni di euro che si estendono a 122 milioni di euro Pag. 31considerando anche le pertinenze dell'abitazione che diventerebbe esente;

   Applicazione a favore dei soggetti residenti in uno dei Paesi europei (non solo UE): minori entrate IMU su base annua pari a 117 milioni di euro che si estendono a 129 milioni di euro considerando anche le pertinenze dell'abitazione che diventerebbe esente.

  Da ultimo, giova osservare che, trattandosi di minori entrate per i comuni, sarà necessario prevedere il ristoro della perdita di gettito subita dai predetti enti.