CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 30 maggio 2022
804.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

DL 36/2022: Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). S. 2598 Governo.

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge S. 2598 di conversione del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, e rilevato che:

    il provvedimento appare prevalentemente riconducibile alle materie di esclusiva competenza statale sistema tributario, tutela della concorrenza, ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato, norme generali sull'istruzione, tutela dell'ambiente (articolo 117, secondo comma, lettere e), g), n) ed s) della Costituzione); alle materie di competenza concorrente istruzione, produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, governo del territorio, grandi reti di trasporto, porti e aeroporti civili (articolo 117, terzo comma della Costituzione) e alla materia di residuale competenza regionale turismo (articolo 117, quarto comma della Costituzione);

    a fronte di questo intreccio di competenze, il provvedimento già prevede alcune forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali; in particolare il comma 1 dell'articolo 2 prevede la previa intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione del decreto del Ministro della pubblica amministrazione volto a disciplinare l'estensione a regioni ed enti locali della piattaforma unica di reclutamento; il comma 5 dell'articolo 3 prevede la previa intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione, entro il 31 ottobre 2022, delle linee guida per il reclutamento dei dirigenti da parte degli enti territoriali; la lettera c) del comma 1 dell'articolo 7 prevede la previa intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione del decreto ministeriale di riparto di specifiche risorse residue e non impegnate del PNRR da destinare per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR; la lettera a) del comma 5 dell'articolo 23 prevede il parere della Conferenza Stato-regioni entro trenta giorni ai fini dell'adozione del DPCM di approvazione dei piani di bacino; il comma 2 dell'articolo 25 prevede il parere della Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione delle linee guida per la gestione delle macerie e dei materiali derivanti dal crollo e dalla demolizione di edifici ed infrastrutture in seguito ad un evento sismico; il comma 5 dell'articolo 27 prevede la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini del decreto ministeriale chiamato ad individuare gli obblighi di comunicazione dei soggetti coinvolti nel sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici (SNPS); il comma 3 dell'articolo 37 prevede il parere in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione del DPCM chiamato a disciplinare le procedure di istituzione delle zone logistiche semplificate;

    appare opportuno valutare l'opportunità di prevedere un'ulteriore forma di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, con riferimento al decreto del Ministro della transizione ecologica previsto dall'articolo 23, comma 2 e chiamato a disciplinare la rete per il trasporto e la produzione di idrogeno verde; in proposito si ricorda che la competenza legislativa coinvolta è quella concorrente in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; si tratta di una competenza per la quale la Corte costituzionale ha però sottolineato l'esigenza di riconoscere un forte ruolo di indirizzo allo Stato, Pag. 182ferma restando la leale collaborazione con gli enti territoriali (sentenze n. 303 del 2003, 383 del 2005 e n. 170 del 2017); potrebbe pertanto risultare idonea, come forma di coinvolgimento del sistema degli enti territoriali, la previsione del parere in sede di Conferenza unificata;

    sul provvedimento sono giunte le osservazioni della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dell'UPI, dell'ANCI e dell'ANPCI,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:

   provvedano le Commissioni di merito a una valutazione attenta delle osservazioni pervenute dai soggetti rappresentativi degli enti territoriali;

   e con la seguente osservazione:

   valutino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di prevedere, all'articolo 23, comma 2, forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali quali ad esempio il parere in sede di Conferenza unificata.

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ALLEGATO 2

DL 41/2022: disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto. C. 3591 Governo.

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 3591 di conversione del decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto, e rilevato che:

    il provvedimento appare riconducibile alle materie «organi dello Stato e relative leggi elettorali, referendum statali», «legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane» entrambe ricadenti nell'ambito della competenza legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettere f) e p), della Costituzione; assume altresì rilievo la materia, anch'essa di esclusiva competenza statale, «profilassi internazionale» (articolo 117, comma secondo, lettera q) della Costituzione); in proposito si ricorda che la sentenza n. 37 del 2021 della Corte costituzionale ha ricondotto le misure di contrasto alla pandemia da COVID-19 alla competenza legislativa esclusiva statale «profilassi internazionale»;

    il comma 6 dell'articolo 4 reca una clausola generale che dispone l'applicazione di tutte le previsioni del decreto-legge in esame anche alle elezioni regionali dell'anno 2022 «ai medesimi fini relativi al contenimento del contagio e a garanzia dell'uniformità del procedimento elettorale»; al riguardo, si valuti l'opportunità di inserire la previsione del comma 6 in uno specifico articolo che riguardi le elezioni regionali dell'anno 2022 e di indicare più puntualmente le disposizioni che possono trovare applicazione alle consultazioni elettorali delle regioni a statuto ordinario e di quelle a statuto speciale,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:

   valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di inserire la previsione dell'articolo 4, comma 6, in uno specifico articolo che riguardi le elezioni regionali dell'anno 2022 e di indicare più puntualmente le disposizioni che possono trovare applicazione alle consultazioni elettorali delle regioni a statuto ordinario e di quelle a statuto speciale.

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ALLEGATO 3

Disposizioni per la valorizzazione del melodramma italiano. Nuovo testo C. 3151.

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

   esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 3151, recante disposizioni per la valorizzazione del melodramma italiano, nel testo risultante dagli emendamenti approvati, e rilevato che:

    il provvedimento appare prevalentemente riconducibile alla materia di competenza concorrente, «promozione e organizzazione di attività culturali», di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione. Con riferimento all'articolo 2, istitutivo della giornata nazionale dell'opera lirica italiana, assume rilievo anche la materia di esclusiva competenza statale «ordinamento civile», di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione;

    con riguardo alla promozione e organizzazione di attività culturali, la Corte costituzionale – sin dalle sentenze n. 478 del 2002 e n. 307 del 2004 – ha ribadito un orientamento già delineato precedentemente alla riforma costituzionale del 2001, secondo il quale lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale, «il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni, anche al di là del riparto di competenze fra Stato e regioni»; in questa prospettiva, le tutele e iniziative promozionali prefigurate dal provvedimento appaiono quindi avere carattere «addizionale» rispetto ad analoghe iniziative che le regioni e altri enti territoriali possono intraprendere nell'esercizio delle proprie competenze,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 4

Disposizioni per l'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere e domestica. Nuovo testo unificato C. 1458 e abb.

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

   esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 1458 e abbinate, recante disposizioni per l'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere e domestica, come risultante dagli emendamenti approvati, e rilevato che:

    il provvedimento appare prevalentemente riconducibile alle materie di esclusiva competenza statale: sistema tributario (articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione); ordinamento civile (articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione); previdenza sociale (articolo 117, secondo comma, lettera o) della Costituzione),

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.