CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 25 maggio 2022
802.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Disposizioni per l'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere e domestica. Nuovo testo unificato C. 1458 Frassinetti e abb.

PARERE APPROVATO

  La X Commissione,

   esaminato, per le parti di competenza, il testo della proposta di legge recante «Disposizioni per l'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere e domestica» (nuovo testo unificato C. 1458 Frassinetti e abb.);

   apprezzata la finalità della proposta di legge che persegue l'obiettivo dell'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere e domestica attraverso il riconoscimento di agevolazioni contributive e con il loro inserimento nelle categorie protette ai fini del collocamento obbligatorio al lavoro;

   valutato con favore quanto recato all'articolo 3, comma 1, che prevede che il riconoscimento del contributo triennale a titolo di sgravio contributivo è esteso a tutti i datori di lavoro privati che assumano i soggetti indicati con contratto di lavoro a tempo indeterminate;

   preso atto, in particolare, del regime di fiscalità agevolata previsto all'articolo 3-bis a favore delle donne vittime di violenza di genere e domestica di cui all'articolo 1 lavoratrici autonome che avviano un'attività lavorativa o riavviano l'attività lavorativa sospesa a seguito della violenza subita;

   rilevata al riguardo l'opportunità di prevenire i rischi di stigma e di violazione della privacy anche valutando la possibilità di assimilare l'aliquota agevolata a quella di maggior favore prevista per altre categorie agevolate;

   ricordato, inoltre, che l'articolo 4 della legge n. 381 del 1991, e successive modificazioni, stabilisce che, nelle cooperative sociali di tipo B di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) della medesima legge, le persone svantaggiate, come individuate al comma 1 dello stesso articolo 4, devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa;

   segnalata l'opportunità di valutare l'inserimento delle donne vittime di violenza di genere e domestica tra le persone svantaggiate di cui al citato articolo 4 della legge n. 381 del 1991,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

5-08159 Chiazzese: Sull'erogazione dei contributi per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici effettuata da professionisti.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Gli onorevoli interroganti richiedono, in particolare, di chiarire se per l'accesso ai contributi di cui al comma 3, dell'articolo 74, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, siano ritenute ammissibili le fatture emesse e riportanti data successiva al 21 ottobre 2021.
  Al riguardo si fa presente che il decreto del Ministro della transizione ecologica 25 agosto 2021, n. 358, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 20 ottobre 2021, disciplina la concessione e l'erogazione di contributi in conto capitale finalizzati a sostenere l'acquisto e l'installazione di Infrastrutture di Ricarica (IdR) effettuati da imprese e professionisti.
  Segnatamente, le risorse sono ripartite nella misura dell'80 per cento a favore di acquisto e installazione di IdR di valore complessivo inferiore a 375.000 euro, e nella misura del 10 per cento per l'acquisto di IdR di valore pari o superiore a 375.000 euro; il rimanente 10 per cento è destinato all'acquisto e installazione di IdR da parte di professionisti, rinviando ad apposite disposizioni attuative la definizione dei modelli di domanda, i termini per la presentazione delle domande di ammissione e di erogazione dei contributi, nonché l'ulteriore documentazione che i soggetti beneficiari sono tenuti a presentare, unitamente alle indicazioni operative per l'attuazione degli interventi.
  L'articolo 4 del decreto individua una serie di requisiti soggettivi che devono possedere le imprese potenzialmente beneficiarie (sede nel territorio italiano, iscrizione al registro delle imprese, iscrizione prezzo l'INPS, regolarità degli adempimenti fiscali, la mancata ricezione di altri contributi pubblici per le spese oggetto del provvedimento, e altro), mentre l'articolo 5, analogamente, reca disposizioni in materia di requisiti soggettivi dei professionisti beneficiari.
  Infine, l'articolo 6, comma 1 del decreto, nel definire le spese ammissibili al contributo, fornendone una elencazione indicativa, ed indicando altresì i massimali di spesa ammissibili per ciascuna tipologia di IdR, a seconda della potenza e della tipologia, individua dettagliatamente le caratteristiche richieste ai fini dell'ammissibilità al contributo, stabilendo espressamente che, con riguardo ai termini temporali, le spese ammissibili «devono essere sostenute successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto», e ciò al fine evidentemente di escludere spese già sostenute precedentemente e indipendentemente dall'effetto incentivante della misura stessa.
  Conseguentemente, ne deriva che le fatture relative a spese ritenute ammissibili e sostenute da soggetti beneficiari in possesso dei requisiti richiesti devono considerarsi documentazione idonea per presentare istanza di accesso al contributo, per il quale sono stati stanziati novanta (90) milioni di euro, sino all'esaurimento della somma solo laddove emesse dopo l'entrata in vigore del decreto 25 agosto 2021.
  Per quanto riguarda la tempistica di attivazione della piattaforma tramite la quale presentare sarà possibile presentare le istanze, si rappresenta che i decreti di cui all'articolo 12 del decreto citato che disciplineranno puntualmente le modalità di presentazione delle istanze verranno emanati a valle della stipula della Convenzione con Invitalia prevista dall'articolo 3 del decreto 25 agosto 2021 e della sua registrazione presso la Corte dei conti.

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ALLEGATO 3

5-08160 Squeri: Iniziative di competenza per consentire ai fornitori di gas di fronteggiare più equamente la volatilità dei prezzi di acquisto rispetto a quelli di vendita anche introducendo, in specie, una variabile legata alla volatilità dei prezzi nelle forniture del servizio energia alle Pubbliche Amministrazioni.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In merito alla questione posta dagli onorevoli interroganti, si rappresenta quanto segue.
  In primo luogo, si osserva che – sulla base di dati forniti da Consip, nonché di stime effettuate su dati nella disponibilità di MISE, Camera di commercio di Milano, ARERA, Terna ed ENEA – le convenzioni di servizio energia non coprono la gran parte della domanda delle pubbliche amministrazioni, ma solo il 30 per cento di questa.
  Gli onorevoli interroganti parlano di «contratti regolati dall'andamento dell'indice Pfor». A ben vedere, nelle convenzioni Consip, il fornitore viene remunerato da un canone omnicomprensivo per le forniture e i servizi di manutenzione ed efficientamento energetico. Ne deriva, pertanto, che solo la quota parte del canone legata alla fornitura del gas naturale è revisionata in funzione delle variazioni registrate dall'indice del Pfor.
  L'elemento Pfor è un indice che riflette le quotazioni forward trimestrali presso l'hub TTF, ovvero la principale piazza di scambio europea di gas naturale. La scelta di individuare il Pfor come indice di riferimento è dettata da una serie di ragioni, tra cui il fatto che l'hub TTF è tra i più longevi e riconosciuti a livello internazionale e che lo stesso ha rappresentato, almeno fino a ora, un valido benchmark non collegato all'andamento dei prezzi del petrolio.
  Ciò detto, deve rammentarsi che i fornitori, quali controparti delle convenzioni Consip, si approvvigionano liberamente sul mercato all'ingrosso, sia attraverso contratti a termine, sia, come evidenziato dagli onorevoli interroganti, attraverso negoziazioni presso l'hub PSV (punto di scambio virtuale) che rappresenta il principale mercato virtuale spot italiano di gas naturale e che, a seconda delle condizioni di liquidità dei mercati e di volatilità dei prezzi, può esprimere un valore di prezzo spot diverso rispetto a quello dell'hub TTF.
  Come noto, i mercati energetici spot (ancor più in un contesto che – come quello attuale – appare condizionato dalle pesanti ripercussioni sul settore energetico del conflitto russo ucraino) sono significativamente esposti a dinamiche rialziste dei prezzi e a fenomeni di volatilità, soprattutto in assenza di adeguate coperture dei rischi, sui bilanci degli operatori e dei consumatori in generale.
  Il Governo è consapevole dell'impatto delle suddette dinamiche di mercato sull'intera filiera dell'approvvigionamento energetico ed è infatti intervenuto a più riprese al riguardo, sia attraverso misure di impatto immediato sulle bollette per i consumatori, sia prevedendo, in relazione ai piani di rateizzazione del pagamento delle bollette attuati dai fornitori, l'intervento di SACE a garanzia delle esigenze di copertura dei maggiori fabbisogni di liquidità che si generano in capo ai fornitori medesimi.
  A conferma dell'efficacia delle misure finora adottate, giova evidenziare che il numero di casi di default degli operatori del settore energetico che riguarda il nostro Paese risulta contenuto, soprattutto se paragonato a quello di altri Stati europei.
  Ciò detto, con specifico riferimento all'avvio di un processo di riforma sistematica delle regole di accesso e permanenza Pag. 115sul mercato degli operatori, si illustra quanto segue.
  Secondo quanto rappresentato dal MEF, i recenti scenari connotati da estrema volatilità dei prezzi hanno condotto Consip a svolgere ulteriori approfondimenti in merito ai criteri e agli indici fin qui adottati. Al momento, tuttavia, non appare semplice l'individuazione di nuovi indici parimenti affidabili (in termini di elevata liquidità e riconoscibili dal mercato). Anzi, fin quando la situazione rimarrà altamente instabile (e per questo anche estremamente esposta a forti speculazioni), si ritiene più cautelativo non operare radicali innovazioni alle regole di formazione e aggiornamento del prezzo in impianti di gara ormai consolidati, ritenendo tuttavia indispensabile proseguire nell'attività di monitoraggio e controllo in corso, al fine di valutare le azioni utili, di volta in volta, alla mitigazione dei rischi, quando questi superino il normale rischio d'impresa.
  Per quanto attiene alla richiesta di introduzione di «una specifica variabile legata alla volatilità dei mercati», questa risulta essere – anche alla luce di quanto chiarito dal MEF – di difficile applicazione per più ordini di motivi: (i) la volatilità si può sterilizzare soltanto «inseguendola», mentre resta ferma la necessità di effettuare revisioni dei prezzi in momenti predefiniti non ipotizzabili con frequenze maggiori del mese; (ii) non esiste un «indicatore di volatilità» già utilizzato e riconosciuto dal mercato, in grado di attivare sorta di meccanismi automatici di regolamentazione del prezzo anche nelle situazioni di maggior instabilità. Peraltro – tenuto conto dell'elevato grado di integrazione dei mercati energetici – l'introduzione di una variabile legata alla volatilità come strumento di calmieramento dei prezzi di acquisito, qualora suscettibile di comportare l'applicazione di limiti di prezzo, sarebbe misura da coordinare necessariamente al livello europeo.
  Si conferma, infine, l'impegno di questo Governo, di ARERA, di Consip (nonché, a livello sovranazionale, delle istituzioni eurounitarie), nell'ambito dei rispettivi ruoli e funzioni, al costante monitoraggio della situazione in atto.

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ALLEGATO 4

5-08161 De Toma: Sull'estensione delle procedute autorizzative semplificate a tutti gli impianti di rigassificazione esistenti e sul rafforzamento della capacità estrattiva di gas sul territorio nazionale.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In merito alla questione posta dagli onorevoli interroganti, si rappresenta quanto segue.
  Il deflagrare del conflitto russo-ucraino ha posto l'esigenza per i Paesi dell'Unione Europea di adottare misure al fine di far fronte principalmente alla dipendenza dall'importazione del gas russo; ciò è avvenuto, come ricordato dall'interrogante, attraverso l'adozione del Piano denominato «REPower EU».
  Detto Piano si prefigge, altresì, di agire con ancora più determinazione contro il cambiamento climatico, rafforzando le azioni volte al risparmio energetico, alla diversificazione delle fonti di approvvigionamento e ad una decisa accelerazione dell'installazione di impianti di energia rinnovabile, in un'ottica di rafforzamento della sicurezza energetica e di crescita economica grazie ad un maggiore impulso al processo di transizione ecologica.
  Inoltre, per poter sostituire le forniture di gas provenienti dalla Russia, è stato ritenuto opportuno aumentare in maniera strutturale la capacità di rigassificazione nazionale attraverso l'installazione di nuovi terminali di rigassificazione.
  A tal fine, tenuto conto delle stringenti tempistiche, come rappresentato dagli interroganti, sono state approvate nel decreto-legge n. 50 del 2022 norme ad hoc per accelerare le procedure autorizzative e traguardare nel minore tempo possibile l'aumento della capacità di rigassificazione nazionale.
  Per quanto attiene gli impianti esistenti, si rappresenta che l'aumento della capacità di rigassificazione degli stessi rappresenterebbe sicuramente un'opportunità, ma le eventuali modifiche dei tre impianti già ubicati in Italia, viste le loro dimensioni e le possibilità tecniche di ulteriori aumenti, non sarebbero di certo sufficienti da sole a sopperire alle forniture di gas russo, ma rappresenterebbero un contributo minimo. È per questo che l'attuale formulazione normativa interviene e si focalizza su quelle iniziative che darebbero un reale e concreto contributo alla sostituzione delle forniture russe.
  Le eventuali modifiche agli impianti esistenti è stato ritenuto possano seguire quella che è la procedura autorizzativa «classica», ai sensi dell'articolo 46 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, non necessitando, in relazione alla tipologia di iniziative, di tutte le deroghe e snellimenti necessari per l'installazione di nuove unità di rigassificazione.
  Resta inteso che ulteriori valutazioni circa la necessità di estendere le semplificazioni autorizzative anche alle modifiche degli impianti esistenti saranno certamente condotte in fase di conversione del citato decreto-legge.
  In ultimo, con il decreto-legge n. 17 del 2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 34 del 27 aprile 2022, è stata introdotta una misura volta proprio a promuovere l'incremento di produzione nazionale di gas.
  Tale misura, in linea con l'azione del Governo per il contenimento dei prezzi dell'energia, disciplina l'avvio e lo svolgimento di procedure per l'approvvigionamento di gas naturale di produzione nazionale dai titolari di concessioni di coltivazione, attese le risultanze effettuate in esito all'applicazione del PiTESAI.
  La finalità della misura risiede nella volontà di contribuire al rafforzamento Pag. 117della sicurezza degli approvvigionamenti a prezzi equi per i clienti finali e, allo stesso tempo, di ridurre le emissioni di gas climalteranti e, pertanto, l'impatto ambientale.
  È previsto un incremento della produzione nazionale di circa 2,2 miliardi di metri cubi, anche al fine di una valorizzazione della produzione, attraverso l'utilizzo delle concessioni disponibili e l'ottimizzazione dei campi esistenti, definendo altresì un meccanismo di assegnazione della nuova produzione ai consumatori industriali.
  In particolare, il GSE stipulerà dei contratti di acquisto a lungo termine ed i volumi di gas incrementali saranno destinati al mercato nazionale, ed in particolare ai clienti finali industriali, con priorità per coloro che sono caratterizzati da processi produttivi ad alta intensità di consumo, con previsione di riserva di almeno un terzo alle PMI, a condizioni e prezzi definiti.

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ALLEGATO 5

5-08162 Vallascas: Ulteriori iniziative di competenza volte alla piena operatività della normativa UE in materia di fonti rinnovabili.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento alla questione posta dall'Onorevole interrogante, si rappresenta quanto segue.
  Il Governo, nel corso dell'ultimo anno, è intervenuto a più riprese per compiere un massiccio intervento di semplificazione procedimentale per lo sviluppo degli impianti da FER. La disciplina del procedimento di individuazione delle aree idonee all'installazione dei predetti impianti si inscrive esattamente in tale contesto.
  Deve rammentarsi, in primo luogo, che l'introduzione del concetto di «aree idonee» – in una fonte normativa di rango primario (quale quella rappresentata dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021) – denota un significativo cambiamento di rotta con riguardo al tema dell'installazione delle FER: non ci si approccia alla questione puntando all'individuazione di aree «non idonee» a ospitare gli impianti, bensì, al contrario, a definire anzitutto le cosiddette aree «idonee» (all'esito, peraltro, di un processo condiviso che responsabilizza i vari livello di governo e chiama regioni e provincie autonome ad assumere un ruolo pro-attivo).
  Come ricordato dall'onorevole interrogante, la disciplina, contenuta all'articolo 20 del citato decreto legislativo n. 199 del 2021, prevede che, con uno o più decreti del MiTE, di concerto con il MIC e il MiPAAF, previa intesa in sede di Conferenza unificata, vengano stabiliti principi e criteri omogenei per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non.
  Tenuto conto della titolarità del processo programmatorio sul territorio in capo a regioni e provincie autonome, il decreto rinvia a successive leggi regionali l'individuazione specifica delle aree. In caso di inerzia delle regioni, il quadro giuridico di riferimento prevede l'attivazione dei poteri sostitutivi dello Stato.
  A conferma dell'approccio di cui s'è detto sopra, la medesima disposizione prevede espressamente che, nelle more dell'adozione del decreto ministeriale, non possano essere disposte moratorie o sospensioni dei termini dei procedimenti di autorizzazione, ed è altresì previsto che le aree non incluse tra quelle «idonee» non possano essere dichiarate «non idonee» all'installazione di impianti FER in sede di pianificazione territoriale ovvero nell'ambito di singoli procedimenti, in ragione della sola omessa inclusione nel novero delle aree idonee. Quanto sopra vale anche per l'installazione degli impianti eolici, nelle more dell'approvazione del Piano di gestione degli spazi marittimi.
  Non può omettersi che – al fine di imprimere una rapida accelerazione allo sviluppo delle FER, garantendo certezza per gli investitori - si è stabilito che, fino alla definizione del processo «multi-livello» di individuazione delle aree idonee, alcune zone e superfici siano da considerarsi ex lege immediatamente tali. L'elenco di tali ultime aree è stato recentemente aggiornato a opera del decreto-legge n. 17 del 2022 e del decreto-legge n. 50 del 2022. In esso vi si annoverano:

   1) i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica non sostanziale;

   2) le aree dei siti oggetto di bonifica;

   3) le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale;

   4) i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture Pag. 119ferroviarie, nonché delle società concessionarie autostradali;

   5) le aree in assenza di vincoli previsti per i beni culturali ai sensi della parte seconda del Codice del paesaggio, solo per impianti fotovoltaici (anche se collocati a terra);

   6) le aree classificate come agricole, che siano racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 300 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere;

   7) le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 300 metri dal medesimo impianto industriale o stabilimento;

   8) le aree adiacenti alla rete autostradale, entro una distanza non superiore a 150 metri;

   9) i beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso al Ministero stesso;

   10) le aree che non siano interessate dalla presenza di beni sottoposti a tutela ai sensi del Codice del paesaggio, né ricadenti nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a vincolo culturale-paesaggistico. La «fascia di rispetto» è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di sette chilometri per gli impianti eolici e di un chilometro per gli impianti fotovoltaici.

  L'articolo 22 del medesimo decreto legislativo prevede, inoltre, che, nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione di impianti da FER su aree idonee, inclusi quelli di valutazione ambientale, l'autorità competente in materia paesaggistica si esprima con parere obbligatorio, ma non vincolante. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere non vincolante, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione.
  Lo stesso decreto legislativo prevede, infine, l'istituzione di una piattaforma informatica realizzata dal GSE per garantire un adeguato servizio di supporto alle regioni e alle provincie autonome nel processo di individuazione delle aree idonee e nelle attività di monitoraggio a esso connesse. A tale riguardo, si rappresenta che il GSE, su input del MiTE, sta predisponendo un sistema modulare in cui progressivamente caricare i diversi «layer» informativi sul territorio, al fine di ottenere una mappatura il più possibile esaustiva e funzionale all'obiettivo. Lo sviluppo informatico è già avviato e dovrebbe essere reso operativo per giugno, dunque in tempo utile per essere eventualmente utilizzato dalle regioni.
  In conclusione, si è già fatto (e si sta continuando a fare) molto per disciplinare in maniera certa e puntuale il tema, nel rispetto degli impegni assunti a livello eurounitario il MiTE è fortemente impegnato nel giungere quanto prima all'adozione del decreto che stabilisce i principi e i criteri per le aree idonee e, in proposito, nei prossimi giorni invierà la bozza del decreto ai Ministeri concertanti per il prosieguo dell'iter. Trattandosi, per l'appunto, di un provvedimento condiviso con il MiC e il MiPAAF, oltreché soggetto a intesa in sede di Conferenza unificata, è fondamentale l'unità di intenti di tutti i soggetti coinvolti.

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ALLEGATO 6

5-08163 Benamati: Sul sostegno del MITE ai programmi di ricerca e sviluppo sui sistemi di energia nucleare di nuova concezione e tecnologia.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In merito alla questione posta dall'onorevole interrogante, si rappresenta quanto segue.
  Così come dichiarato dal Presidente del Consiglio, si ritiene che il settore della ricerca rivesta un ruolo fondamentale per la competitività e lo sviluppo del Paese; per quanto riguarda il settore nucleare, l'impegno tecnico ed economico nazionale è concentrato sulla fusione a confinamento magnetico.
  A livello europeo, l'impegno nel settore della fusione nucleare si traduce nel finanziamento del consorzio EUROfusion, cui è demandata l'esecuzione del programma «Fusione di Euratom» e della quota parte europea delle risorse necessarie alla realizzazione del reattore ITER, un reattore sperimentale di tipo tokamak.
  Si specifica che ITER non sarà collegato alla rete elettrica, trattandosi di un esperimento mirato a dimostrare la fattibilità e la convenienza della produzione di energia da fusione nucleare.
  L'Italia è rappresentata nel suddetto Consorzio da ENEA, con funzioni di Program Manager, coordinando il programma nazionale a cui partecipano oltre 20 soggetti sia di ricerca che industriali, dimostrando un livello di eccellenza e aggiudicandosi, finora, bandi per oltre 2 miliardi di euro e, mediamente, il 18 per cento dei finanziamenti messi a disposizione da Euratom.
  In particolare, nell'ambito delle attività specifiche, in Italia è in fase di costruzione il reattore DTT (Divertor Tokamak Test facility), impianto previsto dalla road map europea sulla fusione e finalizzato ad un tipo di ricerca parallela a quella prevista da ITER.
  Nel 2019 l'ENEA, difatti, ha iniziato la realizzazione del DTT, che costituirà uno dei centri nevralgici nel percorso tracciato con l'obiettivo di dimostrare la fattibilità dell'energia da fusione. Con l'investimento di 600 milioni di euro complessivi, la facility sarà operativa dal 2028 e gestita dalla Società Consortile a Responsabilità Limitata (DTT s.c.a.r.l.), appositamente costituita, che vede ENEA con il 70 per cento, Eni S.p.A. con il 25 per cento di quote e i maggiori istituti di ricerca e universitari fra i soci minoritari.
  Sebbene DTT, alla stregua di ITER, non produrrà energia elettrica da immettere nella rete, sarà fondamentale per lo sviluppo, la progettazione e l'ottimizzazione dei reattori successivi ad ITER, e rappresenta ad oggi un'eccellenza italiana nel campo della ricerca sulla fusione nucleare.
  In data 4 marzo 2022 è stato emanato da questo Ministero, di concerto con i Ministeri dell'interno, della salute e del lavoro, sentiti l'ISIN e la regione Lazio, il decreto di autorizzazione per DTT, ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo n. 101 del 2020.
  Questo Ministero, inoltre, insieme ad altre amministrazioni, sta fornendo un contributo di 40 milioni di euro per DTT, in ragione della evidente importanza del progetto a livello europeo e globale.
  In ambito di fissione nucleare, la ricerca sui reattori di quarta generazione e sugli SMR (Small Modular Reactors), potenzialmente in grado di risolvere soluzioni sostenibili per la produzione di energia, è condotta in un'ottica di sicurezza, sostenibilità ambientale e di salute.
  L'Italia, tramite primari istituzioni della ricerca ed universitarie, è impegnata in questo ambito nel progetto ALFRED (Advanced Lead-cooled Fast Reactor european Demonstrator), finalizzato alla dimostrazione Pag. 121della fattibilità della tecnologia di quarta generazione dei rettori nucleari a neutroni veloci raffreddati al piombo attraverso un dimostrativo.
  In questo ambito, Ansaldo Nucleare S.p.A. ha condotto attività di leadership nello sviluppo del dimostratore ALFRED a valere sui Programmi Quadro di ricerca EURATOM.
  Ciò rappresentato, emerge che sia il sistema della ricerca che il tessuto industriale italiani hanno condotto negli anni, con notevoli risultati, attività di sviluppo di competenze nell'ambito delle tecnologie nucleari che possano fornire energia in modo sicuro e sostenibile, nel breve periodo con la fissione di quarta generazione, mentre nel medio-lungo con la fusione nucleare.
  Pertanto, si ritiene opportuno continuare a seguire e a sostenere questi sviluppi sul fronte della ricerca, al fine di mantenere ed incrementare il livello di competenze finora sviluppate, anche nell'ambito di una strategia energetica che punta a diversificare le fonti e a garantire la nostra sicurezza energetica.