CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 24 maggio 2022
801.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO
Pag. 41

ALLEGATO 1

5-08094 Martinciglio: Proroga delle concessioni in materia di giochi e scommesse su rete fisica.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame l'Onorevole interrogante segnala le criticità lamentate dagli operatori del settore delle scommesse su rete fisica che riguardano, in particolare, l'instabilità del sistema concessorio in materia di scommesse su rete fisica tenuto conto che non è stata ancora prospettata la proroga di tali concessioni attualmente in scadenza al 30 giugno 2022, secondo quanto previsto dal decreto-legge cosiddetto «Cura Italia» e dai successivi provvedimenti. Ciò «a differenza delle concessioni in materia di scommesse on line, per le quali sono intervenute alcune sentenze del TAR (su tutte cfr. TAR Lazio n. 11448/2021) che ne hanno prorogato il termine ultimo».
  Secondo l'interrogante «la proroga ex lege perseguirebbe interessi pubblici, prima ancora che privati, in quanto garantirebbe la continuità delle entrate erariali nonché la tutela dei giocatori e della fede pubblica supportando le azioni di contrasto al gioco illegale» ed è da considerare «la mancata indizione da parte dell'Agenzia delle accise, dogane e monopoli di una gara per la selezione, mediante procedura aperta, competitiva e non discriminatoria, delle concessioni per la commercializzazione dei suddetti giochi in tempo utile, nonché la prossimità della scadenza prevista al 30 giugno 2022».
  Pertanto, l'Onorevole interrogante chiede al Ministro dell'economia e delle finanze se «intenda intraprendere opportune iniziative legislative dirette a prorogare le concessioni in materia di scommesse su rete fisica attualmente in scadenza il 30 giugno 2022 o, in caso contrario, quali siano le ragioni che ostano a un tale intervento».
  Al riguardo, sentita l'Agenzia delle dogane e dei monopoli si rappresenta quanto segue.
  Le concessioni per la raccolta delle scommesse su rete fisica sono scadute tutte in data 30 giugno 2016 e con vari interventi normativi si è proceduto alla proroga delle medesime, prima con l'articolo 1, comma 933, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e, successivamente, con altre disposizioni normative che hanno previsto, annualmente, una proroga onerosa delle concessioni fino al 31 dicembre 2020.
  Nel 2020, a causa dei provvedimenti restrittivi adottati dal Governo per far fronte alla pandemia, l'articolo 69 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ha prorogato le concessioni per la raccolta delle scommesse su rete fisica sino al 30 giugno 2021.
  Nel mese di giugno 2021, in vista dell'approssimarsi del termine di scadenza delle concessioni e non essendo stata adottata specifica norma primaria di ulteriore proroga, l'Agenzia ha ritenuto applicabile l'articolo 103, comma 2, del citato decreto-legge n. 18 del 2020.
  Tale disposizione di legge, stabilisce che: «Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle Pag. 42autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza».
  Pertanto, l'Agenzia ha ritenuto efficaci le concessioni sino ai novanta giorni successivi alla cessazione del medesimo stato di emergenza (all'epoca coincidente con il 31 luglio 2021), dandone comunicazione ai concessionari.
  Tale interpretazione ha consentito, tra l'altro, una più completa tutela delle ragioni erariali nonché dell'ordine e sicurezza pubblica che, altrimenti, sarebbero state gravemente penalizzate dall'interruzione della raccolta legale del gioco.
  In forza delle successive proroghe dello stato di emergenza sino al 31 marzo 2022, l'efficacia delle concessioni perdurerà sino al 29 giugno 2022 per effetto dell'applicazione del sopra citato articolo 103, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020.
  Per quanto concerne la procedura ad evidenza pubblica per l'attribuzione delle nuove concessioni, l'articolo 1, comma 1049, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha previsto la necessità di adeguamento delle leggi regionali all'intesa, sancita in sede di Conferenza unificata in data 7 settembre 2017.
  Detta intesa non è stata recepita in un decreto ministeriale per ragioni attinenti all'articolo 81 della Costituzione.
  Nell'intesa, peraltro, per quanto concerne la raccolta delle scommesse su rete fisica, non è prevista alcuna distribuzione territoriale dei punti vendita.
  Infine, in merito alla richiesta dell'Onorevole interrogante l'Agenzia delle dogane dei monopoli ha rappresentato che, allo stato, non si potrà procedere ad una proroga tecnica dell'efficacia delle concessioni vigenti, tenuto conto che tale istituto è ammesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 933, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e dell'articolo 1, comma 1048, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, soltanto in presenza della pubblicazione del bando di gara per l'assegnazione delle nuove concessioni.
  È allo studio, pertanto, ogni soluzione tecnica, anche normativa, per risolvere le criticità evidenziate dell'Onorevole interrogante.

Pag. 43

ALLEGATO 2

5-08123 Fragomeli: Requisiti per l'applicazione dei benefici fiscali del Superbonus ai lavori edili.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti, nel richiamare le disposizioni che prevedono l'obbligo di applicare i contratti collettivi nell'ambito dei lavori agevolati con i bonus edilizi, fanno presente come tali disposizioni, seppure intese ad elevare i livelli di sicurezza sul lavoro nel settore edile, rischiano di penalizzare l'attività di società senza dipendenti come società general contractor e di società con soli dipendenti amministrativi, come le aziende produttrici di materiali che affidano la posa dei prodotti in subappalto.
  Gli interroganti fanno inoltre presente come, sempre per la finalità della sicurezza nei cantieri, vige attualmente l'obbligo di presentazione del Piano sicurezza e coordinamento e della presenza del coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione solo quando vi sono due o più imprese in cantiere, sia in appalto, sia in subappalto, mentre sarebbe necessario prevedere, anche nei cantieri in cui opera una sola ditta, la presentazione di un piano per la sicurezza e che venga attestata l'adeguata formazione sulla sicurezza degli operatori che entrano in cantiere.
  Tanto premesso, gli Onorevoli interroganti chiedono di sapere, al fine di garantire l'accesso ai bonus edilizi nel pieno rispetto della normativa sulla sicurezza nei cantieri, «quale sia l'orientamento del Governo circa la possibilità di prevedere, anche in cantieri in cui opera un'unica impresa, l'obbligo della presentazione del piano sicurezza che attesti, tra l'altro, l'avvenuta formazione sulla sicurezza degli operatori che entrano in cantiere» e se «il requisito dell'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore edile possa ritenersi soddisfatto anche nel caso in cui l'iscrizione venga effettuata da ditte subappaltatrici in quanto responsabili dirette della formazione del personale che entra in cartiere, in tal caso specificando se si ritenga possibile che gli appaltatori principali, in assenza delle caratteristiche necessarie per essere iscritti alla cassa edile (immobiliari, general contractor, società produttrici di materiali), per poter rientrare nella filiera incentivata dai benefìci fiscali, possano inserire nei contratti di appalto e nelle fatture i riferimenti del contratto collettivo nazionale di lavoro dei relativi subappaltatori».
  Al riguardo, il competente Ministero del lavoro rappresenta quanto segue.
  Ai sensi dell'articolo 90, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008, nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione che, ai sensi dell'articolo 91, comma 1, lettera a), redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell'allegato XV.
  Nel caso di affidamento ad un'unica impresa o a un lavoratore autonomo il committente deve ottemperare agli obblighi di cui al comma 9 del già citato articolo 90.
  Per quanto riguardo la redazione del piano operativo di sicurezza, l'articolo 89, comma 1, lettera h) ne prevede la redazione ad opera del datore di lavoro dell'impresa esecutrice, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), i cui contenuti sono riportati nell'allegato XV. Inoltre, l'articolo 96, comma 1, lettera g) prevede che il piano operativo di sicurezza – di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h) – è Pag. 44redatto ad opera dei datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi un'unica impresa.
  Il citato allegato XV, punto 3.2.1., lettera l), del decreto legislativo n. 81 del 2008 fa esplicito riferimento anche ai contenuti della formazione che devono essere indicati nel suddetto piano.
  Ai sensi poi del citato articolo 96, comma 2, «L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 nonché la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1, lettera a), all'articolo 26, commi 1, lettera b), 2, 3, e 5, e all'articolo 29, comma 3».
  Tanto premesso, le disposizioni contenute nel titolo IV del decreto legislativo n. 81 del 2008 appaiono garantire un livello equivalente di sicurezza sia nel caso in cui nel cantiere operino più imprese sia nel caso in cui nel cantiere operi un'unica impresa.