CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 11 maggio 2022
793.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

DL 24/2022: Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza. S. 2604 Governo, approvato dalla Camera.

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge S. 2604 di conversione del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza;

   richiamato il parere reso sul provvedimento nel corso dell'esame alla Camera, nella seduta del 21 aprile 2022 e rilevato che:

    il provvedimento appare principalmente riconducibile a alle materie «ordinamento civile», «norme generali sull'istruzione» e «profilassi internazionale», attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere l), n) e q), della Costituzione; rilevano inoltre le materie «istruzione», «tutela della salute», «tutela e sicurezza del lavoro», attribuite alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione; in proposito, si ricorda anche che la sentenza n. 37 del 2021 della Corte costituzionale ha ricondotto alla materia «profilassi internazionale» le misure di contrasto dell'epidemia in corso;

    andrebbe valutata l'opportunità di approfondire la disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, capoverso articolo 10-bis; tale disposizione prevede che il Ministro della salute con propria ordinanza «di concerto con i Ministri competenti per materia o d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome» aggiorni linee guida e protocolli volti a regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali; al riguardo, già il parere espresso nel corso dell'esame alla Camera rilevava che risultava opportuno specificare meglio i casi in cui sarà richiesta l'intesa, facendo ad esempio riferimento agli aspetti di competenza degli enti territoriali; in secondo luogo il parere sottolineava l'opportunità che le ordinanze venissero adottate previa intesa in sede di Conferenza unificata anziché d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome; come già segnalato dalla Commissione questioni regionali in precedenti occasioni, infatti, la Conferenza delle regioni e delle province autonome, pur richiamata anche in altre leggi, costituisce un organo di coordinamento degli esecutivi regionali privo di apposita disciplina legislativa,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  Con le seguenti osservazioni:

   valutino le Commissioni di merito, l'opportunità, per le ragioni esposte in premessa, di:

    a) approfondire l'articolo 3, comma 1, capoverso articolo 10-bis, comma 1, lettera a), ad esempio prendendo in considerazione l'ipotesi di sostituire le parole: «o d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome» con le seguenti «e, per gli aspetti di competenza degli enti territoriali, previa intesa in sede di ConferenzaPag. 168 unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»;

    b) considerare ulteriori iniziative per affrontare la carenza di medici sul territorio, anche attraverso un più rapido raccordo tra percorsi di formazione scolastica e universitaria e inserimento nella professione.

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ALLEGATO 2

Ordinamento della professione di enologo e della professione di enotecnico. S. 2118.

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge S. 2118 recante ordinamento della professione di enologo e della professione di enotecnico e rilevato che:

    il provvedimento appare principalmente riconducibile alla competenza legislativa concorrente in materia di professioni (articolo 117, terzo comma, della Costituzione); assume rilievo anche la competenza residuale regionale in materia di agricoltura (articolo 117, quarto comma, della Costituzione);

    la giurisprudenza della Corte costituzionale relativa alla competenza concorrente «professioni» riconosce che per i profili ordinamentali che non hanno uno specifico collegamento con la realtà regionale si giustifica una uniforme regolamentazione sul piano nazionale; in particolare la sentenza n. 98 del 2013 della Corte ha affermato che «la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle professioni deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato»;

    l'articolo 5 istituisce, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il registro nazionale dei tecnici del settore vitivinicolo; al riguardo, si valuti l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali ai fini dell'adozione del decreto del Ministro delle politiche agricole previsto dal comma 5 dell'articolo e chiamato a definire le modalità di iscrizione al registro; in particolare, apparendo comunque prevalenti, a fronte del coinvolgimento della competenza residuale regionale in materia di agricoltura, gli aspetti di rilievo statale della competenza concorrente «professioni» (cioè la definizione delle figure professionali che possono ottenere l'iscrizione nel registro nazionale e il suo funzionamento), si potrebbe valutare la previsione di un parere in sede di Conferenza Stato-regioni,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  Con la seguente osservazione:

   valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali ai fini dell'adozione del decreto del Ministro delle politiche agricole previsto dall'articolo 5, comma 5, quali ad esempio il parere in sede di Conferenza Stato-regioni.

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ALLEGATO 3

Disposizioni concernenti il riconoscimento della guarigione e la piena cittadinanza delle persone con epilessia. S. 716.

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge S. 716 recante disposizioni concernenti il riconoscimento della guarigione e la piena cittadinanza delle persone con epilessia e rilevato che:

    il provvedimento appare riconducibile sia alla competenza esclusiva statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione) sia alla competenza concorrente in materia di tutela della salute (articolo 117, terzo comma, della Costituzione);

    a fronte di questo intreccio di competenze, il provvedimento prevede all'articolo 4, comma 1, lettera g), quale forma di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini della promozione da parte della Commissione nazionale per l'epilessia istituita dall'articolo di centri regionali di riferimento sulla malattia,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.