CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 10 maggio 2022
792.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VII e IX)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica. C. 1357 Butti, C. 2188 Capitanio, C. 2679 Zanella e C. 3407 Liuzzi.

TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE

Art. 1.
(Princìpi)

  1. La Repubblica, in attuazione degli articoli 41 e 42 della Costituzione, dell'articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e dei princìpi contenuti nella Convenzione Unesco sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, fatta a Parigi il 20 ottobre 2005, coerentemente con il quadro giuridico europeo:

   a) riconosce, tutela e promuove la proprietà intellettuale in tutte le sue forme, come strumento di stimolo dell'innovazione, della creatività, degli investimenti e della produzione di contenuti culturali, anche di carattere digitale;

   b) tutela il diritto d'autore e le situazioni giuridiche allo stesso connesse da ogni violazione e illecito, compresi quelli perpetrati mediante l'utilizzo di reti di comunicazione elettronica;

   c) assicura alle imprese, agli autori, agli artisti e ai creatori adeguate forme di sostegno, anche economico, per agevolare la produzione e l'internazionalizzazione delle opere dell'ingegno;

   d) prevede opportune forme di responsabilizzazione nei confronti degli intermediari di rete, al fine di rendere maggiormente efficaci le attività di contrasto alla pirateria e alla contraffazione.

Art. 2.
(Provvedimenti urgenti e cautelari dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per la disabilitazione dell'accesso a contenuti illeciti)

  1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con proprio provvedimento, può ordinare ai prestatori di servizi, compresi i prestatori di accesso alla rete, di disabilitare l'accesso ai contenuti illeciti mediante il blocco della risoluzione DNS dei nomi di dominio, e il blocco all'instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP.
  2. Con il provvedimento di cui al comma 1, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ordina anche il blocco futuro di ogni altro nome di dominio, sotto dominio o di ogni altro indirizzo IP che, attraverso qualsiasi variazione del nome o della semplice declinazione o estensione (cd. Top Level Domain), consenta l'accesso ai medesimi contenuti abusivamente diffusi ai sensi del citato comma 1 o a contenuti della stessa natura.
  3. Nei casi di gravità e urgenza, che riguardino la messa a disposizione di contenuti in diretta o assimilabili, con provvedimento cautelare abbreviato, adottato inaudita altera parte, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ordina ai prestatori di servizi, compresi i prestatori di servizi di accesso alla rete, di disabilitare l'accesso ai contenuti trasmessi abusivamente mediante blocco dei nomi a dominio e degli indirizzi IP ai sensi dei commi 1 e 2. Il provvedimento è adottato a seguito della richiesta da parte del titolare dei diritti o dei suoi aventi causa, ai sensi del comma 4. In caso di eventi in diretta o assimilabili, il provvedimento è adottato, notificato ed eseguito prima della diretta o al più tardi nel corso della medesima e, per gli eventi assimilabili, prima della loro prima trasmissione o al più tardi nel corso della medesima. L'Autorità per le garanzie nelle Pag. 7comunicazioni, con proprio regolamento, disciplina il procedimento cautelare abbreviato di cui al presente comma, assicurando strumenti effettivi di reclamo al soggetto cui il provvedimento è destinato.
  4. Il titolare dei diritti o i suoi aventi causa, al fine di impedire la fruizione illegale dei contenuti da parte degli utilizzatori finali, presentano all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni la richiesta di immediato blocco della risoluzione DNS dei nomi di dominio e blocco dell'instradamento del traffico di rete agli indirizzi IP, anche congiuntamente. Il titolare dei diritti o i suoi aventi causa devono allegare alla richiesta la relativa documentazione, che può consistere in una lista dei nomi di dominio e degli indirizzi IP attraverso i quali vengono resi disponibili i contenuti diffusi abusivamente. Tale lista può essere aggiornata periodicamente da parte del titolare dei diritti o dei suoi aventi causa e comunicata direttamente da parte di questi ultimi ai soggetti destinatari del provvedimento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che devono provvedere immediatamente alla relativa rimozione o disabilitazione.
  5. Il provvedimento di disabilitazione di cui al comma 1 deve essere notificato immediatamente dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai prestatori di servizi di accesso alla rete, ai titolari dei diritti o ai loro aventi causa richiedenti il provvedimento medesimo, ai motori di ricerca e ai fornitori di servizi della società dell'informazione coinvolti a qualsiasi titolo nell'accessibilità al sito web o ai servizi illegali, nonché alla European Union Internet Referral Unit dell'Europol. Il prestatore di servizi di accesso alla rete, il motore di ricerca e i fornitori di servizi della società dell'informazione coinvolti a qualsiasi titolo nell'accessibilità al sito web o ai servizi illegali eseguono senza alcun indugio e in tempo reale il provvedimento dell'Autorità disabilitando la risoluzione DNS dei nomi di dominio e l'instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP, anche congiuntamente, indicati nella lista di cui al comma 4 o comunque adottando le misure tecnologiche e organizzative necessarie a rendere non fruibili i contenuti trasmessi abusivamente da parte degli utilizzatori finali.
  6. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni trasmette alla procura della Repubblica presso il tribunale di Roma l'elenco dei provvedimenti di disabilitazione adottati ai sensi del presente articolo, con l'indicazione dei prestatori e degli altri soggetti a cui tali provvedimenti sono stati notificati. I destinatari dei provvedimenti informano senza indugio la medesima procura della Repubblica di tutte le attività svolte in adempimento dei predetti provvedimenti e comunicano ogni dato o informazione nella loro disponibilità che possa consentire l'identificazione dei fornitori abusivi.

Art. 3.

(Misure per il contrasto della pirateria cinematografica, audiovisiva o editoriale)

  1. Al comma 1 dell'articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

   «h-bis) abusivamente esegue la fissazione, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale, con le modalità stabilite dal comma 1 dell'articolo 85-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita».

Art. 4.
(Campagne di comunicazione e sensibilizzazione)

  1. All'articolo 27, comma 1, lettera h), della legge 14 novembre 2016, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole; «in accordo e in collaborazione con», sono aggiunte le seguenti: «la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per l'informazione e l'editoria,»;

   b) dopo le parole: «Ministero del lavoro e delle politiche sociali» sono aggiunte Pag. 8le seguenti: «, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni»;

   c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nell'ambito delle iniziative di cui alla presente lettera, sono organizzate altresì campagne di comunicazione e sensibilizzazione del pubblico, anche quale parte dei programmi scolastici e dell'educazione alla cittadinanza digitale, sul valore della proprietà intellettuale e per contrastare l'abusivismo, la diffusione illecita e la contraffazione di contenuti tutelati dal diritto d'autore.».

Art. 5.
(Richiesta di informazioni agli istituti di credito, ai fornitori di servizi di pagamento e alle società che emettono carte di credito per la repressione delle attività illecite a fini di lucro sulle reti di comunicazione elettronica)

  1. Dopo il comma 2 dell'articolo 171-sexies della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:

   «2-bis. L'autorità giudiziaria può disporre il sequestro preventivo e la confisca dei proventi realizzati in conseguenza della commissione degli illeciti di cui agli articoli 171, 171-bis, 171-ter e 171-quater. Al fine di individuare i proventi dell'illecito l'autorità giudiziaria può delegare le autorità competenti a richiedere, ai sensi dell'articolo 56 del codice di procedura penale, agli istituti di credito, ai fornitori di servizi di pagamento e alle società che emettono e distribuiscono carte di credito, anche se soggetti esteri, le informazioni necessarie a individuare i titolari dei siti internet coinvolti».

Art. 6.
(Sanzioni penali e responsabilità amministrativa degli enti)

  1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque omette o ritarda di dare esecuzione al provvedimento di disabilitazione di cui all'articolo 2 o di ottemperare agli obblighi di cui al medesimo articolo 2 è punito con la reclusione da tre mesi a un anno, in deroga all'articolo 650 del codice penale. Si applicano le disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e, con riferimento alle sanzioni, quelle previste dall'articolo 25-novies del medesimo decreto legislativo.

Art. 7.
(Regolamento)

  1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni provvede, nel rispetto delle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, a modificare il regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica, di cui alla delibera della medesima Autorità n. 680/13/CONS del 12 dicembre 2013, e successive modificazioni, al fine di adeguarlo alle disposizioni di cui alla presente legge.

Art. 8.
(Disposizioni finanziarie)

  1. Al fine di assicurare la copertura dei costi amministrativi e finanziari aggiuntivi sostenuti per l'esercizio delle funzioni di vigilanza, di composizione delle controversie e sanzionatorie attribuite dalla presente legge all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, l'entità delle contribuzioni, di cui all'articolo 1, comma 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nel limite massimo dell'1 per mille, è incrementata per un ammontare complessivo pari a 1 milione di euro. L'Autorità, sentiti gli operatori e le imprese, con propria deliberazione, adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, stabilisce il perimetro, i termini, l'entità e le modalità di versamento di detto contributo.
  2. Le ulteriori amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ad eccezione di quanto previsto dal comma 1.