CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 5 maggio 2022
790.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano. C. 306 Meloni e C. 2599 Carfagna.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

  Sopprimerlo.
*1.12. Magi, Costa.
*1.16. Bazoli, Verini, Bordo, Zan, Morani, Vazio, Miceli.
*1.1. Termini, Sarli, Siragusa, Fratoianni, Elisa Tripodi.
*1.11. Conte, De Lorenzo, Timbro.
*1.15. Annibali, Vitiello.
*1.17. Saitta, Ascari, Bonafede, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Salafia, Sarti, Scutellà, Elisa Tripodi, Corneli.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche al comma 6 dell'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40)

  1. Al comma 6 dell'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, dopo le parole: «in qualsiasi forma» sono aggiunte le seguenti: «, a fini di lucro,».
1.18. Scutellà.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche al comma 6 dell'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40)

  1. Al comma 6 dell'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, dopo le parole: «surrogazione di maternità», sono aggiunte le seguenti: «a fini di lucro.»
1.19. Scutellà.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche al comma 6 dell'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40)

  1. Al comma 6 dell'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, le parole: «da 600.000 a un milione di euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 200.000 a 600.000 euro».
1.29. Scutellà.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche al comma 6 dell'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40)

  1. Al comma 6 dell'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, le parole: «da 600.000 a un milione di euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 300.000 a 700.000 euro».
1.21. Scutellà.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche al comma 6 dell'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40)

  1. Al comma 6 dell'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, le parole: Pag. 27«da 600.000 a un milione di euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 400.000 a 800.000 euro.»
1.20. Scutellà.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. Al comma 6 dell'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il reato di surrogazione di maternità è perseguibile anche quando è commesso in territorio estero da un cittadino italiano».
1.3. Colletti, Leda Volpi.

  Sostituire il comma 1, con il seguente:

  1. Al comma 6 dell'articolo 12 della legge 12 febbraio 2004, n. 40, le parole: «o la surrogazione di maternità» sono soppresse.

  Conseguentemente:

   a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  2. Dopo l'articolo 600-quinquies del codice penale è inserito il seguente:

   «Art. 600-quinquies.1 (Surrogazione di maternità) – Chiunque, in qualsiasi forma, commissiona, realizza, organizza o pubblicizza, la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da 600.000 a 2 milioni di euro.
   Il reato di surrogazione di maternità previsto al primo comma è perseguito anche se il fatto è commesso, in tutto o in parte, all'estero ai sensi dell'articolo 604 del codice penale.
   Il pubblico ministero invia la formulazione dell'imputazione ai sensi dell'articolo 405 del codice di procedura penale al presidente del competente tribunale per i minorenni per ogni valutazione di competenza anche al fine della adottabilità del nato da maternità surrogata.
   Il pubblico ufficiale che annoti nei registri dello stato civile il nato da maternità surrogata è punito ai sensi dell'articolo 567, secondo comma, del codice penale»;

   b) al titolo, dopo le parole: Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, aggiungere le seguenti: e al codice penale.
1.10. Turri, Tateo, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tomasi, Alessandro Pagano.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Il comma 6 dell'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, è sostituito dai seguenti:

   «6. Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, commissiona, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da 600.000 a due milioni di euro.
   6-bis. Il pubblico ministero invia la formulazione dell'imputazione ai sensi dell'articolo 405 del codice di procedura penale al Presidente del competente Tribunale per i Minorenni per ogni valutazione di competenza al fine della adottabilità del nato da maternità surrogata.
   6-ter. Il pubblico ufficiale che annoti nei registri dello stato civile il nato da maternità surrogata è punito ai sensi dell'articolo 567, secondo comma, del codice penale.»
1.5. Tateo, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tomasi, Alessandro Pagano.

  Al comma 1, sostituire le parole: Le pene stabilite dal presente comma si applicano anche se il fatto è commesso all'estero con le seguenti: Le pene stabilite dal presente comma si applicano ai casi di gravidanza realizzata in Italia non con la pratica della gravidanza solidale e altruistica, ma a fini commerciali.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  2. Con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero della Pag. 28giustizia e con il Ministero dell'interno, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di tutte le fasi della procedura della gravidanza solidale e altruistica nel rispetto degli standard internazionali in materia di diritti umani.
1.2. Termini, Sarli, Siragusa, Fratoianni, Elisa Tripodi.

  Al comma 1, sostituire le parole: Le pene stabilite dal presente comma si applicano anche se il fatto è commesso all'estero con le seguenti: Le pene stabilite dal presente comma non si applicano ai casi di gravidanza per altri solidale e altruistica realizzata in Italia.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto alla disciplina della gravidanza solidale e altruistica, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) disciplina dell'accordo di gravidanza solidale e altruistica quale accordo fra soggetti privati in forza del quale la gestante si impegna a ospitare nel proprio utero un embrione ottenuto attraverso le tecniche di fecondazione in vitro e senza l'utilizzo dei propri gameti, a favorirne lo sviluppo fino alla fine della gravidanza e a partorire ed esprimere il consenso al riconoscimento dei diritti genitoriali sul nascituro in favore del genitore singolo o della coppia; in tale ambito, prevedere che siano poste a carico del genitore singolo o della coppia le spese sanitarie dirette e indirette sostenute dalla gestante a causa della gestazione fino a sei mesi successivi al parto;

   b) individuazione dei requisiti per l'accesso alla gravidanza solidale e altruistica, prevedendo in particolare che esso sia consentito, a seguito di una valutazione medica, a persone singole o in coppia, coniugate, conviventi o unite civilmente, che non possano condurre una gravidanza o portarla a termine per ragioni medico-fisiologiche o per situazioni personali oggettivamente valutabili;

   c) disciplina dei requisiti della gestante, prevedendo che essa abbia almeno un figlio proprio vivente, introducendo un limite di gravidanze solidali e altruistiche per altri che possono essere intraprese e prevedendo che il reddito della gestante non sia inferiore a una determinata soglia;

   d) disciplina dello status dei nati, prevedendo che essi hanno lo stato di figli legittimi o di figli riconosciuti del genitore singolo o della coppia che ha stipulato l'accordo di gravidanza solidale e altruistica.
1.14. Magi.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La pena non si applica qualora possa pregiudicare il preminente interesse del minore.
1.13. Magi, Costa.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9.
1.23. Scutellà.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  2. Dopo il comma 1 dell'articolo 8 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Ai figli nati a seguito di interventi di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, realizzati anche all'estero, anche nelle ipotesi in cui la coppia vi abbia fatto ricorso in quanto portatrice di malattie genetiche trasmissibili, ovvero nei casi di diagnosi di una patologia derivante da forme di sterilità o infertilità assolute ed irreversibili, è riconosciuto il diritto ad accedere alle informazioni che riguardano la propria origine e l'identità dei propri genitori biologici. Si applicano le Pag. 29disposizioni dell'articolo 28, commi 5 e 6, della legge 4 maggio 1983, n. 184.»
1.26. Ciprini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  2. Al comma 6 dell'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, dopo le parole: «Chiunque, in qualsiasi forma, realizza,» sono aggiunte le seguenti: «commissiona,».
1.6. Turri, Tateo, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tomasi, Alessandro Pagano.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  2. Al comma 6 dell'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, le parole: «è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da 600.000 a due milioni di euro»
1.7. Tateo, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tomasi, Alessandro Pagano.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  2. Dopo il comma 6 dell'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, è aggiunto il seguente:

   «6-bis. Il pubblico ministero invia la formulazione dell'imputazione ai sensi dell'articolo 405 del codice di procedura penale al Presidente del competente Tribunale per i Minorenni per ogni valutazione di competenza al fine della adottabilità del nato da maternità surrogata.»
1.8. Tateo, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tomasi, Alessandro Pagano.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  2. Dopo il comma 6 dell'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, è aggiunto, il seguente:

   «6-bis. In ogni caso, la violazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti non preclude la possibilità di accedere alle procedure di adozione, ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184».
1.25. Scutellà.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  2. Dopo il comma 6 dell'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, è aggiunto, il seguente:

   «6-bis. In ogni caso, la violazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti non preclude la possibilità di ottenere l'affidamento, a norma della legge 4 maggio 1983, n. 184».
1.24. Scutellà.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  2. Dopo il comma 6 dell'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, è aggiunto il seguente:

   «6-bis. Il pubblico ufficiale che annoti nei registri dello stato civile il nato da maternità surrogata è punito ai sensi dell'articolo 567, secondo comma, del codice penale.»
1.9. Tateo, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tomasi, Alessandro Pagano.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  2. Dopo il comma 6 dell'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, è aggiunto il seguente:

   «6-bis. Le condotte di cui al comma 6 non precludono, in ogni caso, la trascrizione di cui all'articolo 12-bis

Pag. 30

  Conseguentemente, dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. Dopo l'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, è aggiunto il seguente:

«Art. 12-bis.
(Disposizione volta alla tutela del minore nato all'estero)

   1. È consentita la trascrizione dell'atto di nascita formato in Italia, o all'estero, del minore nato a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, inclusa la maternità surrogata praticata all'estero, nei Paesi nei quali queste sono consentite dall'ordinamento. Se l'atto di nascita già trascritto contiene l'indicazione di una sola delle parti è sempre consentita la rettifica con l'indicazione dell'altro genitore.»
1.27. Elisa Tripodi, Corneli, Sarli, Termini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  2. Dopo il comma 6 dell'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, è aggiunto il seguente:

   «6-bis. Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 della presente legge».
1.22. Scutellà.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  2. Resta fermo, in questi casi, lo stato giuridico dei nati a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita come disciplinato dagli articoli 8 e 9 della legge 19 febbraio 2004, n. 40.
1.30. Termini.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 2.
(Disposizioni volte a tutelare il minore nato in uno Stato estero)

  1. I certificati di nascita di bambini nati in qualsiasi Stato estero sono trascritti integralmente nell'anagrafe civile italiana.
  2. I nati all'estero mantengono lo stato di figli legittimi del genitore o dei genitori indicati nell'atto di nascita.
  3. Il genitore che abbia fatto ricorso a tecniche di riproduzione medicalmente assistita e che alla data di entrata in vigore della presente legge risulti aver contratto matrimonio all'estero con persona dello stesso sesso o essere unito civilmente in Italia può dichiarare all'ufficiale di stato civile che il coniuge o il partner è l'altro genitore del figlio, qualora il matrimonio o l'unione civile fosse già stato celebrato al momento del concepimento del figlio.
  4. Il figlio della persona celibe o nubile, in coppia con altra persona dello stesso sesso, concepito con il ricorso a tecniche di riproduzione medicalmente assistita, può essere riconosciuto dal partner del genitore biologico.».
1.01. Termini, Sarli, Siragusa, Fratoianni, Elisa Tripodi.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 2.

  1. Al comma 2 dell'articolo 13 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, le parole: «ad essa collegate volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell'embrione stesso, e qualora non siano disponibili metodologie alternative» sono soppresse.
1.02. Colletti.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 2.

  1. Al comma 1 dell'articolo 14 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, le parole: «la crioconservazione e» sono soppresse.
1.03. Colletti.

(Inammissibile)

Pag. 31

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 2.

  1. Dopo l'articolo 14 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, è aggiunto il seguente:

«Art. 14-bis.
(Elenco delle malattie su cui effettuare la diagnosi genetica preimpianto)

   1. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della salute, con proprio decreto, definisce l'elenco delle malattie su cui effettuare la diagnosi genetica preimpianto e provvede ad aggiornarlo ogni 12 mesi».
1.04. Colletti.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 2.

  1. Dopo l'articolo 14 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, è aggiunto il seguente:

«Art. 14-bis.
(Uniformità a livello nazionale di regolamentazione, tariffe, accesso e procedure della procreazione medicalmente assistita)

   1. Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della salute, con l'ausilio della Commissione nazionale per l'aggiornamento dei LEA e la promozione dell'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, con proprio decreto, provvede a regolamentare uniformemente, sull'intero territorio nazionale:

   a) l'integrazione nei LEA delle indagini preimpianto;

   b) l'inserimento nel nomenclatore tariffario dei rimborsi per i donatori di gameti al pari di tutti i Paesi UE;

   c) una congrua tariffazione per ogni singola prestazione.».
1.05. Leda Volpi, Colletti.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 2.

  1. Dopo il comma 1 dell'articolo 8 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Al fine di garantire la tutela dell'interesse del minore, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, in ogni caso, anche nei confronti dei nati a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita praticata al di fuori delle condizioni e in assenza dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5 della presente legge».
1.06. Magi.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 2.

  1. Dopo l'articolo 8 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, è aggiunto il seguente:

«Art. 8-bis.
(Disposizione volta alla tutela del minore nato all'estero)

   1. È consentita la trascrizione dell'atto di nascita formato in Italia, o all'estero, del minore nato a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, inclusa la maternità surrogata praticata all'estero, nei Paesi nei quali queste sono consentite dall'ordinamento. Se l'atto di nascita già trascritto contiene l'indicazione di una sola delle parti è sempre consentita la rettifica con l'indicazione dell'altro genitore.».
1.08. Elisa Tripodi, Corneli, Sarli, Termini.

Pag. 32

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 2.

  1. Dopo l'articolo 8 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, è aggiunto il seguente:

«Art. 8-bis.
(Disposizioni concernenti la tutela del nato per le coppie dello stesso sesso)

   1. I nati a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo e della maternità surrogata, praticate all'estero, nei Paesi nei quali queste siano consentite dai rispettivi ordinamenti, acquistano lo stato di figlio riconosciuto dalla coppia coniugata all'estero o unita civilmente ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76. Al fine del riconoscimento, i genitori congiuntamente, o anche solo il genitore d'intenzione, devono esprimere il consenso informato nelle forme previste dall'articolo 6 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, e devono richiedere, al tribunale per i minorenni competente, che sia disposta la procedura di riconoscimento dello stato di figlio della coppia, secondo quanto previsto dai commi da 2 a 7 del presente articolo.
   2. La richiesta di riconoscimento dello stato di figlio della coppia è effettuata da entrambi i genitori congiuntamente o anche solo dal genitore d'intenzione e deve essere presentata entro tre mesi dalla nascita, ovvero entro dodici mesi nel caso di minori nati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
   3. Sulla richiesta di riconoscimento dello stato di figlio della coppia da parte dei soggetti di cui al comma 2, il tribunale si pronuncia con assoluta urgenza, non oltre trenta giorni dalla presentazione della stessa, dopo aver accertato la corrispondenza al superiore interesse del minore e aver sentito il pubblico ministero e i componenti della coppia che ne hanno voluto la nascita e senza altra formalità di procedura, con sentenza in camera di consiglio, che decide in merito alla richiesta di fare luogo al riconoscimento dello stato di figlio della coppia.
   4. Avverso la sentenza di cui al comma 3, entro trenta giorni dalla notifica, può essere proposta impugnazione davanti alla sezione per i minorenni della Corte d'appello da parte del pubblico ministero e dalla coppia. La Corte d'appello, sentite le parti ed esperito ogni accertamento ritenuto opportuno, pronuncia sentenza. La sentenza è notificata d'ufficio alle parti per esteso.
   5. L'udienza di discussione dell'appello è fissata entro sessanta giorni dal deposito dei rispettivi atti introduttivi.
   6. La sentenza sul riconoscimento dello stato di figlio della coppia, divenuta definitiva, è immediatamente trascritta su apposito registro conservato presso la cancelleria del tribunale stesso e comunicata all'ufficiale dello stato civile che la annota a margine dell'atto di nascita dell'adottato. A questo effetto, il cancelliere del giudice dell'impugnazione dà immediata comunicazione della definitività della sentenza al cancelliere del tribunale per i minorenni.
   7. Gli effetti dell'adozione si producono dal momento della definitività della sentenza».
1.09. Elisa Tripodi, Corneli, Sarli, Termini.