CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 3 maggio 2022
788.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 21 aprile 2011, n. 62, in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori. (C. 2298 Siani, C. 1780 Cirielli e C. 3129 Bellucci).

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

  Sostituire il comma 1 con il seguente: 1. All'articolo 275, comma 4, del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza» sono sostituite dalle seguenti: «salvo, in presenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza che impongono la custodia cautelare, la possibilità di disporla o mantenerla esclusivamente presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri.»;

   b) al secondo periodo, dopo le parole: «quando imputato sia» sono inserite le seguenti: «l'unico genitore di persona con disabilità avente connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con lui convivente, ovvero nei casi in cui l'altro genitore sia assolutamente impossibilitato a dare assistenza al figlio, e non vi siano parenti entro il quarto grado di accertata idoneità, o sia».
*1.7. (nuova formulazione) Potenti, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi, Turri.
*1.16. (nuova formulazione) Giannone, Zanettin, Cassinelli, Siracusano, Cristina.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. L'articolo 285-bis del codice di procedura penale è abrogato.
**1.3. (nuova formulazione) Ascari, Ferraresi.
**1.12. (nuova formulazione) Annibali
**1.13. (nuova formulazione) Bazoli.
**1.9. (nuova formulazione) Paolini, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Tateo, Tomasi, Turri.

  Al comma 3, capoverso 1-quater, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguiti parole: unitamente ad ogni indicazione volontariamente fornita dalla persona sottoposta alla misura in ordine alla loro eventuale sussistenza

  Conseguentemente:

   al medesimo capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: dell'arrestato con le seguenti: della persona sottoposta alla misura

   al capoverso 1-quinquies, sostituire le parole: dell'arrestato con le seguenti: della persona sottoposta alla misura
*1.4. (ulteriore nuova formulazione) Ascari, Ferraresi.
*1.10. (ulteriore nuova formulazione) Potenti, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi, Turri.

  Al comma 4, capoverso 4-quinquies, primo periodo, sostituire le parole: dell'ordine di esecuzione con le seguenti: della pena
1.5. (nuova formulazione) Ascari, Ferraresi.

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ART. 2.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Modifiche al codice penale)

  1. All'articolo 146 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo comma, numero 2), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o ad anni tre, qualora portatore di disabilità avente connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se deve avere luogo nei confronti di padre della medesima prole, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole e non vi siano parenti entro il quarto grado di accertata idoneità»;

   b) al secondo comma, le parole «se la madre è dichiarata decaduta» sono sostituite dalle seguenti: «se il condannato è dichiarato decaduto».

  2. All'articolo 147 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo comma, numero 3), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero di padre della medesima prole, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole e non vi siano parenti entro il quarto grado di accertata idoneità;»

   b) al terzo comma le parole: «il provvedimento è revocato, qualora la madre sia dichiarata decaduta» sono sostituite dalle seguenti: «il differimento non è concesso o, se concesso, è revocato, qualora il condannato sia dichiarato decaduto» e le parole: «alla madre» sono sostituite dalle seguenti: «al genitore condannato».
*2.1. (nuova formulazione) Ascari, Ferraresi
*2.6. (nuova formulazione) Potenti, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi, Turri.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifiche dell'ordinamento penitenziario)

  1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 47-ter al comma 1-bis è premesso il seguente: «1.2. Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del comma 1, la detenzione domiciliare può essere negata, e la persona sarà ristretta in un istituto a custodia attenuata per detenute madri, solo quando sussista il concreto pericolo della commissione di ulteriori delitti»;

   b) al comma 1 dell'articolo 47-quinquies le parole: «se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti e» sono soppresse, e dopo le parole: «assistenza o accoglienza» sono aggiunte le seguenti: «ovvero, quando sussista il concreto pericolo della commissione di ulteriori delitti, in un istituto a custodia attenuata per detenute madri».
**2.02. (nuova formulazione) Bazoli.
**2.03. (nuova formulazione) Annibali.

ART. 3.

  Al comma 1, capoverso 2, aggiungere infine il seguente periodo: A tal fine i comuni riconvertono e utilizzano prioritariamente immobili di proprietà comunale purché idonei, utilizzando i fondi disponibili
3.14. (nuova formulazione) Spena, Marrocco, Zanettin, Cristina, Pittalis, Ferraioli.