CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 27 aprile 2022
785.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

DL 24/2022: Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza. C. 3533 Governo.

PARERE APPROVATO

  La XI Commissione,

   esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 3533, di conversione del decreto-legge n. 24 del 2022, recante Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza;

   considerato che l'articolo 2, comma 1, dispone l'istituzione di un'Unità temporanea per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia, che si avvale di una parte del personale della Struttura di supporto alle attività del Commissario straordinario, nonché di personale in servizio presso il Ministero della salute;

   rilevato che il comma 3 del medesimo articolo 2, allo scopo di rafforzare l'efficienza operativa delle strutture per garantire le azioni di supporto nel contrasto alle pandemie in favore dei sistemi sanitari regionali, autorizza il Ministero della salute ad assumere, a decorrere dal 1° ottobre 2022, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, un contingente di personale composto di tre dirigenti di seconda fascia, tre dirigenti sanitari, cinquanta unità di personale non dirigenziale appartenenti all'area III;

   tenuto conto che gli articoli 6 e 7 recano disposizioni volte al superamento graduale delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza del permanere di alcune esigenze di contrasto alla diffusione del contagio, prevedendo la graduale eliminazione, rispettivamente, del green pass base (articolo 6) e di quello rafforzato (articolo 7) per l'accesso alle attività e ai servizi per i quali era stato richiesto nel perdurare dello stato di emergenza;

   considerato che l'articolo 10 reca, ai commi 1 e 2, proroghe di disposizioni legislative adottate in fase emergenziale, rispettivamente, al 30 giugno 2022 e al 31 dicembre 2022, in considerazione del perdurare delle criticità di natura sanitaria;

   preso atto che, tra le disposizioni prorogate, non sono comprese quelle di cui all'articolo 26 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, riguardanti, in particolare, l'equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero per i lavoratori pubblici e privati cosiddetti fragili, impossibilitati a prestare la propria attività lavorativa in modalità agile (comma 2) e il diritto dei medesimi lavoratori di svolgere di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto (comma 2-bis);

   considerato che il Governo, in risposta ad una specifica interrogazione a risposta immediata in Commissione (Segneri 5-07799) ha indicato nella mancanza di copertura finanziaria il motivo della mancata previsione della proroga delle disposizioniPag. 208 in favore dei lavoratori cosiddetti fragili,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:

   si valuti l'opportunità di introdurre una proroga delle disposizioni di cui di cui all'articolo 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, stanziando quindi le necessarie risorse, allo scopo di consentire ai lavoratori cosiddetti fragili di esercitare la propria attività in condizioni di sicurezza, pur nel perdurare delle criticità sanitarie.

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ALLEGATO 2

Disposizioni per la promozione al lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura. Nuovo testo unificato C. 2049 Spena e abb.

PARERE APPROVATO

  La XI Commissione,

   esaminato, per quanto di competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 2049 Spena e abbinate, recante disposizioni per la promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura, come risultante dagli emendamenti approvati;

   considerato che il provvedimento è volto, come previsto dall'articolo 1, a promuovere il lavoro femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura mediante interventi che garantiscano la valorizzazione delle competenze, delle esperienze e delle professionalità delle donne per lo sviluppo ambientalmente e socialmente sostenibile, il diritto alla maternità, la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, i servizi di assistenza, la continuità della formazione, l'accesso al credito, alla terra e alle acque, nonché la rappresentanza di entrambi i sessi negli organismi decisionali e nelle cariche direttive del settore;

   apprezzata, all'articolo 2, la previsione di un Piano nazionale di interventi, con cadenza triennale, finalizzato alla promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura;

   rilevato che l'articolo 3 prevede l'istituzione, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale – Direzione generale dello sviluppo rurale, dell'ufficio dirigenziale non generale per l'imprenditoria e il lavoro femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura, a cui sono attribuite le funzioni già esercitate dal soppresso Osservatorio nazionale per l'imprenditoria ed il lavoro femminile in agricoltura (ONILFA) nonché ulteriori funzioni di monitoraggio, studio e proposta in materia;

   tenuto conto che l'articolo 4, modificando la normativa vigente, estende l'ambito dei finanziamenti e degli incentivi previsti dal decreto legislativo n. 185 del 2000 (Incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego) alla promozione delle iniziative di particolare rilevanza per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile e dispone l'istituzione del Fondo per promuovere l'aggregazione dell'imprenditoria femminile agricola, destinato alla realizzazione di iniziative e di percorsi di aggregazione imprenditoriale femminile agricola;

   apprezzate le disposizioni, recate dall'articolo 5, volte ad assicurare, in sede di rinnovo delle cariche, la presenza femminile negli organi di amministrazione e di controllo degli enti strumentali agricoli e delle società non quotate controllate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali operanti nel settore agricolo;

   osservato che l'articolo 7 riconosce al familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nell'impresa ittica la qualifica di coadiuvante dell'impresa di pesca e acquacoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 230-bis del codice civile, salvo che sia configurabile un diverso rapporto;

   rilevato che occorre valorizzare adeguatamente il ruolo della donna nel mondo del lavoro, specialmente in quello dell'impresa, accelerando al contempo le procedure necessarie ad un riconoscimento formalePag. 210 dell'impresa femminile al fine di garantire a quest'ultime la possibilità di partecipare ed accedere alle diverse forme di tutela e incentivazione economico-fiscale che il Governo metterà in campo nel prossimo futuro,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:

   per quanto esplicitato nell'ultimo capoverso della premessa, abbia cura la Commissione di merito di verificare se occorrano – in relazione ai settori oggetto dell'iniziativa legislativa e tenuto conto dell'importante riflesso sul piano della sostenibilità ambientale e della resilienza – ulteriori misure finalizzate a realizzare gli obiettivi esplicitati dall'articolo 52 del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, nonché verificare la necessità di aggiornare i parametri dell'articolo 53 del citato Codice al fine di ridurli al 51 per cento di partecipazione delle donne nelle imprese.

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ALLEGATO 3

Disciplina dell'ippicoltura e delega al Governo per l'adozione di disposizioni volte allo sviluppo del settore. Nuovo testo C. 2531 Gadda.

PARERE APPROVATO

  La XI Commissione,

   esaminato, per quanto di competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 2531 Gadda, recante Disciplina dell'ippicoltura e delega al Governo per l'adozione di disposizioni volte allo sviluppo del settore, come risultante al termine dell'esame delle proposte emendative;

   tenuto conto che la frammentazione e la disomogeneità delle norme, soprattutto in materia fiscale, previdenziale e amministrativa, hanno influito negativamente sul comparto dell'allevamento degli equidi, su cui incide anche la normativa europea, soprattutto attraverso norme in materia veterinaria, zootecnica, di controllo e di partecipazione ai concorsi ippici;

   considerato che l'articolo 1 reca disposizioni per la disciplina delle attività di ippicoltura, svolte in forma individuale o associata, applicabili a tutti gli equidi, destinati alla produzione di alimenti per il consumo umano (DPA) e non destinati alla produzione di alimenti (NON DPA);

   rilevato che il comma 5 del medesimo articolo 1 dispone l'applicazione alle attività di ippicoltura delle disposizioni fiscali e previdenziali vigenti previste per il settore agricolo e che, sulla base del comma 7, si considerano lavoratori agricoli dipendenti gli operai assunti a tempo indeterminato o determinato dalle imprese che esercitano le attività di ippicoltura e quelle ad essa connesse, agli effetti della normativa in materia di previdenza e assistenza sociale, compresa quella relativa all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 4

7-00635 Viscomi: Verifica dell'efficacia degli interventi di politica attiva del lavoro e definizione degli obiettivi generali in materia per le amministrazioni pubbliche.

RISOLUZIONE APPROVATA

   La XI Commissione

   premesso che:

    viviamo un tempo di grandi transizioni, segnate dall'innovazione digitale, dalla emergenza ecologica, dal recupero circolare delle nostre economie. L'innovazione tecnica e tecnologica, i cui cicli di sviluppo appaiono ormai caratterizzati da una inusuale accelerazione ed i cui effetti hanno assunto ormai una peculiare capacità espansiva nella quotidianità della vita individuale e collettiva, impongono un più preciso e continuo adeguamento delle competenze professionali ai mutevoli contesti organizzativi e produttivi;

    in questa prospettiva trova ragione e senso il rafforzamento del sistema delle politiche attive del lavoro e il progressivo affinamento della relativa considerazione non più soltanto a stregua di strumento idoneo al recupero lavorativo di chi, per varie ragioni, si trova a vivere all'esterno o ai margini del sistema produttivo, ma ora anche, e forse soprattutto, come strumento funzionale a sostenere il processo continuo di riorganizzazione organizzativa e produttiva e quindi di sostegno alle imprese e di rafforzamento della relativa capacità competitiva. Non è privo di significato lo stanziamento, fra risorse nazionali e fondi comunitari del PNRR, di circa 7,2 miliardi di euro per le politiche attive del lavoro;

    è proprio questa notevole quantità di risorse a richiedere, anzi, ad imporre, una più attenta considerazione e una più pertinente valutazione degli effetti derivanti dalla relativa spendita di risorse pubbliche. È necessario, in altri e più diretti termini, che le politiche attive del lavoro – con riferimento sia ai LEP, che al programma GOL, al Fondo nuove competenze ed al Programma Sistema Duale – siano progettate e realizzate utilmente utilizzando indicatori di Valore Pubblico, così introiettando in modo proattivo modelli evolutivi dei settori economici al fine di renderli un elemento chiave e determinante nella costruzione del benessere e dello sviluppo dei lavoratori e del sistema produttivo italiano;

    non si tratta certo di un mero auspicio, ma della consapevole assunzione nell'ambito anche del sistema delle politiche attive, di rilevanza strategica ma di pari complessità organizzativa e istituzionale, dell'approccio alla pianificazione e gestione della performance fatto proprio dalla recente introduzione del cosiddetto «PIAO – Piano integrato di attività ed organizzazione», che fa discendere l'organizzazione, l'acquisizione di competenze e lo sviluppo delle attività delle pubbliche amministrazioni, e in definitiva le stesse strategie degli enti interessati, dagli obiettivi di Valore Pubblico che devono conformarne la stessa azione istituzionale;

    a tale stregua, appare di importanza fondamentale riuscire ad individuare indicatori connessi con le finalità strategico-politiche dell'intervento, affiancati da misurazioni tecniche, da analisi della soddisfazione degli utilizzatori dei servizi e, ultimo, ma non meno importante, da valutazioni del rapporto tra costo e beneficio, dove il beneficio non è solo di tipo economico, ma è connesso, per fare un semplice esempio, con la riduzione delle diseguaglianze sociali o la parità di genere;

    questo significa orientare le attività in modo da generare Valore Pubblico nelle sue tre dimensioni fondamentali, alle quali Pag. 213si aggiungono, derivandone, riflessi e conseguenze sul piano organizzativo:

     a) la dimensione materiale, riconducibile anche agli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'agenda 2030 e al BES (ad esempio, con il numero di disoccupati, di NEET, il gender gap in termini occupazionali e salariali);

     b) la dimensione psicologica relativa al benessere (ad esempio, dalla serenità legata ad avere un lavoro che garantisce un reddito continuativo, o dall'autorealizzazione che deriva da un lavoro coerente con le proprie competenze);

     c) la dimensione della legittimazione del ruolo della pubblica amministrazione, volendo con ciò esprimere la possibilità che quest'ultima sia riconosciuta come interlocutore credibile dai soggetti interessati;

    gli obiettivi di Valore Pubblico che si vogliono ottenere devono inoltre costituire la guida anche in una prospettiva organizzativa, interna al sistema dalle politiche attive del lavoro, essendo del tutto evidente che il contesto valoriale espresso dalla cultura organizzativa ha carattere abilitante al fine di generare il benessere che la collettività attende, conforma le competenze professionali, definisce lo stile di leadership, configura la rete di attori che fanno parte del sistema. È banale anche dirlo – ma vale la pena ricordarlo – che avere l'obiettivo di collocare i disoccupati in un posto, qualunque esso sia, o avere l'obiettivo di facilitare l'accesso ad un lavoro di qualità, richiede competenze molto diverse;

    è dunque fondamentale che il sistema di politiche attive ed i singoli enti che lo compongono predispongano i propri strumenti di gestione, organizzazione, formazione e sviluppo e la rete di relazioni interne in modo coerente con gli obiettivi di Valore Pubblico, dal momento che ragionare in termini di impatto che si vuole generare permette di scegliere le iniziative più efficaci, quelle che producono il maggiore impatto per gli stakeholder individuati;

    in effetti, è proprio un approccio orientato al Valore Pubblico che consente di mettere in relazione il costo di uno strumento con il valore generato in termini di impatto (ad esempio, il beneficio economico per il lavoratore inserito nel mondo del lavoro, ma anche il risparmio di ammortizzatori sociali a carico della Pubblica Amministrazione, senza dimenticare i benefici psicologici e sociali derivanti dall'avere un lavoro). Misurare questo rapporto consente ai manager pubblici di allocare le risorse nel modo migliore, investendo sulle attività che hanno un'utilità marginale è elevata, cioè fino al punto in cui 1 euro investito genera un valore (non solo economico, ma anche sociale) maggiore di 1 euro;

    molte delle informazioni necessarie sono già disponibili grazie alle rilevazioni di dati e alle indagini condotte da ISTAT, ma spesso i dati sono poco tempestivi e vengono elaborati dai singoli enti, senza possibilità di condividerli, rendendo perciò impossibile effettuare analisi cross-settoriali che potrebbero invece dare informazioni preziose (si pensi, ad esempio, all'incrocio dei dati dell'Anagrafe con quelli delle Comunicazioni obbligatorie per conoscere gli effetti delle politiche sulle lavoratrici madre);

    ancorare la definizione delle strategie e la gestione delle attività a indicatori di Valore Pubblico consente di massimizzare l'utilità delle risorse in relazione ai bisogni degli stakeholder;

    tutto ciò premesso, e al fine di assicurare una risposta concreta, tempestiva ed efficace alle lavoratrici e ai lavoratori, provati economicamente e psicologicamente dalla crisi e una risposta efficace al sistema economico per favorire il volano dello sviluppo sostenibile,

impegna il Governo:

   a) a identificare indicatori di misurazione del Valore Pubblico che consentano di considerare le risorse investite e le politiche attuate, valutandone:

    1) l'impatto in termini di riqualificazione delle competenze delle lavoratrici e dei lavoratori;

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    2) l'incrocio della domanda ed offerta di lavoro che assicuri un lavoro di qualità, in linea con le competenze e le aspettative delle lavoratrici e dei lavoratori;

    3) il rapporto fra costi e benefici;

    4) gli impatti a livello macroeconomico e di benessere delle politiche attuate;

   b) a utilizzare indicatori di Valore Pubblico per monitorare in tempo reale l'efficacia degli interventi e attivare tempestivamente eventuali correttivi al fine di massimizzare i benefici che le risorse investite generano per il territorio;

   c) a utilizzare indicatori di Valore Pubblico per verificare gli equilibri tra il contributo profuso ed i payoff per ciascun attore della rete, anche al fine di rivedere i sistemi di rewarding;

   d) a utilizzare indicatori di Valore Pubblico per identificare best practices da mettere a sistema, ove possibile;

   e) a utilizzare indicatori di Valore Pubblico per definire le competenze necessarie, l'organizzazione e la rete di collaborazioni del sistema delle politiche attive del lavoro, con particolare riferimento ad ANPAL e ai CPI;

   f) ad adottare banche dati unificate per il sistema lavoro e l'accessibilità alle banche dati di altre Pubbliche Amministrazioni al fine di effettuare elaborazioni statistiche che consentano di misurare il Valore Pubblico generato dai diversi strumenti attivati, evidenziandone l'efficacia ed il rapporto tra costo e beneficio;

   g) ad utilizzare indicatori di Valore Pubblico per introiettare all'interno dei processi di definizione dei sistemi di reskilling e upskilling modelli di previsione dell'evoluzione del sistema economico;

   h) ad utilizzare i meccanismi, fino ad oggi rimasti inoperanti o parzialmente operanti, introdotti dall'articolo 5, comma 01, lettera a), e comma 1, del decreto legislativo n. 150 del 2009, con le modifiche apportate dal decreto legislativo n. 74 del 2017, che consentono al governo di indirizzare, anche attraverso apposite linee guida e con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, l'azione delle amministrazioni pubbliche nella direzione in una appropriato utilizzo di strumenti di misurazione del valore pubblico in una prospettiva multidimensionale, con la definizione di obiettivi generali nell'ambito dei quali le amministrazioni interessate imposteranno il proprio ciclo della performance;

   i) a garantire, in misura adeguata, le professionalità necessarie per l'effettivo svolgimento delle diverse attività prima richiamate, assicurando l'implementazione di processi di riqualificazione delle risorse umane presenti e agevolando al contempo l'ingresso di nuove competenze ed adeguate professionalità.
(8-00169) «Viscomi, Mura».