CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 21 aprile 2022
783.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

DL 21/2022: Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina. S. 2564 Governo.

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge S. 2564 di conversione del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina e rilevato che:

    il provvedimento appare prevalentemente riconducibile alle competenze esclusive statali in materia di sicurezza e tutela della concorrenza (articolo 117, secondo comma, lettere d) ed e) della Costituzione); con riferimento a singole disposizioni assumono poi rilievo la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente (articolo 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione), le competenze concorrenti in materia di istruzione, tutela della salute, protezione civile e produzione e distribuzione dell'energia (articolo 117, terzo comma della Costituzione) e la competenza residuale regionale in materia di agricoltura (articolo 117, quarto comma della Costituzione);

    a fronte di questo concorso di competenze il provvedimento prevede forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali; in particolare, il comma 2 dell'articolo 10 prevede il parere del presidente della regione Puglia ai fini dell'adozione del decreto del Ministro dello sviluppo economico chiamato a individuare processi di decarbonizzazione del ciclo produttivo nello stabilimento siderurgico di Taranto; la lettera c) del comma 1 dell'articolo 31 prevede poi l'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome ai fini del riparto tra le regioni e le province autonome del contributo per l'accesso da parte dei profughi provenienti dall'Ucraina alle prestazioni del servizio sanitario nazionale; con riferimento a tale ultima disposizione si valuti però l'opportunità di prevedere piuttosto la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, in quanto, come già segnalato in precedenti occasioni dalla Commissione, la Conferenza delle regioni e delle province autonome costituisce allo stato solo l'organismo di coordinamento degli esecutivi regionali, privo di apposita disciplina legislativa;

    al comma 2 dell'articolo 21 si potrebbe poi valutare l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali ai fini dell'adozione del decreto del Ministro delle politiche agricole chiamato a disciplinare l'uso del digestato equiparato in agricoltura; in particolare, si potrebbe valutare la previsione di un parere in sede di Conferenza Stato-regioni, alla luce del concorso, nella disposizione, della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente, che appare prevalente, e della competenza residuale regionale in materia di agricoltura;

    sul provvedimento sono stati auditi dalle Commissioni competenti in sede referente l'ANCI e la Conferenza delle regioni e delle province autonome; tra le altre cose, l'ANCI ha rilevato l'opportunità di destinare risorse aggiuntive per compensare l'aumento dei costi energetici dei comuni; di attivare fondi straordinari per i costi di presa in carico dei minori stranieri non accompagnati provenienti dall'Ucraina e per il rafforzamento dei servizi sociali dei comuni; di chiarire le modalità operative per l'accesso ai fondi per la compensazione per l'aumento dei prezzi di alcuni materiali da costruzione; la Conferenza delle regioni e delle provincePag. 161 autonome ha invece, tra le altre cose, proposto l'istituzione di una cabina di regia a livello nazionale per l'aggiornamento del piano energetico,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:

   provvedano le Commissioni di merito a tenere nella massima considerazione le proposte di modifica e integrazione del testo pervenute dai soggetti rappresentativi delle autonomie territoriali;

  e con le seguenti osservazioni:

   valutino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di:

    a) prevedere, all'articolo 21, comma 2, forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quali, ad esempio, il parere in sede di Conferenza Stato-regioni, ai fini dell'adozione del previsto decreto del Ministro delle politiche agricole;

    b) prevedere, all'articolo 31, comma 1, lettera c), la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni anziché in sede di Conferenza delle regioni e delle province autonome.

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ALLEGATO 2

DL 24/2022: Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza. C. 3533 Governo.

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 3533 di conversione del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza e rilevato che:

    il provvedimento appare principalmente riconducibile alle materie «ordinamento civile», «norme generali sull'istruzione» e «profilassi internazionale», attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere l), n) e q), della Costituzione; rilevano inoltre le materie «istruzione», «tutela della salute», «tutela e sicurezza del lavoro», attribuite alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione; in proposito, si ricorda anche che la sentenza n. 37 del 2021 della Corte costituzionale ha ricondotto alla materia «profilassi internazionale» le misure di contrasto dell'epidemia in corso;

    a fronte di questo intreccio di competenze, il provvedimento prevede, quale forma di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, la disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, capoverso articolo 10-bis; tale disposizione prevede che il Ministro della salute con propria ordinanza «di concerto con i Ministri competenti per materia o d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome» aggiorni linee guida e protocolli volti a regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali; al riguardo, si valuti l'opportunità di approfondire la formulazione della disposizione; in primo luogo, potrebbe risultare opportuno specificare meglio i casi in cui sarà richiesta l'intesa, facendo ad esempio riferimento agli aspetti di competenza degli enti territoriali; in secondo luogo occorrerebbe valutare se non prevedere che le ordinanze siano adottate previa intesa in sede di Conferenza unificata anziché d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome; come già segnalato dalla Commissione questioni regionali in precedenti occasioni, infatti, la Conferenza delle regioni e delle province autonome, pur richiamata anche in altre leggi, costituisce un organo di coordinamento degli esecutivi regionali privo di apposita disciplina legislativa,

  esprime:

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:

   valuti la Commissione di merito l'opportunità, per le ragioni esposte in premessa, di approfondire l'articolo 3, comma 1, capoverso articolo 10-bis, comma 1, lettera a), ad esempio prendendo in considerazione l'ipotesi di sostituire le parole: «o d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome» con le seguenti «e, per gli aspetti di competenza degli enti territoriali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».