CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 21 aprile 2022
783.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO
Pag. 127

ALLEGATO

Interventi per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS e le epidemie infettive aventi carattere di emergenza. C. 1972 D'Attis, C. 1788 Rizzo Nervo e C. 3464 Siani.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 5.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.

  1. Fermo restando quanto previsto dal Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e dalla legge 12 gennaio 2015, n. 2, è vietato ai datori di lavoro pubblici e privati lo svolgimento di indagini di ogni forma e specie volte ad accertare l'esistenza di uno stato di sieropositività all'HIV nei dipendenti o nei candidati in fase preselettiva o preassuntiva per l'instaurazione di un rapporto di lavoro.
  1-bis. Le tutele dell'articolo 4, comma 6, si estendono pertanto anche in caso di forme preselettive e preassuntive.
  1-ter. È fatto divieto ai datori di lavoro, o a chi ne fa le veci, di accedere ai dati sanitari del lavoratore tramite ogni forma e specie di strumento, nei limiti della normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela della privacy.
  2. Per la violazione delle disposizioni di cui al presente articolo si applicano le sanzioni previste dall'articolo 38 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
*5.4. (Nuova formulazione) Versace, Novelli, Bond, Bagnasco, Brambilla.
*5.6. (Nuova formulazione) Bologna.
*5.1. (Nuova formulazione) Rizzo Nervo, Carnevali, Siani, Lepri, De Filippo, Pini, Ianaro.
*5.2. (Nuova formulazione) Stumpo.
*5.3. (Nuova formulazione) Stumpo.

ART. 6.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Disposizioni finanziarie)

  1. Per il finanziamento delle misure previste dalla presente legge si provvede:

   a) per l'anno 2022, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 690, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

   b) con le risorse rinvenienti dalle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 2;

   c) con lo stanziamento di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2023. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
6.010. Il Relatore.

  Sostituire il titolo della proposta di legge con il seguente: Interventi per la prevenzione e la lotta contro l'HIV, l'AIDS, l'HPV Pag. 128e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale.
*Tit.1. (Nuova formulazione) Rizzo Nervo, Carnevali, Lepri, Siani, De Filippo, Pini, Ianaro.
*Tit.3. (Nuova formulazione) Stumpo.
*Tit.4. (Nuova formulazione) Bagnasco, Magi, Novelli, Versace, Bond, Brambilla.
*Tit.5. (Nuova formulazione) Bologna.