CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 21 aprile 2022
783.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-06130: Foti: Sulla carenza di servizi scolastici a Caorso, in provincia di Piacenza.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Onorevole Foti,

   nella fase di definizione degli organici del personale docente, dopo l'autorizzazione finanziaria del contingente, a livello nazionale, e la successiva ripartizione dei posti spettanti a ciascuna regione, l'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna ha proceduto all'assegnazione dei contingenti provinciali agli Uffici di ambito territoriale.
   Questi ultimi, a loro volta, hanno ripartito le dotazioni organiche assegnate in base alle situazioni dei singoli territori e alle esigenze rappresentate dai dirigenti scolastici, sempre nel rispetto dei contingenti di posti disponibili.
   Con specifico riferimento all'Ambito territoriale di Piacenza, rappresento che lo stesso, nella determinazione degli organici per l'anno scolastico 2021-2022, ha tenuto conto del numero di alunni e, quindi, di classi la cui formazione è vincolata alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81.
   In particolare, nella scuola secondaria di primo grado, presso il plesso di Gropparello, risultavano iscritti nella classe I otto alunni, nella classe II otto alunni e nella classe III quattordici alunni.
   Pertanto, in piena conformità alla normativa vigente, che stabilisce che la pluriclasse deve essere formata da un numero di alunni non superiore a diciotto, è stata costituita una pluriclasse tra la I e la II classe per un totale di sedici alunni.
   Tuttavia, con Ordinanza n. 156/2021, il TAR dell'Emilia-Romagna, in data 1° settembre 2021, ha accolto l'istanza di sospensione cautelare della formazione della pluriclasse, riservandosi per il merito.
   Conseguentemente, il dirigente scolastico con il supporto dell'Ambito territoriale di Piacenza, in esecuzione del provvedimento cautelare, ha provveduto affinché l'inizio dell'anno scolastico fosse garantito con la costituzione di due classi prime composte ciascuna da otto alunni.
   Per quanto riguarda la scuola primaria di Castell'Arquato, più precisamente il plesso di Vigolo Marchese, sempre in piena conformità con la normativa vigente, la pluriclasse è stata costituita tra la I e la III classe per un totale di sedici alunni, cercando in tal modo di tutelare le classi IV e V.
   Relativamente alla richiesta di attivazione di classi a tempo pieno presso la scuola primaria dell'Istituto comprensivo di Monticelli, plesso di Caorso, sulla base delle richieste avanzate dalle singole Istituzioni scolastiche, sono state confermate le classi a tempo pieno già attivate negli anni precedenti, non essendo stato possibile autorizzarne di nuove.
   A tal proposito, ricordo che il tempo pieno è attivabile su richiesta delle famiglie, sulla base di specifico progetto formativo integrato e delle disponibilità di organico assegnate all'istituto, nonché in presenza delle necessarie strutture e servizi così come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89.

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ALLEGATO 2

5-06169 Sarli: Iniziative per l'ampliamento delle classi di concorso cui si può accedere con la laurea LM-42 in medicina veterinaria.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Onorevole Sarli,

   i requisiti concernenti i titoli di studio utili per l'accesso all'insegnamento nella scuola secondaria sono attualmente disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, che ha adottato il «Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133», e dal successivo decreto ministeriale 9 maggio 2017, n. 259, che ne ha disposto la revisione e l'aggiornamento.
   Allo stato, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante «Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107», è stata istituita presso la competente Direzione generale una apposita Commissione tecnica incaricata di procedere alla formulazione di una proposta di revisione e di aggiornamento delle classi di concorso per l'insegnamento nella scuola secondaria, ivi inclusi i relativi titoli di studio di accesso.
   Posso assicurarLe che in tale sede sarà oggetto di attenta valutazione quanto da Lei rappresentato.

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ALLEGATO 3

5-06423 Ferri: Sulla mancata istituzione della classe prima della scuola primaria nell'istituto comprensivo Alfieri Bertagnini di Massa.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Onorevole Ferri,

   l'Ufficio scolastico regionale per la Toscana ha proceduto alla ripartizione dell'organico di diritto tra gli Uffici di ambito territoriale, per l'anno scolastico 2021/2022, nel rispetto del contingente assegnato, per tale anno, dal Ministero dell'istruzione di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
   Il medesimo ha determinato la quota parte della dotazione organica assegnata agli ambiti provinciali in base a parametri oggettivi e riscontrabili, rappresentati dal numero di studenti e, quindi, di classi.
   Va ricordato, difatti, che in tema di numero minimo e massimo di alunni per classe il riferimento normativo è il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, che stabilisce, agli articoli 9, 10, 11 e 16, che si possono costituire classi fino a 26-29 alunni nella scuola dell'infanzia, fino a 26-27 alunni nella scuola primaria, fino a 27-30 studenti nella scuola secondaria di primo grado e fino a 27- 30 nella scuola secondaria di secondo grado (salva la deroga del 10 per cento prevista dall'articolo 4 per ogni ordine di scuola).
   L'applicazione dei suddetti criteri ha determinato, per la provincia di Massa, l'assegnazione di un numero di posti in organico superiore rispetto a quanto attribuito l'anno precedente.
   Nondimeno, in relazione alla mancata costituzione della prima classe, per l'anno scolastico 2021/2022, presso il plesso di scuola primaria di Castagnetola, dopo la definizione dell'organico di diritto (19 maggio 2021) l'Ambito provinciale è venuto a conoscenza che le iscrizioni erano aumentate da nove a tredici.
   Quindi, in sede di adeguamento dell'organico di diritto alle situazioni di fatto, l'Ambito territoriale di Massa ha ritenuto di dover smistare le tredici iscrizioni negli altri plessi dell'Istituto comprensivo «Alfieri Bertagnini», in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente e tenendo conto della distanza dalle scuole viciniori e della sostenibilità dei tempi di percorrenza, in relazione anche all'età degli alunni.
   In ultimo, al fine di poter completare il quadro conoscitivo, relativamente alle iscrizioni alla classe prima, per l'anno scolastico 2022/2023, rappresento che presso il plesso di scuola primaria di Castagnetola, al momento, risultano diciannove iscritti.

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ALLEGATO 4

5-07018 De Menech: Sulla carenza di Direttori dei servizi generali e amministrati nelle istituzioni scolastiche.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Onorevole De Menech,

   per rispondere all'endemica carenza di direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA), la legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha autorizzato un concorso ordinario per questa figura, indetto con decreto direttoriale 20 dicembre 2018, n. 2015.
   La richiamata normativa ha previsto, altresì, che potessero essere ammessi a partecipare al concorso anche gli assistenti amministrativi che avessero svolto almeno tre anni di servizio come facenti funzioni di DSGA negli ultimi otto anni precedenti, anche laddove sprovvisti dell'idoneo titolo di studio.
   All'esito della stessa procedura, che si è conclusa in tutte le Regioni, negli anni scolastici 2020/21 e 2021/22, sono state complessivamente immesse in ruolo ben 2.121 unità di personale. Permangono allo stato ancora 71 aventi titolo alla nomina nella graduatoria della Campania.
   Va poi rammentato che sulla base di un'Intesa sottoscritta con i sindacati in data 1° ottobre 2019, il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, ha previsto tramite una norma ad hoc l'estensione, allo specifico settore amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) della scuola, dell'applicazione della previsione di cui all'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, ovvero, alle procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno.
   In forza di tale intervento normativo, la previsione sopra richiamata «si applica anche alla progressione all'area dei direttori dei servizi generali e amministrativi del personale assistente amministrativo di ruolo che abbia svolto le funzioni dell'area di destinazione per almeno tre anni scolastici a decorrere dall'anno scolastico 2011/2012».
   Al fine di dare piena attuazione al disposto normativo, nonché all'articolo 32-ter, comma 6, del cosiddetto «decreto agosto», convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è stata predisposta e presentata dal Ministero alle Organizzazioni sindacali una bozza di decreto ministeriale recante disposizioni riguardanti la procedura selettiva per la progressione all'area D relativa al profilo professionale di Direttore dei servizi generali e amministrativi.
   Il Ministero ha, inoltre, provveduto da tempo ad avviare l'iter di formalizzazione del decreto del Ministro dell'Istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, recante regolamento del concorso per titoli ed esami per l'accesso al profilo professionale del Direttore dei servizi generali e amministrativi.
   Tale provvedimento, attualmente sottoposto al MEF per il rilascio del relativo concerto, disciplina, ai sensi del richiamato decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 e in vista dei concorsi per il reclutamento di DSGA, i criteri di composizione delle commissioni giudicatrici, i programmi, le prove concorsuali, i punteggi ad esse attribuiti, i relativi criteri di valutazione, nonché la tabella dei titoli accademici, scientifici e professionali valutabili.
   Con specifico riferimento alla Sua segnalazione, l'Ufficio scolastico regionale per il Veneto ha richiesto all'Ufficio di ambito territoriale di Belluno i dati che seguono:

    1) I DSGA titolari in provincia di Belluno sono diciassette, di cui sedici attualmente in servizio e uno in aspettativa.

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    2) I DSGA incaricati, attualmente in servizio, sono diciassette.

   L'Ufficio di ambito territoriale di Belluno ha, inoltre, pubblicato, nell'anno 2021, quattro diverse tipologie di interpello sia per le scuole normodimensionate sia per quelle sottodimensionate, nonché per gli assistenti amministrativi di ruolo e quelli non di ruolo inseriti nella terza fascia di Istituto.
   L'Ufficio scolastico regionale ha, infine, segnalato che due istituti sottodimensionati – l'Istituto comprensivo «Forno» di Zoldo e l'IPSSAR «Dolomieu» – sono stati abbinati ed è stato autorizzato un posto di DSGA in organico di fatto.
   In ultimo, il medesimo Ufficio scolastico regionale ha evidenziato che, ad oggi, nessuna istituzione scolastica della provincia di Belluno risulta priva di DSGA.

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ALLEGATO 5

5-07212 Martinciglio: Sui titoli di servizio ritenuti validi per le graduatorie di circolo e di istituto di III fascia per il personale ATA.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Onorevole Martinciglio,

   occorre premettere che la materia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale ATA è regolata dall'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, dal decreto ministeriale n. 430 del 2000 e dal decreto ministeriale n. 50 del 2021.
   Quest'ultimo decreto prevede che, per il triennio scolastico 2021/2024, gli aspiranti sono inseriti, a domanda, nelle graduatorie di terza fascia, con riferimento al profilo professionale richiesto, secondo il punteggio complessivo, calcolato in base alle tabelle di valutazione dei titoli culturali e di servizio, allegate al citato decreto ministeriale n. 50 del 2021.
   In dette tabelle non è prevista la valutazione del servizio prestato dal personale ATA presso gli Enti di formazione professionale, contrariamente a quanto previsto per il personale docente ed educativo.
   Per tale categoria, difatti, il servizio prestato nei centri di formazione professionale è valutabile nelle graduatorie di istituto a seguito dell'adozione del decreto ministeriale del 18 gennaio 2011, con il quale hanno trovato attuazione le linee guida per la definizione delle correlazioni fra le aree formative dell'ordinamento degli istituti di istruzione e formazione professionale e le classi di concorso degli istituti professionali.
   Mentre, in mancanza di una previsione espressa nel più volte citato decreto ministeriale n. 50 del 2021, lo stesso non può dirsi per il personale ATA.
   Né si può ritenere la valutazione del servizio prestato presso enti di formazione professionale facilmente ipotizzabile in presenza di regimi ordinamentali differenti quali sono quelli dei centri di formazione e delle istituzioni scolastiche.
   Non vi è alcuna disposizione normativa che consenta di procedere all'equiparazione tra la modalità organizzativa delle scuole statali, delle scuole paritarie e dei centri di formazione, soprattutto qualora i percorsi formativi siano effettuati da soggetti operanti in regime di convenzione.
   Alla luce del complesso delle disposizioni richiamate, non risulta, pertanto, possibile per il personale ATA procedere alla valutazione del servizio svolto alle dipendenze di Enti di formazione professionale.

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ALLEGATO 6

5-06947 Rizzetto: Sulla vicenda relativa all'ammissione alla scuola di specializzazione in psichiatria di Gaia Padovani.

TESTO DELLA RISPOSTA

  On. Walter Rizzetto

   Rispondo con gli elementi forniti dal Ministero dell'università e della ricerca.
   L'Onorevole interrogante chiede delucidazioni sulla vicenda di una dottoressa non vedente, candidata ai test di selezione per l'ammissione ad una scuola di specializzazione medica, ai quali non sarebbero stati assicurati tutti gli strumenti necessari per completare adeguatamente tali test.
   Preliminarmente va precisato che la questione segnalata è oggetto di un ricorso giurisdizionale e che, pertanto, l'attività del Ministero si è conformata a quanto prescritto dall'autorità giudiziaria nelle varie fasi del giudizio.
   Infatti, va detto che la ricorrente è stata ammessa con riserva alla scuola di specializzazione ambita, in forza di un'ordinanza cautelare della Sezione VI del Consiglio di Stato, emessa nel 2020 e puntualmente eseguita dalla scrivente Amministrazione.
   Successivamente, nel 2021, veniva pronunciata sentenza di merito della Sezione III del Tar Lazio, con la quale il Collegio, pur accogliendo il ricorso della candidata non vedente, rigettava tuttavia l'istanza della stessa ad ottenere il consolidamento e la definitività dell'iscrizione presso la Scuola di Specializzazione mesica.
   Il Tar per il Lazio, dunque, non riconoscendo alla ricorrente la stabilità e la definitività dell'iscrizione con riserva, reiterava, legittimamente, nei confronti dell'Amministrazione, l'ordine di riedizione della prova concorsuale a favore della ricorrente.
   L'Amministrazione provvedeva, dunque, ad eseguire pedissequamente tale ordine imposto dal Tar, inviando, nell'ottobre 2021, una nota interlocutoria all'Ateneo di interesse, nonché alla ricorrente, convocando le parti in indirizzo per la riedizione della prova concorsuale, che era stata all'uopo predisposta dalla Commissione Nazionale «somministrando alla ricorrente quesiti che non prevedano la lettura di immagini o grafici nonché assicurandole, oltre al tempo aggiuntivo già riconosciutole (60 minuti supplementari), l'assistenza di un tutor che sia in grado di leggere correttamente i quesiti proposti e lo svolgimento della prova in un'aula dedicata, in cui l'ascolto non sia in alcun modo impedito o anche solo reso più difficoltoso, nel rispetto, per il resto, delle modalità di svolgimento del test già prefissate dal Ministero per l'a.a. 2018/2019, fermo restando il rispetto di tutte le normative e degli atti generali in vigore, in materia di tutela della salute pubblica di fronte alla minaccia da COVID-19», esattamente come richiesto dalla sentenza in parola.
   La convocata parte ricorrente, tuttavia, non forniva a tale comunicazione alcun riscontro, né veniva avanzata alcuna richiesta di proroga della data indicata dall'Amministrazione per la riedizione della prova, fissata al 4 novembre 2021.
   La Dott.ssa presentava, invece, appello al Consiglio di Stato impugnando sia la Sentenza del Tar – al fine di contestare il mancato riconoscimento della stabilizzazione dell'iscrizione alla scuola di specializzazione – sia la nota di convocazione del Ministero, inviata alla ricorrente ai fini della ripetizione della prova.
   Il Consiglio di Stato, quindi, con ordinanza del 29 ottobre 2021, accoglieva le istanze cautelari della Dottoressa, sospendendo gli effetti della sentenza emessa dal Tar Lazio.
   Di conseguenza, il Ministero, in esecuzione della nuova ordinanza del Consiglio di Stato, comunicava tempestivamente Pag. 95alle parti interessate la revoca della riedizione della prova che era stata fissata per il 4 novembre 2021.
   Attualmente, quindi, la Dott.ssa risulta ancora iscritta alla Scuola di Specializzazione e la riedizione della prova non è stata eseguita, poiché, in realtà, «impedita» dell'ordinanza cautelare emessa dal CdS il 29 ottobre 2021. La situazione della candidata sarà definita con la sentenza d'appello di merito del Consiglio di Stato, ad oggi non ancora emessa.
   Sulla base degli elementi informativi appena illustrati, si evince, dunque, che l'Amministrazione ha sempre provveduto ad adempiere pedissequamente alle indicazioni emesse dall'autorità giudiziaria nel corso della causa intentata dalla ricorrente, la quale, allo stato attuale, verte sul consolidamento della posizione della stessa all'interno della scuola di specializzazione e non più sulla riedizione della prova, la cui mancanza, stigmatizzata nell'atto ispettivo, è stata, invero, predisposta dall'amministrazione e resa, per effetto della decisione del giudice, non attuabile.