CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 13 aprile 2022
779.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Documento di economia e finanza 2022. Doc. LVII, n. 5, Annesso e Allegati.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XII Commissione,

   esaminato, per quanto di competenza, il Documento di economia e finanza 2022 (DOC. LVII, n. 5, Annesso e Allegati);

   premesso che:

    il documento indica che nel triennio 2023-2025 la spesa sanitaria è prevista decrescere a un tasso medio annuo dello 0,6 per cento, determinando un'incidenza di tale spesa sul PIL a un livello decisamente inferiore a quello attuale, pari al 7 per cento;

    lo stanziamento di oltre 600 milioni di euro indirizzati alle regioni del Mezzogiorno, grazie al Programma nazionale «Equità nella salute», rappresenta un importante strumento per riequilibrare il livello delle prestazioni sanitarie nelle varie aree del Paese;

    nel documento è assente un riferimento al rinnovo dei contratti del personale sanitario non dirigenziale, necessità che invece, dopo gli anni della pandemia, appare assolutamente urgente;

    nel quadro economico attuale si ritiene ancor più urgente garantire risorse aggiuntive per l'assistenza alle persone non autosufficienti;

    il forte aumento del prezzo dell'energia ha determinato l'insorgere di un nuovo pericolo, quello della «povertà energetica», caratterizzato dalla difficoltà delle famiglie a soddisfare bisogni primari come il riscaldamento e l'utilizzo di computer ed elettrodomestici,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   si valuti l'opportunità di:

    proseguire, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica indicati dal DEF 2022, nell'azione di incremento delle risorse finanziarie e professionali disponibili per il potenziamento del sistema sanitario nazionale, ivi incluse la domiciliarità e la medicina territoriale, per il rafforzamento della governance dei distretti socio-sanitari, e per il finanziamento dei cicli di specializzazione;

    fare il possibile per mantenere costante, negli anni successivi al 2022, il livello della spesa sanitaria in rapporto al Pil, tendo conto anche delle attuali dinamiche inflazionistiche che incidono sul costo di beni e servizi;

    assicurare l'organizzazione di una nuova rete territoriale di assistenza che comporti un ripensamento di tutta l'offerta sanitaria e socio-sanitaria, ponendo il paziente al centro, facilitando allo stesso l'accesso ai servizi sanitari territoriali e l'iter assistenziale complessivo, mettendo in relazione professionisti, strutture e servizi che erogano interventi sanitari e socio-sanitari di tipologia e livelli diversi, attraverso modelli organizzativi integrati;

    prevedere, nell'ambito della riforma della medicina territoriale avviata mediante la prossima adozione del cosiddetto «DM 71», con specifico riferimento alle case di comunità ovvero ai consultori familiari, ad individuare come obbligatori, anziché raccomandati, i Servizi per la salute mentale, le dipendenze patologiche e la neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza, Pag. 280assicurando ai predetti servizi risorse strumentali e di organico idonee anche per l'assistenza psicologica di base;

    tenere conto, nello stanziamento delle risorse, della necessità di rinnovare i contratti del personale sanitario non dirigenziale;

    al fine di rafforzare l'assistenza sanitaria territoriale, migliorare la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e superare le disparità territoriali nell'erogazione dei servizi, soprattutto in termini di prevenzione e assistenza sul territorio, tempi di attesa e grado di integrazione tra servizi ospedalieri, servizi territoriali e sociali, favorire procedure concorsuali straordinarie finalizzate ad inquadrare nel ruolo della dirigenza medica i medici convenzionati dell'emergenza territoriale che già operino nell'ambito del Servizio sanitario di urgenza ed emergenza medica e che abbiano maturato, anche in forma non continuativa, un numero congruo di anni di anzianità di servizio;

    prevedere di raggiungere gli obiettivi nella realizzazione di un'integrazione tra le politiche sanitarie, socio-sanitarie e sociali, volta a favorire un'effettiva integrazione dei servizi offerti e un maggior sostegno alla domiciliarità dei pazienti cronici, fragili e non autosufficienti, anche attraverso il ricorso a strumenti innovativi quale il budget di salute;

    prevedere finanziamenti aggiuntivi da destinare al Fondo per la non autosufficienza;

    adottare interventi di sostegno alle famiglie, in particolare quelle numerose e che si trovano già in una situazione di difficoltà economica, che consentano di ridurre i disagi derivanti dal forte aumento dei costi energetici in atto.

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ALLEGATO 2

Interventi per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS e le epidemie infettive aventi carattere di emergenza. C. 1972 D'Attis, C. 1788 Rizzo Nervo e C. 3464 Siani.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente: Art. 1-bis. – (Interventi di screening e prevenzione contro l'HPV – Human Papilloma Virus) – 1. Allo scopo di contrastare la diffusione delle infezioni da Human Papilloma Virus (HPV) mediante attività di prevenzione e cura sono garantiti programmi di screening oncologici gratuiti, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017.
2. Con decreto dei Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione dello screening di cui al comma 1.
3. Al fine di raggiungere gli obiettivi di copertura vaccinale anti-HPV definiti nel Piano nazionale della prevenzione vaccinale, pari al 95 per cento di copertura per i ragazzi e le ragazze nel dodicesimo anno di vita sono promosse campagne di informazione e di sensibilizzazione sul Papillomavirus e sulle opportunità di prevenzione dei tumori HPV-correlati.
4. In attuazione di quanto previsto dal comma 3, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione e nel rispetto dell'autonomia scolastica, favorisce l'inserimento tra gli indirizzi della programmazione annuale delle scuole secondarie di I e II grado dei progetti volti a una più adeguata formazione sulle malattie sessualmente trasmissibili e sulla prevenzione dei relativi tumori.
*1.01. (Nuova formulazione) Siani, Carnevali, Lepri, De Filippo, Rizzo Nervo, Pini, Ianaro, Schirò.
*1.03. (Nuova formulazione) Bagnasco, Magi, Versace, Novelli, Bond, Brambilla.
*1.04. (Nuova formulazione) Bologna.
*1.05. (Nuova formulazione) Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Panizzut, Patelli, Sutto, Tiramani.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti: Art. 1-bis (Presa in carico di minorenni affetti da infezioni da HIV o da sindrome da AIDS e delle loro famiglie) – 1. Allo scopo di contrastare la diffusione delle infezioni da HIV e dell'AIDS tra i minorenni e tra le loro famiglie, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, anche in attuazione del Piano nazionale della prevenzione 2020-2025, adottato il 6 agosto 2020 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, presso ogni regione e provincia autonoma è individuato un centro regionale pediatrico di riferimento, dotato di strutture e di personale dedicati alla presa in carico dei minorenni affetti da HIV o da AIDS e delle loro famiglie.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce i requisiti delle strutture dedicate alla cura Pag. 282dei minorenni affetti da HIV e da AIDS di cui al comma 1 e i criteri per l'adeguamento dell'organico pediatrico, sia medico sia infermieristico, ad esse assegnato, assicurando la presenza di un'équipe multidisciplinare in ambito pediatrico che comprende anche uno psicologo.
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, con proprio decreto, sentito il Consiglio superiore di sanità, emana specifiche linee guida sull'utilizzo della terapia antiretrovirale e sulla gestione diagnostico-clinica dei minorenni affetti da infezione da HIV o da AIDS, distinguendo tra neonati, bambini e adolescenti. Le linee guida devono indicare anche i servizi per il trattamento a domicilio dei minorenni affetti da HIV o da AIDS e delle eventuali patologie correlate.
4. Nel trattamento a domicilio del minorenne affetto da HIV o da AIDS il pediatra di libera scelta collabora e si coordina con il centro regionale pediatrico di riferimento che ha in cura il paziente nonché con i servizi sanitari e sociosanitari territoriali.
5. Il Ministero della salute, il Ministero dell'università e della ricerca, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono progetti di ricerca indipendenti per lo studio dell'infezione da HIV e da AIDS nei minorenni. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, è istituito l'Osservatorio nazionale sulle malattie infettive pediatriche e ne sono definiti i compiti. Il Ministro della salute trasmette annualmente alle Camere una relazione sull'attività svolta dall'Osservatorio. Ai componenti dell'Osservatorio non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Al funzionamento dell'Osservatorio si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
7. Presso il Ministero della salute è istituito il registro italiano per le infezioni da HIV in pediatria. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della salute, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i dati che possono essere raccolti nel registro, le modalità relative al loro trattamento nonché le ulteriori disposizioni attuative del presente comma.
8. Con decreto del Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le linee guida per l'accoglienza dei minorenni con malattie infettive o sospette di esserlo esclusivamente in aree pediatriche dedicate, adatte all'assistenza specifica e ai bisogni del minore e dotate di personale medico e infermieristico pediatrico con specifiche competenze infettivologiche.
**1.02. (Nuova formulazione) Siani, Carnevali, De Filippo, Lepri, Rizzo Nervo, Pini, Ianaro, Schirò.
**1.07. (ex 4.22) (Nuova formulazione) Bagnasco, Magi, Versace, Novelli, Bond, Brambilla.
**1.08. (ex 4.23) (Nuova formulazione) Novelli, Magi, Versace, Bagnasco, Bond, Brambilla.

ART. 2.

  Sopprimerlo.
*2.1. Rizzo Nervo, Carnevali, Siani, De Filippo, Lepri, Pini, Ianaro.
*2.2. Stumpo.
*2.4. Bologna.

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*2.5. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Patelli, Sutto, Tiramani.
*2.3. (Nuova formulazione) Versace, Magi, Novelli, Bagnasco, Bond, Brambilla.

ART. 3.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: Per il mantenimento con le seguenti: Per il potenziamento.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1:

   a) sostituire le parole: personale medico e laureato aggiungere le seguenti: personale sanitario e socio-sanitario;

   b) dopo le parole: malattie infettive, aggiungere le seguenti: nelle strutture ambulatoriali,;

   c) aggiungere, in fine, le parole: nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.
3.50. Il Relatore.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: pubbliche selezioni per titoli con le seguenti: le procedure concorsuali di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3.14. Ruggiero, D'Arrando, Penna, Villani.

  Sostituire il comma 2 con i seguenti: 2. Le aziende sanitarie locali organizzano corsi di formazione e di aggiornamento professionale per i professionisti sanitari sui temi oggetto della presente legge nell'ambito del Programma nazionale ECM. I corsi di formazione e di aggiornamento sono altresì garantiti al personale sanitario e socio sanitario, ospedaliero e territoriale anche se non operante nei reparti ospedalieri per malattie infettive o per il trattamento di pazienti con HIV o AIDS.

    2-bis). Le regioni predispongono corsi di formazione e di aggiornamento per gli operatori del Terzo settore non appartenenti alle professioni sanitarie, anche in collaborazione con le strutture del Servizio sanitario nazionale, con le università e con gli stessi enti del Terzo settore, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
*3.4. (Nuova formulazione) Bagnasco, Novelli, Bond, Versace, Brambilla.
*3.8. (Nuova formulazione) Bologna.
*3.1. (Nuova formulazione) Rizzo Nervo, Carnevali, Siani, De Filippo, Lepri, Pini, Ianaro.
*3.3. (Nuova formulazione) Stumpo.
*3.12. (Nuova formulazione) D'Arrando, Penna, Villani.
*3.13. (Nuova formulazione) D'Arrando, Penna, Villani.

  Sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Norme in materia di personale, di formazione e di aggiornamento.
3.2. Stumpo.

ART. 4.

  Al comma 1, premettere il seguente: 01. Il Ministero della salute e le regioni assicurano che in ogni capoluogo di provincia sia garantito almeno un punto di accesso gratuito e anonimo al test HIV.

  Conseguentemente:

   a) sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti: 1. Gli operatori sanitari che, nell'esercizio delle proprie funzioni, vengano a conoscenza di un caso di infezione da HIV, con o senza AIDS, sono tenuti a prestare la necessaria assistenza adottando tutte le misure occorrenti per la tutela della riservatezza della persona assistita così come previsto per le altre patologie croniche.

  2. Il sistema di sorveglianza epidemiologica nazionale dei casi di infezione da HIV e di AIDS è unificato mantenendo le Pag. 284garanzie di tutela della riservatezza dei dati personali;

   b) al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: sedicesimo con la seguente: quattordicesimo; al secondo periodo, sostituire la parola: minore con la seguente: minorenne; al terzo periodo, sostituire le parole: Ove possibile e ritenuto opportuno con le seguenti: Nel superiore interesse del minore;
*4.15. (Nuova formulazione) Versace, Magi, Novelli, Bagnasco, Bond, Brambilla.
*4.14. (Nuova formulazione) Novelli, Magi, Bagnasco, Versace, Bond, Brambilla.
*4.17. (Nuova formulazione) Bologna.
*4.18. (Nuova formulazione) Foscolo, Boldi, De Martini, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Patelli, Sutto, Tiramani.
*4.1. (Nuova formulazione) Rizzo Nervo, Carnevali, Lepri, Siani, De Filippo, Pini, Ianaro.
*4.8. (Nuova formulazione) Stumpo.
*4.16. (Nuova formulazione) Magi.
*4.2. (Nuova formulazione) Rizzo Nervo, Carnevali, Siani, De Filippo, Pini, Lepri, Ianaro.
*4.9. (Nuova formulazione) Stumpo.
*4.3. (Nuova formulazione) Rizzo Nervo, Carnevali, Siani, Lepri, De Filippo, Pini, Ianaro.
*4.10. (Nuova formulazione) Stumpo.
*4.4. (Nuova formulazione) Rizzo Nervo, Carnevali, Siani, De Filippo, Pini, Ianaro, Lepri
*4.11. (Nuova formulazione) Stumpo.
*4.20. (Nuova formulazione) Ruggiero, D'Arrando, Penna, Villani.

  Al comma 6, sostituire le parole: non può costituire motivo di discriminazione con le seguenti: in nessun caso può costituire motivo di discriminazione.
4.21. (Nuova formulazione) Ruggiero, D'Arrando, Penna, Villani.

  Al comma 6, sostituire le parole: per l'iscrizione alla scuola, per lo svolgimento di attività sportive o per l'accesso o il mantenimento di posti di lavoro con le seguenti: per lo svolgimento di attività scolastiche, formative e sportive, per l'accesso e per il mantenimento di posti di lavoro, per l'accesso al credito e alle coperture assicurative.
*4.5. (Nuova formulazione) Rizzo Nervo, Carnevali, Siani, De Filippo, Pini, Lepri, Ianaro.
*4.12. (Nuova formulazione) Stumpo.
*4.6. (Nuova formulazione) Ianaro, Siani, Rizzo Nervo.

ART. 6.

  Sostituirlo con il seguente: Art. 6 (Comitato tecnico sanitario, sezione per la lotta contro l'HIV, l'AIDS e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale) – 1. È istituita presso il Ministero della salute la sezione per la lotta contro l'HIV, l'AIDS e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale del Comitato tecnico sanitario, composta da rappresentanti delle professioni sanitarie e sociali in ambito HIV e relative comorbidità, e rappresentanti degli enti di terzo settore, o che comunque perseguano, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale, con comprovata esperienza in attività di prevenzione, screening, cura dell'HIV o supporto delle persone con HIV e delle popolazioni chiave sul territorio. Il numero dei componenti e i criteri di composizione sono stabiliti dal Ministro della salute garantendo equa rappresentanza a tutte le parti interessate, e la presenza di almeno due rappresentanti del Ministero della salute, di un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di un rappresentante del Ministero dell'istruzione, di un rappresentante dell'Istituto superiore di sanità e di un rappresentante delle regioni.
2. La sezione per la lotta contro l'HIV, l'AIDS e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale del Comitato tecnico sanitarioPag. 285 di cui al precedente comma 1 collabora all'attuazione del Piano nazionale di interventi contro l'HIV, l'AIDS e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale, di cui all'articolo 1, comma 2, e indica le misure necessarie per adattare gli interventi e le risorse finanziarie alle evoluzioni dell'epidemia da HIV, anche attraverso il raccordo costante con le Commissioni regionali per la lotta contro l'HIV, l'AIDS e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale di cui al comma 3.
3. Al fine di garantire la migliore attuazione del Piano nazionale di interventi contro l'HIV, l'AIDS e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale nel territorio nazionale, le regioni istituiscono a livello regionale Commissioni regionali per la lotta contro l'HIV, l'AIDS e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale costituite in modo analogo alla sezione per la lotta contro l'HIV, l'AIDS e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale del Comitato tecnico sanitario.
4. Il Governo presenta annualmente alle Camere una relazione sullo stato di attuazione della presente legge e del Piano di interventi contro l'HIV, l'AIDS e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale di cui all'articolo 1. Nella relazione il Governo dà altresì conto della diffusione da HIV, da AIDS e da infezioni e malattie a trasmissione sessuale tra i minori e della loro presa in carico da parte delle strutture sociosanitarie preposte.
*6.1. (Nuova formulazione) Rizzo Nervo, Carnevali, Siani, De Filippo, Pini, Ianaro, Lepri.
*6.4. (Nuova formulazione) Stumpo.
*6.6. (Nuova formulazione) Magi.
*6.5. (Nuova formulazione) Novelli, Magi, Bagnasco, Versace, Bond, Brambilla.
*6.7. (Nuova formulazione) Bologna.
*6.8. (Nuova formulazione) Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Patelli, Sutto, Tiramani.
*6.3. Noja, Baldini.