CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 12 aprile 2022
778.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO
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ALLEGATO

DL 24/2022: Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza. C. 3533 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

  Sopprimerlo.
1.6. Ferro, Bellucci, Gemmato.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. Allo scopo di adeguare all'evoluzione dello stato della pandemia da COVID-19 e preservare fino al 31 dicembre 2022 la necessaria capacità operativa e di pronta reazione delle strutture durante la fase di progressivo rientro nell'ordinarietà, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 26 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, con ordinanza del Capo del Dipartimento per la protezione civile, sono definite le misure derogatorie, individuate nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea, in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi nonché per la riduzione di termini analiticamente individuati e disposizioni finalizzate all'eventuale rimodulazione del piano degli interventi nei limiti delle risorse disponibili e con efficacia limitata fino a sei mesi.
1.1. Provenza, Villani, Nappi, D'Arrando, Lorefice, Mammì, Penna, Sportiello, Federico, Misiti, Baldino.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: le misure di contrasto in ambito organizzativo, operativo e logistico emanate con ordinanze di protezione civile durante la vigenza dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, da ultimo prorogato fino al 31 marzo 2022, preservando, con le seguenti: e preservare
1.2. Nappi, Villani, D'Arrando, Lorefice, Mammì, Penna, Sportiello, Federico, Misiti, Provenza, Baldino.

  Al comma 1, primo periodo, e ovunque esse ricorrano nell'articolo 1, sostituire le parole: 31 dicembre con le seguenti: 30 aprile.
1.7. Caretta, Ciaburro, Gemmato, Ferro, Bellucci.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: da adottare: aggiungere le seguenti: , nel rispetto dei princìpi di adeguatezza e proporzionalità,.
1.8. Butti, Dori, Paolo Russo, Ceccanti, Corneli.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: su richiesta motivata fino alla fine del periodo con le seguenti: recano le misure, individuate nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea, in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi nonché per la riduzione di termini analiticamente individuati e disposizioni finalizzate all'eventuale rimodulazione del piano degli interventi disponibili e con efficacia limitata fino a sei mesi.
1.3. Provenza, Villani, Nappi, D'Arrando, Lorefice, Mammì, Penna, Sportiello, Federico, Misiti, Baldino.

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  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: al primo periodo con le seguenti: all'articolo 26 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
1.4. Provenza, Villani, Nappi, D'Arrando, Lorefice, Mammì, Penna, Sportiello, Federico, Misiti, Baldino.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Al fine di sostenere il settore dell'autotrasporto delle persone, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la capienza consentita a bordo delle autovetture adibite a servizi di noleggio con conducente, è pari a quella massima di riempimento.
1.5. Spena, Bagnasco, Versace, Novelli, Bond, Brambilla.

ART. 2.

  Sopprimerlo.
*2.6. Misiti, Villani, Nappi, D'Arrando, Lorefice, Mammì, Penna, Sportiello, Federico, Provenza, Baldino.
*2.10. Ferro, Bellucci, Gemmato.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.

  1. Al fine di continuare a disporre, anche successivamente alla data del 31 marzo 2022, di una adeguata capacità di risposta a possibili aggravamenti del contesto epidemiologico nazionale in ragione della epidemia da COVID-19, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, dal 1° aprile 2022 il Ministero della salute subentra nelle funzioni e in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo al Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e per l'esecuzione della campagna vaccinale nazionale. Il Ministero della salute, al fine dell'espletamento delle funzioni assegnate, si avvale anche del supporto tecnico dell'Ispettorato generale della sanità militare.
  2. Il Ministero della salute provvede entro il 30 maggio 2022 alla definizione del nuovo assetto organizzativo. Le funzioni attribuite al predetto Ministero dal presente articolo, nelle more della riorganizzazione, sono assicurate dal Segretariato generale di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59.
  3. Al Segretariato generale è assegnata la titolarità della contabilità speciale e del conto corrente bancario, di cui al comma 9 dell'articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27.
2.1. Sapia, Massimo Enrico Baroni.

  Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

  1. Dal 1° aprile 2022 è temporaneamente istituita un'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia, che opera fino al 31 maggio 2022. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, è nominato un dirigente di prima fascia, appartenente ai ruoli del Ministero della salute, al quale sono attribuite le funzioni di Direttore dell'Unità. L'Unità subentra in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo al Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e, in raccordo con il Ministero della salute e con il supporto tecnico dell'Ispettorato generale della sanità militare, cura la definizione e, ove possibile, la conclusione delle attività amministrative, contabili e giuridiche ancora in corso alla data del 31 marzo 2022, già attribuite alla competenza del predetto Commissario straordinario. Al direttore dell'Unità è assegnata la titolarità della contabilità speciale e del conto corrente bancario, di cui al comma 9 dell'articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020. Alla medesima Unità si applicano, ove compatibili, Pag. 78le disposizioni di cui al citato articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020.
  2. Al 31 maggio 2022, l'Unità procede alla chiusura della contabilità speciale e del conto corrente di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 44-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e le eventuali somme ivi giacenti sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate in tutto o in parte, anche con profilo pluriennale, mediante decreto del Ragioniere Generale dello Stato, ai pertinenti stati di previsione della spesa. Le eventuali risorse non più necessarie sono acquisite all'erario. A decorrere dal 1° giugno 2022, l'Unità di cui al comma 1 è soppressa e il Ministero della salute subentra nelle funzioni e in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo all'Unità di cui al comma 1.
2.13. Ferro, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: è temporaneamente istituita aggiungere le seguenti: presso il Ministero della salute.
2.2. Provenza, Dieni, Villani, Nappi, D'Arrando, Lorefice, Mammì, Penna, Sportiello, Federico, Misiti, Baldino.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: è temporaneamente istituita aggiungere le seguenti: presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
2.3. Provenza, Dieni, Villani, Nappi, D'Arrando, Lorefice, Mammì, Penna, Sportiello, Federico, Misiti, Baldino.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre con le seguenti: 31 maggio.

   Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2022 con le seguenti: 31 maggio 2022 e al terzo periodo del medesimo comma, sostituire le parole: 1° gennaio 2023 con le seguenti: 1° giugno 2022.
2.11. Ferro, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: , ai sensi dell'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, senza nuovi o maggiori oneri. Il direttore agisce con i poteri attribuiti al Commissario straordinario dal predetto articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020 e, con proprio provvedimento, con la seguente: che.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.
2.4. Provenza, Dieni, Villani, Nappi, D'Arrando, Lorefice, Mammì, Penna, Sportiello, Federico, Misiti, Baldino.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Le risorse di cui al comma 9 dell'articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, destinate alla remunerazione del personale impiegato, in via straordinaria, per l'attuazione del piano strategico nazionale dei vaccini di cui all'articolo 1, commi 457 e seguenti della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e non impiegate alla data del 31 marzo 2022, tenuto conto dell'elevata copertura vaccinale raggiunta in tutte le fasce di età e del progressivo rientro alla ordinarietà per il completamento dei cicli di vaccinazione ed il mantenimento di una elevata risposta immunitaria, sono trasferite al Fondo di cui all'articolo 22-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per incrementare la corresponsione di speciali elargizioni a favore dei coniugi e dei figli o, in mancanza, dei genitori degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori socio-sanitari, impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che durante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 abbiano contratto, in conseguenza dell'attività di servizio prestata, una patologia alla quale Pag. 79sia conseguita la morte per effetto diretto o come concausa del contagio da COVID-19.
2.5. Barzotti, Baldino.

  Sopprimere i commi da 3 a 8.
*2.12. Ferro, Bellucci, Gemmato.
*2.7. Misiti, Villani, Nappi, D'Arrando, Lorefice, Mammì, Penna, Sportiello, Federico, Provenza, Baldino.

  Al comma 3, sopprimere il terzo periodo.
2.15. Bellucci, Gemmato, Ferro.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma: 8-bis. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, dopo la lettera e-ter) è inserita la seguente:

   «e-quater) la somministrazione presso le farmacie da parte di farmacisti opportunamente formati a seguito del superamento di specifico corso abilitante organizzato dall'Istituto superiore di sanità in collaborazione con la Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani di vaccini anti SARS-CoV-2, di vaccini antinfluenzali, nonché l'effettuazione di test diagnostici che prevedono il prelevamento del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo, da effettuarsi in aree, locali o strutture, anche esterne, dotate di apprestamenti idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza. Le aree, i locali o le strutture esterne alla farmacia devono essere ricomprese nella circoscrizione farmaceutica prevista in pianta organica di pertinenza della farmacia stessa.»
2.8. Mandelli, Saccani Jotti, Bagnasco, Novelli, Versace, Bond, Brambilla.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma: 8-bis. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, dopo la lettera e-ter) è inserita la seguente:

   «e-quater) la somministrazione presso le farmacie da parte di farmacisti opportunamente formati a seguito del superamento di specifico corso abilitante organizzato dall'Istituto superiore di sanità di vaccini anti SARS-CoV-2, di vaccini antinfluenzali nei confronti dei soggetti di età non inferiore a diciotto anni, nonché l'effettuazione di test diagnostici che prevedono il prelevamento del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo, da effettuarsi in aree, locali o strutture, anche esterne, dotate di apprestamenti idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza. Le aree, i locali o le strutture esterne alla farmacia devono essere ricomprese nella circoscrizione farmaceutica prevista in pianta organica di pertinenza della farmacia stessa.»
*2.9. Lorenzin, Siani, De Filippo, Carnevali, Ianaro, Pini, Rizzo Nervo, Lepri.
*2.14. Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Patelli, Sutto, Tiramani.
*2.16. Stumpo.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere i seguenti:

Art. 2-bis.
(Inquadramento nei ruoli dirigenziali del Servizio sanitario nazionale dei medici della continuità assistenziale, dell'emergenza sanitaria territoriale, della medicina dei servizi)

  1. Le Aziende del Servizio sanitario nazionale, ivi comprese quelle insistenti nelle regioni sottoposte al Piano di rientro dai disavanzi sanitari regionali ed eventualmente al relativo commissariamento, utilizzano, a esaurimento, nel numero delle ore d'incarico svolte, a tempo indeterminato, alla data di entrata in vigore della presente legge, i medici addetti, alla stessa data, alle attività di continuità assistenziale, di emergenza sanitaria territoriale, di medicina dei servizi, nell'ambito dei rapporti convenzionali stipulati ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Al fine di ovviare alla grave carenza di personale dirigenziale medico determinatasi nelle Aziende del Servizio sanitario Pag. 80nazionale, le regioni, ivi comprese quelle sottoposte al Piano di rientro dai disavanzi sanitari regionali e al Commissariamento, entro e non oltre 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa ricognizione e accertamento del reale e indifferibile fabbisogno del personale medico atto a garantire i livelli essenziali di assistenza, individuano, con appositi provvedimenti, anche in deroga ai piani triennali di fabbisogno o ad altre limitazioni di legge, le aree di attività della continuità assistenziale, dell'emergenza sanitaria territoriale e della medicina dei servizi che, ai fini del miglioramento dell'organizzazione e della qualità dei servizi territoriali, ospedalieri, dell'emergenza-urgenza e della prevenzione, necessitano dell'instaurazione del rapporto d'impiego, con inquadramento del predetto personale nei ruoli della dirigenza del Servizio sanitario nazionale, anche in posizione soprannumeraria. A tal fine, i medici in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, operanti negli ambiti della continuità assistenziale, dell'emergenza sanitaria territoriale e della medicina dei servizi, i quali, alla stessa data, risultino titolari d'incarico a tempo indeterminato da almeno cinque anni, a carattere continuativo, sono inquadrati, a domanda, nei ruoli della dirigenza del Servizio sanitario nazionale, con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, anche in posizione soprannumeraria, previo giudizio d'idoneità, secondo le procedure stabilite con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
  2. Ai fini del riconoscimento, nel rapporto d'impiego, dell'anzianità di servizio, nonché degli altri benefici giuridici, relativamente al servizio prestato, in regime convenzionale, dai medici della continuità assistenziale, dell'emergenza sanitaria territoriale, della medicina dei servizi, inquadrati nei ruoli della dirigenza del Servizio sanitario nazionale, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2001, emanato ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 254. Agli stessi medici della continuità assistenziale, dell'emergenza sanitaria territoriale e della medicina dei servizi, transitati nei ruoli della dirigenza del Servizio sanitario nazionale, è data facoltà, all'atto dell'immissione in servizio, di optare per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita presso l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (ENPAM).
  3. Per i dirigenti medici operanti, da almeno cinque anni, con rapporto continuativo, nelle unità operative di pronto soccorso dei presidi ospedalieri, ancorché non in possesso del diploma di specializzazione in medicina e chirurgia di accettazione e di urgenza, si prescinde dal titolo specialistico specifico.

Art. 2-ter.
(Inquadramento nei ruoli dirigenziali del Servizio sanitario nazionale dei medici della specialistica ambulatoriale interna)

  1. Entro e non oltre sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le regioni, ivi comprese quelle sottoposte al piano di rientro dai disavanzi sanitari regionali ed eventualmente al relativo Commissariamento, al fine di migliorare la qualità del servizio e di ovviare alla grave carenza di personale dirigenziale medico specialistico determinatasi nelle Aziende del Servizio sanitario nazionale, individuano le aree di attività specialistica, sia territoriale che ospedaliera, che necessitano dell'instaurazione del rapporto d'impiego. A tal fine, i medici specialisti ambulatoriali a rapporto convenzionale, titolari d'incarico a tempo indeterminato, con rapporto orario non inferiore a trenta ore settimanali, che risultino in servizio nelle strutture del Servizio sanitario nazionale da almeno cinque anni continuativi alla data di entrata in vigore della presente legge e che svolgano esclusivamente attività ambulatoriale, sono inquadrati, a domanda, nei ruoli della dirigenza del Servizio sanitario nazionale, anche in soprannumero, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, previo giudizio d'idoneità, secondo le procedure stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi ai Pag. 81sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
  2. Ai fini del riconoscimento, nel rapporto d'impiego, dell'anzianità di servizio, nonché degli altri benefici giuridici, relativamente al servizio prestato, in regime convenzionale, dai medici specialisti ambulatoriali inquadrati nei ruoli della dirigenza del Servizio sanitario nazionale, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2001, emanato ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 254. Ai medici specialisti ambulatoriali transitati nei ruoli della dirigenza del Servizio sanitario nazionale è data facoltà di optare per il mantenimento, nel rapporto d'impiego, della posizione assicurativa già costituita presso l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (ENPAM), con l'esercizio dell'opzione all'atto dell'inquadramento nei ruoli dirigenziali.

Art. 2-quater.
(Copertura finanziaria)

  1.Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 2-bis e 2-ter si fa fronte in parte con l'utilizzo delle risorse disponibili nell'ambito dei pregressi rapporti convenzionali, in parte con le maggiori risorse previste, a regime vigente, dal Fondo Sanitario Nazionale.
2.01. Sapia, Massimo Enrico Baroni.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Potenziamento attività della Lega italiana per la lotta contro i tumori)

  1. Al fine di riprendere le attività di contrasto alle patologie oncologiche e promuovere nella fase post-pandemica campagne di prevenzione ed educazione sanitaria rivolte alla popolazione, la Lega italiana per la lotta contro i tumori è autorizzata, per il triennio 2022-2024, a bandire procedure concorsuali pubbliche e ad assumere a tempo indeterminato personale, nei limiti del completamento della copertura della propria pianta organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, a valere e nel limite delle risorse di bilancio proprie dell'ente, che presentano la necessaria disponibilità, per fronteggiare indifferibili esigenze di operatività di particolare rilevanza e urgenza volte a garantire la continuità e lo sviluppo dell'attività istituzionale.
  2. Le disposizioni di cui al presente articolo non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2.02. Provenza.

ART. 3.

  Sopprimerlo.
*3.9. Raduzzi.
*3.4. Provenza, Villani, Nappi, D'Arrando, Lorefice, Mammì, Penna, Sportiello, Federico, Misiti, Baldino.

  Al comma 1, capoverso Art. 10-bis, comma 1, alinea, sostituire le parole: 31 dicembre con le seguenti: 30 aprile.
3.12. Ciaburro, Caretta, Bellucci, Gemmato, Ferro.

  Al comma 1, capoverso Art. 10-bis, sostituire le parole da: il Ministro della salute fino alla fine dell'articolo con le seguenti: con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute e di concerto con i Ministri competenti per materia e d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome, possono essere adottate linee guida e protocolli volti a regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali o per disciplinare gli spostamenti da e per l'estero, nonché prevedere misure di profilassi sanitaria in dipendenza dei medesimi spostamenti.

Pag. 82

  Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere le parole: del potere di ordinanza del Ministro della salute.
3.5. Nappi, Villani, D'Arrando, Lorefice, Mammì, Penna, Sportiello, Federico, Misiti, Provenza, Baldino.

  Al comma 1, capoverso Art. 10-bis, comma 1, alinea, dopo le parole: il Ministro della salute, aggiungere le seguenti: nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità,.
3.15. Dori, Butti, Paolo Russo, Ceccanti, Corneli.

  Al comma 1, capoverso Art. 10-bis, comma 1, lettera a), sostituire le parole: o d'intesa con le seguenti: e d'intesa e dopo le parole: province autonome, aggiungere le seguenti: , previo parere delle competenti Commissioni parlamentari,.
3.2. Sapia, Massimo Enrico Baroni.

  Al comma 1, capoverso Art. 10-bis, comma 1, lettera a), sostituire le parole: o d'intesa con la con le seguenti: o sentita la.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, capoverso Art. 10-bis, comma 1, lettera b), sostituire la parola: sentiti con le seguenti: di concerto con.
3.7. Nappi, Villani, D'Arrando, Lorefice, Mammì, Penna, Sportiello, Federico, Misiti, Baldino.

  Al comma 1, capoverso Art. 10-bis, comma 1, lettera a), sostituire le parole: o d'intesa con le seguenti: e d'intesa.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, capoverso Art. 10-bis, comma 1, lettera b), sostituire la parola: sentiti con le seguenti: di concerto con.
3.8. Dieni, Baldino.

  Al comma 1, capoverso Art. 10-bis, comma 1, lettera a), sostituire le parole: o d'intesa con le seguenti: e d'intesa.
3.1. Sapia, Massimo Enrico Baroni.

  Al comma 1, capoverso Art. 10-bis, comma 1, alla lettera a), dopo le parole: province autonome, aggiungere le seguenti: previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, capoverso Art. 10-bis, comma 1, lettera b), dopo le parole: per materia, aggiungere le seguenti: previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.
3.16. Claudio Borghi.

  Al comma 1, capoverso Art. 10-bis, comma 1, lettera a), dopo le parole: delle province autonome, aggiungere le seguenti: sentite le associazioni di rappresentanza del mondo del lavoro e delle imprese,.
3.13. Caiata, Bellucci, Gemmato, Ferro.

  Al comma 1, capoverso Art. 10-bis, comma 1, sopprimere la lettera b).
3.6. Nappi, Villani, D'Arrando, Lorefice, Mammì, Penna, Sportiello, Federico, Misiti, Provenza, Baldino.

  Al comma 1, capoverso Art. 10-bis, comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) sentiti i Ministri competenti per materia, d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome e previo parere delle competenti commissioni parlamentari, può introdurre limitazioni agli spostamenti da e per l'estero, nonché imporre misure sanitarie in dipendenza dei medesimi spostamenti.
3.3. Sapia, Massimo Enrico Baroni.

  Al comma 1, capoverso Art. 10-bis, comma 1, lettera b), dopo le parole: per materia Pag. 83aggiungere le seguenti: e previa comunicazione alle Camere.
3.14. Bellucci, Gemmato, Ferro.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Il Ministro della salute definisce, di concerto con l'AIFA e le regioni e le province autonome, il regime di prescrizione e dispensazione degli antivirali specifici per il trattamento di pazienti con COVID-19, consentendo la prescrizione da parte dei medici di medicina generale e la dispensazione da parte delle farmacie di comunità con modalità previste da specifici accordi tra il Ministero della salute, il direttore dell'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia di cui all'articolo 2 e le associazioni maggiormente rappresentative, senza maggiori oneri per la finanza pubblica.
3.11. Mandelli, Saccani Jotti, Bagnasco, Novelli, Versace, Bond, Brambilla.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Le ordinanze di cui all'articolo 10-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, come sostituito dal comma 1, sono adottate nel rispetto dei princìpi di adeguatezza e proporzionalità.
3.10. Novelli, Bagnasco, Versace, Bond, Brambilla.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni volte a favorire l'attuazione degli interventi a tutela delle persone con disturbi dello spettro autistico)

  1. Il comma 402 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è sostituito dal seguente:

   «402. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per le disabilità, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per l'università e la ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità per l'utilizzazione del Fondo di cui al comma 401 del presente articolo, fatto salvo quanto previsto al comma 402-bis, prevedendo che dette risorse siano destinate, nel rispetto della legge 18 agosto 2015, n. 134 e fermo restando quanto stabilito dal decreto del Ministro della salute e del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2016, ai seguenti settori di intervento:

   a) per una quota pari al 15 per cento, allo sviluppo di progetti di ricerca di base, applicata, nonché su modelli clinico-organizzativi e le buone pratiche terapeutiche ed educative, da parte di enti di ricerca e strutture pubbliche e private accreditate del SSN, selezionati attraverso procedure di evidenza pubbliche;

   b) per una quota pari al 50 per cento da ripartire tra le Regioni per l'incremento del personale del Servizio sanitario nazionale preposto all'erogazione degli interventi previsti dalle linee guida sulla diagnosi e il trattamento dei disturbi dello spettro autistico dell'Istituto superiore di sanità;

   c) per una quota pari al 15 per cento per iniziative di formazione quali l'organizzazione di corsi di perfezionamento universitari e master universitari in analisi applicata del comportamento e autismo indirizzati al personale e agli operatori del Servizio sanitario nazionale e socio-sanitario, incluso il personale di cui al punto 2;

   d) per una quota pari al 20 per cento ad iniziative regionali finalizzate, con il supporto dell'Istituto superiore di sanità, allo sviluppo di:

    1) una rete curante territoriale mirata al riconoscimento, diagnosi e intervento precoce dei disturbi del neurosviluppo tramite la sorveglianza della popolazione a rischio e della popolazione generale nell'ambito dei servizi educativi della prima infanzia, dei bilanci di salute pediatrici, nei servizi di neuropsichiatria dell'infanziaPag. 84 e dell'adolescenza e nelle terapie intensive neonatali/neonatologie;

    2) progetti di vita individualizzati basati sui costrutti di “Quality of Life” assicurando percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali ed educativi e la continuità di cura in tutto l'arco di vita, l'integrazione scolastica e l'inclusione sociale e lavorativa».

  2. L'articolo 1, comma 456 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è abrogato.
  3. Dopo il comma 402 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è inserito il seguente:

   «402-bis. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per le disabilità, il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1 comma 181, lettera a) della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nell'ambito delle finalità previste all'articolo 1, comma 182, della suddetta legge».

  4. Il decreto di cui all'articolo 1, comma 402, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituito dal presente articolo, è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente normativa.
  5. Il decreto di cui all'articolo 1, comma 402-bis, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come introdotto dal presente articolo, è adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente normativa.
3.02. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Patelli, Sutto, Tiramani.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Dispositivi di protezione delle vie respiratorie a prezzo calmierato)

  1. Al fine di dare seguito all'obbligo di indossare i dispositivi di protezione di tipo FFP2, il prezzo dei predetti dispositivi è fissato a 0,50 centesimi di euro. Le farmacie, le parafarmacie e le altre attività commerciali che vendono il dispositivo ad un prezzo superiore, sono soggette ad una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1000.
  2. Le entrate derivanti dal comma 1 sono periodicamente versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate al Fondo emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per il successivo trasferimento alla contabilità speciale di cui all'articolo 122, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
  3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si compensa, per la quota parte occorrente, mediante utilizzo dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.
3.01. Sapia, Colletti, Massimo Enrico Baroni.

ART. 4.

  Al comma 1, capoverso Art. 10-ter, comma 1, dopo le parole: risultate positive aggiungere le seguenti: e sintomatiche.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso:

   a) sopprimere il comma 2;

   b) al comma 3, sostituire le parole: commi 1 e 2 con le seguenti: comma 1.
4.7. Raduzzi, Sapia.

  Al comma 1, capoverso Art. 10-ter, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata.
4.10. Ianaro.

Pag. 85

  Al comma 1, capoverso Art. 10-ter, comma 2, sostituire le parole: al chiuso o in presenza di assembramenti e con esclusione delle ipotesi di cui all'articolo 10-quater, commi 4 e 5 con le seguenti: con esclusione delle abitazioni private in presenza dei soli conviventi e delle ipotesi di cui all'articolo 10-quater, comma 4, lettere a) e b).
4.8. Noja, Baldini.

  Al comma 1, capoverso Art. 10-ter, comma 2, dopo le parole: rilevazione di SARS-CoV-2, aggiungere le seguenti: a carico del Servizio sanitario nazionale,.

  Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
4.1. Sapia, Massimo Enrico Baroni.

  Al comma 1, capoverso Art. 10-ter, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In caso di contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, eseguono un test antigenico rapido o molecolare, anche presso centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione di SARS-CoV-2 al terzo e al sesto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

  Conseguentemente, al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , assicurando la massima semplificazione delle procedure ed evitando in ogni caso l'introduzione di obblighi, misure o termini dilatori non previsti espressamente dal presente articolo. Sono abrogate le circolari in materia di isolamento e autosorveglianza pubblicate dal Ministero della salute in data antecedente l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4.11. Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Patelli, Sutto, Tiramani.

  Al comma 1, capoverso Art. 10-ter, comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: Con circolare del Ministero della salute aggiungere le seguenti: , da emanare entro il 31 marzo 2022,;

   b) sostituire le parole: . In quest'ultimo caso, la trasmissione con le seguenti: e alla trasmissione, da parte dei sanitari o delle strutture che hanno effettuato il test,.
4.2. Nappi, Villani, D'Arrando, Lorefice, Mammì, Penna, Sportiello, Federico, Misiti, Baldino.

  Al comma 1, capoverso comma Art. 10-ter, comma 3, primo periodo, dopo le parole: Con circolare del Ministero della salute aggiungere le seguenti: , da emanare entro il 1° maggio 2022,.

  Conseguentemente, al terzo periodo, dopo le parole: In quest'ultimo caso, la trasmissione, aggiungere le seguenti: da parte dei sanitari o delle strutture che hanno effettuato il test,.
4.6. Dieni, Baldino.

  Al comma 1, capoverso Art. 10-ter, comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , assicurando la massima semplificazione delle procedure ed evitando in ogni caso l'introduzione di obblighi, misure o termini dilatori non previsti espressamente dal presente articolo. Sono abrogate le circolari in materia di isolamento e autosorveglianza pubblicate dal Ministero della salute in data antecedente Pag. 86l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4.12. Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Patelli, Sutto, Tiramani.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma: 1-bis. Gli operatori sanitari che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 devono eseguire un test antigenico o molecolare al terzo e al quinto giorno successivo al contatto e all'eventuale comparsa dei sintomi.
4.14. Siani, Carnevali, De Filippo, Rizzo Nervo, Pini, Lepri, Ianaro.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  1-bis. In coerenza con quanto previsto dagli articoli 21 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, di definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, in attuazione ai requisiti di autorizzazione per lo svolgimento delle cure domiciliari e di accreditamento per lo svolgimento delle stesse cure in sede di Conferenza Stato-Regioni del 4 agosto 2021, il Ministero della salute, previa istruttoria dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) da concludere entro il 30 dicembre 2022, effettua una ricognizione delle attività svolte dalle singole regioni e province autonome ed elabora un programma triennale per l'attuazione dell'uniforme erogazione dei livelli di assistenza di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 in tutto il territorio nazionale, fissando per ciascuna regione e provincia autonoma i relativi obiettivi. L'attuazione del predetto programma triennale da parte delle regioni e delle province autonome costituisce adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale ai fini e per gli effetti dell'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, prorogato, a decorrere dall'anno 2013, dall'articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano presentano periodicamente una relazione sullo stato di attuazione del citato programma triennale al Comitato permanente per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 9 dell'intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sancita in data 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005.
  1-ter. Entro il 30 giugno 2022, previa istruttoria dell'AGENAS, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le tariffe nazionali massime di riferimento per la remunerazione delle prestazioni in ambito domiciliare e residenziale e in hospice, in coerenza con la programmazione economico-finanziaria del Servizio sanitario nazionale.
  1-quater. All'attuazione delle disposizioni del comma 1-bis le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  1-quinquies. In caso di mancata attuazione del programma triennale nei termini previsti si applica la procedura per l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
4.15. Trizzino.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  1-bis. Al fine di contenere la spesa per la somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 nonché la spesa per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie, le misure, le disposizioni e gli accordi in vigore fino al 31 marzo 2022 inerenti tali prodotti sono prorogati fino al Pag. 8731 dicembre 2022, entro un limite massimo di spesa pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022.
  1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle disponibilità presenti nella contabilità speciale e del conto corrente bancario di cui al comma 9 dell'articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, assegnati al direttore dell'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del presente decreto. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
4.3. Grippa, Baldino.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  1-bis. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) dopo l'articolo 232-ter è aggiunto il seguente:

«Art. 232-quater.
(Divieto di abbandono di dispositivi di protezione individuale).

   1. Al fine di garantire la tutela del territorio e preservare il decoro urbano è vietato l'abbandono di mascherine e guanti monouso.»;

   b) al comma 1-bis dell'articolo 255, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Nel caso in cui l'abbandono interessi le disposizioni di cui all'articolo 232-quater, si applica una sanzione amministrativa da euro cento a euro seicento.».
4.5. Misiti, Villani, Nappi, D'Arrando, Lorefice, Mammì, Penna, Sportiello, Federico, Provenza.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  1-bis. A decorrere dal 1° aprile 2022, ai fini del tracciamento dei contagi da COVID-19 dell'intera popolazione su territorio nazionale, è autorizzata l'esecuzione dei test antigenici rapidi o molecolari per la rilevazione di SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sulla base di idonea prescrizione medica rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, esclusivamente per i soggetti che mostrino i sintomi dello stesso virus.
4.4. Misiti, Villani, Nappi, D'Arrando, Lorefice, Mammì, Penna, Sportiello, Federico, Baldino.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Esecuzione di test antigenici rapidi a prezzi calmierati e gratuitamente).

  1. All'articolo 5 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, ai commi 1, 1-bis e 1-ter le parole: «31 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022».
  2. All'articolo 34, comma 9-quater, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: «31 marzo 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022».
  3. Le autorizzazioni di spesa cui si riferiscono i commi 1 e 2 sono autorizzate in favore del direttore dell'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla Pag. 88pandemia di cui all'articolo 2 del presente decreto.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 18 milioni di euro per l'anno 2022, e dal comma 2, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle disponibilità presenti nella contabilità speciale e del conto corrente bancario di cui al comma 9 dell'articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, assegnati al direttore dell'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del presente decreto. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a 21 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
4.01. Lorefice, Dieni, Villani, Nappi, D'Arrando, Mammì, Penna, Sportiello, Federico, Misiti, Baldino.

ART. 5.

  Sopprimerlo.
*5.1. Sodano.
*5.5. Raduzzi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.
(Dispositivi di protezione delle vie respiratorie)

  1. All'articolo 1-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Inoltre, fino al 31 dicembre 2022, è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per l'accesso dei visitatori a strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice, nonché ai reparti di degenza delle strutture ospedaliere».
5.16. Lollobrigida, Bellucci, Ferro, Gemmato.

  Al comma 1, capoverso Art. 10-quater, comma 1, alinea, sostituire le parole: 30 aprile 2022 con le seguenti: 30 giugno 2022 per i casi previsti dalla lettera a) e fino al 30 aprile per i casi previsti dalle lettere b) e c).
5.9. Carnevali.

  Al comma 1, capoverso Art. 10-quater, comma 1, alinea, sostituire le parole: 30 aprile 2022 con le seguenti: 31 maggio 2022, limitatamente alle lettere a) e b),.
5.10. Bologna.

  Al comma 1, capoverso Art. 10-quater, comma 1, alinea, sostituire le parole: 30 aprile 2022 con le seguenti: 30 giugno 2022.
5.20. Ianaro.

  Al comma 1, capoverso Art. 10-quater, comma 1, alinea, sopprimere le parole: di tipo FFP2.

  Conseguentemente al medesimo capoverso Art. 10-quater, comma 4, lettera a), sostituire le parole: sei anni con le seguenti: dodici anni.
5.6. Raduzzi, Sapia.

  Al comma 1, capoverso Art. 10-quater, comma 1, lettera a), numero 7), sopprimere la parola: primaria,.
5.12. Bucalo, Frassinetti, Bellucci, Gemmato, Ferro.

Pag. 89

  Al comma 1, capoverso Art. 10-quater, comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) per l'accesso di familiari e visitatori a strutture di ospitalità e di lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque in tutte le strutture residenziali di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017 e in quelle socio-assistenziali nonché nelle strutture ospedaliere;.

  Conseguentemente, all'articolo 7:

   a) al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente: g-bis) per l'accesso di familiari e visitatori a strutture di ospitalità e di lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque in tutte le strutture residenziali di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, e in quelle socio-assistenziali nonché nelle strutture ospedaliere;

   b) sopprimere il comma 2.
5.4. Sportiello, Dieni, Villani, Nappi, D'Arrando, Lorefice, Mammì, Penna, Federico, Misiti, Provenza, Baldino.

  Al comma 1, capoverso Art. 10-quater, sopprimere i commi 2 e 5.
5.14. Ferro, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 1, capoverso Art. 10-quater, sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Fino al 30 aprile 2022 nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, negli hospice e nei reparti di degenza ospedaliera, sull'intero territorio nazionale, è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
5.17. Lollobrigida, Bellucci, Ferro, Gemmato.

  Al comma 1, capoverso Art. 10-quater, sopprimere il comma 3.
5.15. Ferro, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 1, capoverso «Art. 10-quater», comma 3, sostituire le parole: ad eccezione del momento del ballo con le seguenti: incluso il momento del ballo.
5.11. Bologna.

  Al comma 1, capoverso Art. 10-quater, comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente: a) i bambini di età inferiore ai sei anni con le seguenti: i minori iscritti alla scuola dell'infanzia, alla scuola primaria e alla scuola secondaria di primo grado.
5.3. Sarli, Ehm, Suriano, Benedetti.

  Al comma 1, capoverso Art. 10-quater, comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente: a) i bambini che frequentano le scuole dell'infanzia e primaria.
5.13. Bucalo, Frassinetti, Bellucci, Gemmato, Ferro.

  Al comma 1, capoverso Art. 10-quater, comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente: i bambini che frequentano la scuola dell'infanzia.
5.2. Benedetti, Sarli, Suriano, Ehm, Massimo Enrico Baroni.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Misure urgenti per il contenimento dei prezzi di mascherine e test antigienici)

  1. Il Ministro della salute, per l'attuazione e il coordinamento delle misure di Pag. 90contenimento e contrasto della diffusione del virus SARS-CoV-2, definisce un protocollo d'intesa con le farmacie e con le altre strutture sanitarie al fine di assicurare, fino al 31 dicembre 2022, la vendita di mascherine facciali di cui all'ordinanza 26 aprile 2020, n. 11, pubblicata in Gazzetta Ufficiale 27 aprile 2020, n. 108, nonché la somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, a prezzi contenuti e comunque non superiori a quelli praticati alla data del 31 marzo 2022. Il Protocollo tiene conto in particolare dell'esigenza di agevolare ulteriormente i minori di età compresa tra i 12 e 18 anni.
  2. In caso di inosservanza della disposizione di cui al presente articolo, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 10.000 e il Prefetto territorialmente competente, tenendo conto delle esigenze di continuità del servizio di assistenza farmaceutica, può disporre la chiusura dell'attività per una durata non superiore a cinque giorni. L'applicazione del prezzo calmierato è assicurata, fino al 31 dicembre 2022, anche da tutte le strutture sanitarie autorizzate e da quelle accreditate o convenzionate con il Servizio sanitario nazionale e autorizzate dalle regioni alla somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, aderenti al protocollo d'intesa di cui al comma 1.
5.01. Noja, Baldini.

ART. 6.

  Sopprimerlo.
*6.18. Raduzzi.
*6.27. Lollobrigida, Bellucci, Ferro, Gemmato.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.
(Eliminazione del green pass base)

  1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, l'articolo 9-bis è abrogato.
6.25. Caretta, Ciaburro, Gemmato, Ferro, Bellucci.

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2022 con le seguenti: 15 aprile 2022.
6.28. Mollicone.

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2022 con le seguenti: 30 aprile 2022
*6.20. Raduzzi, Sapia.
*6.26. Ciaburro, Caretta.
*6.29. Mollicone.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le parole: «di cui all'articolo 9» sono sostituite dalle seguenti: «da vaccinazione o guarigione, cosiddetto green pass base,»
6.11. Lorefice, Villani, Nappi, D'Arrando, Mammì, Penna, Sportiello, Federico, Provenza, Misiti, Baldino.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al comma 4 dell'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, le parole: «di sei mesi» sono sostituite con la seguente: «illimitata».
6.21. Raduzzi, Sapia.

  Sopprimere il comma 2.
6.19. Raduzzi, Sapia.

Pag. 91

  Al comma 2, lettera a), capoverso comma 1, lettera f), sopprimere le parole: , che si svolgono all'aperto.

  Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, lettera a), capoverso comma 1, sopprimere la lettera g).
6.12. Martinciglio, Iorio, Papiro, Baldino.

  Al comma 2, lettera a), capoverso comma 1, dopo la lettera f), aggiungere le seguenti:

   f-bis) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell'obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità;

   f-ter) convegni e congressi;

   f-quater) centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione.

  Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, lettera a), capoverso comma 1, sopprimere le lettere a), b) e c).
6.14. Dieni, Baldino.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di ampliare le attività di rilevamento dei contagi da SARS-CoV-2, fino al medesimo termine di cui di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, come prorogato dal decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, le professioni infermieristiche esercenti l'attività libero professionale, possono eseguire test antigenici rapidi, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87; gli stessi sono altresì autorizzati all'emissione delle certificazioni verdi COVID-19, accedendo alla piattaforma nazionale digital green certificate, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera e), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.
6.15. Mammì, Villani, Nappi, D'Arrando, Penna, Sportiello, Federico, Provenza, Misiti, Lorefice, Baldino.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, possono effettuare i servizi e le prestazioni professionali erogati dalle farmacie pubbliche e private di cui all'articolo 1, commi 418, 419 e 420, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, all'articolo 20, comma 2, lettera h), del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 e all'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.
6.16. Mammì, Villani, Nappi, D'Arrando, Penna, Sportiello, Federico, Provenza, Misiti, Lorefice, Baldino.

  Sopprimere il comma 3.
6.1. Sapia, Massimo Enrico Baroni.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 9-ter.1 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, al comma 1, l'ultimo periodo è soppresso.
6.3. Sapia, Massimo Enrico Baroni.

  Sopprimere il comma 4.
6.2. Sapia, Massimo Enrico Baroni.

Pag. 92

  Al comma 5, lettera a), capoverso comma 1, alinea, sostituire le parole: Dal 1° al 30 aprile 2022 con le seguenti: Dal 1° aprile al 31 maggio 2022.
6.22. Bologna.

  Al comma 5, lettera a), capoverso comma 1, lettera b), sostituire le parole: e di quelli impiegati nei collegamenti marittimi da e per l'arcipelago delle Isole Tremiti con le seguenti: , di quelli impiegati nei collegamenti marittimi da e per l'arcipelago delle Isole Tremiti e di quelli impiegati da e per le isole minori.
6.17. Ficara.

  Sopprimere il comma 6.
6.6. Sapia, Massimo Enrico Baroni.

  Sostituire il comma 6 con il seguente:

  6. All'articolo 9-quinquies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore pubblico, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) ai commi 1 e 6, a decorrere dal 1° aprile 2022, le parole: «31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2022»;

   b) al comma 6, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «ad eccezione dell'assegno alimentare di cui all'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Ai relativi oneri, pari a euro 120.000.000, si provvede mediante corrisponde riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
6.24. Frassinetti, Bucalo, Bellucci, Gemmato, Ferro.

  Sostituire il comma 6 con il seguente:

  6. All'articolo 9-quinquies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore pubblico, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) ai commi 1 e 6, a decorrere dal 1° aprile 2022, le parole: «31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2022»;

   b) al comma 6, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ad accezione dell'assegno alimentare di cui all'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3».
6.13. Villani, Nappi, D'Arrando, Mammì, Penna, Sportiello, Federico, Provenza, Misiti, Lorefice, Baldino.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2022, n. 18, capoverso articolo 4-sexies, comma 3, primo periodo, dopo le parole: «medesimo Ministero» sono inserite le seguenti: «ed inviati alle Federazioni nazionali delle professioni sanitarie ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 4 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76».
6.23. Bologna.

  Sopprimere il comma 7.
6.7. Sapia, Massimo Enrico Baroni.

  Sopprimere il comma 8.
6.8. Sapia, Massimo Enrico Baroni.

Pag. 93

  Al comma 8, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) al comma 1, l'ultimo periodo è soppresso.
6.9. Sapia, Massimo Enrico Baroni.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Misure urgenti per la somministrazione gratuita di test antigenici rapidi a campione in ambito lavorativo)

  1. Fino al 15 giugno 2022, al fine di contrastare la diffusione dell'infezione da COVID-19 e garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro, le aziende del settore privato e gli enti pubblici organizzano al proprio interno punti dedicati all'effettuazione di test gratuiti antigenici a campione per il personale, privo della certificazione verde COVID-19, di cui all'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, o del certificato COVID digitale dell'Unione europea, di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2021/ 953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021.
  2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito nello stato di previsione del Ministero della salute un Fondo per la gratuità dei test rapidi antigenici, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2022. Con decreto del Ministro della salute, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti, anche al fine del rispetto del limite massimo di spesa previsto, i criteri e le modalità di riparto del Fondo di cui al presente comma tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché i criteri e le modalità per la successiva assegnazione alle Università.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 2, nel limite massimo di spesa pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6.01. Segneri, Serritella, Gabriele Lorenzoni, Faro, Bruno, Emiliozzi, Papiro, Martinciglio, Iorio, Terzoni, Bella, Corneli, Dieni, Zolezzi, Di Lauro.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Costo contenuto per la somministrazione dei test antigeni rapidi in base all'ISEE)

  1. Fino al 15 giugno 2022, termine di cessazione dell'obbligo vaccinale, la somministrazione dei test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, necessari al fine di svolgere l'attività lavorativa in ambito pubblico e privato, per i lavoratori appartenenti ad un nucleo familiare con reddito annuo complessivo non superiore a 36.151,98 euro, è effettuata sulla base dell'applicazione di un costo maggiormente contenuto pari a 5 euro rispetto al prezzo previsto dal Protocollo d'intesa, di cui all'articolo 5, comma 1 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 provvedono all'aggiornamento del Protocollo d'intesa.
  3. Dal 15 febbraio 2022 fino alla data di aggiornamento del protocollo, ai lavoratori di cui al comma 2, è riconosciuto un contributo pari alla metà della spesa sostenuta per l'effettuazione dei test antigenici rapidi, per il tramite del Sistema Tessera Sanitaria.
  4. Le modalità applicative del comma 1, la richiesta del rimborso e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti Pag. 94con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  5. Al fine di contribuire al contenimento dei costi dei test antigenici rapidi di cui al presente articolo, è autorizzata a favore del Commissario straordinario di cui al comma 1, la spesa massima di 20 milioni di euro per l'anno 2022, a valere sulle risorse di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che sono, per il medesimo anno, corrispondentemente incrementate. Il Commissario straordinario provvede al trasferimento delle predette risorse alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano sulla base dei dati disponibili sul sistema Tessera Sanitaria. Al relativo onere, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6.03. Invidia, Segneri.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Misure urgenti per la somministrazione gratuita di test su campione salivare in ambito lavorativo)

  1. Fino al 15 giugno 2022, al fine di contrastare la diffusione dell'infezione da COVID-19 e garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro, le aziende del settore privato e gli enti pubblici, le istituzioni scolastiche educative e formative e le università, organizzano al proprio interno punti dedicati all'effettuazione di test gratuiti salivari per il personale, privo della certificazione verde COVID-19, di cui all'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, o del certificato COVID digitale dell'Unione europea, di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2021/ 953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021.
  2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito nello stato di previsione del Ministero della salute, un Fondo per la gratuità dei test salivari, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2022. Con decreto del Ministro della salute, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti, anche al fine del rispetto del limite massimo di spesa previsto, i criteri e le modalità di riparto del Fondo di cui al presente comma tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché i criteri e le modalità per la successiva assegnazione alle Università.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 2, nel limite massimo di spesa pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6.04. Invidia, Segneri.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Calmieramento costi per la somministrazione di test antigenici e molecolari)

  1. Fino al 15 giugno 2022 la somministrazione dei test antigenici rapidi e dei test molecolari, ai soggetti di età superiore ai 18 anni, è effettuata sulla base dell'applicazione di un costo maggiormente contenuto, rispetto a quello previsto dal Protocollo d'intesa, di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 2, nel limite massimo di spesa pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, Pag. 95comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6.02. Invidia, Segneri, Baldino.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Misure per la somministrazione di test antigenici rapidi)

  1. L'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia, di cui all'articolo 2, comma 1, definisce, d'intesa con il Ministro della salute, un protocollo d'intesa con le farmacie e con le altre strutture sanitarie al fine di assicurare fino al 30 giugno 2022 la somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, a prezzi contenuti. Il protocollo tiene conto in particolare dell'esigenza di agevolare ulteriormente i minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni.
  2. Le farmacie di cui all'articolo 1, commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono tenute ad assicurare, sino al 30 giugno 2022, la somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, secondo le modalità e i prezzi previsti nel protocollo d'intesa di cui al comma 1. In caso di inosservanza della disposizione di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 10.000 e il Prefetto territorialmente competente, tenendo conto delle esigenze di continuità del servizio di assistenza farmaceutica, può disporre la chiusura dell'attività per una durata non superiore a cinque giorni.
  3. L'applicazione del prezzo calmierato è assicurata, fino al 30 giugno 2022, anche da tutte le strutture sanitarie autorizzate e da quelle accreditate o convenzionate con il Servizio sanitario nazionale e autorizzate dalle regioni alla somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, aderenti al protocollo d'intesa di cui al comma 1.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126.
6.06. Stumpo.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Disposizioni in materia di ripristino della funzionalità degli uffici giudiziari)

  1. Con circolare del Ministero della giustizia, da adottarsi entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono emanate linee guida nazionali per il celere ripristino della piena funzionalità di tutti gli uffici giudiziari, in considerazione della cessazione dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, da ultimo prorogato fino al 31 marzo 2022.
6.07. Giovanni Russo, Varchi, Maschio, Bellucci, Gemmato, Ferro.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Disposizioni in materia di funzionalità degli uffici giudiziari)

  1. Ai fini dello svolgimento delle attività presso i Tribunali, le Corti di appello e ogni altra sede luogo di attività degli uffici giudiziari, all'interno dei locali devono essere forniti gratuitamente idonei presidi di sicurezza individuale e garantiti un buon Pag. 96livello di qualità dell'aria, mediante la ventilazione periodica, le decontaminazioni delle superfici e l'utilizzo di sistemi di condizionamento con tecnologie appropriate. Alla copertura dei maggiori oneri di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
6.08. Varchi, Maschio, Ferro, Bellucci, Gemmato.

ART. 7.

  Sopprimerlo.
*7.5. Sarli, Suriano, Ehm, Benedetti, Massimo Enrico Baroni.
*7.12. Raduzzi.
*7.17. Lollobrigida, Bellucci, Ferro, Gemmato.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 7.
(Eliminazione del green pass rafforzato)

  1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, l'articolo 9-bis.1 è abrogato.
7.15. Caretta, Ciaburro, Bellucci, Ferro, Gemmato.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Sono esclusi dall'obbligo di certificazione verde rafforzata gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
7.1. Sapia, Massimo Enrico Baroni.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, sostituire l'alinea con il seguente: 1. Dal 1° al 30 aprile 2022, sull'intero territorio nazionale, è consentito ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto green pass rafforzato, nonché ai soggetti con una certificazione che attesti l'esito negativo del test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle settantadue ore precedenti l'accesso ai seguenti servizi e attività:

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) il comma 1-bis è sostituito dal seguente: «1-bis. Fino al 31 dicembre 2022, l'accesso dei visitatori alle strutture di cui al comma 1 è consentito ai soggetti con una certificazione che attesti l'esito negativo del test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle settantadue ore precedenti l'accesso.».
7.19. Bellucci, Gemmato, Ferro.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, sostituire l'alinea con il seguente:

  1. Dal 1° al 30 aprile 2022, è consentito sull'intero territorio nazionale esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base, l'accesso ai seguenti servizi e attività:.
7.13. Raduzzi, Sapia.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, alinea, sostituire le parole: da vaccinazione o guarigione, cosiddetto green pass rafforzato con le seguenti: da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base.
7.14. Frassinetti, Bucalo, Bellucci, Gemmato, Ferro.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, sopprimere le lettere b), c), d), f) e g).
7.16. Ciaburro, Caretta, Ferro, Bellucci, Gemmato.

Pag. 97

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

   g-bis) l'accesso di familiari e visitatori a strutture di ospitalità e di lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque in tutte le strutture residenziali di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, e in quelle socio-assistenziali nonché nelle strutture ospedaliere.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
7.7. Sportiello, Dieni, Villani, Nappi, D'Arrando, Mammì, Penna, Federico, Provenza, Misiti, Lorefice, Baldino.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 9-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, al comma 3, la parola: «dodici» è sostituita dalla seguente: «diciotto».
7.4. Termini, Sarli.

  Sopprimere il comma 2.
7.2. Sapia, Massimo Enrico Baroni.

  Al comma 2, lettera a), premettere la seguente:

   0a) al comma 1, le parole: «secondo le linee guida definite con l'ordinanza del Ministro della salute 8 maggio 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 10 maggio 2021, cui le direzioni sanitarie delle predette strutture si conformano immediatamente, adottando le misure necessarie alla prevenzione del contagio da COVID-19» sono soppresse.

  Conseguentemente, al medesimo comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e l'ultimo periodo è soppresso.
7.8. Lorefice, D'Arrando, Villani, Nappi, Mammì, Penna, Sportiello, Federico, Provenza, Misiti, Baldino.

  Al comma 2, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

   a) il comma 1-bis è sostituito dal seguente: «1-bis. A decorrere dal 30 dicembre 2021 e fino al 31 dicembre 2022, l'accesso dei visitatori alle strutture di cui al comma 1 è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una certificazione verde COVID-19, di guarigione o di effettuazione di test di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b), c) e c-bis) del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52»;

   b) il comma 1-ter è soppresso;

   c) al comma 1-sexies, il primo periodo è sostituito dal seguente: «A decorrere dal 10 marzo 2022 e fino al 31 dicembre 2022, è consentito altresì l'accesso dei visitatori ai reparti di degenza delle strutture ospedaliere secondo le modalità di cui al comma 1-bis».
7.11. Serritella, Faro, Bruno, Segneri, Gabriele Lorenzoni, Emiliozzi, Papiro, Martinciglio, Iorio, Terzoni, Bella, Ferraresi, Corneli, Flati, Dieni, Zolezzi, Di Lauro, Baldino.

  Al comma 2, sostituire la lettera a) con le seguenti:

   a) il comma 1-bis è soppresso;

   a-bis) il comma 1-ter è sostituito dal seguente: «1-ter. L'accesso alle strutture di cui al comma 1 è consentito ai soggetti in possesso di una certificazione che attesti l'esito negativo del test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle quarantotto ore precedenti l'accesso».
7.6. Ehm, Sarli, Suriano, Benedetti, Massimo Enrico Baroni.

Pag. 98

  Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

   «1-bis. L'accesso dei visitatori alle strutture di cui al comma 1 e ai reparti di degenza delle strutture ospedaliere, a decorrere dal 10 marzo 2022 e fino al 31 dicembre 2022, è consentito previa certificazione che attesti l'esito negativo del test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle quarantotto ore precedenti l'accesso».

  Conseguentemente, al medesimo comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) i commi 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies e 1-septies sono soppressi.
7.20. Claudio Borghi.

  Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) il comma 1-ter è sostituito dal seguente:

   «1-ter. L'accesso alle strutture di cui al comma 1, nel medesimo periodo di cui al comma 1-bis, è consentito, altresì, ai soggetti in possesso di una certificazione che attesti l'esito negativo del test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle quarantotto ore precedenti l'accesso».
7.18. De Martini.

  Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) dopo il comma 1-sexies è aggiunto il seguente:

   «1-sexies.1. Qualora le strutture di cui ai commi 1 e 1-sexies ritengano, per comprovati motivi epidemiologi, di non dover garantire l'accesso minimo giornaliero non inferiore a quarantacinque minuti, sono tenuti a richiedere tempestivamente l'intervento dell'Assessorato regionale alla salute per avere l'autorizzazione a sospendere o limitare il diritto alla continuità delle visite».
7.9. D'Arrando, Dieni, Lorefice, Villani, Nappi, Mammì, Penna, Sportiello, Federico, Provenza, Misiti, Baldino.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Il protocollo di cui all'articolo 2-ter del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, in materia di relazioni con i familiari dei pazienti affetti da COVID-19 presso le strutture sanitarie, si applica in maniera permanente, anche successivamente alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per pazienti affetti da COVID-19 ovvero da qualsiasi altra patologia infettiva che comporta l'isolamento del paziente.

  Conseguentemente, all'articolo 14, comma 1, sopprimere la parola: 2-ter.
7.10. Lorefice, Dieni, D'Arrando, Villani, Nappi, Mammì, Penna, Sportiello, Federico, Provenza, Misiti, Baldino.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Misure in materia di effettuazione di test salivari antigenici)

  1. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo la lettera c-bis) è aggiunta la seguente: «c-ter) effettuazione di un test salivare antigenico che attesti l'assenza dell'antigene SARS-CoV-2».
7.01. Gemmato, Bellucci, Ferro.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Misure in materia di effettuazione di test salivari antigenici)

  1. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con Pag. 99modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo la lettera c-bis) è aggiunta la seguente:

   «c-ter) effettuazione di un test salivare antigenico che dimostri l'assenza dell'antigene SARS-CoV-2 eseguito, ove ne ricorra la necessità, anche nelle strutture sanitarie militari e della Croce Rossa italiana e per il tramite del relativo personale sanitario.».
7.03. Gemmato, Bellucci, Ferro.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Misure in materia di effettuazione di test salivari antigenici)

  1. All'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «eseguiti, ove ne ricorra la necessità, anche nelle strutture sanitarie militari e della Croce Rossa italiana e per il tramite del relativo personale sanitario».
7.04. Gemmato, Bellucci, Ferro.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Misure in materia di esecuzione di test antigenici rapidi)

  1. Al fine di garantire fino al 31 maggio 2022, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente articolo che costituisce tetto massimo di spesa, l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, somministrati nelle farmacie di cui all'articolo 1, commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero nelle strutture sanitarie aderenti al protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, alle persone in possesso di documentazione comprovante il proprio valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 28.000 euro, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
7.07. Gemmato, Bellucci, Ferro.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Misure in materia di esecuzione di test antigenici rapidi)

  1. Al fine di garantire fino al 31 maggio 2022, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente articolo che costituisce tetto massimo di spesa, l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, somministrati nelle farmacie di cui all'articolo 1, commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero nelle strutture sanitarie aderenti al protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, alle persone in possesso di documentazione comprovante il proprio valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 15.000 euro, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante Pag. 100corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
7.06. Gemmato, Bellucci, Ferro.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Misure in materia di esecuzione di test antigenici rapidi)

  1. Al fine di garantire fino al 31 maggio 2022, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente articolo che costituisce tetto massimo di spesa, l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, somministrati nelle farmacie di cui all'articolo 1, commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero nelle strutture sanitarie aderenti al protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, alle persone in possesso di documentazione comprovante il proprio valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 9.000 euro, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
7.05. Gemmato, Bellucci, Ferro.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Misure in materia di esecuzione di test antigenici rapidi)

  1. Al fine di garantire fino al 31 marzo 2022, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente articolo che costituisce tetto massimo di spesa, l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, somministrati nelle farmacie di cui all'articolo 1, commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero nelle strutture sanitarie aderenti al protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, è autorizzata la spesa di 400 milioni di euro per l'anno 2022.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 400 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
7.08. Gemmato, Bellucci, Ferro.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Misure in materia di controllo delle certificazioni verdi COVID-19)

  1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, all'articolo 9-bis, comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «I predetti titolari o gestori nonché i soggetti deputati al controllo delle certificazioni di cui al comma 10 dell'articolo 9, sono esonerati da ogni responsabilità civile e penale connessa all'accesso illegittimo di soggetti che esibiscano certificazioni verdi COVID-19 false e non rilevate dalle verifiche digitali di cui al comma 3 e ad eventuali e conseguenti contagi contratti dai fruitori delle attività o dei servizi di cui al comma 1».
7.02. Gemmato, Bellucci, Ferro.

Pag. 101

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Misure in materia di durata delle certificazioni verdi COVID-19)

  1. All'articolo 9, comma 4-bis, primo periodo, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, le parole: «prima dose di vaccino» sono sostituite dalle parole: «prima dose di un vaccino con schedula vaccinale a due dosi».
7.09. Claudio Borghi.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Misure in materia di durata delle certificazioni verdi COVID-19)

  1. All'articolo 9, comma 4-bis, secondo periodo, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, le parole «ciclo vaccinale primario» sono sostituite dalle seguenti: «ciclo vaccinale primario, che comprende anche la somministrazione di vaccini con schedula vaccinale a una dose,».
7.010. Claudio Borghi.

ART. 8.

  Sopprimerlo.
*8.1. Sapia, Massimo Enrico Baroni.
*8.8. Sodano.
*8.10. Sarli, Suriano, Ehm, Benedetti, Massimo Enrico Baroni.
*8.67. Giannone.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 8.
(Abolizione dell'obbligo vaccinale)

  1. Il decreto-legge 1o aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, è abrogato.
8.57. Mollicone.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 8.
(Superamento dell'obbligo vaccinale)

  1. Al decreto-legge 1o aprile 2022, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, gli articoli 4, 4-bis, 4-ter, 4-ter.1, 4-ter.2, 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies sono abrogati.
8.55. Caretta, Ciaburro.

  Sopprimere il comma 1.
8.2. Sapia, Massimo Enrico Baroni.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. L'articolo 4 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, riguardante gli obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario, è sostituito dal seguente:

«Art. 4.
(Disposizioni relative agli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario)

   1. Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1o febbraio 2006, n. 43, per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 Pag. 102sono tenuti a sottoporsi ad un test antigenico rapido o molecolare con cadenza non superiore a 7 giorni.».
8.73. Claudio Borghi.

  Al comma 1, sostituire le lettere b) e c) con le seguenti:

   b) al comma 1, le parole: «La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati» sono soppresse;

   c) al comma 1-bis, le parole: «La violazione dell'obbligo di cui al primo periodo determina l'impossibilità di accedere alle strutture ove si svolgono i tirocini pratico-valutativi» sono soppresse;

   d) al comma 4, le parole: «determina l'immediata sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie ed è annotato nel relativo Albo professionale» sono sostituite dalle seguenti: «determina la sanzione ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. La sanzione è irrogata dal prefetto e si applicano, per quanto non stabilito dal presente comma, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. Per le violazioni di cui al comma 5, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 è stabilita nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore»;

   e) il comma 5 è soppresso;

   f) il comma 6 è soppresso.

  Conseguentemente:

   a) al comma 3, lettera c), capoverso comma 2, sopprimere le parole: La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati ai sensi del comma 1;

   b) al comma 3, sostituire la lettera d), con la seguente:

   d) al comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) le parole: «L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro» sono soppresse;

    2) all'ultimo periodo, le parole: «15 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
8.15. Serritella, Faro, Bruno, Segneri, Gabriele Lorenzoni, Emiliozzi, Papiro, Martinciglio, Iorio, Terzoni, Bella, Ferraresi, Corneli, Flati, Dieni, Zolezzi, Di Lauro.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:

   a) al comma 1:

    1) le parole: «Al fine di tutelare la salute pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2022, al fine di tutelare la salute pubblica»;

    2) dopo le parole: «SARS-CoV-2» sono inserite le seguenti: «che non possono dimostrare l'avvenuta guarigione, anche attraverso un test dell'immunità di memoria,»;

    3) al secondo periodo, dopo le parole: «La vaccinazione» sono inserite le seguenti: «o la guarigione»;

   a-bis) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di avvenuta guarigione, dimostrata anche attraverso un test dell'immunità di memoria, la vaccinazione è omessa.»;

   a-ter) al comma 3:

    1) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «In caso di avvenuta guarigione, dimostrata anche attraverso un test dell'immunità di memoria, gli ordini dispongonoPag. 103 l'immediato reintegro nelle loro mansioni degli esercenti eventualmente sospesi.»;

    2) al terzo periodo, dopo le parole: «dell'obbligo vaccinale» sono aggiunte le seguenti: «o dell'avvenuta guarigione».

  Conseguentemente:

   alla lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente:

    2) dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente: «In caso di intervenuta guarigione l'Ordine professionale territorialmente competente dispone la cessazione della sospensione.»;

   sostituire la lettera c) con la seguente:

   c) al comma 6:

    1) dopo le parole: «adempimento dell'obbligo vaccinale» sono inserite le seguenti: «o la dimostrazione dell'avvenuta guarigione, anche attraverso un test dell'immunità di memoria,»;

    2) le parole: «alla scadenza del termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2022»;

   sostituire il comma 2 con il seguente:

   2. All'articolo 4-bis del decreto-legge 1o aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, in materia di obblighi vaccinali per i lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo le parole: «Dal 10 ottobre 2021» sono inserite le seguenti: «e fino al 31 dicembre 2022»;

   b) al comma 2, dopo le parole: «Ministero della salute» sono inserite le seguenti: «, né a coloro che possano dimostrare l'avvenuta guarigione, anche attraverso un test dell'immunità di memoria»;

   al comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente:

   c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. La vaccinazione o la guarigione, dimostrata anche attraverso un test dell'immunità di memoria, costituiscono requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti di cui al comma 1. I responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale di cui al comma 1 assicurano il rispetto dei requisiti di cui al medesimo comma 1. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 7.»;

   al comma 4, capoverso Art. 4-ter.1, comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente: a-bis) avvenuta guarigione, dimostrata anche attraverso un test per l'immunità di memoria.;

   al comma 4, capoverso Art. 4-ter.2, apportare le seguenti modificazioni:

    a) al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'obbligo si applica solo nel caso non sia possibile dimostrare l'avvenuta guarigione, anche attraverso un test per l'immunità di memoria.;

    b) al comma 2, dopo le parole: La vaccinazione aggiungere le seguenti: o la guarigione;

    c) al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: dell'obbligo vaccinale aggiungere le seguenti: o dell'avvenuta guarigione;

    d) al comma 4, dopo le parole: all'obbligo vaccinale, aggiungere le seguenti: o avendo dimostrato l'avvenuta guarigione,.
8.24. Zolezzi, Bruno, Serritella.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 31 dicembre 2022 con le seguenti: 31 marzo 2022.
8.16. Sapia, Massimo Enrico Baroni.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 31 dicembre 2022 con le seguenti: 30 aprile 2022.

  Conseguentemente:

   a) al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: non oltre il 31 dicembre 2022 con le seguenti: fino al 30 aprile 2022;

Pag. 104

   b) al comma 1, lettera c), sostituire le parole: al 31 dicembre 2022 con le seguenti: fino al 30 aprile 2022.
8.14. Suriano, Benedetti, Ehm, Sarli, Massimo Enrico Baroni.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 31 dicembre 2022 con le seguenti: 30 aprile 2022.
*8.17. Sapia, Massimo Enrico Baroni.
*8.33. Raduzzi, Sapia.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 31 dicembre 2022 con le seguenti 1o maggio 2022.

  Conseguentemente:

   a) alla lettera b), numero 1), sostituire le parole: il 31 dicembre 2022 con le seguenti: il 1o maggio 2022;

   b) alla lettera c), sostituire le parole: al 31 dicembre 2022 con le seguenti: al 1o maggio 2022.
8.29. Dieni.

  Al comma 1, lettera a), e ovunque ricorrano al medesimo comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2022, con le seguenti: 15 giugno 2022.

  Conseguentemente:

   a) al comma 2, sostituire le parole: 31 dicembre 2022 con le seguenti: 15 giugno 2022;

   b) al comma 3, sostituire le parole: 31 dicembre 2022, ovunque ricorrano, con le seguenti: 15 giugno 2022.
8.59. De Martini.

  Al comma 1, lettera a), e ovunque esse ricorrano ai commi 1, 2 e 3, sostituire le parole: 31 dicembre 2022 con le seguenti: 30 giugno 2022.
8.27. Misiti, Villani, Nappi, D'Arrando, Mammì, Penna, Sportiello, Federico, Provenza.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli esercenti le professioni sanitarie non sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione durante il periodo di congedo obbligatorio parentale, di congedo straordinario per assistenza familiare, di aspettativa».
8.42. Mandelli, Saccani Jotti, Bagnasco, Versace, Novelli, Bond, Brambilla.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

   «2-bis. L'obbligo vaccinale di cui ai commi 1 e 1-bis non sussiste per i soggetti guariti da contagio da COVID-19, a partire dal 1o marzo 2020, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute».
8.36. Raduzzi, Sapia.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati che non hanno contratto infezione da SARS-CoV-2.»;

  Conseguentemente, al comma 1, lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente:

    2) dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente: «In caso di intervenuta guarigione, l'Ordine professionale territorialmente competente, su istanza dell'interessato,Pag. 105 dispone la cessazione definitiva della sospensione.».
8.54. Gemmato, Bellucci, Ferro.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) il comma 1-bis è soppresso.
8.74. Claudio Borghi.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1).

  Conseguentemente:

   a) al medesimo comma 1, sopprimere lettera c);

   b) al comma 3, sopprimere la lettera d).
8.34. Raduzzi, Sapia.

  Al comma 1), lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente:

    2) dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente: «In caso di intervenuta guarigione, l'Ordine professionale territorialmente competente, su istanza dell'interessato, dispone la cessazione definitiva della sospensione».
8.35. Raduzzi, Sapia.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dopo le parole: «certificazione verde COVID-19.» sono aggiunte le seguenti: «L'infezione da SARS-CoV-2 determina il differimento della vaccinazione fino alla prima data utile prevista dalle circolari del Ministero della salute».
8.43. Mandelli, Saccani Jotti, Versace, Bagnasco, Novelli, Bond, Brambilla.

  Sopprimere i commi 2 e 3.
8.37. Raduzzi, Sapia.

  Sopprimere il comma 2.
8.3. Sapia, Massimo Enrico Baroni.

  Al comma 2, sostituire le parole: fino al 31 dicembre 2022 con le seguenti: fino al 30 aprile 2022.

  Conseguentemente:

   a) al comma 3, lettera a), numero 1), sostituire le parole: fino al 31 dicembre 2022 con le seguenti: fino al 30 aprile 2022;

   b) al comma 3, lettera d), sostituire le parole: 31 dicembre 2022 con le seguenti: 30 aprile 2022.
8.12. Suriano, Benedetti, Ehm, Sarli.

  Al comma 2, sostituire le parole: al 31 dicembre 2022 con le seguenti: al 1o maggio 2022.
8.30. Dieni.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Per il personale scolastico affetto dalle patologie e condizioni individuate dal decreto di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, le disposizioni di cui all'articolo 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di lavoratori fragili, si applicano fino al 30 giugno 2022.
8.21. Casa.

  Sopprimere il comma 3.
8.4. Sapia, Massimo Enrico Baroni.

  Al comma 3, lettera a), numero 1), sostituire le parole: e fino al 31 dicembre 2022 con le seguenti: e fino al 1o maggio 2022.

  Conseguentemente, al medesimo comma 3:

   a) sopprimere la lettera c);

Pag. 106

   b) alla lettera d), sostituire le parole: 31 dicembre 2022 con le seguenti: 1o maggio 2022.
8.31. Dieni.

  Al comma 3, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

    2-bis) alla lettera c), dopo le parole: «ad esclusione di quello che svolge attività lavorativa con contratti esterni» sono inserite le seguenti: «e di quello che non è a diretto contatto con il pubblico e i pazienti».

  Conseguentemente, al comma 4, capoverso Art. 4-ter.1, comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) personale delle strutture di cui all'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, che non è a diretto contatto con il pubblico e i pazienti, ferma restando l'esclusione per il personale che svolge attività lavorativa con contratti esterni.
8.58. Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Patelli, Sutto, Tiramani.

  Al comma 3, lettera c), capoverso comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'erogazione delle prestazioni di carattere sanitario che prevedano contatti interpersonali ai sensi del comma 1.
8.9. Massimo Enrico Baroni, Sarli, Sapia.

  Sopprimere il comma 4.
*8.5. Sapia, Massimo Enrico Baroni.
*8.68. Giannone.

  Al comma 4, sopprimere il capoverso Art. 4-ter.1.
8.70. Giannone.

  Al comma 4, capoverso Art. 4-ter.1, comma 1, alinea, sostituire le parole: 15 giugno 2022 con le seguenti: 30 aprile 2022.

  Conseguentemente, al comma 4, capoverso Art. 4-ter.2, comma 1, alinea, sostituire le parole: al 15 giugno 2022 con le seguenti: al 30 aprile 2022.
8.13. Ehm, Suriano, Sarli, Benedetti, Massimo Enrico Baroni.

  Al comma 4, capoverso Art. 4-ter.1, comma 1, alinea, sostituire le parole: 15 giugno 2022 con le seguenti: 30 aprile 2022.
8.38. Raduzzi, Sapia.

  Al comma 4, capoverso Art. 4-ter.1, alla rubrica, sopprimere le parole: della scuola e, al comma 1, sopprimere la lettera a).

  Conseguentemente:

   a) al medesimo comma 4, sopprimere il capoverso Art. 4-ter.2;

   b) al comma 6, capoverso Art. 4-quinquies, comma 1, sostituire le parole: i soggetti di cui agli articoli 4-ter.1, 4-ter.2, comma 3, ultimo periodo, e 4-quater con le seguenti: i soggetti di cui agli articoli 4-ter.1, 4-quater e il personale docente ed educativo del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore;

   c) sopprimere il comma 7.
8.56. Lucaselli, Bucalo, Frassinetti, Bellucci, Gemmato, Ferro.

  Al comma 4, capoverso Art. 4-ter.1, comma 1, sopprimere la lettera a).

Pag. 107

  Conseguentemente, al medesimo capoverso Art. 4-ter.1:

   a) al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori, nonché al;

   b) sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Obbligo vaccinale per il personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, degli organismi di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, degli istituti penitenziari, nonché dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale.
8.48. Frassinetti, Bucalo, Bellucci, Gemmato, Ferro.

  Al comma 4, capoverso Art. 4-ter.1, comma 1, sopprimere la lettera a).

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. L'obbligo vaccinale di cui al precedente comma 1 si applica fino al 30 aprile 2022 al personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4-ter.2.
8.47. Bucalo, Frassinetti, Bellucci, Gemmato, Ferro.

  Al comma 4, capoverso Art. 4-ter.1, comma 2, dopo le parole: L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste aggiungere le seguenti: per i soggetti guariti da contagio da COVID-19, a partire dal 1o marzo 2020, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito a infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute e.
8.39. Raduzzi, Sapia.

  Al comma 4, sopprimere il capoverso Art. 4-ter.2.
*8.51. Frassinetti, Bucalo, Bellucci, Gemmato, Ferro.
*8.81. Ciaburro, Caretta.
*8.71. Giannone.

  Al comma 4, capoverso Art. 4-ter.2, comma 1, sostituire le parole: Dal 15 dicembre 2021 al 15 giugno 2022, con le seguenti: Fino al termine delle lezioni dell'anno scolastico 2021/2022,.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso Art. 4-ter.2, sostituire il comma 2 con il seguente:

   2. Il mancato rispetto delle disposizioni relative all'obbligo vaccinale da parte del personale scolastico e di quello universitario è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.
8.65. Di Giorgi, Carnevali, Piccoli Nardelli, Lorenzin, Prestipino, Lattanzio, Nitti, Rossi, Orfini, Ciampi.

  Al comma 4, capoverso Art. 4-ter.2 , comma 1, sostituire le parole: 15 giugno 2022 con le seguenti: 30 giugno 2022.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso:

   a) sostituire il comma 2 con il seguente:

   2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati ai sensi del comma 1. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1, assicurano il rispetto dell'obbligo di cui al Pag. 108medesimo comma 1. L'attività di verifica e l'adozione dell'atto di accertamento sono svolte secondo le modalità e con gli effetti di cui al comma 3;

   b) al comma 3, sostituire le parole: cinque giorni con le seguenti: tre giorni e le parole: venti giorni con le seguenti sette giorni;

   c) al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il 30 giugno 2022;

   d) sopprimere i commi 5 e 6.
8.41. Toccafondi, Noja.

  Al comma 4, capoverso Art. 4-ter.2, comma 1, sostituire le parole: 15 giugno con le seguenti 30 aprile.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso:

   a) al comma 2 , sopprimere il primo periodo;

   b) al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.
8.49. Bucalo, Frassinetti, Bellucci, Gemmato, Ferro.

  Al comma 4, capoverso Art. 4-ter.2, sopprimere i commi 2, 3 e 4.
8.83. Ciaburro, Caretta.

  Al comma 4, capoverso Art. 4-ter.2, sostituire i commi da 2 a 6 con i seguenti:

   2. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1, assicurano il rispetto dell'obbligo di cui al medesimo comma 1.
   3. I soggetti di cui al comma 2 verificano immediatamente l'adempimento dell'obbligo vaccinale di cui al comma 1 acquisendo le informazioni necessarie anche secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Nei casi in cui non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, i soggetti di cui al comma 2 invitano, senza indugio, l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa ai sensi dell'articolo 4, comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, i soggetti di cui al comma 2 invitano l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale. In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al secondo e terzo periodo i soggetti di cui al comma 2 accertano l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all'interessato.
8.75. Claudio Borghi.

  Al comma 4, capoverso Art. 4-ter.2, comma 2, sopprimere il primo periodo.

Pag. 109

  Conseguentemente, al medesimo capoverso Art. 4-ter.2:

   a) al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo;

   b) sostituire il comma 4 con il seguente:

   4. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1, provvedono, dal 1o maggio 2022, al reintegro del personale docente ed educativo precedentemente sospeso. I contratti a tempo determinato dei docenti sostituti si risolvono di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti riacquistano il diritto di svolgere l'attività didattica.
8.18. Gabriele Lorenzoni, Bella, Bruno, Corneli, Dieni, Di Lauro, Emiliozzi, Faro, Ferraresi, Iorio, Martinciglio, Papiro, Terzoni, Segneri, Serritella, Zolezzi.

  Al comma 4, capoverso Art. 4-ter.2, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Nelle istituzioni del sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, il mancato rispetto delle disposizioni relative all'obbligo vaccinale da parte del personale scolastico è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.
8.66. Di Giorgi, Piccoli Nardelli, Prestipino, Lattanzio, Nitti, Rossi, Orfini, Ciampi.

  Al comma 4, capoverso Art. 4-ter.2, sopprimere i commi 3 e 4.
8.72. Giannone.

  Al comma 4, capoverso Art. 4-ter.2, comma 3, sopprimere le parole: o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto e sopprimere le parole: , ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito,.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso Art. 4-ter.2, al comma 3:

   a) sopprimere il terzo periodo;

   b) al quarto periodo, sopprimere le parole: e terzo.
8.26. Vacca.

  Al comma 4, capoverso Art. 4-ter.2, comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

  Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche al personale amministrativo, tecnico, ausiliario e ai dirigenti scolastici.
8.20. Casa.

  Al comma 4, capoverso Art. 4-ter.2, comma 3, dopo le parole: impone al dirigente scolastico aggiungere le seguenti: fermo restando il rispetto degli obblighi previsti dal CCNL,.
8.25. Casa.

  Al comma 4, capoverso Art. 4-ter.2, comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: attività di supporto alla istituzione scolastica con le seguenti: diverse attività rientranti tra le proprie mansioni, quali, a titolo esemplificativo, le attività anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione.
8.22. Villani, Nappi, D'Arrando, Mammì, Penna, Sportiello, Federico, Provenza, Misiti, Lorefice, Baldino.

  Al comma 4, capoverso Art. 4-ter.2, comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: attività di supporto alla istituzione scolastica con le seguenti: diverse attività Pag. 110rientranti tra le proprie mansioni ovvero di consentire al docente, ove possibile, di svolgere l'attività didattica nella modalità della didattica digitale integrata, unitamente al docente o al personale educativo assunto per la sua sostituzione.
8.23. Villani, Nappi, D'Arrando, Mammì, Penna, Sportiello, Federico, Provenza, Misiti, Lorefice, Baldino.

  Al comma 4, capoverso Art. 4-ter.2, comma 3, aggiungere, in fine, le parole: nel rispetto del suo orario di servizio e funzione, nonché delle norme contrattuali vigenti.
*8.28. Villani, Nappi, D'Arrando, Mammì, Penna, Sportiello, Federico, Provenza, Misiti, Lorefice, Baldino.
*8.50. Bucalo, Frassinetti, Bellucci, Gemmato, Ferro.

  Al comma 4, capoverso Art. 4-ter.2, comma 3, aggiungere, in fine le parole: trovando applicazione, per quanto compatibile, il regime dei docenti dichiarati temporaneamente inidonei alle proprie funzioni.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, sostituire il comma 5 con il seguente:

   5. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a euro 29.207.391 per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
8.64. Di Giorgi, Piccoli Nardelli, Prestipino, Lattanzio, Nitti, Rossi, Orfini, Ciampi.

  Al comma 4, capoverso Art. 4-ter.2, comma 3, aggiungere, in fine, le parole: trovando applicazione, per quanto compatibile, il regime dei docenti dichiarati temporaneamente inidonei alle proprie funzioni.
8.62. Di Giorgi, Piccoli Nardelli, Prestipino, Lattanzio, Nitti, Rossi, Orfini, Ciampi.

  Al comma 4, capoverso Art. 4-ter.2, sopprimere il comma 4.
8.82. Ciaburro, Caretta.

  Al comma 4, capoverso Art. 4-ter.2, sostituire il comma 5 con il seguente:

   5. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a euro 29.207.391 per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*8.19. Casa.
*8.52. Bucalo, Frassinetti, Bellucci, Gemmato, Ferro.
*8.46. Fassina, Fratoianni, De Lorenzo, Stumpo.
*8.63. Di Giorgi, Piccoli Nardelli, Prestipino, Lattanzio, Nitti, Rossi, Orfini, Ciampi.

  Al comma 4, capoverso Art. 4-ter.2, comma 5, sostituire le parole: mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 592, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 con le seguenti: mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
8.44. Aprea, Bagnasco, Versace, Saccani Jotti, Casciello, Novelli, Palmieri, Bond, Brambilla.

Pag. 111

  Sostituire il comma 5 con il seguente:

   5. L'articolo 4-quater del decreto-legge 1o aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, è abrogato.
8.6. Sapia, Massimo Enrico Baroni.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:

   5. All'articolo 4-quater del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, riguardante l'estensione dell'obbligo vaccinale agli ultracinquantenni, al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «15 giugno 2022» sono sostituite con le parole: «alla data di entrata in vigore del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24»;

   b) le parole: «e 4-ter,» sono sostituite dalle seguenti: «, 4-ter, 4-ter.1 e 4-ter.2».
8.76. Claudio Borghi.

  Sopprimere il comma 6.
8.40. Raduzzi, Sapia.

  Al comma 6, capoverso Art. 4-quinquies, sostituire il comma 1 con i seguenti:

   1. Sino al 30 aprile 2022 restano fermi gli obblighi vaccinali e il relativo regime sanzionatori di cui all'articolo 4-sexies, per i soggetti di cui agli articoli 4-ter.1, 4-ter.2, comma 3, ultimo periodo, e 4-quater.
   2. Per accedere ai luoghi di lavoro non sarà più necessario esibire certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a-bis), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 9-ter.1, 9-ter.2, 9-quinquies, 9-sexies, 9-septies, 9-octies, e 9-novies del decreto-legge n. 52 del 2021.
8.32. Dieni.

  Al comma 6, capoverso, Art. 4-quinquies, sostituire il comma 1 con il seguente:

   1. Fermi restando gli obblighi vaccinali e il relativo regime sanzionatori di cui all'articolo 4-sexies, i soggetti di cui agli articoli 4-ter.1, 4-quater, il personale docente ed educativo del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, nonché il personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, fino al 30 aprile 2022, per l'accesso ai luoghi di lavoro, devono possedere e, su richiesta, esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a-bis), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 9-ter.1, 9-ter.2, 9-quinquies, 9-sexies, 9-septies, 9-octies, e 9-novies del decreto-legge n. 52 del 2021.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 7.
8.53. Frassinetti, Bucalo, Bellucci, Gemmato, Ferro.

  Al comma 6, capoverso Art. 4-quinquies, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di dare seguito a quanto previsto dal comma 1, primo periodo, gli oneri relativi all'esecuzione di test antigenici e molecolari sono a carico del Servizio sanitario nazionale.
8.7. Sapia, Massimo Enrico Baroni.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Dopo l'articolo 4-sexies del decreto-legge 1o aprile 2021, n. 44, convertito, con Pag. 112modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, è inserito il seguente:

«Art. 4-septies.
(Riscatto dei periodi di sospensione e prosecuzione volontaria del versamento dei contributi)

  1. I periodi di sospensione dall'attività lavorativa conseguenti al mancato adempimento dell'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 possono essere riscattati ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564.
  2. Per gli stessi periodi, i lavoratori sospesi possono essere autorizzati, in alternativa, alla prosecuzione volontaria del versamento dei contributi nel fondo pensionistico di appartenenza ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564».
8.60. Covolo.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  8-bis. All'articolo 5, comma 4-bis, del decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021 n. 126, le parole «per la stagione 2021-2022», sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «per le stagioni 2021-2022 e 2022-2023».
8.45. Versace, Novelli, Bond, Bagnasco, Brambilla.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  8-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al personale medico e sanitario di cui le prestazioni lavorative prevedano la cura e l'assistenza di animali.
8.11. Sarli, Suriano, Ehm, Benedetti, Massimo Enrico Baroni.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di finanziamento per la ricerca e lo sviluppo del vaccino CD8 T anti SARS-CoV-2)

  1. Per la ricerca e per lo sviluppo delle fasi cliniche 1, 2, 3 e 4 e per la conseguente messa in commercio del vaccino CD8 T anti SARS-CoV-2, basato sull'ingegnerizzazione in vivo delle vescicole extracellulari, ideato e caratterizzato presso l'Istituto superiore di sanità, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2021.
  2. All'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, valutati in 200.000.000 di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
8.02. Gemmato, Bellucci, Ferro.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. All'articolo 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, dopo le parole: «autorità sanitaria italiana,» sono aggiunte le seguenti: «o a causa di inoculazione volontaria di vaccini antinfluenzali e anti SARS-Cov-2».
8.03. Gemmato, Bellucci, Ferro.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Nella fase preliminare alla inoculazione del vaccino anti SARS-Cov-2 il cittadino non è obbligato a sottoscrivere alcun tipo di documento che autorizzi l'inoculazione o che sollevi soggetti terzi da responsabilità civili e penali derivanti dalla somministrazione del vaccino che comporti lesioni, infermità o menomazioni permanenti della integrità psico-fisica.
8.06. Gemmato, Bellucci, Ferro.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Disposizioni relative ai soggetti guariti da COVID-19)

  1. L'obbligo vaccinale di cui agli articoli 4, 4-bis, 4-ter, 4-ter.1, 4-ter.2 e 4-quater del Pag. 113decreto-legge 1o aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, non si applica ai soggetti che attestino l'avvenuta guarigione da COVID-19.
  2. All'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 4, primo periodo, le parole: «ha una validità di sei mesi a far data dall'avvenuta guarigione» sono sostituite dalle seguenti: «ha validità a far data dall'avvenuta guarigione»;

   b) al comma 4-bis, primo periodo, le parole: «, che ha validità di sei mesi a decorrere dall'avvenuta guarigione» sono abrogate.
8.011. Claudio Borghi.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Chiunque, abbia riportato a causa di inoculazione di vaccini anti SARS-CoV-2 lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, comprovata secondo quanto disposto dal comma 4, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato, stabilito secondo quanto disposto dal comma 2. L'indennizzo è riconosciuto anche nei casi in cui l'inoculazione del predetto vaccino è somministrata per tutelare la salute personale e degli altri dal pericolo di contagio da virus SARS-Cov-2 o per motivi di lavoro o per incarico del proprio ufficio o per poter accedere ad uno Stato estero o per avere accesso ai servizi e alle attività disposte dall'articolo 3 comma 1. Qualora a causa delle predette vaccinazioni sia derivata la morte, comprovata secondo quanto disposto dal comma 4, l'avente diritto può optare tra un assegno reversibile e un assegno una tantum secondo quanto disposto dal comma 2. Ai fini del presente articolo, sono considerati aventi diritto nell'ordine i seguenti soggetti: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni inabili al lavoro. I benefici di cui al presente comma spettano anche nel caso in cui il reddito della persona deceduta non rappresenti l'unico sostentamento della famiglia. Qualora la persona sia deceduta in età minore, l'indennizzo spetta ai genitori o a chi esercita la potestà parentale.
  2. L'indennizzo di cui al comma 1 consiste in un assegno, reversibile per quindici anni, cumulabile con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito e rivalutato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato. Le modalità di calcolo, l'entità dell'indennizzo e dell'assegno una tantum di cui al comma 1 nonché le modalità di attuazione del presente comma sono stabilite secondo quanto disposto dal comma 6.
  3. Possono beneficiare dell'indennizzo di cui al comma 1 i soggetti che ne facciano richiesta alla ASL competente tramite apposita domanda ed entro il termine di dieci anni dalla vaccinazione. Il termine decorre dal momento in cui l'avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno. La ASL competente provvede, entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda, all'istruttoria delle domande stesse e all'acquisizione del giudizio sanitario sul nesso causale tra la vaccinazione e la menomazione dell'integrità psico-fisica o la morte espresso dalla commissione di cui al comma 4 e secondo le modalità disposte dal comma 6. Le modalità di presentazione delle domande sono stabilite secondo quando disposto dal comma 6.
  4. L'indennizzo di cui al comma 1 è concesso subordinatamente all'accertamento del nesso causale tra la vaccinazione e la menomazione dell'integrità psico-fisica o la morte ed è espresso dalla commissione medico-ospedaliera di cui all'articolo 165 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. La commissione medico-ospedaliera redige un verbale degli accertamenti eseguiti e formula il giudizio diagnostico sulle infermità e sulle lesioni riscontrate. La commissione medico-ospedaliera esprime il proprio parere sul nesso causale tra le infermità o le lesioni e la vaccinazione. Nel verbale è espresso il giudizio di classificazione delle lesioni e delle Pag. 114infermità secondo la tabella A annessa al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834.
  5. Avverso il giudizio della commissione di cui al comma 4, è ammesso ricorso al Ministro della salute. Il ricorso è inoltrato entro trenta giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del giudizio stesso. Entro tre mesi dalla presentazione del ricorso, il Ministro della salute, sentito l'ufficio medico-legale, decide sul ricorso stesso con atto che è comunicato al ricorrente entro trenta giorni. È facoltà del ricorrente esperire l'azione dinanzi al giudice ordinario competente entro un anno dalla comunicazione della decisione sul ricorso o, in difetto, dalla scadenza del termine previsto per la comunicazione.
  6. Nella fase preliminare alla inoculazione del vaccino anti SARS-Cov-2 il cittadino non è obbligato a sottoscrivere alcun tipo di documento che autorizzi l'inoculazione o che sollevi soggetti terzi da responsabilità civili e penali derivanti dalla somministrazione del vaccino che comporti lesioni, infermità o menomazioni permanenti della integrità psico-fisica. La sottoscrizione del documento di consenso informato ovvero il consenso e l'autorizzazione alla inoculazione del vaccino anti SARS-CoV-2 resi dal cittadino nella fase preliminare alla somministrazione non escludono il diritto all'indennizzo di cui al comma 1.
  7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con uno o più decreti e regolamenti dispongono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie modalità e condizioni per l'attuazione del presente articolo.
8.04. Gemmato, Bellucci, Ferro.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Chiunque, abbia riportato a causa di inoculazione di vaccini anti SARS-CoV-2 lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, comprovata secondo quanto disposto dal comma 4, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato, stabilito secondo quanto disposto dal comma 2. L'indennizzo è riconosciuto anche nei casi in cui l'inoculazione del predetto vaccino è somministrata per tutelare la salute personale e degli altri dal pericolo di contagio da virus SARS-CoV-2 o per motivi di lavoro o per incarico del proprio ufficio o per poter accedere ad uno Stato estero o per avere accesso ai servizi e alle attività disposte dall'articolo 3 comma 1. Qualora a causa delle predette vaccinazioni sia derivata la morte, comprovata secondo quanto disposto dal comma 4, l'avente diritto può optare tra un assegno reversibile e un assegno una tantum secondo quanto disposto dal comma 2. Ai fini del presente articolo, sono considerati aventi diritto nell'ordine i seguenti soggetti: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni inabili al lavoro. I benefici di cui al presente comma spettano anche nel caso in cui il reddito della persona deceduta non rappresenti l'unico sostentamento della famiglia. Qualora la persona sia deceduta in età minore, l'indennizzo spetta ai genitori o a chi esercita la potestà parentale.
  2. L'indennizzo di cui al comma 1 consiste in un assegno, reversibile per quindici anni, cumulabile con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito e rivalutato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato. Le modalità di calcolo, l'entità dell'indennizzo e dell'assegno una tantum di cui al comma 1 nonché le modalità di attuazione del presente comma sono stabilite secondo quanto disposto dal comma 6.
  3. Possono beneficiare dell'indennizzo di cui al comma 1 i soggetti che ne facciano richiesta alla ASL competente tramite apposita domanda ed entro il termine di dieci anni dalla vaccinazione. Il termine decorre dal momento in cui l'avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno. La ASL competente provvede, entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda, all'istruttoria delle domande stesse e all'acquisizionePag. 115 del giudizio sanitario sul nesso causale tra la vaccinazione e la menomazione dell'integrità psico-fisica o la morte espresso dalla commissione di cui al comma 4 e secondo le modalità disposte dal comma 6. Le modalità di presentazione delle domande sono stabilite secondo quando disposto dal comma 6.
  4. L'indennizzo di cui al comma 1 è concesso subordinatamente alla valutazione delle domande presentate di cui al comma 3 e al conseguente accertamento del nesso causale tra la vaccinazione e la menomazione dell'integrità psico-fisica o la morte espresso da una commissione di valutazione istituita presso il Ministero della salute. A tale fine, la Commissione può chiedere l'integrazione della documentazione presentata e disporre le verifiche che ritenga necessarie. Al termine della valutazione, la Commissione trasmette alla ASL competente di cui al comma 3 il giudizio sanitario espresso. La Commissione è nominata con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. La Commissione è composta da professionisti sanitari specializzati nominati dal Ministro della salute di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Sono, altresì, membri della Commissione: un rappresentante del Ministero della salute, che la presiede; un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; un rappresentante designato dell'Ordine dei medici e degli odontoiatri. Per l'attività istruttoria e di accertamento la Commissione si avvale di personale messo a disposizione dai Ministeri della salute, dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, nel numero e con le modalità stabiliti dal regolamento di attuazione di cui al comma 6. Al termine di ogni anno di attività, la Commissione riferisce ai Ministeri della salute, dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali circa la concessione degli indennizzi. I predetti Ministeri trasmettono una relazione, con osservazioni, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per il deferimento alle Commissioni parlamentari competenti per materia. Ai componenti della Commissione non spettano indennità, gettoni di presenza o altri compensi per la partecipazione ad essa.
  5. Avverso il giudizio della Commissione di cui al comma 4, è ammesso ricorso al Ministro della salute. Il ricorso è inoltrato entro trenta giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del giudizio stesso. Entro tre mesi dalla presentazione del ricorso, il Ministro della salute, sentito l'ufficio medico-legale, decide sul ricorso stesso con atto che è comunicato al ricorrente entro trenta giorni. È facoltà del ricorrente esperire l'azione dinanzi al giudice ordinario competente entro un anno dalla comunicazione della decisione sul ricorso o, in difetto, dalla scadenza del termine previsto per la comunicazione.
  6. Nella fase preliminare alla inoculazione del vaccino anti SARS-CoV-2 il cittadino non è obbligato a sottoscrivere alcun tipo di documento che autorizzi l'inoculazione o che sollevi soggetti terzi da responsabilità civili e penali derivanti dalla somministrazione del vaccino che comporti lesioni, infermità o menomazioni permanenti della integrità psico-fisica. La sottoscrizione del documento di consenso informato ovvero il consenso e l'autorizzazione alla inoculazione del vaccino anti SARS-CoV-2 resi dal cittadino nella fase preliminare alla somministrazione non escludono il diritto all'indennizzo di cui al comma 1.
  7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con uno o più decreti e regolamenti dispongono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie modalità e condizioni per l'attuazione del presente articolo.
8.05. Gemmato, Bellucci, Ferro.

Pag. 116

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di somministrazione del vaccino antipneumococcico)

  1. Al fine di rafforzare la capacità di prevenzione nazionale alle malattie infettive e implementare i servizi di prossimità alla popolazione, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, lettere b) e c), della legge 18 giugno 2009, n. 69, e dell'articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto del Ministro della salute 16 dicembre 2010, è consentita, in via sperimentale, per gli anni 2022 e 2023, la somministrazione del vaccino antipneumococcico nelle farmacie aperte al pubblico nei confronti dei soggetti di età non inferiore a diciotto anni.
  2. Il Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce, tramite apposito protocollo d'intesa stipulato con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle farmacie, le modalità di somministrazione del servizio di cui al comma 1, la conseguente remunerazione a favore delle farmacie nonché le procedure di registrazione delle somministrazioni eseguite presso le farmacie per l'alimentazione dell'Anagrafe nazionale vaccini di cui al decreto del Ministro della salute 17 settembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 5 novembre 2018.
  3. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
8.01. Versace, Novelli, Bond, Bagnasco, Brambilla.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Indennità di specificità infermieristica)

  1. Ai fini del riconoscimento e della valorizzazione delle competenze e delle specifiche attività svolte, agli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del triennio 2019-2021 relativa al comparto sanità è definita una indennità di specificità infermieristica da riconoscere al predetto personale con decorrenza dal 1o aprile 2022 quale parte del trattamento economico fondamentale.
  2. Le misure e la disciplina dell'indennità di cui al comma 1 sono definite in sede di contrattazione collettiva nazionale. Il rispettivo valore, in ogni caso, non potrà essere inferiore ai valori minimi previsti per l'indennità di esclusività della dirigenza medica alla medesima data del 1o gennaio 2022.
  3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, valutati in 880 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato a decorrere dall'anno 2022.
8.010. Bellucci, Gemmato, Ferro.

ART. 9.

  Al comma 1, capoverso Art. 3, comma 2, sopprimere le parole: nonché gli alunni che abbiano superato i sei anni di età.
*9.10. Bucalo, Frassinetti, Bellucci, Gemmato, Ferro.
*9.16. Di Giorgi, Carnevali, Piccoli Nardelli, Prestipino, Lattanzio, Nitti, Rossi, Orfini, Ciampi.

  Al comma 1, capoverso Art. 3, commi 2 e 3, apportare le seguenti modificazioni:

   a) sostituire le parole: sei anni con le seguenti: dodici anni;

   b) sopprimere le parole: di tipo FFP2.
9.6. Raduzzi, Sapia.

Pag. 117

  Al comma 1, capoverso Art. 3, sostituire il comma 3 con i seguenti:

  3. Nelle scuole primarie di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, in presenza di almeno quattro casi di positività tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e di tipo chirurgico da parte degli alunni per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19. Alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con un'autocertificazione.
  3-bis. Nelle scuole secondarie di primo grado di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, nonché nelle scuole secondarie di secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, in presenza di almeno quattro casi di positività tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19. Alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con un'autocertificazione.
9.11. Bucalo, Frassinetti, Bellucci, Gemmato, Ferro.

  Al comma 1, capoverso Art. 3, comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: , accompagnata da specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute dell'alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alla didattica digitale integrata.
*9.4. Nappi, Villani, D'Arrando, Mammì, Penna, Sportiello, Federico, Provenza, Misiti, Lorefice, Baldino.
*9.8. Bologna.

  Al comma 1, capoverso «Art. 3», comma 4, primo periodo, sostituire le parole: accompagnata da specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute dell'alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alla didattica digitale integrata con le seguenti: accompagnata da referto di tampone antigenico eseguito nelle 24 ore precedenti attestante lo stato di positività al virus SARS-CoV-2.
9.9. Bologna.

  Al comma 1, capoverso Art. 3, comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , fermo restando il riconoscimento di una specifica indennità e nel rispetto di quanto previsto dal contratto collettivo nazionale integrativo di cui all'articolo 2, comma 3-ter del decreto-legge 22 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41.
9.13. Bucalo, Frassinetti, Bellucci, Gemmato, Ferro.

  Al comma 1, capoverso Art. 3, comma 4, ultimo periodo, sostituire le parole: alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati con le seguenti: alla presentazione del certificato medico rilasciato dal pediatra o dal medico di medicina generale.
9.3. Villani, Dieni, Nappi, D'Arrando, Mammì, Penna, Sportiello, Federico, Provenza, Misiti, Lorefice, Baldino.

Pag. 118

  Al comma 1, capoverso Art. 3, comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Sono a carico del Servizio sanitario nazionale gli oneri relativi all'esecuzione dei test antigenici rapidi o molecolari. Il risultato del test, che dovrà essere negativo per la riammissione in classe, costituisce documento di autocertificazione.
9.1. Sapia, Massimo Enrico Baroni.

  Al comma 1, capoverso Art. 3, comma 5, sostituire l'alinea con il seguente: Fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021-2022, nelle scuole secondarie di primo grado di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, nelle scuole secondarie di secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 nonché negli istituti tecnici superiori continuano ad applicarsi le seguenti misure di sicurezza: .

  Conseguentemente, alla lettera a), sopprimere le parole: per i bambini sino a sei anni di età,.
9.12. Bucalo, Frassinetti, Bellucci, Gemmato, Ferro.

  Al comma 1, capoverso Art. 3, comma 5, lettera a), sostituire le parole: i bambini sino a sei anni di età con le seguenti: i bambini che frequentano i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia.
9.5. Gabriele Lorenzoni, Baldino.

  Al comma 1, capoverso Art. 3, comma 5, lettera a), sostituire le parole: i bambini sino a sei anni di età con le seguenti: gli alunni che frequentano istituzioni del sistema integrato di educazione e di istruzione.
9.15. Patelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani.

  Al comma 1, capoverso Art. 3, comma 5, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

   c-bis) ai fini del riconoscimento delle particolari condizioni del lavoro svolto dal personale scolastico, nell'ambito dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro, è definita una specifica indennità di natura accessoria da riconoscere, in ragione dell'effettiva presenza in servizio, con decorrenza dal 1° aprile 2022, in presenza di almeno un caso di positività di uno o più alunni della sede dell'istituzione scolastica.
9.14. Frassinetti, Bucalo, Bellucci, Gemmato, Ferro.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  3-bis. Al comma 1 dell'articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole da: «Per l'anno scolastico» fino a: «2021/2022» sono soppresse.
9.2. Emiliozzi.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disciplina della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro)

  1. Nelle more dell'adozione dell'Accordo di cui all'articolo 37, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro può essere erogata sia con la modalità in presenza sia con la modalità a distanza, attraverso la metodologia della videoconferenza in modalità sincrona, fatto salvo quanto previsto dal comma 2.
  2. La formazione in materia di salute e sicurezza in modalità a distanza attraverso la videoconferenza in modalità sincrona resta esclusa per tutte le attività formative per le quali siano previsti un addestramento o una prova pratica dalla legge e dagli Accordi adottati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Pag. 119Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
*9.01. Villani, Nappi, D'Arrando, Mammì, Penna, Sportiello, Federico, Provenza, Misiti, Lorefice, Baldino.
*9.04. Noja, Baldini.
*9.05. Novelli, Bagnasco, Versace, Bond, Brambilla.
*9.06. Carnevali.
*9.08. Bologna.
*9.09. Ferro, Bellucci, Gemmato.
*9.010. Sutto, Foscolo, Patelli, Boldi, De Martini, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Tiramani.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Misure volte alla semplificazione delle procedure di reclutamento nel sistema scolastico e formativo correlate alla gestione della pandemia da COVID-19)

  1. All'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, all'articolo 59 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 6, le parole: «, con le integrazioni di cui al comma 7» sono soppresse;

   b) il comma 7 è soppresso;

   c) al comma 8, primo periodo, le parole: «e di giudizio positivo della prova disciplinare» sono soppresse e l'ultimo periodo, dalle parole: «Il giudizio negativo» fino a: «a tempo indeterminato del contratto.» è soppresso;

   d) al comma 9, le parole: «, la commissione nazionale incaricata di redigere i quadri di riferimento per la valutazione della prova disciplinare di cui al comma 7, le modalità di formazione delle commissioni della prova disciplinare, i requisiti dei componenti e le modalità di espletamento della suddetta prova. Ai componenti della commissione nazionale non sono dovuti, per le attività svolte, compensi, indennità, gettoni, emolumenti, rimborsi spese né altre utilità comunque denominate» sono soppresse;

   e) al comma 9-bis, le parole: «Le graduatorie di cui al presente comma decadono con l'immissione in ruolo dei vincitori» sono sostituite dalle seguenti: «I candidati che partecipano alla procedura per la scuola secondaria di primo o secondo grado e risultano idonei nella prova disciplinare, ma non vincitori rispetto alla posizione con cui sono collocati nella graduatoria della classe di concorso, partecipano, con oneri a proprio carico, a un percorso di formazione, anche in collaborazione con le università, che ne integra le competenze professionali e che prevede una prova conclusiva, secondo modalità definite dal decreto del Ministro dell'istruzione di cui al periodo precedente. In caso di positiva valutazione del percorso di formazione e della prova conclusiva il candidato acquisisce l'abilitazione per la classe di concorso per cui ha partecipato»;

   f) al comma 10, lettera d), dopo le parole: «formazione della graduatoria sulla base delle valutazioni di cui alle lettere a), b) e c),» sono aggiunte le seguenti: «nel caso del concorso della secondaria».
9.07. Fassina, Fratoianni, De Lorenzo, Stumpo.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Installazione di impianti di ventilazione meccanica controllata nelle scuole)

  1. Nelle scuole di ogni ordine e grado è consentita l'installazione di impianti per la ventilazione meccanica controllata (VMC) con recupero di calore, come previsto al comma 965 della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede a valere sul Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno scolastico 2021/2022 di cui all'articolo 58, comma 4, del decreto-legge 25 Pag. 120maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.
9.02. Mammì, Villani, Nappi, D'Arrando, Penna, Sportiello, Federico, Provenza, Misiti, Lorefice.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Installazione di impianti di ventilazione meccanica controllata nelle strutture sociosanitarie residenziali)

  1. Le strutture sociosanitarie residenziali adottano, entro il 31 dicembre 2022, sistemi di ventilazione meccanica controllata con recupero di calore. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede a valere sul Fondo per il finanziamento del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, di cui all'articolo 263 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
9.03. Mammì, Villani, Nappi, D'Arrando, Penna, Sportiello, Federico, Provenza, Misiti, Lorefice, Baldino.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Teleassistenza e telemedicina)

  1. Le spese sostenute nel biennio 2021-2022 dai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, dalle piccole e medie imprese o dai titolari di partita IVA operanti nell'ambito sanitario che hanno sede legale e operativa nel territorio dello Stato per l'attivazione o il potenziamento di sistemi di teleassistenza o telemedicina sono deducibili nella misura del 100 per cento.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
9.012. Bellucci, Gemmato, Ferro.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Teleassistenza e telemedicina)

  1. Le spese sostenute nel biennio 2021-2022 dai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, dalle piccole e medie imprese o dai titolari di partita IVA operanti nell'ambito sanitario che hanno sede legale e operativa nel territorio dello Stato per l'attivazione o il potenziamento di sistemi di teleassistenza o telemedicina sono deducibili nella misura del 50 per cento.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
9.013. Bellucci, Gemmato, Ferro.

ART. 10.

  Sopprimerlo.
10.78. Giannone.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ad esclusione del numero 5 dell'allegato A, le cui disposizioni sono prorogate fino al 31 dicembre 2023.
10.36. De Filippo, Carnevali, Siani, Rizzo Nervo, Ianaro, Lepri, Pini.

  Al comma 1, allegato A, dopo il numero 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Articolo 2-bis, comma 5, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

  Conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a dirigenti medici, veterinari e sanitari nonché al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza.

Pag. 121

  Conseguentemente:

   a) al comma 2, allegato B, sopprimere il numero 3;

   b) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «, e comunque entro il termine dello stato di emergenza» sono soppresse.
10.57. Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Patelli, Sutto, Tiramani.

  Al comma 1, allegato A, dopo il numero 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Articolo 2-bis, comma 5, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
  Conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a dirigenti medici, veterinari e sanitari nonché al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza.

  Conseguentemente, al comma 2, allegato B, sopprimere il numero 3.
10.39. Carnevali, De Filippo, Rizzo Nervo, Lepri, Pini, Siani, Ianaro.

  Al comma 1, allegato A, dopo il numero 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Articolo 26, comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
  Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato.

  Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 26, comma 5 le parole: «e di 976,7 milioni di euro per l'anno 2021,», sono sostituite dalle seguenti: «, di 976,7 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro per l'anno 2022»;

   b) all'articolo 126, comma 6, lettera b), le parole: «a 115 milioni di euro per l'anno 2022,» sono sostituite dalle seguenti: «a 615 milioni di euro per l'anno 2022».
10.41. Timbro, Stumpo.

  Al comma 1, allegato A, dopo il numero 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Articolo 87, commi 6 e 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
  Esenzione dal servizio per il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
10.55. Giovanni Russo, Bellucci, Gemmato, Ferro.

  Al comma 1, allegato A, sopprimere il numero 5.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

  1. Agli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43 appartenenti al personale del comparto sanità, nell'ambito della posizione ricoperta e della competenza professionale di appartenenza, con impegno orario contrattualmente definito è data la possibilità di esercitare la propria attività professionale nelle tipologie di esercizio previste dai commi 2, 3, 9 e 10 dell'articolo 15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembrePag. 122 1992, n. 502, sostituendo il termine dirigente con quella di operatore delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43.
  2. Nell'esercizio delle attività svolte a norma del comma 1 non si applicano le incompatibilità di cui all'articolo 4, comma 7 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  3. L'attività libero professionale di cui al comma 1 deve essere preventivamente autorizzata dal vertice dell'amministrazione di appartenenza al fine di garantire prioritariamente le esigenze organizzative del Servizio sanitario nazionale nonché di verificare il rispetto della normativa sull'orario di lavoro.
10.37. De Filippo.

  Al comma 1, allegato A, dopo il numero 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Articolo 38-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.
  Semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo.
10.61. Gastaldi.

  Al comma 1, allegato A, dopo il numero 5 aggiungere il seguente:

  5-bis. Articolo 27-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 5 giugno 2020, n. 40.
10.49. Gemmato, Bellucci, Ferro.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Per i soggetti affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, le disposizioni di cui all'articolo 26, commi 2 e 2-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 in materia di lavoratori fragili, si applicano fino al 30 giugno 2022.
  1-ter. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e fino al 30 giugno 2022, gli oneri a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) connessi con le tutele di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,sono finanziati dallo Stato nel limite massimo di spesa di 180,8 milioni di euro per l'anno 2022.
  1-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1-bis e 1-ter si provvede:

   a) quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

   b) quanto a 30,8 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
10.4. Vizzini.

  Al comma 2, sostituire le parole: 30 giugno 2022 con le seguenti: 31 luglio 2022.
10.44. Bologna.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , fatta eccezione per l'articolo 90, commi 3 e 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante Disposizioni in materia di lavoro agile per i lavoratori del settore privato, previsto nell'allegato B, per cui si prevede una proroga fino al 31 agosto 2022.
10.48. Bologna.

  Al comma 2, allegato B, numero 2, sopprimere le parole: , commi 3 e 4,.
10.53. Ferro, Bellucci, Gemmato.

Pag. 123

  Al comma 2, allegato B, sopprimere il numero 3.

  Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. Il termine di cui all'articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a dirigenti medici, veterinari e sanitari nonché al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, anche ove non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo, nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza, è prorogato al 30 giugno 2022, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e della disciplina di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60.
  5-ter. All'articolo 34, comma 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: «e per il primo trimestre dell'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «e per il primo e secondo trimestre dell'anno 2022».
10.43. Stumpo.

  Al comma 2, allegato B, dopo il numero 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Articolo 26, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
  Equiparazione del periodo trascorso in quarantena dai lavoratori dipendenti del settore privato alla malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e sua non computabilità ai fini del periodo di comporto.
10.9. D'Arrando, Segneri, Villani, Nappi, Mammì, Penna, Sportiello, Federico, Provenza, Misiti, Lorefice, Baldino.

  Al comma 2, allegato B, dopo il numero 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Articolo 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
  Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato.
10.34. Carnevali, Mura, Di Giorgi, Rizzo Nervo, Lepri, Pini, Siani, De Filippo, Ianaro, Gribaudo, Piccoli Nardelli, Prestipino, Lattanzio, Nitti, Rossi, Orfini, Ciampi, Carla Cantone, Viscomi, Lacarra.

  Al comma 2, allegato B, dopo il numero 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Articolo 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
  Diritto al lavoro agile per i lavoratori fragili.
10.51. Ferro, Bellucci, Gemmato, De Toma.

  Al comma 2, all'allegato B, dopo il numero 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Articolo 26, comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
  Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato.

  Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) all'articolo 26, comma 5, le parole: «e di 976,7 milioni di euro per l'anno 2021», sono sostituite dalle seguenti: «, di 976,7 milioni di euro per l'anno 2021 e di 100 milioni di euro per l'anno 2022»;

Pag. 124

    2) all'articolo 126, comma 6, lettera b), le parole: «115 milioni di euro per l'anno 2022,» sono sostituite dalle seguenti: «215 milioni di euro per l'anno 2022»
10.42. Timbro, Stumpo.

  Al comma 2, allegato B, dopo il numero 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
  Equiparazione al ricovero ospedaliero del periodo di assenza dal servizio dei lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione che ne comprova la fragilità e che non possono rendere la prestazione lavorativa in modalità agile.
10.10. D'Arrando, Segneri, Villani, Nappi, Mammì, Penna, Sportiello, Federico, Provenza, Misiti, Lorefice, Baldino.

  Al comma 2, allegato B, dopo il numero 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Articolo 26, comma 2-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
  Svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile per i lavoratori fragili, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.
10.11. D'Arrando, Segneri, Villani, Nappi, Mammì, Penna, Sportiello, Federico, Provenza, Misiti, Lorefice, Baldino.

  Al comma 2, allegato B, dopo il numero 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
  Diritto al lavoro agile per i lavoratori fragili.
10.77. Bellucci, Gemmato, Ferro.

  Al comma 2, allegato B, dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

  3-bis. Articolo 26, comma 2-bis, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
  Prestazione lavorativa in modalità agile per i lavoratori fragili.
10.29. Novelli, Versace, Bagnasco, Bond, Brambilla.

  Al comma 2, allegato B, dopo il numero 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Articolo 9 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215.
  Congedi parentali.
10.52. Ferro, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 2, allegato B, dopo il numero 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Articolo 87, commi 6 e 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
  Esenzione dal servizio per il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
10.56. Giovanni Russo, Bellucci, Gemmato, Ferro.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è prorogata sino al 30 giugno 2022. Le tutele di cui al precedente periodo si applicano in favore dei lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi Pag. 125medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, o in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché dei lavoratori che pur non rientranti nelle medesime categorie sono destinatari delle tutele di cui al decreto del Ministro della salute 4 febbraio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 35 dell'11 febbraio 2022. Gli oneri a carico del datore di lavoro, che presenta domanda all'ente previdenziale, e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) connessi con le tutele di cui al presente comma, sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2022. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui al presente comma è autorizzata la spesa massima di 70 milioni di euro per l'anno 2022.
  2-ter. Le disposizioni di cui al comma 2-bis si applicano anche nel periodo dal 1° aprile 2022 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
  2-quater. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
10.67. Panizzut, Foscolo, Boldi, De Martini, Lazzarini, Paolin, Patelli, Sutto, Tiramani.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è prorogata sino al 30 giugno 2022. Gli oneri a carico del datore di lavoro, che presenta domanda all'ente previdenziale, e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) connessi con le tutele di cui al presente comma, sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 16,4 milioni di euro per l'anno 2022. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui al presente comma è autorizzata la spesa massima di 68,7 milioni di euro per l'anno 2022.
  2-ter. Le disposizioni di cui al comma 2-bis si applicano anche nel periodo dal 1° aprile 2022 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
  2-quater. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 85,1 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
10.66. Foscolo, Panizzut, Boldi, De Martini, Lazzarini, Paolin, Patelli, Sutto, Tiramani.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Fino al 30 giugno 2022, i genitori lavoratori dipendenti pubblici e privati che hanno almeno un figlio in condizioni di disabilità grave riconosciuta ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o almeno un figlio con bisogni educativi speciali, a condizione che l'attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza Pag. 126degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.
  2-ter. Fino al 30 giugno 2022, i lavoratori dipendenti pubblici e privati che hanno nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità grave riconosciuta ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a condizione che l'attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.
10.69. Foscolo, Panizzut, Boldi, De Martini, Lazzarini, Paolin, Patelli, Sutto, Tiramani.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è prorogata sino al 30 giugno 2022. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui al presente comma è autorizzata la spesa massima di 68,7 milioni di euro per l'anno 2022.
  2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 68,7 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
10.65. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Patelli, Sutto, Tiramani.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano fino al 30 giugno 2022, e a decorrere dal 1° aprile 2022 per le disposizioni di cui al comma 2.
  2-ter. A copertura delle misure di cui al comma 2-bis, si provvede, nei limiti di 10 milioni di euro per l'anno 2022, mediante riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
10.27. Novelli, Versace, Bagnasco, Bond, Brambilla.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. All'articolo 17 del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, il comma 2 è abrogato.
  2-ter. Il decreto del Ministro della salute 4 febbraio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 35 dell'11 febbraio 2022, è abrogato.
10.68. Foscolo, Panizzut, Boldi, De Martini, Lazzarini, Paolin, Patelli, Sutto, Tiramani.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Per i soggetti affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, le disposizioni di cui all'articolo 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di lavoratori fragili, si applicano anche nel periodo dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022. Per il medesimo periodo gli oneri a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) connessi con le tutele di cui al presente comma sono finanziati Pag. 127dallo Stato nel limite massimo di spesa di 70 milioni di euro per l'anno 2022, dando priorità agli eventi cronologicamente anteriori, di cui 6,4 milioni di euro per l'anno 2022 ai sensi di quanto previsto dall'articolo 26, comma 7-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per i lavoratori di cui al comma 2 del medesimo articolo 26 non aventi diritto all'assicurazione economica di malattia presso l'INPS. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al secondo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma pari a 70 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
10.15. Invidia, Segneri, Baldino.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Per i soggetti affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di lavoratori fragili, si applicano a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto fino al 31 luglio 2022.
10.2. Angiola, Trizzino.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Per i soggetti affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di lavoratori fragili, si applicano a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2022.
10.1. Angiola, Trizzino.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Per i soggetti affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di lavoratori fragili, si applicano fino al 30 giugno 2022.
10.13. Alaimo, Giarrizzo, Baldino.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, le parole: «31 marzo 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2022».
10.3. Angiola, Trizzino.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Fino al 31 dicembre 2022 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 5-ter, comma 1, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, convertito dalla legge 4 marzo 2022, n. 18.
10.28. Versace, Bagnasco, Novelli, Bond, Brambilla.

  Al comma 3, sostituire le parole: le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b) e c) con le seguenti: la disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c).
10.54. Lollobrigida, Bellucci, Ferro, Gemmato.

Pag. 128

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Ai fini della prosecuzione delle iniziative di investimento di cui all'articolo 1, comma 419, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, tenuto conto del protrarsi dell'emergenza epidemica, i relativi interventi possono essere valutati dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) anche nell'ambito del piano triennale degli investimenti 2022-2024.
10.21. Noja, Baldini.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogate fino al termine delle lezioni dell'anno scolastico 2021/2022.
10.76. Di Giorgi, Piccoli Nardelli, Prestipino, Lattanzio, Nitti, Rossi, Orfini, Ciampi.

  Al comma 5, dopo le parole: dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, aggiungere le seguenti: nonché le strutture temporanee ad uso didattico già attivate dalle istituzioni universitarie e dalle università non statali legalmente riconosciute, e quelle attivate ai sensi dell'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,.
*10.12. Villani, Nappi, D'Arrando, Mammì, Penna, Sportiello, Federico, Provenza, Misiti, Lorefice, Baldino.
*10.26. Baldini, Frate.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo 9 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, relativo alla possibilità, per i laureati in medicina e chirurgia abilitati, iscritti ad un corso di formazione di medicina generale, di concorrere agli incarichi oggetto della convenzione con il Servizio sanitario nazionale, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

   b) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le ore di attività svolte dai suddetti medici devono essere considerate a tutti gli effetti quali attività pratiche, da computare nel monte ore complessivo previsto dall'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368»;

   c) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. Fino al 31 dicembre 2023, al fine di contrastare la grave carenza di medici di medicina generale che si riscontra sul territorio nazionale, le regioni e le province autonome possono aumentare, fino a un massimo di 1.000 assistiti, le limitazioni al massimale definite ai sensi del comma 2, con il supporto della figura del tutore di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, il cui periodo minimo di anzianità è ridotto a cinque anni.».
10.64. Boldi, Panizzut, Di Muro, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Patelli, Sutto, Tiramani.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Al fine di favorire il rientro nell'ordinario e fronteggiare gli incrementi di bisogni terapeutici dovuti alle riduzioni delle attività diagnostiche registrate a causa della pandemia da COVID-19, all'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 403 è inserito il seguente: «403-bis. Per il biennio 2022-2023, in via sperimentale, il termine di cui al comma 403 della presente legge può essere esteso fino a 60 mesi. Per le finalità di cui al precedente periodo, l'Agenzia italiana del farmaco ha la facoltà di valutare l'applicazione delle disposizioni ivi previste, anche su istanza delle aziende titolari di autorizzazione all'immissionePag. 129 in commercio per le quali il requisito di innovatività piena è in corso di validità alla data del 31 maggio 2022 o in fase di riconoscimento nel biennio 2022-2023.».
*10.14. Provenza, Villani, Nappi, D'Arrando, Mammì, Penna, Sportiello, Federico, Misiti, Lorefice, Baldino.
*10.33. Ianaro, De Filippo.
*10.5. Rostan.
*10.58. Tiramani, Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Patelli, Sutto.
*10.45. Bologna.
*10.18. Misiti, Villani, Nappi, D'Arrando, Mammì, Penna, Sportiello, Federico, Provenza, Lorefice, Baldino.
*10.22. Noja, Baldini.
*10.32. Bagnasco, Novelli, Versace, Bond, Brambilla.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 1, comma 274, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, finalizzate ad assicurare il potenziamento dell'assistenza territoriale previa definizione degli standard organizzativi, quantitativi, qualitativi, tecnologici omogenei, e previa stipulazione di un accordo collettivo nazionale di cui all'articolo 8, comma 1, lettera m-quater) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono individuate specifiche modalità e forme d'incentivo per i medici inseriti nelle graduatorie per gli incarichi convenzionali al fine di garantire idonea copertura nelle zone carenti di personale medico.
10.16. Provenza, Villani, Nappi, D'Arrando, Mammì, Penna, Sportiello, Federico, Misiti, Lorefice, Baldino.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Al fine di garantire la prosecuzione delle misure e procedure semplificate adottate nella vigenza dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, da ultimo prorogato fino al 31 marzo 2022, e di renderne stabili gli effetti positivi, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, l'Agenzia italiana del farmaco, con propria determinazione, individua le misure adottate per la gestione del periodo emergenziale suscettibili di essere estese anche a seguito della cessazione dello stesso.
10.38. Ianaro, De Filippo, Siani, Carnevali, Rizzo Nervo, Lepri, Pini.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogate fino al 30 giugno 2022. All'onere derivante dal presente comma, nel limite massimo di spesa pari a 300 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
10.6. D'Arrando, Dieni, Segneri, Villani, Nappi, Mammì, Penna, Sportiello, Federico, Provenza, Misiti, Lorefice, Baldino.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogate fino al 30 giugno 2022. All'onere derivante dal presente comma, nel limite massimo di spesa pari a 300 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
10.7. D'Arrando, Dieni, Segneri, Villani, Nappi, Mammì, Penna, Sportiello, Federico, Provenza, Misiti, Lorefice, Baldino.

Pag. 130

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Per i soggetti affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di lavoratori fragili, si applicano fino al 30 giugno 2022.
10.40. Ianaro, Carnevali, Siani, De Filippo, Rizzo Nervo, Pini, Lepri.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024» e le parole: «interessate direttamente o indirettamente nell'emergenza da COVID-19» sono soppresse;

   b) al comma 2, le parole: «purché impegnate nell'emergenza da COVID-19» sono soppresse.
10.60. Paolin, Tiramani, Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Patelli, Sutto.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 17, commi 1 e 3-bis, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, continuano ad applicarsi fino al 30 giugno 2022. Tali disposizioni si applicano anche nel periodo dal 31 marzo 2022 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
10.23. Noja, Colaninno.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, continuano ad applicarsi fino al 30 giugno 2022. Tali disposizioni si applicano anche nel periodo dal 31 marzo 2022 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
10.24. Noja, Colaninno.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2022, n. 18, continuano ad applicarsi fino al 30 giugno 2022. Tali disposizioni si applicano anche nel periodo dal 31 marzo 2022 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
10.25. Noja, Colaninno.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Per i soggetti affetti dalle patologie e condizioni individuate dal comma 2 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le disposizioni di cui al comma 2-bis, del medesimo articolo 26, in materia di lavoratori fragili, si applicano fino al 31 agosto 2022.
10.46. Bologna.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Al fine di fronteggiare la grave carenza di personale sanitario e socio-sanitario che si riscontra nel territorio nazionale, il termine di cui all'articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla Pag. 131legge 16 settembre 2021, n. 126, è prorogato al 31 dicembre 2023.
*10.31. Anna Lisa Baroni, Bagnasco, Novelli, Versace, Bond, Brambilla.
*10.35. Rizzo Nervo, Carnevali, Siani, De Filippo, Ianaro, Lepri, Pini.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, le parole: «, fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «, fino al 31 dicembre 2023».
10.17. Nappi, Villani, D'Arrando, Mammì, Penna, Sportiello, Federico, Provenza, Misiti, Lorefice, Baldino.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Al comma 1 dell'articolo 17-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: «fino al 30 aprile 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024».
*10.50. Gemmato, Bellucci, Ferro.
*10.63. D'Eramo, Bellachioma, Zennaro.
*10.30. Bagnasco, Novelli, Versace, Bond, Brambilla.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 38-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, continuano ad applicarsi fino al 31 marzo 2023.
10.62. Gastaldi.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogate fino al 30 giugno 2022.
10.8. D'Arrando, Dieni, Segneri, Villani, Nappi, Mammì, Penna, Sportiello, Federico, Provenza, Misiti, Lorefice, Baldino.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2024.
10.59. Paolin, Tiramani, Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Patelli, Sutto.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Al comma 2-bis dell'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «fino al 31 ottobre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 agosto 2022».
10.47. Bologna.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Ulteriori misure in materia di procedure di reclutamento del personale docente)

  1. All'articolo 59, comma 10, lettera a), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Ove il numero dei candidati con il punteggio minimo di 70 punti sia inferiore a quattro volte il numero dei posti messi a concorso, per ciascuna classe di concorso, saranno ammessi alla prova orale, nel rispetto dell'ordine della votazione attribuita, un numero di candidati fino al raggiungimento del numero pari a quattro volte i posti messi a concorso per ciascuna classe di concorso. Sono in ogni caso ammessi i candidati che hanno conseguitoPag. 132 un punteggio uguale al più basso risultato utile ai fini dell'ammissione.».
10.01. Orfini.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Disposizioni in materia di continuità dei servizi scolastici in seguito agli eventi sismici di cui all'articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 299)

  1. All'articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 299 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Misure urgenti per lo svolgimento degli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023»;

   b) ovunque ricorrano, le parole: «e 2021/2022» sono sostituite dalle seguenti: «, 2021/2022 e 2022/2023»;

   c) al comma 2, le parole: «ed euro 2,85 milioni nell'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «euro 2,85 milioni nell'anno 2022 ed euro 2,5 milioni nell'anno 2023»;

   d) al comma 5, alla lettera b-quinquies), le parole: «quanto a euro 1,9 milioni nel 2020 ed euro 2,85 milioni nel 2022» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a euro 1,9 milioni nel 2020, a euro 2,85 milioni nel 2022 e a euro 2,5 milioni nel 2023».
10.02. Orfini.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Tutela dei lavoratori con fragilità e riconosciuta inidoneità per rischio COVID-19 correlato)

  1. Sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, fino al 30 giugno 2022.
  2. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 2 del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11.
  3. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano anche ai lavoratori dipendenti pubblici e privati giudicati inidonei dal medico competente in relazione al rischio di contagio da COVID-19 e nell'ambito della sorveglianza sanitaria eccezionale prevista dall'articolo 83, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77.
  4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo si applicano anche nel periodo dal 1° aprile 2022 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  5. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui al primo comma del presente articolo è autorizzata la spesa di due milioni di euro per l'anno 2022.
10.03. Tasso.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Disposizioni per facilitare l'attuazione della cremazione e delle pratiche funebri)

  1. La formazione degli atti di morte da parte dell'Ufficiale di stato civile può essere effettuata anche sulla base dell'avviso o accertamento di decesso trasmesso telematicamente dall'autorità sanitaria, con inserimento dell'atto stesso nella parte II Serie B dei registri di morte di cui al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238.
  2. Le autorizzazioni al trasporto, all'affido ceneri, alla inumazione e tumulazione, alla cremazione e alla dispersione delle ceneri sono rilasciate dal Responsabile del Pag. 133Servizio Comunale e dall'Ufficio di stato civile, in relazione alle rispettive competenze, sulla base dell'avviso di morte, scheda ISTAT, certificato necroscopico, e ogni ulteriore dato e informazione in possesso, trasmessi anche telematicamente dalla Direzione sanitaria competente, dal medico curante e dal medico necroscopo o dalla impresa funebre su incarico degli aventi titolo.
  3. Gli avvisi, le autorizzazioni e le documentazioni necessarie per la sepoltura o la cremazione vengono formati e inoltrati tempestivamente da parte del Comune in cui è avvenuto il decesso all'impresa funebre incaricata, ai gestori di cimitero o crematorio, per via telematica.
  4. Le dichiarazioni degli aventi titolo sulla volontà di cremazione, affido o dispersione delle ceneri sono effettuate mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi degli articoli 4 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 con qualsiasi mezzo idoneo, anche in formato digitale e/o elettronico, garantendo in ogni caso l'identità del dichiarante, e sono acquisite ai fini del rilascio dell'autorizzazione, anche per via telematica.
10.05. Carnevali.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Somministrazione domiciliare dei farmaci)

  1. Al fine di garantire la continuità terapeutica e la sicurezza all'accesso alle cure dei pazienti con malattia rara, l'Agenzia italiana del farmaco, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, predispone una nuova determina recante «Raccomandazioni a carattere eccezionale per la somministrazione domiciliare dei farmaci per terapia enzimatica sostitutiva – ERT» che prevede la possibilità della somministrazione domiciliare, in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2022.
10.06. Ianaro, De Filippo, Siani, Carnevali, Rizzo Nervo, Lepri, Pini.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Utilizzo del termine Ortopedia in senso atecnico a parte di esercizi commerciali)

  1. L'utilizzo del termine «Ortopedia» in senso atecnico, da parte di una struttura commerciale preposta alla immissione in servizio e/o commercio di dispositivi medici ortopedici, siano essi su misura o adattabili, che necessitano di individuazione, valutazione, personalizzazione e applicazione da parte di personale abilitato, presuppone la necessaria presenza nella struttura stessa del personale tecnico ortopedico abilitato.
10.07. Schirò.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

  1. Al fine di consentire all'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza di assicurare la piena attuazione dei diritti e degli interessi delle persone di minore età in conformità a quanto previsto dalla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, firmata a New York il 20 novembre 1989 e di adottare tutte le misure necessarie per fare fronte agli effetti che l'emergenza epidemiologica da COVID-19 produce sui bambini e ragazzi, alla legge 12 luglio 2011, n. 112 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 5, il primo comma è sostituito dal seguente: «1. È istituito l'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominato “Ufficio dell'Autorità garante”, posto alle dipendenze dell'Autorità garante. Il personale dell'Ufficio dell'Autorità garante è vincolato dal segreto d'ufficio.»;

Pag. 134

   b) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

«Art. 5-bis.
(Disposizioni in materia di personale)

   1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito un apposito ruolo del personale dipendente dell'Ufficio dell'Autorità garante. Il numero dei posti previsti dalla pianta organica non può eccedere le ventitré unità, di cui due di livello dirigenziale non generale e una di livello dirigenziale generale, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità necessari in relazione alle funzioni e alle caratteristiche di indipendenza e imparzialità dell'Autorità garante. L'assunzione del personale avviene per pubblico concorso. L'Ufficio dell'Autorità garante può avvalersi, quando necessario, di esperti da consultare su specifici temi.
   2. Al personale addetto all'Ufficio dell'Autorità garante si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sullo stato giuridico ed economico del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, comprese quelle di cui alla vigente contrattazione collettiva.».

  2. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 dell'articolo 5-bis della legge 12 luglio 2011, n. 112, come aggiunto dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino al completamento delle procedure di cui al medesimo comma 1 dell'articolo 5-bis della legge 12 luglio 2011, n. 112, il personale dipendente proveniente dal comparto Ministeri o appartenente ad altre amministrazioni pubbliche in servizio presso l'Ufficio dell'Autorità garante continua a prestare servizio in posizione di comando obbligatorio, senza necessità di ulteriori provvedimenti da parte delle amministrazioni di appartenenza. Il personale di cui al periodo precedente, in servizio presso l'Ufficio dell'Autorità garante alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è inquadrato nei ruoli dell'Ufficio dell'Autorità garante, previa istanza da presentare entro sessanta giorni successivi all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui comma 1 dell'articolo 5-bis della legge 12 luglio 2011, n. 112, come aggiunto dal comma 1 del presente articolo.
  3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il comma 925 è soppresso.
  4. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 5-bis della legge 12 luglio 2011, n. 112, come aggiunto dal comma 1 del presente articolo, pari ad euro 2.000.000 a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
10.08. Siani.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

  1. Al fine di ridurre il contagio per gli operatori e per gli assistiti nell'ambito dello svolgimento delle attività relative alla donazione del sangue, alla luce delle potenzialità offerte dalle nuove tecnologie connesse alla telemedicina in senso generale, ivi compresi teleconsulto e televisita, le prestazioni in telemedicina relative alla donazione del sangue sono inserite nell'elenco delle prestazioni sanitarie erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.
10.010. Carnevali.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Proroga delle deroghe alle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie)

  1. All'articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 16 settembrePag. 135 2021, n. 126 sostituire le parole: «31 dicembre 2022» con le seguenti: «31 dicembre 2023».
10.04. Noja, Colaninno.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Disposizioni in materia di lavoro agile)

  1. Fino al 30 giugno 2022, i genitori lavoratori dipendenti pubblici e privati che hanno almeno un figlio in condizioni di disabilità grave riconosciuta ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, senza alcun limite di età, o che hanno almeno un figlio con bisogni educativi speciali (BES), a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e che l'attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.
  2. Fino al 30 giugno 2022, i lavoratori dipendenti pubblici e privati con disabilità nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi ai sensi degli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.
  3. Il comma 2, articolo 17 del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, è soppresso.
  4. Fino al 30 giugno 2022, i lavoratori dipendenti del pubblico impiego e del privato affetti da immunodepressione primaria o secondaria, esiti di patologia oncologica, patologie in trattamento con terapie salvavita, come da attestazione del medico di medicina generale o del medico specialista del Servizio sanitario nazionale che ha in cura il lavoratore, ivi inclusi:

   a) i lavoratori mutilati ed invalidi civili o per cause di guerra, di lavoro, di servizio che abbiano una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo, nonché i ciechi e i sordomuti, come attestato da relativa certificazione, ed

   b) i lavoratori giudicati inidonei dal medico competente, hanno diritto a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.
10.011. Tasso.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Disposizioni in materia di lavoro agile per genitori con figli con disabilità e caregivers)

  1. Fino al 30 giugno 2022, i genitori lavoratori dipendenti pubblici e privati che hanno almeno un figlio in condizioni di disabilità grave riconosciuta ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero che hanno almeno un figlio con bisogni educativi speciali (BES), a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e che l'attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.
  2. Fino alla data del 30 giugno 2022, i lavoratori dipendenti pubblici e privati che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a condizione che Pag. 136l'attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.
10.012. Tasso.

ART. 11.

  Sopprimerlo.
*11.1. Sapia, Massimo Enrico Baroni.
*11.8. Lollobrigida, Bellucci, Ferro, Gemmato.

  Sostituire il comma 1 con il seguente: L'articolo 13 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è abrogato.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
11.2. Sapia, Massimo Enrico Baroni.

  Sostituire il comma 1 con il seguente: L'articolo 13 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è abrogato.

  Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente: L'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e l'articolo 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, sono abrogati.
11.3. Sapia, Massimo Enrico Baroni.

  Al comma 1 , lettera a), capoverso comma 1, premettere le parole: Entro e non oltre il 1° maggio 2022,.
11.4. Dieni.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, sopprimere il secondo e il terzo periodo.
11.6. Raduzzi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: due con la seguente: duecento.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso comma 1:

   a) al secondo periodo, sostituire la parola: terza con la seguente: trecentesima;

   b) al secondo periodo, sostituire le parole: da uno a dieci giorni con le seguenti: da una a due ore;

   c) al terzo periodo, sostituire la parola: seconda con la seguente: duecentesima.
11.5. Raduzzi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente :

  2-bis. All'articolo 99 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «5-bis. Ai conti correnti di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui alla Parte III, articoli 137 e seguenti, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174.»
11.7. Braga.

ART. 12.

  Sostituire il comma 1 con il seguente: 1. Il comma 4 dell'articolo 4-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con Pag. 137modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è sostituito dal seguente:

   «4. Le disposizioni del presente articolo hanno efficacia fino al 30 giugno 2022».
12.10. Misiti, Villani, Nappi, D'Arrando, Mammì, Penna, Sportiello, Federico, Provenza, Lorefice, Baldino.

  Sostituire il comma 2 con il seguente: 2. All'articolo 1, comma 295, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
12.14. Siani, De Filippo, Carnevali, Rizzo Nervo, Lepri, Pini, Ianaro.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. Le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere, al fine di garantire la continuità e l'efficacia nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e migliorare la qualità del servizio nell'ambito del sistema di emergenza urgenza extra ospedaliera, nei limiti della disponibilità finanziaria e in ragione delle esigenze organizzative del proprio ambito, sono autorizzate a bandire, negli anni 2022 e 2023, procedure concorsuali straordinarie finalizzate a inquadrare nel ruolo sanitario, a domanda e previa una prova di valutazione svolta da una apposita commissione presieduta dal Direttore del medesimo SET-118 e con le stesse modalità previste dagli articoli 3, 4 e 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 1997, n. 502 recante norme per l'inquadramento nel ruolo medico del Servizio sanitario nazionale di incaricati del servizio di guardia medica e medicina dei servizi, i medici che hanno svolto attività di emergenza territoriale in regime di convenzione ai sensi dell'accordo collettivo nazionale della Medicina Generale di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato e che abbiano maturato almeno otto anni di anzianità di servizio, svolto anche in forma non continuativa, alla data di pubblicazione del presente provvedimento o, comunque, alla data di scadenza della domanda per la partecipazione al bando di concorso.
12.16. Ferri, Noja.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. Al comma 272 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «alla data di entrata in vigore della presente legge» e le parole: «a tempo determinato» sono soppresse.
12.3. Grillo, Dieni, Baldino.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti: 3-bis. All'articolo 9 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2024»;

   b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. Per le finalità di cui al comma 1, le regioni e le province autonome, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, prevedono la limitazione del massimale degli assistiti in carico fino a 1.000 assistiti anche con il supporto della figura del tutor di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, o del monte ore settimanale e possono organizzare i corsi anche a tempo parziale, garantendo in ogni caso che l'articolazione oraria e l'organizzazione delle attività assistenziali non pregiudichino la corretta partecipazione alle attività didattiche previste per il completamento del corso di formazione specifica in medicina generale. Le ore di attività svolte dai suddetti medici devono essere considerate a tutti gli effetti quali attività pratiche, da computare nel monte ore complessivo previsto dall'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.».

Pag. 138

  3-ter. Al comma 3 dell'articolo 27 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, primo periodo, le parole: «dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni».
12.13. Carnevali, Siani, De Filippo, Ianaro, Lepri, Pini, Rizzo Nervo, Lorenzin.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 3-bis. I medici che abbiano l'incarico convenzionale di esercitare le funzioni di medico di medicina generale e che non risultino già in possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale o del diritto acquisito all'esercizio di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, a domanda, sono iscritti in soprannumero, senza borsa di studio, al corso di formazione specifica in medicina generale, a tempo pieno o, a scelta del professionista, a tempo parziale, nella sede di corso più vicina a quella di svolgimento dell'attività convenzionale. È fatta salva la possibilità del professionista di chiedere alla regione di riferimento, con motivazione, altra sede di corso, anche di regione diversa. I medici di cui al presente comma non sono soggetti ad alcuna incompatibilità tra attività professionale e formazione o alle limitazioni previste dagli accordi collettivi nazionali a tal riguardo. Le ore di attività professionale svolte nell'ambito degli incarichi di medicina generale di cui all'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale sono considerate attività sostitutive delle ore di attività pratica di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.
12.4. Grillo, Dieni, Baldino.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 3-bis. Il comma 2 dell'articolo 40 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 è sostituito dal seguente: «Il medico in formazione specialistica, ove sussista un rapporto di pubblico impiego ovvero un rapporto convenzionale con il Servizio sanitario nazionale, compatibilmente con le esigenze di servizio, ottiene a domanda una riduzione dell'orario di incarico utile a garantire la frequenza delle attività formative, ovvero ottiene a domanda, compatibilmente con le esigenze di servizio, posizione di aspettativa senza assegni o sospensione totale o parziale dell'attività convenzionale. Il periodo di aspettativa o di sospensione dell'attività convenzionale è utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di previdenza. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non sussiste alcuna incompatibilità tra la frequenza ai corsi di formazione specialistica o di formazione specifica in medicina generale e le attività professionali previste da contratti e accordi collettivi di lavoro riguardanti il personale medico dipendente e convenzionato con il servizio sanitario nazionale.».
12.2. Grillo, Dieni, Baldino.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 3-bis. Il comma 1 dell'articolo 40 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 è sostituito dal seguente: «Durante la formazione a tempo pieno il medico in formazione specialistica può esercitare attività professionale, indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto di lavoro, purché l'organizzazione della stessa non pregiudichi la corretta e puntuale partecipazione e frequenza delle attività previste dal percorso formativo. Nell'ambito delle strutture assistenziali in cui si effettua la formazione al medico in formazione specialistica è assicurata la facoltà di esercizio della libera professione intramuraria in coerenza con i titoli posseduti. L'impegno richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale medico del Servizio sanitario nazionale a tempo pieno, il medico può optare per lo svolgimento della formazione a tempo parziale, in questo caso il consiglio didattico della scuola assicura che la durata complessiva della formazione non sia abbreviata rispetto a quella a tempo pieno.»
12.1. Grillo, Dieni, Baldino.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 3-bis. All'articolo 40 del decreto legislativo Pag. 13917 agosto 1999, n. 368, Il comma 1 è sostituito dal seguente: «Per la durata della formazione a tempo pieno del medico è prevista la possibilità per lo specializzando di esercitare attività professionale e intellettuale all'interno e all'esterno delle strutture assistenziali in cui effettua la formazione e ogni rapporto convenzionale o precario con il Servizio sanitario nazionale o enti e istituzioni pubbliche e private, salvo il rispetto degli obblighi formativi e dell'impegno orario richiesto per la formazione specialistica che deve essere pari a quello previsto per il personale medico del Servizio sanitario nazionale a tempo pieno.»
12.6. Tuzi, Baldino.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 3-bis. È prevista la possibilità per il medico, per tutta la durata della formazione in medicina generale a tempo pieno, di esercitare attività professionale e intellettuale all'interno e all'esterno delle strutture assistenziali in cui effettua la formazione e ogni rapporto convenzionale o precario con il Servizio sanitario nazionale o enti e istituzioni pubbliche e private, salvo il rispetto degli obblighi formativi e dell'impegno orario richiesto per la formazione in medicina generale.
12.7. Tuzi, Baldino.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 3-bis. Dopo il comma 5 dell'articolo 26 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è aggiunto il seguente:

   «6. Il ricorso a prestazioni di lavoro aggiuntive oltre quanto previsto contrattualmente per la formazione in medicina generale è previsto in casi di straordinaria necessità in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo a un pericolo grave ed immediato. Le ore di straordinario sono convertite in giorni di riposo.»
12.9. Tuzi, Baldino.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 3-bis. Dopo il comma 6 dell'articolo 40 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è aggiunto il seguente:

   «6-bis. Il ricorso a prestazioni di lavoro aggiuntive oltre quanto previsto nel contratto di specializzazione è previsto in casi di straordinaria necessità in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo a un pericolo grave e immediato. Le ore di straordinario sono convertite in giorni di riposo.»
12.8. Tuzi, Baldino.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 3-bis. Al comma 1 dell'articolo 30 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, dopo le parole: «entro il 31 dicembre 1994» sono aggiunte le seguenti: «nonché i medici che abbiano esercitato per almeno 36 mesi complessivi le funzioni previste dall'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale».
12.5. Grillo, Dieni, Baldino.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 3-bis. All'articolo 2-bis, comma 1, lettera a), primo periodo, e all'articolo 2-ter, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole «iscritti all'ultimo e al penultimo» sono sostituite dalle seguenti: «a partire dal primo».
12.12. Anna Lisa Baroni, Bagnasco, Novelli, Versace, Bond, Calabria.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 3-bis. All'articolo 1, comma 548-bis, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2023».
12.15. Bologna.

Pag. 140

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Misure in materia di emergenza territoriale)

  1. Al fine di assicurare la continuità operativa delle unità mediche, di migliorare il servizio e garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza nell'ambito del sistema di emergenza-urgenza extraospedaliera, le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere sono autorizzate, nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, a bandire, per gli anni 2022 e 2023, procedure concorsuali straordinarie finalizzate ad inquadrare nel ruolo della dirigenza medica i medici convenzionati dell'emergenza territoriale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, operino nel Servizio sanitario di urgenza ed emergenza medica con contratto di lavoro in convenzione a tempo indeterminato e determinato e che abbiano maturato, anche in forma non continuativa, almeno cinque anni di anzianità di servizio.
12.01. Villani, Nappi, D'Arrando, Mammì, Penna, Sportiello, Federico, Provenza, Misiti, Lorefice, Baldino.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Misure in materia di emergenza territoriale)

  1. Le aziende sanitarie e le aziende ospedaliere, al fine di garantire la continuità e l'efficacia nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e migliorare la qualità del servizio nell'ambito del sistema di emergenza urgenza extraospedaliera, nei limiti della disponibilità finanziaria e in ragione delle esigenze organizzative del proprio ambito, sono autorizzate a bandire, negli anni 2022 e 2023, procedure concorsuali straordinarie finalizzate a inquadrare nel ruolo sanitario i medici che hanno svolto attività di emergenza territoriale in regime di convenzione a norma dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato e che abbiano maturato almeno otto anni di anzianità di servizio, svolto anche in forma non continuativa, alla data di pubblicazione della presente legge o, comunque, alla data di scadenza della domanda per la partecipazione al bando di concorso pubblicato dall'azienda.
12.02. Villani, Nappi, D'Arrando, Mammì, Penna, Sportiello, Federico, Provenza, Misiti, Lorefice, Baldino.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Implementazione del Sistema di emergenza sanitaria 118)

  1. Al fine di garantire la continuità e l'efficacia nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, di migliorare la qualità del servizio nell'ambito del sistema di emergenza urgenza e di implementare l'attività del Sistema di emergenza sanitaria 118 attraverso una qualificata dotazione a bordo dei mezzi di soccorso di personale autista-soccorritore adeguatamente e periodicamente formato, addestrato e certificato, il personale dipendente del Servizio sanitario nazionale che svolge la professione dell'autista soccorritore è collocato nel ruolo sociosanitario istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
12.03. Villani, Nappi, D'Arrando, Mammì, Penna, Sportiello, Federico, Provenza, Misiti, Lorefice, Baldino.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Incentivi per lo svolgimento delle prestazioni mediche nelle zone interne o disagiate)

  1. Al fine di favorire l'impiego, nelle zone interne o disagiate, comprese le isole Pag. 141minori, di medici specialistici e della medicina territoriale, e di garantire lo svolgimento dell'attività assistenziale, ai predetti medici è riconosciuta, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del triennio 2022-2024 relativa al comparto sanità, una specifica indennità e un punteggio aggiuntivo, per ciascun anno di servizio prestato nelle predette zone o isole, ai fini della valutazione come titolo di carriera nel concorso per il primo livello dirigenziale medico di cui al capo I del titolo III del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483.
  2. Agli oneri di cui al presente articolo, nel limite di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, che è corrispondentemente incrementato a decorrere dall'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
12.04. Villani, Nappi, D'Arrando, Mammì, Penna, Sportiello, Federico, Provenza, Misiti, Lorefice, Baldino.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Misure di sostegno anche domiciliare per i soggetti affetti da patologie rare)

  1. Le prestazioni individuali domiciliari e le misure compensative di sostegno anche domiciliare, di cui agli articoli 47 e 48 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 si applicano ai soggetti affetti da patologie rare di cui alla legge 10 novembre 2021, n. 175, sino al 31 dicembre 2022.
12.05. Bologna.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Modifica dell'articolo 1, comma 268, della legge 30 dicembre 2021, n. 234)

  1. All'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: «ruolo sociosanitario,» sono inserite le seguenti: «nonché il personale del ruolo tecnico e amministrativo».
12.06. Bucalo, Frassinetti, Bellucci, Gemmato, Ferro.

ART. 13.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: indirizzi forniti dal Ministero della salute, aggiungere le seguenti: nonché per garantire maggiore supporto ai sistemi sanitari regionali per la programmazione di una gestione ordinaria dei contagi da virus SARS-CoV-2,.
13.21. Bellucci, Gemmato, Ferro.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: l'Istituto superiore di sanità gestisce aggiungere le seguenti: , con il supporto tecnico, operativo e organizzativo dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale di cui al decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109,.
13.1. Sapia, Massimo Enrico Baroni.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: e secondo le modalità indicate fino alla fine del periodo, con le seguenti: , e secondo le modalità indicate al predetto Pag. 142Istituto dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, al fine di adottare le necessarie e opportune misure tecniche e organizzative idonee a tutelare la riservatezza e la sicurezza dei dati raccolti, che diano garanzia funzionale, operativa e di inviolabilità dell'architettura informatica della piattaforma dati evitando così l'esfiltrazione degli stessi.
13.2. Sapia, Massimo Enrico Baroni.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: Istituto superiore di sanità aggiungere le seguenti: , secondo le modalità operative e tecniche indicate dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale,.

  Conseguentemente, al medesimo periodo, sopprimere le parole: , secondo le modalità da quest'ultimo stabilite.
13.3. Sapia, Massimo Enrico Baroni.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , anche ai fini della pubblicazione garantendo la continuità operativa e qualitativa di tale processo, precedentemente realizzato in collaborazione con il Dipartimento della protezione civile.
13.18. Braga.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e pubblicati sui siti istituzionali dell'Istituto superiore di sanità e di ciascuna regione e provincia autonoma.
13.14. Nappi, Dieni, Villani, D'Arrando, Mammì, Penna, Sportiello, Federico, Provenza, Misiti, Lorefice, Baldino.

  Al comma 2, dopo le parole: , quest'ultimo trasmette aggiungere le seguenti: , secondo le modalità operative e tecniche indicate dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale,.
13.4. Sapia, Massimo Enrico Baroni.

  Al comma 2, dopo le parole: , i dati individuali aggiungere le seguenti: pseudonimizzati, così come previsto dal regolamento (UE) 2016/679, del 27 aprile 2016,.
13.5. Sapia, Massimo Enrico Baroni.

  Al comma 3, dopo le parole: trasmette alla piattaforma di cui al comma 1 aggiungere le seguenti: , in forma pseudonimizzata e secondo le modalità operative e tecniche indicate dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale,.
13.6. Sapia, Massimo Enrico Baroni.

  Al comma 4, dopo le parole: a fini di archiviazione aggiungere le seguenti: , in modalità disaccoppiata,
13.7. Sapia, Massimo Enrico Baroni.

  Sopprimere il comma 5.
13.17. Raduzzi, Sapia.

  Al comma 5, dopo le parole: , possono essere condivisi, aggiungere le seguenti: in forma aggregata secondo le modalità operative e tecniche indicate dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale,.
13.8. Sapia, Massimo Enrico Baroni.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Istituto superiore di sanità.
13.15. Provenza, Dieni, Villani, Nappi, D'Arrando, Mammì, Penna, Sportiello, Federico, Misiti, Lorefice, Baldino.

  Al comma 6, dopo le parole: e la sicurezza del dato, aggiungere le seguenti: secondo le modalità operative e tecniche indicate dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale,.
13.9. Sapia, Massimo Enrico Baroni.

  Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Titolare del trattamento dei Pag. 143dati è l'Istituto superiore di sanità ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016.
13.10. Sapia, Massimo Enrico Baroni.

  Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: e di Bolzano aggiungere le seguenti: , in qualità di titolari dei dati ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016,.
13.11. Sapia, Massimo Enrico Baroni.

  Al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole: con cadenza giornaliera.
13.19. Ferro, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: specifica circolare aggiungere le seguenti: da emanare entro trenta giorni dalla data di entra in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge,.

  Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La circolare ministeriale dovrà necessariamente tenere conto delle indicazioni operative e tecniche fornite dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, atte ad evitare l'esfiltrazione dei dati raccolti ai fini statistici ed epidemiologici.
13.12. Sapia, Massimo Enrico Baroni.

  Al comma 7, aggiungere in fine le seguenti parole: i quali assumono la qualità di contitolari del trattamento ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016.
13.13. Sapia, Massimo Enrico Baroni.

  Al comma 8, sostituire le parole: con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente con le seguenti: con le risorse derivanti dalla chiusura della contabilità speciale e del conto corrente di cui all'articolo 2, commi 1 e 2.
13.20. Bellucci, Gemmato, Ferro.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Misure riguardanti la somministrazione di test antigenici rapidi)

  1. All'articolo 5 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1-bis), primo periodo, le parole: «31 marzo 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;

   b) al comma 1-ter), primo periodo, le parole: «31 marzo 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».

  2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sui Fondi di riserva e speciali, nell'ambito della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, stabiliti, per l'anno finanziario 2022, dal comma 6 dell'articolo 3 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
13.02. Ehm, Sarli, Suriano, Benedetti, Massimo Enrico Baroni.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Modifiche all'articolo 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81)

  1. All'articolo 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Obblighi di comunicazione e assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali»;

Pag. 144

   b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Con decorrenza dal 1° luglio 2022, il datore di lavoro comunica in via telematica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile, secondo le modalità individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. I dati vengono resi disponibili all'Istituto nazionale per le assicurazioni e gli infortuni sul lavoro con le modalità previste dal codice dell'Amministrazione digitale. In caso di mancata comunicazione secondo le modalità previste dal suddetto decreto si applica la sanzione di cui al comma 3 dell'articolo 19 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276».
13.03. Viscomi, Mura, Gribaudo, Lacarra, Carla Cantone.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Disposizioni in materia di mandato di patrocinio telematico in favore degli istituti di patronato)

  1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 36 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «, fermo restando che la immediata regolarizzazione del citato mandato ai sensi della normativa vigente deve intervenire una volta cessata l'attuale situazione emergenziale prima della formalizzazione della relativa pratica all'istituto previdenziale» sono soppresse.
  2. Allo scopo di semplificare la procedura di conferimento del mandato agli istituti di patronato, concorrendo a velocizzare gli adempimenti a loro carico, anche nell'ottica della piena attuazione degli interventi previsti dal Programma nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), gli istituti di patronato possono acquisire anche in via telematica il mandato di patrocinio di cui all'articolo 4 del decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193, in deroga alle disposizioni ivi previste.
13.04. Viscomi, Mura, Gribaudo, Lacarra, Carla Cantone.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Disposizioni in materia di riscatto dei periodi per i quali non sono stati versati i contributi previdenziali)

  1. All'articolo articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, sono apportate seguenti modificazioni:

   a) al comma quinto, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Fermi restando i termini prescrizionali per il risarcimento del danno, la richiesta di cui al presente comma può essere azionata fino alla prima liquidazione della relativa pensione.»;

   b) dopo il comma quinto, è inserito il seguente:

   «La disposizione di cui all'ultimo periodo del comma quinto esplica effetto anche in relazione alle richieste pendenti».
13.05. Viscomi, Mura, Gribaudo, Lacarra, Carla Cantone.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Disposizioni in materia di obblighi del personale impegnato in attività di prelievo e di trapianto)

  1. Alla legge 1° aprile 1999, n. 91, l'articolo 18 è sostituito dal seguente:

«Art. 18.
(Disposizioni in materia di obblighi del personale impegnato in attività di prelievo e di trapianto)

   1. I medici che effettuano i prelievi e i medici che effettuano i trapianti devono Pag. 145essere diversi da quelli che accertano la morte.
   2. Il personale sanitario e amministrativo impegnato nelle attività di prelievo e di trapianto è tenuto a garantire l'anonimato dei dati relativi al donatore e al ricevente.
   3. I centri regionali di riferimento, quale soggetto terzo responsabile della mediazione tra donatore e ricevente, nella fase successiva al trapianto da soggetto deceduto, decorso un adeguato intervallo di tempo, previo accordo del coniuge non separato o il convivente more uxorio o, in mancanza, i figli maggiori di età o, in mancanza di questi ultimi, i genitori ovvero il rappresentante legale del soggetto deceduto con il soggetto ricevente e sottoscrizione di entrambe le parti dell'accordo del modulo del consenso informato, in deroga alla disposizione di cui al comma 2, mettono in contatto i predetti soggetti con il soggetto ricevente secondo la procedura definita dall'Istituto superiore di Sanità, assicurando la riservatezza delle identità personali e dei dati clinici del donatore e del ricevente nei confronti di terzi nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di privacy.
   4. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui al comma 2, i centri regionali di riferimento si dotano di personale sanitario ed amministrativo qualificato ed idoneo.
   5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, privatamente o pubblicamente, anche mediante l'utilizzo dei canali di informazione e dei social network, ponga in essere condotte in violazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, è punito con la sanzione amministrativa pari da euro 10.000 a euro 50.000.»
13.06. Nappi, Villani, D'Arrando, Mammì, Penna, Sportiello, Federico, Provenza, Misiti, Lorefice, Baldino.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Messa a regime della dematerializzazione delle ricette mediche per la prescrizione di farmaci non a carico del Servizio sanitario nazionale e modalità di rilascio del promemoria della ricetta elettronica attraverso ulteriori canali)

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2023, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, individua i criteri e le modalità per rendere definitivo quanto previsto, nel corso della fase emergenziale da COVID-19, dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 25 marzo 2020 recante «Estensione della dematerializzazione delle ricette e dei piani terapeutici e modalità alternative al promemoria cartaceo della ricetta elettronica» e dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2020 recante «Dematerializzazione delle ricette mediche per la prescrizione di farmaci non a carico del Servizio sanitario nazionale e modalità di rilascio del promemoria della ricetta elettronica attraverso ulteriori canali».
13.07. Ianaro, Carnevali, De Filippo, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Lepri.

ART. 14.

  Al comma 1, sopprimere la parola: 2-ter.
14.2. Lorefice, Dieni, D'Arrando, Villani, Nappi, Mammì, Penna, Sportiello, Federico, Provenza, Misiti, Baldino.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Al decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, i commi 1, 2 e 4 dell'articolo 16 sono soppressi a decorrere dal 1° maggio 2022.
14.1. Maschio, Varchi, Ferro, Bellucci, Gemmato.

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  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Istituzione dell'ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza)

  1. Al fine di consentire all'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza di assicurare la piena attuazione dei diritti e degli interessi delle persone di minore età in conformità a quanto previsto dalla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, firmata a New York il 20 novembre 1989 e di adottare tutte le misure necessarie per fare fronte agli effetti che l'emergenza epidemiologica da COVID-19 ha prodotto sui bambini e ragazzi, alla legge 12 luglio 2011, n. 112 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 5, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. È istituito l'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominato “Ufficio dell'Autorità garante”, posto alle dipendenze dell'Autorità garante. Il personale dell'Ufficio dell'Autorità garante è vincolato dal segreto d'ufficio.»;

   b) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

«Art. 5-bis.
(Disposizioni in materia di personale).

   1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito un apposito ruolo del personale dipendente dell'Ufficio dell'Autorità garante. Il numero dei posti previsti dalla pianta organica non può eccedere le ventitré unità, di cui due di livello dirigenziale non generale e una di livello dirigenziale generale, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità necessari in relazione alle funzioni e alle caratteristiche di indipendenza e imparzialità dell'Autorità garante. L'assunzione del personale avviene per pubblico concorso.
   2. Al personale addetto all'Ufficio dell'Autorità garante si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sullo stato giuridico ed economico del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, comprese quelle di cui alla vigente contrattazione collettiva.».

  2. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 dell'articolo 5-bis della legge 12 luglio 2011, n. 112, come aggiunto dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino al completamento delle procedure di cui al medesimo comma 1 dell'articolo 5-bis della legge 12 luglio 2011, n. 112, il personale dipendente proveniente dal comparto Ministeri o appartenente ad altre amministrazioni pubbliche in servizio presso l'Ufficio dell'Autorità garante continua a prestare servizio in posizione di comando obbligatorio, senza necessità di ulteriori provvedimenti da parte delle amministrazioni di appartenenza. Il personale di cui al periodo precedente, in servizio presso l'Ufficio dell'Autorità garante alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è inquadrato nei ruoli dell'Ufficio dell'Autorità garante, previa istanza da presentare entro sessanta giorni successivi all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui comma 1 dell'articolo 5-bis della legge 12 luglio 2011, n. 112, come aggiunto dal comma 1 del presente articolo.
  3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il comma 925 è soppresso.
  4. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 5-bis della legge 12 luglio 2011, n. 112, come aggiunto dal comma 1 del presente articolo, pari ad euro 2.155.574,10 a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
14.01. Grippa.

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  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Attuazione del Titolo X del Codice del Terzo settore)

  1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono definite le modalità di attuazione del Titolo X del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, ai fini dell'autorizzazione della Commissione europea di cui all'articolo 101, comma 10 del medesimo decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
14.03. Bellucci.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Clausola di salvaguardia)

  1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
*14.02. Sutto, Binelli, Vanessa Cattoi, Loss.
*14.04. Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.