CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 6 aprile 2022
775.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-07393 Plangger: Iniziative per garantire un'adeguata rappresentanza delle province autonome di Trento e Bolzano nell'istituendo Nucleo di ricerca e valutazione di cui al comma 835, articolo 1 della legge di bilancio 2022.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento alla questione posta dagli Onorevoli interroganti si rappresenta quanto segue.
  Innanzitutto, si precisa che il comma 3 dell'articolo 12 del D.P.R. n. 357 del 1997, in applicazione dell'articolo 22 della Direttiva 92/43/CEE, vieta l'immissione di specie non autoctone, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministero della transizione ecologica, secondo le procedure di cui all'articolo 4 del medesimo articolo 12.
  Con il D.P.R. 102/2019 è stata, pertanto, disciplinata la procedura autorizzatoria, dando alle Regioni la possibilità di derogare al preesistente divieto assoluto di reintroduzione, di introduzione e di ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone.
  Successivamente, è stato emanato il Decreto ministeriale del 2 aprile 2020 in attuazione del richiamato DPR n. 357/1997, con la specifica funzione di definire le modalità operative per la richiesta e la valutazione delle deroghe, senza intervenire in alcun modo sui principi e criteri per la concessione delle deroghe stesse.
  Su richiesta delle Regioni è stato aperto un tavolo tecnico per far chiarezza sulle specie di pesci di interesse alieutico autoctone, con la finalità di pervenire alla condivisione delle specie per la cui immissione si rende necessario richiedere una deroga. Al tavolo hanno partecipano MITE, MIPAAF, Ministero Salute, Regioni, Province autonome e ISPRA che, a sua volta, si è avvalsa del supporto dell'AIIAD – Associazione Italiana Ittiologi Acque Dolci.
  Il tavolo ha una finalità meramente ricognitiva dello stato di autoctonia della specie, secondo la definizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o-quinquies, del D.P.R. n. 357/1997.
  Pur tuttavia, al fine di valutare approfonditamente le perplessità rappresentate da alcune Regioni in merito agli esiti delle attività del tavolo tecnico sopra citato, si è intervenuto attraverso quanto disciplinato dai commi 835-838 dalla legge 30 dicembre 2021 n. 234 (legge di bilancio per il 2022).
  In particolare, con il comma 835 dell'art. 1 viene istituito presso il Ministero della transizione ecologica il «Nucleo di ricerca e valutazione» al fine di analizzare le condizioni che determinano il divieto di immissione di specie ittiche non autoctone di cui all'articolo 12 del regolamento di cui al richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 357.
  Successivamente, con nota ministeriale del 14 gennaio 2022 è stato richiesto alla Conferenza delle Regioni e Province autonome di comunicare i sei nominativi designati dagli enti per il suddetto Nucleo.
  Infine, così come auspicato dall'onorevole interrogante, con nota del 17 febbraio scorso la conferenza ha comunicato i nominativi dei sei esperti, fra i quali il Dott. Giovanni Giovannini in rappresentanza della Provincia autonoma di Trento.
  Si rappresenta, altresì, che con il comma 5-quinquies dell'articolo 11 del decreto-legge n. 228 del 2021, al fine di consentire un'adeguata politica di gestione delle specie ittiche alieutiche, è stata sospesa fino al 31 dicembre 2023 l'applicazione dell'articolo 12, comma 1, del richiamato regolamento di cui al D.P.R. 357, con riferimento all'immissione in natura di specie non autoctone la cui immissione era autorizzata prima del decreto direttoriale del 2 aprile 2020.Pag. 319
  Al riguardo va osservato che la predetta sospensione non modifica tuttavia i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 12 del d.p.r. n. 357/1997, ovvero le disposizioni che impongono l'autorizzazione del Mite per l'immissione di specie non autoctone, secondo le procedure previste, al fine di salvaguardare gli habitat naturali.

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ALLEGATO 2

Disposizioni per la promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura. Testo unificato C. 2049 Spena, C. 2930 Cenni, C. 2992 Ciaburro e C. 3509 Bubisutti.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 3

  Sostituirlo col seguente:

Art. 3.
(Ufficio per la promozione dell'imprenditoria e del lavoro femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura)

  1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale – Direzione generale dello sviluppo rurale, l'ufficio dirigenziale non generale per l'imprenditoria e il lavoro femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura.
  2. L'ufficio di cui al comma 1 coordina le proprie attività con il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con i competenti uffici delle regioni e delle province autonome e si avvale della collaborazione dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA). All'Ufficio, cui sono attribuite le competenze dell'organismo previsto dal decreto del Ministro per le politiche agricole 13 ottobre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 dell'8 aprile 1998, sono assegnate le seguenti ulteriori funzioni:

   a) monitorare l'evoluzione dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura;

   b) monitorare, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'evoluzione del lavoro femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura, con particolare riferimento alle retribuzioni, alle progressioni di carriera, al rispetto delle norme sulla maternità, alle situazioni di lavoro irregolare e a situazioni di molestie e violenza nei luoghi di lavoro;

   c) monitorare l'attuazione e l'efficacia delle misure per la crescita del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura, previste dalla Politica agricola comune, primo e secondo pilastro, dai piani triennali della pesca e dell'acquacoltura, dalle norme nazionali e regionali, nonché dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e l'impatto che tali misure hanno complessivamente sulle donne;

   d) condurre indagini periodiche volte ad accrescere le conoscenze e le competenze sul lavoro e sull'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura nonché sulla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;

   e) elaborare misure dedicate e percorsi condivisi con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per promuovere la parità tra i sessi nell'accesso al credito, alla terra e alle acque nonché per garantire il sostegno all'attività di impresa durante la maternità, la genitorialità e nell'assistenza ai figli e ai familiari;

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   f) contribuire, per le attività di competenza, alla redazione del piano nazionale annuale di cui all'articolo 2;

   g) provvedere, nelle materie di competenza, alla richiesta e allo scambio di informazioni disponibili con i corrispondenti organismi regionali e dell'Unione europea;

   h) rendere accessibili, attraverso un apposito portale telematico costantemente aggiornato, informazioni relative alla normativa vigente in materia di formazione, lavoro e imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura, percorsi guidati per accedere ai finanziamenti, avvisi concernenti la pubblicazione di bandi nazionali e regionali concernenti tali settori, nonché informazioni utili per la risoluzione di problemi inerenti le procedure amministrative.

  3. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2 l'Ufficio procede alla consultazione periodica delle organizzazioni datoriali, sindacali e associative delle donne impegnate a diverso titolo nel mondo agricolo e agroalimentare.
  4. L'Ufficio, avvalendosi della collaborazione del CREA e dell'ISMEA, dando conto dello svolgimento delle attività previste dal comma 2, predispone un rapporto annuale sulla condizione dell'imprenditoria e del lavoro femminile, che viene trasmesso al Parlamento e alle regioni.
  5. Per l'attività dell'ufficio di cui al comma 1 è stanziata una somma pari a 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022.
3.100. La Relatrice.

ART. 4

  Sopprimerlo.
4.50. La Relatrice.

ART. 6

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. Il Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali assicura l'applicazione del principio dell'equilibrio tra i sessi, almeno nella misura di un terzo, nelle nomine di propria competenza negli enti e negli organi da esso partecipati nonché nella scelta dei propri consulenti e dei componenti dei comitati di consulenza, di ricerca e di studio costituiti al suo interno, da computare sul numero complessivo delle designazioni o delle nomine effettuate nel corso dell'anno.
  5-ter. Il Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano assicurano un'adeguata rappresentanza di genere in tutti gli organismi di monitoraggio e di partenariato impegnati nella redazione, nel monitoraggio e nella valutazione dei Piani Nazionali e Regionali dei settori dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura.
  5-quater. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo.
6.3. Cenni.