CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 6 aprile 2022
775.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Disposizioni in favore dei familiari delle persone decedute a seguito degli eventi sismici che hanno interessato il territorio della regione Abruzzo il 6 aprile 2009 e i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria dal 24 agosto 2016. C. 1496 Pezzopane, C. 2020 Terzoni, C. 2093 Patassini, C. 2401 Labriola, C. 3053 Trancassini.

TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE

Articolo 1.
(Ambito di applicazione)

  1. Le disposizioni della presente legge si applicano in favore dei familiari delle persone decedute a seguito degli eventi sismici verificatisi nel territorio nazionale a far data dal 6 aprile 2009 fino alla data di entrata in vigore della presente legge, di seguito denominati «familiari».

Articolo 2.
(Speciale elargizione)

  1. Ai familiari di ciascuna persona deceduta nelle circostanze di cui all'articolo 1 è elargita, una tantum, una somma di denaro pari a 200.000 euro.
  2. L'elargizione di cui al comma 1 è attribuita secondo il seguente ordine:

   a) al coniuge superstite, con esclusione del coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza, anche non definitiva, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e del coniuge cui sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, e ai figli se a carico;

   b) ai figli, in mancanza del coniuge superstite o nel caso di coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza, anche non definitiva, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di coniuge cui sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato;

   c) al convivente more uxorio;

   d) ai genitori;

   e) ai fratelli e alle sorelle se conviventi a carico;

   f) ai conviventi a carico negli ultimi tre anni precedenti l'evento sismico.

  3. Le elargizioni di cui al comma 1 sono assegnate con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. La procedura per l'assegnazione dell'elargizione è attivata d'ufficio, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per il luogo presso cui si è verificato l'evento sismico, che provvede all'istruttoria verificando la sussistenza del nesso di causalità tra il decesso e l'evento sismico e trasmette l'esito dell'istruttoria alla Presidenza del Consiglio dei ministri. La procedura può essere attivata anche su domanda degli interessati da presentare entro il medesimo termine di cui al secondo periodo.
  4. Le elargizioni sono esenti da ogni imposta o tassa e sono attribuite in concorrenza ad ogni altra analoga elargizione alla quale i soggetti beneficiari abbiano diritto a qualsiasi titolo ai sensi della normativa vigente.

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Articolo 3.
(Collocamento obbligatorio)

  1. L'applicazione delle disposizioni dell'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, concernenti il diritto al collocamento obbligatorio, è estesa agli orfani o, in alternativa, ai genitori o al coniuge superstite di coloro che sono deceduti a seguito degli eventi di cui all'articolo 1, comma 1, ovvero sono deceduti a causa dell'aggravarsi delle lesioni o delle infermità determinate dai medesimi eventi.

Articolo 4.
(Disposizioni finanziarie)

  1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 133.400.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.