CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 5 aprile 2022
774.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO
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ALLEGATO

DL 9/22: Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA). C. 3547 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La Commissione XIII,

   esaminato, per i profili di competenza, il provvedimento in oggetto;

   premesso che:

    il decreto-legge in esame, come specificato nella relazione illustrativa, reca un complesso di misure per eradicare la peste suina africana nei cinghiali e per prevenirne la diffusione nei maiali da allevamento;

    tali misure si rendono oltremodo necessarie per tutelare la salute animale e, conseguentemente, salvaguardare il patrimonio zootecnico nazionale;

    la peste suina africana è una malattia ad alto potenziale di diffusione, suscettibile di determinare ingenti danni sia per la salute animale, con l'abbattimento obbligatorio dei capi infetti, sia per il comparto produttivo collegato, con pesanti ripercussioni sul commercio di animali vivi e dei loro prodotti nell'ambito dell'Unione europea e nel contesto internazionale;

   rilevato che:

    l'articolo 1, comma 1, del provvedimento dispone che, al fine di prevenire e contenere la diffusione della PSA sul territorio nazionale, incluse le aree protette, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, ogni regione o provincia autonoma adotti il piano di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nei suini da allevamento e nei cinghiali;

    in particolare, il comma 5 del predetto articolo dispone che le regioni e le province autonome attuino i piani in esame avvalendosi delle guardie provinciali, dei cacciatori coadiutori delle stesse e dei soggetti abilitati alla caccia con metodi selettivi;

    la vigilanza sul corretto svolgimento delle operazioni di prelievo è esercitata dal Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri nonché dall'azienda sanitaria locale competente per territorio;

    al fine di rendere più efficaci gli interventi di attuazione del piano, riducendo gli effetti collaterali di disturbo o dispersione della fauna, andrebbe specificamente prevista la possibilità per i coadiutori e per i soggetti abilitati alla caccia con metodi selettivi, ove operino sotto il coordinamento del personale di polizia, di utilizzare soppressori e moderatori di rumore in deroga alle disposizioni della legge 18 aprile 1975, n. 110;

   considerato che:

    all'articolo 1, comma 7, al fine di prevenire la diffusione della peste suina, è prevista l'emanazione di un decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e della transizione ecologica, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con il quale sono stabiliti, anche in deroga ai regolamenti edilizi, i requisiti tecnici per l'implementazione di misure atte a ridurre il rischio di introduzione e diffusione di agenti patogeni, diretti a migliorare le condizioni di biosicurezza degli allevamenti suinicoli sia dal punto di vista strutturale che gestionale;

   rilevato altresì che:

    l'articolo 2, al comma 1, prevede la nomina di un Commissario straordinario Pag. 114con compiti di coordinamento e monitoraggio delle azioni e delle misure poste in essere per prevenire contenere ed eradicare la peste suina africana e di concorrere alla relativa attuazione; la nomina ha luogo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e per gli affari regionali e le autonomie;

    ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, il Commissario straordinario coordina i servizi veterinari delle aziende sanitarie locali competenti per territorio, le strutture sanitarie pubbliche, le strutture amministrative e tecniche regionali nonché gli enti territorialmente competenti per le finalità di cui all'articolo 1 e verifica la regolarità dell'abbattimento e della distruzione degli animali infetti e dello smaltimento delle carcasse di suini nonché le procedure di disinfezione svolte sotto il controllo della ASL competente;

    il successivo comma 2-bis prevede che le regioni e le province autonome, unitamente agli interventi urgenti di cui all'articolo 1, comma 1, del provvedimento in esame, attuano le ulteriori misure disposte dal Commissario straordinario per l'eradicazione e la prevenzione della diffusione della peste suina africana, ivi inclusa la messa in opera di recinzioni o altre strutture temporanee ed amovibili, idonee al contenimento dei cinghiali selvatici nella zona infetta corrispondente alla zona soggetta a restrizioni II di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/60510;

    appare opportuno ampliare il tenore applicativo della disposizione in esame, prevedendo la possibilità di collocare tali recinzioni anche nelle aree di restrizione I di cui al richiamato allegato;

    il medesimo comma 2-bis, dispone che il Commissario, per la messa in opera delle recinzioni e delle strutture temporanee, si avvalga delle risorse «Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola» di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2022, a tal fine autorizzando la spesa di 10 milioni di euro per il 2022;

    in ragione del sensibile incremento del prezzo dell'acciaio, occorrerebbe incrementare la dotazione finanziaria a disposizione del Commissario straordinario, che non appare più adeguata al raggiungimento delle finalità previste dalla norma,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   a) all'articolo 1, comma 5, si valuti l'opportunità di prevedere specificamente la possibilità per i coadiutori delle guardie provinciali e i soggetti abilitati alla caccia con metodi selettivi, ove operino sotto il coordinamento del personale di polizia, di utilizzare soppressori e moderatori di rumore in deroga alle disposizioni della legge 18 aprile 1975, n. 110;

   b) all'articolo 1, comma 7, si valuti l'opportunità di inserire un termine di trenta giorni per l'emanazione del decreto necessario per stabilire i parametri tecnici di biosicurezza per gli allevamenti suinicoli articolati per tipologia produttiva e modalità di allevamento;

   c) all'articolo 2, comma 2-bis, si valuti l'opportunità di prevedere la possibilità di collocare le recinzioni per il contenimento dei cinghiali anche nelle aree di restrizione I di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605; si valuti altresì l'opportunità, al medesimo comma, di incrementare la dotazione finanziaria a disposizione del Commissario straordinario, da ritenersi non più adeguata, in ragione del sensibile incremento del costo dell'acciaio, a realizzare le finalità previste dalla norma.