CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 31 marzo 2022
771.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-06681 Morassut: Impatto sull'ambiente del progetto riferito al Parco della libertà di Riva del Garda ed al connesso parcheggio interrato.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento alla questione posta dall'interrogante, in merito al finanziamento del progetto «Parco della libertà» nella città di Riva del Garda, si rappresenta quanto segue.
  Si premette che l'Amministrazione Comunale di Riva del Garda rappresenta che, nell'ambito del Programma Generale delle Opere Pubbliche 2021-2023, è stata prevista la realizzazione del «Parco della Libertà» con sottostante parcheggio interrato sull'intera superficie dell'area «ex cimitero Riva Centro».
  Il Sindaco del Comune, peraltro, specifica che l'obiettivo del progetto è quello di aumentare la superficie destinata a verde pubblico inserendo un «polmone verde» all'interno del tessuto urbano e, nel contempo, di rispondere alla richiesta di parcheggi pubblici mediante la struttura, liberando così la superficie da automobili.
  Riguardo la questione dell'abbattimento dei cipressi al momento esistenti sull'area interessata dall'opera, il Comune rappresenta che già nel 2008 era stata eseguita la bonifica del terreno interessato ove inizialmente insisteva il comprensorio cimiteriale, per cui sono state asportate e sostituite delle piante in quanto risultate pericolose. Inoltre, fu osservato che ad ogni evento atmosferico più intenso qualche pianta risultava danneggiata a causa della insufficiente radicazione rispetto alla dimensione degli alberi stessi.
  Pertanto, è stato costituito un gruppo di progettazione per lo studio delle piantumazioni e delle aree verdi secondo la norma UNI 11235-2015.
  Il Comune rappresenta, altresì, che la situazione attuale dei cipressi presenti contempla 40 alberi, la maggior parte delle quali mostra segni di decadimento, dovuto agli scavi per bonifica.
  Il progetto attuale «Parco della libertà» prevede la messa a dimora di 59 piante già di pronto effetto, in maggioranza di prima e seconda grandezza, nonché la messa a dimora di 730 arbusti e di macchie tappezzanti per 500 metri quadri di superficie. Tutte le piante più giovani, ovvero 40 cipressi, saranno rimosse e reimpiantate nel futuro parco, così come gli olivi e le piante messe a dimora di recente.
  Ancora, lo spessore dello strato colturale previsto sarà di un metro, mentre la scelta delle piante è stata indirizzata verso specie a bassa richiesta idrica, al fine di minimizzare i consumi idrici ed energetici, anche attraverso il posizionamento di sensori di pioggia e di umidità; si specifica altresì che l'impianto previsto non ha necessità di essere collegato a collettori di acque bianche.
  Anche per quanto concerne gli aspetti acustici, il progetto in fase di predisposizione prevede appositi studi e le eventuali necessarie mitigazioni a corredo.
  Riguardo i contributi richiesti dal Comune per la realizzazione del parco, il Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali- rappresenta che l'Amministrazione in oggetto ha presentato istanza di finanziamento per il progetto denominato «Parco della libertà» relativamente ai fondi di cui agli articoli 42 e seguenti della legge n. 160 del 2019 e del DPCM del 21 gennaio 2021, destinati ad interventi di rigenerazione urbana.
  Suddetto Dipartimento specifica che il decreto ministeriale di assegnazione con l'indicazione delle opere ammesse, non ammesse e finanziate è in corso di definizione in collaborazione con il MEF, e che pertanto non è stato al momento erogato alcun contributo.Pag. 40
  Il Ministero dell'interno evidenzia altresì che tutte le risorse degli anni 2021-2026 sono confluite dalla legislazione nazionale nell'ambito del PNRR, così come previsto dal decreto del MEF 6 agosto 2021.
  Infine, viene specificato che lo spostamento delle risorse sul PNRR ha comportato l'emanazione di apposite norme abilitanti, e segnatamente con l'articolo 20 del decreto-legge n. 202 del 201, rubricato «Interventi comunali in materia di rigenerazione urbana» è stato disposto che i comuni beneficiari di suddetti contributi devono rispettare quanto disposto dall'Unione Europea in ambito di determinate prescrizioni. Fra queste, si segnala l'obbligo dell'applicazione del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente, ovvero il cosiddetto DNSH – Do Not Significant Harm –, in ottemperanza all'articolo 17 del regolamento UE n. 852 del 2020.

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ALLEGATO 2

5-07008 Baldini: Iniziative per l'ottimizzazione del trattamento delle acque reflue da parte delle imprese.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In merito all'interrogazione presentata dall'onorevole interrogante, afferente alla situazione della depurazione delle acque nel territorio italiano, si rappresenta quanto segue.
  Nonostante negli ultimi anni siano stati compiuti notevoli progressi nel settore idrico, si registra il permanere in determinate realtà territoriali, specie del Mezzogiorno, di evidenti ritardi di adeguamento nel settore depurativo.
  Fra le cause che hanno determinato tale situazione, si evidenziano l'onerosità economica necessaria per dotare tutte le aree del paese di un adeguato sistema infrastrutturale, nonché la complessità del sistema di governance amministrativa che caratterizza il settore della gestione delle risorse idriche con mancata piena attuazione del Servizio Idrico Integrato (SII).
  Si precisa che l'attuazione del SII – così come definito dall'articolo 141, comma 2, del d.lgs. 152/2006 – e la realizzazione degli interventi fognari e depurativi finalizzati alla depurazione delle acque reflue urbane, sono processi strettamente interconnessi tra loro.
  Infatti, l'attuazione del SII consente di rafforzare la governance complessiva delle risorse idriche in un'ottica di gestione integrata, in coerenza ed attuazione con quanto prevede la Direttiva 2000/60/CE con riferimento al Piano di gestione Acque.
  Tale Piano mette a sistema le pianificazioni settoriali tra cui il piano d'ambito e la relativa programmazione in materia di SII, consentendo una migliore gestione del ciclo integrato delle acque secondo i principi di efficienza, efficacia ed economicità, oltre a implementare la ricognizione, la pianificazione e progettazione degli interventi, dando così attuazione alle disposizioni comunitarie e nazionali in materia di politiche tariffarie, anche al fine di generare introiti finanziari per la realizzazione degli interventi stessi. Infine, consente di accelerare la realizzazione degli interventi in materia di raccolta e depurazione delle acque reflue.
  Questo Ministero, al fine di consentire una corretta attuazione del SII, è particolarmente vigile riguardo il processo di riordino attraverso il monitoraggio degli iter di riorganizzazione nelle diverse Regioni, attraverso una verifica delle varie fasi. In particolare, ci si riferisce alla delimitazione degli Ambiti Territoriali Ottimali, alla costituzione degli Enti di Governo d'Ambito (EGATO) e alla partecipazione in questi degli Enti Locali, all'affidamento della gestione del SII al gestore unico d'ambito, alla cessione, da parte degli Enti locali, di opere ed impianti afferenti al SII al gestore unico.
  Il MiTE, nell'ambito del progetto Mettiamoci in Riga Linea di azione L7 «Soluzioni per la piena attuazione del SII», ha avviato, un'azione di affiancamento nei confronti delle regioni Calabria, Campania, Molise e Sicilia per la predisposizione del Piano d'Ambito e l'affidamento del SII, per cui sono stati sottoscritti, tra dicembre 2020 e febbraio 2021, 8 Protocolli di Intesa tra il MiTE, le Regioni suindicate e gli EGATO di competenza.
  Inoltre, in relazione alle procedure di infrazione citate, sono state attuate dal 2012, misure di carattere economico, quali l'assegnazione di risorse attraverso strumenti finanziari come la Delibera CIPE 60/2012, Legge di Stabilità 2014, Piano Operativo Ambiente FSC 2014/2020 e Legge di Bilancio 2019 e 2020, nonché misure di carattere normativo, attraverso l'attivazione dei poteri sostitutivi con la nomina di un Commissario straordinario con compiti Pag. 42di coordinamento e realizzazione degli interventi per il superamento del contenzioso comunitario in essere.
  In riferimento alla richiesta di incrementare fino al massimo possibile allo stato della tecnica il riutilizzo e il riciclo dell'acqua dolce utilizzata nei processi produttivi, si rende necessario sottolineare che l'Italia è uno dei 7 Paesi dell'Unione che già pratica il riutilizzo irriguo delle acque reflue urbane depurate.
  L'attuale disciplina nazionale è contenuta nel decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio n. 185 del 12 giugno 2003 «Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue». Inoltre, si evidenzia, che sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 5 giugno 2020 è stato pubblicato il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2020/741 del 25 maggio 2020 recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua. Si tratta di un atto normativo che definisce per la prima volta a livello europeo i requisiti minimi per l'utilizzo delle acque cosiddette di recupero, ovvero le acque reflue urbane che sono state trattate e poi affinate, per scopi agricoli, in modo sicuro, proteggendo la salute e l'ambiente.
  Questo Ministero con apposito gruppo di lavoro ha partecipato attivamente ai lavori per l'iter legislativo del Regolamento europeo, nella convinzione della necessità di una disciplina uniforme sul territorio europeo, al fine di non evitare chiusure del mercato comune e di non penalizzare taluni operatori economici rispetto ad altri appartenenti a Paesi meno colpiti dalla scarsità idrica che, dunque, non sono costretti a trattare le colture con acque di riutilizzo.
  Alla luce di quanto esposto, questo Ministero ha avviato le interlocuzioni con i soggetti che hanno partecipato al suddetto gruppo di lavoro e che hanno supportato il MiTE durante la partecipazione ai lavori europei, al fine di intervenire per l'armonizzazione delle due discipline, con l'obiettivo di rafforzare la tutela dei corpi idrici sia sul piano qualitativo che quantitativo, nonché di integrare la disciplina europea nel sistema nazionale diffondendo in maniera efficace questa misura avente notevoli benefici ambientali.

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ALLEGATO 3

5-07296 Ferraresi: Iniziative per tutelare il patrimonio boschivo di Lido degli estensi.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento alle questioni poste dall'interrogante, concernente il rinnovo dell'alberatura nel Comune di Comacchio, si rappresenta quanto segue.
  Si specifica innanzitutto che il Ministero della transizione ecologica, in materia di verde urbano, ha competenza limitata al dettato normativo della Legge n. 10 del 2013, esercitata in particolare attraverso le attività del Comitato per lo sviluppo del verde pubblico, di cui all'art. 3 della suddetta legge.
  Detto Comitato esercita una molteplicità di compiti esplicitati nell'articolo che sono volti a monitorare l'attuazione della normativa vigente sul verde urbano, a fornire linee di indirizzo a livello nazionale, nonché a predisporre una Relazione annuale al Parlamento sull'attuazione della norma. A tale proposito gli uffici del Ministero stanno predisponendo un apposito questionario da indirizzare ai Comuni medio-grandi per la loro periodica compilazione.
  Inoltre, è compito del Ministero promuovere il verde urbano con varie modalità – in considerazione dei relativi benefici e servizi ecosistemici forniti all'ambiente e quindi ai cittadini – attraverso atti di indirizzo come le Linee guida e la Strategia Nazionale sul Verde Urbano, oltre che redigere apposite delibere su aspetti specifici particolarmente importanti per la gestione del verde cittadino.
  Per quanto concerne il caso in esame, si rappresenta che la regione Emilia-Romagna, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 73, comma 2 della Legge regionale n. 7 del 2014, ha predisposto ed approvato le Linee guida per la programmazione e la realizzazione degli interventi di manutenzione e gestione della vegetazione e dei boschi ripariali a fini idraulici.
  Inoltre, nel caso in cui tali interventi ricadano all'interno dei siti della Rete Natura 2000, la regione ha altresì disposto il Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa.
  Purtuttavia, è bene precisare che l'autorità amministrativa responsabile della tutela e della salvaguardia del patrimonio arboreo locale è l'amministrazione comunale, congiuntamente con gli organismi di sorveglianza territoriale, direttamente competenti nella gestione e nel controllo del verde pubblico, nel rispetto della normativa nazionale e regionale, nonché degli strumenti di gestione locale (regolamenti o piani).
  Si specifica che la regione Emilia-Romagna ha comunicato a questo Ministero che il progetto denominato «Riqualificazione di Viale Carducci-Querce e zone limitrofe. Lido estensi», che prevede la sistemazione del manto stradale del viale principale e relativi interventi di arredo urbano, insiste su di un'area urbana ad elevata antropizzazione che è regolamentata dagli strumenti urbanistici comunali nonché da quanto previsto dal Codice della strada in merito alla presenza di alberi in prossimità della viabilità.
  Le strutture competenti del Comune di Comacchio evidenziano, altresì, come il progetto di riqualificazione è stato redatto a seguito di specifico progetto comunale volto alla massima partecipazione e coinvolgimento della cittadinanza (Progetto Connessioni). Specifica altresì che la progettazione ha dovuto contemplare il rifacimento integrale di tutti i sottoservizi su cui insistevano gli alberi e che è stato adottato un approccio volto alla sostenibilità ed al rispetto dell'ambiente.Pag. 44
  Infine, così come rammentato dall'onorevole interrogante, a fronte dell'abbattimento di 47 alberature esistenti, il progetto esecutivo prevede la messa a dimora di oltre 100 esemplari ad alto fusto, con predilezione delle querce, nel rispetto del «Regolamento Comunale del Verde».
  In relazione alla tutela e salvaguardia degli alberi monumentali, si evidenzia come ai sensi dell'articolo 7 della richiamata Legge n. 10 del 2013 per gli abbattimenti, le modifiche della chioma e dell'apparato radicale effettuati è richiesta specifica autorizzazione comunale, previo parere obbligatorio e vincolante del Corpo forestale dello Stato, oggi sostituito dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (MIPAAF) a norma di quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 177 del 2016.
  Tali disposizioni si applicano nei soli casi in cui gli esemplari arborei siano iscritti nell'Elenco degli alberi monumentali d'Italia, che viene gestito dal MIPAAF. Suddetto Ministero ha comunicato che ad oggi non risulta alcuna istanza per la proposizione di monumentalità di esemplari con valore storico e paesaggistico da parte del Comune di Comacchio, non ravvisando pertanto applicazione del regime di tutela corrispondente.

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ALLEGATO 4

5-07299 Businarolo: Iniziative per la tutela del parco regionale dei Colli Euganei, con particolare riguardo all'attività della Cementeria Buzzi.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In merito all'interrogazione in oggetto, si premette che la cementeria Buzzi agisce in forza di una autorizzazione integrata ambientale che è stata rilasciata dalla Provincia di Padova.
  In merito alla vicenda, la Regione Veneto rappresenta che in data 22 novembre 2019 è stata presentata al SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive) del Comune di Monselice la richiesta di permesso a costruire e di autorizzazione paesaggistica concernente la realizzazione di un impianto di ricezione e dosaggio di minerali di ferro e\o silicati di ferro.
  Successivamente, il Parco Colli Euganei il 7 febbraio 2021, sulla base di suddetta istanza, ha rilasciato l'autorizzazione paesaggistica, rimandando altresì alla stipula di una apposita convenzione tra l'Ente Parco, i Comuni interessati e la società richiedente per la realizzazione dell'impianto in questione quale intervento eccedente la manutenzione e l'adeguamento degli impianti e delle strutture esistenti, così come previsto all'articolo 19 del Piano Ambientale del Parco regionale dei Colli Euganei. Tale articolo subordina alla stipula di apposita convenzione la prosecuzione o meno di attività quali quelle relative alla produzione di cemento.
  Si precisa che, al momento, nel cementificio oggetto dell'interrogazione non risulta che venga utilizzato il CSS combustibile; inoltre, si constata che gli impianti per la produzione di cemento rientrano tra le opere per cui è prevista la Valutazione di Incidenza, così come disciplinato del Decreto Legislativo 152 del 2006. Ciò implica che la normativa vigente non esclude a priori la compatibilità di tali attività con gli obiettivi di tutela ambientale di un sito Natura 2000, ma richiede che siano svolte delle valutazioni specifiche caso per caso.
  Così come ricordato dall'onorevole interrogante, il decreto ministeriale 14 febbraio 2013, n. 22 disciplina l'utilizzo del CSS combustibile negli impianti di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti nonché nei cementifici. Per queste ultime due tipologie di impianti l'utilizzo di rifiuti come combustibile ha come funzione principale quella di produzione di energia o di materiali.
  Pertanto, suddetto decreto riconosce ad alcune specifiche tipologie di rifiuti, opportunamente selezionate e sottoposte ad operazioni di recupero in impianti allo scopo autorizzati, il titolo di combustibile.
  Recentemente, con il decreto-legge n. 77 del 2021 il legislatore ha previsto che in alcuni casi la sostituzione della tipologia di combustibile tradizionale con il CSS-combustibile non costituisce una modifica o variante sostanziale, pur precisando che, qualora l'autorità competente rilevi invece che tale sostituzione comporti il rilascio di una nuova autorizzazione, la modifica del tipo di combustibile utilizzato non potrà avvenire sino al rilascio della nuova autorizzazione.
  Si specifica, altresì, che il CSS è un prodotto combustibile derivante dal trattamento di rifiuti secondo la disciplina «end of waste» e risponde ai requisiti fissati da ISPRA e l'Istituto Superiore della Sanità (ISS) nel rispetto dell'impatto sull'ambiente e sulla salute umana.
  Il CSS, inoltre, per definizione di norma (UNI EN 15359) deriva unicamente dal trattamento di rifiuti non pericolosi e viene largamente utilizzato in tutta Europa in sostituzione dei combustibili fossili nella produzione di energia.
  Vieppiù, si rappresenta che il recupero di una frazione attentamente selezionata di rifiuti come combustibile per i cementifici Pag. 46costituisce un'attività riconosciuta a livello europeo come «migliore tecnologia disponibile» (BAT).
  Atteso che il piano ambientale del Parco regionale dei Colli Euganei prevede che sia l'Ente stesso ad avere la facoltà di coinvolgere il Ministero nella definizione di un eventuale accordo di programma teso al contenimento dell'impatto ambientale e paesistico o ad ulteriori accordi concernenti strategie di adeguamento o riconversione dell'impianto, l'Amministrazione si rende disponibile a prendere parte ad ogni iniziativa in tal senso.
  Inoltre, qualora uno strumento di pianificazione ambientale stabilisca che debbano essere applicate misure più rigorose rispetto alle migliori tecniche disponibili per impianti, quale il cementificio, ubicati in una determinata area per assicurare il rispetto di norme di qualità ambientale, l'amministrazione ambientale competente rappresenta tale esigenza in sede di conferenza dei servizi per il rilascio dell'autorizzazione, tenendo presente che ciò è valido anche in sede di revisione o rinnovo dell'autorizzazione.
  Infine, si rappresenta che, ai sensi della Direttiva UE n. 75 del 2010 cosiddetta IED, i limiti emissivi stabiliti per i cementifici sono in larga parte i medesimi degli inceneritori, differenziandosi per alcuni limitati parametri dovuti al diverso processo produttivo che caratterizza le due attività. In particolare, ci si riferisce agli ossidi di azoto (NOx), al carbonio organico totale (COT) e all'anidride solforosa (SO2), tutti strettamente legati alle alte temperature di combustione che si raggiungono nei forni da cemento, decisamente superiori a quelle riscontrabili nei termovalorizzatori e alla natura delle materie prime utilizzate per la produzione del clinker, ovvero il componente prevalente del cemento.
  Nel precisare che detti inquinanti sono precipui anche di altri settori industriali, quali quello del vetro, si ribadisce come siano il processo produttivo e la tecnologia a disposizione per l'abbattimento delle emissioni quali fattori principali che influenzano la determinazione dei limiti emissivi. Qualora si renderanno note e consolidate ulteriori tecniche per l'abbattimento delle emissioni, in conformità alle Conclusioni sulle BAT di settore emanate dalla Commissione Europea, i limiti verranno progressivamente adeguati.