CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 17 marzo 2022
762.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-07721 Toccafondi: Sul bando di concorso straordinario per docenti di prossima emanazione.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Onorevole Ferri,

   l'articolo 5, comma 3-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, che ha sostituito il comma 9-bis dell'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, prevede una procedura straordinaria per l'assunzione di docenti, riservata a coloro che abbiano svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, un servizio nelle istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni, anche non consecutivi, negli ultimi cinque anni scolastici.
   Le graduatorie di merito regionali, distinte per classi di concorso sono predisposte sulla base dei titoli posseduti e del punteggio conseguito in una prova disciplinare orale, senza voto minimo di sbarramento, della durata di 30 minuti, finalizzata all'accertamento della preparazione dei candidati sulla base dei programmi concorsuali specifici di ciascuna classe di concorso.
   La stessa norma richiamata, prevede che a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023, i candidati collocati in posizione utile in graduatoria a seguito della prova disciplinare di cui sopra, stipuleranno un contratto a tempo determinato di durata annuale. Nel corso di questo anno, tali soggetti parteciperanno, con oneri a proprio carico, a un percorso di formazione, anche in collaborazione con le università, volto ad integrare e completare le proprie competenze professionali. Sempre in questo lasso temporale i candidati svolgeranno, altresì, il normale periodo annuale di formazione iniziale e prova.
   Col superamento della specifica prova che conclude la detta formazione annuale volta al completamento del bagaglio di competenze e con la positiva valutazione del percorso annuale di formazione iniziale, il docente verrà assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2023, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio con contratto a tempo determinato.
   Onorevole, rispetto alle tempistiche di adozione del decreto prima menzionato, La informo che il 15 marzo scorso è stata già effettuata l'informativa sindacale.
   L'iter procedurale prevede l'acquisizione del parere del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI), a seguito del quale si procederà alla formalizzazione e all'invio agli organi di controllo.
   Successivamente alla registrazione del decreto, sarà possibile procedere all'emanazione del bando per il concreto espletamento della procedura concorsuale.

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ALLEGATO 2

5-07722 Di Giorgi: Sui bandi relativi al terzo Piano nazionale Cinema e Immagini per la scuola.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Onorevole Di Giorgi,

   in attuazione della legge del 14 novembre 2016, n. 220, recante: «Disciplina del cinema e dell'audiovisivo» il Ministero della cultura ed il Ministero dell'istruzione hanno rinnovato, lo scorso agosto, il protocollo d'intesa per gli anni 2021/2023 volto a valorizzare il Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola.
   Il piano, in particolare, prevede una serie di azioni articolate in:

   1. bandi destinati alle scuole e agli enti del settore per la realizzazione di attività laboratoriali che coinvolgano studenti e docenti;

   2. piani di formazione specifica per i docenti delle scuole;

   3. attività di carattere istituzionale e di comunicazione volte a valorizzare le progettualità di interesse per i due Ministeri.

  Le attività sopra descritte devono essere approvate da uno specifico tavolo interministeriale coordinato dai direttori delle due direzioni generali competenti.
  Il Piano Nazionale Cinema per la scuola, per l'anno 2022/2023, prevede finanziamenti relativi a 3 esercizi finanziari (2020, 2021 e 2022), poiché a causa dell'emergenza epidemiologica, negli ultimi due anni, non è stato possibile dare seguito alle azioni previste dal medesimo Piano.
  Tanto premesso, il 14 marzo scorso, sono stati pubblicati tre bandi che prevedono la presentazione di proposte progettuali da parte delle istituzioni scolastiche e degli enti del settore.
  Tali proposte saranno sottoposte alla valutazione di una apposita commissione composta da tre membri designati dal Ministero dell'istruzione e tre membri designati dal Ministero della cultura oltre che da un Presidente designato proprio da quest'ultimo dicastero. La succitata commissione avrà il compito di definire una graduatoria di merito entro la fine del corrente anno scolastico, al fine di individuare le attività da finanziare fino ad esaurimento delle risorse che ammontano a 42 milioni di euro. La realizzazione delle attività progettuali avverrà nel corso dell'anno scolastico 2022/2023.
  Nel dettaglio, Le illustro, di seguito, i bandi emanati con gli importi assegnati a ciascun bando e la massima richiesta possibile per ogni proposta progettuale:

   «Il Cinema e l'Audiovisivo a scuola – Progetti di rilevanza nazionale» – importo assegnato 8 milioni di euro (massima richiesta possibile per progetto 300.000 euro);

   «Il Cinema e l'Audiovisivo a scuola Progetti di rilevanza territoriale» – importo assegnato 4 milioni di euro (massima richiesta possibile per progetto 150.000 euro);

   «Il linguaggio cinematografico e audiovisivo come oggetto e strumento di educazione e formazione» – importo assegnato 30 milioni di euro (massima richiesta possibile per progetto variabile tra 80.000 euro e 150.000 euro).

  Si tratta di risorse economiche messe a disposizione dal Ministero della cultura.
  I primi due bandi hanno le medesime finalità e differiscono per la dimensione territoriale della proposta progettuale. Nel bando di portata nazionale si devono obbligatoriamente coinvolgere istituti presenti almeno in 3 regioni.
  I destinatari del finanziamento sono gli enti del settore audiovisivo che svilupperannoPag. 17 azioni per le scuole. Preciso che uno stesso ente può ricevere un solo finanziamento da uno dei due bandi.
  Il terzo bando «Il linguaggio cinematografico e audiovisivo come oggetto e strumento di educazione e formazione» è espressamente dedicato al mondo della scuola ed è distinto in tre diverse linee progettuali:

   a) «CinemaScuola LAB – secondarie di I e II grado» – importo assegnato 10 milioni di euro (massima richiesta possibile 80.000 euro);

   b) «CinemaScuola LAB – scuole dell'infanzia e primarie» – importo assegnato 7 milioni di euro (massima richiesta possibile 80.000 euro);

   c) «Visioni Fuori-Luogo» linea destinata alle istituzioni scolastiche secondarie di I e II grado – importo assegnato 13 milioni di euro (massima richiesta possibile 80.000/150.000 euro a seconda del prodotto realizzato).

  In ultimo, rappresento che per promuovere la partecipazione delle istituzioni scolastiche è stata diramata una nota destinata agli uffici territoriali del Ministero, alle province e alle regioni autonome e alle istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado. I bandi, inoltre, sono stati pubblicati sul sito istituzionale del Ministero dell'istruzione e sul portale dedicato.
  Onorevole, sul numero delle scuole partecipanti, su quelle destinatarie dei finanziamenti e sulla loro distribuzione geografica, sarà possibile rendere indicazioni più dettagliate soltanto quando i bandi saranno completamente espletati e chiusi.

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ALLEGATO 3

5-07723 Vacca: Sulle risorse relative all'organico aggiuntivo COVID per l'anno scolastico 2021/2022.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Onorevole Vacca,

   come noto, l'articolo 58, comma 4-ter, lettere a) e b) del decreto-legge n. 73 del 2021 (cd. decreto «Sostegni-bis»), convertito dalla legge n. 106 del 2021, ha previsto l'attivazione, per l'avvio dell'anno scolastico 2021/2022, di incarichi temporanei di personale docente e ATA, dalla data di presa di servizio e fino al 30 dicembre 2021. A tal fine, è stata autorizzata la spesa di circa 422 milioni di euro per il periodo settembre-dicembre 2021.
   Conseguentemente, è stato emanato il decreto recante la ripartizione tra gli Uffici scolastici regionali delle risorse da destinare all'attivazione di ulteriori incarichi temporanei per l'avvio dell'anno scolastico 2021/2022 per finalità connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
   Successivamente, l'articolo 1, comma 326, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ha previsto che «[...] il termine dei contratti sottoscritti ai sensi dell'articolo 58, comma 4-ter, lettere a) e b), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, [...] può essere prorogato fino al termine delle lezioni dell'anno scolastico 2021/2022 [...]».
   Per consentire la proroga di tali contratti, la citata norma, come da Lei stesso ricordato, ha stanziato 400 milioni di euro per il 2022.
   Il Ministero dell'istruzione, con nota prot. n. 1376 del 28 dicembre 2021, nelle more del perfezionamento della richiamata legge di bilancio e della quantificazione puntuale delle risorse finanziarie a disposizione, con l'obiettivo di assicurare la continuità del servizio Istruzione, ha comunicato alle istituzioni scolastiche che «[...] tenuto conto dei tempi tecnici di assegnazione delle risorse e della necessaria azione di monitoraggio e coordinamento con gli uffici scolastici regionali, in una prima fase, il termine di scadenza delle proroghe è individuabile nella data del 31 marzo 2022».
   Onorevole, posso assicurarLe che il Ministero dell'istruzione si sta attivando per giungere all'individuazione di interventi che portino al rinnovo di tutti i contratti del cosiddetto organico Covid.
   Sono in corso, proprio in queste ore, ampie e approfondite interlocuzioni all'interno dell'Esecutivo per poter giungere alla soluzione del problema nonostante la difficile situazione economica e finanziaria che sta affrontando il Paese e che naturalmente ne eleva la complessità.
   Nondimeno, Le confermo l'attenzione dell'intero Esecutivo sulla importante questione da Lei evidenziata. L'auspicio forte è che ad esso possa essere data positiva soluzione molto presto.

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ALLEGATO 4

5-07724 Frassinetti: Sulla garanzia di privacy nel trattamento dei dati sanitari relativi al COVID-19 nelle scuole.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Onorevole Mollicone,

   considerata la necessità di assicurare il più efficace ed efficiente processo di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 (cd. Green Pass), a partire dallo scorso settembre è stata inserita nel sistema informativo SIDI del Ministero dell'istruzione una piattaforma che consente ai Dirigenti scolastici di verificare, esclusivamente, il possesso della certificazione verde in corso di validità e, poi, il rispetto dell'obbligo vaccinale del personale in servizio nelle istituzioni scolastiche.
   L'auspicio del Governo è che con il regredire della pandemia tutte le misure di controllo possano essere eliminate e i dirigenti scolastici possano terminare la loro attività di «controllori».
   Per il corretto utilizzo della suindicata piattaforma, il Ministero ha emanato una nota di dettaglio contenente specifiche indicazioni organizzative e operative chiarendo che le funzionalità della stessa consentono di trattare i soli dati necessari ai sensi di legge, nel pieno rispetto della privacy.
   Nella richiamata nota il Ministero ha precisato, altresì, che il Dirigente scolastico è tenuto a selezionare i nominativi, tra quelli del personale scolastico effettivamente in servizio, su cui va attivato il processo di verifica del Green Pass.
   A ciò aggiungo che il Ministero dell'istruzione ha regolamentato il trattamento dei dati personali del personale docente e ATA in modo conforme a quanto previsto in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento ai princìpi di necessità, proporzionalità, adeguatezza di cui all'articolo 5 del Regolamento (UE) n. 2016/679.
   In merito alla possibilità di utilizzare l'opzione «Seleziona tutti», legittimo oggetto del quesito da Lei posto, evidenzio che il Ministero ha dato indicazioni precise ai Dirigenti scolastici di deselezionare il personale che non deve essere sottoposto a verifica.
   Fermi i princìpi sopra richiamati, la corretta verifica del Green Pass, quindi, è rimessa ai singoli Dirigenti scolastici, che sono tenuti a un uso corretto dell'applicativo, in conformità con la normativa vigente.
   In merito agli studenti ricordo che per la gestione dei casi di positività nel sistema educativo, scolastico e formativo, è stata diramata un'ulteriore circolare con le indicazioni operative a firma congiunta del Ministero dell'istruzione e del Ministero della salute, con la quale è stato chiarito che i requisiti per poter frequentare in presenza, seppure in regime di autosorveglianza, devono essere dimostrati dall'alunno interessato o dalla sua famiglia se minore.
   Le istituzioni scolastiche sono chiamate, pertanto, a una mera attività di presa d'atto rispetto alla dimostrazione da parte del soggetto interessato di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guarito da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo.
   Al fine di fugare qualsiasi perplessità sul trattamento dei dati personali in ambito scolastico, preciso che anche il Garante per la protezione dei dati personali ha chiarito che le scuole possono trattare le categorie particolari di dati personali e che, in ogni caso, non possono essere diffusi i dati relativi alla salute ed ha reso parere favorevole al sistema di verifica.
   Purtroppo si sono verificati dei casi in cui – per fortuna pochi – docenti o personale amministrativo, abbia violato le Pag. 20norme sulla privacy ma ci sono stati interventi per sanzionare tali comportamenti.
   D'altronde, la base giuridica che conferisce legittimità e liceità a tale ipotesi di trattamento si rinviene direttamente nel decreto-legge n. 1 del 2022, convertito, con modificazioni dalla legge n. 18 del 2022, conformemente a quanto previsto dall'articolo 2-ter del decreto legislativo n. 196 del 2003 e dall'articolo 6 comma 1, lettera e), del Regolamento (UE) 2016/679 essendo, nel caso di specie, il trattamento «necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento».
   Onorevole, collega Mollicone, quanto fin qui illustrato è di vivo interesse per il Ministero e Le assicuro che stiamo lavorando incessantemente, e continueremo a farlo, anche personalmente, al fine di garantire la sicurezza e la protezione dei dati personali e la piena tutela della privacy, nell'ottica di un possibile e costruttivo contemperamento dei vari interessi pubblici e privati in gioco.

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ALLEGATO 5

5-07725 Colmellere: Sul numero minimo di alunni previsto per la formazione delle classi prime.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Onorevole Colmellere,

   i temi oggetto della Sua interrogazione sono particolarmente sentiti da questa Amministrazione, oltre che costituire specifici obiettivi del PNRR.
   Come da Lei ricordato, i temi del dimensionamento scolastico e del numero minimo e massimo di alunni per classe sono stati affrontati dalla legge di bilancio per il 2022, approvata con legge 30 dicembre 2021, n. 234.
   Per quanto riguarda il dimensionamento scolastico, la legge di bilancio ha prorogato fino all'anno scolastico 2023/2024 quanto già disposto dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 e cioè che alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni almeno pari a 500 unità, ridotto fino a 300 unità per le istituzioni situate nelle piccole isole, nei comuni montani o nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, è attribuito un posto di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi.
   Relativamente ai criteri di formazione delle classi, il comma 344 della legge di bilancio prevede, innovativamente, che al fine di favorire l'efficace fruizione del diritto all'istruzione anche da parte dei soggetti svantaggiati collocati in classi con numerosità prossima o superiore ai limiti previsti a normativa vigente, il Ministero dell'istruzione è autorizzato a istituire classi in deroga alle dimensioni previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81. La deroga opera nelle scuole caratterizzate da valori degli indici di status sociale, economico e culturale e di dispersione scolastica individuati con il decreto di cui al comma 345 della medesima legge di bilancio e nel limite delle risorse strumentali e finanziarie e della dotazione organica di personale scolastico disponibili a legislazione vigente.
   Il decreto di cui al comma 345, da adottare in sede di prima attuazione entro il mese di marzo 2022, individua gli indicatori di status sociale, economico e culturale e di dispersione scolastica, le soglie degli indicatori al di sotto e al di sopra delle quali opera la deroga, i parametri da utilizzare per la costituzione delle classi in deroga, la quota massima di organico del personale docente da destinare alle suddette classi e, di conseguenza, il loro numero.
   È, tuttavia, propedeutico alla definizione delle classi in deroga il decreto previsto dal comma 335 della stessa legge di bilancio 2022, con il quale sarà rimodulato il fabbisogno di personale docente in stretta connessione con l'istituzione graduale dell'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria.
   Solo una volta rimodulato il fabbisogno di personale nei sensi sopra indicati, potrà essere determinata la quota massima di organico da destinare alle classi in deroga.
   Per quanto riguarda le tempistiche, il decreto di rimodulazione del fabbisogno di personale docente è in corso di concertazione con il Ministero dell'economia e delle finanze.
   Successivamente all'adozione di tale decreto, sarà possibile procedere, quindi, alla definizione degli indicatori di status sociale, economico e culturale e di dispersione scolastica da utilizzare per la formazione delle classi in deroga.