CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 16 marzo 2022
761.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Riduzione del numero dei componenti di organi parlamentari bicamerali. C. 3387.

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

   esaminato, per le parti di competenza, il progetto di legge C. 3387, recante riduzione del numero di componenti di organi parlamentari bicamerali e rilevato che:

   tra le altre cose, il provvedimento riduce, all'articolo 2, il numero dei componenti della Commissione parlamentare per le questioni regionali da quaranta (venti deputati e venti senatori) a trenta (quindici deputati e quindici senatori), in conseguenza della riforma costituzionale di riduzione del numero dei parlamentari (legge costituzionale n. 1 del 2020);

   l'approvazione del provvedimento risulta urgente, per consentire al prossimo Parlamento di operare in modo coerente con la richiamata riforma costituzionale di riduzione del numero dei parlamentari; al tempo stesso, appare opportuno approfondire, come più volte emerso nel corso dei lavori della Commissione, le modalità attraverso le quali dare attuazione all'articolo 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001 sull'integrazione, con modifiche dei regolamenti parlamentari, della Commissione parlamentare per le questioni regionali con rappresentanti del sistema delle autonomie territoriali,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

Norme per favorire interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti e per il sostegno e la promozione del settore castanicolo nazionale e della filiera produttiva. Nuovo testo C. 1650 e abb.

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

   esaminato, per le parti di competenza, il progetto di legge C. 1650 recante norme per favorire interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti e per il sostegno e la promozione del settore castanicolo nazionale e della filiera produttiva, nel nuovo testo risultante dagli emendamenti approvati e rilevato che:

   il provvedimento appare prevalentemente riconducibile alla materia agricoltura di competenza residuale regionale (articolo 117, quarto comma, della Costituzione). Assume anche rilievo la materia, di esclusiva competenza statale, tutela dell'ambiente (articolo 117, secondo comma, lettera s); con riferimento all'articolo 14, recante sanzioni amministrative assume infine rilievo la materia, sempre di esclusiva competenza statale ordinamento civile (articolo 117, secondo comma, lettera l);

   a fronte di questo intreccio di competenze, il provvedimento prevede alcune forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali; in particolare, il comma 2 dell'articolo 3 prevede la partecipazione dei rappresentanti delle regioni e delle province autonome al tavolo di filiera per la frutta in guscio; inoltre, la previa intesa in sede di Conferenza unificata è richiesta ai fini dell'adozione del piano di settore della filiera castanicola (articolo 4, comma 1) e dei decreti ministeriali chiamati ad individuare le zone sul territorio nazionale che possono assumere nomi legati alla presenza storica del castagno (articolo 11, comma 2); i protocolli per la produzione di materiale vivaistico di Castanea sativa Mill (articolo 12, comma 1) e il riparto del fondo per la promozione della filiera castanicola (articolo 13, comma 4);

   la previa intesa in sede di Conferenza unificata è prevista anche ai fini dell'adozione del decreto del Ministero delle politiche agricole, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, che può prevedere l'inserimento delle materie tecniche legate al mondo della castanicoltura nei «percorsi formativi superiori» (articolo 10, comma 1); al riguardo, si valuti l'opportunità di precisare meglio cosa si intenda per «percorsi formativi superiori»; infatti qualora si faccia riferimento alla formazione professionale, di competenza regionale, appare giustificata la previsione dell'intesa; qualora invece si faccia riferimento alle scuole secondarie di secondo grado, appare maggiormente idonea la previsione del parere, essendo coinvolta in modo prevalente la competenza esclusiva statale concernente le norme generali dell'istruzione (articolo 117, secondo comma, lettera n); si richiama in proposito anche la sentenza n. 200 del 2009 della Corte costituzionale che ha ricondotto a tale esclusiva competenza statale la previsione generale del contenuto dei programmi);

   risulta opportuna la previsione di forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali quali ad esempio l'intesa in sede di Conferenza unificata anche ai fini dell'adozione del decreto del Ministro delle politiche agricole di attuazione delle misure di finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo nel settore castanicolo (articolo 7, comma 1);

   il comma 2 dell'articolo 9 prevede poi che il Ministro delle politiche agricole «d'intesa con le Regioni» possa individuare criteriPag. 193 di premialità nell'ambito del piano di sviluppo rurale (PSR) e del piano strategico; il medesimo comma prevede anche l'individuazione da parte del Ministro «in accordo con le Regioni», di specifiche misure ed interventi adeguati e dedicate alle aziende castanicole aggregate nell'ambito dei PSR; Al riguardo, appare opportuno fare in entrambi i casi riferimento alla procedura formale dell'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:

   provveda la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, a:

    1) aggiungere, all'articolo 7, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «Con proprio decreto,» le seguenti: «da adottare previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»;

    2) sostituire, all'articolo 9, comma 2, primo periodo, le parole: «, d'intesa con le Regioni,» con le seguenti: «, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,»;

    3) sostituire, all'articolo 9, comma 2, secondo periodo, le parole: «, in accordo con le regioni,» con le seguenti: «, previa intesa in sede di per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,»

  e con la seguente osservazione:

   valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 10, comma 1.